Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (ventinovesima parte)

galata

Il capo IX riguarda la tutela dell’incolumità fisica, della celebrazione dei riti e in ultimo le pene a fronte di comportamenti ingiuriosi. Si intitola “Che gli ebrei non fi offendano.

Il paragrafo 1 già presente nel 1430 stabilisce: ”Non ardirà chi che fia ammazzare, ferire, o percuotere qualunque Ebreo, nè di turbare in qualfivoglia forma i loro riti, o efigere da effi violentemente, o con minaccia, qualche sorta  di fervizio, nè di rompere, o fconvolgere i loro fepolcri, o da effi difotterrare i cadaveri”.

Con Giustiniano si stabilisce[1] che se alcuno ebreo avesse osato lapidare un altro ebreo che si fosse rivolto al culto di Dio, la pena sarebbe stato il rogo: ma qui si tutelava la Fede.

Un’assisa di Bretagna del 1239 vietava di procedere contro chi avesse ucciso un Ebreo e non fu l’unica norma, tanto che Gregorio IX nel 1235 dovette addirittura con una bolla scomunicare coloro che si facessero rei di omicidio[2].

Il Sessa nel 1717[3] si chiedeva se 1) si debba punire e come il Cristiano che offenda un ebreo; 2) gli Ebrei si presumano tristi, ladri e ricettatori di ladri; 3) si debba punire e come un Ebreo che offenda un altro Ebreo; 4) il Cristiano che uccide un Ebreo debba essere punito con la pena ordinaria della legge Cornelia de Sicariis[4]; 5) se il Cristiano o l’Ebreo che mandi con denaro ad uccidere un Ebreo possa essere punito con la pena ordinaria di un assassinio.

La protezione dei sepolcri risale al diritto romano che individuava dei luoghi protetti dagli insulti popolari.

Lo stesso Codice penale sardo stabilirà in seguito (art. 567) per i violatori di sepolcri ebrei la reclusione o col carcere o con la multa sino a lire 300 secondo la minore e maggiore gravezza.

Anche la legislazione sabauda prevedeva dei luoghi ove si potessero seppellire le salme e a titolo gratuito.

Per stabilire un cimitero non serviva l’autorizzazione sovrana ma quella del Municipio e del Senato; il terreno poteva inoltre considerarsi opera di pubblica utilità e quindi godere dell’esproprio[5].

Le Costituzioni si preoccupano poi che gli Ebrei non siamo offesi e che le loro abitazioni non siano oggetto di sassaiole[6].

Gli stessi Ebrei peraltro ricorrevano alla lapidazione[7] sin dai tempi di Costanzo Augusto nei confronti di coloro che abiuravano la fede ebraica.

Si tenga conto che quella di lanciare sassi era pratica diffusa per i Cristiani: nella francese Beziers in Linguadoca sin dal XIII secolo lo stesso Vescovo eccitava il popolo dal giorno degli Ulivi alla Pasqua a lanciare sassi contro gli Ebrei[8].

A Trieste nel 1525 fu emesso un editto appunto contro chi tirava sassi contro la casa degli Ebrei[9].

Questa abitudine di colpire coi sassi gli Ebrei si trova ancora radicata nella Roma del 1938[10].


[1] C. 1.9.3.

[2] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 51.

[3] V. J.  SESSA, Tractatus de Judaeis, cit., p. 112.

[4] Questa legge fatta votare nell’81 da Silla prevedeva la pena capitale per l’omicidio doloso, ma escludeva  che tale pena si applicasse all’omicidio di un servo, a quello perpetuato dal pater familias in base al suo diritto di vita e di morte sui discendenti o a chi uccideva un uomo ricompreso in una lista di proscrizione. B. SANTALUCIA, Studi di diritto penale romano, L’ERMA di BRETSCHNEIDER, 1994, Roma, p. 118 e ss.

[5] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 58.

[6] Il paragrafo 2 introdotto il 20 Ottobre 1610 prevede: ”Si proibifce ancora ad ogni perfona d’offendere in fatti, o in parole alcun Ebreo, o scagliare faffi nelle porte, e fineftre delle cafe, ove abitano tanto di giorno, che di notte, sotto pena pecuniaria, o corporale proporzionata alla qualità dell’ingiuria”.

[7] Codex, I, L. 9 1.9.3. Imperatore Costanzo Augusto ad Evagrio, Prefetto del Pretorio

Vogliamo che ai Giudei e ai Celicoli, ed ai  maggiori e  patriarchi sia intimato, che se qualcuno osasse, dopo l’entrata in vigore della presente legge, assalire, con pietre o con altro genere di furore – cosa che oggi sappiamo sia avvenuta – le persone che hanno abbandonato la loro empia setta per rivolgere gli occhi al culto di Dio, insieme con tutti i loro complici, dovranno essere subito condannate alle fiamme e bruciate”.

Dato a Mugillo il 18 ottobre del 315. La disposizione è stata ripresa anche nel Codice Theodosianus (16.8.1).

Cfr. in generale sulla lapidazione operata dagli Ebrei, Dizionario delle origini, invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze, nella geografia, nel commercio, nell’agricoltura, Bonfanti, 1831, p. 1384-1385.

[8] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 48.

[9] G. TODESCHINI, Il mondo ebraico, Edizione Studio Tesi, 1991, p. 218.

[10] F. TAGLIACOZZO, Gli ebrei romani raccontano la “propria” Shoah, Casa Editrice Giuntina, 2010, p. 81.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (ventunesima parte)

Il Capo II è intitolato “Che non poffano gli Ebrei fabbricare nuove Sinagoghe, né alzare la voce nelle loro Uffiziature.”

Ancora nel 1848 si riteneva che il mosaismo fosse un culto tollerato.

Si considerava tollerato un culto di cui non era lecito l’esercizio in pubblico, ma che si permetteva perché ciò consentiva di evitare maggiori danni.

Così dove non c’erano sinagoghe si permetteva che gli Ebrei potessero raccogliersi in case private[1]: ciò corrispondeva del resto ad un uso antico, visto che sino al III secolo e.V. non esistevano le sinagoghe in quanto edifici.

Ma questo permesso era concesso a patto che non partecipassero alle cerimonie Cristiani o Cristiane.

L’interdetto relativo ai Cristiani affonda le sue ragioni nel Concilio di Antiochia convocato da Costantino nel 341 e.V.

Nacque dall’intento di impedire che la comunità giudaica di Antiochia che era una delle tre comunità ebraiche maggiori del mondo antico, potesse continuare ad attrarre i Cristiani.

All’epoca questi ultimi si rivolgevano al tribunale della sinagoga perché ritenuto più giusto; pronunciavano giuramenti nella sinagoga perché li ritenevano maggiormente vincolanti.

Gli Ebrei erano ritenuti abili medici ed esorcisti. Le cerimonie ebraiche erano accompagnate dalla musica, incenso e cerimonie di grande effetto che avevano presa sui Cristiani i quali sostanzialmente si recavano nella sinagoga come se andassero a teatro.

I Cristiani partecipavano anche ai digiuni ebraici e mangiavano il pane azzimo[2].

Sia il concilio di Antiochia, sia quello di Laodicea impongono la scomunica per chi partecipa a pratiche giudaiche o alle feste degli Ebrei[3].

Siccome poi gli Ebrei dovevano rispettare il sabato, accadeva spesso che i Cristiani accendessero i lumi in questo giorno nella sinagoga o nelle case ebraiche, cosa che la Chiesa non poteva tollerare tanto che li considerò gesti di superstizione[4] che comportavano l’allontanamento dalla Comunione.

Già nel Concilio di Nicea del 325 si era peraltro stabilito il divieto di celebrare la Pasqua con gli Ebrei[5].

In virtù di queste tradizioni e precetti il paragrafo 3 del CAPO II dispone: “Gli Ebrei, che abiteranno in quelle Città, nelle quali non abbiano Sinagoga, potranno recitare nel modo di fopra[6] i loro Uffizi nelle Cafe da effi abitate, ma non avranno libertà di introdurre, sì nelle Sinagoghe, che nelle dette Cafe verun Criftiano, o Criftiana per il tempo, che tali efercizi dureranno, fotto pena di Scudi dieci d’oro”.

Chi però turbasse e impedisse l’esercizio del rito in Piemonte poteva però essere  multato o nei casi più gravi incarcerato (art. 169 Codice penale sardo).

