Il Capo VI del Libro I delle Costituzioni si intitola “Della pena per gli Ebrei, che beftemmiano Dio, ed i Santi” ed è composto da un solo paragrafo che così recita: “Se alcun’ Ebreo di qualfivoglia seffo foffe così temerario, ed ardito, che prorompeffe infamemente in qualche beftemmia, o maldicenza contro ‘l Salvator noftro, o la di lui Santiffima Madre, o contro veruno dei Santi, o le loro Sagrofante Immagini, farà punito con la pena della morte”.
La pena qui prevista è più dura di quelle corporali previste dagli Statuti di Amedeo VIII.
La pena per un cristiano bestemmiatore poteva invece andare da un anno di carcere ad un tempo proporzionato alla gravità dell’atto. La morte era disposta solo per chi calpestasse, macchiasse o corrompesse l’Immagine di Dio della Vergine e dei Santi[1].
Di qui anche il divieto di dipingere o rappresentare immagini rimandanti al culto in luoghi ove si potessero calpestarle[2].
L’art. 162 del Codice penale sardo del 1839 mitigherà la prescrizione per i bestemmiatori e stabilirà il carcere o la reclusione o i lavori forzati, a secondo della gravità degli atti.
Era, infatti, entrata nell’opinione del tempo che la terra non potesse arrogarsi il diritto di vendicare gli interessi del Cielo e che quindi fosse considerata come semplice offesa ai diritti della società[3].
Il Capo VII attiene alla libertà di movimento nei giorni della Passione di Cristo e si intitola “Che ne’ giorni della paffione di Crifto gli Ebrei debbano ftare rinchiufi”.
Gli Ebrei non potevano uscire dal ghetto nella settimana santa dal mercoledì al sabato e dovevano dimorare nelle loro case o botteghe tenendo chiuse le porte e finestre[4].
Durante questi giorni non potevano nemmeno danzare o suonare[5].
Queste norme erano dettate a protezione degli Ebrei. La legislazione piemontese si mostra qui per fortuna contraria ad esempio a quella francese.
A Tolosa ad esempio gli Ebrei il venerdì santo dovevano mandare un loro rappresentante alla porta della Cattedrale a ricevere uno schiaffo da chiunque entrasse[6].
Forse il primo che impose il principio del divieto di uscita è Childeberto, re di Parigi, con un’ordinanza del 554 e.V. in cui si vietava di festeggiare con ebbrezza, canti e scurrilità, le notte delle domeniche e delle feste, compresa Pasqua e Natale.
Le disposizioni in commento verranno meno solo nel 1816 quando il Ministero dell’Interno autorizzerà l’uscita purché non nell’ora in cui si celebrino le Sacre funzioni[7].
Anche nel Ducato di Modena c’era in materia una disciplina piuttosto rigida ed articolata, seppure probabilmente dettata dallo stesso spirito di protezione: ”Nel tempo della settimana santa dal mezzogiorno del giovedì fino al mezzodì del sabbato non sarà lecito ad alcuno ebreo, o ebrea uscire dal ghetto, o trattenersi alle finestre, che abbiano prospetto fuori di esso sotto la suddetta pena di scudi venticinque per ogni volta, che contravverranno. Sarà però permesso al loro deputato portarsi accompagnato dal macellajo cristiano ai macelli nelle solite forme, e per gli usi consueti; come altresì ai suddetti ebrei in casi di urgente necessità l’andare a chiamare medici, chirurghi, o altri, sempre però con la scorta, o compagnia di persona, che dovrà essere loro accordata dal suddetto segretario di Stato, a cui dovranno ricercarla i massari dell’Università con attestare dell’esposta necessità.
XIV. In caso poi che alcuno venisse a morte nel giovedì, o venerdì della settimana santa sarà loro lecito di accompagnare il cadavere ala sepoltura in numero di dieci di loro; e per ovviare ad ogni inconveniente, dovranno in tal caso essere scortati da guardie, che a richiesta de’ massari dovranno loro essere accordate dal Nostro Governo, che presterà loro ogni assistenza per la loro sicurezza, come dovranno fare con la dovuta proporzione i governatori, i Giusdicenti delle altre città, e luoghi dello Stato, e massime di quelli, ove non è formato il ghetto per la loro abitazione[8].
[1] Lib. IV Tit. XXXIV, Capo 1, paragrafi 1-4. Così sarebbe stato punito un tempo chi a Roma durante recenti disordini ha osato mutilare una sacra effige della Vergine.
[2] Lib. I, Tit. VI, paragrafi 1-3.
[3] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 63.
[4] Il paragrafo 1 del capitolo VII risale al 1430 e stabilisce che “Non farà lecito agli Ebrei d’ufcire in pubblico fuori del loro Ghetto in tempo della Paffione di Crifto, cioè dall’ora nona del mercoledì fin dopo il fuono della Campana del Sabbato Santo, obbligandole a dimorare nelle loro Cafe, e Botteghe a Porte, e Fineftre, che riguardano le Contrade, chiufe, fotto pena di carcere per tre giorni continui col digiuno in pane ed acqua”.
[5] Il paragrafo 2 specifica: “Non potranno gli Ebrei ne’ giorni fopradetti efercitare nelle loro cafe fuoni, o balli fotto pena della pubblica fufstigazione”.
[6] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 48.
[7] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 62.
[8] Tit. IX par. XIII e XIV del Codice estense del 26 aprile 1771.