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Una modesta proposta

(Per il legislatore)

Nel 1729 quello che possiamo considerare il maggior genio dell’Età dei Lumi, Jonathan Swift, scrisse sull’orlo dell’insania mentale, un libello[1] in cui suggeriva ai poveri irlandesi di alleviare il loro misero stato vendendo centomila figli ai ricchi inglesi, i quali ne avrebbero potuto ricavare così, previa un breve periodo di sostentamento, cibo prelibato.

Swift prese posizione a favore della popolazione d’Irlanda oppressa e immiserita dagli inglesi fingendo di compiacersi della propria compassata proposta di soluzione economica del problema della povertà: vendere centomila bambini poveri nati ogni anno ai ricchi possidenti affinché questi li usino come cibo.

Anche il sottoscritto che non è certo un principe dell’Età dei Lumi e che invece è forse parimenti sull’orlo dell’insania mentale ardisce fare una proposta al legislatore italiano.

Se si legge con attenzione il futuro art. 8 c. 6 del Decreto 28/10 (“Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse”) e lo si  confronta con la definizione che viene data nel 2014 della negoziazione assistita (“Un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati”), si può notare che  quest’ultima va maggiormente al punto perché parla di “risolvere la controversia”.

Certo l’art. 5 c. 4 del Decreto 28/10 reciterà il 30 giugno 2023: “Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione.”, ovvero si parla di conciliazione.

Ma se leggete bene l’8 c. 6 le parti (i loro avvocati) potrebbero limitarsi a discutere in diritto e in fatto delle questioni controversie e dunque semplicemente a definire meglio l’oggetto del futuro giudizio (“effettivo confronto sulle questioni controverse”) e poi comunicare al mediatore che non intendono conciliare, magari chiedendo di mettere a verbale quanto scaturito dall’incontro e vedendo peraltro regolarmente assolta la condizione di c.p.

Non è un caso dunque per me che la legge delega 206/21 al punto l preveda che “coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a svolgere l’attività di mediatore dopo aver conseguito un’adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Questo modo di affrontare la mediazione non è certo nuovo: viene praticato in diversi paesi del mondo e della UE (in alcuni paesi addirittura c’è uno sconto sul c.u. se si arriva dal giudice con una questione meglio definita in fatto ed in diritto).

È  probabile che questa strategia verrà presa in considerazione anche dai nostri legali se il costo del primo incontro sarà basso per le parti.

Ma è questo ciò che vogliamo dalla mediazione? Ciò porterà comunque ad una deflazione del contenzioso?

Se approfondiamo questa riflessione possiamo verificare agevolmente che la relazione al decreto legislativo 149/22 non dice niente su che cosa voglia dire “cooperare in buona fede e con lealtà”.

Il che porta il mio primo sospetto ad una certezza.

Nel nostro ordinamento a suo tempo, per la negoziazione assistita si è tirato in ballo l’art. 1137 C.C. che richiama a sua volta il 1175 C.C.

E ci si è messi a discutere sulla responsabilità precontrattuale.

In sostanza si rispetterebbe il dettato della legge nel momento in cui si ottempera al dovere di informare la controparte: A) sulle circostanze rilevanti (invalidità o inefficacia di un futuro contratto), B) sui vizi della cosa oggetto del contratto, C) sulla inutilità della prestazione; quando non si induce la controparte a stipulare un contratto con inganno o a concludere un contratto pregiudizievole; quando si coopera perché il contratto sia efficace o comunque utile; quando non si interrompono le trattative senza una ragionevole giustificazione.

Mi chiedo se basti tutto ciò a perimetrare l’ambito ed il senso della mediazione cooperativa in buona fede e lealtà.

La mediazione viene dagli Stati Uniti e comunque da un mondo di common law dove vigono alcuni valori e le parole hanno un senso peculiare.

Se io importassi in Groenlandia la pasta al pesto la preparerei secondo le regole dove la pasta al pesto è nata.

Se invece semplicemente discuto in fatto ed in diritto e mi limito a rispettare l’art. 1137 C.c. e l’art. 1175 (la cui analisi è peraltro di pertinenza del giudice) faccio la pasta al pesto alla groenlandese.

Non credo, con tutto il rispetto per la cucina della Groenlandia, che soddisferò molti palati.

Cooperare in buona fede e lealtà nel paese dove la mediazione è nata ha un significato preciso che non si può ignorare se non si vuole snaturare l’istituto.

Cooperare significa seguire la dinamica della collaborazione (mantenere una relazione simmetrica) e adottare il metodo di Harvard per negoziare, non discutere semplicemente del fatto e del diritto seguendo le regole dell’art. 1137 C.C.

Certo il metodo del negoziato di princìpi si deve imparare e non viene alla mente per Grazia divina.

Buona fede poi ha nel mondo anglo sassone un significato ben preciso:“That being said, both parties must enter mediation with good faith, meaning that the parties have the sincere intention of trying to find a resolution in the dispute[2].”

Buona fede significa dunque avere la sincera intenzione di provare a trovare una soluzione per la disputa.

La lealtà la potremmo poi definire così: “Oftentimes, loyalty is the act of putting the needs or wants of others ahead of your own even when it is not ideal or convenient. On a personal level, loyalty is shown through trust, selfless acts, dedication to your relationship, and a supportive mindset[3]” (Spesso, la lealtà è l’atto di mettere i bisogni o i desideri degli altri davanti ai propri anche quando non è ideale o conveniente. A livello personale, la lealtà si manifesta attraverso la fiducia, gli atti disinteressati, la dedizione alla relazione e una mentalità solidale).

Quindi deduco che cooperare con buona fede e lealtà significhi usare un metodo di negoziazione cooperativo con l’intenzione sincera di risolvere la disputa e di considerare durante la procedura i desiderata degli altri anche quando per noi possono sembrare non ideali e convenienti.

E dunque ecco la mia insana proposta di modifica dell’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

Art. 1 (invariato)

 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la  composizione  di   una controversia,  anche  con  formulazione  di  una  proposta   per   la risoluzione della stessa;

b) mediatore: la   persona   o   le   persone   fisiche   che, individualmente o collegialmente, svolgono  la  mediazione  rimanendo prive, in ogni caso,  del  potere  di  rendere  giudizi  o  decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

c) conciliazione: la composizione di una controversia  a  seguito dello svolgimento della mediazione;

d) cooperazione: utilizzo della dinamica collaborativa;

e) buona fede: sincera intenzione di provare a trovare una soluzione per la disputa;

f) lealtà: l’atto di mettere i bisogni o i desideri degli altri davanti ai propri anche quando non è ideale o conveniente. A livello personale, la lealtà si manifesta attraverso la fiducia, gli atti disinteressati, la dedizione alla relazione e una mentalità solidale;

d) organismo: l’ente pubblico o privato, presso il  quale  può svolgersi  il  procedimento  di  mediazione  ai  sensi  del  presente decreto;

e) registro: il registro degli organismi istituito con  decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 16  del  presente decreto, nonché, sino all’emanazione di tale  decreto,  il  registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.

Ed ora potete farmi tranquillamente un TSO, tanto il modo in cui si farà mediazione dopo il 30 giugno 2023 non mi piacerà.                            


[1] “Una modesta proposta per impedire ai figli della povera popolazione d’Irlanda dal pesare sui propri genitori e sul Paese per consentire che essi siano di beneficio al pubblico”

[2] Good Faith in Mediation by MARIAN GRANDE November 11, 2020.

[3] https://www.calendar-uk.co.uk/faq/what-are-the-three-types-of-loyalty

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Quando si vuole far fallire la mediazione

Chi mi conosce sa che non ho peli sulla lingua, non li ho mai avuti e per questo ho pagato e continuo a pagare diversi prezzi, a seconda della situazione.

Ma nella vita devi scegliere, se stare zitto in attesa di qualche beneficio o parlare sapendo già che ti costerà discredito, nella migliore delle ipotesi.

Io ho fatto la seconda scelta e parlo: si vede che sono masochista, ma non si può andare contro natura.

Da venti anni mi occupo di mediazione e come molti mediatori potrei raccontare mille esempi che giustifichino il titolo di questa nota.

Mi voglio però limitare ai tempi recenti, anzi ai tempi recentissimi.

Due parole sulla mediazione civile e commerciale.

Con la riforma Cartabia dal 30 giugno 2023 estenderanno la condizione di procedibilità ad ipotesi che non faranno superare lo 0,51%, ossia la percentuale di accordi in mediazione rispetto al contenzioso civile e commerciale di primo grado (dato 2020 del contenzioso che è quello conosciuto).

E non a caso la mediazione è tornata sperimentale.

Hanno pensato poi ad un meccanismo bizantino di pagamento degli Organismi che non tiene conto del modello della dinamica della collaborazione, modello noto come metodo Harvard che richiede anche cinque ore di tempo per dare risultati efficaci.

Così come nel 2013 avevano partorito il primo incontro senza tenere in alcun conto la psicologia dell’essere umano, solo perché si disse (ma io non ci credo visto che in Grecia invece il bavaglio alla Corte Suprema l’hanno messo senza tante storie) che poteva nuovamente arrivare la tagliola della Corte Costituzionale.

Oggi poi, sempre dal 30 giugno 2023, hanno stabilito un termine della mediazione (3 mesi + 3 mesi di proroga) che non sarà facile rispettare nella pratica per i plurimi motivi che tutti i mediatori praticanti conoscono bene; e nessuno sa che cosa possa accadere se venga sforato il termine (Agenzia delle Entrate magari faccelo sapere in anticipo, una volta tanto).

Hanno previsto una disciplina del gratuito patrocinio che rende più facile giocare al Superenalotto e vincere piuttosto che ottenere la liquidazione della parcella (lo stesso vale per la negoziazione assistita).

Non si sa quando arriverà la novella del d.m. 180/10 e si è commesso così di nuovo l’errore del 2010 (ma forse anche questa è una scelta e non un errore) quando si è fatta una legge sulla mediazione senza mediatori e formatori che avessero già una esperienza consolidata da progetti pilota (v. ciò che è accaduto al contrario e virtuosamente in Argentina).

Se devo mediare in modo nuovo per rispettare dei politici bizantinismi di pagamento, la disciplina della mia formazione non può arrivare a maggio o a giugno, a meno che appunto non si voglia far fallire il tutto.

Veniamo ora sinteticamente alla mediazione familiare.

Ci sono plurime critiche che si possono fare: ad es. il legislatore ha tirato fuori la Convenzione di Istanbul a capocchia, i tempi processuali non consentono di mediare, non si capisce perché abbiano fatto copia e incolla con la disciplina dei CTU per l’elenco dei mediatori familiari ecc.

Ma c’è una cosa che proprio non riesco a digerire perché con tutti i professori e le eminenze grigie che si sono confrontati, una sciocchezza così poteva essere partorita solo volendola, solo volendo appunto affondare l’istituto della mediazione familiare.

E pensare che basterebbe aggiungere un “non” all’art. 12-ter c. 1 Disp. att. c.p.c. per far partire davvero il sistema: ci pensi il legislatore, ha tempo sino al 30 giugno 2023 per farlo.

Come è noto l’art. 12-bis Disp. att. c.p.c. stabilisce che “Presso ogni tribunale è istituito un elenco di mediatori familiari.”.

La cosa dovrebbe partire dal 30 giugno 2023.

L’art. 12-ter prevede che “L’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, che esercita la propria attività nel circondario del tribunale.”.