Nemmeno la forza pubblica poteva arrestare gli Ebrei durante il culto o comunque in sinagoga (così stabiliva lo Statuto ligure).

Ma il furto nelle Sinagoghe non poteva godere dell’aggravante per ragione del luogo[7]: questa regola avrebbe fatto storcere il naso ai Romani che consideravano le sinagoghe loca religiosa e dunqueil furtodi oggetti sacriera considerato sacrilego sin dal tempo di Cesare e di Augusto; alcune sinagoghe sino a che non venne riconosciuto alle Chiese dagli imperatori cristiani, mantennero anche il diritto di asilo.

Nel diritto romano giustinianeo invece le Sinagoghe non erano considerate cose sacre, sante o religiose: vigeva il solo divieto di bruciarle e ai soldati di acquartierarsi in esse[8]: la mentalità sabauda era  avvicinabile alla giustinianea perché la religione di stato era quella cattolica; del resto ed in prospettiva storica quelli sulle sinagoghe sono stati insieme agli interventi sulle dignità e sul divieto della leva militare, i primi provvedimenti con cui la dottrina cristiana entra nel diritto romano.

C’è da aggiungere però che i governi in generale quando le casse erano vuote, specie dopo la Rivoluzione francese, non si facevano soverchio scrupolo a requisire sia gli argenti e gli ori non destinati al culto della Chiesa, sia gli argenti presenti nelle Sinagoghe: né è un solare esempio quanto accadde nella Repubblica  Ligure nel 1798[9].

Aggiungiamo qui ancora qualcosa sugli ufficiali del culto per quanto le norme delle Costituzioni non se ne occupino.

I rabbini erano gli ufficiali del culto: quelli delle università maggiori avevano un potere gerarchico sui rabbini delle università minori comprese nel circolo delle maggiori.

Il titolo di rabbino si conferiva da un collegio di professori di teologia rabbinica, dopo opportuna frequentazione universitaria, anche se il rabbino doveva essere nominato ed approvato dal Regio Governo ed essere suddito, salvo eccezioni approvate, di Sua Maestà.

Mentre in Francia, almeno dal 1831, potranno godere anche di pubblica pensione e il pubblico tesoro si farà carico anche delle spese per la scuola rabbinica, non così avveniva in Piemonte che stipendiava solo i ministri dei culti protestanti e quindi le spese del culto venivano sopportate dalla Corporazione israelitica.

Il rabbino era inoltre rimuovibile per giusta causa dall’università israelitica. Nel 1837 diventerà anche ufficiale dello Stato civile. Poteva infliggere la scomunica e ciò, abbiamo detto, si verificava di sicuro se non veniva pagata l’imposta sul reddito presunto.

(Continua)


[1] Il paragrafo 3 riprende analoga norma emanata da Carlo Emanuele I il 15 dicembre del 1603:”Gli Ebrei, che abiteranno in quelle Città, nelle quali non abbiano Sinagoga, potranno recitare nel modo di sopra i loro Uffizi nelle Case da essi abitate, ma non avranno libertà di introdurre, sì nelle Sinagoghe, che nelle dette Case verun Cristiano, o Cristiana per il tempo, che tali esercizi dureranno, sotto pena di Scudi dieci d’oro”.

[2] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 520 e 534.

[3] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 550.

[4] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 535.

[5] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 529.

[6] Ossia senza alzare la voce e recitando in tono modesto e sommesso (v. par. secondo)

[7] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 56-57.

[8] Codex. L. 9. 1.9.4. Imperatori Valentiniano e Valente a Remigio, Maestro di cerimonie.

Devi comandare che chi entra in una Sinagoga ebraica come se si sistemasse per acquartierarsi, si abitui per questa ragione ad entrare in case private, e non in luoghi di culto”.

Data a Trieste il 6 maggio del 365 o 370 o 373. La disposizione è stata ripresa anche nel Codex Theodosianus (7.8.2).

[9] Cfr. A. RONCO, Storia della Repubblica Ligure 1797-1799, Fratelli Frilli editori, 2005, p. 264.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (quattordicesima parte)

1c) L’arte feneratizia e la caccia all’usuraio

Leone l’Iconoclasta costrinse infine gli Ebrei al battesimo e interdisse le eredità ai non ortodossi.

Quest’ultima interdizione fu cruciale ed indusse gli Ebrei a dedicarsi all’arte del prestito. Ma in quei tempi colui che gestiva il denaro e ne ricavava anche un lecito interesse era considerato reo di usura; sulla scorta della dottrina aristotelica si pensava, infatti, che la moneta dovesse mantenersi improduttiva e che solo la terra potesse fornire un reddito[1].

Si tenga conto che a livello pratico questa opinione sulla improduttività della moneta  si scontrava contro una lunga ed antica prassi contraria: l’interesse mercantile fu stabilito sul tempo del trasporto e quindi non dell’anno, proprio dai Greci nel 20-30 per cento per i viaggi di andata e ritorno (peraltro in Grecia  l’obbligo di pagare interessi al mutuante era considerato anche nel mutuo civile un elemento naturale del prestito in denaro).

Sin dalla Roma arcaica si distingueva tra usura lucratoria, punitoria e compensatoria.

La prima era assolutamente vietata e veniva definita come la volontà di ricevere oltre il capitale qualche guadagno temporale per causa di mutuo o prestito.

La punitoria, che consisteva nella pena per il ritardato pagamento,  era quella pattuita nel contratto e l’interesse stava in luogo della pena; era considerata illecita se avesse avuto come funzione non quella di recuperare presto la sorte, ma di lucrare.

La compensatoria consisteva invece nel lucro perduto e nel danno sofferto ovvero nell’interesse che si esigeva per il pericolo di una determinata operazione ed era considerata lecita.

Vi era poi da considerare l’anatocismo che era illecito e che consisteva nella capitalizzazione della usura a fine anno in modo che si potesse produrre altra usura[2]. Si trattava dell’operazione più significativa che serviva  appunto per violare il limite legale delle usure.

In particolare si distingueva il caso in cui gli interessi scaduti, se non pagati, producessero a loro volta interessi (anatocismo separatus) dalla capitalizzazione che si verificava quando gli interessi già maturati venissero integrati nel capitale da restituire e sul coacervo si facessero decorrere gli interessi (anatocismo coniunctus) [3].

Secondo Tacito il divieto di anatocismo in Roma risale circa al IV secolo a.C.

Le XII tavole già fissavano un tetto massimo per le usure (tasso unciarum)[4].

Nel 342 a. C. con il plebiscito Genucio si sarebbe proibito il prestito ad interesse.

Nel 72-70 a. C. viene varato dal Licino Luculio per la provincia d’Asia il divieto di anatocismo e di richiedere come interesse il doppio del capitale. Il proconsole fissa il tasso massimo di interessi nella misura della centesima (1% al mese, 12% all’anno) e stabilisce che i creditori possono appropriarsi al massimo di un quarto del patrimonio del debitore. Chi avesse posto in essere un anatocismo coniunctus poteva essere sanzionato con la perdita del credito.

Il divieto di anatocismo viene esteso poi a Roma forse con Cesare[5].

Nel 51 a. C. Cicerone, nella qualità di proconsole della Cilicia, vieta la contrazione di un prestito per onorarne uno precedente e stabilisce il tasso legale nella misura della centesima.

Tale intervento non ha grande fortuna pratica perché la classe senatoriale aveva timore che il proconsole volesse aprire la strada alla remissione dei debiti.

Per superare il problema comunque i Romani utilizzavano, tra gli altri strumenti, la stipulatio ossia una promessa astratta con cui ci si obbligava a pagare una certa somma, ma non si distingueva quanto fosse dovuto per capitale ed interessi[6].

Sotto l’Imperatore Severo si stabilisce che l’interesse non possa superare il capitale originariamente prestato e che fossero vietati gli interessi su interessi nei limiti appunto del doppio del capitale. Si vieta inoltre la stipulatio e si dispone la restituzione dell’interesse[7].

Diocleziano nel 260 commina la sanzione dell’infamia[8] per coloro che facessero prestiti ad interesse applicando tassi oltre il limite consentito e coloro che ricorrevano illecitamente all’anatocismo[9]; nel 294[10] lo stesso imperatore dispone che il secondo creditore di un debitore non può esigere l’anatocismo separatus.

