Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (trentesima ed ultima parte)

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Il Capo X riguarda alcune interdizioni: ”Che i Convertiti dall’Ebraifmo alla Fede non debbano converfare con gli Ebrei”.

A commento di questo capo si devono distinguere le nozioni di neofito e catecumeno.

Il neofito era colui che avesse abbracciato da meno di un anno il Cristianesimo, mentre il catecumeno era colui che si stava istruendo per prendere il battesimo, ma non lo aveva assunto.

Alcune legislazioni (ad esempio quelle genovese e toscana) prevedevano che i catecumeni potessero essere visitati dai loro parenti durante il periodo precedente il battesimo, sia pure con il permesso dei protettori e comunque in presenza di un Cristiano; le norme della Costituzione non se ne occupano e riguardano invece il neofito a cui si vieta di incontrare segretamente o comunque di colloquiare confidenzialmente con Ebrei[1], anche se fossero catecumeni[2].

Il Capo XI riguarda la tutela dei beni dei Neofiti. “Che gli Ebrei convertiti alla fede non debbano effere privati de’ loro beni”.

La legislazione civile in questo caso si adegua al contenuto di una Bolla del Pontefice Clemente XI del 5 marzo 1703[3].

Il caso della spoliazione non era infrequente. Si tenga ad esempio conto che l’antipapa Anacleto II, assorto al soglio pontificio in contrapposizione ad Innocenzo II nel 1130, era figlio di un ricchissimo ebreo convertito, tal Pietro Leone Romano[4].

I neofiti conservavano tutti i diritti  di famiglia, i loro beni[5], potevano obbligare i loro parenti a dar loro la legittima oppure gli alimenti[6] ovvero la dote[7] e se restavano indigenti la bolla di Clemente XI prevedeva che vivessero con i redditi della Chiesa; si riteneva inoltre che sui beni sopravvenuti spettanti ai neofiti non si costituisse un usufrutto dei parenti ebrei[8] e che dopo la morte di questi ultimi i neofiti potessero rivendicare il supplemento della porzione di eredità che a loro sarebbe spettata in mancanza di testamento[9] .

Al momento del passaggio al Cristianesimo per evitare frodi a danno del convertito era d’uopo fare un inventario del patrimonio[10].

 Il paragrafo 7 è una sorta di norma di chiusura. “S’avranno inoltre come fe foffero nativi di quella Città, o Luogo, in cui fi convertiranno, ad effetto di goder’ i privilégj, l’efenzioni, ed altre cofe, delle quali godono i veri nativi per cagione della loro origine, e natività, falvo nel refto le altre prerogative a tali Convertiti di ragione competenti, e le difposizioni del prefsente capo riguarderanno anche i casi paffati, purché si tratti ‘eredità, che non fia deferita[11].

Le norme suesposte trattano del caso in cui un Ebreo decida di abbracciare il cattolicesimo.

Le costituzioni non fanno riferimento invece al caso contrario in cui un Cristiano decida di apostatare in favore dell’ebraismo[12], se non limitatamente al caso del neofito che non deve comunicare segretamente con gli Ebrei per evitare che ritorni “alla primiera perfidia” (capo X, par. 1); ciò probabilmente perché veniva lasciata alla punizione della Chiesa o a quella del Tribunale di Famiglia che decideva in arbitrato.

Si tenga però presente che Costantino sottopose il caso a pena arbitraria, Costanzo aggiunge a tale prescrizione la confisca dei beni, Teodosio proibì all’apostata di testare e ricevere per testamento, Giustiniano estese le pene afflittive sino a ricomprendervi la morte.

L’apostata inoltre non poteva pentirsi ed essere perdonato. Chi consigliava l’apostasia perdeva il capo e gli averi[13].

Nel Medioevo gli apostati venivano lapidati. E un Giudeo battezzato che ritornasse alla Sinagoga veniva sottoposto ad una pena nota come rejusaidatio:gli si radeva il capo che si immergeva nell’acqua corrente e gli si spuntavano le unghie delle mani e dei piedi sino al vivo, in modo che ne uscisse sangue.

