Breve storia dell’avvocatura francese sino al 1845

Una interessante distinzione nell’antica Roma era quello tra foro e forum.

Il foro era l’insieme degli organi che amministravano la giustizia, ad esclusione del popolo.

Il foro indicava anche il luogo fisico ove si amministrava la giustizia che era costituito da una serie di portici che davano su una piazza ove si riunivano le tribù romane.

Il popolo era legislatore e giudice e veniva chiamato forum. In linea di principio tutte le cariche dello Stato erano soggette al forum, ma da Giulio Cesare in poi  la maggior parte delle questioni approdavano in Senato che era un organo asservito ai principi.

Il foro indicherà in seguito  l’ordine degli avvocati che in francese viene detto barreau dalle barre di legno dietro a cui in ad un certo punto staranno gli avvocati.

Ma originariamente le persone che a Roma o in Grecia ambivano alle cariche pubbliche non diventavano avvocati, ma retori.

I retori che ad un certo punto diventarono in qualche caso anche avvocati prestavano la loro opera gratuitamente. Stiamo parlando di Pericle, Demostene, Nicia, Ortensio, Cicerone e la lista potrebbe proseguire.

Queste figure di retori-avvocati a Roma diventavano spesso tribuni ed ebbero un largo seguito di tutti i ceti sino a quando il loro servizio venne prestato senza corrispettivo.

La cosa cambiò quando si iniziò a pretendere denaro. Si fecero leggi per frenare la rapacità degli avvocati (ad esempio legge Cinzia o munerale del 204 a.C. a cui Augusto aggiunse pene afflittive) e l’imperatore Claudio stabilì che non potessero guadagnare più di 10 sesterzi grandi a causa (1800 franchi del 1845).

Ma fu tutto inutile e l’arte oratoria degenerò in mestiere. Venne l’abitudine di fare grandi scarpe per piccoli piedi. Aristofane, Cicerone e Quintiliano si lamentarono invano di quel che succedeva.

Quindi il foro romano si divise in due categorie: i giureconsulti (patroni de iure respondentes) e gli avvocati discutenti (causidici).

I giureconsulti (Papiniano, Ulpiano, Paolo ecc.) formavano una sorta di magistratura privata che fiorì sotto gli imperatori.

I causidici o avvocati venivano al contrario presi in giro da Giovenale perché per distinguersi avevano alle dita delle mani anelli tempestati da pietre preziose e quando andavano in tribunale (basilica) si circondavano di un corteggio quasi regale.

In tempi imperiali gli avvocati che erano per lo più di nazionalità gallica, greca e latina decisero per lo più di mettersi a servizio di imperatori come Tiberio e Domiziano, ossia dei despoti. Di solito venivano utilizzati come spie, così almeno ci riferisce Tacito.

Quando i Franchi arrivarono in Francia trattarono i vinti con una certa moderazione e ciò si può dire anche con riferimento agli avvocati.

I Franchi conservarono le discussioni nel foro, ma vi aggiunsero qualcosa di proprio.

Dopo aver discusso davanti al giudice e quindi di aver tentato la conciliazione se la contestazione era ancora difficile da sciogliere, i due avversari si ritrovavano in campo chiuso e al giudizio di Dio si combattevano ad oltranza.

Il giudizio di Dio invenzione dei Ripuarii non escludeva discussioni precedenti, almeno quando si trattasse di sudditi Gallo-romani.

Tutto ciò risale a VI secolo dopo Cristo e la legge che ne ebbe il merito si chiamava Gombelta (501).

In pratica se le parti non si accordavano amichevolmente e si rifiutavano di giurare gli veniva deferito il duello.

I difensori delle parti venivano chiamati clamatores da clam che significava azione (plaidours in francese).

A fronte di una paga si incaricavano di sostenere le difese; in ogni tribunale erano eletti gli uomini probi e i più istruiti alla presenza del duca o del conte. Erano un corpo di persone revocabili come quello dei magistrati.

Il loro lusso era così sfrenato che Carlo Magno con un capitolare vietò loro di andare in udienza con più di 30 cavalli.

Vi erano poi dei laici nobili che si proclamavano difensori e rappresentanti delle chiese, delle comunità, dei monasteri, delle province e delle città; essi venivano detti advocati, defensores, causidici (in fancese uvoueries). Questi nobili laici vennero presto eretti come feudatari oppure come vassalli dei loro clienti.

I capitolari estesero in tutto il sacro romano impero l’uso del combattimento giudiziario che sostituì così le prove della croce, dell’acqua fredda e dell’acqua bollente a cui era legato soprattutto il clero.

Il combattimento giudiziario coinvolgeva tutti gli attori del processo. Se il giudice citava qualcuno e questo non si presentava in giudizio il magistrato combatteva con la parte e la parte con il testimonio; la parte non contenta del giudizio si appellava e combatteva contro il suo giudice. I servi combattevano a piedi col bastone ed i nobili a cavallo.

Siccome vennero a mancare i giudici si introdusse l’appello per errore di diritto che non contemplava duello.

La giustizia romana scomparve e ai giureconsulti ed avvocati furono sostituiti da campioni che assomigliavano a gladiatori e che appunto a fronte di una retribuzione si incaricavano di difendere una causa qualunque.

Con Carlo il Calvo (860) la Francia si coperse di giurisdizioni; re, nobili e clero avevano i loro tribunali canonico particolari. Quelli del re si chiamava parlamento e si occupava di questioni pubbliche e private ed era formato da baroni, ecclesiastici, teologi e giuristi.

I giuristi furono chiamati perché a quel tempo vigevano quattro diritti: feudale, canonico, civile e statutario e chi non era giurista non sapeva districarsi; la procedura era poi qualcosa di impossibile.

Il diritto romano era conosciuto assai vagamente dai giuristi.

Ma due secoli dopo successe un fatto che cambiò tutto. Nel saccheggio di Amalfi (1133) un soldato trovò un manoscritto legato con oro e con la copertina di diversi colori. Lo portò a Lotario II che era imperatore di Germania.

Si trattava dei 50 volumi delle Pandette di Giustiniano.

Lotario lo donò alla città di Pisa e si fece solo delle copie. Italia, Francia e Germania adottarono subito la nuova legislazione; il manoscritto fu deificato ed ottenne un culto particolare.

Tutta la giurisprudenza passata fu messa da parte. La Santa sede si inquietò sia per la deificazione sia per l’abbandono della vecchia giurisprudenza.

Un concilio di Tours (1180) vietò ai religiosi di fuggire dai chiostri per studiare il diritto romano.

Nel 1225 Onorio vietò con un decretale lo studio del diritto romano ai chierici ed ordinò che i contravventori venissero cancellati dall’albo degli avvocati e pure scomunicati.

Queste proibizioni fecero sì che da questo momento in poi fossero i giuristi laici ad occuparsi di diritto romano. Il Digesto venne visto dal re come il rivestimento del nuovo Cesare, ma ci vollero secoli per affermare le nuove regole perché i re di Francia non volevano inimicarsi la Chiesa.

Sta di fatto che nelle decisioni più importanti dei re dal 1200 in poi c’è sempre stato lo zampino dell’avvocatura.

Un nome per tutti: Robespierre faceva l’avvocato.

In altre parole sino al 1790 l’avvocatura svolse un ruolo politico.

Ed ebbe in cambio dignità e ricchezza.

Si pensi che erano anche esenti dalle imposte.

A Parigi nel 1790 c’era un quartiere dedicato a loro residenza (St.-Jacques) ed erano in numero di 600. Nel 1845 furono sostituiti dagli studenti e dai tipografi: per chi non la conosce sembra di parlare dell’attuale Via Balbi a Genova.

I più abili erano avvocati del parlamento, poi c’erano gli avvocati detti UTILI che si occupavano delle controversie nei tribunali e che dipendevano dall’arbitrio dei procuratori; altri si dedicavano come oggi solo alla redazione delle memorie ed altri ancora erano segretari di magistrati e ricevevano le lagnanze (insomma erano dei cancellieri).

Fra di loro erano molto corretti e si scambiavano tutti gli atti e produzioni senza ricevuta od elenco: già all’epoca dunque esisteva la discovery e veniva chiamata comunicazione dei sacchi.

Ogni sabato dalle 12 alle 19 davano consulti gratuiti (consulti di carità) a tutti i poveri che si presentavano, come facevano del resto già i giuristi dell’antica Roma.

Le cose cambiarono con la Rivoluzione francese perché l’avvocatura si schierò coerentemente per il re e i rivoluzionari non la perdonarono.

