Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (ventisettesima parte)

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Il Capo VI del Libro I  delle Costituzioni si intitola “Della pena per gli Ebrei, che beftemmiano Dio, ed i Santi” ed è composto da un solo paragrafo che così recita: “Se alcun’ Ebreo di qualfivoglia seffo foffe così temerario, ed ardito, che prorompeffe infamemente in qualche beftemmia, o maldicenza contro ‘l Salvator noftro, o la di lui Santiffima Madre, o contro veruno dei Santi, o le loro Sagrofante Immagini, farà punito con la pena della morte”.

La pena qui prevista è più dura di quelle corporali previste dagli Statuti di Amedeo VIII.

La pena per un cristiano bestemmiatore poteva invece andare da un anno di carcere ad un tempo proporzionato alla gravità dell’atto. La morte era disposta solo per chi calpestasse, macchiasse o corrompesse l’Immagine di Dio della Vergine e dei Santi[1].

Di qui anche il divieto di dipingere o rappresentare immagini rimandanti al culto in luoghi ove si potessero calpestarle[2].

L’art. 162 del Codice penale sardo del 1839 mitigherà la prescrizione per i bestemmiatori e stabilirà il carcere o la reclusione o i lavori forzati, a secondo della gravità degli atti.

Era, infatti, entrata nell’opinione del tempo che la terra non potesse arrogarsi il diritto di vendicare gli interessi del Cielo e che quindi fosse considerata come semplice offesa ai diritti della società[3].

Il Capo VII attiene alla libertà di movimento nei giorni della Passione di Cristo e si intitola “Che ne’ giorni della paffione di Crifto gli Ebrei debbano ftare rinchiufi”.

Gli Ebrei non potevano uscire dal ghetto nella settimana santa dal mercoledì al sabato e dovevano dimorare nelle loro case o botteghe tenendo chiuse le porte e finestre[4].

Durante questi giorni non potevano nemmeno danzare o suonare[5].

Queste norme erano dettate a protezione degli Ebrei. La legislazione piemontese si mostra qui per fortuna contraria ad esempio a quella francese.

A Tolosa ad esempio gli Ebrei il venerdì santo dovevano mandare un loro rappresentante alla porta della Cattedrale a ricevere uno schiaffo da chiunque entrasse[6].

Forse il primo che impose il principio del divieto di uscita è Childeberto, re di Parigi, con un’ordinanza del 554 e.V. in cui si vietava di festeggiare con ebbrezza, canti e scurrilità, le notte delle domeniche e delle feste, compresa Pasqua e Natale.

Le disposizioni in commento verranno meno solo nel 1816 quando il Ministero dell’Interno autorizzerà l’uscita purché non nell’ora in cui si celebrino le Sacre funzioni[7].

Anche nel Ducato di Modena c’era in materia una disciplina piuttosto rigida ed articolata, seppure probabilmente dettata dallo stesso spirito di protezione: ”Nel tempo della settimana santa dal mezzogiorno del giovedì fino al mezzodì del sabbato non sarà lecito ad alcuno ebreo, o ebrea uscire dal ghetto, o trattenersi alle finestre, che abbiano prospetto fuori di esso sotto la suddetta pena di scudi venticinque per ogni volta, che contravverranno. Sarà però permesso al loro deputato portarsi accompagnato dal macellajo cristiano ai macelli nelle solite forme, e per gli usi consueti; come altresì ai suddetti ebrei in casi di urgente necessità l’andare a chiamare medici, chirurghi, o altri, sempre però  con la scorta, o compagnia di persona, che dovrà essere loro accordata dal suddetto segretario di Stato, a cui dovranno ricercarla i massari dell’Università con attestare dell’esposta necessità.

XIV. In caso poi che alcuno venisse a morte nel giovedì, o venerdì della settimana santa sarà loro lecito di accompagnare il cadavere ala sepoltura in numero di dieci di loro; e per ovviare ad ogni inconveniente, dovranno in tal caso essere scortati da guardie, che a richiesta de’ massari dovranno loro essere accordate dal Nostro Governo, che presterà loro ogni assistenza per la loro sicurezza, come dovranno fare con la dovuta proporzione i governatori, i Giusdicenti delle altre città, e luoghi dello Stato, e massime di quelli, ove non è formato il ghetto per la loro abitazione[8].

