Nel giorno della memoria

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Mi sento di riproporre un mio saggio sulle traversie ebraiche. Chi pensasse che siano legate solo al XX secolo sarebbe in grave errore.

Il popolo ebraico viene perseguitato da oltre duemila anni.

Se vuoi informarti clicca qui la condizione degli ebrei nelle leggi e costituzioni di sua maestà vittorio amedeo ii

Gli Ebrei ed il Regno di Napoli dal Rinascimento all’Età dei Lumi

Ercolano (112)

A Napoli sotto il Regno di Ferdinando III il Cattolico[1] si stabilì[2] che i maschi ebrei e le femmine dai dieci anni in su, portassero in petto un panno rosso[3].

“10 Considerando quanto sia appartato il Santo Battesimo dalla pravità Giudaica, e quanto sia conveniente che i Giudei così come sono appartati nelle opere dalla vera fede Cattolica da’ Cristiani, così etiam sieno divisi da loro, e conosciuti per Giudei: per evitare ogni inconveniente che ne potesse succedere, per tanto ordiniamo espressamente, che da ora in avanti tutt’i Giudei commoranti[4] in qualsivoglia Città, Terra, Castello, e luogo di questo Regno, tanto maschi, come femmine da dieci anni in su, debbano portare il segno di panno rosso in petto, acciocchè sieno conosciuti per Giudei, e così tenuti, e reputati, e non altrimenti, sotto pena di un’oncia d’oro per ogni volta, che alcuno si trovasse senza detto segno”.  

Il 10 novembre 1539 l’Imperatore Carlo V istituì in Napoli il ghetto[5], come luogo provvisorio dove dimorare prima della cacciata,  e dunque la separazione degli Ebrei dai Cristiani fu sancita sedici anni prima che a Roma[6]. Nello stesso anno Carlo V prescrisse agli uomini di indossare un cappello giallo o rosso e una fascia di tela gialla o rossa alle donne[7].

“11. E perché la conversazione, e il mescolamento de’ perfidi Giudei co’ Cristiani è pericoloso, e produce per lo più fatti indecenti, essendo inconveniente che uno non si distingua dall’altro; Perciò, per servigio di Dio, e del ben pubblico, comandiamo che si scaccino gli Ebrei dal regno di Napoli, e fino a che si esegua il comando, si assegni a’ medesimi tanto in Napoli, che nel Regno ove dimorino, un luogo, e piazza separati, in cui possano abitare segregati da’ Cristiani; ed acciocchè possano facilmente discernersi, si obblighino i maschi a portare in testa cappello, o berretta di colore giallo o rosso, e le donne una fascia del medesimo colore, sotto pena della confiscazione de’ loro beni. E per la esatta osservanza ne incarichiamo l’esecuzione al Nostro Luogotenente generale del Regno”.

Lo stesso Carlo V condannò “i cessionari dell’iniquità degli Ebrei”, a perdere i loro crediti.

Questa prescrizione legata e alla presunzione di pravità dell’Ebreo, ma anche al fatto che i Cristiani non potevano esercitare l’arte feneratizia, verrà meno solo nell’Ottocento quando l’usura verrà vietata a tutti.

Il 17 luglio del 1572 sotto il regno di Filippo II si stabilì che se i Giudei volevano partecipare a pubbliche fiere dovevano indossare una berretta di panno giallo[8].

Per i molt’inconvenienti, scandali e mali esempj che danno i Giudei, i quali praticano co’ Cristiani uomini e donne, in disservizio del Nostro Signore Iddio, e di S.M, per non sapersi se sono Giudei o Cristiani. Volendo sopra ciò provevdere per quello conviene alla Religione Cristiana, e al buon governo, comandiamo, che in avanti non sianvi Giudei, che vengan in questo regno nelle Fiere, che si fanno, nelle quali è lecito poter venire, se non vengano, o stiano per lo tempo, che ci possono stare, con berretta di panno giallo, e non altrimente, acciò sieno conosciuti da tutti per Giudei, come sono, sotto pena di cinque anni di galea, o altra pena corporale a nostro arbitrio riservata”.

Premesse queste tristi notizie sui segni distintivi vorrei parlare ora dei patti che si stipulavano tra la Nazione ebraica ed i regnanti nel Regno di Napoli.

Si tenga conto che dall’antica Roma i rapporti tra i Giudei ed il governo dovevano essere  regolati sulla scorta di condotte o capitolazioni: si trattava di patti temporanei in base ai quali si fissavano i diritti e gli ulteriori doveri[9]  degli Israeliti; allo spirare del termine gli Ebrei presentavano dei memoriali suddivisi in capitoli che riassumevano la sostanza ed il divenire delle relazioni; tali capitoli potevano essere rinnovati parzialmente od interamente ovvero modificati ed arbitrio del governo.

Per capire che cosa contenesse in concreto una condotta e come venisse considerata dai reggitori di un dato territorio, trascriviamo qui  il testo di un  prammatica relativa al regno di Napoli del 3 febbraio 1740[10] di Carlo I Borbone infante di Spagna[11]; il documento che in modo non usuale attesta le buone intenzioni del Sovrano nei rapporti con la Nazione ebraica, è importante per comprendere come dopo tanti secoli si continuasse a concedere ai Giudei stanziamenti temporanei.

15. Per le felici esperienze fatte da altri Cristiani e Cattolici Principi negli Stati loro, si è potuto da ognuno chiaramente discernere, che la Nazione Ebrea, la quale unicamente, e totalmente è intesa al Commercio, sia un istromento assai proprio per far apprendere a’ Popoli, malamente istrutti, le veraci arti, colle quali si dà moto alla Navigazione, e si estende da una Regione all’altra, quantunque rimota.

Per tal cagione, seguendo l’esempio, e le vestigia d’altri saggi e pii Principi, Cattolici, abbiamo determinato introdurre ed ammettere la Nazione Ebrea ne’ nostri Regni e Stati.

Quindi per ampliare il Commercio ne’ nostri Dominj, permettiamo agli Ebrei commoranti[12] così nel ponente, come nel Levante, o in qualsivoglia altro Paese, in virtù delle nostre lettere patenti, di potersi stabilire quando vorranno, o a fissare il domicilio, o a trafficare ne’ nostri Regni per anni cinquanta, accordando loro grazie, privilegj, franchigie, immunità, esenzioni, e prerogative, con poter esercitare la lor Legge, e dare a’ medesimi un Giudice delegato; proibendo però a tutti essi l’esercizio delle usure manifeste, e palliate[13], o in qualsivoglia modo coperte, e denominate.

Concediamo loro il godimento, riguardo al traffico, de’ stessi privilegj, franchigie, ed immunità che godono gli stessi cittadini, e son goduti dalle Nazioni straniere più favorite negli Stati nostri.

Che tutt’i lor arnesi, masserizie di casa, ed ogn’altra roba, che servirà per loro uso, e delle loro famiglie, sieno franche da ogni pagamento di gabella, di dogana e di passo.

Se mai alcuno Ebreo si mescolasse con Cristiano, o Cristiana, Turco, o Turca, Moro, o Mora, sino privativamente processati innanzi al loro Delegato, e da lui gastigati secondo la qualità del delitto.

Se alcuno Ebreo fosse a torto querelato, o accusato, sia tenuto il calunniatore a soddisfare ogni spesa, e danno, che l’innocente querelato avesse patito.

Se alcuni di essi fallisse, le mercanzie de’ loro corrispondenti non si debbano sequestrare per detta causa, purché si provi l’identità delle medesime.

Le doti delle loro mogli, se a lor non piace che ne’ nostri Regni godano que’ stessi privilegj, che son godute dalle doti delle donne Nazionali, debbono goderli siccome gli godono negli Stati da donde hanno trasferito il domicilio ne’ nostri Dominj.

Tutti coloro, i quali ottengono sequestro sopra le mercanzie degli Ebrei debbano nel termine di un mese giustificare la leggitima cagione del sequestro  col metter in chiaro il credito loro, altrimenti, trascorso detto tempo, rimangano ipso jure nulli.

Qualsivoglia sicurtà, o pleggeria[14], che dovessero essi dare, debba essere ricevuta dal Corpo de’ Massari[15] di qualunque Città, o luogo esistente ne’ Nostri Regni. Concediamo a’ suddetti facoltà di tener libri d’ogni sorta e stampati o a penna in qualunque lingua, purché siano riveduti da’ loro Delegati.

Vogliamo che i Medici, o Cerusici[16] Ebrei, possano medicare qualsiasi persona, con condizione, che debbano prestar giuramento a’ Delegati della Nazione; e nel caso che veggano un infermo Cristiano in pericolo di morte, debbano avvertirlo, acciò provegga a’ bisogni della coscienza.

Permettiamo ch’essi possano dottorarsi nelle facultà mediche, ma che la funzione si faccia a porte chiuse, e senza pompa, e fare quel giuramento, chiamato comunemente d’Ippocrate.

In oltre sia ad essi permesso aprire le loro Scuole, a guisa d’Orti, o di Giardini circondati da muri, e senz’alcuna esteriore magnifica pompa.

Che possano testare e lasciare i loro beni a chi ad essi piacerà, e morendo senza fare testamento, e senza leggitimo erede, vogliamo che le loro facoltà appartengano alla scuola[17], e che i Massari abbiano autorità di disporne secondo le leggi, e costumi.

I contratti che faranno ne’ nostri Stati non s’intendano conclusi, se prima non saranno sottoscritti in un foglio del Compratore, e Venditore, ed autenticati da un Notaio, o da Testimonj; salvi però i contratti ordinarj, e minuti, che si faranno nelle Fiere, ne’ Fondachi, nelle Piazze, e nelle Case, i quali senza tali formalità avranno vigore.

A libri mercantili degli Ebrei, segnati, e tenuti secondo l’ordine, e l’uso degli altri Mercatanti, si dia quella piena fede, che si dà a’ libri di altri Mercatanti.

Che i giorni del Sabato, ed altri giorni festivi ebraici sieno in riguardo degli Ebrei feriati; a condizione però, che nel principio di ogni anno, debbano i Massai Ebrei formare il calendario in lingua italiana, che si dovrà affiggere nelle Dogane, e negli altri luoghi opportuni[18]. Che i Massari delle Scuole ebree abbiano autorità di decidere colla imposizione di pena, secondo il rito, e modo ebraico, in tutte le differenze, e liti civili, e criminali fra un Ebreo, e l’altro; ma che dette pene non oltrepassino oltra del termine dell’esilio, e relegazione. Niuno ardisca di togliere agli Ebrei alcuno della loro famiglia maschio, o femmina sotto titolo , che voglia farsi Cristiano, se non passano l’età di anni tredici; ma se alcuno Ebreo vorrà abbracciare la Sagrosanta Religione Cattolica; non potrà esigere la leggitima da’ loro genitori ancora vivi, nondimeno non potranno privarnelo. Concediamo agli Ebrei di tenere della servitù de’ loro Schiavi, purché non sieno Cristiani; e se alcun Turco, o Moro, o Schiavo di essi, si faccia Cristiano, debba porsi in libertà, quando a’ loro padroni sarà pagato il leggitimo prezzo. Proibiamo ai macellai di alterare i prezzi soliti fra’ Cristiani; e concediamo agli Ebrei, che possano aprire, e tenere un macello per uso proprio.

Si possano dagli Ebrei fare tutte le arti, ed esercitare mercanzie d’ogni sorta; non possano però andare in giro per la Città, gridando, per comprare le robe vecchie: ma sarà ad essi lecito comprarle e venderle nelle altrui case private, e nelle proprie, e botteghe, e non sieno obbligati a portare alcun segno differente dagli altri: che possano comprare beni stabili, eccettuati i Feudi, o altre specie di diritti autorevoli, e giurisdizionali su de’ Cristiani. Concediamo licenza agli Ebrei così trafficanti, come domicilianti, di portare tutte le armi lecite, colla dovuta licenza di coloro, a quali spetta.

In occasione de’ litigi pagheranno que’ diritti, conforme si pagano dagli altri nostri Sudditi.

Comandiamo a’ Capitani, e Soldati di campagna, che debbano eseguire così gli ordini de’ Delegati degli Ebrei, come de’ Massari, quando si tratta di affari da Ebreo ad Ebreo.

Che possano comprare ove terranno il loro domicilio, uno, o più Campi di terra per seppellire i loro morti, chiusi però da muri.

Soddisfacendo a tutte le Dogane, e Dazj, le loro mercanzie, e le loro persone, sieno franche, sicure.

Non siano tenuti, o  aggravati da veruno alloggiamento di Soldati.

Niuno ardisca di dare agli Ebrei alcun fastidio, o molestia sotto pena rigorose.

Nelle loro occorrenze possano dotarsi di Balie Cristiane per nutrire i loro figlioli, purché queste non abitino nelle case degli Ebrei, e nel caso di necessità si ottenga la licenza degli Ordinarj dei luoghi.

Possano gli Ebrei tenere servitori Cristiani, con condizione che se sono maschi, debbono avere l’età d’anni 25 in su[19], e le femmine  35 in sù, purché non abitino in casa di essi, senza licenza dell’Ordinario.

Concediamo agli Ebrei nelle Dogane l’uso dei magazzini senza pagare pigione alcuna; e non essendo sufficienti per tutte le loro mercanzie, possano prendere fuori altri in affitto, a proprie spese; ed in quelli sotto le chiavi de’ Doganieri godere i privilegj de’ Porti, e Scale franche, come se fossero rinchiuse nelle Dogane stesse.

Finalmente permettiamo che le loro famiglie debbano comporre il loro consiglio,  da esse eleggere il Corpo dei Massari.

A conferma di quanto fosse arbitrario il potere dei Governi diciamo che questa concessione fu revocata dopo solo sette anni il 30 luglio del 1747[20].

16. La dispreggievole condotta degli Ebrei è stata sempre l’origine della istabilità della lor fortuna, è il motivo della varietà delle leggi de’ Sovrani ora a favore, ora a danno di una Nazione, che troppo pertinace sulle sue superstizioni non può lungamente vivere senza pregiudizio della istessa umana Società. Gli esempi domestici delle storie di questi Dominj ci mettono in vista ora i reclami di questi Sudditi per l’espulsione degli Ebrei, ora le loro suppliche per la permanenza de’ medesimi.

Un prudente consiglio richiedendo adunque di proporzionare le provvidenze alle vicende, e alle circostanze delle cose, e de’ tempi, perciò sotto il 18 del passato Settembre, in considerazione de’ notorj inconvenienti della perniciosa dimora degli Ebrei al commercio, al buon ordine, alla nostra SS Religione, alla quieta, e all’edificazione dei Cittadini, rivocammo, ed annullammo tutte le grazie, per privilegj, le immunità, le franchigie, ed ogni altra esenzione, accordati alla Nazione Ebrea, e contenuti nel precedente nostro Real Editto de’ 3 Febbraio 1740; ordinando a tutti e singoli Ebrei di qualunque sesso, età, e condizione, di dovere fra lo spazio di nove mesi uscire da’ nostri regni; ed a tutt’i  nostri Sudditi di non insultargli, offendergli, o inferir loro ingiuria, o molestia sotto rigorose pene. Ed essendo già decorso l’accennato tempo da Noi prescritto, affinché resti in tutto puntualmente eseguito il nostro Real Ordinamento del 18 Settembre dell’anno prossimo passato, e sia ugualmente manifesto a tutti i nostri Sudditi, vogliamo, e comandiamo, che esso sia esattamente adempiuto, e che si pubblichi nell’uno e nell’altro di questi nostri Regni”.

Aggiungo che l’accusa decisiva contro gli Ebrei fu il fatto che la regina, Maria Amalia non riusciva ad aver figli né sani né maschi; il 24 novembre 1745 nacque la quinta figlia femmina.

Ricordo per completezza che gli Ebrei erano stati già cacciati dal Regno di Napoli il 29 aprile del 1702 sotto il regno di Filippo V.

“13 Essendosi considerato da Noi, che non conviene trattenersi più tempo in questa Città e Regno alcuni negozianti Ebrei, che son venuti, benché con licenza, per alcuni negozj; a causa che tal sorta di gente ha proccurata sempre d’imbrattare questo regno per l’odio che ave della Religione della nostra Santa Sede; ci è paruto fare il presente bando, col quale ordiniamo a detti Ebrei, che sotto pena della confiscazione di tutt’i loro beni, ed averi, ed anche di carcerazione a nostro arbitrio riservata, debbano uscire dal Regno dentro il termine di giorni 15”.

Stessa sorte accadde loro il 13 marzo 1708 sotto il Regno di Carlo VI [21].

[1] Il papa Giulio II, che temeva che gli appetiti territoriali di Ferdinando lo portassero a conquistare parte degli stati pontifici, gli confermò il titolo di Re Cattolico, esteso anche alla moglie Isabella.

[2] Il 12 gennaio 1509 da parte de El Conde Lungartienente general.

[3] Considerat pr. I. t. 73 De expulsione Hebraeorum sive Judaeorum. Cfr. A. DE SARIIS, Codice delle legge del Regno di op. cit.., 1796, p. 6.

[4] Dimoranti.

[5] Et quia pr. 2. D.t.

[6] Con la bolla Cum nimis absurdum che è del 12 luglio 1555.

[7] Simile a quello delle meretrici che però era di colore bianco.

[8] Philippus pr. 3 d.t. Cfr. A. DE SARIIS, Codice delle legge del Regno di Napoli, op. cit., p. 7.

[9] Derivante dallo jus singolare che alla loro categoria non assegnava privilegi, ma svantaggi.

[10] A. DE SARIIS, Codice delle legge del Regno di Napoli, op. cit., p. 9 e ss.

[11] Non meno pr. 6. D. t.  Cfr. A. DE SARIIS, Codice delle legge del Regno di Napoli, op. cit., p. 9 e ss.

[12] Dimoranti.

[13] Mascherate.

[14] Garanzia.

[15] Amministratori.

[16] Chirurghi.

[17] Si tratta probabilmente della scuola del ghetto.

[18] Ancora oggi le Feste ebraiche si pubblicano sulla Gazzetta Ufficiale. Il calendario delle festivita’ ebraiche è pubblicato  anche  sul sito del Ministero dell’Interno. Le festività  ebraiche relative all’anno 2014 sono state le seguenti:

      Tutti i sabati

      Lunedì’ 14 aprile – Vigilia Pesach (Pasqua)

      Martedì’ 15 e Mercoledi’ 16 aprile – Pesach (Pasqua)

      Lunedì’ 21 e Martedi’ 22 aprile – Pesach (Pasqua)

      Mercoledi’ 4 e giovedi’ 5 giugno – Shavuoth (Pentecoste)

      Martedì’ 5 agosto – Digiugno del 9 di Av

      Giovedì’ 25 e Venerdi’ 26 settembre – Rosh Hashana’ (Capodanno)

      Venerdì 3 ottobre – Vig. Kippur (Vigilia di espiazione)

      Sabato 4 ottobre – Kippur (Digiuno di espiazione)

      Giovedì’ 9 e Venerdi’ 10 ottobre – Sukkot (Festa delle Capanne)

      Mercoledì’ 15 e Giovedi’  16  ottobre  –  Sukkot  (Festa  delle Capanne)

      Venerdi’ 17 ottobre – Simchat Tora’ (Festa della legge)

[19] All’epoca le aspettative di vita non superavano di molto questa soglia.

[20] Bisogna perà dire che Carlo D’Aragona fu deposto agli inizi di giugno del 1746,  in base a una decisione presa circa un anno prima: fu sostituito dal modestissimo Giovanni Fogliani d’Aragona, sostenuto dal partito della regina, e amico dell’arcivescovo di Napoli, Giuseppe Spinelli.