L’ordine fu cancellato: quello che non tutti sanno è che gli stessi legali, percepito che cambiava il vento, votarono segretamente per l’abolizione; in cambio 183 di loro entrarono nell’Assemblea Costituente.

Il nome avvocato venne cancellato dal dizionario ed al suo posto si parlò di uomo di legge e di difensore officioso.

Nonostante ciò furono gli artefici più convinti del periodo del Terrore. Tanto che il Direttorio fu chiamato il regno degli avvocati; solo non si macchiarono di corruzione e di concussione.

L’ordine non ricomparve che con la Monarchia. Fu Napoleone a restaurarlo nel 1810.

Napoleone non amava gli avvocati; un avvocato era per lui la personificazione di tutto ciò che vi era di ciarliero, di debole, di inutile e di oppressivo; egli considerava la loro influenza politica come il più pericoloso dissolvente di ogni governo. Così col decreto del 1810 li pone comunque sotto la dipendenza del pubblico ministero e dunque cercò di stroncarne comunque le ambizioni politiche.

Nel 1812 gli avvocati erano solo 300 e nel 1838 solo 800 ed avevano per lo più rinunciato alla professione UTILE. Così facevano i soldati, gli agenti immobiliari e svolgevano ruoli commerciali proibiti dal regolamento, altri semplicemente scrivevano sul biglietto da visita che erano avvocati alla corte reale, ma qui nulla facevano.

Nel 1845 per arginare la crisi dell’avvocatura il consiglio dell’ordine faceva un’assicurazione che copriva il danno se i clienti non pagavano o pagavano male. Una pensione di 400 franchi era destinata agli orfani, agli invalidi e alle vedove.

 

Cfr. Dizionario delle date, dei fatti, luoghi ed uomini storici o repertorio alfabetico di cronologia universale contenente … pubblicato a Parigi da una Società di dotti e letterati sotto la direzione di A.-L. d’Harmonville, Volume 3,1845

Pacificatori nella Roma antica

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Tante erano le premure per mantenere la pace che a Roma si dedicò addirittura un tempio alla dea Concordia[1].

Molto venerato era il dio Mercurio, considerato il mediatore tra gli dei e gli uomini, equilibratore e controllore del rapporto tra il bene ed il male. La mitologia racconta che Apollo gli donò il caduceo appunto per pacificare e conciliare.

La conciliazione tra privati fu a Roma assai praticata a giudizio instaurato o prima del giudizio.

I Romani andavano frequentemente ad accordarsi sotto ad una colonna, nel Foro di Cesare[2] e ciò avveniva previo giuramento solenne nel nome del padre della patria[3].

Nei migliori tempi di Roma peraltro si conducevano i coniugi sdegnati, non al foro davanti al pretore, ma al tempio di Giunone conciliatrice per farli desistere dal triste disegno di separarsi[4].

Questo stato di cose resse sino a Caligola che impose una pesantissima tassa sulle liti per rimpinguare le casse dello Stato e quindi considerò la conciliazione come una frode all’erario.

Svetonio ci racconta che l’imperatore pretendeva il 40% della somma controversa[5] e che Caligola condannava tutti coloro che venivano accusati di essersi accordati o di aver composto la lite[6].

Tuttavia i termini che noi usiamo comunemente (conciliazione, mediazione, negoziazione ec…) a Roma significati abbastanza lontani da quelli odierni.

 Il termine conciliatio ha in tarda epoca repubblicana (dal 116 al 27 a. C.) un diverso etimo rispetto a quello che diamo noi oggi alla conciliazione ove il conciliatore svolge un ruolo attivo che può anche incentrarsi su una proposta.

Ed è ben lontano anche da quello di “mediazione” ossia della facilitazione della comunicazione tra le parti e del soddisfacimento degli interessi.

Secondo VARRONE[7]  l’operazione di conciliare era quella che svolgevano i lavandai, e che consisteva nel sottomettere, spremere, costringere i panni (cilia) [8].

Da ciò in seguito “si disse in traslato conciliare l’adoperarsi per rendere taluno benevolo a sé o agli altri. In senso ancora più figurato si disse conciliare il far da mezzano, a qualunque scopo, onesto o disonesto: così i Romani davano il nome di conciliatrices a certe donne che si assumevano di riunire gli sposi divisi[9].

Abbiamo un riferimento delle ISTITUZIONI giustinianee alla reconciliatio nel rapporto tra i pupilli e gli adulti, nell’ambito dell’istituto della tutela[10], ma ciò non ha nulla a che fare col significato odierno di conciliazione.

 Nel CODEX il concetto di conciliatio riguarda per lo più la religione cristiana. Vi è però nel Libro V una citazione importante ai nostri fini che si riferisce al matrimonio e vieta che la riconciliazione si possa imporre[11].

Sempre alla riconciliazione nel matrimonio per lo più si riferisce il DIGESTO[12].

I Romani utilizzavano anche la parola negoziazione ed essa riguardava un settore di attività particolare, quello del commercio.

Il termine negotiatio aveva, infatti, il significato di commercio all’ingrosso, traffico, attività affaristica[13]; il negotiator era il commerciante, il banchiere, il finanziere[14].

Nel senso indicato le ISTITUZIONI richiamano la negoziazione quando vogliono definire la società[15]che appunto raggruppa dei negoziatori di olio, vino e frumento.

Quanto al CODEX l’Imperatore Valentiniano invita i negotiatores alla moderazione perché i cristiani hanno come compito quello di aiutare i poveri[16];  decisamente critico si mostra  Anastasio[17] e Giustiniano proibisce addirittura ai negotiatores la milizia[18].

Anche il DIGESTO dedica ai negotiatiores diverse commenti[19] che hanno sempre a che fare con il commercio.

Lo stesso vocabolo mediator aveva presso i Romani a che fare con il commercio.

Essi intendevano colui che indagando la volontà e la convenienza dei negozianti,  si intrometteva tra di loro per trattare e concludere tra di essi un’operazione lecita ed onesta[20].

Riguardo a tale funzione Giustiniano nel capitolo VIII[21] di una Novella[22] precisa che “Avendo noi fatto una legge che, trattandosi di cause pecuniarie, i mediatori non si possono costringere a fare testimonianza, alcuni abusano di questa disposizione e non vogliono fare testimonianza. Prescriviamo quindi che se ambedue le parti litiganti acconsentono che il mediatore faccia testimonianza, debba egli prestarla, suo malgrado; poiché in tal caso il consenso delle parti toglierà la proibizione da noi fatta che si possa costringere a fare testimonianza[23].

Per indicare i mediatori Ulpiano[24] utilizzò anche il vocabolo pararii[25] e pure il vocabolo[26]proxeneta[27] di derivazione greca, seppure quest’ultimo non fosse, perlomeno nell’epoca giustinianea, legato soltanto al commercio[28].

Ai fini dell’individuazione di un concetto simile alla mediazione civile e commerciale odierna può essere utile approfondire invece l’opera di Iacopo Cuiacio, un giurista francese del XVI secolo[29], famoso per i suoi commenti al diritto giustinianeo. I giuristi di Francia e Olanda lo hanno considerato per secoli una autorità indiscussa in materia.

C’è in particolare un passo del 1584 delle sue recitationes solemnes[30] al Libro XIII del commento di Paolo all’Editto Pretorio[31] che, a parere dello scrivente, merita l’attenzione anche di coloro che si occupano di storia dei sistemi di composizione dei conflitti.

Lege etiam Julia judiciaria (ut ait d. l. 9. §. pen. et simul de alio capite l. Juliae in l. cum lege, hoc tit. fit mentio) hac, inquam, lege prohibetur judex ea de re cujus est judex in se compromitti jubere:  quia in ejus potestate non est, ut munus sibi injunctum defugiat, vel deponat. Potest quidem si spes aut facultas videatur esse componendi negotii, officio judicis paulisper dilato, communis amici, et quasi pacificatoris partes suscipere, aut suadere litigatoribus, ut inter se de negotio omni transigant, quae tamen suasio judicis judicati auctoritatem non habet, ut eleganter ait l. T. C. de sent. et interlocutor. quia non ut judex, vel arbiter compromissarius id suadet, sed ut communis amicus, ut interpres, et sequester pacis, ut arbiter honorarius“. (“Anche secondo la legge giudiziaria Julia…, dico, che questa legge proibisce al giudice della causa per legge, di offrirsi come arbitro, affinché eviti il compito a lui assegnato, o lo abbandoni. Tuttavia può se la speranza o il diritto fanno scorgere una composizione del negozio, differire per un po’ il ruolo di giudice, prendere il ruolo di comune amico e di pacificatore, o convincere i litiganti, a transigere tra loro il negozio, che però la persuasione del giudice non ha autorità di giudicato… perché non come arbitro o come giudice egli giudica, ma come comune amico, interprete della volontà delle parti, sequestratario di pace, o arbitro non investito dal giudice (scelto dalle parti”).