Nel 313 si stabilisce che gli interessi superiori alla centesima vengano ridotti ope legis entro i predetti limiti.

Nel 529[11] Giustiniano vieta l’anatocismo sotto qualsiasi forma e quindi pone fuori legge le cosiddette usurae usurarum ossia gli interessi su interessi. Per i prestiti di frutti ed altre cose fungibili si considerava addirittura lecito l’interesse del 50 per cento[12].

(Continua)


[1] Nel I libro della Politica Aristotele specifica che la destinazione naturale di un bene è il suo uso e non il suo scambio. A. BISCARDI, Diritto greco antico, op. cit., p. 190.

[2] P. VERMIGLIOLI, Elementi ossiano Istituzioni civili di Giustiniano imperatore illustrate e commentate, volume secondo, edizione seconda, Tipografia di Francesco Baduel, 1830, p. 16.

[3] F. FASOLINO, Studi sulle usurae, Bruno Libri, 2006, p. 14.

[4] F. FASOLINO, Studi sulle usurae, op. cit. p. 25.

[5] Sedcondo Mommsen.

[6] F. FASOLINO, Studi sulle usurae, op. cit. p. 19.

[7] F. FASOLINO, Studi sulle usurae, op. cit. p. 43-45.

[8] Ciò comportava l’esclusione dalle cariche pubbliche, la perdita della facoltà di essere rappresentati o di rappresentare in giudizio; talvolta l’incapacità di prestare testimonianza

[9] F. FASOLINO, Studi sulle usurae, op. cit. p. 61.

[10] C. 1.8. 13. 22.

[11] C. 1. 4. 32. 28.

[12] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 45; v. A. BISCARDI, Diritto greco antico, op. cit.,  p. 155-156.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (dodicesima parte)

Si inibì inoltre ai Cristiani la partecipazione a feste religiose ebree[1]; e almeno all’origine furono integralmente proibiti i rapporti di lavoro o di servizio (famulato).

Con il Codice Theodosiano viene stabilita la liberazione di uno schiavo pagano o cristiano[2], la perdita dello schiavo e la punizione del padrone che lo avesse fatto ebreo[3], ed in seguito con le Novelle la pena di morte e la confisca dei beni per il padrone ebreo che avesse indotto alla conversione lo schiavo o con la persuasione o con la forza[4].

Già nel 335 Costantino stabilì in primo luogo che se un Ebreo avesse acquistato e circonciso uno schiavo cristiano, o di altra setta, il padrone avrebbe perso il diritto di proprietà sullo schiavo e questi avrebbe ottenuto la libertà.

Con il figlio Costanzo si stabilì la confisca dello schiavo comprato dall’Ebreo e la pena di morte per la circoncisione; se poi lo schiavo acquistato fosse stato cristiano l’Ebreo poteva perdere il possesso di tutti i suoi schiavi.

Con Teodosio I si facilità il riscatto dello schiavo cristiano, e con Teodosio II e Onorio si permise in un primo momento di mantenere la proprietà e patto che lo schiavo potesse mantenere la fede cristiana.

Ma nel 417 gli stessi imperatori ritornarono sul tema prevedendo appunto la pena di morte per chi avesse convertito lo schiavo unitamente alla confisca dei beni.

Il primo concilio di Macon nel 581 renderà poi obbligatoria l’accettazione del riscatto da parte dell’Ebreo per 12 solidi.

Gregorio Magno negherà in assoluto il diritto degli Ebrei di possedere schiavi cristiani e di ottenere indennizzo per il riscatto, a meno che la fede dello schiavo non sia messa in pericolo.

Con il IV Concilio di Orleans nel 538 si stabilì che lo schiavo cristiano poteva essere riscattato al giusto prezzo per il solo fatto di non voler servire un Ebreo e all’uopo i fedeli dovevano fare una colletta.

Lo schiavo poteva comunque chiedere il diritto d’asilo nelle Chiese ed il padrone non poteva punirlo per essersi ivi rifugiato.

Con Giustiniano si stabilì che il servo dell’Ebreo[5] che fosse divenuto cristiano avrebbe acquistato ipso facto la libertà, senza che ci fosse il bisogno di pagare un riscatto[6].

L’imperatore fissa inoltre il principio per cui “I Giudei saranno condannati alla confisca dei beni e con esilio perpetuo se sarà constato di aver circonciso un uomo della nostra fede, o dato mandato onde essere circonciso[7].

In pratica con Giustiniano nessun padrone (ebreo, eretico o pagano) può essere proprietario o possedere o circoncidere schiavi cristiani. L’Ebreo poteva dunque acquistare solo schiavi ebrei o pagani[8].

Tale divieto ha avuto un influsso dirompente sulla vita dell’Ebreo nel senso che gli ha fatto abbandonare completamente il lavoro della terra: all’epoca nessuna azienda, che non fosse di proporzioni modestissime, poteva mantenersi senza usufruire dell’ausilio di manodopera servile[9].

Nel 426 Teodosiano II e Valentiniano stabilirono che fosse proibito a genitori o avi ebrei o samaritani diseredare e lasciare fuori dal testamento figli o nipoti che avessero abbracciato il Cristianesimo; se ciò fosse avvenuto il testamento sarebbe stato invalidato e l’erede cristiano avrebbe ricevuto la sua porzione ab intestato[10].

La legittima spettava al figlio e al nipote anche se si fossero macchiati di gravi crimini e fossero stati dunque punibili[11].

Anche in tema di educazione l’intervento imperale fu pregnante perché si stabilì che “Essendovi genitori di diversa fede e religione, la sentenza di colui prevalga, che avrà prescelto di condurli alla fede ortodossa: benché sia anche il padre che si oppone: affinché da ciò, non prendendo occasione di adirarsi, li privi degli alimenti necessari o di qualunque altra spesa necessaria[12].

Si giunse inoltre ad interdire l’edificazione di nuove sinagoghe (438 d. C.)[13], la distruzione delle sinagoghe samaritane[14] e ad imporre agli avvocati ebrei che volessero esercitare il giuramento di fede cattolica (468 d. C.)[15].

Lo scopo dichiarato era che nessun Ebreo dovesse esercitare influenza, autorità o potere su Cristiani, e specialmente sui vescovi, per timore che se ne servissero per nuocere loro o per insultare la fede cristiana[16].

(Continua)


[1] Tuttavia il loro culto fu ammesso anche se veniva definito superstitio e gli Ebrei venivano considerati una secta. B. BIONDI, Il diritto romano cristiano, Giuffré, Milano, 1952, p. 337.

[2] C. Th. XVI, 9.1.

[3] C. Th. III. 1. 5.

[4] Nov. Th. III, 4.

[5] Per l’Ebreo può esserci anche la sentenza capitale (C. 1. 10. 1)

[6] C. 1. 10. 1. 2. Cfr. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 578 e ss. e p. 714; cfr. anche sul punto V. A. DE GIORGI, Elementi di diritto romano considerati nello storico svolgimento, G. Franz, Monaco, 1854, p. 334.

[7] C. 1. 9. 16.

[8] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 788.

[9] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 785.

[10] Ossia la quarta parte del patrimonio.

[11] C. Th. XVI, 8. 28. Il principio venne ripreso anche nel Codex (C. 1. 5. 13). E ciò probabilmente contribuì ad alimentare la rivolta degli Ebrei contro l’Imperatore.

[12] C. 1. 5. 12.

[13] Era permesso solo di restaurare le sinagoghe pericolanti.

[14]Le sinagoghe dei samaritani son distrutte: e se tentano di farne altre, son puniti”. (C. 1. 5. 17). Non si sa se questa norma venne composta prima o dopo la rivolta dei Samaritani.

[15] Le leggi razziali del 1938-39 che richiesero ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di cancellare i legali ebrei dall’albo professionale ebbero dunque un ben triste ed antico precedente.

[16] CJ I, 5. 12 del 527; CJ I, 9. 18 (19). Cfr. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 697.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (undicesima parte)

Si impose poi fortemente una volontà politica di controllo delle nascite, intendimento che potremmo definire di durata ultra millenaria.

Basti pensare che dal XII al XVI secolo fu proibito, nella speranza appunto di limitare le nascite, alle donne cristiane di allattare o fare da levatrici per neonati ebrei.