Il Capo XII regola i rapporti economici tra Ebrei e Cristiani. “Quali servizj poffano da’ Criftiani preftarfi agli Ebrei, e in qual tempo, e luogo”.

Gli Ebrei non potevano coabitare[14] con i Cristiani anche se questi ultimi fossero a servizio dei primi, né gli era consentito commerciare con loro nelle festività[15].

Ancora nel 1839 l’art. 168 considerava la violazione delle feste dei Cristiani da parte di un Ebreo come reato di misto foro: poteva cioè essere punito anche dall’autorità ecclesiastica.

Gli Ebrei erano peraltro tenuti a partecipare alla processione del Corpus Domini stendendo arazzi ed ornando le proprie case. Anche nel Ducato di Modena vigeva la stessa regola[16].

Si consentiva agli Ebrei di lavorare o servire in famiglie cristiane a patto che non nutrissero i figli cristiani[17].

Già un canone del Concilio di Elvira (300-306 e.V.)[18] vietava di consumare pasti con un ebreo, forse per evitare che un non ebreo si dovesse trovare ad osservare i precetti ebraici di purità rituale dei cibi (casherut)[19].

Gli Ebrei erano considerati, come già detto, “pravi e tristi”: era convinzione comune quindi che se una cristiana avesse prestato servizio in caso di Ebrei essi di certo l’avrebbero violentata, le avrebbero impedito le pratiche del culto e l’avrebbero convinta a lasciare la religione cattolica.

Tale pregiudizio si era alimentato soprattutto durante il regno di Carlo Magno quando gli Ebrei potevano legalmente rapire i Cristiani e rivenderli in Spagna.

Tuttavia già nel 1582 il servizio ai Cristiani fu concesso perché non si erano mai verificati gli inconvenienti sopra lamentati.

Ma le Regie costituzioni ritennero evidentemente di tornare ai vecchi principi e quindi di disporre che le serve ebree non potessero nutrire i figli dei cristiani. Nelle costituzioni del 1770 per rafforzare anche il divieto di coabitazione si aggiungerà “né la natura dei servizi richieda una lunga permanenza ovvero esiga pernottare nelle loro case”.

Il paragrafo IV del Capo XII delle Costituzioni del 1729 precisa in generale[20], a prescindere dalle festività, che nemmeno i Cristiani che lavorino per conto degli Ebrei in modo che ciò determini una collaborazione continua o comunque un pernottamento.

Con l’art. 12 del regio decreto 17 novembre 1938, n. 1728 Vittorio Emanuele III, decreterà sulla falsa riga dei predetti principi che “Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini Italiani di razza ariana. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire mille a lire cinquemila”.

Il paragrafo 5 del Capo XII delle Costituzioni si occupa delle pene per le violazioni dei divieti precedenti ed è legge da Rex Vittorio Amedeo. “La pena per qualunque cafo delle fopradette proibizioni farà di Scudi dieci d’oro, e in difetto di effa, di un mefe di carcere[21].

Il Capo XIII conclusivo del Libro I attiene invece alla giurisdizione. “Della giurifdizione, a cui fono sottopofti gli Ebrei”.

Interessante è il paragrafo I che specifica i tratti di una giurisdizione che è ferma dal 1430. “Faranno sottopofti gli Ebrei tanto civilmente, che criminalmente alla Giurifdizione de’ Giudici ordinarj dei Luoghi, dove avranno il loro domicilio, e dove contratteranno, o delinqueranno, a forma delle Nostre Coftituzioni, e della Legge comune”.

Indice bibliografico

 

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Estratto dalle

 Leggi e Costituzioni di Sua Maestà, Tomo I, Torino, nell’Accademia Reale MDCCXXIX, Appreffo GIO. BATTISTYA CHAIS Stampatore di S.S.R.M.