(Continua)


[1] Lib. IV Tit. XXXIV, Capo 1, paragrafi 1-4. Così sarebbe stato punito un tempo chi a Roma durante recenti disordini ha osato mutilare una sacra effige della Vergine.

[2] Lib. I, Tit. VI, paragrafi 1-3.

[3] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 63.

[4] Il paragrafo 1 del capitolo VII risale al 1430 e stabilisce che “Non farà lecito agli Ebrei d’ufcire in pubblico fuori del loro Ghetto in tempo della Paffione di Crifto, cioè dall’ora nona del mercoledì fin dopo il fuono della Campana del Sabbato Santo, obbligandole a dimorare nelle loro Cafe, e Botteghe a Porte, e Fineftre, che riguardano le Contrade, chiufe, fotto pena di carcere per tre giorni continui col digiuno in pane ed acqua”.

[5] Il paragrafo 2 specifica:  “Non potranno gli Ebrei ne’ giorni fopradetti efercitare nelle loro cafe fuoni, o balli fotto pena della pubblica fufstigazione”.

[6] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 48.

[7] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 62.

[8] Tit. IX par. XIII e XIV del Codice estense del 26 aprile 1771.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (diciannovesima parte)

Nel 1348 durante il periodo della peste nera alcuni Giudei furono accusati come peraltro in Spagna, Francia e Germania[1], di avvelenare le acque ed impiccati[2]. Nel 1358 Amedeo IV, detto il Conte Verde, concedette loro di fare dimora in Bressa[3].

Sappiamo che nel 1424 furono ammessi a stabilirsi in Torino perché prestavano il denaro a tassi d’interesse ritenuti convenienti e qui poterono, oltre a vivere in mezzo i Cristiani, anche esercitare la professione di beccaio (macellaio). Ma il Comune nel 1457 li costrinse a dimorare in luogo appartato[4].

Il primo nucleo corposo di norme di cui gli studiosi hanno rinvenuto traccia è costituito dagli Statuta Sabaudiae, due decreti[5]del duca Amedeo VIII[6] del 17 giugno 1430 da cui apprendiamo peraltro che diversi predecessori[7] avevano a loro volta concesso agli Ebrei privilegi, indulti e statuti.

Nel primo libro del decreto si prescrivono in particolare i limiti della tolleranza in funzione dei quali si lasciavano risiedere gli Ebrei negli Stati del Duca.

Si vieta pertanto la comunanza degli Ebrei e Cristiani: si proibiscono in particolare i rapporti tra Ebrei e Cristiani nei giorni festivi e negli altri si considera lecito soltanto il commercio, non si permette la coabitazione nemmeno per ragioni di lavoro; s’impone la segregazione nel ghetto; si vieta l’esercizio dell’usura, e si stabiliscono le regole con cui i convertiti dal giudaismo debbano essere trattati, riconoscendosi però nello stesso tempo il principio per cui nessuno può essere convertito forzatamente al Cristianesimo[8].

Si proibisce ancora la costruzione di nuove sinagoghe; il canto a voce alta nelle funzioni religiose; si minacciano pene severissime contro i bestemmiatori; si interdice l’uscita dal ghetto negli ultimi giorni della settimana santa[9].

La maggior parte di questi principi che provengono dal diritto giustinianeo si ritroveranno, come vedremo, anche nella legislazione dell’Età dei Lumi.

Come in età romana la vita degli Ebrei era regolata da condotte[10] che duravano in media dieci anni: gli Ebrei non erano, in altre parole, sudditi dei Savoia, ma si consideravano appartenenti a colonie di una nazione nomade a cui veniva accordato dal sovrano il diritto temporaneo a soggiornare in un dato territorio alle condizioni che il potere riteneva più vantaggiose.

Tale situazione cesserà solo con il Codice civile sardo del 1837 con cui si stabilì (art. 18) che “Ogni suddito gode dei diritti civili, salvo che per proprio fatto ne sia decaduto. I non cattolici ne godono secondo le leggi, i regolamenti e gli usi che li riguardano. Lo stesso è degli Ebrei”.