Gli artt. 12-ter e 12-quater stabiliscono poi quali compiti spettano ai componenti del Comitato (Vigilanza, possibili Procedimenti Disciplinari nei confronti degli iscritti nell’elenco e Decisione sulle domande di iscrizione). 

Contro ogni logica, e lo capirebbe anche un bambino (che non si perde nel centro di Bologna), hanno previsto, e lo rimarco, che il mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, eserciti la propria attività nel circondario del tribunale.

Ora se io sono chiamato a nominare mediatori e a vigilare su un elenco di persone e faccio parte del circondario del tribunale non posso per ragioni di opportunità autonominarmi nell’elenco e autovigilarmi (lo dice il buon senso anche se non c’è una norma che lo vieti): quindi se rispetto l’etica entro nel comitato e smetto di lavorare.

Secondo voi chi rinuncia a lavorare da mediatore familiare dopo aver studiato e praticato per diversi anni della sua vita?

Ma andiamo avanti.

Se invece mi autonomino e mi autovigilo perché non c’è altra scelta (e oggi non c’è scelta), può accadere che, essendo del circondario, conosca bene i mediatori (in certe regioni si contano sulle dita di una mano) e magari non sia portato a valutarli oggettivamente come dovrei.

Per queste ragioni il mediatore che fa parte del comitato non dovrebbe esercitare la propria attività nel circondario.

Se così fosse potrebbe iscriversi all’elenco di altro circondario e potrebbe lavorare lì con buona pace delle sue finanze; e allo stesso tempo, per amore della mediazione e la diffusione della sua cultura, svolgere le funzioni istituzionali richieste dal comitato in altro circondario con buona pace dell’etica e della oggettività.

Non c’è nemmeno bisogno di andare in loco, esiste la tecnologia come il legislatore non perde occasione di insegnarci.

Se vogliamo che la mediazione familiare parta e che il comitato possa operare seriamente e oggettivamente aggiungiamo dunque un “non” al primo comma dell’articolo 12-ter Disp. att. c.p.c.

Diversamente a me continuerà a restare fortemente il dubbio che ho espresso nel titolo.

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Il Genogramma: teoria e pratica

Quando i genitori si separano o divorziano pensano soprattutto al benessere dei loro figli.

Ora il benessere dei figli si intreccia con due condizioni che affliggono i genitori: la paura (o insicurezza) e le esigenze che si vogliono soddisfare nel nuovo cammino.

In altre parole ogni genitore ha bisogno di essere rassicurato, di possedere la certezza che determinati bisogni del bambino saranno soddisfatti dall’altro genitore.

Prima di raggiungere questa consapevolezza però è necessario comprendere da che cosa bisogna essere rassicurati e quali sono i nostri bisogni.

Il Genogramma è uno strumento che risponde in modo diretto ad entrambe le domande: aiuta ad individuare paure e bisogni.

Per questo i mediatori lo usano in mediazione familiare: è più semplice aiutare le persone a programmare positivamente il futuro dei propri figli se si comprende in tempi rapidi di che cosa hanno necessità i genitori.

Il Genogramma richiede però un piccolo sacrificio alle persone, parlare del proprio passato familiare.

Di ciò non si può fare a meno anche per superare il trauma separativo che è una componente sempre presente.

Oliver Sacks in “L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello” ci spiega esattamente che cosa fare.

“Per essere noi stessi dobbiamo avere noi stessi – possedere, se necessario ri-possedere, la storia del nostro vissuto. Dobbiamo ripetere noi stessi, nel senso etimologico del termine, rievocare il dramma interiore, il racconto di noi stessi. L’uomo ha bisogno di questo racconto, di un racconto interiore continuo, per conservare la sua dignità, il suo sé.”

Ecco quello che proveremo a fare l’8 marzo 2023 dalle 14 alle 20, ovviamente in presenza a Genova in Via Macaggi 23/4

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Corso per formatori e mediatori del Coa Reggio Emilia

In un momento di difficoltà per tutti i colleghi può essere utile un confronto. Vi aspettiamo online

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Enneagramma e genogramma a Casa Serra

Sabato 15 ottobre ti diamo appuntamento a Casa Serra Eco-Resort & Spa di Montegrosso Cinaglio (AT) in compagnia del prof. Carlo Alberto Calcagno per un interessante seminario volto ad approfondire il Genogramma e l’Enneagramma.

Conduce il professor Carlo Alberto Calcagno esperto in risoluzioni delle liti con metodo alternativo al giudizio

Una giornata intera all’insegna dello studio di Genogramma ed Ennegramma

Lo splendido contesto naturale di Casa Serra farà da cornice all’evento

Programma

10:30

Welcome Coffee e apertura lavori

13:00

Pranzo

14:30

Ripresa dei lavori

18:00

Conclusioni e aperitivo

Stato dell’arte del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28

E’ importante sottolineare che la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 36 del 09.01.2023 ha dato come termine di partenza dell’art. 4 novellato, il 28 febbraio 2023 (ex L. n. 197 del 2022).

L’estensore è Marinaro che è poi l’autore anche dell’articolo sul Sole24ore del 23 gennaio 2023 che richiama la data del 28 febbraio 2023.

Quindi abbiamo una prima pronuncia della magistratura sull’entrata in vigore delle fattispecie non elencate specificatamente dall’art. 41 c. 1 del decreto legislativo 149/22 (che invece vanno pacificamente al 30 giugno 2023).

In data 10 febbraio 2023 Normattiva ha aggiornato il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Cfr. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28!vig=

Normattiva è la banca dati dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato che dovrebbe darci la certezza del diritto.

Le modifiche tengono conto finalmente della legge finanziaria che ha novellato l’art. 41 delle norme transitorie del decreto 149/22 che a sua volta interviene sul decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

Dalla indicazione normativa parrebbe che alcune norme siano già entrate in vigore il 1° gennaio 2023, mentre altre entreranno in vigore il 30 giugno 2023 (salvo differimenti legislativi).

Dico parrebbe perché il 1° gennaio 2023 si ricava solo dall’intestazione della norma: coloro che aggiornano la banca dati usano per lo più (v.ad es. art. 8-bis) sibilline indicazioni: “Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede più (con l’art. 41, comma 1) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.”

Si è poi succeduta la Circolare del Ministero della Giustizia Prot. n. 0001924 del 28-02-2023 da cui si evince la data del 28/2/2023 anche se si fa riferimento alla negoziazione assistita.

Vi è infine stata il 1° marzo 2023 la seguente comunicazione del Ministero della Giustizia”

“Ieri, 28 febbraio, l’entrata in vigore della riforma del processo civile, dopo l’anticipazione decisa nell’ultima legge di bilancio. Si tratta di una delle riforme abilitanti per il Pnrr, con l’obiettivo di ridurre del 40% in cinque anni la durata dei processi, abbattere l’arretrato e razionalizzare i diversi modelli processuali. Una riforma di sistema, necessaria per rispettare gli impegni con l’Europa e andare incontro alle esigenze di cittadini e imprese.

Le innovazioni sono accompagnate da assunzioni di personale amministrativo (5mila unità programmate nel 2023), oltre al futuro ingresso di altri 8mila addetti dell’Ufficio per il processo, come stabilito nel Pnrr; tre nuovi concorsi in magistratura previsti per l’anno in corso (due dei quali anche con l’uso dei pc, per velocizzare le correzioni delle prove); un’accelerazione sulla digitalizzazione (oltre 200 i progetti destinati agli uffici giudiziari nei prossimi anni) e significativi investimenti sull’edilizia (326 al momento i cantieri aperti in tutt’Italia, per un investimento di oltre 50 milioni).

Dopo l’entrata in vigore già il 1 gennaio 2023 del rinvio pregiudiziale in Cassazione, della riforma del giudizio in Cassazione e delle modalità alternative di tenuta delle udienze civili, diventano ora operativi – tra l’altro – il nuovo rito ordinario; una valorizzazione delle forme di giustizia alternativa (mediazione, negoziazione assistita, arbitrato) il rito semplificato; una semplificazione per i giudizi in materia di lavoro; le modifiche sulla volontaria giurisdizione; il rito unico per i procedimenti di famiglia (con la possibilità di presentare domanda di separazione giudiziale e contestualmente di divorzio); le nuove competenze per i giudici di pace. Rimane invece al 2024 l’istituzione del Tribunale per le persone, i minorenni e per la famiglia.

“Una giustizia poco efficiente e non rispettosa del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi – ha più volte ricordato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio – costa all’Italia circa 1,5/2 punti di Pil”. Dal 2015 al 2022, tra indennizzi e spese previsti dalla legge Pinto (per i risarcimenti per l’eccessiva durata dei processi), lo Stato ha speso oltre 781 milioni di euro.”

Anche da questa comunicazione sembra evincersi che per mediazione, negoziazione assistita ed arbitrato la data di entrata in vigore è il 28 febbraio 2023.

E dunque sembrerebbe che alcune norme del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (quelle non espressamente indicate dall’art. 41 del decreto legislativo 10 ottobre n. 149) siano entrate in vigore il 28 febbraio 2023.

Stesso discorso vale per la negoziazione assistita: ciò che non è previsto espressamente dall’ultimo comma dell’art. 41 è entrato in vigore il 28 febbraio 2023.

Senza una modifica del decreto ministeriale 180/10 tuttavia potremo andare poco lontano anche al 30 giugno 2023 e di ciò è ben conscio anche il legislatore (v. il dossier parlamentare sulla finanziaria).

Inoltre si rileva che la legge si limita a sanzionare la mancata partecipazione senza giustificato motivo. Non vi sono invece sanzioni per chi affronta nell’aula di mediazione la condizione di procedibilità senza osservare le nuove indicazioni che entreranno in vigore al 30 di giugno 2023.

Nel testo qui sotto oltre alle considerazioni ministeriali, si sono lasciati comunque i riferimenti anche ai pareri che nei giorni scorsi sono stati forniti dal CNF, dal Sole24ore e dal dossier parlamentare di commento del comma 380 della finanziaria, che invece indicavano l’entrata in vigore delle norme non previste dall’art. 41 c. 1 al 28 febbraio 2023/1° marzo 2023.

État de l’art du décret législatif 4 mars 2010 n. 28

Il est important de souligner que la Cour d’appel de Naples avec la sentence n ° 36 du 09.01.2023 a donné comme point de départ de l’art. 4 novellato, 28 février 2023 (ex L. n. 197 de 2022).

L’auteur est Marinaro qui est également l’auteur de l’article sur Sole24ore du 23 janvier 2023 qui rappelle la date du 28 février 2023.

Nous avons donc une première décision du pouvoir judiciaire sur l’entrée en vigueur des cas non spécifiquement énumérés par l’art. 41 c. 1 du décret législatif 149/22 (qui va paisiblement jusqu’au 30 juin 2023).

Le 10 février 2023, Normattiva a mis à jour le décret législatif n° 28 du 4 mars 2010.

Voir https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28!vig=

Normattiva est la base de données de l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato qui devrait nous donner une sécurité juridique.

Les amendements tiennent enfin compte de la loi de finances qui a renouvelé l’art. 41 des règles transitoires du décret 149/22 qui, à son tour, intervient sur le décret législatif 4 mars 2010 n. 28.

D’après l’indication réglementaire, il semblerait que certaines règles soient déjà entrées en vigueur le 1er janvier 2023, tandis que d’autres entreront en vigueur le 30 juin 2023 (à l’exception des reports législatifs).