Libro I Tit. VIII Capi I-XIII

 TITOLO VIII

 Degli Ebrei.

 CAPO I.

 Della Segregazione degli Ebrei da’ Cristiani.

 I.

Nelle città, nelle quali fono tollerati gli Ebrei, fi ftabilirà un Ghetto feparato, e chiufo per l’abitazione di effi, e quelle famiglie, che si trovano fparfe negli altri luoghi, dovranno un anno dopo la pubblicazione delle prefenti andar’ ad abitare nelle dette Città, proibendo loro d’introdurfi fenza noftra licenza in quelle, nelle quali non fono per anco ftati ammeffi.

2.

Non ufciranno dal Ghetto dal cadere fino al forgere del fole, fe per avventura non fi fvegliaffe in effo, o nelle di lui vicinanze qualche improvifo incendio, o che altra fimile giufta caufa non li coftringeffe ad ufcire, fotto pena di lire venticinque per ogni uno, e per ciafcuna volta, e non avendo da pagarle, di giorni otto di Carcere”.

3.

Nel predetto tempo, che refta ad effi proibito il poter ufcire dal Ghetto. Dovranno tenerne le Porte chiufe, e non ardiranno introdurvi, o ricever’ alcun Uomo, o Donna Criftiana, sotto la pena fuddetta.

4.

“Non potrà verun’ Ebreo prendere fasa, o Bottega fuori del Ghetto, nè verun Criftiano potrà loro affittare, o fubaffittarne, fotto pena per gli uni, e per gli altri di Scudi dieci d’oro”.

5.

Ne’ luoghi però, ne’ quali fi faranno le pubbliche Fiere, potranno i Padroni delle Cafe dare, e gli Ebrei prender’ in affitto Cafe, e Botteghe fuori del Ghetto fenza incorfo di pena alcuna per il tempo che dureranno effe Fiere, a anche per dieci giorni prima, che comincino, e dopo che faranno quelle terminate.

CAPO II

 Che non poffano gli Ebrei fabbricare nuove Sinagoghe, né alzare la voce nelle loro Uffiziature.

 I.

Non potranno gli Ebrei edificare, né in veruna forma fondare nuove Sinagoghe, o ampliare, quelle, che aveffero, ed in ogni cafo contrario gli Uffiziali Noftri far demolire fubito quanto si foffe ampliato, e nuovamente edificato, permettendo loro nondimeno di riftaurare, e riparare quelle, che si trovano in effere.

2.

Si guarderanno d’alzare ftrepitofamente le voci nell’efercizio de’ loro Riti, ma faranno obbligati ad efercitarli con tuono modefto, e sommeffo.

3.

Gli Ebrei, che abiteranno in quelle Città, nelle quali non abbiano Sinagoga, potranno recitare nel modo di fopra  i loro Uffizi nelle Cafe da effi abitate, ma non avranno libertà di introdurre, sì nelle Sinagoghe, che nelle dette Cafe verun Criftiano, o Criftiana per il tempo, che tali efercizi dureranno, fotto pena di Scudi dieci d’oro.

CAPO III

 Che non poffano gli Ebrei

Acquiftare Beni ftabili.

 I.

Non farà lecito agli Ebrei di far acquifto de‘ Beni ftabili ne’ Noftri Stati, fotto pena della confifcazione di effi, e se in occafione di qualche efecuzione fopra i Beni del Debitore saranno aftretti a prenderne in pagamento, vogliamo, che paffato il termine del rifcatto, fieno tenuti alienarli a Perfone capaci un’anno dopo, fotto la medefima pena.

2.

Saranno altresì fotto la fteffa pena tenuti ad alienare que’ Beni, che prefentemente poffedono un’anno dopo spirate, che fieno le loro rifpettive condotte.

CAPO IV

Del segno da portarfi  dagli Ebrei.

I.