[21] Cfr. A. DE SARIIS, Codice delle legge del Regno di Napoli, op. cit., p. 7 e 8.

L’invenzione del POS

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Secondo la tradizione letteraria Riccardo Cuor di Leone era amico di Robin Hood che notoriamente rubava ai ricchi per dare ai poveri.

Però Riccardo si rese anche conto che Robin Hood rubava al re e ai suoi scagnozzi e dunque una volta divenuto sovrano non poteva certo tollerare di essere derubato.

Se non che il principio di rubare ai ricchi a prescindere dalla successiva destinazione gli piaceva e fu dunque più forte di lui inventare il POS.

Ma chi erano i ricchi di allora? La letteratura non ne parla, ma la storia sì.

I ricchi di allora erano gli Ebrei.

Non c’erano gli studi di settore dei Cristiani (c’erano però quelli della Comunità ebraica), ma vigeva dalla morte di Cristo una presunzione assoluta di pravità in capo ai Giudei. Tanto che per salvarsi dalla morte alcuni di loro dovettero dimostrare di essere giunti a Roma prima della morte del Redentore.

Così il re d’Inghilterra Riccardo I che non amava comunque i distingui, stabilì che ogni loro contratto si facesse in pubblico, in presenza di testimoni, e se ne stendessero tre copie: una per il rappresentante del fisco, l’altra per un probo-viro, la terza per l’Ebreo creditore: tale sistema era deputato a far sì che l’Ebreo non potesse alterare il contenuto della scrittura.

Tale splendida usanza venne ripresa anche sei secoli dopo dallo Statuto di Genova del 1752 per cui il contratto veniva registrato in apposito libro oppure doveva intervenire un sensale cristiano.

Che i mediatori dovessero servire a quei tempi come spie del regime non deve disturbarci dato che anche oggi sono tenuti all’obbligo di segnalazione per l’antiriciclaggio.

Il Codice estense del 1771 era ancora più diffidente di quello genovese: prevedeva che “Ne’ libri de’ loro negozii non dovranno gli ebrei scrivere in lingua ebraica, ma bensì in lingua comune, che possa essere intesa da ognuno sotto la suddetta pena di scudi venticinque in caso di contravvenzione”.

Oggi invece con l’informatica abbiamo superato il problema della lingua: i numeri non sono più una opinione.

Le Costituzioni sarde del 1729 ordinarono poi agli Ebrei di tenere un libro in cui i contratti di vendita o di prestito fossero registrati e di darne nota ogni mese alla segreteria del Tribunale di loro residenza che doveva provvedere a registrare ogni mese le operazioni in un libro (“darà intiera fede tanto in giudizio, che fuori”).

Il sistema nei secoli si specializza: non pare che l’annotazione in conto corrente sia cosa tanto diversa, specie da quando è stato abolito il segreto bancario.

Che cosa è cambiato oggi?

Nulla, se non che forse Robin Hood  non se la prenderebbe cogli avvocati che sono i nuovi poveri e che il re Riccardo è stato semplicemente sostituito dalle Banche.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (trentesima ed ultima parte)

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Il Capo X riguarda alcune interdizioni: ”Che i Convertiti dall’Ebraifmo alla Fede non debbano converfare con gli Ebrei”.

A commento di questo capo si devono distinguere le nozioni di neofito e catecumeno.

Il neofito era colui che avesse abbracciato da meno di un anno il Cristianesimo, mentre il catecumeno era colui che si stava istruendo per prendere il battesimo, ma non lo aveva assunto.

Alcune legislazioni (ad esempio quelle genovese e toscana) prevedevano che i catecumeni potessero essere visitati dai loro parenti durante il periodo precedente il battesimo, sia pure con il permesso dei protettori e comunque in presenza di un Cristiano; le norme della Costituzione non se ne occupano e riguardano invece il neofito a cui si vieta di incontrare segretamente o comunque di colloquiare confidenzialmente con Ebrei[1], anche se fossero catecumeni[2].

Il Capo XI riguarda la tutela dei beni dei Neofiti. “Che gli Ebrei convertiti alla fede non debbano effere privati de’ loro beni”.

La legislazione civile in questo caso si adegua al contenuto di una Bolla del Pontefice Clemente XI del 5 marzo 1703[3].

Il caso della spoliazione non era infrequente. Si tenga ad esempio conto che l’antipapa Anacleto II, assorto al soglio pontificio in contrapposizione ad Innocenzo II nel 1130, era figlio di un ricchissimo ebreo convertito, tal Pietro Leone Romano[4].

I neofiti conservavano tutti i diritti  di famiglia, i loro beni[5], potevano obbligare i loro parenti a dar loro la legittima oppure gli alimenti[6] ovvero la dote[7] e se restavano indigenti la bolla di Clemente XI prevedeva che vivessero con i redditi della Chiesa; si riteneva inoltre che sui beni sopravvenuti spettanti ai neofiti non si costituisse un usufrutto dei parenti ebrei[8] e che dopo la morte di questi ultimi i neofiti potessero rivendicare il supplemento della porzione di eredità che a loro sarebbe spettata in mancanza di testamento[9] .

Al momento del passaggio al Cristianesimo per evitare frodi a danno del convertito era d’uopo fare un inventario del patrimonio[10].

 Il paragrafo 7 è una sorta di norma di chiusura. “S’avranno inoltre come fe foffero nativi di quella Città, o Luogo, in cui fi convertiranno, ad effetto di goder’ i privilégj, l’efenzioni, ed altre cofe, delle quali godono i veri nativi per cagione della loro origine, e natività, falvo nel refto le altre prerogative a tali Convertiti di ragione competenti, e le difposizioni del prefsente capo riguarderanno anche i casi paffati, purché si tratti ‘eredità, che non fia deferita[11].

Le norme suesposte trattano del caso in cui un Ebreo decida di abbracciare il cattolicesimo.

Le costituzioni non fanno riferimento invece al caso contrario in cui un Cristiano decida di apostatare in favore dell’ebraismo[12], se non limitatamente al caso del neofito che non deve comunicare segretamente con gli Ebrei per evitare che ritorni “alla primiera perfidia” (capo X, par. 1); ciò probabilmente perché veniva lasciata alla punizione della Chiesa o a quella del Tribunale di Famiglia che decideva in arbitrato.

Si tenga però presente che Costantino sottopose il caso a pena arbitraria, Costanzo aggiunge a tale prescrizione la confisca dei beni, Teodosio proibì all’apostata di testare e ricevere per testamento, Giustiniano estese le pene afflittive sino a ricomprendervi la morte.

L’apostata inoltre non poteva pentirsi ed essere perdonato. Chi consigliava l’apostasia perdeva il capo e gli averi[13].

Nel Medioevo gli apostati venivano lapidati. E un Giudeo battezzato che ritornasse alla Sinagoga veniva sottoposto ad una pena nota come rejusaidatio:gli si radeva il capo che si immergeva nell’acqua corrente e gli si spuntavano le unghie delle mani e dei piedi sino al vivo, in modo che ne uscisse sangue.

Il Capo XII regola i rapporti economici tra Ebrei e Cristiani. “Quali servizj poffano da’ Criftiani preftarfi agli Ebrei, e in qual tempo, e luogo”.

Gli Ebrei non potevano coabitare[14] con i Cristiani anche se questi ultimi fossero a servizio dei primi, né gli era consentito commerciare con loro nelle festività[15].

Ancora nel 1839 l’art. 168 considerava la violazione delle feste dei Cristiani da parte di un Ebreo come reato di misto foro: poteva cioè essere punito anche dall’autorità ecclesiastica.

Gli Ebrei erano peraltro tenuti a partecipare alla processione del Corpus Domini stendendo arazzi ed ornando le proprie case. Anche nel Ducato di Modena vigeva la stessa regola[16].

Si consentiva agli Ebrei di lavorare o servire in famiglie cristiane a patto che non nutrissero i figli cristiani[17].

Già un canone del Concilio di Elvira (300-306 e.V.)[18] vietava di consumare pasti con un ebreo, forse per evitare che un non ebreo si dovesse trovare ad osservare i precetti ebraici di purità rituale dei cibi (casherut)[19].

Gli Ebrei erano considerati, come già detto, “pravi e tristi”: era convinzione comune quindi che se una cristiana avesse prestato servizio in caso di Ebrei essi di certo l’avrebbero violentata, le avrebbero impedito le pratiche del culto e l’avrebbero convinta a lasciare la religione cattolica.

Tale pregiudizio si era alimentato soprattutto durante il regno di Carlo Magno quando gli Ebrei potevano legalmente rapire i Cristiani e rivenderli in Spagna.

Tuttavia già nel 1582 il servizio ai Cristiani fu concesso perché non si erano mai verificati gli inconvenienti sopra lamentati.

Ma le Regie costituzioni ritennero evidentemente di tornare ai vecchi principi e quindi di disporre che le serve ebree non potessero nutrire i figli dei cristiani. Nelle costituzioni del 1770 per rafforzare anche il divieto di coabitazione si aggiungerà “né la natura dei servizi richieda una lunga permanenza ovvero esiga pernottare nelle loro case”.

Il paragrafo IV del Capo XII delle Costituzioni del 1729 precisa in generale[20], a prescindere dalle festività, che nemmeno i Cristiani che lavorino per conto degli Ebrei in modo che ciò determini una collaborazione continua o comunque un pernottamento.

Con l’art. 12 del regio decreto 17 novembre 1938, n. 1728 Vittorio Emanuele III, decreterà sulla falsa riga dei predetti principi che “Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini Italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire mille a lire cinquemila”.

Il paragrafo 5 del Capo XII delle Costituzioni si occupa delle pene per le violazioni dei divieti precedenti ed è legge da Rex Vittorio Amedeo. “La pena per qualunque cafo delle fopradette proibizioni farà di Scudi dieci d’oro, e in difetto di effa, di un mefe di carcere[21].

Il Capo XIII conclusivo del Libro I attiene invece alla giurisdizione. “Della giurifdizione, a cui fono sottopofti gli Ebrei”.

Interessante è il paragrafo I che specifica i tratti di una giurisdizione che è ferma dal 1430. “Faranno sottopofti gli Ebrei tanto civilmente, che criminalmente alla Giurifdizione de’ Giudici ordinarj dei Luoghi, dove avranno il loro domicilio, e dove contratteranno, o delinqueranno, a forma delle Nostre Coftituzioni, e della Legge comune”.

Indice bibliografico

 

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Estratto dalle

 Leggi e Costituzioni di Sua Maestà, Tomo I, Torino, nell’Accademia Reale MDCCXXIX, Appreffo GIO. BATTISTYA CHAIS Stampatore di S.S.R.M.

Libro I Tit. VIII Capi I-XIII

 TITOLO VIII

 Degli Ebrei.

 CAPO I.

 Della Segregazione degli Ebrei da’ Cristiani.

 I.

Nelle città, nelle quali fono tollerati gli Ebrei, fi ftabilirà un Ghetto feparato, e chiufo per l’abitazione di effi, e quelle famiglie, che si trovano fparfe negli altri luoghi, dovranno un anno dopo la pubblicazione delle prefenti andar’ ad abitare nelle dette Città, proibendo loro d’introdurfi fenza noftra licenza in quelle, nelle quali non fono per anco ftati ammeffi.

2.

Non ufciranno dal Ghetto dal cadere fino al forgere del fole, fe per avventura non fi fvegliaffe in effo, o nelle di lui vicinanze qualche improvifo incendio, o che altra fimile giufta caufa non li coftringeffe ad ufcire, fotto pena di lire venticinque per ogni uno, e per ciafcuna volta, e non avendo da pagarle, di giorni otto di Carcere”.

3.

Nel predetto tempo, che refta ad effi proibito il poter ufcire dal Ghetto. Dovranno tenerne le Porte chiufe, e non ardiranno introdurvi, o ricever’ alcun Uomo, o Donna Criftiana, sotto la pena fuddetta.

4.

“Non potrà verun’ Ebreo prendere fasa, o Bottega fuori del Ghetto, nè verun Criftiano potrà loro affittare, o fubaffittarne, fotto pena per gli uni, e per gli altri di Scudi dieci d’oro”.

5.

Ne’ luoghi però, ne’ quali fi faranno le pubbliche Fiere, potranno i Padroni delle Cafe dare, e gli Ebrei prender’ in affitto Cafe, e Botteghe fuori del Ghetto fenza incorfo di pena alcuna per il tempo che dureranno effe Fiere, a anche per dieci giorni prima, che comincino, e dopo che faranno quelle terminate.

CAPO II

 Che non poffano gli Ebrei fabbricare nuove Sinagoghe, né alzare la voce nelle loro Uffiziature.

 I.

Non potranno gli Ebrei edificare, né in veruna forma fondare nuove Sinagoghe, o ampliare, quelle, che aveffero, ed in ogni cafo contrario gli Uffiziali Noftri far demolire fubito quanto si foffe ampliato, e nuovamente edificato, permettendo loro nondimeno di riftaurare, e riparare quelle, che si trovano in effere.

2.

Si guarderanno d’alzare ftrepitofamente le voci nell’efercizio de’ loro Riti, ma faranno obbligati ad efercitarli con tuono modefto, e sommeffo.

3.

Gli Ebrei, che abiteranno in quelle Città, nelle quali non abbiano Sinagoga, potranno recitare nel modo di fopra  i loro Uffizi nelle Cafe da effi abitate, ma non avranno libertà di introdurre, sì nelle Sinagoghe, che nelle dette Cafe verun Criftiano, o Criftiana per il tempo, che tali efercizi dureranno, fotto pena di Scudi dieci d’oro.

CAPO III

 Che non poffano gli Ebrei

Acquiftare Beni ftabili.

 I.

Non farà lecito agli Ebrei di far acquifto de‘ Beni ftabili ne’ Noftri Stati, fotto pena della confifcazione di effi, e se in occafione di qualche efecuzione fopra i Beni del Debitore saranno aftretti a prenderne in pagamento, vogliamo, che paffato il termine del rifcatto, fieno tenuti alienarli a Perfone capaci un’anno dopo, fotto la medefima pena.

2.

Saranno altresì fotto la fteffa pena tenuti ad alienare que’ Beni, che prefentemente poffedono un’anno dopo spirate, che fieno le loro rifpettive condotte.

CAPO IV

Del segno da portarfi  dagli Ebrei.

I.

Tutti gli Ebrei, ed Ebree, toftoché faranno giunti all’età di anni quattordici, dovranno portare fcopertamente tra’ il petto, e braccio deftro un fegno di color giallo dorato di feta, o di lana, e di lunghezza un terzo di rafo, talmente ché poffano manifeftamente diftinguerli da’ Criftiani, fotto pena di lire venticinque per ciafcuno, e per ogni volta, che contravverranno.

2.

Saranno però difpenfati dall’obbligo di portar il detto Segno in tempo, che fi ritroveranno per viaggio, finchè non ritornino alla loro abitazione.

CAPO V

Delle cofe proibite a comprarfi, a negoziarfi dagli Ebrei

I.

Non farà permesso a verun’ Ebreo di contrattare a titolo di Vendita, permuta, o pegno, nè in altro modo trafficare Mobili di veruna sorta, ori, o argenti, che abbiano fervito al culto Divino, o delle Chiefe, fotto pena di Scudi venti cinque d’oro, e del doppio valore della roba contrattata, oltre alla reftituzione da farfi gratis delle robe, che aveffero ricevute in pegno, permutato, o contrattato.

2.

Non ardiranno gi Ebrei, sotto pena del Furto , di comprare Vafi, o Arredi d’oro, o d’argento, o Gemme, o Veftimenta, o qualunque altra sorta di robe, che ad effi fi vendano, o si diano per vendere da Perfone tanto non conofciute, che fofpette, o quando convenir anno d’un prezzo affai minore di quello, che comunemente fi venderebbero.

3.

Sarà ad effi interamente proibito di comprare, permutare, o pigliare Pegni dalle Perfone Minori, o da Figliuoli di famiglia, che non vivano feparatamente dal Padre, sotto la detta pena di Scudi venti cinque d’oro.

4.

Dovranno gli Ebrei notar’ in un Libro i Contratti di Compra, Pegno, ed altri, che faranno co’ Criftiani, defcrivendo il nome, e cognome delle Perfone, con fpecificazione delle cofe contrattate,  fotto la pena, che fopra.

5.

Di mefe in mefe fotto la fteffa pena dovranno dare la nota al Segretario del Tribunale, ove dimoreranno, delle fuddette Compere, e de’ Pegni, efprimendo chiaramente tutte le circostanze, fopra le quali avranno convenuto.

6.

I fuddetti Segretarj faranno tenuti di ricevere dette Confegne ogni volta che loro fi prefenteranno, e quelle fedelmente regiftreranno, fotto la pena di Scudi venticinque d’oro, in un Libro a ciò deftinato che dovrà  da effi di mefe in mefe fosfriversi, ed al quale fi darà intiera fede tanto in giudizio, che fuori.

7.

Occorrendo, che gli Ebrei perdeffero qualche Pegno, dovranno pagarlo fecondo il di lui valore, e non potendofi fufficientemente verificare per altre prove, fi ftarà al giuramento del Padrone di effo.

8.

Non potranno portar’ i Pegni a loro confegnati fuori dei Stati noftri, e fe per accidente di Guerra, o di pefte (che Dio non voglia) foffero neceffitati di trasferirfi dall’una all’altra terra delle noftre Città, e Terre, sarà permeffo ai medefimi di feco trafportarli, manifeftando però otto giorni avanti la partenza con pubblica Grida quefta loro rifoluzione, acciocchè, fe alcuno de’ Proprietarj voleffe rifcoterli, abbia il tempo di farlo.

9.

I Banchieri Ebrei, a’ quali  è da Noi conceffo di poter preftare danari fopra il Pegno, dovranno fotto la fteffa pena dare il rifcontro a quelli, che vorranno far’ i Pegni con un Bullettino, in cui farà notato in lingua volgare il Giorno, Mefe, ed Anno, col Nome, e Cognome di chi gli avrà impegnati, e vi fi defcriverà diftintamente la cofa, che farà rimeffa in Pegno, la fua vera qualità, e quantità, il pefo, o numero, o la mifura rifpettivamente di effa.

10.

Spirato, che fia il termine ftabilito per il rifcatto de’ Pegni, potranno i Banchieri fuddetti devenire  all’Incanto de’ medefimi, e per ciò efeguire, fi porteranno fopra le Piazze in que’ giorni, e tempi, che fono per la vendita de’ Pegni Giudiziarj ftabiliti, ed ivi fi procederà all’incanto, e deliberamento  di effi nella forma per gli altri prefcritta.

11.

Dei Pegni, che refteranno ai banchieri, per non effere comparfo alcun ‘Offerente, fe ne darà da effi una nota ai predetti Segretarj, efprimendovi con chiarezza la qualità del Pegno, la Stima, che è ftata fatta dall’Efperto, la quantità loro dovuta tra Intereffe, e Capitale, e fe avanza o no fomma veruna, e mancando di ciò fare, incorreranno per ciafcuna volta nella pena fovr’efpreffa.

12.

Proibiamo agli Ebrei di preftar’ il loro Nome, o d’effere Mediatori di Preftiti, o altri Contratti fra Criftiani, e Criftiani, o fra criftiani, ed Ebrei, ne’ quali il Criftiano riceva il Pegno, ed efiga intereffe, o vi partecipi, fotto pena, oltre la nullità del Contratto, della perdita della fomma rifpetto ai Criftiani, che imprefteranno ‘l danaro, ed altretanta per gli Ebrei, che ne faranno mediatori.