In primo luogo Cuiacio ci informa che presso i Romani il giudice per legge (diremo noi il giudice naturale) non poteva essere arbitro: forse in omaggio a tale principio ancora nell’Ottocento il conciliatore arbitrava a seguito di fallita conciliazione, ma non faceva sentenza; redigeva soltanto il verbale.

Da questo splendido passo scopriamo poi che anche i Romani differenziavano la conciliazione dalla transazione. Così si evince che alla transazione si veniva condotti dalle parole persuasive del giudice, mentre ciò non accadeva nella conciliazione (così come d’altronde si verifica attualmente in mediazione che noi definiamo facilitativa).

La conciliazione poteva inoltre fondarsi sulla speranza del giudice di poter ottenere un componimento oppure sulle indicazioni fornite dal diritto (facultas).

Il prodotto della conciliazione non aveva autorità di cosa giudicata come la sentenza del giudice.

Ma il passo ci fornisce altre precise indicazioni; in particolare ci regala due dei nomi con cui veniva appellato il mediatore romano antico: interpres e sequester pacis.

Livio definisce Interpres il mediatore di pace[32]; secondo Cicerone[33] questa figura faceva pagare i suoi servizi: e per questo non era ben vista dai Romani.

Sequester pacis per Silio Italico[34] significa parimenti mediatore di pace, e così per Seneca, Gellio, Plauto, Servio, Lucano, Stazio, Ovidio e Virgilio[35].

Cicerone al pari di interpres utilizza anche il vocabolo sequester per indicare il corruttore di giudici.

È probabile che ai tempi i termini interpres e sequester pacis fossero appellativi intercambiabili.

Sequester pacis era anche colui a cui si affidavano i beni contesi dai litiganti[36].

Seneca ci avverte peraltro che a Roma agiva anche il publicae gratiae sequester che era colui che mediava in una riconciliazione ufficiale. In particolare il grande filosofo attribuisce questa qualità a Menenio Agrippa che aveva provveduto a riconciliare pubblicamente i patrizi con i plebei[37]. Una funzione simile viene riconosciuta da Appiano a Caio Sempronio Gracco (123 a.C.) che “Ha lavorato per riconciliare la classe dei Cavalieri” [38].

Il termine conciliazione ufficiale peraltro arriva, come vedremo, sino ai primi del XX secolo e nell’Ottocento stava ad indicare la conciliazione del giudice conciliatore, del presidente del tribunale nel diritto di famiglia, dell’autorità di pubblica sicurezza nei conflitti.

Dall’avvocato BARINETTI[39], accademico dell’Ottocento, apprendiamo poi che gli arbitri romani ricevevano dal praetor alcune controversie “per le molte differenze ed i rapporti assai intralciati” nelle quali assumevano funzione di mediatori e di pacificatori[40].

Gli arbitri che svolgevano questo ruolo di mediatori e pacificatori erano detti appunto sequestri.

In tal caso il Digesto ci dice che non si provvedeva a redigere il compromesso[41].

Questa delegazione di poteri conciliativi all’arbitro caratterizza ancora la legislazione dell’Ottocento e trova conferma nel codice di rito nostro nella disciplina dell’esame contabile (art. 198-200 C.p.c.).

Potremmo dire anche che è un’ava della nostra mediazione delegata.

La figura invece del depositario dei beni contesi (sequestratario) già nel XIX secolo non aveva più a che fare con i poteri conciliativi.

Quanto alla conciliazione preventiva condotta da amichevoli compositori interessa infine qui discorrere dei disceptatores domestici[42].

Cicerone ce ne regala una bellissima definizione: “disceptator id est rei sententiaeque moderator” (“il mediatore è un moderatore del fatto e della decisione”)[43].

Presso i Greci peraltro troviamo riferimento a questa figura in Platone laddove il grande filosofo deferisce la risoluzione delle controversie in primo luogo ai vicini[44] e che in greco antico venivano chiamati per la loro funzione διαλλακτήρoι (diallactèroi)[45].

disceptatores domestici nacquero a Roma dalla difficoltà della citazione per atto privato (vocatio in ius) che indusse i Romani a tentare la conciliazione appunto in casa propria, o di un congiunto, o di un giureconsulto[46].

Anch’essi potevano essere arbitri, ma in tal caso non erano nominati dal praetor, ma scelti dalle parti.

Quando erano giuristi dovevano conciliare dall’alba al tramonto senza pretendere alcun pagamento: il loro ruolo tuttavia non era perpetuo, ma costituiva solo una tappa del cursus honorum.

Spesso i giuristi discettatori partecipavano alle riunioni di conciliazione in piedi su uno scranno che si teneva all’entrata della domus ed erano presenti come ai tempi attuali anche alcuni tirocinanti.

Ritengo sia importante ancora segnalare che Giustiniano era favorevole alla conciliazione ed in geere al regolamento privato che menziona in diverso modo nel CODEX come amicali compositione[47],amicalem conventionem[48] amicalis forma amicalis pacto[49], amicalem transactionem[50]in sostanza si può dire che il giudizio e la conciliazione stavano per lui sullo stesso piano. Per quanto  all’epoca il conciliatore, come abbiamo rilevato, potesse frequentemente essere un arbitro.


[1] Fu eretto per voto da Furio Camillo nel 387 e poi rifatto da Costantino perché era stato dato alle fiamme sotto Massenzio. A dire il vero a Roma ce ne erano due, uno della Concordia Prenestina che è quello a cui facciamo riferimento e l’altro che fu ribattezzato della Concordia Augusta. R. V. CORTONESE, Accurata e succinta descrizione topografica delle antichitá di Roma, Volume 1, P. Piale e M. de Romanis, Roma, 1824, pp. 85 e ss.

[2] Così ci racconta SVETONIO: “Postea Plebs solida columnam propte viginti pedum lapidis numidici in foro stauit, scrpsitque: PARENTI PATRIAE: apud eam longo tempore sacrificare, vota suspicere, controversias quasdam, interposto per Caesarem jurejurando, distrahere perseveraverit” (“Dopo pose in piazza una colonna di porfido, tutta di un pezzo, alta circa venti piedi, e ci scrisse dentro: AL PADRE DELLA PATRIA. E perseverò lungo tempo nel sacrificare presso di essa, e qui si votava, e giurando ancora sotto il nome di Cesare, si terminarono alcune liti e controversie”). C. SVETONIO TRANQUILLO, XII Caesares – C. Iulius Caesar  85, in  OPERA, Vol I, Lipsia, 1816, p. 176.

[3] Sin dalle origini dunque a titolo esecutivo si preferiva il vincolo morale per suggellare un accordo.

[4] L. SCAMUZZI, Manuale teorico-pratico dei Giudici Conciliatori e dei loro Cancellieri ed Usceri, III ed., E. Rechiedei & C., 1893, p. 170.

[5] L’imperatore voleva anche l’ottava parte del guadagno che facevano i facchini giorno per giorno: e dalle meretrici quanto ciascuna guadagnava in una volta.

E fece fare una aggiunta al capitolo della detta legge che conteneva  questi precetti, che s’intendessero obbligate a pagare non solamente quelle che erano meretrici, ma quelle ancora che fossero state o meretrici o ruffiane (che erano anche dette a Roma anche conciliatrices): e cosi le gentildonne furono obbligate alla medesima pena se fossero state trovate in adulterio.

Avendo fatto per bando pubblicare la predetta legge e non avendola fatta intagliare nel rame e, porre in pubblico, ne seguiva che gli uomini per dimenticanza, non potendo ricorrere alla scrittura, commettevano molti errori; finalmente domandandola il popolo con grande istanza, la fece intagliare in lettere minutissime e porre in luogo molto stretto in modo che nessuno la potesse copiare. G. SVETONIO TRANQUILLO, Le vite dei dodici Cesari, trad. Fra Paolo Del Rosso, Cugini Pombe Comp. Editori, Milano, 1853, p. 214-215.