Je dis-le semblerait parce que le 1er janvier 2023 ne dérive que de l’intitulé de la norme: ceux qui mettent à jour la base de données utilisent principalement (v.ad par exemple l’art. 8-bis) des indications de sibilline: « Le décret législatif du 10 octobre 2022, n.  149, tel que modifié par L. 29 décembre 2022, n. 197, ne prévoit plus (avec l’art. 41, paragraphe 1) que la modification visée au présent article s’applique à compter du 30 juin 2023. »

Puis a suivi la circulaire du ministère de la Justice Prot. n. 0001924 du 28-02-2023 à partir duquel la date du 28/2/2023 peut être déduite même s’il est fait référence à la négociation assistée.

Enfin, le 1er mars 2023, la communication suivante du ministère de la Justice a eu lieu :

« Hier, 28 février, entrée en vigueur de la réforme du processus civil, après l’anticipation décidée dans la dernière loi de finances. Il s’agit de l’une des réformes habilitantes du PNRR, dont l’objectif est de réduire la durée des procès de 40 % en cinq ans, de réduire l’arriéré et de rationaliser les différents modèles de procédure. Une réforme du système, nécessaire pour respecter les engagements avec l’Europe et répondre aux besoins des citoyens et des entreprises.

Les innovations s’accompagnent du recrutement de personnel administratif (5 000 unités prévues en 2023), en plus de l’entrée future de 8 000 autres employés de l’Office pour l’essai, tel qu’établi dans le PNRR; trois nouveaux concours dans le système judiciaire prévus pour l’année en cours (dont deux également avec l’utilisation de PC, pour accélérer les corrections des tests); une accélération de la numérisation (plus de 200 projets pour les bureaux judiciaires dans les années à venir) et  des investissements importants dans la construction (326 chantiers sont actuellement ouverts dans toute l’Italie, pour un investissement de plus de 50 millions).

Après l’entrée en vigueur dès le 1er janvier 2023 du renvoi préjudiciel à la Cour de cassation, la réforme de l’arrêt de la Cour de cassation et les modes alternatifs de tenue des audiences civiles, le nouveau rite ordinaire devient désormais opérationnel – entre autres – ; une valorisation des formes alternatives de justice (médiation, négociation assistée, arbitrage) le rite simplifié ; simplification des jugements en matière de travail; les changements apportés à la compétence volontaire; le rite unique pour les procédures familiales (avec la possibilité de présenter une demande de séparation de corps et en même temps de divorce); les nouvelles compétences des juges de paix. Au lieu de cela, la création de la Cour pour les personnes, les mineurs et les familles reste en 2024.

« Une justice peu efficace et qui ne respecte pas le principe constitutionnel de la durée raisonnable des procès – a rappelé à plusieurs reprises le ministre de la Justice, Carlo Nordio – coûte à l’Italie environ 1,5/2 point de PIB ». De 2015 à 2022, entre les indemnités et les dépenses prévues par la loi Pinto (pour l’indemnisation de la durée excessive des procès), l’État a dépensé plus de 781 millions d’euros.

Il ressort également clairement de cette communication que pour la médiation, la négociation assistée et l’arbitrage, la date d’entrée en vigueur est le 28 février 2023.

Et par conséquent, il semblerait que certaines dispositions du décret législatif n° 28 du 4 mars 2010 (celles qui ne sont pas expressément indiquées par l’article 41 du décret législatif n° 149 du 10 octobre) soient entrées en vigueur le 28 février 2023.

Il en va de même pour la négociation assistée : ce qui n’est pas expressément prévu par le dernier alinéa de l’art. 41 est entré en vigueur le 28 février 2023.

Sans modification du décret ministériel 180/10, cependant, nous ne pourrons pas aller loin même le 30 juin 2023 et le législateur en est également bien conscient (voir le dossier parlementaire sur le financier).

En outre , il convient de noter que la loi ne fait que sanctionner la non-participation sans motif justifié. En revanche, il n’y a pas de sanctions pour ceux qui font face à la condition de recevabilité dans la salle de médiation sans observer les nouvelles indications qui entreront en vigueur le 30 juin 2023.

Dans le texte ci-dessous, outre les considérations ministérielles, il a également été fait référence aux avis qui ont été rendus ces derniers jours par le CNF, le Sole24ore et le dossier parlementaire commentant le paragraphe 380 du budget, qui indiquait plutôt l’entrée en vigueur des règles non prévues par l’art. 41 c. 1 au 28 février 2023/1er mars 2023.

State of the art of Legislative Decree 4 March 2010 n. 28

It is important to underline that the Court of Appeal of Naples with sentence no. 36 of 09.01.2023 gave as a starting point of art. 4 novellato, February 28, 2023 (ex L. n. 197 of 2022).

The author is Mr. Marinaro who is also the author of the article on Sole24ore of 23 January 2023 which recalls the date of 28 February 2023.

So we have a first ruling of the judiciary on the entry into force of the cases not specifically listed by art. 41 c. 1 of Legislative Decree 149/22 (which instead go peacefully to 30 June 2023).

On 10 February 2023 Normattiva updated Legislative Decree no. 28 of 4 March 2010.

See https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28!vig=

Normattiva is the database of the Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato that should give us legal certainty.

The amendments finally take into account the finance law that has renewed the art. 41 of the transitional rules of Decree 149/22 which in turn intervenes on Legislative Decree 4 March 2010 n. 28.

From the regulatory indication it would seem that some rules have already entered into force on 1 January 2023, while others will enter into force on 30 June 2023 (except for legislative deferrals).

I say it would seem because January 1, 2023 is derived only from the heading of the standard: those who update the database mostly use (v.ad eg art. 8-bis) sibilline indications: “The Legislative Decree 10 October 2022, n.  149, as amended by L. 29 December 2022, n. 197, no longer provides (with art. 41, paragraph 1) that the amendment referred to in this Article shall apply from 30 June 2023.”

Then followed the Circular of the Ministry of Justice Prot. n. 0001924 of 28-02-2023 from which the date of 28/2/2023 can be deduced even if reference is made to assisted negotiation.

Finally, on 1 March 2023, the following communication from the Ministry of Justice took place”

“Yesterday, February 28, the entry into force of the reform of the civil process, after the anticipation decided in the last budget law. This is one of the enabling reforms for the PNRR, with the aim of reducing the duration of trials by 40% in five years, reducing the backlog and rationalizing the different procedural models. A reform of the system, necessary to meet the commitments with Europe and meet the needs of citizens and businesses.

The innovations are accompanied by the recruitment of administrative staff (5 thousand units scheduled in 2023), in addition to the future entry of another 8 thousand employees of the Office for the trial, as established in the PNRR; three new competitions in the judiciary scheduled for the current year (two of which also with the use of PCs, to speed up the corrections of the tests); an acceleration on digitalisation (over 200 projects for judicial offices in the coming years) and  significant investments in construction (326 construction sites are currently open throughout Italy, for an investment of over 50 million).

After the entry into force already on 1 January 2023 of the reference for a preliminary ruling to the Court of Cassation, the reform of the judgment in the Court of Cassation and the alternative methods of holding civil hearings, the new ordinary rite now becomes operational – among other things – ; an enhancement of alternative forms of justice (mediation, assisted negotiation, arbitration) the simplified rite; simplification of labour judgments; changes to voluntary jurisdiction; the single rite for family proceedings (with the possibility of submitting a request for judicial separation and at the same time for divorce); the new competences for justices of the peace. Instead, the establishment of the Court for persons, minors and families remains in 2024.

“A justice that is not very efficient and does not respect the constitutional principle of the reasonable duration of trials – the Minister of Justice, Carlo Nordio has repeatedly recalled – costs Italy about 1.5/2 points of GDP”. From 2015 to 2022, between compensation and expenses provided for by the Pinto law (for compensation for the excessive duration of the trials), the State spent over 781 million euros.”

Also from this communication it seems to be clear that for mediation, assisted negotiation and arbitration the date of entry into force is February 28, 2023.

And therefore it would seem that some provisions of Legislative Decree no. 28 of 4 March 2010 (those not expressly indicated by Article 41 of Legislative Decree no. 149 of 10 October) entered into force on 28 February 2023.

The same goes for assisted negotiation: what is not expressly provided for by the last paragraph of art. 41 entered into force on 28 February 2023.

Without an amendment to Ministerial Decree 180/10, however, we will be able to go not far even on 30 June 2023 and the legislator is also well aware of this (see the parliamentary dossier on the financial).

Furthermore , it should be noted that the law merely penalises non-participation without justified reason. On the other hand, there are no sanctions for those who face the condition of admissibility in the mediation room without observing the new indications that will enter into force on 30 June 2023.

In the text below, in addition to ministerial considerations, references have also been left to the opinions that in recent days have been provided by the CNF, the Sole24ore and the parliamentary dossier commenting on paragraph 380 of the budget, which instead indicated the entry into force of the rules not provided for by art. 41 c. 1 to 28 February 2023/1 March 2023.

Gesetzesdekret geändert am 4. März 2010, n. 28

Stand der Technik des Gesetzesdekrets 4. März 2010 n. 28

Es ist wichtig zu betonen, dass das Berufungsgericht von Neapel mit Urteil Nr. 36 vom 09.01.2023 als Ausgangspunkt Art. 4 novellato vom 28. Februar 2023 (ex L. n. 197 von 2022) gegeben hat.

Der Autor ist Marinaro, der auch der Autor des Artikels auf Sole24ore vom 23. Januar 2023 ist, der an das Datum des 28. Februar 2023 erinnert.

Wir haben also eine erste Entscheidung der Justiz über das Inkrafttreten der Fälle, die nicht ausdrücklich in der Kunst aufgeführt sind. 41 c. 1 des Gesetzesdekrets 149/22 (die stattdessen friedlich bis zum 30. Juni 2023 gelten).

Am 10. Februar 2023 aktualisierte Normattiva das Gesetzesdekret Nr. 28 vom 4. März 2010.

Siehe https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28!vig=

Normattiva ist die Datenbank des Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, die uns Rechtssicherheit geben soll.

Die Änderungen berücksichtigen schließlich das Finanzgesetz, das die Kunst erneuert hat. 41 der Übergangsbestimmungen des Dekrets 149/22, das wiederum auf das Gesetzesdekret vom 4. März 2010 Nr. 28 eingreift.

Aus den regulatorischen Angaben geht hervor, dass einige Vorschriften bereits am 1. Januar 2023 in Kraft getreten sind, während andere am 30. Juni 2023 in Kraft treten werden (mit Ausnahme von Gesetzgebungsverschiebungen).

Ich sage, es scheint, weil der 1. Januar 2023 nur von der Überschrift der Norm abgeleitet ist: Diejenigen, die die Datenbank aktualisieren, verwenden hauptsächlich (v.ad z. B. Art. 8-bis) Zischlautangaben: “Das Gesetzesdekret vom 10. Oktober 2022, n.  149, geändert durch L. 29. Dezember 2022, n. 197, sieht (mit Art. 41 Absatz 1), dass die in diesem Artikel genannte Änderung ab dem 30. Juni 2023 gilt.”

Dann folgte das Rundschreiben des Justizministeriums Prot. n. 0001924 vom 28.02.2023, aus dem das Datum des 28.2.2023 abgeleitet werden kann, auch wenn auf unterstützte Verhandlungen Bezug genommen wird.

Schließlich erfolgte am 1. März 2023 die folgende Mitteilung des Justizministeriums:

“Gestern, am 28. Februar, trat die Reform des Zivilprozesses in Kraft, nachdem die im letzten Haushaltsgesetz beschlossene Vorwegnahme beschlossen wurde. Dies ist eine der notwendigen Reformen für die PNRR, mit dem Ziel, die Dauer der Versuche innerhalb von fünf Jahren um 40 % zu verkürzen, den Rückstand zu verringern und die verschiedenen Verfahrensmodelle zu rationalisieren. Eine Reform des Systems, die notwendig ist, um die Verpflichtungen gegenüber Europa und die Bedürfnisse der Bürger und Unternehmen zu erfüllen.