CAPO VI

Della pena per gli Ebrei, che beftemmiano Dio, ed i Santi.

I.

Se alcun’ Ebreo di qualfivoglia seffo foffe così temerario, ed ardito, che prorompeffe infamemente in qualche beftemmia, o maldicenza contro ‘l Salvator noftro, o la di lui Santiffima Madre, o contro veruno dei Santi, o le loro Sagrofante Immagini, farà punito con la pena della morte”.

CAPO VII

Che ne’ giorni della paffione di Crifto gli Ebrei debbano ftare rinchiufi.

I.

Non farà lecito agli Ebrei d’ufcire in pubblico fuori del loro Ghetto in tempo della Paffione di Crifto, cioè dall’ora nona del mercoledì fin dopo il fuono della Campana del Sabbato Santo, obbligandole a dimorare nelle loro Cafe, e Botteghe a Porte, e Fineftre, che riguardano le Contrade, chiufe, fotto pena di carcere per tre giorni continui col digiuno in pane ed acqua.

2.

Non potranno gli Ebrei ne’ giorni fopradetti efercitare nelle loro cafe fuoni, o balli fotto pena della pubblica fufstigazione.

CAPO VIII

Che gli Ebrei non debbano effere tirati per forza alla noftra Santa Fede.

I.

Non vogliamo che fia lecito a veruno di coftringere alcun’ Ebreo di qualunque feffo fi fia, e violentarlo a ricevere per forza il Santo Battefimo, fotto pena di fcudi cinquanta d’oro, ed in diffetto di pagamento, del bando dai Stati per anni tre rispetto agli Uomini, e della carcerazione per sei mesi riguardo alle Donne.

2.

Nemmeno fi battezzeranno contro la volontà dei Genitori i loro figlioli, che non fieno capaci dell’ufo della ragione, eccettuati i cafi, né quali foffe ciò dai Sacri Canoni permeffo fotto la pena che sopra.

CAPO IX

Che gli ebrei non fi offendano.

I.

Non ardirà chi che fia ammazzare, ferire, o percuotere qualunque Ebreo, nè di turbare in qualfivoglia forma i loro riti, o efigere da effi violentemente, o con minaccia, qualche sorta  di fervizio, nè di rompere, o fconvolgere i loro fepolcri, o da effi difotterrare i cadaveri.

2.

Si proibifce ancora ad ogni perfona d’offendere in fatti, o in parole alcun Ebreo, o scagliare faffi nelle porte, e fineftre delle cafe, ove abitano tanto di giorno, che di notte, sotto pena pecuniaria, o corporale proporzionata alla qualità dell’ingiuria.

CAPO X

Che i Convertiti dall’Ebraifsmo alla Fede non debbano converfare con gli Ebrei

 

I.

Niffun Neofito, o Convertito dal Giudaismo alla Santa noftra Fede avrà ardire di comunicare fegretamente con Ebrei, e con effi tenere confidenziali colloquj fotto qualunque titolo, o colore, ed avendo neceffità d’abboccare con effi, ciò farà in prefenza di qualche onefto, e fedel Criftiano, acciocchè la loro partecipazione non lo cimentaffe a ritornare alla primiera perfidia.

2.

I Neofiti, o Convertiti che fegretamente parteciperanno cogli Ebrei, incorreranno nella pena di un mefe di carcere, ed in quella di mefi tre gli Ebrei, che ardiffero comunicare co’ Catecumini, ancorché loro Congiunti, fenza licenza.

CAPO XI

Che gli Ebrei convertiti alla fede non debbano effere privati de’ loro beni.

 

I.

Gli Uffiziali, e Caftellani de’ noftri Stati, nella giurifdizione de’ quali accaderà convertirfi alla Santa noftra Fede qualche Giudeo, procureranno, che tali convertiti non fieno efclufi da’ loro Patrimonj, effetti, e porzioni d’eredità, o in alcuna forma fopra d’effi perturbati, eccettuando però la reftituzione delle ufure a favore de’ Danneggiati, che giuftificaffero il difcapito, avantichè riceveffero il Santo Battefimo.

2.

Gli Ebrei, che abbraccieranno la Santa Fede Cattolica potranno, fecondochè effi eleggeranno, coftringere quelli, che naturalmente fra i loro Congiunti foffero obbligati, a foccorrerli co’ dovuti alimenti a mifura delle forze, che fi troveranno, o detrarre la legitima, che a’ medefimi fi deve fopra i beni degli Afscendenti, fubitochè avranno ricevuto il Santo Battesimo.

3.

I Genitori dovranno pure confegnare alle loro figlie convertite la dote a proporzione della loro facoltà, tanto per la monacazione, quanto per il matrimonio, fubitochè faranno in grado di monacarfi, o maritarfi, e frattanto faranno provvifte de’ condecenti alimenti largamente, intefsi fecondochè fopra fi è detto.

4.

Oltre agli alimenti, o la legitima, che confeguiranno, come fopra, al tempo della loro converfione, avranno di più, morendo i loro Afcendenti, il fupplemento di quella porzione d’eredità, che loro spettarebbe ab intestato, non oftante qualunque difpofizione, che veniffe ad effere fatta in contrario.

5.

Per afficurare questo noftro religioso fentimento, fubitochè un figlio di famiglia, o figlia si ritirerà dal Giudaifmo, fi farà dall’Ordinario del Luogo un fedel’, e diligente inventario di tutti i mobili, e crediti di quello, che può effere tenuto alle cofe sopraddette, e cofì anche alla morte di effo, acciocchè poffa con chiarezza fempre conofcerfi la verità, e giuftizia, e sia rimoffa ogni fraude, che fopra ciò poteffe commetterfi.

6.

Spettaranno di piena ragione a’ medefimi Convertiti i beni avventizj di qualfivoglia sorta, dimodochè li loro Afcendenti non poffano più pretendere in effi alcun’ ufufrutto, o comodità fotto pretesto di potestà paterna, di cui faranno privati fin tanto, che rimarranno Ebrei.

7.

S’avranno inoltre come fe foffero nativi di quella Città, o Luogo, in cui fi convertiranno, ad effetto di goder’ i privilégj, l’efenzioni, ed altre cofe, delle quali godono i veri nativi per cagione della loro origine, e natività, falvo nel refto le altre prerogative a tali Convertiti di ragione competenti, e le difposizioni del prefsente capo riguarderanno anche i casi paffati, purché si tratti ‘eredità, che non fia deferita.

CAPO XII

 

Quali servizj poffano da’ Criftiani preftarfi agli Ebrei, e in qual tempo, e luogo.

 

I.

Non farà lecito ad alcun Criftiano di qualunque feffo fi fia di coabitare con veruno degli Ebrei, tanto sotto pretefto di fervirli, quanto per qualfivoglia altra caufa.

2.

Non faranno i Criftiani alcun trattato di vendita, o compra con detti Ebrei, nè altri negozj di mercatura ne’ giorni della Domenica, o delle altre Fefte folenni, nelle quali fi è fopra proibito l’efercitare Fiere, o Mercati.

3.

Non farà proibito negli altri giorni, che non sono feftivi, di lecitamente preftare l’opere, e lavorare per detti Ebrei, o in altra forma trafficare con effi, purchè non fi nodrifcano i loro figlj, né dentro, né fuori delle cafe de’ medefimi.

4.

Non intraprenderanno i Criftiani opera alcuna, o fervizio in pro di detti Ebrei, per cui fieno obbligati a fare appreffo di effi una continua permanenza, o pernottare nelle Cafe dei medefimi.

5.

La pena per qualunque cafo delle fopradette proibizioni farà di Scudi dieci d’oro, e in difetto di effa, di un mefe di carcere.

CAPO XIII

Della giurifdizione, a cui fono sottopofti gli Ebrei.

 

I.

Faranno sottopofti gli Ebrei tanto civilmente, che criminalmente alla Giurifdizione de’ Giudici ordinarj dei Luoghi, dove avranno il loro domicilio, e dove contratteranno, o delinqueranno, a forma delle Nostre Coftituzioni, e della Legge comune.

[1] Il paragrafo 1 riguarda il divieto di comunicazioni segrete e colloqui confidenziali ed era già in vigore nel 1430. “Niffun Neofito, o Convertito dal Giudaismo alla Santa noftra Fede avrà ardire di comunicare fegretamente con Ebrei, e con effi tenere confidenziali colloquj fotto qualunque titolo, o colore, ed avendo neceffità d’abboccare con effi, ciò farà in prefenza di qualche onefto, e fedel Criftiano, acciocchè la loro partecipazione non lo cimentaffe a ritornare alla primiera perfidia”.

[2] Il paragrafo 2 del Capo X attribuito a Rex Vitt. Amed. prevede:” I Neofiti, o Convertiti che fegretamente parteciperanno cogli Ebrei, incorreranno nella pena di un mefe di carcere, ed in quella di mefi tre gli Ebrei, che ardiffero comunicare co’ Catecumini, ancorché loro Congiunti, fenza licenza”.

[3] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 42.

[4] G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, p. 13.

[5]Il paragrafo 1 del Capo XI, già di Amedeo VIII, stabilisce ”Gli Uffiziali, e Caftellani de’ noftri Stati, nella giurifdizione de’ quali accaderà convertirfi alla Santa noftra Fede qualche Giudeo, procureranno, che tali convertiti non fieno efclufi da’ loro Patrimonj, effetti, e porzioni d’eredità, o in alcuna forma fopra d’effi perturbati, eccettuando però la reftituzione delle ufure a favore de’ Danneggiati, che giuftificaffero il difcapito (lo svantaggio), avantichè riceveffero il Santo Battefimo.”

[6] Il paragrafo 2 del Capo XI, già di Rex Vitt. Amed., prevede:” Gli Ebrei, che abbraccieranno la Santa Fede Cattolica potranno, fecondochè effi eleggeranno, coftringere quelli, che naturalmente fra i loro Congiunti foffero obbligati, a foccorrerli co’ dovuti alimenti a mifura delle forze, che fi troveranno, o detrarre la legitima, che a’ medefimi fi deve fopra i beni degli Afscendenti, fubitochè avranno ricevuto il Santo Battesimo”.

Il principio dell’anticipazione della legittima non si ritrova in Toscana né nel Ducato di Genova che riconosceva soltanto il soccorso degli alimenti.

[7] Il paragrafo 3 del Capo XI inerisce le doti delle neofite. “I Genitori dovranno pure confegnare alle loro figlie convertite la dote a proporzione della loro facoltà, tanto per la monacazione, quanto per il matrimonio, fubitochè faranno in grado di monacarfi, o maritarfi, e frattanto faranno provvifte de’ condecenti alimenti largamente, intefsi fecondochè fopra fi è detto”.

[8] Il paragrafo 6 del Capo XI regola la sorte dei beni sopraggiunti. “Spettaranno di piena ragione a’ medefimi Convertiti i beni avventizj di qualfivoglia sorta, dimodochè li loro Afcendenti non poffano più pretendere in effi alcun’ ufufrutto, o comodità fotto pretesto di potestà paterna, di cui faranno privati fin tanto, che rimarranno Ebrei.

Il problema grosso di questo paragrafo è se esso indichi una perdita della potestà paterna sul figlio convertito: la dottrina dell’Ottocento era per la negativa.

[9] Il paragrafo 4 del Capo XI attiene all’eventuale supplemento nel caso di morte ab intestato. “Oltre agli alimenti, o la legitima, che confeguiranno, come fopra, al tempo della loro converfione, avranno di più, morendo i loro Afcendenti, il fupplemento di quella porzione d’eredità, che loro spettarebbe ab intestato, non oftante qualunque difpofizione, che veniffe ad effere fatta in contrario.”

[10] Il paragrafo 5 del Capo XI si occupa dell’inventario susseguente alla conversione. “Per afficurare questo noftro religioso fentimento, fubitochè un figlio di famiglia, o figlia si ritirerà dal Giudaifmo, fi farà dall’Ordinario del Luogo un fedel’, e diligente inventario di tutti i mobili, e crediti di quello, che può effere tenuto alle cofe sopraddette, e cofì anche alla morte di effo, acciocchè poffa con chiarezza fempre conofcerfi la verità, e giuftizia, e sia rimoffa ogni fraude, che fopra ciò poteffe commetterfi.”. Cfr. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 163-165.

[11] Si tratta del caso in cui l’erede ex testamento o ab intestato muore senza aver accettato o rinunciato all’eredità: in tal caso i suoi discendenti potevano accettare, a loro volta, l’eredità deferita, entro un anno dal giorno in cui il loro antecessore avesse avuto notizia della delazione.

[12] Solo l’art. 738 del Codice civile sardo prevede e dal 1836 la possibilità di diseredazione del figlio che apostata la fede cattolica non vi sia tornato prima della morte del testatore oppure che abbia rinunciato alla fede cristiana se professata dal testatore.

[13] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 64.

[14] Il paragrafo 1 del Capo XII è risalente ad Amedeo VIII e proclama il divieto di coabitazione. “Non farà lecito ad alcun Criftiano di qualunque feffo fi fia di coabitare con veruno degli Ebrei, tanto sotto pretefto di fervirli, quanto per qualfivoglia altra caufa”.

[15] Glorioso Martire S. Maurizio, S. Giuseppe, l’Immacolata, l’8 settembre (voto del re), Annunciazione, Natività (9 settembre), 4 di maggio (festa della Sindone) e tutte le altre Feste comandate dalla Chiesa. Libro I Tit. II, paragrafi 2 e 3.

Il paragrafo 2 del Capo XII proibisce appunto le contrattazioni in giorni festivi. “Non faranno i Criftiani alcun trattato di vendita, o compra con detti Ebrei, nè altri negozj di mercatura ne’ giorni della Domenica, o delle altre Fefte folenni, nelle quali fi è fopra proibito l’efercitare Fiere, o Mercati”.

[16] Tit. IX par. XI del Codice estense del 26 aprile 1771.

[17] Il paragrafo 3 del capo XII riguarda i giorni di servizio autorizzati già da Carlo Emanuele il 2 luglio 1673. “Non farà proibito negli altri giorni, che non sono feftivi, di lecitamente preftare l’opere, e lavorare per detti Ebrei, o in altra forma trafficare con effi, purchè non fi nodrifcano i loro figlj, né dentro, né fuori delle cafe de’ medefimi”.

[18] In questo Concilio si stabilì anche che il giorno santo per la Chiesa fosse la domenica.

[19] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 500.

[20] Riprendendo un principio già emanato da Carlo Emanuele II il 2 luglio del 1673.

[21] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 52.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (ventinovesima parte)

galata

Il capo IX riguarda la tutela dell’incolumità fisica, della celebrazione dei riti e in ultimo le pene a fronte di comportamenti ingiuriosi. Si intitola “Che gli ebrei non fi offendano.

Il paragrafo 1 già presente nel 1430 stabilisce: ”Non ardirà chi che fia ammazzare, ferire, o percuotere qualunque Ebreo, nè di turbare in qualfivoglia forma i loro riti, o efigere da effi violentemente, o con minaccia, qualche sorta  di fervizio, nè di rompere, o fconvolgere i loro fepolcri, o da effi difotterrare i cadaveri”.

Con Giustiniano si stabilisce[1] che se alcuno ebreo avesse osato lapidare un altro ebreo che si fosse rivolto al culto di Dio, la pena sarebbe stato il rogo: ma qui si tutelava la Fede.

Un’assisa di Bretagna del 1239 vietava di procedere contro chi avesse ucciso un Ebreo e non fu l’unica norma, tanto che Gregorio IX nel 1235 dovette addirittura con una bolla scomunicare coloro che si facessero rei di omicidio[2].

Il Sessa nel 1717[3] si chiedeva se 1) si debba punire e come il Cristiano che offenda un ebreo; 2) gli Ebrei si presumano tristi, ladri e ricettatori di ladri; 3) si debba punire e come un Ebreo che offenda un altro Ebreo; 4) il Cristiano che uccide un Ebreo debba essere punito con la pena ordinaria della legge Cornelia de Sicariis[4]; 5) se il Cristiano o l’Ebreo che mandi con denaro ad uccidere un Ebreo possa essere punito con la pena ordinaria di un assassinio.

La protezione dei sepolcri risale al diritto romano che individuava dei luoghi protetti dagli insulti popolari.

Lo stesso Codice penale sardo stabilirà in seguito (art. 567) per i violatori di sepolcri ebrei la reclusione o col carcere o con la multa sino a lire 300 secondo la minore e maggiore gravezza.

Anche la legislazione sabauda prevedeva dei luoghi ove si potessero seppellire le salme e a titolo gratuito.

Per stabilire un cimitero non serviva l’autorizzazione sovrana ma quella del Municipio e del Senato; il terreno poteva inoltre considerarsi opera di pubblica utilità e quindi godere dell’esproprio[5].

Le Costituzioni si preoccupano poi che gli Ebrei non siamo offesi e che le loro abitazioni non siano oggetto di sassaiole[6].

Gli stessi Ebrei peraltro ricorrevano alla lapidazione[7] sin dai tempi di Costanzo Augusto nei confronti di coloro che abiuravano la fede ebraica.

Si tenga conto che quella di lanciare sassi era pratica diffusa per i Cristiani: nella francese Beziers in Linguadoca sin dal XIII secolo lo stesso Vescovo eccitava il popolo dal giorno degli Ulivi alla Pasqua a lanciare sassi contro gli Ebrei[8].

A Trieste nel 1525 fu emesso un editto appunto contro chi tirava sassi contro la casa degli Ebrei[9].

Questa abitudine di colpire coi sassi gli Ebrei si trova ancora radicata nella Roma del 1938[10].


[1] C. 1.9.3.

[2] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 51.

[3] V. J.  SESSA, Tractatus de Judaeis, cit., p. 112.

[4] Questa legge fatta votare nell’81 da Silla prevedeva la pena capitale per l’omicidio doloso, ma escludeva  che tale pena si applicasse all’omicidio di un servo, a quello perpetuato dal pater familias in base al suo diritto di vita e di morte sui discendenti o a chi uccideva un uomo ricompreso in una lista di proscrizione. B. SANTALUCIA, Studi di diritto penale romano, L’ERMA di BRETSCHNEIDER, 1994, Roma, p. 118 e ss.

[5] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 58.

[6] Il paragrafo 2 introdotto il 20 Ottobre 1610 prevede: ”Si proibifce ancora ad ogni perfona d’offendere in fatti, o in parole alcun Ebreo, o scagliare faffi nelle porte, e fineftre delle cafe, ove abitano tanto di giorno, che di notte, sotto pena pecuniaria, o corporale proporzionata alla qualità dell’ingiuria”.

[7] Codex, I, L. 9 1.9.3. Imperatore Costanzo Augusto ad Evagrio, Prefetto del Pretorio

Vogliamo che ai Giudei e ai Celicoli, ed ai  maggiori e  patriarchi sia intimato, che se qualcuno osasse, dopo l’entrata in vigore della presente legge, assalire, con pietre o con altro genere di furore – cosa che oggi sappiamo sia avvenuta – le persone che hanno abbandonato la loro empia setta per rivolgere gli occhi al culto di Dio, insieme con tutti i loro complici, dovranno essere subito condannate alle fiamme e bruciate”.

Dato a Mugillo il 18 ottobre del 315. La disposizione è stata ripresa anche nel Codice Theodosianus (16.8.1).

Cfr. in generale sulla lapidazione operata dagli Ebrei, Dizionario delle origini, invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze, nella geografia, nel commercio, nell’agricoltura, Bonfanti, 1831, p. 1384-1385.