Peraltro gli agenti del fisco nel Regno d’Italia a seguito dell’istituzione del conciliatore nel 1865 non si comportarono molto diversamente considerando nulli tutti i verbali di conciliazione.

[6] Lib. IV, 40 De Vita Caesarum, C. Caesar Caligula (“Pro litibus atque judiciis ubicumque conceptis, quadragesima summae, de qua litigaretur: nec fine poena, si quis composuisse vel donasse negotium convinceretur”) (“Voleva che tutti quelli che litigavano gli pagassero la quarantesima parte della somma in litigio; e quelli che erano accusati d’essersi accordati, e di aver composto la lite, erano da lui condannati”).

[7] Cfr. De lingua latina, libro V:”A cogitatione concilium, inde consilium; quod ut vestimentum apud fullonem cum cogitur, conciliari dictum.”.

[8] Sulla scorta dell’insegnamento varroniano sono le opere: V. E. H. BARKER, Classical recreations, J. A. Walpy, Londra, 1812, p. 379-380;  T.LUCRETII CARI, De Rerum natura libri six, a cura di  G. WAKEFIELD, J.A. Walpy, Londra, 1823, p. 922; G. MANNO, Della fortuna delle parole, vol. 2, L. Nervetti, Milano, 1832, p. 26-27.

[9] V. amplius L. SCAMUZZI, voce Conciliatore e conciliazione giudiziaria, op. cit., pag. 37.

[10] Inimicitiae, quas quis cum patre pupillorum vel adultorum exercuit, si capitales fuerunt nec reconciliatio intervenit, a tutela solent excusare. (LIB. I, TIT. XXV. DE EXCUSATIONIBUS TUTORUM VEL CURATORUM).

[11] CJ.5.4.14: Imperatores Diocletianus, Maximianus

Neque ab initio matrimonium contrahere neque dissociatum reconciliare quisquam cogi potest. unde intellegis liberam facultatem contrahendi atque distrahendi matrimonii transferri ad necessitatem non oportere. * diocl. et maxim. aa. et cc. titio. * <>

[12] Cfr. i Commenti a Dig. 23.4.29.1, Dig. 24.1.3pr., Dig. 24.1.32.11.

[13] Ma si trattava anche di impresa collettiva (negotiatio plurimum cum e sine societate) e di impresa individuale (negotiatio unius). V. amplius P. CERAMI.- A. DI PORTO – A. PETRUCCI,Diritto commerciale romano: profilo storico, C. Giappichelli, 2004, p. 61.

[14] San Tommaso, qualche secolo dopo, distinguerà tra le forme di negotiatio ossia di mercatura, affermando come lecito solo lo scambio di beni che attraverso il lavoro hanno avuto una trasformazione migliorativa che li ha resi più idonei a soddisfare i bisogni umani. In questo senso non sarebbe dunque lecito lo scambio di denaro con denaro. Cfr. Summa Theologiae, II-II, q. 77,  a. 4.

[15]Societatem coire solemus aut totorum bonorum, quam Graeci specialiter  appellant, aut unius alicuius negotiationis, veluti mancipiorum emendorum vendendorumque, aut olei, vini, frumenti emendi vendendique.

[16] Negotiatores, si qui ad domum nostram pertinent, ne commodum mercandi videantur excedere, christianos, quibus verus cultus est, adiuvare pauperes et positos in necessitate provideant. * valentin. et valens aa. ad iulianum com. orientis. * <a 364 d. xv k. mai. constantinopoli divo ioviano et varroniano conss.>

[17] CJ.3.13.7pr.: Imperator Anastasius

Periniquum et temerarium esse perspicimus eos, qui professiones aliquas seu negotiationes exercere noscuntur, iudicum, ad quos earundem professionum seu negotiationum cura pertinet, iurisdictionem et praeceptiones declinare conari. * anastas. a. constantino pp. * <a 502 d. xv k. mart. constantinopoli probo et avieno conss.>

[18] CJ.12.34.0. Negotiatores ne militent.

CJ.12.34.1.2: Imperator Justinianus

Si qui vero negotiatores, quos omni militia prohibuimus, iam militarunt, licentiam eis damus negotiationem quidem relinquere, militiam vero retinere, scientibus quod, si postea negotiantes appareant, militia privabuntur. <a 528-529>

[19] Cfr. ad esempio i commenti a Dig. 23.4.29.1, Dig. 23.2.33, Dig. 24.1.3pr.,  Dig. 24.1.32.11, Dig. 32.65pr., Dig. 38.1.45, Dig. 50.5.9.1, Dig. 50.6.6.3, Dig. 50.11.2.

[20] C. PARODI, Lezioni di diritto commerciale, Rosa Lavagnino Parodi, Genova, 1854, p. 70. Quindi facevano riferimento a quella figura individuata dagli art. 29 e ss. del Codice di Commercio e per noi dall’art. 1754 C.c.

[21] Ut mediatores non nisi de partium consensu testimonium ferant, et de testimonio proxenetarum. I mediatori non prestano testimonianza se non con il consenso delle parti. Testimonianza dei mediatori.

[22] “Quoniam vero legem proposuimus in pecuniariis causis nolentes testificari, illos non compellendos testimonium dare, qui ante mediatores facti sunt ipsis, et quidam abutuntur hoc, et testimonio nolunt uti: sancimus, si utraque pars consentiat, quod et mediator eorum fiat testificator (componantur enim ea, quae ab eo dicuntur) compellere eum etiam nolentem testimonium perhibere: prohibitione, propter quam eum nolentem testificare penitus  nostra voluit lex, propter consensm utriusque partis sublata”.

[23] F. FORAMITI, Corpo del diritto civile, vol. IV, Tipografia di G. Antonelli, Venezia, 1844, col. 696-698. Anche per noi – seppure la figura non abbia molti punti di contatto con quella romanistica – “Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né’ davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità”(art. 10 c. 2 decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28). Dunque la riservatezza di determinate funzioni era fondamentale anche nei tempi antichi.

[24] Unitamente a Giustiniano nella novella appena vista e nelle Pandette, Libro cinquantesimo, Titolo XIV, De Proxenetics.

ig. 50.14.0. De proxeneticis.

Dig. 50.14.1

Ulpianus 42 ad sab.

Proxenetica iure licito petuntur.

Dig. 50.14.2

Ulpianus 31 ad ed.

Si proxeneta intervenerit faciendi nominis, ut multi solent, videamus an possit quasi mandator teneri. et non puto teneri, quia hic monstrat magis nomen quam mandat, tametsi laudet nomen. idem dico, et si aliquid philanthropi nomine acceperit: nec ex locato conducto erit actio. plane si dolo et calliditate creditorum circumvenerit, de dolo actione tenebitur.

Dig. 50.14.3

Ulpianus 8 de omn. trib.

De proxenetico, quod et sordidum, solent praesides cognoscere: sic tamen, ut et in his modus esse debeat et quantitatis et negotii, in quo operula ista defuncti sunt et ministerium qualequale accommodaverunt. facilius quod graeci hermyneutikon appellant, peti apud eos poterit, si quis forte condicionis vel amicitiae vel adsessurae vel cuius alterius huiuscemodi proxeneta fuit: sunt enim huiusmodi hominum ( ut in tam magna civitate) officinae. est enim proxenetarum modus, qui emptionibus venditionibus, commerciis, contractibus licitis utiles non adeo improbabili more se exhibent.

[25] CELSO utilizza il termine adnumeratores ed altri li designano interventores ministri. Nella pratica del commercio sono anche detti sensali. C. PARODI, Lezioni di diritto commerciale, op. cit., p. 69.

[26] Est enim proxenetarum modus, qui emptionibus-venditionibus, commerciis, contractibus licitis, uliles non adeo improbabili more se exhibent. (Z. 3. Ulp. Lib. 8. De Omn. Tribun.)

[27] I compensi di questi soggetti erano detti proxenetae merces (G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai giorni nostri, Tipografica Emiliana, Venezia1857, p. 159) e dipendevano nell’ammontare dal prudente apprezzamento del giudice. C. PARODI, Lezioni di diritto commerciale, op. cit., p. 83.

[28] “…his personis quarum interventu nuptiae, amicitiae, nomina, aut quaevis negotiationes inter duos plures-ve contrahuntur”.

CJ.5.1.6:

Constitutio nuptiarum proxenetam potissimum nihil accipere vult.  quod si omnino accipere audeat, si quidem nihil ea de re convenerit, nihil omnino eum accipere:  si vero convenerit, non supra vicesimam partem dotis vel ante nuptias donationis exigere, quando dos ducentas auri libras non excedit:  minus autem si vult et accipere permittit.