Molte donne ebree dunque per evitare la morte ai propri figli dovettero dunque cederli a famiglie cristiane interrompendo per sempre i contatti con il loro bene[1].

Ancora nel 1347 fu arso sul fuoco un tal Giovanni Alard che aveva come colpa quella di avere avuto più figli da una giudea[2].

In Francia nel 1767 si ritenne di disporre l’assurdo principio per cui i figli illegittimi di genitori ebrei dovevano essere educati secondo la religione cattolica, anche nel caso di susseguente e legittimante matrimonio; e ciò perché i figli illegittimi si consideravano appartenenti al sovrano[3]. E chi avesse deciso di riprendere la fede giudaica dopo il battesimo veniva processato e punito per eresia [4] che comportava anche la confisca dei beni e pure nei confronti dei defunti[5].

Sino al 1837 in Piemonte si ritenne in virtù di questa legislazione e della sua evoluzione che matrimoni simili meritassero la pena di morte e che i figli nati da quest’unione dovessero considerarsi come incestuosi e quindi non potessero ereditare né ricevere gli alimenti[6].

In Roma fu dunque naturale conseguenza della volontà di limitare le nascite stabilire che tra Cristiani ed Ebrei non si stringesse alcun vincolo: non solo i matrimoni erano considerati nulli[7], ma costituivano altresì adulterio (388 d.C.) e venne attribuito ad ognuno lo ius accusandi[8].

Il fatto di considerare il matrimonio misto come adulterio comportava l’applicazione della pena di morte, con il diritto appunto concesso ad ognuno di esercitare l’azione penale; il Cristiano non poteva sottrarsi al giudizio convertendosi all’Ebraismo[9].

Al contrario nel caso in cui fosse stato un Ebreo a sposare una Cristiana e a convertirsi al Cristianesimo sarebbe caduta ogni accusa di adulterio[10].

Prima di  tale intervento di Valentiniano, Teodosio e Arcadio anche Costantino aveva emanato un editto nel 329 che vietava all’Ebreo di prendere in moglie una donna del gineceo (l’industria tessile imperiale) pagana o cristiana che fosse[11].

Fu la Chiesa spagnola che stabilì il divieto di contrarre matrimoni misti già nel Concilio di Elvira (300-306 d.C.), prima ancora che il Cristianesimo fosse riconosciuto come religione permessa.

La fanciulla che sposasse un ebreo non era punita, ma i suoi genitori venivano allontanati dalla comunione per cinque anni.

Il divieto riguardava il solo Cristiano che peraltro non poteva nemmeno avere una concubina pagana od ebrea perché ciò comportava cinque anni di scomunica[12].

La norma del Codex Theodosianus che considerava il matrimonio misto illecito alla stregua di un adulterio poi passò nel Breviarum Alaricianum e nella Lex Romana Burgundiorum.

La Chiesa in quei frangenti comminava la scomunica a tempo indeterminato, se non si cessava il matrimonio, proprio facendosi forza della legge civile[13].

In Spagna la legislazione fu ancora più aspra perché non si puniva il Cristiano, ma la parte ebraica privandola della patria potestà ed imponendo il battesimo cristiano.

Non si consentì[14] poi agli Ebrei nemmeno il matrimonio secondo le loro usanze (393 d.C.)[15]: in particolare venne vietato[16] il matrimonio tra zio materno e nipote[17] e pure il levirato, ossia il dovere del fratello di sposare la moglie di suo fratello, morto senza discendenza[18].

Tra Cristiani ed Ebrei fu assolutamente proibito coltivare reciproci sentimenti di amicizia o d’altro genere.

Nel Medioevo si arrivò a vietare le discussioni tra Cristiani ed Ebrei[19].

Ancora nel 1347 la regina Giovanna di Napoli vieterà addirittura agli Ebrei di entrare in un pubblico lupanare.

Gli Ebrei più in generale non potevano frequentare meretrici cristiane ed i Cristiani meretrici ebree: Giulio Claro, un giurista del XVI secolo, ci racconta che un ebreo fu condannato per questo delitto alla pena di dieci anni di galera[20].


[1] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 114.

[2] CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 97.

[3] Così come gli Iloti in Sparta appartenevano allo Stato e solo da esso potevano essere liberati.

[4] Questa era la pena per chi abiurava la fede cattolica dal 1298.

[5] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 112.

[6] V. J.  SESSA, Tractatus de Judaeis, Augusta Taurinorum, 1717, p. 112.

[7] Peraltro anche per il diritto ebraico il matrimonio misto era vietato tranne il caso che il coniuge non ebreo si convertisse all’ebraismo. Cfr.  A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 606.

[8] Cfr. C. L. 9. 1. 9. 6. Imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio a Cynegio, Prefetto del Pretorio. “Nessun ebreo sposerà una donna Cristiana, nessun uomo cristiano una donna ebrea. E se qualcuno compirà una cosa del genere, l’atto sarà considerato della natura dell’adulterio, e a chiunque sarà data la libertà di accusa”. Data in Tessalonica il 30 aprile del 388.

[9] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 746.

[10] Ovviamente ciò era condannato dall’Ebraismo.

[11] C. TH. XVI, 8.6.

[12] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 497 e 569.

[13] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 568.

[14] Solo agli Ebrei di Tiro Giustiniano (Novella 139) consentì di ottenere la validità di matrimoni rituali e la legittimità dei figli nati a patto che venissero versate al patrimonio privato dell’Imperatore dieci libbre d’oro. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 813.

[15] Codex L. 9. 1. 9. 7. Imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio a Infante, Conte d’Oriente

Nessun ebreo potrà scegliere il costume della propria gente nel contrarre matrimonio, né contrarre matrimoni diversi allo stesso tempo”. Data a Costantinopoli il 27 febbraio 393.

In merito ai gradi di parentela per cui era proibito il matrimonio la legge ebraica  era più liberale del diritto romano: di qui probabilmente la proibizione di legge.

[16] I divieti sussistevano già ai tempi di Diocleziano.

[17] Consentito dal diritto biblico e talmudico. Già Costanzo e Costante con una costituzione del 342 stabilirono per il caso la pena di morte. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 750.

[18] Usanza questa prevista dal Deuteronomio 25. 4-13.

[19] M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 711.

[20] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 49.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (decima parte)

Ci furono peraltro diversi pontefici che si mostrarono assai benevoli con gli Ebrei. Citiamo qui Pio IV, ma soprattutto Sisto V.

Quest’ultimo in particolare stabilì nel 1586 una disciplina illuminata: gli Ebrei ebbero libertà di movimento nei domini pontifici, poterono svolgere qualsiasi arte e commercio (eccettuati soltanto le negoziazioni di vino, frumento e animali), intrattenere rapporti di amicizia e di lavoro con i Cristiani, coltivare al meglio i loro riti, prendere in locazione le loro dimore a prezzi calmierati, studiare i loro libri che non fossero in contrasto con la dottrina cattolica, esercitare la medicina nei confronti dei Cristiani, acquistare la terra per le tumulazioni[1].

Si deve segnalare inoltre che diversi Pontefici cercarono di salvare la vita agli Ebrei perché si potesse compiere la profezia di Isaia[2]  secondo cui alla fine dei giorni essi si sarebbero convertiti al Cristianesimo[3].

Fu soprattutto in conseguenza dell’interdizione alla proprietà della terra che gli Ebrei ricorsero all’arte feneratizia e da tale attività derivò che fossero considerati malvagi ed usurai[4]: il che ha fatto riflettere a lungo storici ed economisti; la conclusione è stata che se questo divieto di proprietà dei beni stabili non fosse stato imposto, probabilmente la stessa storia del mondo occidentale sarebbe radicalmente mutata, almeno in termini di distribuzione della ricchezza.

La liberalizzazione della possidenza avrebbe potuto calmierare l’economia; l’interdizione fu pertanto anche un grave errore di valutazione economica: a metà dell’Ottocento si stimava, infatti, che il capitale fondiario rendesse al massimo l’interesse del 4%, e che quello mercantile producesse un interesse doppio. Nel giro di cento anni partendo dal medesimo capitale una famiglia di mercanti avrebbe quindi potuto divenire 440 volte più ricca di una famiglia fondiaria. Ma tornando indietro di qualche secolo il rapporto poteva arrivare anche a 1378 volte[5].