[8] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 48.

[9] G. TODESCHINI, Il mondo ebraico, Edizione Studio Tesi, 1991, p. 218.

[10] F. TAGLIACOZZO, Gli ebrei romani raccontano la “propria” Shoah, Casa Editrice Giuntina, 2010, p. 81.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (ventottesima parte)

8 (134)

Il Capo VIII delle Costituzioni è destinato a tutelare il credo ebraico e si intitola “Che gli Ebrei non debbano effere tirati per forza alla noftra Santa Fede

Il testo di questo Capo deriva da diverse costituzioni pontificie  tra cui quella del Pontefice Clemente XI del 5 marzo 1703. Il primo pontefice che espresse il principio fu  S. Gregorio I[1].

Si prevede che debba considerarsi illecita la forzatura a ricevere il battesimo[2] e che nemmeno si possano battezzare i bambini contro la volontà dei genitori[3].

Queste disposizioni nel 1828 furono estese al Ducato di Genova[4].

Sono innovative rispetto a quanto prevedeva la legislazione francese e spagnola che invece non ammetteva la libertà religiosa.

La prima legislazione favorevole agli Ebrei in merito si ritrova in Toscana alla fine del 1500 ove si prevedeva che non si potesse battezzare un bambino minore di 13 anni senza il consenso del genitore, a meno che non fosse in pericolo di vita[5].

Nell’Ottocento ci si chiedeva però che cosa succedesse se contrariamente ai principi il bambino venisse battezzato. Si prevedeva quindi che per il neofito dovesse essere impedito il pericolo di perversione e che quindi non dovesse rimanere presso l’infedele[6]; ciò valeva del resto anche per l’Ebreo che manifestasse il desiderio di essere battezzato dato che si doveva togliere dal ghetto e consegnare ai Cristiani.

In ordine a questi paragrafi e alla legislazione successiva furono affrontate alcune questioni che pare interessante riportare qui: a) che professione di fede deve abbracciare il bambino quando uno solo dei due genitori è cattolico:  fino a sette anni prevale il culto cattolico, successivamente c’è bisogno del consenso del bambino[7]; b) che professione di fede seguono i figli illegittimi di madre ebrea e di padre cattolico che non possano legittimare o riconoscere la prole[8]: quella della madre[9] ossia il mosaismo; c) che professione di fede seguono i figli illegittimi di madre ebrea e di padre cattolico che possano provvedere al riconoscimento: la religione cattolica[10]; d) se il testatore possa prevedere con una clausola che l’erede non cambi religione: ciò per l’opinione del tempo era possibile soltanto nel caso in cui il testatore si riferisse alla fede cattolica; ma era comunque inibita una clausola in cui si richiedesse di convertirsi al cattolicesimo; e) se il padre ebreo possa diseredare il figlio che si converta al cristianesimo[11]: solo per fatti successivi alla conversione da cui si ricavi ingratitudine e sempre che tale diseredazione sia espressa nel testamento[12]; l’apostasia della religione ebraica di per sé non può comportare la diseredazione.


[1] G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, op. cit., p. 13.

[2] Il paragrafo 1 del Capo VIII già presente nel 1430 stabilisce: “Non vogliamo che fia lecito a veruno di coftringere alcun’ Ebreo di qualunque feffo fi fia, e violentarlo a ricevere per forza il Santo Battefimo, fotto pena di fcudi cinquanta d’oro, ed in diffetto di pagamento, del bando dai Stati per anni tre rispetto agli Uomini, e della carcerazione per sei mesi riguardo alle Donne”.

[3] Il paragrafo 2 del Capo VIII, attribuibile a Rex Vitt. Amedeo, precisa: ”Nemmeno fi battezzeranno contro la volontà dei Genitori i loro figlioli, che non fieno capaci dell’ufo della ragione, eccettuati i cafi, né quali foffe ciò dai Sacri Canoni permeffo fotto la pena che sopra.” La disposizione rilevando un’eccezione fa riferimento all’ipotesi in cui i bambini che siano in pericolo di vita possono lecitamente essere battezzati anche di nascosto.

[4] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 44.

[5] Conformemente alla dottrina di S. Tommaso.

[6] Ma la persuasione del genitore ebreo alla consegna doveva in prima battuta compiersi con buone maniere. Se ciò non bastasse l’Autorità ecclesiastica poteva chiedere alla polizia di intervenire. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 165.

[7] Parere dell’Avvocato Generale presso il Senato di Piemonte del 26 maggio 1816.

[8] Il caso è quello in cui l’Ebrea non fosse cittadina piemontese successivamente al 1836.

[9] Peraltro all’epoca non si poteva indagare la paternità.

[10] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 44.

[11] Un padre cristiano poteva diseredare il figlio per apostasia del cristianesimo. E quindi ci si chiedeva se dopo l’entrata in vigore del Codice Sardo che abrogava le costituzioni, si potesse applicare la norma anche agli Ebrei.

[12] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 45-46.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (ventisettesima parte)

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Il Capo VI del Libro I  delle Costituzioni si intitola “Della pena per gli Ebrei, che beftemmiano Dio, ed i Santi” ed è composto da un solo paragrafo che così recita: “Se alcun’ Ebreo di qualfivoglia seffo foffe così temerario, ed ardito, che prorompeffe infamemente in qualche beftemmia, o maldicenza contro ‘l Salvator noftro, o la di lui Santiffima Madre, o contro veruno dei Santi, o le loro Sagrofante Immagini, farà punito con la pena della morte”.

La pena qui prevista è più dura di quelle corporali previste dagli Statuti di Amedeo VIII.

La pena per un cristiano bestemmiatore poteva invece andare da un anno di carcere ad un tempo proporzionato alla gravità dell’atto. La morte era disposta solo per chi calpestasse, macchiasse o corrompesse l’Immagine di Dio della Vergine e dei Santi[1].

Di qui anche il divieto di dipingere o rappresentare immagini rimandanti al culto in luoghi ove si potessero calpestarle[2].

L’art. 162 del Codice penale sardo del 1839 mitigherà la prescrizione per i bestemmiatori e stabilirà il carcere o la reclusione o i lavori forzati, a secondo della gravità degli atti.

Era, infatti, entrata nell’opinione del tempo che la terra non potesse arrogarsi il diritto di vendicare gli interessi del Cielo e che quindi fosse considerata come semplice offesa ai diritti della società[3].

Il Capo VII attiene alla libertà di movimento nei giorni della Passione di Cristo e si intitola “Che ne’ giorni della paffione di Crifto gli Ebrei debbano ftare rinchiufi”.

Gli Ebrei non potevano uscire dal ghetto nella settimana santa dal mercoledì al sabato e dovevano dimorare nelle loro case o botteghe tenendo chiuse le porte e finestre[4].

Durante questi giorni non potevano nemmeno danzare o suonare[5].

Queste norme erano dettate a protezione degli Ebrei. La legislazione piemontese si mostra qui per fortuna contraria ad esempio a quella francese.

A Tolosa ad esempio gli Ebrei il venerdì santo dovevano mandare un loro rappresentante alla porta della Cattedrale a ricevere uno schiaffo da chiunque entrasse[6].

Forse il primo che impose il principio del divieto di uscita è Childeberto, re di Parigi, con un’ordinanza del 554 e.V. in cui si vietava di festeggiare con ebbrezza, canti e scurrilità, le notte delle domeniche e delle feste, compresa Pasqua e Natale.

Le disposizioni in commento verranno meno solo nel 1816 quando il Ministero dell’Interno autorizzerà l’uscita purché non nell’ora in cui si celebrino le Sacre funzioni[7].

Anche nel Ducato di Modena c’era in materia una disciplina piuttosto rigida ed articolata, seppure probabilmente dettata dallo stesso spirito di protezione: ”Nel tempo della settimana santa dal mezzogiorno del giovedì fino al mezzodì del sabbato non sarà lecito ad alcuno ebreo, o ebrea uscire dal ghetto, o trattenersi alle finestre, che abbiano prospetto fuori di esso sotto la suddetta pena di scudi venticinque per ogni volta, che contravverranno. Sarà però permesso al loro deputato portarsi accompagnato dal macellajo cristiano ai macelli nelle solite forme, e per gli usi consueti; come altresì ai suddetti ebrei in casi di urgente necessità l’andare a chiamare medici, chirurghi, o altri, sempre però  con la scorta, o compagnia di persona, che dovrà essere loro accordata dal suddetto segretario di Stato, a cui dovranno ricercarla i massari dell’Università con attestare dell’esposta necessità.

XIV. In caso poi che alcuno venisse a morte nel giovedì, o venerdì della settimana santa sarà loro lecito di accompagnare il cadavere ala sepoltura in numero di dieci di loro; e per ovviare ad ogni inconveniente, dovranno in tal caso essere scortati da guardie, che a richiesta de’ massari dovranno loro essere accordate dal Nostro Governo, che presterà loro ogni assistenza per la loro sicurezza, come dovranno fare con la dovuta proporzione i governatori, i Giusdicenti delle altre città, e luoghi dello Stato, e massime di quelli, ove non è formato il ghetto per la loro abitazione[8].

(Continua)


[1] Lib. IV Tit. XXXIV, Capo 1, paragrafi 1-4. Così sarebbe stato punito un tempo chi a Roma durante recenti disordini ha osato mutilare una sacra effige della Vergine.

[2] Lib. I, Tit. VI, paragrafi 1-3.

[3] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 63.

[4] Il paragrafo 1 del capitolo VII risale al 1430 e stabilisce che “Non farà lecito agli Ebrei d’ufcire in pubblico fuori del loro Ghetto in tempo della Paffione di Crifto, cioè dall’ora nona del mercoledì fin dopo il fuono della Campana del Sabbato Santo, obbligandole a dimorare nelle loro Cafe, e Botteghe a Porte, e Fineftre, che riguardano le Contrade, chiufe, fotto pena di carcere per tre giorni continui col digiuno in pane ed acqua”.

[5] Il paragrafo 2 specifica:  “Non potranno gli Ebrei ne’ giorni fopradetti efercitare nelle loro cafe fuoni, o balli fotto pena della pubblica fufstigazione”.

[6] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 48.

[7] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 62.

[8] Tit. IX par. XIII e XIV del Codice estense del 26 aprile 1771.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (ventiseiesima parte)

Il paragrafo 10 del titolo V disciplina ancora la sorte dei pegni non riscattati.

 “Spirato, che fia il termine ftabilito per il rifcatto de’ Pegni, potranno i Banchieri fuddetti devenire[1] all’Incanto de’ medefimi, e per ciò efeguire, fi porteranno fopra le Piazze in que’ giorni, e tempi, che fono per la vendita de’ Pegni Giudiziarj ftabiliti, ed ivi fi procederà all’incanto, e deliberamento[2] di effi nella forma per gli altri prefcritta[3].

Queste disposizioni verranno abolite, ma solo per essere sostituite da altra analoga ed ingombrante disciplina dettata dal Codice penale sardo nel 1839[4] e ribadita nel 1859 (art. 611 C.p.), per poi approdare nel Codice penale del regno d’Italia all’art. 641 c.p.[5]

Il prestito concesso dagli Ebrei era così diffuso che nel 1789 a seguito di Viglietto Regio la prefettura di Acqui vietò a loro di comparire in pubblico nei giorni festivi per evitare che il popolo fosse distolto dall’andare in Chiesa[6].

Mentre le leggi ecclesiastiche proibivano a chiunque di prestare a mutuo con interessi[7], i Principi (e solo i Principi) vendevano agli Ebrei il diritto di fare il commercio di banca coi loro sudditi (v. il già citato paragrafo 9 del capitolo V) e di esercitare nei loro Stati il commercio delle monete.

In sostanza i Principi a corto di denaro imponevano agli Ebrei, al principio di ogni condotta, enormi tributi e per compenso gli permettevano di esigere gravosi interessi. Quando il popolo si lamentava i Principi provvedevano a confiscare i loro beni e li cacciavano dal territorio e quindi l’alto rischio per esercitare l’arte feneratizia doveva essere compensato da un lucro sempre più elevato.

Più l’usura era odiata, più era pericolosa da esercitarsi; più era pericolosa e più era cara[8].

Prima del 1603 i Savoia consentivano un interesse del 33 per cento e da questa data il limite consentito si attestò al 18 per cento[9].

Solo nell’Ottocento il Codice civile prima (art. 1936) ed il Codice penale (art. 516-517) imposero agli Ebrei il rispetto del tasso legale[10].

Le Regie Costituzioni vietano all’Ebreo di essere sensale di prestiti o di altri contratti da cui derivasse un prestito: la pena era la nullità del contratto e la perdita del denaro in capo ai Cristiani mutuanti[11].

Già Carlo V[12] aveva in una sua legge condannato “i cessionari dell’iniquità degli Ebrei”, a perdere i loro crediti.

Questa prescrizione legata e alla presunzione di pravità dell’Ebreo, ma anche al fatto che i Cristiani non potevano esercitare l’arte feneratizia[13], verrà meno solo nell’Ottocento quando l’usura verrà vietata a tutti.

Gli Ebrei  a partire dagli anni ‘40 poterono dunque far da mediatori di prestiti tra Cristiani o tra Cristiani ed Ebrei senza essere per ciò solo soggetti ad una pena[14].

(Continua)


[1] Addivenire.

[2] Aggiudicazione.

[3] Il paragrafo 11 del capitolo V dispone la disciplina che reggerà la registrazione dei pegni che non fossero stai comprati all’incanto: ”Dei Pegni, che refteranno ai banchieri, per non effere comparfo alcun ‘Offerente, fe ne darà da effi una nota ai predetti Segretarj, efprimendovi con chiarezza la qualità del Pegno, la Stima, che è ftata fatta dall’Efperto, la quantità loro dovuta tra Intereffe, e Capitale, e fe avanza o no fomma veruna, e mancando di ciò fare, incorreranno per ciafcuna volta nella pena fovr’efpreffa”.

[4] Art. 690. “I gioiellieri, orefici, oriuolai e qualsivoglia persona che attende alla compra e vendita di gioie, ori e argenti, gli ottonai, stagnaiuoli, calderai, rigattieri, ferrivecchi dovranno fare al Segretario del Giudice locale e in difetto a quello del Comune ed in assenza di questo al Sindaco o ad altra autorità a ciò destinata, una distinta e circostanziata consegna di tutta le cose che compreranno o riceveranno in pegno, pagamento o permuta, oppure per vendere, esprimendone la quantità, qualità ed altri connotati ed il prezzo per cui avranno quelle avute, indicando altresì il nome, cognome, patria e condizione delle persone che gliele avranno vendute o rimesse. Tale consegna debb’essere fatta entro 24 ore dopo che avrà avuto luogo la vendita o la rimessione. In caso di trasgressione le persone suddette sono punite con multa estensibile a lire 100 e se fossero recidive col carcere per mesi tre e colla sospensione dall’esercizio della loro professione. Saranno però eccettuate dall’obbligo della consegna le robe che saranno comprate nei fondachi e negozii aperti>>.

[5] Discipline simili le rinveniamo nel Codice penale austriaco, nel Regolamento punitivo della Toscana, nel Codice estense ed in quello di Parma.

[6] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 54.

[7] I fedeli che ricorressero al prestito erano passibili di scomunica. Però già il concilio Laterano I aveva vietato solo le usure troppo esagerate e quindi la Chiesa stessa arrivò a legittimare le usure moderate. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 79.

[8] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 80.

[9] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 79 nota 2.

[10] V. Sentenza del Regio Consolato di Torino 24 gennaio 1845.

[11] Il paragrafo 12 vieta alcune condotte di interposizione da parte degli Ebrei. “Proibiamo agli Ebrei di preftar’ il loro Nome, o d’effere Mediatori di Preftiti, o altri Contratti fra Criftiani, e Criftiani, o fra criftiani, ed Ebrei, ne’ quali il Criftiano riceva il Pegno, ed efiga intereffe, o vi partecipi, fotto pena, oltre la nullità del Contratto, della perdita della fomma rifpetto ai Criftiani, che imprefteranno ‘l danaro, ed altretanta per gli Ebrei, che ne faranno mediatori”.

[12] 1500-1558.

[13] Il Libro IV Tit. XXXIV, posto al paragrafo 1 il divieto generale di attività usuraria,  al paragrafo 2, risalente al 1430, però specifica che “Il frutto permesso agli Ebrei ne’ loro privilegj  per il denaro, che daranno ad imprestito, solamente si intenderà per que’ Banchieri Ebrei riconosciuti come tali dal Consolato[13], e per i soli danari loro proprj, e non per quelli, che ricevessero da’ Cristiani con patto tacito, o espresso di negoziali in comune”. Il paragrafo 1 prevedeva la confisca dei beni anche nel caso in cui si scopra dopo la morte che il defunto era usuraio.

I Cristiani per aggirare questa norma cedevano agli Ebrei le loro azioni contro i creditori. Questa pratica verrà meno soltanto nel 1837 quando l’art. 1694 del Codice civile stabilirà il perfezionamento della cessione del credito soltanto con il documento che individuava il prezzo convenuto e lo stesso possesso del credito ceduto si trasferiva con tale documento. Al paragrafo 2 si vieta in generale il prestito dai Cristiani agli Ebrei. “Verificandosi, che alcun Cristiano imprestasse, o in qualsivoglia modo dasse danari ad Ebrei per avere parte certa, o incerta in quell’utile, che ad essi è permesso, s’avranno gli uni, e gli altri per Usuraj, e si procederà contro di essi nel modo sopraprescritto”.

[14] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 84.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (venticinquesima parte)

Il Capo V è intitolato “Delle cofe proibite a comprarfi, a negoziarfi dagli Ebrei”.

I ceti dominanti nell’antichità utilizzavano gli schiavi per le operazioni di bassa manovalanza, allo stesso modo decisero che le arti che danno lustro alle persone fossero solo a loro riservate.

Così gli Ebrei furono esclusi dalle Corporazioni di arti e mestieri che pur costituendo nei Municipi un corpo autonomo con propri magistrati erano comunque compenetrate dal Cristianesimo tanto che erano una specie di confraternita mercantile.

Gli stessi Ebrei costituivano una corporazione a parte che però viveva dei diritti al lavoro che i Principi decidevano di concedere.

Il diritto al lavoro era, infatti, un diritto feudale e signorile, o dei re o delle altre corporazioni.

A Venezia nel XV secolo agli Israeliti fu proibito insegnare suono, canto, danza, dottrina e gioco e non poterono nemmeno stampare libri (1566).

Fu interdetto agli Ebrei la laurea in giurisprudenza anche perché sarebbe stato inutile visto che le magistrature non erano accessibili e che come giureconsulti non avrebbero avuto alcun credito, essendo tagliati fuori dalla pratica forense; ma era vietato loro pure il conseguimento della laurea in medicina ed i malati che si fossero rivolti ad un medico ebreo sarebbero stati puniti per aver utilizzato un mezzo illecito di guarigione[1].

In Lombardia era possibile agli Ebrei la pratica dell’avvocatura, ma non quella della farmacia[2].

In Toscana accadeva l’esatto contrario: gli Ebrei potevano dedicarsi alla farmacia[3] e conseguire una laurea in legge, ma non potevano patrocinare.

Nel Ducato di Genova gli Ebrei potevano studiare e praticare da avvocati, medici, farmacisti e sensali.

Nel Ducato di Modena c’era una multa di venticinque scudi per gli Ebrei che tenessero scuole o insegnassero scienze ai Cristiani ed inoltre i Giudei non potevano leggere, fare conti, cantare, suonare, ballare e cose simili senza la licenza del Principe[4].