CJ.5.1.6.1:

Cuiuscumque autem quantitatis dos sit, supra decem auri libras proxenetae accipere non permittit, etiamsi certa dos vel ante nuptias donatio sit.

[29] Visse tra il 1522 ed il 1590.

[30] Cfr. J. CUJACII, Opera in Tomos XIII distributa, Tomus V, In librum primum Pauli ad edictum commentarii seu recitationes solemnes, Editore Prati, 1838, Tolosa, col. 283 e ss.

[31] Ad Lib. 13, L. XII. De constituta Pecunia (Dig. 13.5.13) Paulus 13 ad ed. (Sed et si decem debeantur et decem et stichum constituat, potest dici decem tantummodo nomine teneri) Et Lib. 4, L. IV. De receptis: qui arbitrium receperint ut sententiam dicant. (Dig. 4.8.4) Paulus 13 ad ed. (Nam magistratus superiore aut pari imperio nullo modo possunt cogi: nec interest ante an in ipso magistratu arbitrium susceperint. inferiores possunt cogi).

[32] Così in Livio.

[33] Orazione in favore di Aulo Cluenzio Avito, XXXVI. Cicerone ci racconta anche un episodio  in cui un l’interpres aveva corrotto un giudice (Verr., I, 36).

[34] Punica, 6,347.

[35] Cfr. P. OVIDII NASONIS Opera omnia, Volume 7, A. J. Valpy, 1821, Londra,  p. 3744.

[36] Lib. 16, Dig. Tit. 3, fr. 6, 17

Si velit sequester officium deponere, quid ei faciendum sit? et ait pomponius adire eum praetorem oportere et ex eius auctoritate denuntiatione facta his qui eum elegerant, ei rem restituendam qui praesens fuerit. sed hoc non semper verum puto: nam plerumque non est permittendum officium, quod semel suscepit, contra legem depositionis deponere, nisi iustissima causa interveniente: et cum permittitur, raro ei res restituenda est qui venit, sed oportet eam arbitratu iudicis apud aedem aliquam deponi.

Così anche in moltri altri passi del Corpus Iuris Civilis. Troviamo una definizione in particolare nel Digesto. Dig. 50.16.110

Modestinus 6 pand.

“sequester” dicitur, apud quem plures eandem rem, de qua controversia est, deposuerunt: dictus ab eo, quod occurrenti aut quasi sequenti eos qui contendunt committitur.

[37] Dial. De Consolatione ad Helviam  12,12, 5. E morì così povero, aggiunge Seneca, che per il suo funerale fu necessaria una colletta. Speriamo che questa non sia la fine anche per i mediatori civili e commerciali attuali.

[38] Ὁ μὲν δὴ Γάιος Γράκχος οὕτως ἐδημάρχει τὸ δεύτερον· οἷα δ’ ἔχων τὸν δῆμον ἔμμισθον, ὑπήγετο καὶ τοὺς καλουμένους ἱππέας, οἳ τὴν ἀξίωσίν εἰσι τῆς βουλῆς καὶ τῶν δημοτῶν ἐν μέσῳ, δι’ ἑτέρου τοιοῦδε πολιτεύματος. Appiano, Bell. Civ. , I, 22 (Combes Dounous, Parigi, 1808).

[39] Professore ordinario di diritto somano all’Università di Pavia nel 1864.

[40] P. BARINETTI,Diritto romano, Parte generale, Vallardi, Milano, 1864 p. 190-191.

[41] Lib. 4, tit. 8, Dig. Fr. 11 § 2;

Arbitrum autem cogendum non esse sententiam dicere, nisi compromissum intervenerit.

[42] Gli amichevoli compositori furono detti disceptatores domestici a partire da Cicerone  (P. Quintio c. 5 e ss. e c. 11; Pro Caecina, 2;  Pro Caecina, 8).

Pro Caecina, 2: “quorum alterum levius est, propterea quod et minus laedit, et persaepe disceptatore domestico dijudicatur; alterum est vehementissimum, quod et ad graviores res pertinet, et non honorariam operam amici, sed severitatem judicis ac vim requirit”. Cfr. G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1, Rondinella, Napoli, 1853, p. 72; J. G. HEINECCII, Antiquitatum romanarum jurisprudentiam illustrantium syntagma secundum ordinem Institutionum Justiniani digestum, Henrici Luodovici Broenneri, Francoforte sul Meno,1841, p. 648.

<<Se un cittadino aveva delle differenze civili, doveva egli sulle prime cercare di terminarle all’amichevole, per disceptatores domesticos. Se non vi poteva riuscire citava l’avversario incontrandolo a comparire innanzi al Pretore con una di queste formole “in jus eamus; in jus ambula;”..>> N. DEL BUONO, Lezioni sulle antichità romane, Da’ Torchi della Società Filomatica, Napoli, 1856, p. 22.

[43] ”Marco Tullio Cicerone, Partiones oratoriae, 10.

[44] V. Leggi, 915d e 920d.

[45] “These were persons to whom a dispute was referred by agreement of the parties. Their power depended on the terms of the reference. It was usual, before commencing an action, to try what could be done by the mediation of friends. They would endeavour, by advice and persuasion, to reconcile the parties, or at least to bring them to some amicable arrangement. Such persons were called διαλλακτι . They were like the disceptatores domestici of Cicero; (Pro Caecina, 8)” C. R. KENNEDY, The Orations of Demosthenes, Henry G. Bohn, London, 1856, p. 411.

[46] “E ivi esponendo le proprie ragioni finivano per lo più di intendersi e conciliare con equità”. V. L. SCAMUZZI, voce Conciliatore e conciliazione giudiziaria, in Digesto Italiano, vol VIII p. I, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1896, p. 40. “E più tardi prima di disaminare la causa avanti al pretore, si tentava sempre un amichevole accordo tra le parti”(Duae experiundi viae, una summi iuris, altera intra parietes). Coloro che usavano del primo mezzo, dice il Noodt, usavano del rigore del diritto, e gli altri si mostravano più dolci ed umani: ita potuit actor dare. Humanitati, nec minus licuit ei aliter agere summo iure (G. NOODT, Ad edictum praetoris de pactis et transactionibus, Liber singularis, caput I, in G. NOODT, OPERA OMNIA, Johannes Van den Linden, Leida, 1724, pag. 484). P. S. MANCINI, G. PISANELLI, A SCIALOJA, Commentario del Codice di Procedura civile per gli Stati sardi, volume I parte II, Presso l’Amministrazione della Società Editrice, Torino, 1857, p. 109.

[47] CJ.1.2.22.1: Imperator Justinianus

Quae oportet non solum in casibus, quos futurum tempus creaverit, sed etiam in adhuc pendentibus et iudiciali termino vel amicali compositione necdum sopitis obtinere. <a 529 recitata septimo miliario huius inclitae civitatis in novo consistorio palatii iustiniani.>

[48] CJ.1.3.50.1: Imperator Justinianus

Quam generalem legem in omnibus casibus obtinere sancimus, qui necdum per iudicialem sententiam vel amicalem conventionem sopiti sunt. <a 531 d. k. sept. constantinopoli post cons. lampadii et orestae vv. cc

[49] CJ.1.17.2.23: Imperator Justinianus

Leges autem nostras, quae in his codicibus, id est institutionum seu elementorum et digestorum vel pandectarum posuimus, suum obtinere robur ex tertio nostro felicissimo sancimus consulatu, praesentis duodecimae indictionis tertio kalendas ianuarias, in omne aevum valituras et una cum nostris constitutionibus pollentes et suum vigorem in iudiciis ostendentes in omnibus causis, sive quae postea emerserint sive in iudiciis adhuc pendent nec eas iudicialis vel amicalis forma compescuit. quae enim iam vel iudiciali sententia finita sunt vel amicali pacto sopita, haec reuscitari nullo volumus modo. bene autem properavimus in tertium nostrum consulatum et has leges edere, quia maximi dei et domini nostri ihesu christi auxilium felicissimum eum nostrae rei publicae donavit, cum in hunc et b ella parthica abolita sunt et quieti perpetuae tradita, et tertia pars mundi nobis adcrevit ( post europam enim et asiam et tota libya nostro imperio adiuncta est) et tanto operi legum caput impositum est, omnia caelestia dona nostro tertio consulatui indulta. <a 533 data septimo decimo kalendas ianuarius constantinopoli dn. iustiniano pp. a. iii consule >

[50] CJ.6.58.15.5: Imperator Justinianus

Si qui autem casus iam evenerunt et per iudicialem sententiam vel amicalem transactionem sopiti sunt, nullam sentiant ex hac lege retractationem. <a 534 D. id. Oct. Constantinopoli dn. Iustiniano A. pp. iiii et Paulino vc. conss.>

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (quindicesima parte)

L’opinione circa la necessaria improduttività del denaro cominciò a mutare a livello teorico tuttavia soltanto nel XIII secolo nelle Università francesi ove si rispolverano le nozioni romanistiche e si parlò dapprima di usura compensatoria ed usura lucratoria[1] e poi di danno emergente e di lucro cessante[2].