Quest’ultima norma è di sommo rilievo perché con essa viene a cessare in Piemonte l’autonomia ebraica (universalità ebraica)[11] e l’impossibilità di diventare proprietari di beni stabili[12], ma ciò non conferirà agli Israeliti i diritti politici strettamente collegati presso i Savoia con la religione dello Stato che era al tempo quella cattolica: quindi essi non potevano comunque concorrere ad impieghi pubblici o professare in pubblico il loro culto.

Il che è, si fa per dire, comunque un salto di qualità se si pensa che un secolo prima ci si domandava tra i  giuristi se chi uccidesse un Ebreo dovesse o meno essere soggetto alle pene ordinarie per omicidio e si considerava ancora presunzione legale la condizione di malvagità in capo agli Ebrei[13].

Un illustre giurista, già collaboratore di Napoleone e membro del Corpo Legislativo francese durante l’Impero, considerava il giudaismo come un morbo asiatico, “come la peste bubonica ed il vaiuolo entrato una volta in Europa, non fu più possibile spegnere quel germe, né si poté far altro che limitare l’espansione e moderarne la malignità[14] e a metà del secolo si sottolineava[15] che fosse credenza generalmente ammessa anche se contrastata, che il Talmud fosse contro natura[16] e avesse finalità anticristiane e antisociali[17].

(Continua)


[1] Parecchie migliaia furono in questi paesi bruciati vivi. Clemente VI allora li ospitò ad Avignone per sottrarli al massacro.

[2] E ciò perché morivano in pochi di peste: ma ciò era dovuto al fatto che gli Ebrei vivevano lontano dagli altri, avevano per religione una scelta più accurata dei cibi e delle bevande (bevevano il vino solo se era prodotto da loro) e conducevano una vita sobria.

Si pensa che la credenza fu alimentata anche dal fatto che gli Ebrei usavano lavarsi le mani anche nelle acque pubbliche dopo aver accompagnato i defunti al cimitero: e ciò perché le Sacre Scritture ritenevano impuro il contatto con il corpo dei defunti. Cfr. G. LEVI, op. cit., p. 23-24. Cfr. Cfr. Mishnà, VI ordine (Tahoròt) ed in particolare il trattato secondo Ohalòt ed il trattato undicesimo Jadàim. A.M. RABELLO, Introduzione al diritto ebraico, Fonti, Matrimonio e Divorzzio, Bioetica, op. cit. p. 32-33.

[3] V. L. CIBRARIO, Origini e progresso delle instituzioni della Monarchia di Savoia: specchietto cronologico, Stamperia Reale, Torino, 1855.

[4] V. L. CIBRARIO, Storia di Torino, vol I, Alessio Fontana, Torino, 1846, p. 592.

[5] Divisi in cinque libri perché vi si raffigurassero le principali virtù; nel primo le tre cardinali; nel secondo la prudenza; e nei tre ultimi la temperanza. V. F. SCLOPIS, Storia della legislazione italiana, volume secondo, Unione-Tipografico-Editrice, Torino, 1863, pp. 194 e ss.

[6] Bisogna dire che questo Duca prima di emanare i decreti (1426), su consiglio del provinciale dei domenicani, e del ministro dei Francescani di Chamberì, perseguitò dapprima i Giudei, ne fece ardere i libri, e ne costrinse un buon numero ad abiurare. L. CIBRARIO, Origini e progresso delle instituzioni della Monarchia Savoia, op. cit., p. 419 e ss.

[7] Il conte Edoardo nel 1319 ad esempio fece emanare alcune norme per correggere il vizio dell’usura.

[8] V. F. SCLOPIS, Storia della legislazione italiana, op. cit., pp. 194 e ss.

[9] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 13.

[10] L’utilizzo delle condotte rimase praticato sino al 1814. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 13.

[11] Gli Ebrei da questa data non sono più tali, ma sudditi piemontesi, genovesi ecc.

[12] Impossibilità che era stata ribadita con una legge del 1822.