In Germania, perlomeno nel 1848, si erano fatti passi avanti ancora più evidenti dato che non solo gli Ebrei furono ammessi alle pubbliche scuole ma vennero anche abilitati all’insegnamento e ciò comportò che venissero considerati tra i primi cittadini[5].

Negli Stati Sardi nel 1648 si permise agli Ebrei di addottorarsi in medicina e chirurgia col consenso dell’Arcivescovo di Torino e nelle lauree minori oltre che all’accademia di Belle Arti. Si permise inoltre ai fanciulli lo studio negli Istituti tecnici perché destinati al commercio.

La storia del rapporto tra gli Ebrei e la medicina fu assai variegata a seconda dei luoghi: sotto il dominio islamico assunsero grande rilievo i lavori dei medici ebrei, tanto che gli Israeliti furono considerati a buon diritto gli intermediari della scienza medica tra Oriente ed Occidente.

In Europa i medici nel Medioevo erano soprattutto monaci, ma nell’XI secolo si interdì loro lo studio della medicina e quindi aumentarono i medici ebrei.

I Concili e l’interpretazione di grandi giuristi (ad es. BARTOLO da Sassoferrato) non permettevano in Italia ai medici ebrei di praticare la medicina sui Cristiani, ma diversi Papi[6] avevano medici israeliti[7] e non vi fu principe da Carlo Magno a Carlo V che non avesse medici ebrei[8].

Con le regie Patenti del 1816 si concesse ai Giudei non solo l’esercizio della mercatura, ma di qualunque arte e mestiere a condizione che ne osservassero le regole; il 14 agosto 1844  vennero abrogate anche le corporazioni di arti e mestieri e quindi gli ebrei ne ebbero indiretto giovamento[9].

Sicuramente dal 1829 gli Ebrei poterono svolgere la professione di librai e stampatori e tenere scuole di danza, musica e ballo.

Tuttavia si riteneva ancora nel 1848 che gli Ebrei fossero sudditi, ma non cittadini e quindi che non potessero svolgere le professioni connesse con i diritti politici che presupponevano la fede cattolica: non il soldato, il magistrato, il notaio, le alte cariche del Governo, il professore o l’istitutore, l’avvocato patrocinante[10], il procuratore legale[11].

Nel campo commerciale la convinzione comune era che un ebreo non potesse possedere la buona fede necessaria al traffico, che mancasse di fede ai patti e di moderazione nei guadagni e che si vendicasse duramente contro chi fosse considerato oppressore nelle contrattazioni[12].

La presunzione in capo agli Ebrei di pravità determinava dunque una certa regolazione dei rapporti commerciali. Ancora in una decisione senatoria del 2 dicembre 1729 si stimavano gli Ebrei pravi e tristi.

Il Re franco Clotario adottò la soluzione radicale del Concilio V di Parigi per cui nessun ebreo poteva intentare giudizio contro un Cristiano[13].

Napoleone stesso riprenderà la legislazione di Clotario e imporrà ai contadini di fare con gli Ebrei solo contratti d’immediata esecuzione e per l’effetto farà considerare non valevole in giudizio qualsiasi titolo di credito contro la gente di campagna[14].

Inoltre preciserà che debbano essere messe a carico della università ebraiche “oltre le multe pecuniarie tutte le spese di processo, custodia, manutenzione ed indennizzazione per delitti di fraude e d’inganno che da’ suoi membri ed amministrati si commettano[15].

Già Riccardo Cuor di Leone[16] stabilì che ogni loro contratto si facesse in pubblico, in presenza di testimoni, e se ne stendessero tre copie: una per il rappresentante del fisco, l’altra per un probo-viro, la terza per l’Ebreo creditore: tale sistema era deputato a far sì che l’Ebreo non potesse alterare il contenuto della scrittura.

Lo stesso Statuto di Genova del 1752 stabilisce che il contratto venga registrato in apposito libro oppure che intervenga un sensale cristiano[17].

Il Codice estense del 1771 prevede che “Ne’ libri de’ loro negozii non dovranno gli ebrei scrivere in lingua ebraica, ma bensì in lingua comune, che possa essere intesa da ognuno sotto la suddetta pena di scudi venticinque in caso di contravvenzione”.

Le Costituzioni ordinano agli Ebrei di tenere un libro in cui i contratti di vendita o di prestito fossero registrati[18] e di darne nota ogni mese alla segreteria del Tribunale di loro residenza[19]  che dovrà provvedere a registrare ogni mese le operazioni in un libro  “darà intiera fede tanto in giudizio, che fuori”[20]; vietano inoltre agli Ebrei di ricever o comperar o permutare cose di sorta dai minori[21].

Già il senatoconsulto Macedoniano[22] concesse il rimedio pretoreo dell’exceptio ai filii familias (i sottoposti all’autorità e al potere del pater familias) attraverso il quale essi potevano annullare le pretese dei creditori che avevano prestato loro denaro a mutuo senza il consenso del pater.

Fu in sostanza proibito dare in prestito danari ai figli di famiglia e ad altri discendenti soggetti al patrio diritto sotto pena di perderli e colla privazione al mutuante di ogni azione per ripeterli ancorché divenuto il figlio di famiglia di pieno suo diritto, o per l’emancipazione, o per la morte del padre, essendo una tale eccezione perpetua per esser nullo dal suo principio il contratto.

Il Senatoconsulto vietava però solo il prestito in contanti, non già in altra specie come grano, vino, olio ed altre cose, che consistono in peso e misura.

Giovava al padre e al fideiussore. Il figlio di famiglia non poteva rinunciare al beneficio di questo Senatoconsulto, perché non tutelava tanto il figlio, ma era stato emesso anche in odio dei creditori ed usurai per favorire il rinunciante ma pure il genitore e la pubblica utilità.

La morte del pater era ininfluente e così il conseguimento da parte del figlio di una qualche dignità.

Diversa però era l’ipotesi in cui il debito fosse stato contratto dopo aver conseguito una dignità che scioglieva dal patrio diritto.

Il soldato generalmente poi non poteva godere di tale beneficio. E così per il figlio che abitando separatamente dal padre esercitasse un’attività economica indipendente, oppure se sciolto dal vincolo paterno, avesse riconosciuto il suo debito, si fosse nuovamente obbligato, avesse pagata parte del debito ovvero dato un pegno.

Il Senatoconsulto non valeva ancora se il figlio di famiglia pur avendo contrattato all’insaputa del padre, avesse ottenuto da lui ratifica dell’affare tacita od espressa; del pari se l’affare fosse stato trattato col consenso paterno; se infine il figlio avesse ricevuto denari che il padre avrebbe dovuto somministrare per esempio inerente a libri per gli studi, per gli alimenti, vestiario, ed altro necessario.

La prescrizione che viene ripresa dalle Costituzioni verrà sostituita nel Codice sardo del 1837 dalla disciplina degli articoli 1919-1925 che ha tenore analogo al senatoconsulto Macedoniano[23].

Le Costituzioni  vietano poi agli Ebrei di contrattare, permutare, impegnare o trafficare oggetti che siano stati utilizzati per il culto divino[24] o di acquistare e vendere beni da persone sconosciute o sospette[25]. Queste disposizioni vennero sostituite dall’art. 688 C.p. del 1839.

Gli si impone nel caso di smarrimento di pagare il pegno secondo il valore indicato dal compratore[26], di non poterlo trasferire, salvo che nel caso di guerra o di peste e manifestando comunque il tutto in anticipo e con una pubblica grida[27].

Non a tutti gli Ebrei era poi concesso di tenere banchi di prestito con pegno, ma solo ad alcuni con autorizzazione regia, sebbene tutti gli Ebrei potessero esercitare il mestiere dell’usura[28].

(Continua)


[1] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 89 e ss.

[2] E ciò perché la piazza di farmacista era considerata bene immobile.

[3] Forse perché la laurea era in fisica, medicina, chirurgia e farmacia e quindi chi diventava fisico diventava anche medico e farmacista. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 72.

[4] Tit. IX par. XV del Codice estense del 26 aprile 1771.

[5] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 68-69.

[6] Tra gli altri Bonifacio IX, Giulio III, Giulio II, Leone X, Innocenzo VII, Giovanni XXII, Benedetto XIII, Paolo III, Pio IV.

[7] Altri invece gli furono nemici: Eugenio IV, Niccolo V e Calisto III.

[8]  Si ricordano qui Ferdinando I di Napoli, Galeazzo Maria Sforza e Guglielmo Gonzaga di Mantova. Cfr. G. LEVI, op. cit., p. 199 e ss. G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, p. 14.

[9] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 91.

[10] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 70. La laurea in legge era preclusa ancora nel 1848.

[11] Perché gli Ebrei erano considerati infami per diritto canonico e quindi non potrebbero diventare nobili come è successo ad alcuni procuratori. Tuttavia era possibile esercitare davanti al Tribunale mercantile perché permesso dall’art. 670 del cod. di commercio. J.  SESSA, Tractatus de Judaeis, op. cit.

[12] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 54.

[13] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 86.

[14] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 87.

[15] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 88.

[16] 1157-1199.

[17] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 53.

[18] Il paragrafo 4 stabilisce che “Dovranno gli Ebrei notar’ in un Libro i Contratti di Compra, Pegno, ed altri, che faranno co’ Criftiani, defcrivendo il nome, e cognome delle Perfone, con fpecificazione delle cofe contrattate,  fotto la pena, che fopra”.

[19] Al paragrafo 5 era sancito un altro obbligo che riprende analoga norma emanata da Carlo Emanuele I il 19 ottobre del 1620. “Di mefe in mefe fotto la fteffa pena dovranno dare la nota al Segretario del Tribunale, ove dimoreranno, delle fuddette Compere, e de’ Pegni, efprimendo chiaramente tutte le circostanze, fopra le quali avranno convenuto”.

[20] Il paragrafo 6 dispone per la precisione che “I fuddetti Segretarj faranno tenuti di ricevere dette Confegne ogni volta che loro fi prefenteranno, e quelle fedelmente regiftreranno, fotto la pena di Scudi venticinque d’oro, in un Libro a ciò deftinato che dovrà  da effi di mefe in mefe fosfriversi, ed al quale fi darà intiera fede tanto in giudizio, che fuori”. La giurisprudenza ci mise un po’ ad adattarsi a questa disposizione tanto che nel 1729 una sentenza stabilì che i libri dei mercanti ebrei fanno fede in giudizio “provata la buona riputazione del mercante”. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 159.

[21] Il paragrafo 3 prevede che “Sarà ad effi interamente proibito di comprare, permutare, o pigliare Pegni dalle Perfone Minori, o da Figliuoli di famiglia, che non vivano feparatamente dal Padre, sotto la detta pena di Scudi venti cinque d’oro”.

[22] L. 4. Cod. “Derivò questo Senato Consulto da un tal Macedone infame usurajo il quale soleva somministrare denaro a figli di famiglia, e giungendo il tempo della restituzione, né avendo modo di farla insidiavano la vita, e macchinavano la morte dei Genitori per succedere nei loro beni, e cosi pagare. Teofilo lo deduce da un tal Macedone quale essendosi caricato di grandissimi debiti sulla speranza di pagarli cessato di vivere il Padre, ma questi menando una lunga vita, e non avendo il figlio come sbarazzarsi dai debiti contratti uccise il Padre”.  P. VERMIGLIOLI, Elementi ossiano Istituzioni civili di Giustiniano imperatore, volume primo, edizione seconda, Francesco Baduel, Perugia, 1830, p. 175-178.

[23]1919. Il mutuo fatto ad un figlio di famiglia, benché maggiore, senza partecipazione e consenso del padre od altro ascendente alla cui podestà sia soggetto, è nullo, quantunque l’obbligazione siasi palliata sotto l’apparenza di un altro contratto, o siasi in altro modo fatta frode alla presente legge”.

[24] Il paragrafo 1 è risalente ad Amedeo VIII. “Non farà permesso a verun’ Ebreo di contrattare a titolo di Vendita, permuta, o pegno, nè in altro modo trafficare Mobili di veruna sorta, ori, o argenti, che abbiano fervito al culto Divino, o delle Chiefe, fotto pena di Scudi venti cinque d’oro, e del doppio valore della roba contrattata, oltre alla reftituzione da farfi gratis delle robe, che aveffero ricevute in pegno, permutato, o contrattato”.

[25] Il paragrafo 2 attribuito a Rex Vitt. Amed. riguarda anche i beni extra commercium. “Non ardiranno gi Ebrei, sotto pena del Furto[25], di comprare Vafi, o Arredi d’oro, o d’argento, o Gemme, o Veftimenta, o qualunque altra sorta di robe, che ad effi fi vendano, o si diano per vendere da Perfone tanto non conofciute, che fofpette, o quando convenir anno d’un prezzo affai minore di quello, che comunemente fi venderebbero”.

[26] Il paragrafo 7 già vigente dal 15 dicembre 1603, inerisce il caso di smarrimento del pegno. “Occorrendo, che gli Ebrei perdeffero qualche Pegno, dovranno pagarlo fecondo il di lui valore, e non potendofi fufficientemente verificare per altre prove, fi ftarà al giuramento del Padrone di effo”.

[27] Il paragrafo 8 del capitolo V disciplina gli spostamenti dei beni pignorati. “Non potranno portar’ i Pegni a loro confegnati fuori dei Stati noftri, e fe per accidente di Guerra, o di pefte (che Dio non voglia) foffero neceffitati di trasferirfi dall’una all’altra terra delle noftre Città, e Terre, sarà permeffo ai medefimi di feco trafportarli, manifeftando però otto giorni avanti la partenza con pubblica Grida quefta loro rifoluzione, acciocchè, fe alcuno de’ Proprietarj voleffe rifcoterli, abbia il tempo di farlo”.

[28] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 84. Il paragrafo 9 disciplina in particolare l’attività dei banchieri come già da Carlo Emanuele I il 19 ottobre del 1620. “I Banchieri Ebrei, a’ quali  è da Noi conceffo di poter preftare danari fopra il Pegno, dovranno fotto la fteffa pena dare il rifcontro a quelli, che vorranno far’ i Pegni con un Bullettino, in cui farà notato in lingua volgare il Giorno, Mefe, ed Anno, col Nome, e Cognome di chi gli avrà impegnati, e vi fi defcriverà diftintamente la cofa, che farà rimeffa in Pegno, la fua vera qualità, e quantità, il pefo, o numero, o la mifura rifpettivamente di effa”.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (ventiquattresima parte)

Il capo IV delle Costituzioni titola “Del segno da portarfi  dagli Ebrei”.

Questo Capo era destinato ad impedire che Ebrei e Cristiani avessero tra di loro rapporti.

Il paragrafo 1 delle Costituzioni che riprende analoga norma emanata da Carlo Emanuele I il 15 dicembre del 1603[1] prevede che “Tutti gli Ebrei, ed Ebree, toftoché faranno giunti all’età di anni quattordici, dovranno portare fcopertamente tra’ il petto, e braccio deftro un fegno di color giallo dorato di feta, o di lana, e di lunghezza un terzo di rafo, talmente ché poffano manifeftamente diftinguerli da’ Criftiani, fotto pena di lire venticinque per ciafcuno, e per ogni volta, che contravverranno”.

Il paragrafo 2 pone un eccezione al precedente. “Saranno però difpenfati dall’obbligo di portar il detto Segno in tempo, che fi ritroveranno per viaggio, finchè non ritornino alla loro abitazione”.

Abbiamo visto che le origini dei segni distintivi sono romanistiche, ma trovarono nuovo vigore a seguito di alcune vicende avvenute in Oriente[2].

Nell’831 e.V. il califfo Ali al Wathek divenne nemico degli Ebrei, a causa delle fraudolente pratiche di cui furono riconosciuti colpevoli nella gestione delle finanze, durante il regno del suo predecessore, e in seguito al loro rifiuto di ricevere il Corano come vera ed autentica rivelazione.

Tutto ciò determinò che fossero pesantemente tassati e obbligati a pagare grandi somme all’erario.

Il califfo Motavel, che gli successe nell’845 e.V. fu ancora più severo: li costrinse ad indossare cinture di cuoio a titolo di distinzione, comandò loro di andare solo su asini e muli con staffe di ferro, e li privò di tutti i loro onori, titoli e uffici.

Il suo editto si diffuse in tutti i luoghi soggetti al dominio turco e di qui all’Europa[3].

Le leggi venete del XIV secolo richiesero un segno distintivo perché gli Ebrei potessero essere riconosciuti ed espulsi dalle adunanze dei Cristiani.

Nel Regno pontificio Innocenzo III richiese agli Ebrei di portare un qualche segno distintivo[4]; nel 1464 dovevano indossare un mantello rosso: ne erano esentati soltanto i medici[5].

Carlo V prescrisse agli uomini di indossare un cappello giallo e un pezzo di tela gialla alle donne[6].

Le Costituzioni di Sua Maestà del 1770 imporranno identicamente a quelle del 1729 di portare scopertamente tra il petto ed il braccio destro un segno di color giallo dorato di seta di seta o di lana, e di lunghezza un terzo di raso.

Nel Codice estense del 1771[7] viene comandato, con poche esenzioni, ai maggiori di dodici anni di portare nel cappello un nastro rosso alto un dito.

A Venezia sin dal 1396 gli Ebrei dovevano portare sul petto una “O” gialla grande come un pane che successivamente si mutò in una berretta gialla, poi in un cappello rosso ed infine in una tela nera cerata[8].

E l’elenco potrebbe purtroppo continuare.

Il Capo IV verrà abolito in Piemonte solo nel 1816 e così accadrà anche per lo Statuto Genovese e nelle Leggi toscane, ma restrizioni simili erano ancora in vigore nel Ducato di Modena nel 1848.

(Continua)


[1] Il paragrafo 1 verrà abolito solo con la legge 1 marzo 1816.

[2] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 48.

[3] W. F. MAVOR, Universal history, ancient and modern: from the earliest records of time, to the general peace of 1801, Volume 13, The history of dispersion of the Jews, Hopkins and Seimour, New York, 1804, p. 28.

[4] G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, p. 14.

[5] Per concessione del pontefice Paolo II. Cfr. G. LEVI, op. cit., p. 204.

[6] Simile a quello delle meretrici che però era di colore bianco.

[7] Tit. IX par. XV del Codice estense del 26 aprile 1771.

[8] Annali di Statistica Serie Terza volume 9, Tipografia dei fratelli Bencini, 1884, p. 170.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (ventiduesima parte)

La Costituzioni piemontesi prevedevano dunque il divieto di costruire nuove sinagoghe, restando possibile il solo restauro.

Il paragrafo 1 Capo II riprende la regola degli Statuti Sabaudi del 1430: “Non potranno gli Ebrei edificare, né in veruna forma fondare nuove Sinagoghe, o ampliare, quelle, che aveffero, ed in ogni cafo contrario gli Uffiziali Noftri far demolire fubito quanto si foffe ampliato, e nuovamente edificato, permettendo loro nondimeno di riftaurare, e riparare quelle, che si trovano in effere”.

È Teodosio II nel 438 e.V.[1] a stabilire il divieto di costruire nuove sinagoghe o di abbellirle: in caso di trasgressione la sinagoga era trasformata in chiesa e a ciò si sommava un’ammenda di 50 libbre[2].

Anche Giustiniano riprese il principio “…ordiniamo che alcuna giudaica sinagoga non sorga per novella fabbrica: dato il permesso di rifare le antiche che minacciano ruina[3].

Le sinagoghe dovevano apparire in altre parole trasandate, vecchie, repellenti[4], in stridente contrasto con la maestosità e la bellezza delle chiese.