Si consideri che la credenza della improduttività del denaro era diffusa presso altri popoli del mondo: nel IV secolo gli stessi Islamici stimavano usura anche la vendita dell’oro e dell’argento da parte dell’orefice, perché veniva corrisposto un prezzo superiore al loro intrinseco[3].

Per essere legittimo il prestito di denaro doveva, in altre parole, essere gratuito.

Ciò comportava inevitabilmente che chi avesse un patrimonio in denaro non ne prestasse[4] e che chi ne avesse bisogno non potesse che ricorrere agli usurai[5] i quali dovendo correre un gran rischio nel prestare denaro, innalzavano sempre più i tassi d’interesse.

L’interesse modico, anche quello legale o disposto con sentenza dal giudice, fu addirittura paragonato alla guerra e all’omicidio; nell’867 Basilio il Macedone dichiarò l’interesse anche minimo “contrario al diritto umano e divino[6].

Con il commercio ed il prestito gli Ebrei accumularono sì ingenti fortune[7], ma non potendo investirle in beni stabili,  si trovarono costretti ad inventarsi sempre nuovi modi d’impiego che si rivelassero lucrosi.

In particolare ricordiamo che sostennero con le loro sostanze anche l’Impero di Carlo Magno: per venire incontro alle richieste del sovrano gli Israeliti si dedicarono sino all’828, con il consenso imperiale e della Chiesa, al traffico di schiavi che erano più che altro bambini di povera estrazione e che venivano venduti agli islamici spagnoli, ma svolsero anche il ruolo di mediatori tra Cristiani ed Islamici, e coltivarono  la via del commercio, al pari dei Veneti, con l’Oriente[8].

Nel 1009 la violazione del Santo sepolcro da parte islamica venne attribuita indistintamente agli infedeli e ciò comportò una strage di Israeliti che si ridussero, secondo uno scrittore del tempo, ad un piccolissimo numero[9].

Fatte le debite proporzioni solo con riferimento alla consistenza della popolazione ebrea del tempo, si può affermare che in quell’età buia i Cristiani si abbandonarono a stragi di portata analoga a quelle naziste dello scorso secolo[10].

Gli studiosi[11] ritengono che Hitler abbia fatto uccidere circa sei milioni di Ebrei. Per comprendere sino in fondo le proporzioni e la portata di questo ultimo olocausto si può qui aggiungere che un secolo prima gli Ebrei venivano stimati tra i due ed i sette milioni in tutto il mondo.

Con la morte dei capitalisti – così gli Ebrei erano chiamati – mancarono però le risorse economiche per condurre al compimento qualsiasi attività e gli uomini per sopravvivere dovettero ricorrere anche all’antropofagia.

Del resto gli Ebrei rimasti non erano di sicuro incentivati ad aiutare i poveri ed i loro debitori visto che un po’ tutte le legislazioni vietavano e vieteranno ai poveri stessi di mostrare all’ebreo benefattore segni di rispetto[12].

Praticamente ad ogni bando di crociata[13] chi non poteva raggiungere i luoghi sacri si sfogava, in mancanza di meglio, uccidendo Ebrei[14], tanto che lo stesso S. Bernardo[15] inorridito scrisse un’epistola[16] in cui esortò le moltitudini ad astenersi dagli omicidi, dai furti e dalle rapine e di accontentarsi di cancellare i debiti usurari contratti dai Crociati che si recavano in Terrasanta; ma quando si recò in Francia ad illustrare di persona questo scritto rischiò addirittura la sua incolumità[17].

Al pari dei servi nei tempi medi gli Ebrei furono inoltre considerati oggetto di regalia specie in Germania, e dunque di proprietà dei feudatari, dell’Imperatore o addirittura della Chiesa[18].

Gli Ebrei, in quanto erranti, non potevano legarsi per definizione alla terra come i servi della gleba, non si poteva ammettere che appartenessero semplicemente a se stessi.

E così si pensò che appartenessero agli uomini in qualità di cose mobili.

In Germania per questa condizione venivano definiti leibeigenen[19] e anche se questa parola oggi viene tradotta con la locuzione “servi della gleba”, significava cosa in parte diversa, significava che solo l’Imperatore poteva farne quel che voleva, anche spogliarli ed ucciderli[20] oppure semplicemente cancellare i debiti che con loro avessero contratto i Cristiani.

Il guaio però era che i signorotti del tempo si curavano poco degli editti dell’Imperatore e si arrogavano dunque le facoltà imperiali[21].

Così fece ad esempio attorno al 1344 il duca Luigi di Baviera: egli impose agli Ebrei di restituire le obbligazioni a favore dei figli del Conte di Wuttenberg; questi aveva contratto con gli Ebrei un debito altissimo e aveva ipotecato i diritti derivanti dalle ducali regalie. Gli Israeliti non restituirono le obbligazioni, ma scoppiata la peste nera, furono uccisi dalla popolazione e quindi non riuscirono ad esigere il credito[22].

Nel 1348 Carlo IV regalò alcuni leibeigenen alla città di Worms. E ogni anno al martedì grasso gli Ebrei, sia i poveri sia i ricchi leibeigenen,  sostituivano per tre giorni i cavalli per far girare le mole delle macine mentre un aguzzino li frustava. Solo nel 1697 essi riuscirono a riscattarsi con denaro da questo “impegno”.

In Francia la condizione degli Ebrei non fu migliore.

A partire da Luigi IX che rimise ai Cristiani un terzo dei debiti che avevano contratto coi Giudei i suoi successori non brillarono per grande considerazione della questione ebraica.  Filippo Augusto s’impossessò di tutte le cose di pregio che i Giudei possedessero e dei loro crediti, confiscò nel 1180 i feudi che essi avevano ricevuto in pegno dai Baroni per le somme ricevute per il viaggio in Terra Santa e li bandì per ben due volte dal  suo regno.

Nel 1253 gli Ebrei rientrarono in Francia e furono nuovamente vittime di questa politica: nel 1295 furono nuovamente espulsi dalla Francia e ripararono in Inghilterra.

Filippo il Bello con un editto del 1306 dichiarò delitto d’usura ogni minimo interesse e con un altro legittimò l’interesse per gli Ebrei al 21 per cento. Ospitò gli Ebrei che fuggivano dall’Inghilterra ed in una notte li spogliò di tutto e li cacciò nel 1311 dalla Francia.

Il suo successore Luigi X richiamò gli Ebrei in Francia e a loro permise di citare gli antichi debitori a condizione di cedere a lui due terzi degli incassi ed una percentuale sulle future usure.

Sotto Filippo il Lungo contadini e pastori fanatici compirono molte stragi di Giudei col pretesto di recuperare la Terra Santa e alla fine il re espulse gli Ebrei rimasti: prima però li accusò di aver congiurato con i lebbrosi per avvelenare le acque e compì a sua volta dei massacri.

Anche Carlo VI nel 1395 confiscò tutti i loro beni e li cacciò.

Napoleone mantenne una politica molto severa contro gli Ebrei: stabilì che le cambiali ad essi rilasciate non fossero esigibili se non veniva dimostrato che avessero fornito realmente e senza frode la valuta; li sottopose alla necessità di patenti annuali per esercitare mestieri e traffici; proibì a coloro che non avessero domicilio nei dipartimenti dell’Alto e del Basso Reno di prendervelo e stabilì che per fissare il domicilio negli altri dipartimenti fosse necessario abbandonare l’usura e diventare possidenti[23].

Vorrei concludere questa breve e per niente esaustiva disamina con un breve stralcio di un’opera[24] del cattolico D’AZEGLIO che così si esprime nel 1848 sull’arte feneratizia ebraica.