[13] Così per J. SESSA, Tractatus de Judaeis, Augusta Taurinorum, 1717.

[14] F. GAMBINI, Della cittadinanza giudaica, 1834, Tipografia di Giuseppe Pomba & C., Torino, p. 17 e 22.

[15] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 32.

[16] JEWS, Dissertazione sopra il commercio, usure, e condotta degli Ebrei nello Stato pontificio, Tipografia Perego Salvoniana, Roma, 1826, p. 3.

[17] G.B. DE-ROSSI, Dizionario storico degli autori Ebrei e delle loro opere, v. voce Talmud, Vol II, Della Reale Stamperia, Parma, 1802, p. 138 e ss.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (diciassettesima parte)

Nel 1348 durante il periodo della peste nera alcuni Giudei furono accusati come peraltro in Spagna, Francia e Germania[1], di avvelenare le acque ed impiccati[2]. Nel 1358 Amedeo IV, detto il Conte Verde, concedette loro di fare dimora in Bressa[3].

Sappiamo che nel 1424 furono ammessi a stabilirsi in Torino perché prestavano il denaro a tassi d’interesse ritenuti convenienti e qui poterono, oltre a vivere in mezzo i Cristiani, anche esercitare la professione di beccaio (macellaio). Ma il Comune nel 1457 li costrinse a dimorare in luogo appartato[4].

Il primo nucleo corposo di norme di cui gli studiosi hanno rinvenuto traccia è costituito dagli Statuta Sabaudiae, due decreti[5]del duca Amedeo VIII[6] del 17 giugno 1430 da cui apprendiamo peraltro che diversi predecessori[7] avevano a loro volta concesso agli Ebrei privilegi, indulti e statuti.

Nel primo libro del decreto si prescrivono in particolare i limiti della tolleranza in funzione dei quali si lasciavano risiedere gli Ebrei negli Stati del Duca.

Si vieta pertanto la comunanza degli Ebrei e Cristiani: si proibiscono in particolare i rapporti tra Ebrei e Cristiani nei giorni festivi e negli altri si considera lecito soltanto il commercio, non si permette la coabitazione nemmeno per ragioni di lavoro; s’impone la segregazione nel ghetto; si vieta l’esercizio dell’usura, e si stabiliscono le regole con cui i convertiti dal giudaismo debbano essere trattati, riconoscendosi però nello stesso tempo il principio per cui nessuno può essere convertito forzatamente al Cristianesimo[8].

Si proibisce ancora la costruzione di nuove sinagoghe; il canto a voce alta nelle funzioni religiose; si minacciano pene severissime contro i bestemmiatori; si interdice l’uscita dal ghetto negli ultimi giorni della settimana santa[9].

La maggior parte di questi principi che provengono dal diritto giustinianeo si ritroveranno, come vedremo, anche nella legislazione dell’Età dei Lumi.

Come in età romana la vita degli Ebrei era regolata da condotte[10] che duravano in media dieci anni: gli Ebrei non erano, in altre parole, sudditi dei Savoia, ma si consideravano appartenenti a colonie di una nazione nomade a cui veniva accordato dal sovrano il diritto temporaneo a soggiornare in un dato territorio alle condizioni che il potere riteneva più vantaggiose.

Tale situazione cesserà solo con il Codice civile sardo del 1837 con cui si stabilì (art. 18) che “Ogni suddito gode dei diritti civili, salvo che per proprio fatto ne sia decaduto. I non cattolici ne godono secondo le leggi, i regolamenti e gli usi che li riguardano. Lo stesso è degli Ebrei”.

Quest’ultima norma è di sommo rilievo perché con essa viene a cessare in Piemonte l’autonomia ebraica (universalità ebraica)[11] e l’impossibilità di diventare proprietari di beni stabili[12], ma ciò non conferirà agli Israeliti i diritti politici strettamente collegati presso i Savoia con la religione dello Stato che era al tempo quella cattolica: quindi essi non potevano comunque concorrere ad impieghi pubblici o professare in pubblico il loro culto.