Chi al tempo di Giustiniano avesse costruito nonostante il divieto una sinagoga, avrebbe lavorato in realtà a favore della Chiesa cattolica, venendo adibito il manufatto a chiesa, anziché a sinagoga; e chi non si fosse limitato a riparare una sinagoga preesistente sarebbe stato privato dell’edificio e punito con una multa di 50 libbre[5].

Sino al 423 e.V. per la verità non poteva mutarsi la destinazione delle sinagoghe né in senso pagano, né in senso cristiano e lo stesso Giustiniano poi deciderà di mutare personalmente la destinazione a due sinagoghe.

Il divieto di edificazione nella storia non è stato però così rigido perché con il permesso del Papa o del Re era stata possibile anche la fondazione.

Si provvedeva all’edificazione per gli stessi motivi per cui ciò avvenne nella Palestina giustinianea: se gli Ebrei in un dato luogo erano molti e se soprattutto si potevano permettere l’edificazione.

Dato che si trattava di culto tollerato non si poteva alzare strepitosamente la voce durante il culto.

Il paragrafo 2 del Capo II limita in altre parole le modalità dei loro riti.

Si guarderanno d’alzare ftrepitofamente le voci nell’efercizio de’ loro Riti, ma faranno obbligati ad efercitarli con tuono modefto, e sommeffo”.

Già Gregorio Magno riteneva che fosse lecito occupare le sinagoghe quando l’eco dei canti si sentisse nelle Chiese vicine[6].

La legislazione che regge in casa sabauda a distanza di più di mille e trecento anni  cercava dunque pur sempre di rendere la religione ebraica poco allettante e di spingere i Giudei ad abbracciare non più il culto dell’Imperatore, ma comunque la religione cattolica[7].

Questi principi che vigevano anche a genova domineranno ancora la legislazione dell’Ottocento che richiamava gli usi ed i regolamenti sotto i quali l’osservanza del culto era tollerato[8].

Agli Ebrei in Genova si vietava però di partecipare ai culti cristiani in forza di una Bolla di Clemente XI del 1703, ma in Piemonte non vigeva tale osservanza[9].

Inoltre in osservanza delle prescrizioni del Consiglio di Trento si riteneva che gli Ebrei potessero avere diritto di asilo nelle chiese cattoliche, nei casi in cui era concesso ai Cristiani[10].

(Continua)


[1] Novella 3 del 31 gennaio.

[2] Anche se si poteva ricostruire la sinagoga distrutta (C.TH. XVI. 8. 25 e 27 del 423 e.V.) e rinforzare quella che stava per crollare (con Teodosio II e Valentiniano nel 39. C. I. 9. 18)

[3] C. 1. 9. 18. (19)

[4] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, Giuffré, Milano, 1988, p. 783.

[5] C. 1. 9. 18. (19)

[6] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, Giuffré, Milano, 1988, p. 691.

[7] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, Giuffré, Milano, 1988, p. 40.

[8] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 57.

[9] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 61.

[10] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 62.

[11] Il paragrafo 1  stabilisce che “Non farà lecito agli Ebrei di far acquifto de‘ Beni ftabili ne’ Noftri Stati, fotto pena della confifcazione di effi, e se in occafione di qualche efecuzione fopra i Beni del Debitore saranno aftretti a prenderne in pagamento, vogliamo, che paffato il termine del rifcatto, fieno tenuti alienarli a Perfone capaci un’anno dopo, fotto la medefima pena”.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (ventesima parte)

3. La condizione degli Ebrei nelle Leggi e Costituzioni del 1729 di Sua Maestà Vittorio Amedeo II

Nel 1723 venne messa a punto una compilazione di Costituzioni ma fu ravvisata imperfetta, ed un’altra se ne promulgò nel 1729, ovvero quella che si commenterà qui di seguito.

Le Costituzioni sono divise in sei libri; il primo riguarda  l’osservanza del culto cattolico e le soggezioni imposte agli Ebrei ed è propriamente oggetto del presente contributo; il secondo attiene alla giurisdizione dei magistrati supremi e dei tribunali inferiori; il terzo riguarda il procedimento da tenersi nelle cause civili; il quarto le leggi penali ed il procedimento in materia criminale; il quinto investe varie materie speciali, come le successioni, i fidecommessi, le tutele , le subastazioni[1] e le gride per le vendite dei beni, le enfiteusi, le prescrizioni, il privilegio per l’ampliamento delle fabbriche ed il passaggio delle acque, le transazioni, la celebrazione e la conservazione degli atti notarili; il sesto investe in ultimo la giurisdizione camerale, i feudi, i diritti regali, i privilegi fiscali e la legge d’Ubena[2].

Queste Costituzioni all’epoca non potevano considerarsi leggi generali; ma costituivano eccezione al sistema del diritto romano, che formava la base della legislazione del paese.

All’epoca si osservavano ancora come leggi particolari gli statuti locali approvati dal sovrano, e le decisioni dei magistrati.

Si vietava invece severamente agli avvocati di citare nelle loro allegazioni i pareri della dottrina[3].

Le disposizioni che commenteremo rimasero in vigore per secoli a partire almeno dal 1430[4], senza contare il fatto che sono per la maggior parte di derivazione romanistica: alcune verranno sostituite con discipline di analogo tenore da quelle codicistiche civili e penali emanate per il Regno di Sardegna tra il 1837, il 1839 ed il 1859 e transiteranno poi nella codificazione post-unitaria: la differenza più marcata tra le Costituzioni e le norme codicistiche risiede forse nel fatto che queste ultime non si riferivano ad una determinata etnia, ma regolavano solo una fattispecie a prescindere da chi la ponesse in essere: e ciò perché nell’Ottocento gli Ebrei divengono sudditi di Sua Maestà e nel 1848 con lo Statuto Albertino ottengono la pienezza dei diritti civili e politici.

Alcune disposizioni delle Costituzioni al contrario verranno specificamente e tristemente riprese dalle leggi razziali in epoca fascista, proprio con riferimento agli Ebrei: si pensi alle disposizioni sul divieto di famulato e sulla proprietà dei beni stabili.

Il Titolo VIII Capo I delle Leggi e costituzioni del 1729 è intitolato “Della segregazione degli Ebrei dai Cristiani”.

Gli Ebrei dovevano abitare obbligatoriamente in un ghetto che però non si trovava in tutte le città, ma solo in quelle ove gli Ebrei fossero tollerati; gli Ebrei che si trovassero in altri luoghi avrebbero dovuto recarsi entro un anno dalla pubblicazione delle Costituzioni, nei ghetti delle città ove erano appunto tollerati[5]. La norma era già presente negli Statuti Sabaudi del 1430.

La parola ghetto deriva dalla parola ebraica ghuoter che suona in italiano chiostro, o forse dai termini ghuazara o ghurororet che si possono tradurre con il vocabolo congrega.

La consuetudine già romana di assegnare case separate ai Giudei venne adottata anche nello Stato pontificio dal pontefice Paolo IV[6] in Roma ove una zona chiamata propriamente ghetto, ossia una strada separata, ma contigua alla città presso il Teatro di Marcello, venne istituita dal Pontefice il 26 luglio 1556 e Pio V provvide poi nel 1566 all’assegnazione delle case che stavano in quel perimetro[7]: la disposizione fu ripetuta da tutti i Papi sino a Pio IX che nel 1847 riaperse le porte di Roma agli Israeliti.

Regole simili si trovavano nella legislazione di Modena[8] ed in quella Toscana.

La ratio della segregazione stava nel fatto che si voleva evitare che i Cristiani abitando con gli Ebrei venissero a contaminarsi dei loro errori[9].

Durante la notte gli Ebrei dovevano restare dentro al ghetto pena una multa ovvero otto giorni di carcere[10], salvo il caso di incendio[11] sopravvenuto.

A Modena erano invece più “liberali” perché l’uscita era consentita in occasione di pubblici, o privati spettacoli, urgenze di traffico, e altri casi di necessità”[12].

Gli Israeliti dovevano inoltre tenere le porte chiuse e sotto la stessa pena non potevano far entrare o ricevere Cristiani[13].

A Modena addirittura nessun Ebreo poteva avere porta o finestra da cui si potesse uscire dal ghetto, a meno che la stessa apertura non fosse custodita con chiave da portinaio cristiano.

Le finestre che avessero il prospetto fuori dal ghetto dovevano avere la ferrata oppure essere alte da terra almeno sette od otto braccia.

Ogni Università ebraica doveva predisporre un’abitazione vicina al ghetto ove potesse risiedere il portinaio cristiano che doveva chiudere  i portoni pubblici al tramontar del sole e ad certi orari sigillare tutte le porte particolari[14].

Quanto alla ricezione di cristiani invece essa si riteneva possibile in Modena se fossero stati “medici, chirurghi, o levatrici in caso di bisogno, o altri assistenti in casa di malattia…”[15]

Nessun ebreo in Piemonte poteva abitare fuori del ghetto o prendervi bottega, pena una multa anche in capo all’affittuario[16]: il divieto non varrà però durante le pubbliche fiere e nei dieci giorni precedenti e successive ad esse[17].

Illustre dottrina annoterà nel 1834 che le regole sull’abitazione e sulle attività economiche erano insufficienti perché non si vietava agli Ebrei di dimorare o di aprire bottega nelle campagne[18].

Questa triste condizione muterà in parte solo in seguito. Le regie patenti del 24 maggio 1743 stabiliranno tuttavia che si potessero affittare terreni per porvi filature e locare stanze fuori dal ghetto per riporvi granaglie[19].

Un regolamento napoleonico stabilirà poi che un Ebreo debba avere “un negozio stabile ed aperto o che altrimenti non eserciti una professione”, pena il bando o la chiusura in una casa di lavoro a spese della Università ebraica sino a che egli non abbia imparato un mestiere che gli consenta di mantenersi[20].

L’art. 5 delle Regie Patenti 1° marzo 1816 disposero che “È agli Ebrei permesso di uscire per lo esercizio della mercatura e delle arti o dei mestieri, dai rispettivi ghetti, anche di notte tempo, con che però debbano rientrarvi prima delle ore nove di sera ed abbiano a munirsi perciò di una carta di pemissione[21] dell’Ufficio di Vicariato… da spedirsi loro gratuitamente[22].

(Continua)


[1] I procedimenti di vendita all’asta.

[2] Essa prevedeva, derogando alle leggi generali, che si potesse disporre per testamento dei propri beni a favore degli stranieri e che succedessero i viciniori di sangue in caso di successione ab intestato.

[3] V. F. SCLOPIS, Storia della legislazione italiana, volume secondo, op. cit., p 450.

[4] Si consideri che le prime norme in tutto rispettose del popolo ebreo giungeranno in Italia solo con la  Legge 8 marzo 1989, n. 101 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 23 marzo, n. 69). – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane.

[5] Il paragrafo 1 stabilisce che “Nelle città, nelle quali sono tollerati gli Ebrei, si stabilirà un Ghetto separato, e chiuso per l’abitazione di essi, e quelle famiglie, che si trovano sparse negli altri luoghi, dovranno un anno dopo la pubblicazione delle presenti andar’ ad abitare nelle dette Città, proibendo loro d’introdursi senza nostra licenza in quelle, nelle quali non sono per anco stati ammessi”.

[6] A dire la verità la Chiesa stabilì che i Giudei dovevano essere rinchiusi nel Ghetto in due concili del 694 tenuti in Toledo (il XVII ed il XVIII); per la precisione si dichiarò che gli Ebrei dovevano essere ridotti in schiavitù, rinchiusi nei ghetti, spogliati di ogni privilegio, soggetti alla confisca di ogni bene e messi nella condizione di non poterne più acquistare.  JEWS, Dissertazione sopra il commercio, usure, e condotta degli Ebrei nello Stato pontificio, op. cit. p. 6.

[7] V. G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, p. 38.

[8] V. il Titolo IX  del Codice estense del 26 aprile 1771.

[9] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 119.

[10] A Modena la multa era di 25 scudi (Tit. IX par. II del Codice estense del 26 aprile 1771).

[11] Il paragrafo 2 delle Leggi e costituzioni del 1729 parimenti presente nel 1430 recita: “Non usciranno dal Ghetto dal cadere sino al sorgere del Sole, se per avventura non si svegliasse in esso, o nelle di lui vicinanze qualche improviso incendio, o che altra simile giusta causa non li costringesse ad uscire, sotto pena di lire venticinque per ogni uno, e per ciascuna volta, e non avendo da pagarle, di giorni otto di Carcere”.

[12] Tit. IX par. VII del Codice estense del 26 aprile 1771.

[13] Il paragrafo 3 inasprisce la segregazione: “Nel predetto tempo, che resta ad essi proibito il poter uscire dal Ghetto. Dovranno tenerne le Porte chiuse, e non ardiranno introdurvi, o ricevere alcun Uomo, o Donna Cristiana, sotto la pena sudetta”.

[14] Tit. IX par. V-VI del Codice estense del 26 aprile 1771.

[15] Tit. IX par. VIII del Codice estense del 26 aprile 1771.

[16] Il paragrafo 4 è attribuito a Rex Vitt. Amed.:Non potrà verun Ebreo prendere Casa, o Bottega fuori del Ghetto, né verun Cristiano potrà loro affittare, o subaffittarne, sotto pena per gli uni, e per gli altri di Scudi dieci d’oro”.

[17] Il paragrafo 5 pone dunque un’eccezione al paragrfo 4: “Ne’ luoghi però, ne’ quali si faranno le pubbliche Fiere, potranno i Padroni delle Case dare, e gli Ebrei prender’ in affitto Case, e Botteghe fuori del Ghetto senza incorso di pena alcuna per il tempo che dureranno esse Fiere, a anche per dieci giorni prima, che comincino, e dopo che saranno quelle terminate”.

[18] F. GAMBINI, Della Cittadinanza giudaica, op. cit. p. 87.

[19] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 91.

[20] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 56-57.

[21] Che ricorda tristemente l’attuale permesso di soggiorno per gli extracomunitari.

[22] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 120.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (diciannovesima parte)

Nel 1348 durante il periodo della peste nera alcuni Giudei furono accusati come peraltro in Spagna, Francia e Germania[1], di avvelenare le acque ed impiccati[2]. Nel 1358 Amedeo IV, detto il Conte Verde, concedette loro di fare dimora in Bressa[3].

Sappiamo che nel 1424 furono ammessi a stabilirsi in Torino perché prestavano il denaro a tassi d’interesse ritenuti convenienti e qui poterono, oltre a vivere in mezzo i Cristiani, anche esercitare la professione di beccaio (macellaio). Ma il Comune nel 1457 li costrinse a dimorare in luogo appartato[4].

Il primo nucleo corposo di norme di cui gli studiosi hanno rinvenuto traccia è costituito dagli Statuta Sabaudiae, due decreti[5]del duca Amedeo VIII[6] del 17 giugno 1430 da cui apprendiamo peraltro che diversi predecessori[7] avevano a loro volta concesso agli Ebrei privilegi, indulti e statuti.

Nel primo libro del decreto si prescrivono in particolare i limiti della tolleranza in funzione dei quali si lasciavano risiedere gli Ebrei negli Stati del Duca.

Si vieta pertanto la comunanza degli Ebrei e Cristiani: si proibiscono in particolare i rapporti tra Ebrei e Cristiani nei giorni festivi e negli altri si considera lecito soltanto il commercio, non si permette la coabitazione nemmeno per ragioni di lavoro; s’impone la segregazione nel ghetto; si vieta l’esercizio dell’usura, e si stabiliscono le regole con cui i convertiti dal giudaismo debbano essere trattati, riconoscendosi però nello stesso tempo il principio per cui nessuno può essere convertito forzatamente al Cristianesimo[8].

Si proibisce ancora la costruzione di nuove sinagoghe; il canto a voce alta nelle funzioni religiose; si minacciano pene severissime contro i bestemmiatori; si interdice l’uscita dal ghetto negli ultimi giorni della settimana santa[9].

La maggior parte di questi principi che provengono dal diritto giustinianeo si ritroveranno, come vedremo, anche nella legislazione dell’Età dei Lumi.

Come in età romana la vita degli Ebrei era regolata da condotte[10] che duravano in media dieci anni: gli Ebrei non erano, in altre parole, sudditi dei Savoia, ma si consideravano appartenenti a colonie di una nazione nomade a cui veniva accordato dal sovrano il diritto temporaneo a soggiornare in un dato territorio alle condizioni che il potere riteneva più vantaggiose.

Tale situazione cesserà solo con il Codice civile sardo del 1837 con cui si stabilì (art. 18) che “Ogni suddito gode dei diritti civili, salvo che per proprio fatto ne sia decaduto. I non cattolici ne godono secondo le leggi, i regolamenti e gli usi che li riguardano. Lo stesso è degli Ebrei”.

Quest’ultima norma è di sommo rilievo perché con essa viene a cessare in Piemonte l’autonomia ebraica (universalità ebraica)[11] e l’impossibilità di diventare proprietari di beni stabili[12], ma ciò non conferirà agli Israeliti i diritti politici strettamente collegati presso i Savoia con la religione dello Stato che era al tempo quella cattolica: quindi essi non potevano comunque concorrere ad impieghi pubblici o professare in pubblico il loro culto.

Il che è, si fa per dire, comunque un salto di qualità se si pensa che un secolo prima ci si domandava tra i  giuristi se chi uccidesse un Ebreo dovesse o meno essere soggetto alle pene ordinarie per omicidio e si considerava ancora presunzione legale la condizione di malvagità in capo agli Ebrei[13].

Un illustre giurista, già collaboratore di Napoleone e membro del Corpo Legislativo francese durante l’Impero, considerava il giudaismo come un morbo asiatico, “come la peste bubonica ed il vaiuolo entrato una volta in Europa, non fu più possibile spegnere quel germe, né si poté far altro che limitare l’espansione e moderarne la malignità[14] e a metà del secolo si sottolineava[15] che fosse credenza generalmente ammessa anche se contrastata, che il Talmud fosse contro natura[16] e avesse finalità anticristiane e antisociali[17].

(Continua)


[1] Parecchie migliaia furono in questi paesi bruciati vivi. Clemente VI allora li ospitò ad Avignone per sottrarli al massacro.

[2] E ciò perché morivano in pochi di peste: ma ciò era dovuto al fatto che gli Ebrei vivevano lontano dagli altri, avevano per religione una scelta più accurata dei cibi e delle bevande (bevevano il vino solo se era prodotto da loro) e conducevano una vita sobria.

Si pensa che la credenza fu alimentata anche dal fatto che gli Ebrei usavano lavarsi le mani anche nelle acque pubbliche dopo aver accompagnato i defunti al cimitero: e ciò perché le Sacre Scritture ritenevano impuro il contatto con il corpo dei defunti. Cfr. G. LEVI, op. cit., p. 23-24. Cfr. Cfr. Mishnà, VI ordine (Tahoròt) ed in particolare il trattato secondo Ohalòt ed il trattato undicesimo Jadàim. A.M. RABELLO, Introduzione al diritto ebraico, Fonti, Matrimonio e Divorzzio, Bioetica, op. cit. p. 32-33.

[3] V. L. CIBRARIO, Origini e progresso delle instituzioni della Monarchia di Savoia: specchietto cronologico, Stamperia Reale, Torino, 1855.

[4] V. L. CIBRARIO, Storia di Torino, vol I, Alessio Fontana, Torino, 1846, p. 592.

[5] Divisi in cinque libri perché vi si raffigurassero le principali virtù; nel primo le tre cardinali; nel secondo la prudenza; e nei tre ultimi la temperanza. V. F. SCLOPIS, Storia della legislazione italiana, volume secondo, Unione-Tipografico-Editrice, Torino, 1863, pp. 194 e ss.