Die Neuerungen gehen einher mit der Einstellung von Verwaltungspersonal (5.000 Einheiten, die für 2023 geplant sind) sowie der künftigen Einreise weiterer 8.000 Mitarbeiter des Amtes für den Prozess, wie in der PNRR festgelegt; drei neue Auswahlverfahren im Justizwesen, die für das laufende Jahr geplant sind (zwei davon auch mit dem Einsatz von PCs, um die Korrekturen der Tests zu beschleunigen); eine Beschleunigung der Digitalisierung (über 200 Projekte für Justizämter in den kommenden Jahren) und  erhebliche Investitionen in den Bau (derzeit sind 326 Baustellen in ganz Italien geöffnet, was einer Investition von über 50 Millionen entspricht).

Nachdem das Vorabentscheidungsersuchen an den Kassationsgerichtshof bereits am 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist, die Reform des Urteils des Kassationsgerichts und die alternativen Methoden der Durchführung von Zivilverhandlungen ist der neue ordentliche Ritus nun unter anderem in Kraft getreten; eine Verbesserung alternativer Rechtsformen (Mediation, Verhandlungshilfe, Schiedsgerichtsbarkeit) des vereinfachten Ritus; Vereinfachung der Arbeitsurteile; Änderungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit; der einheitliche Ritus für Familiensachen (mit der Möglichkeit, einen Antrag auf Trennung ohne Auflösung des Ehebandes und gleichzeitig auf Scheidung zu stellen); die neuen Zuständigkeiten für Friedensrichter. Stattdessen bleibt die Einrichtung des Gerichtshofs für Personen, Minderjährige und Familien im Jahr 2024 bestehen.

“Eine Justiz, die nicht sehr effizient ist und den Verfassungsgrundsatz der angemessenen Dauer von Prozessen nicht respektiert – hat Justizminister Carlo Nordio wiederholt in Erinnerung gerufen – kostet Italien etwa 1,5/2 Punkte des BIP”. Von 2015 bis 2022 gab der Staat zwischen Entschädigung und Ausgaben, die im Pinto-Gesetz vorgesehen sind (für die Entschädigung für die übermäßige Dauer der Prozesse), über 781 Millionen Euro aus.

Auch aus dieser Mitteilung scheint klar hervorzugehen, dass für Mediation, unterstützte Verhandlungen und Schiedsverfahren das Datum des Inkrafttretens der 28. Februar 2023 ist.

Daher scheint es, dass einige Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 28 vom 4. März 2010 (diejenigen, die nicht ausdrücklich in Artikel 41 des Gesetzesdekrets Nr. 149 vom 10. Oktober angegeben sind) am 28. Februar 2023 in Kraft getreten sind.

Gleiches gilt für die Verhandlungsbegleitung: was nicht ausdrücklich im letzten Absatz der Kunst vorgesehen ist. 41 trat am 28. Februar 2023 in Kraft.

Ohne eine Änderung des Ministerialerlasses 180/10 werden wir jedoch auch am 30. Juni 2023 nicht weit gehen können, und der Gesetzgeber ist sich dessen auch sehr wohl bewusst (siehe das parlamentarische Dossier zum Finanzen).

Darüber hinaus  ist zu beachten, dass das Gesetz lediglich die Nichtteilnahme ohne berechtigten Grund unter Strafe stellt. Auf der anderen Seite gibt es keine Sanktionen für diejenigen, die im Mediationsraum mit der Bedingung der Zulässigkeit konfrontiert sind, ohne die neuen Hinweise zu beachten, die am 30. Juni 2023 in Kraft treten werden.

Im nachstehenden Text wurde neben ministeriellen Erwägungen auch auf die Stellungnahmen verwiesen, die in den letzten Tagen vom CNF, dem Sole24ore und dem parlamentarischen Dossier zur Stellungnahme zu Ziffer 380 des Haushaltsplans abgegeben wurden, in denen stattdessen auf das Inkrafttreten der in Art. 41 c. 1 bis 28. Februar 2023/1. März 2023.

Due considerazioni a caldo sulla delega in materia di mediazione familiare

Penso che abbiamo perso una buona occasione. Sia la disciplina della mediazione civile e commerciale sia quella della negoziazione assistita prevedono che ci sia un obbligo di informativa in capo agli avvocati. Al comma 23 lett. f del d.d.l. AS 1662 si prevede che le parti debbano presentare col ricorso anche un piano genitoriale che è ben descritto. Si poteva aggiungere che gli avvocati hanno l’obbligo di informare i propri clienti della possibilità di partecipare ad una mediazione familiare, visto che quello di aiutare le parti a formare un piano genitoriale rientra appunto nei compiti del mediatore familiare.

Occasione sprecata ed è un vero peccato.

Sprecata perché alla Camera metteranno la fiducia su una delega che è poi confusionaria anche per altri motivi.

Non si capisce se l’obbligo di inserire la possibilità di partecipare alla mediazione nel decreto di fissazione dell’udienza abbia gli stessi presupposti dell’invito del giudice relatore; alla lettera non ce li ha perché il primo è condizionato all’assenza dei reati enumerati dalla Convenzione di Istanbul (Violenza psicologica, Atti persecutori (Stalking), Violenza fisica, Violenza sessuale, compreso lo stupro, Matrimonio forzato, Mutilazioni genitali femminili, Molestie sessuali, Aborto forzato e sterilizzazione forzata, Favoreggiamento o complicità e tentativo) e di provvedimenti cautelari e l’invito del relatore si basa invece sull’assenza di violenza domestica e di genere (nozione questa decisamente più larga di quelle enumerate nei delitti di cui agli artt. 33 e ss. della convezione ricomprendendo ad es. anche la violenza economica o comportamenti “non appropriati” nei confronti delle donne) che possono peraltro essere facilmente strumentalizzate dalle parti nelle cosiddette allegazioni.

Sembra dunque che la mediazione familiare su invito del giudice (che è la più comune in Europa) venga resa ancora più difficoltosa di quella che è già oggi in virtù di una attenzione alla violenza che già faceva parte del patrimonio genetico del mediatore familiare (almeno nel nostro paese, ma ci sono invece paesi ove vigono principi opposti, dobbiamo ricordarlo).

Il legislatore sembra poi dimenticare che addirittura in caso di maltrattamenti il giudice attualmente ai sensi dell’art. 342 ter del Codice Civile può inviare le parti ad un organismo di mediazione: la contraddizione con il rispetto della convenzione che esclude conciliazione e mediazione mi pare allo stato palese.

Avevamo poi l’occasione di estendere, come in altri paesi, sia la mediazione familiare con riferimento ai soggetti (in genere ai dissidi tra parenti tutti) sia con riferimento ai “conflitti” (come ad es. in Germania); noi siamo rimasti invece alla mediazione su lite tra coniugi.

Potevamo inserire un primo incontro effettivo di mediazione obbligatoria e non l’abbiamo fatto: non si capisce perché visto che in Europa esiste quasi dappertutto.

Potevamo dare alle parti la possibilità di scegliere tra il tentativo di conciliazione e la mediazione per approfondire quel piano genitoriale che magari poteva essere carente (si baserà invece probabilmente su un formulario inutile depositato in tutta fretta) e invece tutto quello che abbiamo saputo fare è dare la facoltà alle parti di rifiutare detto tentativo.

Poi si è dato al giudice la possibilità di modificare il piano genitoriale dimenticando ancora la mediazione: gli esseri umani non rispettano gli accordi che non sono presi da loro ed è questo un dato di fatto che tutti gli operatori del diritto e della psicologia conoscono.

Facciamo poi riferimento alla legge 4 del 2013 che dice tutto e niente: avremo quindi mediatori che in linea di principio possono anche non aver svolto nessun corso di formazione, visto che la legge 4 non prevede alcun adempimento (l’attività e libera) né alcuna formazione; si richiama la norma UNI ma se il mediatore non è certificato a che serve il richiamo? Non certo a garanzia dei consumatori. Potrò solo cercare di dimostrarlo in causa che ho seguito le norma UNI quando ho fatto un bel pastrocchio in una materia così delicata.

In quanto a tariffe poi ogni mediatore potrà stabilire quelle che vuole in base proprio alla legge 4/13; non è obbligatorio seguire poi nessun codice deontologico (anche se la norma della delega lo richiama) visto che se non sei aderente alle associazione rappresentativa nessuna associazione può importi obblighi. Chi vigila su di te? Solo il giudice quando hai fatto danni.

Solo gli iscritti alle associazioni possono poi far parte dell’elenco presente in ogni tribunale e quindi ci saranno mediatori associati in tribunale con certe garanzie e mediatori “liberi” fuori.

Ma non è stato previsto alcun raccordo tra l’obbligo del giudice di indicare con la fissazione d’udienza anche la possibilità di mediazione e l’elenco tribunalizio e ciò vale anche per l’invito del giudice relatore. Si dice solo che le parti possono scegliere nell’elenco dei mediatori familiari ma non si specifica a seguito di che.

In ultimo non si comprende perché ai mediatori familiari sia imposto di studiare il diritto di famiglia per legge: i mediatori studiano già psicologia, sociologia, diritto e tante altre cose. Richiamare solo il diritto e lo studio delle norme sulla violenza porta a pensare i profani che l’attività del mediatore – peraltro non definita ancora una volta dalla legge – sia quella di fare da controllore sulla tutela dei minori e sulla violenza contro le donne e la violenza domestica.

Col che mi taccio.

Enneagramma e Genogramma a Morsasco

Il 12 settembre 2021 condurrò la prossima giornata di studi sull’Enneagramma e Genogramma nel grande giardino del castello di Morsasco, un maniero meraviglioso circondato dal suo borgo medievale che si trova a circa 9 km da Acqui Terme. Quel che mi ha sempre intrigato di questo luogo è la leggenda legata al capostipite della casata ovvero ad Aleramo. Si dice che si fosse innamorato e fosse ricambiato da Adelasia, figlia dell’imperatore Ottone I di Sassonia. Ma come dirlo all’Imperatore? Di sicuro avrebbe opposto un rifiuto. Fuggirono così nel territorio di Acqui Terme, lei su un cavallo bianco e lui su un cavallo rosso. Ma il destino fu imprevedibile perché al contrario Ottone perdonò i due amanti e concesse ad Aleramo tante terre quante egli fosse riuscito a percorrerne cavalcando senza sosta. Egli usò tre cavalli. Il territorio che egli percorse è il Monferrato: tale nome deriva appunto da mun (mattone) e da frà (ferrare), ovvero dai mattoni utilizzati per ferrare i tre cavalli che Aleramo cavalcò. Il numero 3 è la base fondamentale dell’Enneagramma per mille motivi.

La giornata sarà strutturata in due momenti: il primo, nella mattinata, in cui fornirò le nozioni fondamentali per la conoscenza dello strumento, utili per individuare il proprio enneatipo, ossia il proprio carattere tra i 9 possibili. L’individuazione è di fondamentale importanza poiché permette alle persone di riflettere sulla bontà o meno del loro modo di interagire con gli altri.

Il senso dello studio dell’Enneagramma è quello di smussare le parti negative della personalità che ci limitano o ci impediscono di vivere a pieno le nostre relazioni. Se conosciamo il nostro enneatipo peraltro possiamo approfondire anche quello degli altri con risultati proficui per la relazione.