Tutti gli Ebrei, ed Ebree, toftoché faranno giunti all’età di anni quattordici, dovranno portare fcopertamente tra’ il petto, e braccio deftro un fegno di color giallo dorato di feta, o di lana, e di lunghezza un terzo di rafo, talmente ché poffano manifeftamente diftinguerli da’ Criftiani, fotto pena di lire venticinque per ciafcuno, e per ogni volta, che contravverranno.

2.

Saranno però difpenfati dall’obbligo di portar il detto Segno in tempo, che fi ritroveranno per viaggio, finchè non ritornino alla loro abitazione.

CAPO V

Delle cofe proibite a comprarfi, a negoziarfi dagli Ebrei

I.

Non farà permesso a verun’ Ebreo di contrattare a titolo di Vendita, permuta, o pegno, nè in altro modo trafficare Mobili di veruna sorta, ori, o argenti, che abbiano fervito al culto Divino, o delle Chiefe, fotto pena di Scudi venti cinque d’oro, e del doppio valore della roba contrattata, oltre alla reftituzione da farfi gratis delle robe, che aveffero ricevute in pegno, permutato, o contrattato.

2.

Non ardiranno gi Ebrei, sotto pena del Furto , di comprare Vafi, o Arredi d’oro, o d’argento, o Gemme, o Veftimenta, o qualunque altra sorta di robe, che ad effi fi vendano, o si diano per vendere da Perfone tanto non conofciute, che fofpette, o quando convenir anno d’un prezzo affai minore di quello, che comunemente fi venderebbero.

3.

Sarà ad effi interamente proibito di comprare, permutare, o pigliare Pegni dalle Perfone Minori, o da Figliuoli di famiglia, che non vivano feparatamente dal Padre, sotto la detta pena di Scudi venti cinque d’oro.

4.

Dovranno gli Ebrei notar’ in un Libro i Contratti di Compra, Pegno, ed altri, che faranno co’ Criftiani, defcrivendo il nome, e cognome delle Perfone, con fpecificazione delle cofe contrattate,  fotto la pena, che fopra.

5.

Di mefe in mefe fotto la fteffa pena dovranno dare la nota al Segretario del Tribunale, ove dimoreranno, delle fuddette Compere, e de’ Pegni, efprimendo chiaramente tutte le circostanze, fopra le quali avranno convenuto.

6.

I fuddetti Segretarj faranno tenuti di ricevere dette Confegne ogni volta che loro fi prefenteranno, e quelle fedelmente regiftreranno, fotto la pena di Scudi venticinque d’oro, in un Libro a ciò deftinato che dovrà  da effi di mefe in mefe fosfriversi, ed al quale fi darà intiera fede tanto in giudizio, che fuori.

7.

Occorrendo, che gli Ebrei perdeffero qualche Pegno, dovranno pagarlo fecondo il di lui valore, e non potendofi fufficientemente verificare per altre prove, fi ftarà al giuramento del Padrone di effo.

8.

Non potranno portar’ i Pegni a loro confegnati fuori dei Stati noftri, e fe per accidente di Guerra, o di pefte (che Dio non voglia) foffero neceffitati di trasferirfi dall’una all’altra terra delle noftre Città, e Terre, sarà permeffo ai medefimi di feco trafportarli, manifeftando però otto giorni avanti la partenza con pubblica Grida quefta loro rifoluzione, acciocchè, fe alcuno de’ Proprietarj voleffe rifcoterli, abbia il tempo di farlo.

9.

I Banchieri Ebrei, a’ quali  è da Noi conceffo di poter preftare danari fopra il Pegno, dovranno fotto la fteffa pena dare il rifcontro a quelli, che vorranno far’ i Pegni con un Bullettino, in cui farà notato in lingua volgare il Giorno, Mefe, ed Anno, col Nome, e Cognome di chi gli avrà impegnati, e vi fi defcriverà diftintamente la cofa, che farà rimeffa in Pegno, la fua vera qualità, e quantità, il pefo, o numero, o la mifura rifpettivamente di effa.