[6] Bisogna dire che questo Duca prima di emanare i decreti (1426), su consiglio del provinciale dei domenicani, e del ministro dei Francescani di Chamberì, perseguitò dapprima i Giudei, ne fece ardere i libri, e ne costrinse un buon numero ad abiurare. L. CIBRARIO, Origini e progresso delle instituzioni della Monarchia Savoia, op. cit., p. 419 e ss.

[7] Il conte Edoardo nel 1319 ad esempio fece emanare alcune norme per correggere il vizio dell’usura.

[8] V. F. SCLOPIS, Storia della legislazione italiana, op. cit., pp. 194 e ss.

[9] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 13.

[10] L’utilizzo delle condotte rimase praticato sino al 1814. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 13.

[11] Gli Ebrei da questa data non sono più tali, ma sudditi piemontesi, genovesi ecc.

[12] Impossibilità che era stata ribadita con una legge del 1822.

[13] Così per J. SESSA, Tractatus de Judaeis, Augusta Taurinorum, 1717.

[14] F. GAMBINI, Della cittadinanza giudaica, 1834, Tipografia di Giuseppe Pomba & C., Torino, p. 17 e 22.

[15] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 32.

[16] JEWS, Dissertazione sopra il commercio, usure, e condotta degli Ebrei nello Stato pontificio, Tipografia Perego Salvoniana, Roma, 1826, p. 3.

[17] G.B. DE-ROSSI, Dizionario storico degli autori Ebrei e delle loro opere, v. voce Talmud, Vol II, Della Reale Stamperia, Parma, 1802, p. 138 e ss.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (diciottesima parte)

2. Gli Ebrei in Piemonte sino al XVIII secolo

Il modello romanistico descritto e la condizione or ora esposta si protrassero nei tempi seguenti in modo più o meno marcato nelle diverse città e luoghi; secondo i testi dell’Ottocento il trattamento in Italia fu però complessivamente più mite[1] rispetto a quello che gli Ebrei ricevettero purtroppo in Francia, in Germania[2] in Spagna[3]  e Portogallo.

Possiamo affermare in generale e con buona approssimazione che almeno nella seconda metà dell’Ottocento c’erano in Italia località favorevoli all’insediamento degli Israeliti (Lombardia, Parma, Venezia, Pisa e Livorno[4]), luoghi dove la legislazione era più mite (tra cui Genova, lo Stato Pontificio[5], il Regno delle Due Sicilie[6], il Ducato di Parma[7]) e dove invece era in vigore una normativa più severa (Ducato di Modena[8])[9].

Stimo di particolare rilievo quanto avvenne in Piemonte nei secoli precedenti perché la dottrina ottocentesca (nel particolare D’AZEGLIO) considerava la legislazione sabauda come la più dura e le pagine che seguiranno ne daranno debito conto.

Sull’insediamento degli Ebrei in Piemonte non si sono rinvenute molte notizie; è probabile che molti fossero profughi dalla Francia a cominciare dal 1180.

Filippo Augusto, come abbiamo già detto, per far fronte ai costi delle Crociate aveva, infatti, confiscato agli Ebrei tutti i beni immobili ed i preziosi e li aveva cacciati dalla Francia.

Abbiamo notizia che nel 1300 i Giudei pagarono alla monarchia sabauda lire 3481, 16 soldi e 6 danari viennesi.

E nel 1344 gli Ebrei dello Stato del Conte di Savoia pagavano l’annuo censo di 116 fiorini d’oro di Firenze alla fine di ogni mese.

Ciò accadde perché i Giudei nei tempi medi per entrare in un dato territorio, per dimorare su terra o prestare su pegno dovevano pagare al Principe un tributo annuo detto stagio che inizialmente era individuale e poi divenne collettivo. Si calcolava in ogni caso sempre per testa e i capi famiglia dovevano corrispondere una somma maggiore.

In paesi diversi dal Piemonte esistevano anche le decime ed un’imposta detta pretatico che l’universalità israelitica doveva pagare ai parroci limitrofi al ghetto.

In Toscana si pagava una tassa per l’esenzione dal servizio militare; nel Ducato di Modena una tassa sulla tolleranza.

In Germania si pagavano anche le tasse di abitazione, pigione e protezione che saranno abolite solo nel XVIII  secolo.

Quando poi gli Ebrei ricchi morivano, onde evitare noie alla progenie, facevano dei legati al Principe oppure effettuavano in vita ricchi donativi quando il Principe li richiedeva[10]: non acconsentire, infatti, comportava la persecuzione, il tormento, il bando e la confisca.

Anche se in Piemonte l’arbitrio fu limitato: abbiamo notizia che dal 1430 sino almeno al 1848 gli Ebrei furono sottoposti soltanto al tasso regio ed a un donativo che doveva effettuarsi al rinnovamento della condotta, ai tributi e gabelle comunali che andavano pagati al Podestà ed al Vescovo per la tolleranza della Santa Sede, a donativi una tantum[11] ai magistrati (primo magistrato ed avvocato fiscale della provincia) e alle Università per evitare che gli studenti li molestassero  nell’esercizio del commercio e del prestito.

Il Tasso regio era ad esempio a Torino di 17 mila lire antiche di Piemonte, e non poteva variare per tutto il tempo della condotta, mentre l’importo del donativo era variabile.

Però certamente nel 1714 potevano godere del sussidio di povertà di 250 franchi dopo il dodicesimo figlio, sempre che il parroco redigesse certificato di moralità[12].

Gli Ebrei erano poi soggetti ancora nell’Ottocento al pagamento ad ogni Università di una imposta sul patrimonio presunto[13].

Ogni Giudeo era tenuto a formare un inventario delle sue sostanze ogni 3 anni e poi ogni 5 e doveva pagare presso l’Università di suo domicilio  una tassa proporzionale che variava secondo la qualità e quantità del patrimonio.

Chi frodava l’Università o si sottraeva al contributo incorreva nella scomunica che veniva irrogata nella sinagoga e comportava una pubblica affissione: il contributo versato da ognuno rimaneva segreto, ma non per l’intendente e l’esattore nel caso l’inventario venisse ritenuto inveritiero; il debitore contribuente che avesse voluto opporsi al ruolo avrebbe però comunque dovuto pagare la metà della quota attribuita[14].

(Continua)

[1] M. D’AZEGLIO, Dell’emancipazione civile degli Israeliti, op. cit. p. 21.

[2] All’opposto furono molto tolleranti la Polonia e l’Olanda. In Polonia erano consentiti i matrimoni misti ed in entrambe i paesi si poteva abbandonare la fede cattolica per abbracciare quella giudaica. Cfr. G. LEVI, Op. cit., p. 294-295.

[3] Durante il Regno di Isabella e Ferdinando il Torquemada espulse dal Regno dopo averli depredati 80.000 Ebrei che furono per lo più condannati a morire di fame o a diventare schiavi. Solo Genova li accolse benevolmente. In Siviglia in quel mentre si giunse a violare i cimiteri ebraici per cercare oggetti preziosi. M. D’AZEGLIO, Dell’emancipazione civile degli Israeliti, op. cit. p. 16.

[4] A Livorno gli Ebrei non potevano essere molestati per debiti o delitti anteriori alla presa del domicilio (cosiddetta Livornina), né potevano essere attaccati dall’Inquisizione per eresia, nemmeno se prima di abbracciare l’ebraismo fossero stati cristiani.

[5] Le leggi pontificie assicuravano il godimento dei diritti civili.

[6] Al Sud in particolare gli Ebrei non erano tenuti a dimorare nel ghetto. Tuttavia dopo il 1745 furono cacciati e quindi la loro presenza nel regno delle Due Sicilie non era legale.  Lo stesso accadeva a Lucca. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 119.

[7] Qui potevano essere soldati, avvocati, impiegati pubblici e consiglieri municipali. M. D’AZEGLIO, Dell’emancipazione civile degli Israeliti, Le Monnier, Firenze, 1848, p. 23.

[8] Qui ancora nel 1831 gli Israeliti pagavano un tributo per rimanere nel Ducato e dovevano usare come segno distintivo un nastro giallo.

[9] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 8.

[10] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 93 e ss.

[11] In occasione del Natale. Vennero aboliti solo nel 1822, perché in quanto sudditi gli Ebrei non dovevano omaggiare più nessuno.

[12] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 98. E ciò grazie alle regie patenti del 15 dicembre del 1603 (“Né parimenti che possano essere astretti a far prestiti di denaro per cause di sussidio meno per spontanea volontà loro…”)

[13] Era pure riscossa una tassa di fogaggio che veniva pagata da tutti gli individui ad eccezione dei rabbini e dei poveri, nel caso in cui non fosse possibile determinare l’effettivo patrimonio.

[14] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 140 e ss.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (sedicesima parte)

2.  Gli Ebrei in Piemonte sino al XVIII secolo

Il modello romanistico descritto e la condizione or ora esposta si protrassero nei tempi seguenti in modo più o meno marcato nelle diverse città e luoghi; secondo i testi dell’Ottocento il trattamento in Italia fu però complessivamente più mite[1] rispetto a quello che gli Ebrei ricevettero purtroppo in Francia, in Germania[2] in Spagna[3]  e Portogallo.

Possiamo affermare in generale e con buona approssimazione che almeno nella seconda metà dell’Ottocento c’erano in Italia località favorevoli all’insediamento degli Israeliti (Lombardia, Parma, Venezia, Pisa e Livorno[4]), luoghi dove la legislazione era più mite (tra cui Genova, lo Stato Pontificio[5], il Regno delle Due Sicilie[6], il Ducato di Parma[7]) e dove invece era in vigore una normativa più severa (Ducato di Modena[8])[9].

Stimo di particolare rilievo quanto avvenne in Piemonte nei secoli precedenti perché la dottrina ottocentesca (nel particolare D’AZEGLIO) considerava la legislazione sabauda come la più dura e le pagine che seguiranno ne daranno debito conto.

Sull’insediamento degli Ebrei in Piemonte non si sono rinvenute molte notizie; è probabile che molti fossero profughi dalla Francia a cominciare dal 1180.

Filippo Augusto, come abbiamo già detto, per far fronte ai costi delle Crociate aveva, infatti, confiscato agli Ebrei tutti i beni immobili ed i preziosi e li aveva cacciati dalla Francia.

Abbiamo notizia che nel 1300 i Giudei pagarono alla monarchia sabauda lire 3481, 16 soldi e 6 danari viennesi.

E nel 1344 gli Ebrei dello Stato del Conte di Savoia pagavano l’annuo censo di 116 fiorini d’oro di Firenze alla fine di ogni mese.

Ciò accadde perché i Giudei nei tempi medi per entrare in un dato territorio, per dimorare su terra o prestare su pegno dovevano pagare al Principe un tributo annuo detto stagio che inizialmente era individuale e poi divenne collettivo. Si calcolava in ogni caso sempre per testa e i capi famiglia dovevano corrispondere una somma maggiore.

In paesi diversi dal Piemonte esistevano anche le decime ed un’imposta detta pretatico che l’universalità israelitica doveva pagare ai parroci limitrofi al ghetto.

In Toscana si pagava una tassa per l’esenzione dal servizio militare; nel Ducato di Modena una tassa sulla tolleranza.

In Germania si pagavano anche le tasse di abitazione, pigione e protezione che saranno abolite solo nel XVIII  secolo.

Quando poi gli Ebrei ricchi morivano, onde evitare noie alla progenie, facevano dei legati al Principe oppure effettuavano in vita ricchi donativi quando il Principe li richiedeva[10]: non acconsentire, infatti, comportava la persecuzione, il tormento, il bando e la confisca.

Anche se in Piemonte l’arbitrio fu limitato: abbiamo notizia che dal 1430 sino almeno al 1848 gli Ebrei furono sottoposti soltanto al tasso regio ed a un donativo che doveva effettuarsi al rinnovamento della condotta, ai tributi e gabelle comunali che andavano pagati al Podestà ed al Vescovo per la tolleranza della Santa Sede, a donativi una tantum[11] ai magistrati (primo magistrato ed avvocato fiscale della provincia) e alle Università per evitare che gli studenti li molestassero  nell’esercizio del commercio e del prestito.

Il Tasso regio era ad esempio a Torino di 17 mila lire antiche di Piemonte, e non poteva variare per tutto il tempo della condotta, mentre l’importo del donativo era variabile.

Però certamente nel 1714 potevano godere del sussidio di povertà di 250 franchi dopo il dodicesimo figlio, sempre che il parroco redigesse certificato di moralità[12].

Gli Ebrei erano poi soggetti ancora nell’Ottocento al pagamento ad ogni Università di una imposta sul patrimonio presunto[13].

Ogni Giudeo era tenuto a formare un inventario delle sue sostanze ogni 3 anni e poi ogni 5 e doveva pagare presso l’Università di suo domicilio  una tassa proporzionale che variava secondo la qualità e quantità del patrimonio.

Chi frodava l’Università o si sottraeva al contributo incorreva nella scomunica che veniva irrogata nella sinagoga e comportava una pubblica affissione: il contributo versato da ognuno rimaneva segreto, ma non per l’intendente e l’esattore nel caso l’inventario venisse ritenuto inveritiero; il debitore contribuente che avesse voluto opporsi al ruolo avrebbe però comunque dovuto pagare la metà della quota attribuita[14].

(Continua)


[1] M. D’AZEGLIO, Dell’emancipazione civile degli Israeliti, op. cit. p. 21.

[2] All’opposto furono molto tolleranti la Polonia e l’Olanda. In Polonia erano consentiti i matrimoni misti ed in entrambe i paesi si poteva abbandonare la fede cattolica per abbracciare quella giudaica. Cfr. G. LEVI, Op. cit., p. 294-295.

[3] Durante il Regno di Isabella e Ferdinando il Torquemada espulse dal Regno dopo averli depredati 80.000 Ebrei che furono per lo più condannati a morire di fame o a diventare schiavi. Solo Genova li accolse benevolmente. In Siviglia in quel mentre si giunse a violare i cimiteri ebraici per cercare oggetti preziosi. M. D’AZEGLIO, Dell’emancipazione civile degli Israeliti, op. cit. p. 16.

[4] A Livorno gli Ebrei non potevano essere molestati per debiti o delitti anteriori alla presa del domicilio (cosiddetta Livornina), né potevano essere attaccati dall’Inquisizione per eresia, nemmeno se prima di abbracciare l’ebraismo fossero stati cristiani.

[5] Le leggi pontificie assicuravano il godimento dei diritti civili.

[6] Al Sud in particolare gli Ebrei non erano tenuti a dimorare nel ghetto. Tuttavia dopo il 1745 furono cacciati e quindi la loro presenza nel regno delle Due Sicilie non era legale.  Lo stesso accadeva a Lucca. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 119.

[7] Qui potevano essere soldati, avvocati, impiegati pubblici e consiglieri municipali. M. D’AZEGLIO, Dell’emancipazione civile degli Israeliti, Le Monnier, Firenze, 1848, p. 23.

[8] Qui ancora nel 1831 gli Israeliti pagavano un tributo per rimanere nel Ducato e dovevano usare come segno distintivo un nastro giallo.

[9] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 8.

[10] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 93 e ss.

[11] In occasione del Natale. Vennero aboliti solo nel 1822, perché in quanto sudditi gli Ebrei non dovevano omaggiare più nessuno.

[12] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 98. E ciò grazie alle regie patenti del 15 dicembre del 1603 (“Né parimenti che possano essere astretti a far prestiti di denaro per cause di sussidio meno per spontanea volontà loro…”)

[13] Era pure riscossa una tassa di fogaggio che veniva pagata da tutti gli individui ad eccezione dei rabbini e dei poveri, nel caso in cui non fosse possibile determinare l’effettivo patrimonio.

[14] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 140 e ss.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (quindicesima parte)

L’opinione circa la necessaria improduttività del denaro cominciò a mutare a livello teorico tuttavia soltanto nel XIII secolo nelle Università francesi ove si rispolverano le nozioni romanistiche e si parlò dapprima di usura compensatoria ed usura lucratoria[1] e poi di danno emergente e di lucro cessante[2].

Si consideri che la credenza della improduttività del denaro era diffusa presso altri popoli del mondo: nel IV secolo gli stessi Islamici stimavano usura anche la vendita dell’oro e dell’argento da parte dell’orefice, perché veniva corrisposto un prezzo superiore al loro intrinseco[3].

Per essere legittimo il prestito di denaro doveva, in altre parole, essere gratuito.

Ciò comportava inevitabilmente che chi avesse un patrimonio in denaro non ne prestasse[4] e che chi ne avesse bisogno non potesse che ricorrere agli usurai[5] i quali dovendo correre un gran rischio nel prestare denaro, innalzavano sempre più i tassi d’interesse.

L’interesse modico, anche quello legale o disposto con sentenza dal giudice, fu addirittura paragonato alla guerra e all’omicidio; nell’867 Basilio il Macedone dichiarò l’interesse anche minimo “contrario al diritto umano e divino[6].

Con il commercio ed il prestito gli Ebrei accumularono sì ingenti fortune[7], ma non potendo investirle in beni stabili,  si trovarono costretti ad inventarsi sempre nuovi modi d’impiego che si rivelassero lucrosi.

In particolare ricordiamo che sostennero con le loro sostanze anche l’Impero di Carlo Magno: per venire incontro alle richieste del sovrano gli Israeliti si dedicarono sino all’828, con il consenso imperiale e della Chiesa, al traffico di schiavi che erano più che altro bambini di povera estrazione e che venivano venduti agli islamici spagnoli, ma svolsero anche il ruolo di mediatori tra Cristiani ed Islamici, e coltivarono  la via del commercio, al pari dei Veneti, con l’Oriente[8].

Nel 1009 la violazione del Santo sepolcro da parte islamica venne attribuita indistintamente agli infedeli e ciò comportò una strage di Israeliti che si ridussero, secondo uno scrittore del tempo, ad un piccolissimo numero[9].

Fatte le debite proporzioni solo con riferimento alla consistenza della popolazione ebrea del tempo, si può affermare che in quell’età buia i Cristiani si abbandonarono a stragi di portata analoga a quelle naziste dello scorso secolo[10].

Gli studiosi[11] ritengono che Hitler abbia fatto uccidere circa sei milioni di Ebrei. Per comprendere sino in fondo le proporzioni e la portata di questo ultimo olocausto si può qui aggiungere che un secolo prima gli Ebrei venivano stimati tra i due ed i sette milioni in tutto il mondo.

Con la morte dei capitalisti – così gli Ebrei erano chiamati – mancarono però le risorse economiche per condurre al compimento qualsiasi attività e gli uomini per sopravvivere dovettero ricorrere anche all’antropofagia.

Del resto gli Ebrei rimasti non erano di sicuro incentivati ad aiutare i poveri ed i loro debitori visto che un po’ tutte le legislazioni vietavano e vieteranno ai poveri stessi di mostrare all’ebreo benefattore segni di rispetto[12].

Praticamente ad ogni bando di crociata[13] chi non poteva raggiungere i luoghi sacri si sfogava, in mancanza di meglio, uccidendo Ebrei[14], tanto che lo stesso S. Bernardo[15] inorridito scrisse un’epistola[16] in cui esortò le moltitudini ad astenersi dagli omicidi, dai furti e dalle rapine e di accontentarsi di cancellare i debiti usurari contratti dai Crociati che si recavano in Terrasanta; ma quando si recò in Francia ad illustrare di persona questo scritto rischiò addirittura la sua incolumità[17].