Se ad esempio so che il mio partner è un enneatipo 1 so pure che conosce benissimo i suoi errori e che quindi non sarebbe opportuno da parte mia sottolinearli (lo manderei solo più in crisi), ma piuttosto che è meglio consolarlo o comunque elogiare i suoi pregi. So anche che potrebbe essere geloso di chi mi circonda, che non lo fa per cattiveria, ma perché si sente spesso inadeguato ed in realtà mi ama tanto; so pure che ha bisogno di tempo per eseguire un compito al meglio e che io devo concederglielo se voglio ottenere i risultati che mi soddisfino. E dunque la conoscenza dell’Enneagramma può aiutarmi a stare in armonia cogli altri.

Nel secondo momento, durante il pomeriggio, si approfondisce il Genogramma, un particolare tipo di albero genealogico formato da tre sole generazioni che consente alle persone di comprendere a quale enneatipo appartengano e quindi di “sentire” durante una breve ricostruzione delle loro relazioni in tenera età con la propria famiglia quali siano i propri valori, credenze e criteri.

Ognuno di noi porta sulle spalle uno zaino in cui ci sono tutta una serie di esperienze che senza saperlo continua a praticare anche dopo l’uscita dalla famiglia d’origine. Aprire lo zaino ci aiuta a rivalutare il nostro passato e a guardare il futuro con ottimismo. 

L’origine dell’Enneagramma è molto incerta, la si fa risalire talvolta agli antichi Veda, o ai Sumeri e pare che anche Omero, Pitagora e Platone lo conoscessero. Nel mondo occidentale venne diffuso nel ‘900 da Gurdjieff e  dal suo allievo Ouspensky; dagli anni ‘60 dal sociologo Oscar Ichazo e dagli anni ’80 dal suo allievo, lo psichiatra Claudio Naranjo.

Ah dimenticavo. Io sono Carlo Alberto Calcagno, un avvocato genovese che si occupa da vent’anni della risoluzione delle liti con metodi alternativi al giudizio, sia come mediatore che come formatore. Ho ricevuto incarichi in varie università italiane (Pavia, Genova e Roma) ed ho formato centinaia di mediatori italiani. Il mio lavoro ha risonanza nazionale grazie anche alla pubblicazione di sei volumi sulla materia, ma è conosciuto e apprezzato anche all’estero tanto che sono membro per l’Italia dell’International Mediation Council con sede a Parigi.

Il seminario è rivolto dunque a tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza della propria personalità e il loro modo di interagire in pubblico e in privato.

La giornata prevede la possibilità di una pausa pranzo nel giardino e la visita del castello (entrambe a metà del percorso) .

È necessario prenotare. Per ulteriori informazioni: tel.3343769833, castellodimorsasco@gmail.comwww.castellodimorsasco.it

Allego qui comunque il programma dettagliato della giornata e vi attendo numerosi.

Scellerato è chi si affida all’attuale processo

Ho letto due articoli del collega Iuri Maria Prado e sono rimasto basito.

Non posso farli passare sotto il mio silenzio e del resto non ho fiducia alcuna nella redazione di Libero per un diritto di replica.

Ne va della della mia scelta di vita e quando si tocca la vita delle persone non può che esserci una reazione: questa è la mia che posso sostenere se occorre dati alla mano in qualunque tribunale.

Uno degli articoli che stigmatizzo qui è del 15 aprile 2021 ed è intitolato <<E’ scellerato smaltire l’arretrato per affidare i processi al “mediatore”>>; l’altro è del 29 aprile 2021 ed è intitolato “I diritti del cittadino diventano teorici”.

Già i titoli sono tutto un programma: nemmeno nel 2010 quando la mediazione è stata introdotta ho letto tanta acredine contro l’istituto.

Peraltro non ne capisco nemmeno la ragione. A differenza dell’avv. Prado ho letto cose interessanti nel PNRR in merito all’ADR, ma quale sia la realtà in termini di provvedimenti legislativi non si sa.
Non si sa ad esempio come sia cambiato l’impianto del d.l. Bonafede nel testo licenziato dalla Commissione.
Ricordo che con i dati delle mediazioni 2020 quello sciagurato testo si porterebbe via 42.157 procedure.
Tanto per dare un’idea di che cosa significhi questo, nel 2018 le mediazioni europee conosciute sono state 166.307 (di cui 151.923 italiane) e gli accordi sono stati 23.567 (di cui 20.903 italiani).
Ancora nel parere della Commissione giustizia sul PNRR si parla solo della negoziazione assistita ed il Parlamento si è limitato per ora a riunire il d.l. Bonafede ad un altro sull’arbitrato forense.
E visto che è scaduto il termine per gli emendamenti e non si vedono nemmeno emendamenti, non capisco dove il collega abbia recepito le sue fonti per assumere che l’Italia affidi il processo alla mediazione (magari lo facesse!): non c’è niente di pubblico. Oppure ci sono giuristi in Italia che sanno e giuristi che non possono sapere?

Non comprendo in ogni caso come un avvocato come me possa avere una opinione così distante dalla mia sulla mediazione.

Non lo comprendo in primo luogo perché entrambi abbiamo studiato e studiamo la legge e sappiamo bene che l’istituto della mediazione è arrivato nel nostro paese per forte impulso di una Direttiva europea, la 52/08. Non è dunque nato come i funghi nel 2010 per uno sghiribizzo del Governo italiano.

Non solo, ma entrambi sappiamo bene che il processo dalle origini è sempre stato a carattere misto: il giudice ha sempre richiesto dalla XII tavole in poi un intervento del conciliatore (avo dell’attuale mediatore) o dell’arbitro.

Basta studiare un poco di diritto romano ed entrambi lo abbiamo studiato.

La Direttiva 52/08 precisa che vi debba essere equilibrio tra processo e mediazione e che la mediazione costituisce accesso alla giustizia. Non è nulla di nuovo sotto il sole perché già Giustiniano aveva la stessa opinione.

Semmai abbiamo sprecato molti secoli per inseguire la chimera processuale senza avere il consenso popolare, non certo per aver cercato la concordia.

Attualmente 26 su 27 paesi UE hanno aderito alla Direttiva.

In Europa esistono 83.000 mediatori che aiutano gli stati a deflazionare – spesso mettendoci del proprio –  il contenzioso e non sono delle persone qualunque.  Il mediatore è in Europa un soggetto laureato, iscritto nel registro dei mediatori, spesso certificato dal Ministero della Giustizia o da altre Istituzioni per conto del Ministero, che ha svolto un corso di base in mediazione di un certo numero di ore e che è assoggettato a formazione continua per un dato numero di ore o di eventi. Gli si chiede di rispettare un Codice deontologico e di avere esperienza professionale.

In alcuni stati si pretende anche la copertura assicurativa (Austria, Belgio, Danimarca, Italia per gli avvocati iscritti presso gli Organismi COA, Paesi Bassi, Spagna)

Più o meno tutti gli stati richiedono che il mediatore sia ineccepibile dal punto di vista comportamentale e morale.

In Italia il mediatore civile e commerciale – che peraltro in buona parte dei casi è avvocato – opera almeno dal 1993 anche se prima si chiamava conciliatore. Solo nel 2020 ha gestito oltre 125.000 controversie. Il tasso di successo è del 28,7% quando le parti decidono di sedersi intorno al tavolo e di mediare.

Da una analisi a campione risulta al Ministero della Giustizia che il tasso di successo sale al 46,7% se le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione
anche dopo il primo incontro introdotto con la L. 98/2013

La mediazione dura poche ore.

Quali sono invece i risultati del processo? Il collega descrive un processo che reca soddisfazione ai cittadini; mi domando in che foro lavori, non di sicuro nel mio.

Attualmente l’efficacia dell’applicazione della sentenza in Italia è dello 0,34 (su un massimo di 1; dato WJP). Sempre che la sentenza arrivi visto che per tre gradi di giudizio in materia civile e commerciale – e sono dati forniti dal nostro Governo all’Europa – nel 2018 ci sono voluti 7 anni e 21 giorni.

Crede l’esimio collega che un cittadino possa aspettare tanto per ottenere poi così poco? Io credo di no.

Peraltro solo in primo grado ci sono oltre 2 milioni di cause di primo grado (dato Cepej 2008) di cui non si occupa nessuno, perché i 7.037 giudici (il numero è lo stesso del 1907) non sono dei superuomini; qualcuno deve aiutarli e il mediatore aiuta a comporre le liti in tempi ridottissimi.

Il collega ci vuole raccontare che si doveva insistere su un processo che non dà risposte; non cita i dati economici che escludono la possibilità per l’Italia di incrementare la macchina processuale.

Noi abbiamo il peggior debito pubblico ante covid dopo la Grecia.

Lo stato stanzia già per la giustizia le maggiori somme tra i 27 dopo la Germania.

Su 5.776 milioni di euro che il Ministero ha utilizzato per la giustizia nel 2018, ben 3.916 sono già destinati allo stipendio dei magistrati e al personale delle cancellerie.

Il resto è destinato al pagamento dei giudici non togati, a pagare affitti e bollette dei tribunali, a far fronte ai gratuiti patrocini che con la pandemia sono diventati esponenziali visto lo stato di povertà dilagante.

Non ci sono soldi per aumentare le dotazioni del processo. E le cause civili e commerciali di minore entità tra l’altro aumentano anche perché il contributo unificato da noi è troppo basso.

Se non ci fosse la mediazione a tamponare in Italia saremmo tornati all’ordalia. Non si può che aumentarne la portata se si vuole salvare il paese.

Tutta la mia solidarietà al Ministro Cartabia.

Le spese di avvio della mediazione civile e commerciale

In queste ore si assiste ad offerte di alcuni organismi che pubblicizzano il deposito gratuito di mediazioni civili e commerciali. Ci chiediamo in questa breve nota se ciò sia lecito e legittimo alla luce della normativa vigente.

Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 stabilisce all’art. 8 c. 1 che “1. All’atto della presentazione della  domanda  di  mediazione,  il responsabile dell’organismo designa un mediatore  e  fissa  il  primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito  della domanda. La domanda e la data  del  primo  incontro  sono  comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad  assicurarne  la  ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi,  fino  al  termine  della  procedura,  le  parti   devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti  la  funzione  e  le  modalità  di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati  a  esprimersi  sulla possibilità di iniziare la  procedura  di  mediazione  e,  nel  caso positivo,  procede  con  lo  svolgimento.  Nelle  controversie  che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può  nominare uno o più mediatori ausiliari.

Come si legge la norma ha introdotto nel 2013[1] un primo incontro di mediazione che potremmo definire di preparazione della mediazione stessa (non si svolge “attività di mediazione”).

All’esito di questo primo incontro ci sono due possibili sbocchi: 1) le parti decidono di iniziare la mediazione[2], 2) le parti non si accordano sull’inizio della mediazione ed il procedimento si conclude.

In ognuno dei casi il mediatore e l’Organismo svolgono questa attività preliminare a favore degli utenti.

Coerentemente con tale svolgimento del primo incontro nel nostro ordinamento si è prevista pertanto la remunerazione dell’Organismo di mediazione in capo agli utenti.

A ciò ha provveduto una modifica dell’art. 16 del decreto 18 ottobre 2010, n. 180 che è attualmente in vigore[3].

Esso prevede al suo secondo comma che “Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00  euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall’istante  al  momento  del  deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua  adesione  al  procedimento. L’importo  è  dovuto anche in caso di mancato accordo.”