Gli Israeliti furono ancora costretti a non ambire a cariche civili o dignità: Ulpiano riferisce che Antonino e Severo avessero concesso loro onori e dignità; tuttavia tale liberale elargizione, sempre che ci sia stata effettivamente[6], s’interruppe certamente con Giustiniano che proibì agli Israeliti l’accesso alle magistrature, ad ogni amministrazione[7] e ad ogni dignità[8]: nel contempo però essi furono assoggettati a tutti gli obblighi possibili, come ad esempio quello del decurionato[9], senza però che potessero fruire di quel minimo d’onore connesso alla carica[10].

In Piemonte, ancora nel 1582, il Duca Carlo Emanuele concesse loro solo di avere uno stemma gentilizio e di possedere armi. Gli Ebrei non potevano essere dichiarati nobili né cavalieri, né ricevere onorificenze.

In Lombardia invece potevano diventare nobili e cavalieri perché qui gli ordini cavallereschi erano istituti politici e non religiosi[11].

Il divieto giustinianeo di ambire a carica e dignità ebbe risvolti pratici anche in campi insospettabili: in Piemonte esisteva ad esempio l’Avvocato dei poveri che tutelava gratuitamente chi godesse del gratuito patrocinio; ebbene anche in forza del divieto giustinianeo di non ambire a cariche dignità si ritenne di negare agli Ebrei che pur possedessero apposita dichiarazione di povertà rilasciata dall’Università ebraica, il gratuito patrocinio nelle cause giudiziarie[12].

(Continua)

[1] G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, op. cit., p. 18-19.

[2] Richiamata da Paolo nella lettera ai Romani, 9,27 e pure in Matteo, 17.

[3] MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, op. cit., p. 8.

[4] Nel 1807 si riunì a Parigi un Gran Sinedrio (per volontà francese: il 30 maggio 1806 era stato annesso il Piemonte) che chiese agli Ebrei (decreto del 4 febbraio del Gran Sinedrio) di rinunciare a tali pratiche, ma nel contempo la Francia aveva concesso la possibilità di acquistare beni stabili. C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 10; V. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 130.

[5] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 44-45.

[6] C. 1. 9. 1. 9. 1. Imperatore Antonino a Claudio Tryponio.

“Nessuna petizione può essere avanzata per recuperare ciò che Cornelia Salvia lasciò per testamento agli Ebrei dell’università degli Antiochiani”. C’è però chi ritiene che detta prescrizione di Caracalla accolta nel Codex riguardasse solo il caso singolo e non fosse un precetto avente carattere generale. Cfr. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 689.

[7] Cioè all’esercizio dei pubblici affari. “Con questa legge da valere per ogni tempo, ordiniamo, che a nessuno dei Giudei cui sono interdette tutte le amministrazioni e dignità non concediamo di esercitare nemmeno l’ufficio di difensore di un comune, né averne l’onore di padre;…” C. 1. 9. 18 (19).

[8] “… I Giudei ed i Samariti hanno divieto di avere magistratura e dignità, o amministrare giustizia, o di essere nominati difensori o padri delle città, affinché non abbiano facoltà di vessare o giudicare i cristiani e i vescovi. Del pari è loro vietato il militare eccetto, che se sieno nel novero dei coortalini”. C. 1. 5. 12.

[9] Ossia dell’amministrazione comunale. C. 1.9.5.

[10] Non avrà differente tenore l’art. 13 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 (in Gazz. Uff., 29 novembre, n. 264). – Provvedimenti per la difesa della razza Italiana prevederà che “Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

a) le amministrazioni civili e militari dello Stato;

b) il partito nazionale fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;

c) le amministrazioni delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti, istituti ed aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro consorzi;

d) le amministrazioni delle aziende municipalizzate;

e) le amministrazioni degli enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle opere nazionali, delle associazioni sindacali ed enti collaterali e, in genere, di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;

f) le amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonchè delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;

g) le amministrazioni delle banche di interesse nazionale;

h) le amministrazioni delle imprese private di assicurazione”.

[11] V. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 74 e ss.

[12] Secondo le conclusioni dell’Ufficio dell’avv. Dei poveri del 12 giugno 1729 confermate con un decreto senatorio. Cfr.  L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., pp. 161 e ss.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (nona parte)

1c. Le interdizioni

 

In questo contesto nel diritto romano si consolidarono tristemente alcune interdizioni in capo agli Israeliti che rimasero purtroppo invariate nei secoli a venire.

Ai Giudei venne interdetta la dimora nei luoghi dove risiedevano i cittadini romani: in osservanza di tale divieto si provvide a relegarli in quartieri separati e a dotarli di propri magistrati[1].

Per impedire qualsiasi tipo di relazione con i cittadini romani si costrinsero anche a portare segni distintivi che li facessero riconoscere[2]: a Roma gli uomini dovevano indossare un cappello azzurro e le donne un indumento che fosse del medesimo colore.

Possiamo aggiungere che dopo la diaspora[3] gli Israeliti furono obbligati a occuparsi esclusivamente di commercio.

Il traffico indotto poteva essere anche d’infimo livello. Con Luigi IX (1214-1270) si arriverà a stabilirne l’occupazione solo del commercio degli stracci[4].

In conseguenza del fatto che Ebrei potevano fare solo commercio Gregorio Magno, ben sette secoli dopo, si trovò ancora ad affrontare un problema spinoso che riguardava il traffico di schiavi che gli Ebrei effettuavano in Africa; ma non poté risolverlo alla radice vietando in assoluto la schiavitù; adottò invece una soluzione di compromesso, ossia  vietando che schiavi cristiani rimanessero in possesso di Ebrei.

E la ragione era semplice: gli Ebrei catturavano schiavi in Gallia per conto dei re franchi i quali li rivendevano in Italia che era a corto di manodopera; vietare dunque in senso assoluto il commercio di schiavi in Africa avrebbe danneggiato gravemente il commercio dei regnanti[5].

Originariamente i Giudei erano invece dediti alla vita dei campi ed i precetti mosaici tendevano ad evitare che si mischiassero agli altri popoli, proprio per impedire che mutassero la loro natura agreste in quella mercantile.

Anche se è indubitabile che a partire da Salomone i commerci ebbero una certa espansione.

Ancora nell’età merovingia in Francia, i Giudei si occupavano di commercio ma vivevano anche in campagna. Gli Ebrei coltivarono la terra anche in Spagna, Africa e Siria[6].

Per effetto dell’imposta attività commerciale si ritenne inutile consentire ai figli d’Israele di coltivare gli studi. Per diversi secoli gli Ebrei non poterono pertanto applicarsi allo studio della filosofia, della matematica e delle scienze.

Lo studio speculativo fu possibile solo in Spagna tanto che si attribuisce ad un ebreo, Mosè Maimonide, l’introduzione della metafisica speculativa che gli Ebrei europei non riuscirono nemmeno leggere se non in lingua ebraica.

S’impedì ai Giudei ancora di possedere beni immobili (beni stabili): a Roma la contrattazione dei beni immobili era inizialmente legata alla celebrazione di solennità religiose che erano interdette agli stranieri.

La mancipazione era una vendita immaginaria propria dei soli cittadini romani che si faceva con cinque testimoni cittadini romani puberi ed un libripende; questi cinque cittadini ricordavano le classi del popolo davanti a cui inizialmente si procedeva alle stipulazioni calatis comitiis.

I non cittadini o professanti un diverso culto potevano pertanto appropriarsi a Roma soltanto delle res nec mancipi: si trattava dei beni di minore rilevanza economica e sociale che passavano di mano in mano con la semplice traditio[7].

In Atene invece ai non cittadini comunque di stirpe greca poteva essere eccezionalmente garantito il diritto di commercio o di pascolo per cui veniva pagata apposita tassa che però non era commisurata all’attività, ma anche il diritto, sempre eccezionale, di possedere immobili (così anche ai meteci iscritti nella lista del demo). Talvolta veniva concesso anche il privilegio dall’esclusione della rappresaglia (un meccanismo simile si verificherà per gli Ebrei in alcune città d’Italia con il cosiddetto salvacondotto) [8]

Inoltre la mentalità degli antichi imponeva  che l’attribuzione di una proprietà fondiaria costituisse il riconoscimento di una dignità: e per molti secoli gli Ebrei, nei più differenti luoghi, non ne verranno considerati meritevoli, anche grazie ad una presunzione di infamità e malvagità che la stesse bolle pontificali contribuiranno ad alimentare.