Al pari dei servi nei tempi medi gli Ebrei furono inoltre considerati oggetto di regalia specie in Germania, e dunque di proprietà dei feudatari, dell’Imperatore o addirittura della Chiesa[18].

Gli Ebrei, in quanto erranti, non potevano legarsi per definizione alla terra come i servi della gleba, non si poteva ammettere che appartenessero semplicemente a se stessi.

E così si pensò che appartenessero agli uomini in qualità di cose mobili.

In Germania per questa condizione venivano definiti leibeigenen[19] e anche se questa parola oggi viene tradotta con la locuzione “servi della gleba”, significava cosa in parte diversa, significava che solo l’Imperatore poteva farne quel che voleva, anche spogliarli ed ucciderli[20] oppure semplicemente cancellare i debiti che con loro avessero contratto i Cristiani.

Il guaio però era che i signorotti del tempo si curavano poco degli editti dell’Imperatore e si arrogavano dunque le facoltà imperiali[21].

Così fece ad esempio attorno al 1344 il duca Luigi di Baviera: egli impose agli Ebrei di restituire le obbligazioni a favore dei figli del Conte di Wuttenberg; questi aveva contratto con gli Ebrei un debito altissimo e aveva ipotecato i diritti derivanti dalle ducali regalie. Gli Israeliti non restituirono le obbligazioni, ma scoppiata la peste nera, furono uccisi dalla popolazione e quindi non riuscirono ad esigere il credito[22].

Nel 1348 Carlo IV regalò alcuni leibeigenen alla città di Worms. E ogni anno al martedì grasso gli Ebrei, sia i poveri sia i ricchi leibeigenen,  sostituivano per tre giorni i cavalli per far girare le mole delle macine mentre un aguzzino li frustava. Solo nel 1697 essi riuscirono a riscattarsi con denaro da questo “impegno”.

In Francia la condizione degli Ebrei non fu migliore.

A partire da Luigi IX che rimise ai Cristiani un terzo dei debiti che avevano contratto coi Giudei i suoi successori non brillarono per grande considerazione della questione ebraica.  Filippo Augusto s’impossessò di tutte le cose di pregio che i Giudei possedessero e dei loro crediti, confiscò nel 1180 i feudi che essi avevano ricevuto in pegno dai Baroni per le somme ricevute per il viaggio in Terra Santa e li bandì per ben due volte dal  suo regno.

Nel 1253 gli Ebrei rientrarono in Francia e furono nuovamente vittime di questa politica: nel 1295 furono nuovamente espulsi dalla Francia e ripararono in Inghilterra.

Filippo il Bello con un editto del 1306 dichiarò delitto d’usura ogni minimo interesse e con un altro legittimò l’interesse per gli Ebrei al 21 per cento. Ospitò gli Ebrei che fuggivano dall’Inghilterra ed in una notte li spogliò di tutto e li cacciò nel 1311 dalla Francia.

Il suo successore Luigi X richiamò gli Ebrei in Francia e a loro permise di citare gli antichi debitori a condizione di cedere a lui due terzi degli incassi ed una percentuale sulle future usure.

Sotto Filippo il Lungo contadini e pastori fanatici compirono molte stragi di Giudei col pretesto di recuperare la Terra Santa e alla fine il re espulse gli Ebrei rimasti: prima però li accusò di aver congiurato con i lebbrosi per avvelenare le acque e compì a sua volta dei massacri.

Anche Carlo VI nel 1395 confiscò tutti i loro beni e li cacciò.

Napoleone mantenne una politica molto severa contro gli Ebrei: stabilì che le cambiali ad essi rilasciate non fossero esigibili se non veniva dimostrato che avessero fornito realmente e senza frode la valuta; li sottopose alla necessità di patenti annuali per esercitare mestieri e traffici; proibì a coloro che non avessero domicilio nei dipartimenti dell’Alto e del Basso Reno di prendervelo e stabilì che per fissare il domicilio negli altri dipartimenti fosse necessario abbandonare l’usura e diventare possidenti[23].

Vorrei concludere questa breve e per niente esaustiva disamina con un breve stralcio di un’opera[24] del cattolico D’AZEGLIO che così si esprime nel 1848 sull’arte feneratizia ebraica.

“…ammetto che l’usura, la frode nel traffico sia la maggior pecca degli Israeliti. Ma viva Dio, essi non possono possedere, né farsi agricoltori; non possono studiare, esser avvocati, notai, medici, chirurghi; non possono occupare impieghi pubblici; respinti dalla Società, non ne ottengono amministrazioni private, non possono esercitare arti o mestieri se non pochissimi, ed incontrano anche in questi ogni difficoltà per farvisi esperti: tutte le vie sono chiuse per loro, tutti modi negati onde campare onestamente la vita; ed a queste legali esclusive s’è aggiunta sin qui, l’altra più tremenda, dell’anatema e del disprezzo, più o meno aperto o esplicito, de’ loro concittadini; contro il quale non è natura d’uomo o di popolo tanto ferrea, tanto intera ed ardita, che non ne fosse fiaccata, resa inerte, incapace d’ogni qual cosa richieda virtù, prontezza ed energia. E dopo che, per colpa nostra, sono gl’Israeliti ridotti a queste tristi ed abbiette condizioni; dopo che per non morire letteralmente di fame, una sola via vien loro lasciata, quella del commercio e del giro del denaro; ci vorremmo stupire che non fossero intemerati e scrupolosi fautori della più rigida onestà, che non avessero gelosa cura di non ledere i nostri interessi ne’ contratti stretti coi loro persecutori? Ma la verità del fatto che nelle contrattazioni sieno più sleali gli Israeliti dei Cristiani, è perlomeno molto dubbio ”.


[1] Nel Settecento si riteneva tuttavia  che l’usura lucratoria fosse proibita dalle leggi umane e divine, ma che la consuetudine e l’alto dominio del Principe la potessero rendere lecita. V. D. CONCINA,  Esposizione del dogma che la chiesa romana propone a credersi intorno l’usura colla confutazione del libro intitolato Dell’ impiego del danaro, Palumbo, 1746, 168 e ss.

[2] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 34.

[3] Leone Africano p. III. Nella collezione di Ramusio. Lo stesso Corano esprime sull’usura un giudizio netto. Cfr. la Sura II, 275:”Coloro che invece si nutrono di usura resusciteranno come chi sia stato toccato da Satana. E questo è perché dicono:<<Il commercio è come la usura!>>. Ma Allah ha permesso il commercio e proibito l’usura. Chi desiste dopo che gli è giunto il monito del suo Signore, tenga per sé quello che ha ed il suo caso dipende da Allah. Quanto a chi persiste ecco i compagni del fuoco. Vi rimarranno in perpetuo”. Il Corano, versione Newton classici a traduzione di Hamza Roberto Piccardo, 2006, p. 63.

[4] Questo fu forse anche l’obbiettivo di tale impostazione. Sin dall’antichità si volle, infatti, inculcare nei popoli l’idea che il denaro andava conservato perché avrebbe potuto sempre far comodo.

[5] Detti capitalisti.

[6] Nel secolo X venne considerato usurario l’interesse del 4 per cento (“il terzo della centesima”). Novelle Leone, 83.

[7] Ancora nella metà dell’Ottocento si stimava che gli Ebrei avessero in mano un ottavo del numerario dell’Europa e dell’America, pur costituendo un centesimo della popolazione europea ed un millesimo di quella americana.

[8] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 21 e ss.

[9] Rodulfo Glabro, Appo Sism. Tomo IV.

[10] Cfr. C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit. p. 105.

[11] BENZ, GILBERT, MARTIN, DAWIDOWICZ, LUCY.

[12] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 50.

[13] Ad ogni partenza di crociati si faceva una strage di Ebrei. M. D’AZEGLIO, Dell’emancipazione civile degli Israeliti, op. cit. p. 14.

[14] Non vi era, infatti, la capacità di distinguere tra infedele ed infedele.

[15] 1090-1153.

[16] Epistula 363.

[17] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, p. 30 e 31. Innocenzo III in seguito minaccerà di scomunica i Cristiani che avessero fatto commercio con gli Ebrei e il Concilio Laterano I (1215) proibisce  ai Giudei le sole usure che fossero troppo esagerate. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 79.

[18] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 47.

[19] O Servi Camerae specialis.

[20] Forse perché, specie al tempo del Barbarossa, i giuristi ritenevano l’Imperatore come Dio in terra.

[21] Cfr. G. LEVI, op. cit., p. 225-226.

[22] G. LEVI, Op. cit., p. 291-292.

[23] Cfr. G. LEVI, Op. cit., p. 246.

[24] M. D’AZEGLIO, Dell’emancipazione civile degli Israeliti, op. cit. p. 37-38.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (quattordicesima parte)

1c) L’arte feneratizia e la caccia all’usuraio

Leone l’Iconoclasta costrinse infine gli Ebrei al battesimo e interdisse le eredità ai non ortodossi.

Quest’ultima interdizione fu cruciale ed indusse gli Ebrei a dedicarsi all’arte del prestito. Ma in quei tempi colui che gestiva il denaro e ne ricavava anche un lecito interesse era considerato reo di usura; sulla scorta della dottrina aristotelica si pensava, infatti, che la moneta dovesse mantenersi improduttiva e che solo la terra potesse fornire un reddito[1].

Si tenga conto che a livello pratico questa opinione sulla improduttività della moneta  si scontrava contro una lunga ed antica prassi contraria: l’interesse mercantile fu stabilito sul tempo del trasporto e quindi non dell’anno, proprio dai Greci nel 20-30 per cento per i viaggi di andata e ritorno (peraltro in Grecia  l’obbligo di pagare interessi al mutuante era considerato anche nel mutuo civile un elemento naturale del prestito in denaro).

Sin dalla Roma arcaica si distingueva tra usura lucratoria, punitoria e compensatoria.

La prima era assolutamente vietata e veniva definita come la volontà di ricevere oltre il capitale qualche guadagno temporale per causa di mutuo o prestito.

La punitoria, che consisteva nella pena per il ritardato pagamento,  era quella pattuita nel contratto e l’interesse stava in luogo della pena; era considerata illecita se avesse avuto come funzione non quella di recuperare presto la sorte, ma di lucrare.

La compensatoria consisteva invece nel lucro perduto e nel danno sofferto ovvero nell’interesse che si esigeva per il pericolo di una determinata operazione ed era considerata lecita.

Vi era poi da considerare l’anatocismo che era illecito e che consisteva nella capitalizzazione della usura a fine anno in modo che si potesse produrre altra usura[2]. Si trattava dell’operazione più significativa che serviva  appunto per violare il limite legale delle usure.

In particolare si distingueva il caso in cui gli interessi scaduti, se non pagati, producessero a loro volta interessi (anatocismo separatus) dalla capitalizzazione che si verificava quando gli interessi già maturati venissero integrati nel capitale da restituire e sul coacervo si facessero decorrere gli interessi (anatocismo coniunctus) [3].

Secondo Tacito il divieto di anatocismo in Roma risale circa al IV secolo a.C.

Le XII tavole già fissavano un tetto massimo per le usure (tasso unciarum)[4].

Nel 342 a. C. con il plebiscito Genucio si sarebbe proibito il prestito ad interesse.

Nel 72-70 a. C. viene varato dal Licino Luculio per la provincia d’Asia il divieto di anatocismo e di richiedere come interesse il doppio del capitale. Il proconsole fissa il tasso massimo di interessi nella misura della centesima (1% al mese, 12% all’anno) e stabilisce che i creditori possono appropriarsi al massimo di un quarto del patrimonio del debitore. Chi avesse posto in essere un anatocismo coniunctus poteva essere sanzionato con la perdita del credito.

Il divieto di anatocismo viene esteso poi a Roma forse con Cesare[5].

Nel 51 a. C. Cicerone, nella qualità di proconsole della Cilicia, vieta la contrazione di un prestito per onorarne uno precedente e stabilisce il tasso legale nella misura della centesima.

Tale intervento non ha grande fortuna pratica perché la classe senatoriale aveva timore che il proconsole volesse aprire la strada alla remissione dei debiti.

Per superare il problema comunque i Romani utilizzavano, tra gli altri strumenti, la stipulatio ossia una promessa astratta con cui ci si obbligava a pagare una certa somma, ma non si distingueva quanto fosse dovuto per capitale ed interessi[6].

Sotto l’Imperatore Severo si stabilisce che l’interesse non possa superare il capitale originariamente prestato e che fossero vietati gli interessi su interessi nei limiti appunto del doppio del capitale. Si vieta inoltre la stipulatio e si dispone la restituzione dell’interesse[7].

Diocleziano nel 260 commina la sanzione dell’infamia[8] per coloro che facessero prestiti ad interesse applicando tassi oltre il limite consentito e coloro che ricorrevano illecitamente all’anatocismo[9]; nel 294[10] lo stesso imperatore dispone che il secondo creditore di un debitore non può esigere l’anatocismo separatus.

Nel 313 si stabilisce che gli interessi superiori alla centesima vengano ridotti ope legis entro i predetti limiti.

Nel 529[11] Giustiniano vieta l’anatocismo sotto qualsiasi forma e quindi pone fuori legge le cosiddette usurae usurarum ossia gli interessi su interessi. Per i prestiti di frutti ed altre cose fungibili si considerava addirittura lecito l’interesse del 50 per cento[12].

(Continua)


[1] Nel I libro della Politica Aristotele specifica che la destinazione naturale di un bene è il suo uso e non il suo scambio. A. BISCARDI, Diritto greco antico, op. cit., p. 190.

[2] P. VERMIGLIOLI, Elementi ossiano Istituzioni civili di Giustiniano imperatore illustrate e commentate, volume secondo, edizione seconda, Tipografia di Francesco Baduel, 1830, p. 16.

[3] F. FASOLINO, Studi sulle usurae, Bruno Libri, 2006, p. 14.

[4] F. FASOLINO, Studi sulle usurae, op. cit. p. 25.

[5] Sedcondo Mommsen.

[6] F. FASOLINO, Studi sulle usurae, op. cit. p. 19.

[7] F. FASOLINO, Studi sulle usurae, op. cit. p. 43-45.

[8] Ciò comportava l’esclusione dalle cariche pubbliche, la perdita della facoltà di essere rappresentati o di rappresentare in giudizio; talvolta l’incapacità di prestare testimonianza

[9] F. FASOLINO, Studi sulle usurae, op. cit. p. 61.

[10] C. 1.8. 13. 22.

[11] C. 1. 4. 32. 28.

[12] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 45; v. A. BISCARDI, Diritto greco antico, op. cit.,  p. 155-156.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (tredicesima parte)

Dal 527 al 533 Giustiniano dedico agli Ebrei ben 11 Costituzioni oltre a quelle che riguardavano i samaritani. A ciò seguirono ben 5 Novelle per gli Ebrei ed una per i Samaritani: a Giustiniano dunque la questione israelitica stava molto a cuore[1].

Giustiniano proibì dunque la milizia (tale divieto si resse in Francia sino al 17 marzo 1808) [2] e vietò il professorato[3].

Dichiarò i Giudei inabili a fare testimoni contro un ortodosso[4]  e se erano samaritani ad essere testimoni in assoluto[5].

In sostanza la testimonianza dell’Ebreo non era ammessa tra due cristiani (perché avrebbe danneggiato uno dei due) o contro il Cristiano in un processo misto.

Venne invece ammessa quando le parti non fossero cristiane ortodosse o nei processi misti quando fosse a favore di un Cristiano. Libera era invece la testimonianza extragiudiziale (per i Samaritani era invece esclusa anche la extragiudiziale)[6].

Si consideri che ancora nel 1717 autorevole dottrina[7] pensava qualcosa di analogo con riferimento al giuramento: si diceva che l’Ebreo non poteva giurare se non nella causa intervenuta tra Ebreo ed Ebreo, a meno che nel caso di causa mista militasse a favore del Giudeo una prova “piucché semipiena[8], anche se nella pratica forense il giuramento veniva spesso deferito.

Sulla testimonianza invece si mantenevano dei dubbi ancora nell’Ottocento per gli atti pubblici perché gli ebrei sino a che non divennero sudditi venivano in Piemonte considerati stranieri. Si riteneva nulla anche a Genova poi la testimonianza dell’Ebreo contro l’Ebreo quando il primo si fosse convertito al Cristianesimo[9].

 Giustiniano ordinò la demolizione delle sinagoghe samaritane e la confisca dei beni di coloro che non fossero battezzati, nonché la punizione e l’esilio[10].

Ribadì il trasferimento[11] al fisco di quelle contribuzioni (aurum coronarium) che venivano pagate da tutto l’Impero ai Patriarchi[12].

Negò agli Ebrei che commettessero un reato o che fossero debitori insolventi di poter trovare diritto di asilo in una Chiesa cristiana[13], e ciò anche nell’ipotesi in cui avessero deciso sinceramente di convertirsi[14].

Giustiniano si intromise anche nelle questioni religiose più intime disponendo con la Novella 146 il divieto della lettura della Mishnà e l’imposizione lettura della Torà nella traduzione dei Settanta o in lingua latina. Impedì anche ai capi comunità di scomunicare coloro che non si fossero comportati secondo i dettami[15].

Stabilì invece in favore dei Giudei di poter osservare il sabato e le feste ebraiche, senza dover essere costretti ad apparire in tribunale o a pagare le tasse[16].

Questa norma rimarrà pacifica sino all’Ottocento anche se un editto del 1763 in Austria provò ad invertire il principio nel senso che se una cambiale scadeva di sabato poteva protestarsi il giorno innanzi alla scadenza, ma la dottrina ottocentesca ritenne che secondo la norma giustinianea la scadenza dovesse posticiparsi al lunedì[17].

Un’altra costituzione fu tesa a salvaguardare l’incolumità fisica degli Ebrei – quando essi fossero innocenti – e ad evitare offese alla loro dignità; si voleva evitare che fossero bruciate le loro sinagoghe e le loro dimore private. Gli Ebrei a loro volte non debbono offendere i Cristiani. Nel caso di controversia tra un Giudeo ed un cristiano sia un giudice statale a decidere e non la vendetta privata[18]: è questa dunque una disposizione che tende a salvaguardare l’ordine pubblico.

Altra disposizione nello stesso senso prevede che “Ai Cristiani che lo sono veramente, o che si dicono di esserli, diamo ordine speciale, che non ardiscono, abusando dell’autorità della religione, porre mano su Giudei e pagani, che stanno quieti, né tentano turbolenza veruna…[19]. Gli atti di violenza personale o contro la proprietà oppure di connivenza con i violenti sono puniti con l’obbligo del risarcimento del danno più una multa del doppio[20].

(Continua)


[1] Cfr. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 703.

[2] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 10.

[3] Cod. L. 12.

[4] Prima di lui già i Tribunali ecclesiastici non ammettevano gli Ebrei alla testimonianza di accusa. Cfr. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 539.

[5] Cod. L. 21.

[6] V. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, Giuffré, Milano, 1988, p. 728.

[7] SESSA.

[8] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 158.

[9] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 159.

[10] Cod. L. 10.

[11] Già avvenuto nel 429 (C. Th. 16.8.29).

[12] C. 1. 9. 17

[13] C. 1. 12. 1.

[14] V. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, Giuffré, Milano, 1988, p. 793.

[15] Cfr. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 814 e ss.

[16] C. 1. 9. 13.

[17] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 160.

[18] C. I, 9. 14.

[19] C. 1. 11. 6.

[20] Con teodosiano la multa era del triplo o del quadruplo. V. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, Giuffré, Milano, 1988, p. 789.

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