In altre parole chi voglia partecipare ad un primo incontro di mediazione deve versare all’organismo ove propone la domanda 40,00 oltre iva (48,80 €) per le liti di valore fino a 250.000  euro e di 80 € oltre iva (97,60 € ) per quelle che esorbitano i 250.000 €.

L’importo contenuto delle spese di avvio della mediazione garantisce quanto precisato dal Ministro Guardasigilli con Direttiva del ministro 5 novembre 2013:  “Si dovrà, infine, garantire che l’accesso al procedimento di mediazione si caratterizzi per il contenimento dei costi per i cittadini, profilo che appare oltremodo necessario nell’attuale difficile momento economico in cui versa il Paese. Non deve, infatti, accadere che la congiuntura economica comprometta l’accesso alla tutela giuridica dei diritti che costituisce, come noto, uno dei compiti primari dello Stato.”

In difetto gli Organismi non sarebbero in grado di collaborare con lo Stato a far accedere i cittadini alla tutela giuridica dei diritti.

Vi sono solo due eccezioni a questo principio: 1) quando il chiamato non partecipa al primo incontro non è tenuto secondo il Ministero della Giustizia a versare le spese di avvio[4] 2) non sono tenute al versamento la parte o le parti che possano godere del gratuito patrocinio.

ln ordine a quest’ultima ipotesi l’art. 17 c. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 prevede che: “Quando la  mediazione  è  condizione  di  procedibilità  della domanda ai sensi dell’articolo  5,  comma  1,  all’organismo  non  è dovuta alcuna indennità dalla parte che si  trova  nelle  condizioni per  l’ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato,  ai  sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto  del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A  tale  fine la  parte  è  tenuta  a  depositare  presso   l’organismo   apposita dichiarazione   sostitutiva   dell’atto   di   notorietà,   la   cui sottoscrizione  può  essere  autenticata  dal  medesimo   mediatore, nonché a produrre, a pena di  inammissibilità,  se  l’organismo  lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato”.

Perché scatti tale ultima ipotesi bisogna che la mediazione investa una delle materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità[5], che si possa godere del gratuito patrocinio (essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro a  11.746,68 €[6]) e che si alleghi apposita dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà ovvero la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato quando richiesta dall’Organismo.

E dunque questa ultima eccezione non vale per le mediazioni che siano volontarie.

La debenza delle somme di avvio della mediazione è stata ribadita dal Ministero con Circolare del 27 novembre 2013[7] ove si legge chiaramente che “Pertanto, considerata la diversa funzione delle due “voci” di cui si compone l’indennità di cui all’art. 16 del D.M. citato, e la diversa natura e funzione del ‘primo incontro’,  deve ritenersi che le spese di avvio del procedimento, determinate nella misura fissa di euro 40,00 (art. 16, comma 2) sono dovute al primo incontro, anche nel caso in cui all’esito dello stesso le parti non intendano procedere oltre nella mediazione. Le spese di avvio sono dovute da entrambe le parti: dalla parte invitante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte invitata al momento dell’adesione o della partecipazione al primo incontro preliminare”.

Lo stesso ragionamento vale per le spese vive che sono quelle voci di costo che solitamente gli organismi sostengono per preparare i dossier e corrispondere le spese postali per l’invio delle domande di mediazione ai chiamati in mediazione. In quanto documentate esse vanno versate in aggiunta alle spese di avvio quando l’Organismo le richiede.

La Circolare ministeriale del 27 novembre 2013 prevede, infatti, che “Per quanto riguarda invece le spese vive (diverse e ulteriori rispetto alle spese di avvio), si ribadisce il contenuto della circolare di questa direzione generale 20 dicembre 2011, secondo cui  le stesse dovranno essere corrisposte,  purché  documentate dall’organismo di mediazione.”

La debenza delle spese di avvio per la mediazione e delle spese vive è stata ribadita peraltro anche dal Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza 22/04/2015 n° 1694 ove si legge: “- quanto alle spese di avvio – le quali a tenore del censurato comma 2 dell’art. 16 comprendono, a loro volta, da un lato le “spese vive documentate” e dall’altro le spese generali sostenute dall’organismo di mediazione – queste ad avviso della Sezione effettivamente non appaiono prima facie riconducibili alla nozione di “compenso” di cui alla disposizione di fonte primaria dianzi citata; – quanto sopra, in particolare, è di palmare evidenza quanto alle spese vive documentate, ma vale anche per le residue spese di avvio, che sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all’accesso a un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie, come confermato dal riconoscimento in capo alle parti, ex art. 20 del d.lgs. nr. 28/2010, di un credito di imposta commisurato all’entità della somma versata e dovuto – ancorché in misura ridotta – anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione (e, quindi, anche in ipotesi di esito negativo del primo incontro per il quale le spese di avvio sono dovute);”[8].

Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene pertanto che l’attività di quegli organismi che in queste ore stanno pubblicizzando il deposito gratuito di domande di mediazione oltre ad essere una forma di concorrenza sleale nei confronti degli atri organismi, non possa concretare un comportamento lecito e legittimo.

A meno che ovviamente non sia lo Stato, vista la situazione economica, a farsi in qualche modo carico delle spese di avvio delle mediazioni, ma ciò deve avvenire a vantaggio di tutti gli Organismi di mediazione.


[1] Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) ha disposto (con l’art. 84, commi 1 lettera h) e 2) la modifica dell’art. 8, comma 1.

[2] Ovviamente qualora all’esito del primo incontro le parti intendano proseguire la mediazione ciascuna parte deve versare all’organismo di mediazione entro e non oltre l’incontro fissato per la prosecuzione le indennità nella misura di seguito indicata in relazione allo scaglione di riferimento.

[3] Il DECRETO 4 agosto 2014, n. 139 (in G.U. 23/09/2014, n.221) ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettere a) b) e c)) la modifica dell’art. 16, comma 2.

[4] Circolare 27 novembre 2013 – Entrata in vigore dell’art. 84 del d.l. 69/2013 come convertito dalla l. 98/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, che modifica il d.lgs. 28/2010. Primi chiarimenti 27 novembre 2013 prot.168322

[5] 1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a  una controversia in materia  di  condominio,  diritti  reali,  divisione, successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,  comodato, affitto   di   aziende,   risarcimento   del   danno   derivante   da responsabilità medica e sanitaria e da  diffamazione  con  il  mezzo della  stampa  o  con   altro   mezzo   di   pubblicità,   contratti assicurativi,   bancari   e   finanziari, è tenuto,  assistito dall’avvocato, preliminarmente  a  esperire   il   procedimento   di mediazione ai  sensi  del  presente  decreto  ovvero  i  procedimenti

previsti dal decreto legislativo  8  ottobre  2007,  n.  179,  e  dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico  delle  leggi  in materia bancaria e  creditizia  di  cui  al  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  e  successive  modificazioni, ovvero  il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  per  le  materie  ivi  regolate.  L’esperimento  del procedimento di mediazione è  condizione  di procedibilità  della domanda giudiziale.

[6] Decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio.

[7] https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_18&contentId=SDC971358&previsiousPage=mg_1_8

[8] https://www.organismoveronesemediazioneforense.it/index.php/component/content/article/9-articoli/news/78-ordinanza-n-1694-del-22-aprile-2015-il-consiglio-di-stato-sez-iv-ha-sospeso-la-sentenza-del-tar-lazio-n-1351-del-2015?Itemid=101

Il Consiglio di Stato con questa ordinanza ha sospeso l’esecutività della sentenza n. 1351/2015 del TAR Lazio con particolare riferimento alla questione dell’esclusione del rimborso delle spese di avvio del procedimento di mediazione, come sopra identificate (nelle due voci delle “spese vive documentate” e delle “spese generali sostenute dall’organismo di mediazione”).

Aiuta le guide forestali

In Africa c’è un parco naturale dove non sanno come fare a proteggere gli animali dai bracconieri.

Molti guardiacaccia sono stati licenziati.

Così hanno piazzato delle telecamere presso le pozze d’acqua che permettono di controllare gli animali a tutti coloro che si collegano.

Se succede qualcosa di strano si possono condividere le immagini coi guardiacaccia rimasti.

Collegati anche tu e salva questi animali dall’estinzione

https://www.wildlife-watch.com/?lang=it#googtrans(it)

Le strade e la conciliazione

“Ognuno che comprenda l’importanza del gravissimo problema dello sviluppo della viabilità in Italia, deve concorrere come sa e può per aiutarne la soluzione” (Devincenzi 18 febbraio 1872)

“Scuole e strade -istruzione e viabilità: ecco i due principali fattori della civiltà moderna. Senza scuole non si ha coltura generale; senza strade non vi è prosperità né materiale né morale: e fra popolazioni ignoranti e miserabili non può fare a meno di regnare sovrana la barbarie. Queste proposizioni sono di una evidenza talmente intuitiva che sarebbe fatica sprecata il darne una dimostrazione apodittica. Ma dall’essere universalmente sentiti i bisogni dell’istruzione e della viabilità, non ne viene che siano dalle popolazioni premurosamente ricercati e voluti i benefici. Ed è qui soprattutto che la legge adempie la sua più nobile missione, quella di comandare il bene a coloro stessi che ne devono profittare. Il nostro secolo andrà famoso per aver introdotto l’istruzione elementare obbligatoria e la viabilità comunale obbligatoria” (Lorenzo Scamuzzi, 1880).

Gli Ebrei già conoscevano la distinzione fra le grandi strade e le comunicazioni comunali. Presso di loro, le spese delle strade si sostenevano con le prestazioni in natura e con un’imposta speciale ragguagliata dal terzo al quarto del tributo fondiario. Un articolo delle loro leggi agrarie autorizzava il viaggiatore, che si trovasse impedito dal proseguire il cammino per il cattivo stato in cui si trovasse la strada, a passare sulle proprietà vicine[1].

Gli Ateniesi avevano un’amministrazione particolare per la viabilità, e vi facevano intervenire la religione. Le strade erano poste sotto la protezione di Mercurio, e lungo il cammino si vedevano delle statue di questo Nume quasi a guida dei viaggiatori. A Sparta, a Tebe, e in altri Stati dell’antica Grecia, la cura di provvedere alla viabilità era confidata ai personaggi più ragguardevoli per la loro posizione e per il loro carattere.

Pare che i selciati delle strade pubbliche le abbiano inventate invece i Cartaginesi[2].

I Romani seppero trarre profitto dall’esempio dato dai Cartaginesi. Cominciando dalla via Appia, sulla quale due carri potevano marciare di fronte, sino ai tempi delle ultime conquiste di Cesare, tutte le regioni del mondo sottomesse al dominio dei Romani furono solcate e coperte di strade lastricate.

Alla loro costruzione e manutenzione si impiegavano degli interi eserciti. Ogni municipio poi aveva dei funzionari preposti tali lavori, curatores viarum, incaricati non solo di rendere più solide e durevoli le strade, ma altresì di accrescerne la comodità e la bellezza: si videro quindi le colonne migliari per indicare le distanze, banchi destinati al riposo dei viaggiatori, pietre (suppedanea) per aiuto nel salire a cavallo, marciapiedi (margines), stazioni riservate ai fanti e ai viaggiatori, archi di trionfo, ecc.[3]

Queste strade facevano di Roma l’emporio del mondo. Il Senato fissava i lavori da farsi,  sceglieva i fondi col voto, e l’esecuzione era specialmente affidata ai Censori.