(Continua)


[1] Si pensi che la magistratura dei Consiglieri della Comunione reggerà in Germania sino al 1863. G. LEVI, op. cit., p. 271.

[2] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 91.

[3] A partire dal 135 d.C. a causa della persecuzione cominciata sotto l’imperatore Adriano (dopo che Tito nel 70 d.C. aveva distrutto il tempio di Gerusalemme) che vietò agli Ebrei di abitare Gerusalemme di cui cambiò pure il nome in Aelia Capitolina. Cfr. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit.  p. 372 e ss.

[4] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 47. Tale attività nei secoli successivi divenne fiorente anche a Benevento. Alla stessa professione li limitava una severissima bolla di Paolo IV del 1542. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 90.

[5] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, Giuffré, Milano, 1988, p. 57.

[6] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 60 e ss.

[7] V. Codex Lib. I tit. X.

[8] A. BISCARDI, Diritto greco antico, op. cit. p. 87-89.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (ottava parte)

I rapporti giuridici interni al mondo ebraico sino al 70 d. C. erano legati appunto alla tradizione orale perché all’epoca era severamente proibita la scrittura[1].

Sin dal II secolo a. C. i Romani si resero conto di quanto fossero importanti per gli Ebrei le leggi religiose e quindi gli consentirono di vivere in conformità.

Sino al 70 probabilmente i gli Ebrei mantennero la giurisdizione civile esclusiva, mentre quella penale rimase in mano a Roma.

Dopo il 70 Roma riconobbe il valore del diritto locale[2] ma la giurisdizione divenne concorrente, nel senso che si riconosceva anche ai tribunali romani di giudicare secondo il diritto ebraico.

Il rapporto tra diritto ebraico e diritto dello Stato nel campo dei diritti privati, almeno per quanto riguarda la validità degli atti giuridici, prevedeva che tutti gli atti che venissero redatti nei tribunali dei gentili fossero validi tranne gli atti di divorzio e di affrancazione degli schiavi, a meno che questi ultimi due non fossero rogati da pubblici ufficiali ed allora mantenevano la loro validità.

Se i Romani erano chiamati ad applicare il diritto ebraico e quindi ad esempio ad eseguire un “divorzio per costrizione”[3] stabilito da un tribunale ebreo, ciò veniva riconosciuto dall’autorità rabbinica se alle parti veniva concesso il diritto di seguire le usanze ebraiche[4].

Dopo il 135[5] Roma non riconobbe più alcuna autonomia: agli Ebrei però era conferita la possibilità di adire, di comune accordo, un tribunale rabbinico, la cui decisione era riconosciuta da Roma come un arbitrato.

L’arbitrato permise al Diritto ebreo di sopravvivere, ma il tribunale rabbinico doveva essere istituito dal Patriarca riconosciuto da Roma[6].

Le cose cambiarono radicalmente con una costituzione di Arcadio e Onorio del 398: “Gli ebrei che vivono sotto il diritto comune di Roma, devono nei casi  che non appartengono alla loro superstizione, nelle questioni di competenza, di legge, di diritto, andare in tribunale secondo il solenne costume ed agire e difendersi dalle azioni accordate dalle leggi romane. Ma se vogliono sottoporre la loro lite civile soltanto ad arbitri Ebrei, non è loro proibito di sceglier tale tribunale, e i giudici dovranno concedere l’esecuzione della loro decisione come se fosse emanata da un arbitro assegnato a sensi di legge”.  Data a Costantinopoli il 3 febbraio del 398[7].

Quindi la giurisdizione penale rimase in capo al potere romano; ad essa si aggiunse quella civile sebbene le parti potessero scegliere di comune accordo un tribunale rabbinico (entrambe le parti però dovevano essere ebree) che emetteva un lodo arbitrale avente eccezionalmente la stessa efficacia della sentenza[8]; il diritto strettamente religioso rimaneva invece in capo al tribunale rabbinico.

Con Giustiniano poi nel 429 venne abolita anche la giurisdizione ebraica in materia religiosa: il Diritto ebraico sopravvive quindi come diritto arbitrale[9].

In sostanza per le cause miste competente era solo il giudice ordinario da identificarsi col governatore della provincia, nella sua funzione giurisdizionale.

I Romani erano convinti che il diritto non esistesse se non in virtù dell’opera di una determinata società (ubi societas ibi ius); e conseguentemente pensavano che il diritto proteggesse solo i cittadini di quella società o coloro che la società riconosceva in qualche modo degni di protezione.

Quindi un popolo straniero, anche se non in guerra, era considerato non soggetto alla legge e potenziale oggetto di mira espansionistica nei beni e nelle persone.

Tali principi erano riconosciuti da Roma anche a favore degli altri popoli e quindi perché si instaurasse una relazione giuridica era necessario un trattato che sancisse i reciproci diritti ed obblighi[10].

In estrema sintesi possiamo dire che gli Ebrei furono considerati come una comunità estranea al territorio (universalità israelitica) soggetta però ai principi di diritto pubblico e di ordine generale.

Un esempio di osservanza del diritto comune riguarda il fatto che gli Ebrei furono obbligati a partecipare alle curie in Puglia ed in Calabria. I doveri curiali erano onerosi, e nel tardo impero ogni sforzo fu fatto per mantenere gli uomini all’interno della curia o del consiglio comunale delle varie città[11].

L’Universalità israelitica ebbe origine in verità prima ancora della caduta di Gerusalemme sotto Tito.

Troviamo che ai tempi in Alessandria di Egitto i numerosi Ebrei formavano una potente e regolare Comunione colla loro rappresentanza. A Cirene in Africa il capo della Comunione si chiamava Arconte.

Fu da principio forse unicamente religiosa; poi le si aggregò la giurisdizione civile; quindi ridivenne puramente religiosa.

In Occidente, sino alla fine del quinto secolo[12], in Oriente, fino all’undicesimo, si manterrà una specie di gerarchia sotto l’autorità dei rispettivi Patriarchi e Esilarchi.

Poi, sciolto ogni legame, ogni Comunione formerà un corpo morale indipendente.

Oltre ai bisogni del culto l’Universalità manterrà un ordine legale indispensabile soprattutto nelle tristissime condizioni del Medio Evo.

Tanto che nel secolo XII a Colonia il Principe pretenderà con scarso successo di dare la conferma alla nomina dei Ministri ufficianti.

Sempre in Germania, nel secolo XV un imperatore vorrà ancora dare a un famoso Rabbino autorità generale su tutti i Rabbini di Germania. La resistenza delle Comunioni sventerà il progetto.

In alcune cronache tedesche il Preside delle Comunioni di Mains, Worms, Spira, sarà chiamato addirittura Vescovo.

In molti luoghi il governo tedesco si riserverà l’appello anche nella civile giurisdizione.

In Polonia quattro Comunioni organizzeranno un sinodo civile e religioso, con annuali raduni; e per lungo tempo avranno grande influenza sugli ebrei di quei luoghi, e si scioglieranno solo alla caduta del regno di Polonia nel 1795[13].

I rapporti di questa Universalità israelitica con il governo romano erano altresì regolati sulla scorta di condotte o capitolazioni: si trattava di patti temporanei in base ai quali si fissavano i diritti e gli ulteriori doveri[14]  degli Israeliti; allo spirare del termine gli Ebrei presentavano dei memoriali suddivisi in capitoli che riassumevano la sostanza ed il divenire delle relazioni; tali capitoli potevano essere rinnovati parzialmente od interamente ovvero modificati ed arbitrio del governo.

(Continua)


[1] Successivamente si ricorda in particolare sotto Adriano la compilazione dalla Mishnat Rabbì Akiv e poi della Mishnà, divisa in 6 ordini e 60 trattati, che la fonte classica del diritto ebreo e si potrebbe definire il Digesto degli Ebrei, perché allo stesso modo del Digesto che raccoglie e dispone sotto diversi titoli le decisioni di 39 antichi giureconsulti relative al diritto romano, cosi parimenti la Mishnà è una collezione ordinata e metodica delle decisioni di antichi rabbini (anche quelle di minoranza) relative alla giurisprudenza civile e canonica che s’introdusse presso gli Ebrei dopo il loro ritorno da Babilonia.

