Dal 527 al 533 Giustiniano dedico agli Ebrei ben 11 Costituzioni oltre a quelle che riguardavano i samaritani. A ciò seguirono ben 5 Novelle per gli Ebrei ed una per i Samaritani: a Giustiniano dunque la questione israelitica stava molto a cuore[1].
Giustiniano proibì dunque la milizia (tale divieto si resse in Francia sino al 17 marzo 1808) [2] e vietò il professorato[3].
Dichiarò i Giudei inabili a fare testimoni contro un ortodosso[4] e se erano samaritani ad essere testimoni in assoluto[5].
In sostanza la testimonianza dell’Ebreo non era ammessa tra due cristiani (perché avrebbe danneggiato uno dei due) o contro il Cristiano in un processo misto.
Venne invece ammessa quando le parti non fossero cristiane ortodosse o nei processi misti quando fosse a favore di un Cristiano. Libera era invece la testimonianza extragiudiziale (per i Samaritani era invece esclusa anche la extragiudiziale)[6].
Si consideri che ancora nel 1717 autorevole dottrina[7] pensava qualcosa di analogo con riferimento al giuramento: si diceva che l’Ebreo non poteva giurare se non nella causa intervenuta tra Ebreo ed Ebreo, a meno che nel caso di causa mista militasse a favore del Giudeo una prova “piucché semipiena”[8], anche se nella pratica forense il giuramento veniva spesso deferito.
Sulla testimonianza invece si mantenevano dei dubbi ancora nell’Ottocento per gli atti pubblici perché gli ebrei sino a che non divennero sudditi venivano in Piemonte considerati stranieri. Si riteneva nulla anche a Genova poi la testimonianza dell’Ebreo contro l’Ebreo quando il primo si fosse convertito al Cristianesimo[9].
Giustiniano ordinò la demolizione delle sinagoghe samaritane e la confisca dei beni di coloro che non fossero battezzati, nonché la punizione e l’esilio[10].
Ribadì il trasferimento[11] al fisco di quelle contribuzioni (aurum coronarium) che venivano pagate da tutto l’Impero ai Patriarchi[12].
Negò agli Ebrei che commettessero un reato o che fossero debitori insolventi di poter trovare diritto di asilo in una Chiesa cristiana[13], e ciò anche nell’ipotesi in cui avessero deciso sinceramente di convertirsi[14].
Giustiniano si intromise anche nelle questioni religiose più intime disponendo con la Novella 146 il divieto della lettura della Mishnà e l’imposizione lettura della Torà nella traduzione dei Settanta o in lingua latina. Impedì anche ai capi comunità di scomunicare coloro che non si fossero comportati secondo i dettami[15].
Stabilì invece in favore dei Giudei di poter osservare il sabato e le feste ebraiche, senza dover essere costretti ad apparire in tribunale o a pagare le tasse[16].
Questa norma rimarrà pacifica sino all’Ottocento anche se un editto del 1763 in Austria provò ad invertire il principio nel senso che se una cambiale scadeva di sabato poteva protestarsi il giorno innanzi alla scadenza, ma la dottrina ottocentesca ritenne che secondo la norma giustinianea la scadenza dovesse posticiparsi al lunedì[17].
Un’altra costituzione fu tesa a salvaguardare l’incolumità fisica degli Ebrei – quando essi fossero innocenti – e ad evitare offese alla loro dignità; si voleva evitare che fossero bruciate le loro sinagoghe e le loro dimore private. Gli Ebrei a loro volte non debbono offendere i Cristiani. Nel caso di controversia tra un Giudeo ed un cristiano sia un giudice statale a decidere e non la vendetta privata[18]: è questa dunque una disposizione che tende a salvaguardare l’ordine pubblico.
Altra disposizione nello stesso senso prevede che “Ai Cristiani che lo sono veramente, o che si dicono di esserli, diamo ordine speciale, che non ardiscono, abusando dell’autorità della religione, porre mano su Giudei e pagani, che stanno quieti, né tentano turbolenza veruna…”[19]. Gli atti di violenza personale o contro la proprietà oppure di connivenza con i violenti sono puniti con l’obbligo del risarcimento del danno più una multa del doppio[20].
(Continua)
[1] Cfr. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 703.
[2] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 10.
[3] Cod. L. 12.
[4] Prima di lui già i Tribunali ecclesiastici non ammettevano gli Ebrei alla testimonianza di accusa. Cfr. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 539.
[5] Cod. L. 21.
[6] V. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, Giuffré, Milano, 1988, p. 728.
[7] SESSA.
[8] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 158.
[9] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 159.
[10] Cod. L. 10.
[11] Già avvenuto nel 429 (C. Th. 16.8.29).
[12] C. 1. 9. 17
[13] C. 1. 12. 1.
[14] V. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, Giuffré, Milano, 1988, p. 793.
[15] Cfr. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 814 e ss.
[16] C. 1. 9. 13.
[17] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 160.
[18] C. I, 9. 14.
[19] C. 1. 11. 6.
[20] Con teodosiano la multa era del triplo o del quadruplo. V. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, Giuffré, Milano, 1988, p. 789.