Nelle leggi delle Dodici Tavole, le strade si distinguevano in pubbliche e private. Le strade pubbliche avevano diversi nomi: regie, consolari, militari, se conducevano da città a città , o al mare, o ai porti dei fiumi navigabili, o ad altra strada militare; vicinali, quelle che conducevano ai villaggi, ai pascoli o ad altre proprietà comuni. Le strade private, denominate anche agrarie, servivano alla coltivazione delle terre.

Le strade dovevano avere la larghezza di otto piedi se scorrenti in linea retta (237,12 cm.) e del doppio (474 cm.) nelle curve. Ad imitazione della legge Ebraica, i viaggiatori che si fossero trovati su una strada impraticabile, avevano il diritto di passare a piedi o a cavallo sulle terre dei proprietari confinanti, a cui carico stava la manutenzione delle strade pubbliche.

La polizia delle strade pubbliche della città di Roma era affidata agli Edili  come delegati del Pretore; più tardi, sotto l’Impero, gli Edili furono surrogati dal Præfectus urbis, il quale aveva alle sue dipendenze quattordici curatores, cioè un curatore per ciascuno dei quattordici rioni della città, incaricati di accertare le contravvenzioni alla legge De ædilitio edicto[4].

Il medio evo non ha potuto essere propizio alla pubblica viabilità. L’Italia diventò un vasto campo di battaglia in cui indigeni e stranieri di ogni razza, vincitori e vinti, eserciti e popoli, rifecero le antiche strade militari dei Romani e ne costruirono delle nuove, ma senz’altro obbiettivo che quello di sopperire ai bisogni del momento; e le piccole repubbliche di Venezia, di Genova, di Amalfi ed altre, che seppero resistere all’urto delle invasioni barbariche, esercitarono essenzialmente per le vie di mare il commercio che in mezzo a tanto buio valse a renderle un dì così floride e potenti .

Giova però notare che appunto in pieno medioevo, e fra le spire del feudalismo, si organizzarono sotto varie denominazioni e forme le prestazioni in natura, le quali dovevano poi divenire in tutti i paesi d’Europa lo strumento più potente e il mezzo meno gravoso per creare e perfezionare la viabilità.

L’Inghilterra fu antesignana di una buona viabilità alle altre nazioni Europee. Sin dal XVI secolo e sino al 1835, ogni cittadino prestava quattro giornate all’anno di lavoro per mantenere le strade pubbliche di ciascuna parrocchia (Highways); e sotto il regno di Carlo II si aggiunsero le strade sostenute da pedaggi (Turnpike Trusts). Sono pur antichissime le mansioni degli Ispettori delle strade per ciascuna parrocchia, e la giurisdizione ei Giudici di pace della Contea in tutto ciò che si riferisce alle strade ed alla loro buona conservazione. Secondo le leggi di fine Ottocento, la costruzione di nuove strade, per cui si dovesse ricorrere alla espropriazione dei terreni, richiedeva una legge (bill) del Parlamento; ma in un paese dove l’iniziativa individuale è cosi potente, le espropriazioni si ottenevano per lo più con una conciliazione, ed allora tutto si combinava facilmente tra l’Ispettore, il Vestry (amministrazione della parrocchia che corrispondeva al nostro consiglio comunale) ed i Giudici di pace.

Alle spese si provvedeva colla tassa sulle strade, la quale pesava su tutti i proprietari assoggettati alla tassa dei poveri. Col consenso della maggioranza dei contribuenti coloro che hanno carri o cavalli potevano convertire la loro imposta in prestazioni d’opera ai prezzi di tariffa fissati dal Giudice di paçe. L’amministrazione delle strade a pedaggio era affidata ad una Commissione di cui i Giudici di pace della Contea furono membri di diritto. I conti delle une e delle altre strade (Highways- Turnpike Trusts) erano trasmessi ogni anno dal Cancelliere di pace, sotto pena di multe non lievi, al Ministero (Local government Board), che ne presentava gli estratti alle due Camere del Parlamento. Con questo regime l’Inghilterra si trovava alla fine dell’Ottocento in condizioni di viabilità simili a quelle francesi, ad avere cioè più di un chilometro e mezzo di strada rotabile per ogni chilometro quadrato del suo territorio .

In Francia, sin verso la fine dello XVIII secolo, le strade si costruirono e mantennero quasi esclusivamente colla corvée militare e feudale. Ma questa contribuzione, divenuta vessatoria per lo scopo e per il modo come veniva impiegata, dopo molte vicende, fu abolita con decreto reale del 27 giugno 1787. Il decreto consolare del 23 luglio 1802 non rinnovò la vecchia ed odiata corvée dei passati tempi, ma organizzò la prestazione in natura. In successive leggi si provvide alle strade di grande comunicazione (reali e dipartimentali); mancavano però le sanzioni per obbligare i Comuni alla costruzione delle strade vicinali[5] ed all’impiego in esse delle prestazioni in natura . A ciò riuscì la legge del 21 maggio 1836 con cui si costruirono cinquecento mila chilometri di strade (per oltre un terzo con prestazioni in natura).

In Italia la viabilità ebbe una forte spinta col famoso piano delle strade Lombarde del 13 febbraio 1877 e colla legge toscana del 23 maggio 1774. La dominazione francese contribuì non poco ad accrescere la nostra viabilità, soprattutto in Piemonte. Nonostante ciò, la viabilità comunale, che pur avrebbe dovuto costituire i nove decimi delle comunicazioni ordinarie, salvo poche eccezioni, rimaneva quasi tutta da creare (specie in Sicilia e Sardegna).

Il problema nel XIX secolo divenne di scottante attualità dal momento che era inutile costruire la ferrovia e i porti se poi non c’erano strade di collegamento con i comuni.

Grazie al lavoro incessante di Quintino Sella venne approvata la legge del 30 agosto 1868 che obbligava i comuni a costruire le strade (prima erano facoltative) all’interno del municipio e quelle di comunicazione intercomunale.

Ogni cittadino tra i 18 e i 60 anni doveva prestare 4 giorni di lavoro personale e dei suoi animali oppure doveva versare l’equivalente in denaro.

Del contenzioso in proposito si occupava il conciliatore che anche se doveva giudicare inappellabilmente, prima tentava la conciliazione e la controparte era sempre il Sindaco del Comune.

Siccome il verbale di conciliazione era tassato e la gente era povera come oggi, si facevano le conciliazioni orali: in pratica se il Sindaco era in difetto modificava il ruolo comunale in conciliazione e poi si faceva ratificare l’opera dal Consiglio comunale come se fosse una transazione.

In sostanza all’epoca la mediazione in ambito amministrativo era cosa ordinaria[6].

Trascrivo qui un facsimile del verbale che rappresenta molto bene cosa accadeva in quei tempi.

L’anno nel giorno del mese di

nell’Ufficio di conciliazione di

Davanti il signor Conciliatore           (oppure il Vice Conciliatore), assistito dal sottoscritto Cancelliere              ;

Presente il signor Sindaco di questo Comune.

Tra i reclami portati all’odierna udienza contro il ruolo delle prestazioni d’opere per la strada obbligatoria in costruzione, pubblicato all’Albo Pretorio dal dì           al dì         del corrente mese, sono i seguenti, sui quali si dà atto essersi ottenuto l’accordo delle parti.

1° Il signor A si dice gravato dal ruolo perché nella quotizzazione delle giornate d’operai a suo carico si è calcolato il di lui figlio Pietro, il quale si trova sotto le armi; ed il Sindaco, riconoscendo giusto il reclamo , aderisce di diffalcare quattro

giornate dal corrispondente articolo (S 31 ) .

2° 1 Rev. Sacerdoti B, G, D reclamano, tutti e tre, d’essere stati tassati di giornate di lavoro anche per la loro persona, mentre pel carattere del loro ministero e per le loro abitudini non sono certamente in grado di prestare un lavoro manuale sulle strade ; ma fattosi loro presente dal Conciliatore come la giurisprudenza sia ormai costante nel ritenere che qualsiasi professione, non esclusa quella degli Ecclesiastici, non vale per sé ad esimere dalla prestazione personale, salvo la facoltà di farsi sostituire o di riscattare l’imposta in denaro a ragione di tariffa, hanno dichiarato di desistere dal loro reclamo (S 30).

3º Il signor E lamenta, che nel calcolo delle sue prestazioni gli si è computato un figlio, il quale da più mesi non convive più con lui, ed un cavallo non atto al lavoro che si adopera esclusivamente per la fabbricazione delle paste. Scambiatesi tra le parti le occorrenti spiegazioni, si è convenuto che siano depennate le giornate di lavoro relative al figlio, salvo al Sindaco di farlo inscrivere qual capo di famiglia in ruolo supplementare, e che rimanga ferma la tassazione pel cavallo. (SS 33, 40 ).

4° La vedova F, ricordando il recente decesso del di lei marito, di cui essa è erede insieme ai suoi figli minorenni da lei rappresentati, chiede che venga annullato l’articolo di ruolo intestato allo stesso suo marito. Il signor Sindaco animette doversi cancellare le giornate di cui era stato quotato il defunto per la sua persona, convenendosi dalla signora F che del resto non può essere fatta variazione al predetto articolo (s 35) .

7° ecc.

Del tutto si è redatto il presente processo verbale, letto , confermato e sottoscritto dal signor Sindaco e dai reclamanti, meno dalla vedova F, la quale ha dichiarato di non saper scrivere.


[1] Tempore quo cænosæ nimis fuerint viæ pubblicæ , aut aquis impeditæ , fas esto viatoribus, viis relictis, in vicina loca se conferre, atque ibi transire, tametsi transierit in via quæ suos habet dominos. DALLOZ, Voirie par terre, 3.

[2] Primum Poni dicuntur lapidibus vias stravisse.

ISIDORO, Origini, lib. 15 , capo 16.

[3] Tito Livio, lib . XLI .

[4] Cfr. Jacobi Cujacii i.c. tolosatis opera ad parisiensem Fabrotianam editionem deligentissime exacta in tomos XIII. distributa auctiora atque emendatiora, Volume 3, Giachetti, 1837, p. 124.

[5] Ossia le nostre comunali.

[6] cfr.  LA VIABILITÀ OBBLIGATORIA E LA GIURISDIZIONE DEI CONCILIATORI SULLE PRESTAZIONI D’OPERA di Lorenzo Scamuzzi, Biella, Tipografia Litografia e Libreria G. Amosso, 1880.

Dante Alighieri – Divina Commedia – Purgatorio – Canti XXXII-XXXIII

Dante Alighieri – Divina Commedia – Purgatorio – Canto XXXII

SINTESI

Nel canto XXXII D. è appena giunto, ormai purificato nella selva dei vari beati, e subito Beatrice gli propone immagini e motivi di riflessione sulla questione decisiva per le vicende della cristianità sulla terra, cioè il rapporto tra Chiesa ed Impero. Due sono le rappresentazioni allegoriche, necessariamente collegate, che sviluppano l’argomento: quella sull’accordo tra le due entità, e quella sulla corruzione della Chiesa:

a) l’accordo tra la Chiesa e l’Impero: è rappresentato nel gesto del grifone che lega il carro trionfale all’albero, spoglio, del bene e del male: subito i rami fioriscono meravigliosamente, e Beatrice si siede a guardia sulla radice dell’albero. Così Cristo conduce e unisce la Chiesa da Lui fondata all’Impero, garante della giustizia divina sulla terra, e subito l’unione dà i suoi fiori e i suoi frutti di Carità e Virtù, mentre Beatrice, la Verità rivelata della Teologia custodita dalla Chiesa, ha posto la sua sede a Roma, radice dell’Impero.

b) la corruzione della Chiesa: il carro trionfale simbolo della Chiesa è attaccato dall’aquila, simbolo dell’Impero, per riferirsi alle prime persecuzioni da Nerone a Diocleziano: esse fanno piegare il carro, feriscono la Chiesa, ma non la danneggiano. Quindi vi si insinua la volpe, cioè l’eresia, ma anche questa è cacciata facilmente. Poi, l’aquila depone le sue penne, ad indicare la donazione di Costantino con cui inizia il potere materiale del papato, e questo annuncia futuri mali. Ed ecco l’attacco decisivo del drago, Satana, che spacca il carro a fondo, insinuandosi ed intaccando la santità della Chiesa proprio grazie alla donazione di Costantino; infatti il carro viene completamente ricoperto da piume come il campo di grano dalla gramigna, ad indicare la corruzione dettata da avarizia e desideri terreni che devasta la Chiesa. Infine, la grandiosa metamorfosi del carro nel mostro apocalittico dalle sette teste e dieci corna, stanti ad indicare i vizi capitali; su di essa campeggiano le figure della lasciva puttana simbolo della curia romana ai tempi di D., e il geloso gigante simbolo della casata di Francia. Il gigante che stacca il carro dell’albero e lo trascina via nella selva, è l’atto conclusivo del trasferimento della corte papale, in terra di Francia, ad Avignone.