“…ammetto che l’usura, la frode nel traffico sia la maggior pecca degli Israeliti. Ma viva Dio, essi non possono possedere, né farsi agricoltori; non possono studiare, esser avvocati, notai, medici, chirurghi; non possono occupare impieghi pubblici; respinti dalla Società, non ne ottengono amministrazioni private, non possono esercitare arti o mestieri se non pochissimi, ed incontrano anche in questi ogni difficoltà per farvisi esperti: tutte le vie sono chiuse per loro, tutti modi negati onde campare onestamente la vita; ed a queste legali esclusive s’è aggiunta sin qui, l’altra più tremenda, dell’anatema e del disprezzo, più o meno aperto o esplicito, de’ loro concittadini; contro il quale non è natura d’uomo o di popolo tanto ferrea, tanto intera ed ardita, che non ne fosse fiaccata, resa inerte, incapace d’ogni qual cosa richieda virtù, prontezza ed energia. E dopo che, per colpa nostra, sono gl’Israeliti ridotti a queste tristi ed abbiette condizioni; dopo che per non morire letteralmente di fame, una sola via vien loro lasciata, quella del commercio e del giro del denaro; ci vorremmo stupire che non fossero intemerati e scrupolosi fautori della più rigida onestà, che non avessero gelosa cura di non ledere i nostri interessi ne’ contratti stretti coi loro persecutori? Ma la verità del fatto che nelle contrattazioni sieno più sleali gli Israeliti dei Cristiani, è perlomeno molto dubbio ”.


[1] Nel Settecento si riteneva tuttavia  che l’usura lucratoria fosse proibita dalle leggi umane e divine, ma che la consuetudine e l’alto dominio del Principe la potessero rendere lecita. V. D. CONCINA,  Esposizione del dogma che la chiesa romana propone a credersi intorno l’usura colla confutazione del libro intitolato Dell’ impiego del danaro, Palumbo, 1746, 168 e ss.

[2] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 34.

[3] Leone Africano p. III. Nella collezione di Ramusio. Lo stesso Corano esprime sull’usura un giudizio netto. Cfr. la Sura II, 275:”Coloro che invece si nutrono di usura resusciteranno come chi sia stato toccato da Satana. E questo è perché dicono:<<Il commercio è come la usura!>>. Ma Allah ha permesso il commercio e proibito l’usura. Chi desiste dopo che gli è giunto il monito del suo Signore, tenga per sé quello che ha ed il suo caso dipende da Allah. Quanto a chi persiste ecco i compagni del fuoco. Vi rimarranno in perpetuo”. Il Corano, versione Newton classici a traduzione di Hamza Roberto Piccardo, 2006, p. 63.

[4] Questo fu forse anche l’obbiettivo di tale impostazione. Sin dall’antichità si volle, infatti, inculcare nei popoli l’idea che il denaro andava conservato perché avrebbe potuto sempre far comodo.

[5] Detti capitalisti.

[6] Nel secolo X venne considerato usurario l’interesse del 4 per cento (“il terzo della centesima”). Novelle Leone, 83.

[7] Ancora nella metà dell’Ottocento si stimava che gli Ebrei avessero in mano un ottavo del numerario dell’Europa e dell’America, pur costituendo un centesimo della popolazione europea ed un millesimo di quella americana.

[8] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 21 e ss.

[9] Rodulfo Glabro, Appo Sism. Tomo IV.

[10] Cfr. C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit. p. 105.

[11] BENZ, GILBERT, MARTIN, DAWIDOWICZ, LUCY.

[12] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 50.

[13] Ad ogni partenza di crociati si faceva una strage di Ebrei. M. D’AZEGLIO, Dell’emancipazione civile degli Israeliti, op. cit. p. 14.

[14] Non vi era, infatti, la capacità di distinguere tra infedele ed infedele.

[15] 1090-1153.

[16] Epistula 363.

[17] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, p. 30 e 31. Innocenzo III in seguito minaccerà di scomunica i Cristiani che avessero fatto commercio con gli Ebrei e il Concilio Laterano I (1215) proibisce  ai Giudei le sole usure che fossero troppo esagerate. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 79.

[18] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 47.

[19] O Servi Camerae specialis.

[20] Forse perché, specie al tempo del Barbarossa, i giuristi ritenevano l’Imperatore come Dio in terra.

[21] Cfr. G. LEVI, op. cit., p. 225-226.

[22] G. LEVI, Op. cit., p. 291-292.

[23] Cfr. G. LEVI, Op. cit., p. 246.

[24] M. D’AZEGLIO, Dell’emancipazione civile degli Israeliti, op. cit. p. 37-38.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (quattordicesima parte)

1c) L’arte feneratizia e la caccia all’usuraio

Leone l’Iconoclasta costrinse infine gli Ebrei al battesimo e interdisse le eredità ai non ortodossi.

Quest’ultima interdizione fu cruciale ed indusse gli Ebrei a dedicarsi all’arte del prestito. Ma in quei tempi colui che gestiva il denaro e ne ricavava anche un lecito interesse era considerato reo di usura; sulla scorta della dottrina aristotelica si pensava, infatti, che la moneta dovesse mantenersi improduttiva e che solo la terra potesse fornire un reddito[1].

Si tenga conto che a livello pratico questa opinione sulla improduttività della moneta  si scontrava contro una lunga ed antica prassi contraria: l’interesse mercantile fu stabilito sul tempo del trasporto e quindi non dell’anno, proprio dai Greci nel 20-30 per cento per i viaggi di andata e ritorno (peraltro in Grecia  l’obbligo di pagare interessi al mutuante era considerato anche nel mutuo civile un elemento naturale del prestito in denaro).

Sin dalla Roma arcaica si distingueva tra usura lucratoria, punitoria e compensatoria.

La prima era assolutamente vietata e veniva definita come la volontà di ricevere oltre il capitale qualche guadagno temporale per causa di mutuo o prestito.

La punitoria, che consisteva nella pena per il ritardato pagamento,  era quella pattuita nel contratto e l’interesse stava in luogo della pena; era considerata illecita se avesse avuto come funzione non quella di recuperare presto la sorte, ma di lucrare.

La compensatoria consisteva invece nel lucro perduto e nel danno sofferto ovvero nell’interesse che si esigeva per il pericolo di una determinata operazione ed era considerata lecita.

Vi era poi da considerare l’anatocismo che era illecito e che consisteva nella capitalizzazione della usura a fine anno in modo che si potesse produrre altra usura[2]. Si trattava dell’operazione più significativa che serviva  appunto per violare il limite legale delle usure.

In particolare si distingueva il caso in cui gli interessi scaduti, se non pagati, producessero a loro volta interessi (anatocismo separatus) dalla capitalizzazione che si verificava quando gli interessi già maturati venissero integrati nel capitale da restituire e sul coacervo si facessero decorrere gli interessi (anatocismo coniunctus) [3].

Secondo Tacito il divieto di anatocismo in Roma risale circa al IV secolo a.C.

Le XII tavole già fissavano un tetto massimo per le usure (tasso unciarum)[4].

Nel 342 a. C. con il plebiscito Genucio si sarebbe proibito il prestito ad interesse.

Nel 72-70 a. C. viene varato dal Licino Luculio per la provincia d’Asia il divieto di anatocismo e di richiedere come interesse il doppio del capitale. Il proconsole fissa il tasso massimo di interessi nella misura della centesima (1% al mese, 12% all’anno) e stabilisce che i creditori possono appropriarsi al massimo di un quarto del patrimonio del debitore. Chi avesse posto in essere un anatocismo coniunctus poteva essere sanzionato con la perdita del credito.

Il divieto di anatocismo viene esteso poi a Roma forse con Cesare[5].

Nel 51 a. C. Cicerone, nella qualità di proconsole della Cilicia, vieta la contrazione di un prestito per onorarne uno precedente e stabilisce il tasso legale nella misura della centesima.

Tale intervento non ha grande fortuna pratica perché la classe senatoriale aveva timore che il proconsole volesse aprire la strada alla remissione dei debiti.

Per superare il problema comunque i Romani utilizzavano, tra gli altri strumenti, la stipulatio ossia una promessa astratta con cui ci si obbligava a pagare una certa somma, ma non si distingueva quanto fosse dovuto per capitale ed interessi[6].

Sotto l’Imperatore Severo si stabilisce che l’interesse non possa superare il capitale originariamente prestato e che fossero vietati gli interessi su interessi nei limiti appunto del doppio del capitale. Si vieta inoltre la stipulatio e si dispone la restituzione dell’interesse[7].