Il che è, si fa per dire, comunque un salto di qualità se si pensa che un secolo prima ci si domandava tra i  giuristi se chi uccidesse un Ebreo dovesse o meno essere soggetto alle pene ordinarie per omicidio e si considerava ancora presunzione legale la condizione di malvagità in capo agli Ebrei[13].

Un illustre giurista, già collaboratore di Napoleone e membro del Corpo Legislativo francese durante l’Impero, considerava il giudaismo come un morbo asiatico, “come la peste bubonica ed il vaiuolo entrato una volta in Europa, non fu più possibile spegnere quel germe, né si poté far altro che limitare l’espansione e moderarne la malignità[14] e a metà del secolo si sottolineava[15] che fosse credenza generalmente ammessa anche se contrastata che il Talmud fosse contro natura[16] avesse finalità anticristiane e antisociali[17].

(Continua)


[1] Parecchie migliaia furono in questi paesi bruciati vivi. Clemente VI allora li ospitò ad Avignone per sottrarli al massacro.

[2] E ciò perché morivano in pochi di peste: ma ciò era dovuto al fatto che gli Ebrei vivevano lontano dagli altri, avevano per religione una scelta più accurata dei cibi e delle bevande (bevevano il vino solo se era prodotto da loro) e conducevano una vita sobria.

Si pensa che la credenza fu alimentata anche dal fatto che gli Ebrei usavano lavarsi le mani anche nelle acque pubbliche dopo aver accompagnato i defunti al cimitero: e ciò perché le Sacre Scritture ritenevano impuro il contatto con il corpo dei defunti. Cfr. G. LEVI, op. cit., p. 23-24. Cfr. Cfr. Mishnà, VI ordine (Tahoròt) ed in particolare il trattato secondo Ohalòt ed il trattato undicesimo Jadàim. A.M. RABELLO, Introduzione al diritto ebraico, Fonti, Matrimonio e Divorzzio, Bioetica, op. cit. p. 32-33.

[3] V. L. CIBRARIO, Origini e progresso delle instituzioni della Monarchia di Savoia: specchietto cronologico, Stamperia Reale, Torino, 1855.

[4] V. L. CIBRARIO, Storia di Torino, vol I, Alessio Fontana, Torino, 1846, p. 592.

[5] Divisi in cinque libri perché vi si raffigurassero le principali virtù; nel primo le tre cardinali; nel secondo la prudenza; e nei tre ultimi la temperanza. V. F. SCLOPIS, Storia della legislazione italiana, volume secondo, Unione-Tipografico-Editrice, Torino, 1863, pp. 194 e ss.

[6] Bisogna dire che questo Duca prima di emanare i decreti (1426), su consiglio del provinciale dei domenicani, e del ministro dei Francescani di Chamberì, perseguitò dapprima i Giudei, ne fece ardere i libri, e ne costrinse un buon numero ad abiurare. L. CIBRARIO, Origini e progresso delle instituzioni della Monarchia Savoia, op. cit., p. 419 e ss.

[7] Il conte Edoardo nel 1319 ad esempio fece emanare alcune norme per correggere il vizio dell’usura.

[8] V. F. SCLOPIS, Storia della legislazione italiana, op. cit., pp. 194 e ss.

[9] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 13.

[10] L’utilizzo delle condotte rimase praticato sino al 1814. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 13.

[11] Gli Ebrei da questa data non sono più tali, ma sudditi piemontesi, genovesi ecc.

[12] Impossibilità che era stata ribadita con una legge del 1822.

[13] Così per J. SESSA, Tractatus de Judaeis, Augusta Taurinorum, 1717.

[14] F. GAMBINI, Della cittadinanza giudaica, 1834, Tipografia di Giuseppe Pomba & C., Torino, p. 17 e 22.

[15] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 32.

[16] JEWS, Dissertazione sopra il commercio, usure, e condotta degli Ebrei nello Stato pontificio, Tipografia Perego Salvoniana, Roma, 1826, p. 3.

[17] G.B. DE-ROSSI, Dizionario storico degli autori Ebrei e delle loro opere, v. voce Talmud, Vol II, Della Reale Stamperia, Parma, 1802, p. 138 e ss.

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