Dante Alighieri – Divina Commedia – Purgatorio – Canto XXXIII

COMMENTO

Ci troviamo nel Paradiso terrestre a mezzogiorno del 13 aprile 1300

La custode è sempre Matelda.

I personaggi sono: Beatrice, Matelda, Stazio, le sette donne-virtù

Gli elementi principali del canto sono:

1) La profezia di Beatrice: la trattazione delle grandi tematiche spirituali e politiche si conclude qui nel Purgatorio nel segno della speranza e nei termini altosonanti della profezia.

Essa si collega e completa la raffigurazione allegorica del canto precedente sulla corruzione della Chiesa, che aveva descritto e commentato la storia della depravazione originata dallo scorretto rapporto tra Chiesa e Impero fino ai tempi di Dante. Ora è il momento di annunciare i tempi nuovi del trionfo di Cristo, e ciò si sviluppa attraverso i vari momenti della profezia:

a) citazione evangelica delle parole di Cristo agli apostoli sulla sua scomparsa e sul suo ritorno;

b) il male fatto dal demonio non ha futuro, poiché giungerà la vendetta di Dio, cui nulla può opporsi;

c) l’Impero presto avrà una nuova e vera guida;

d) il corso delle stelle annuncia imminente la venuta di un messo di Dio, oscuramente indicato con l’espressione “cento diece e cinque”, che ucciderà la meretrice ed il gigante, cioè farà giustizia della corrotta curia pontificia e dei maneggi politici della casa di Francia;

e) maledizione e minaccia contro tutti coloro che osano opporsi alla volontà di Dio.

2) La sorgente dei fiumi Eunoè e Letè.  Nella seconda parte del canto D. viene condotto alla sorgente dei due fiumi del paradiso terrestre, per bere dell’acqua dell’Eunoè[1], che rinnova il ricordo ed il vigore delle buone azioni.

Si tratta dell’ultimo atto della cantica, con cui si completa la disposizione di D. a salire l’ultimo regno, il sublime regno dei beati. In questa ultima operazione purgatoriale vediamo per l’ultima volta agire anche i personaggi di Matelda e Stazio[2], di cui poi non verrà più detto nulla.

3) Il rapporto tra D. e Beatrice: quasi a preparare la nuova dimensione dei rapporti psicologici tra i due personaggi a partire dal primo canto del paradiso, qui il dialogo e la disposizione dei due personaggi si fanno più articolati e vari, rispetto ai canti precedenti.

I dati più rilevanti sono la maggior comprensione e la vicinanza di Beatrice alla condizione di Dante, che chiamerà a partire da ora frate, fratello, e a cui rivolge ancora rimproveri ma in toni più sensibili e pacati; e la capacità di D., sia pure esitante e bloccato da riverenza, di esprimere i suoi pensieri i suoi dubbi con voce comprensibile.

La mutata condizione è anche da mettere in relazione con il fatto che solo ora D., superato il Letè, può considerarsi davvero purificato e quindi partecipe alla condizione di beatitudine di Beatrice.

RIASSUNTO

Le sette donne-virtù intonano un salmo di doloroso commento allo strazio del carro della Chiesa, appena narrato nel canto preceden­te (il salmo accennato allude alla distruzione di Gerusalemme da parte dei Caldei); Beatrice si unisce nell’atteggiamento al loro dolore, per poi elevarsi a pronunciare parole (che poi sono le ultime parole di Cristo agli apostoli) di accesa e vigorosa speranza (vv. 1-12).

Mentre tutti si allontanano dall’albero, Beatrice si prende a fianco D., lo invita a parlare e ad esprimere i suoi pensieri, ed inizia il commento alla scena cui hanno appena assistito, in toni tra l’invettiva e la profezia. (vv. 13-33)

Beatrice spiega come presto sarebbe venuto qualcuno, mandato da Dio (misteriosamente indicato nel numero cinquecento diece e cinque), che avrebbe fatto vendetta della Chiesa corrotta e della malvagia casata di Francia, e invita D. a segnare ciò che lei afferma e a ridirlo sulla terra; dica inoltre a tutti quello che ha visto accadere alla pianta di Dio, cui nessuno può far danno senza subire una gravissima pena; e se egli stesso si fosse con maggiore virtù accostato alla verità, avrebbe già compreso quanto giustamen­te l’uomo fosse stato escluso dai frutti dell’albero del bene e del male (vv. 34-78).

D. chiede spiegazione sul fatto che le parole di Beatrice si elevino tanto al di sopra delle sue possibilità di comprensione, e Beatrice spiega che ciò avviene per dimostrargli quanto siano limitate la filosofia e la ragione umana, di cui egli si era fatto tanto ardente discepolo; ed all’obiezione del poeta di non ricordarsi di essersi mai allontanato dal pensiero di Beatrice, cioè dal retto insegnamento della Teologia, la donna rivela che questo è il primo segno della sua avvenuta purificazione nel fiume Letè, che gli ha fatto dimenticare i peccati compiuti (vv. 79-102).

Il corteo formato da D., Beatrice, Stazio, Matelda e delle sette donne-virtù giunge e si ferma ai limiti di una zona dove l’ombra è meno fitta, e qui il poeta si stupisce incantato di fronte ad una sorgente da cui si formano due rivi, i fiumi Letè ed Eunoè.

Su invito di Beatrice, Matelda conduce D. e Stazio a dissetarsi sublimamente nelle acque dell’Eunoè, quello che esalta il vigore delle buone azioni compiute.

Da questo santo abbeveraggio D. ritorna rinnovato a Beatrice, puro e disposto a salire alle stelle, pronto cioè ad ascendere al Paradiso (103-145).


[1] «Il fiume dei buoni pensieri», dal gr. êu, bene, e nûs, pensiero.

[2] Poeta latino, nato a Napoli attorno al 45 d.C. e morto nel 96; è il celebre autore della Tebaide e della Achilleide. Dante lo confonde, come tutto il Medioevo, con Lucio Stazio Orsolo, retore di Tolosa, vissuto sotto Nerone, poiché la sua origine napoletana è documentata nelle Silvae, le rime riscoperte solo nel 1417. D., come già sappiamo, lo incontra nella cornice degli Avari e prodighi (canti XXI e XXII) e poi Stazio lo seguirà negli altri canti con un ruolo non così approfondito; è colui che spiega a Dante la struttura morale del Purgatorio

Le leggi della mediazione in Europa

Senza pretesa di esaustività può essere di qualche interesse per la ricerca citare il numero dei provvedimenti più rilevanti con cui è disciplinata la materia nei singoli paesi[1].

Secondo una certa corrente di pensiero di matrice anglo-sassone la mediazione non dovrebbe essere imbrigliata dalle norme giuridiche e comunque le norme non dovrebbero mutare nel tempo, ma essere oggetto di sempre nuovi advisor, ossia di commenti in relazione all’evoluzione dello strumento nella pratica; ad esempio le norme federali sulla mediazione negli Stati Uniti hanno più di vent’anni ed è variato solo il commentario.

In quanto ai contenuti potremmo dire che sono i paesi dell’Est Europa i più inclini a dettagliare la fattispecie (ad esempio la Romania).

In Europa ci sono paesi invece che sono molto prolifici (Belgio, Francia, Finlandia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania) e all’opposto paesi molto avari in materia (Danimarca e Irlanda del Nord).

Talvolta l’abbondanza dei provvedimenti è correlata ai vari settori del diritto ove la mediazione è stata disciplinata.

In alcuni paesi (ad esempio l’Italia) non vi sono praticamente indicazioni sulla disciplina della procedura[2] che è lasciata ai regolamenti dei singoli organismi.

Un numero esiguo di provvedimenti oltre che alla corrente di pensiero predetta, è talvolta connesso anche al fatto che della mediazione sono stati disciplinati solo gli aspetti transfrontalieri (ad es. nel Regno Unito[3]).

In alcuni stati ci sono norme distinte per la mediazione preventiva e quella di Corte, in altri vi è una disciplina generale per tutti i tipi di mediazione.

Il numero nutrito dei provvedimenti non è tuttavia sempre in correlazione con un alto e proficuo uso delle mediazioni e quindi con una più capillare conoscenza dell’istituto.

La Danimarca che ha dato poco spazio alla legge anche in materia di formazione della mediazione risulta avere uno dei sistemi più efficienti, mentre la Romania che ha una legislazione cospicua è anche molto interessante per lo studioso della materia, non ha nel tempo visto un numero cospicuo di procedure (la buona volontà del legislatore è in Romania come in Grecia e precedentemente in Italia, stata frustrata da interventi delle rispettive Corte Costituzionali).

Quello che si può ancora notare è comunque una scarsa omogeneità delle disposizioni specie in relazione alla formazione del mediatore, ma pure con riguardo alla mediazione giudiziaria, in merito alle materie che in mediazione possono essere affrontate, all’esecutività degli accordi di mediazione, ai gestori statali o meno delle regole anche etiche.

Anche con riferimento ai registri nazionali che riguardano mediatori e le organizzazioni della mediazione, possiamo affermare con tranquillità che non ce n’è uno uguale all’altro.

Tabella – Numero dei provvedimenti più rilevanti in materia di mediazione nei paesi UE

1Francia44
2Romania26
3Portogallo22
4Italia20
  5Belgio Polonia16
  6Finlandia Germania Irlanda Paesi Bassi Ungheria15
7Lituania14
8Svezia13
9Austria Lussemburgo12
  10Croazia Spagna11
11Bulgaria Inghilterra e Galles Scozia9
12Malta8
13Slovacchia Slovenia7
  14Estonia Grecia Lettonia6
15Repubblica Ceca5
16Cipro Danimarca4
17Irlanda del Nord2
 Totale373

Passiamo ora in allegato alla citazione di ogni provvedimento di legge o di regolamento noto[4] che abbia a che fare con la mediazione (in nota ho inserito anche la traduzione in lingua italiana di ogni provvedimento).

Si farà riferimento anche alla Gran Bretagna anche se vi è stata come è noto la Brexit ed ora i paesi di area UE sono 27.


[1] Sono esclusi i provvedimenti attuativi regolamentari dell’ADR del consumo.

[2] A parte l’art. 8 c. 3 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28: “3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia”.

[3] Ad esclusione della Scozia

[4] Anche sentenze delle Corti costituzionali.

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