Degna di rilevanza è anche la Baraità che contiene tredici regole di interpretazione della Torà e quindi consente di estrapolarne le regole giuridiche.

In seguito venne sentita la necessità di discutere i contenuti della Mishnà e di enucleare formalmente la norma da seguire anche per i nuovi casi che si erano presentati.

Da tale riflessione nacque prima il Talmud Babilonese (in lingua aramaica) o Ghemmara (che significa studio) e poi il Talmud Palestinese (in lingua siro-orientale) che dal V secolo continuò ad alimentarsi sino al XII secolo; sopra di questi testi si fondano anche il moderno giudaismo.

La discussioni che si ritrovano nel Talmud partono dalla Mishnà e cercano di fondare un precetto giuridico.

All’interno del Talmud vi è materiale vario: decisioni, tradizioni dei rabbini, ma anche miti e racconti che servono ad illustrare il testo e che potrebbero paragonarsi alle storie dei miracoli dei Santi.

[2] A seconda dei vari paesi.

[3] Il marito è costretto a dare il libello di ripudio quando la moglie vuole divorziare. V. amplius A.M. RABELLO, Introduzione al diritto ebraico, Fonti, Matrimonio e Divorzio, Bioetica, op. cit., p. 150.

[4] V. A.M. RABELLO, Introduzione al diritto ebraico, Fonti, Matrimonio e Divorzio, Bioetica, op. cit., p. 35.

[5] Rivolta di Bar Kochba.

[6] Così per un rescritto di Diocleziano (C. 1. 3. 13. 3.)

[7] C. L. 9 1. 9. 8. Imperatori Arcadio e Onorio a Eutichiano, Prefetto del Pretorio.

[8] E ciò per parificare gli Ebrei ai Romani che potevano sempre andare in arbitrato.

[9] “Se mai vi sia qualche contesa tra Cristiani e Giudei, venga definita non dai seniori dei giudei, ma dai Giudici ordinari”(C. 1.9.15) V. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. pp. 65-70, 754 e 777.

[10] F. WALTER, Storia del diritto di Roma sino a Giustiniano, vol. 1 parte prima, Cugini Pomba e Comp. Editori, Torino, 1851, p. 89-90.

[11] Ce lo ricorda il Codex L. 9. 1.9.5. Imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio a Hypatio, Prefetto del Pretorio. “L’ordine su cui si basano gli ebrei, con il quale è stata concessa la libertà dagli oneri curiali, è annullato”. Data in Milano 18 aprile del 383.

[12] Quando venne abrogato il Patriarcato.

[13] Cfr. G. LEVI, Op. cit., p. 273.

[14] Derivante dallo jus singolare che alla loro categoria non assegnava privilegi, ma svantaggi.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (sesta parte)

In questi secoli spesso dovettero sostenere di discendere da quegli Ebrei che avevano pianto le ceneri di Giulio Cesare e che quindi non avevano preso parte alla crocifissione di Gesù Cristo e non da quelli che Tito aveva portato da Gerusalemme[1].

S’iniziò anche a vietare l’accesso a determinate cariche, la carriera militare[2] e la costruzione di nuove sinagoghe.

Tali provvedimenti cercavano di allontanare gli Ebrei da posti di prestigio, di farli considerare psicologicamente indesiderabili e di rendere evidente ai Cristiani che il popolo ebreo era stato dimenticato dalla fortuna e da Dio che ormai privilegiava esclusivamente la Cristianità[3].

Con le invasioni barbariche arrivarono in Italia popolazioni ariane che erano di sicuro più tolleranti nei confronti dei Giudei rispetto ai Cristiani.

Teodorico proteggeva gli Ebrei dalle violenze e permise la ricostruzione delle sinagoghe in Ravenna ed in Roma; affermò inoltre in capo ai tribunali rabbinici la giurisdizione civile quando i contendenti fossero entrambi ebrei.

La condizione era così favorevole che gli Ebrei collaborarono in ogni modo con i Goti per fermare Belisario che conquistò la penisola per conto di Giustiniano.

In particolare i Giudei difesero la città di Neapolis con la forza della disperazione[4].

Ma Giustiniano non li ricambiò: venne esteso all’Occidente un Codice che conteneva leggi discriminatorie nei confronti dei Giudei.

Procopio attribuisce la politica religiosa di Giustiniano alla sua avidità di denaro ed al suo desiderio “demonico” di nuocere al genere umano e specifica come l’Imperatore perseguitasse le varie sette eretiche, i pagani gli Ebrei ed i Samaritani[5].

Per forzare verso la conversione Giustiniano utilizzava la pena di morte, ma pure la incapacità di testare o di succedere, l’esclusione dalle cariche civili, dall’esercito e dall’avvocatura, il divieto di trasferire la proprietà.

In Francia i precetti giustinianei non ebbero però una grande applicazione nei fatti.

Si vieta comunque ai chierici di mangiare con Ebrei, si proibiscono matrimoni misti, le magistrature, le posizioni di potere civile e militare, l’osservanza del sabato, il lavoro domenicale, la comparsa tra i Cristiani a Pasqua, il contatto con le monache e la residenza nei Monasteri, la conversione al Giudaismo degli schiavi. La Chiesa cerca di imporre la conversione forzata, determinando una migrazione.

Nel 629 Dagoberto, sotto l’influsso bizantino li cacciò forse dal paese e comunque sino al IX secolo ne sentiamo parlare solo in una piccola area della Francia, la Septimania[6].

In Spagna la politica nei confronti dei Giudei è ispirata alla tolleranza sino al 587 (si ripresero i principi del Codex Theodosianus) quando fu rimessa in piedi la macchina della legislazione antigiudaica (con il re Reccaredo i Visigoti erano passati, infatti, dall’arianesimo, al cattolicesimo); la politica discriminatoria si concluderà solo con gli Arabi nel 711[7].

La Chiesa anche in questo periodo non perse occasione per ribadire il primato spirituale ed il clero locale tradusse tale concetto in violenze nei confronti di Giudei[8]e Samaritani.

(Continua)


[1] G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, op. cit., p. 38.

[2] C. TH. XVI. 8. 16, data a Roma il 22 aprile 404; C.TH. XVI. 8. 24, edita da Onorio e Teodosio II il 10 marzo 418.

[3] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. 1988, p. 55.

[4] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit., p. 205.

[5] V. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit.  p. 240.

[6] V. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. pp. 60-64.

[7] V. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. pp. 65-70 e p. 617.

[8] Un argine a tale situazione fu posto da Gregorio Magno a cui si rivolsero spesso gli stessi Ebrei.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (quinta parte)

Questa situazione portò gli Ebrei tra il III ed il IV secolo a stanziarsi in varie città del Sud ed in particolare in quelle portuali dove esercitavano i traffici marittimi e nelle principali città del Nord (Milano, Bologna, Ravenna ed Aquileia)[1].

Con il generalizzarsi della fede cristiana (IV secolo) l’avversione per gli Israeliti non smise di crescere.

Del resto quando nel 1789 caddero con la Rivoluzione Francese i privilegi dei Cristiani, non vennero però meno le interdizioni civili in capo agli Ebrei: esse furono rimosse con tutta calma soltanto nel 1791 quando gli Israeliti ricevettero la cittadinanza francese[2].

La Chiesa si assunse il ruolo di guida e quando non riusciva a convertire poteva accadere che istigasse alla violenza.

Lo stesso Vescovo Ambrogio si rammaricò di non aver potuto partecipare al rogo della sinagoga di Callinico: nel 338 il Vescovo di Callinico, piccola città sulle rive dell’Eufrate, con i monaci ed il popolo bruciarono appunto la sinagoga locale. Teodosio gli ordinò di ricostruirla ma ciò fu impossibile viste le rimostranze di Ambrogio[3].

Callisto, poi divenuto papa, ma in precedenza schiavo di dubbia fama condannato ai lavori forzati da Domiziano, aveva scacciato gli Ebrei da una sinagoga.

Il vescovo di Tortona Innocenzo nel IV secolo distrusse forse la sinagoga della città ed impose agli Ebrei il battesimo in alternativa alla morte[4].

Sotto Teodorico vennero distrutte le sinagoghe di Ravenna e di Roma.

Le autorità romane nel IV secolo si trovarono nella scomoda posizione di perseguitare dei cittadini romani e nello stesso tempo di vietare di interferire con i loro privilegi e libertà.