Diocleziano nel 260 commina la sanzione dell’infamia[8] per coloro che facessero prestiti ad interesse applicando tassi oltre il limite consentito e coloro che ricorrevano illecitamente all’anatocismo[9]; nel 294[10] lo stesso imperatore dispone che il secondo creditore di un debitore non può esigere l’anatocismo separatus.

Nel 313 si stabilisce che gli interessi superiori alla centesima vengano ridotti ope legis entro i predetti limiti.

Nel 529[11] Giustiniano vieta l’anatocismo sotto qualsiasi forma e quindi pone fuori legge le cosiddette usurae usurarum ossia gli interessi su interessi. Per i prestiti di frutti ed altre cose fungibili si considerava addirittura lecito l’interesse del 50 per cento[12].

(Continua)


[1] Nel I libro della Politica Aristotele specifica che la destinazione naturale di un bene è il suo uso e non il suo scambio. A. BISCARDI, Diritto greco antico, op. cit., p. 190.

[2] P. VERMIGLIOLI, Elementi ossiano Istituzioni civili di Giustiniano imperatore illustrate e commentate, volume secondo, edizione seconda, Tipografia di Francesco Baduel, 1830, p. 16.

[3] F. FASOLINO, Studi sulle usurae, Bruno Libri, 2006, p. 14.

[4] F. FASOLINO, Studi sulle usurae, op. cit. p. 25.

[5] Sedcondo Mommsen.

[6] F. FASOLINO, Studi sulle usurae, op. cit. p. 19.

[7] F. FASOLINO, Studi sulle usurae, op. cit. p. 43-45.

[8] Ciò comportava l’esclusione dalle cariche pubbliche, la perdita della facoltà di essere rappresentati o di rappresentare in giudizio; talvolta l’incapacità di prestare testimonianza

[9] F. FASOLINO, Studi sulle usurae, op. cit. p. 61.

[10] C. 1.8. 13. 22.

[11] C. 1. 4. 32. 28.

[12] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 45; v. A. BISCARDI, Diritto greco antico, op. cit.,  p. 155-156.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (undicesima parte)

Si impose poi fortemente una volontà politica di controllo delle nascite, intendimento che potremmo definire di durata ultra millenaria.

Basti pensare che dal XII al XVI secolo fu proibito, nella speranza appunto di limitare le nascite, alle donne cristiane di allattare o fare da levatrici per neonati ebrei.

Molte donne ebree dunque per evitare la morte ai propri figli dovettero dunque cederli a famiglie cristiane interrompendo per sempre i contatti con il loro bene[1].

Ancora nel 1347 fu arso sul fuoco un tal Giovanni Alard che aveva come colpa quella di avere avuto più figli da una giudea[2].

In Francia nel 1767 si ritenne di disporre l’assurdo principio per cui i figli illegittimi di genitori ebrei dovevano essere educati secondo la religione cattolica, anche nel caso di susseguente e legittimante matrimonio; e ciò perché i figli illegittimi si consideravano appartenenti al sovrano[3]. E chi avesse deciso di riprendere la fede giudaica dopo il battesimo veniva processato e punito per eresia [4] che comportava anche la confisca dei beni e pure nei confronti dei defunti[5].

Sino al 1837 in Piemonte si ritenne in virtù di questa legislazione e della sua evoluzione che matrimoni simili meritassero la pena di morte e che i figli nati da quest’unione dovessero considerarsi come incestuosi e quindi non potessero ereditare né ricevere gli alimenti[6].

In Roma fu dunque naturale conseguenza della volontà di limitare le nascite stabilire che tra Cristiani ed Ebrei non si stringesse alcun vincolo: non solo i matrimoni erano considerati nulli[7], ma costituivano altresì adulterio (388 d.C.) e venne attribuito ad ognuno lo ius accusandi[8].

Il fatto di considerare il matrimonio misto come adulterio comportava l’applicazione della pena di morte, con il diritto appunto concesso ad ognuno di esercitare l’azione penale; il Cristiano non poteva sottrarsi al giudizio convertendosi all’Ebraismo[9].

Al contrario nel caso in cui fosse stato un Ebreo a sposare una Cristiana e a convertirsi al Cristianesimo sarebbe caduta ogni accusa di adulterio[10].

Prima di  tale intervento di Valentiniano, Teodosio e Arcadio anche Costantino aveva emanato un editto nel 329 che vietava all’Ebreo di prendere in moglie una donna del gineceo (l’industria tessile imperiale) pagana o cristiana che fosse[11].

Fu la Chiesa spagnola che stabilì il divieto di contrarre matrimoni misti già nel Concilio di Elvira (300-306 d.C.), prima ancora che il Cristianesimo fosse riconosciuto come religione permessa.

La fanciulla che sposasse un ebreo non era punita, ma i suoi genitori venivano allontanati dalla comunione per cinque anni.

Il divieto riguardava il solo Cristiano che peraltro non poteva nemmeno avere una concubina pagana od ebrea perché ciò comportava cinque anni di scomunica[12].

La norma del Codex Theodosianus che considerava il matrimonio misto illecito alla stregua di un adulterio poi passò nel Breviarum Alaricianum e nella Lex Romana Burgundiorum.

La Chiesa in quei frangenti comminava la scomunica a tempo indeterminato, se non si cessava il matrimonio, proprio facendosi forza della legge civile[13].

In Spagna la legislazione fu ancora più aspra perché non si puniva il Cristiano, ma la parte ebraica privandola della patria potestà ed imponendo il battesimo cristiano.

Non si consentì[14] poi agli Ebrei nemmeno il matrimonio secondo le loro usanze (393 d.C.)[15]: in particolare venne vietato[16] il matrimonio tra zio materno e nipote[17] e pure il levirato, ossia il dovere del fratello di sposare la moglie di suo fratello, morto senza discendenza[18].

Tra Cristiani ed Ebrei fu assolutamente proibito coltivare reciproci sentimenti di amicizia o d’altro genere.

Nel Medioevo si arrivò a vietare le discussioni tra Cristiani ed Ebrei[19].

Ancora nel 1347 la regina Giovanna di Napoli vieterà addirittura agli Ebrei di entrare in un pubblico lupanare.

Gli Ebrei più in generale non potevano frequentare meretrici cristiane ed i Cristiani meretrici ebree: Giulio Claro, un giurista del XVI secolo, ci racconta che un ebreo fu condannato per questo delitto alla pena di dieci anni di galera[20].


[1] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 114.

[2] CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 97.

[3] Così come gli Iloti in Sparta appartenevano allo Stato e solo da esso potevano essere liberati.

[4] Questa era la pena per chi abiurava la fede cattolica dal 1298.

[5] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 112.

[6] V. J.  SESSA, Tractatus de Judaeis, Augusta Taurinorum, 1717, p. 112.

[7] Peraltro anche per il diritto ebraico il matrimonio misto era vietato tranne il caso che il coniuge non ebreo si convertisse all’ebraismo. Cfr.  A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 606.

[8] Cfr. C. L. 9. 1. 9. 6. Imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio a Cynegio, Prefetto del Pretorio. “Nessun ebreo sposerà una donna Cristiana, nessun uomo cristiano una donna ebrea. E se qualcuno compirà una cosa del genere, l’atto sarà considerato della natura dell’adulterio, e a chiunque sarà data la libertà di accusa”. Data in Tessalonica il 30 aprile del 388.

[9] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 746.

[10] Ovviamente ciò era condannato dall’Ebraismo.

[11] C. TH. XVI, 8.6.

[12] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 497 e 569.

[13] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 568.

[14] Solo agli Ebrei di Tiro Giustiniano (Novella 139) consentì di ottenere la validità di matrimoni rituali e la legittimità dei figli nati a patto che venissero versate al patrimonio privato dell’Imperatore dieci libbre d’oro. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 813.

[15] Codex L. 9. 1. 9. 7. Imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio a Infante, Conte d’Oriente

Nessun ebreo potrà scegliere il costume della propria gente nel contrarre matrimonio, né contrarre matrimoni diversi allo stesso tempo”. Data a Costantinopoli il 27 febbraio 393.

In merito ai gradi di parentela per cui era proibito il matrimonio la legge ebraica  era più liberale del diritto romano: di qui probabilmente la proibizione di legge.

[16] I divieti sussistevano già ai tempi di Diocleziano.

[17] Consentito dal diritto biblico e talmudico. Già Costanzo e Costante con una costituzione del 342 stabilirono per il caso la pena di morte. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 750.

[18] Usanza questa prevista dal Deuteronomio 25. 4-13.

[19] M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 711.

[20] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 49.

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