Nel V secolo invece l’ondata persecutoria a danno dei Giudei investe anche il diritto.

Nella legislazione romana s’introdusse il principio di una differenza nella capacità di diritto per la diversità della religione[5].

Si distinsero primariamente i Cristiani dai non Cristiani.

I Cristiani furono suddivisi in Ortodossi o cattolici e in Eterodossi od eretici.

Gli eretici erano coloro che non riconoscevano i concili ecumenici e che non potevano testare né ricevere per testamento. I Manichei e i Donatisti erano poi esclusi dai contratti, dalle azioni e dai diritti civili.

Tra gli eretici il Codex sistemò anche i Samaritani che vengono trattati dunque in modo separato dagli Ebrei.

E ciò perché probabilmente stavano diventando un gruppo troppo importante in Palestina[6].

I Samaritani erano una setta che assomigliava a quella dei sadducei e che non credeva nella resurrezione dei morti, nel giorno del giudizio, nella santità di Gerusalemme e nella natura divina degli angeli.

Sotto i Romani la zona dove era insediata questa setta era indipendente dalla Giudea, si trattava di una zona cuscinetto tra Giudea e Galilea.

Cominciò Antonino Pio a discriminarli dal momento che permise solo ai Giudei e non ai Samaritani di circoncidere i propri figli.

Poi continuò Commodo chiudendo le loro sinagoghe e bruciandone i libri.

Settimio Severo sottrasse la cittadinanza ad una loro città, Neapolis.

Nel III e IV secolo i Giudei ricevettero l’esonero dal culto dell’Imperatore, ma non i Samaritani.

Alessandro Severo, Decio e Diocleziano li perseguitarono e li convertirono forzatamente al culto dell’Imperatore.

Vi furono poi grandi contrasti tra Cristiani e Samaritani per il possesso dei luoghi dove stavano le tombe di Giovanni Battista e di Giuseppe.

Nel V secolo per raggiungere la maggioranza religiosa i Cristiani ed in particolare una banda armata di monaci utilizzarono mezzi violenti e quindi distrussero i luoghi di culto pagani, ebrei e samaritani.

Tra Cristiani e Samaritani, ma pure tra Samaritani ed Ebrei vi era molta ostilità; i Samaritani erano considerati idolatri e condannati dai padri della Chiesa[7].

I non Cristiani vennero suddivisi  in Pagani, Apostati ed Ebrei.

I Pagani erano trattati, ora con maggiore, ora con minor rigore; alcune volte crudelmente perseguitati e puniti; alcune altre, protetti contro le private arbitrarie violenze.

Gli Apostati avevano pure varie restrizioni nella capacità di diritto e più specialmente il divieto di testare, di succedere e di donare.

Gli Ebrei si trovarono apparentemente in una migliore condizione di tutti gli altri, essendo regolati dal diritto comune come i Cristiani ortodossi[8].

(Continua)


[1] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 53.

[2] Cfr. C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 9 e 10.

[3] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. 1988, p. 101.

[4] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, Giuffré, Milano, 1988, p. 54.

[5] C. 1. 5. 5 (Gli Imperatori Teodosio e Valentiniano a Caio Florenzio Prefetto del Pretorio).

[6] V. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, Giuffré, Milano, 1988, pp. 137-150.

[7] V. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit.  pp. 218 e ss.

[8] P. BARINETTI, Diritto romano, parte generale, op. cit., p. 144-145.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (quarta parte)

Tale concezione cadde soltanto quando i popoli giunsero a conoscere le pagine originali dell’Antico Testamento[1].

Per comprendere quanto i Romani si ingannassero si pensi soltanto al costume sessuale degli antichi giudei.

La donna doveva contare cinque giorni dalla prima comparsa del flusso mensile e aggiungervene altri sette di purificazione.

Soltanto dopo questi dodici giorni essa, dopo aver preso un bagno, poteva accostarsi al marito. La trasgressione di questo precetto veniva punita con la morte.

In questo periodo gli sposi non potevano neppure toccarsi con la mano[2].

La credenza dell’impurità degli Ebrei restò nei secoli così radicata che in Francia si arriverà anche a seppellire i cadaveri ebrei lontano da quelli cristiani per evitare la contaminazione: pertanto nel caso di vicinanza nella sepoltura le salme andavano dissotterrate e tumulate altrove[3].

Del resto false attestazioni si ritrovano ancora nel Rinascimento anche in opere letterarie celeberrime. Così nel Mercante di Venezia di Shakespeare ove è scritto falsamente che, a seguito di scommessa, fosse creditore di una libbra di carne un ebreo, quando all’opposto lo era un cristiano (l’ebreo era il povero debitore)[4].

 La confusione poteva essere ingenerata anche dal fatto che sia gli Ebrei, sia i Cristiani si rivolgevano e si rivolgono a Avinu shebashammaim, Padre nostro che sei nei Cieli[5].

Si tenga anche conto che l’unitarietà del Dio degli Ebrei era nei primi due secoli oggetto d’inestinguibile gelosia per i sacerdoti pagani.

Si aggiunga che i Romani spesso disprezzavano gli altri popoli per avere poi il diritto di dominarli[6].

Il III secolo fu invece abbastanza tranquillo per gli Ebrei romani. Varie fonti[7] indicano che Settimio Severo, Caracalla e Alessandro Severo[8] furono amichevoli con i Giudei.

Non si può dire la stessa cosa per Adriano che diede un terribile contributo al genocidio: Dione attesta che fece uccidere da Giulio Severo ben 580.000 Giudei, demolire 50 castelli fortificati, saccheggiare e bruciare 985 città: si pensi che la popolazione israelitica dell’epoca ammontava a circa due milioni e mezzo di Ebrei.

Autorevole studioso sostiene invece che Antonino Caracalla avesse conferito a tutti e quindi anche agli Ebrei la cittadinanza romana[9], tanto che essi potevano accedere alle cariche pubbliche ed avere dignità (e cioè le onorificenze attribuite alle più alte cariche amministrative)[10], veniva inoltre riconosciuto il loro uso del diritto privato giudaico[11] e la giurisdizione autonoma ebraica[12].

Diocleziano che fu feroce persecutore dei Cristiani, si comportò invece con tolleranza nei confronti dei Giudei.

(Continua)


[1] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, Galleria De Cristoforis, Milano, 1836, p.  120.

[2] A. SCHMIDT, Nuova Enciclopedia sessuale, ottava edizione, Curcio Editore, Roma, 1954, p. 1891.

Cfr. Levitico 18,19 (“Non ti accosterai a donna per scoprire la sua nudità durante l’impurità mestruale”). La Bibbia di Gerusalemme, 2009. Cfr. Mishnà, VI ordine (Tahoròt) che contiene dodici trattati, sulla purità e l’impurità delle cose e si modi di purificazione, ed in particolare il settimo trattato Niddà, <<impurità dalla mestruazione>> norme sulla impurità della donna durante il periodo mestruale. A. M. RABELLO, Introduzione al diritto ebraico, Fonti, Matrimonio e Divorzio, Bioetica, G. Giappichelli Editore, Torino, 2002, p. 32. Cfr. Corano, Sura II, 222 (“Non accostatevi alle vostre spose durante i mestrui e non avvicinatele prima che siano purificate”). Il Corano, versione grandi tascabili Newton classici a traduzione di Hamza Roberto Piccardo, 2006, p. 53.

[3] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 100.

[4] Cfr. G.LEVI, Op. cit., p. 296 che cita l’episodio effettivamente accaduto come raccontato dallo storico Giorgio Leti che lo inserì in un volume dedicato alla vita di papa Sisto V che condannò i due scommettitori alla pena di morte e poi li graziò.

[5] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. 1988, p. 767.

[6] Cfr. G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, op. cit., p. 8 che riprende l’opinione del Bergier.

[7] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. 1988, p. 52.

[8] A.A.V.V., Nuovo dizionario istorico, Tomo XXVII, Michele Morelli, Napoli, 1794, p. 166 e ss.

[9] Non deve stupirci il dubbio visto che lo stesso Voltaire considerava un “eccesso di ridicolo” il concedere la cittadinanza agli Ebrei. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 168.

[10] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. 1988, p. 52 e p. 782.

[11] Nonostante il fatto che i cittadini dovessero osservare la legge romana.

[12] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 665.

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