10.

Spirato, che fia il termine ftabilito per il rifcatto de’ Pegni, potranno i Banchieri fuddetti devenire  all’Incanto de’ medefimi, e per ciò efeguire, fi porteranno fopra le Piazze in que’ giorni, e tempi, che fono per la vendita de’ Pegni Giudiziarj ftabiliti, ed ivi fi procederà all’incanto, e deliberamento  di effi nella forma per gli altri prefcritta.

11.

Dei Pegni, che refteranno ai banchieri, per non effere comparfo alcun ‘Offerente, fe ne darà da effi una nota ai predetti Segretarj, efprimendovi con chiarezza la qualità del Pegno, la Stima, che è ftata fatta dall’Efperto, la quantità loro dovuta tra Intereffe, e Capitale, e fe avanza o no fomma veruna, e mancando di ciò fare, incorreranno per ciafcuna volta nella pena fovr’efpreffa.

12.

Proibiamo agli Ebrei di preftar’ il loro Nome, o d’effere Mediatori di Preftiti, o altri Contratti fra Criftiani, e Criftiani, o fra criftiani, ed Ebrei, ne’ quali il Criftiano riceva il Pegno, ed efiga intereffe, o vi partecipi, fotto pena, oltre la nullità del Contratto, della perdita della fomma rifpetto ai Criftiani, che imprefteranno ‘l danaro, ed altretanta per gli Ebrei, che ne faranno mediatori.

CAPO VI

Della pena per gli Ebrei, che beftemmiano Dio, ed i Santi.

I.

Se alcun’ Ebreo di qualfivoglia seffo foffe così temerario, ed ardito, che prorompeffe infamemente in qualche beftemmia, o maldicenza contro ‘l Salvator noftro, o la di lui Santiffima Madre, o contro veruno dei Santi, o le loro Sagrofante Immagini, farà punito con la pena della morte”.

CAPO VII

Che ne’ giorni della paffione di Crifto gli Ebrei debbano ftare rinchiufi.

I.

Non farà lecito agli Ebrei d’ufcire in pubblico fuori del loro Ghetto in tempo della Paffione di Crifto, cioè dall’ora nona del mercoledì fin dopo il fuono della Campana del Sabbato Santo, obbligandole a dimorare nelle loro Cafe, e Botteghe a Porte, e Fineftre, che riguardano le Contrade, chiufe, fotto pena di carcere per tre giorni continui col digiuno in pane ed acqua.

2.

Non potranno gli Ebrei ne’ giorni fopradetti efercitare nelle loro cafe fuoni, o balli fotto pena della pubblica fufstigazione.

CAPO VIII

Che gli Ebrei non debbano effere tirati per forza alla noftra Santa Fede.

I.

Non vogliamo che fia lecito a veruno di coftringere alcun’ Ebreo di qualunque feffo fi fia, e violentarlo a ricevere per forza il Santo Battefimo, fotto pena di fcudi cinquanta d’oro, ed in diffetto di pagamento, del bando dai Stati per anni tre rispetto agli Uomini, e della carcerazione per sei mesi riguardo alle Donne.

2.

Nemmeno fi battezzeranno contro la volontà dei Genitori i loro figlioli, che non fieno capaci dell’ufo della ragione, eccettuati i cafi, né quali foffe ciò dai Sacri Canoni permeffo fotto la pena che sopra.

CAPO IX

Che gli ebrei non fi offendano.

I.

Non ardirà chi che fia ammazzare, ferire, o percuotere qualunque Ebreo, nè di turbare in qualfivoglia forma i loro riti, o efigere da effi violentemente, o con minaccia, qualche sorta  di fervizio, nè di rompere, o fconvolgere i loro fepolcri, o da effi difotterrare i cadaveri.

2.

Si proibifce ancora ad ogni perfona d’offendere in fatti, o in parole alcun Ebreo, o scagliare faffi nelle porte, e fineftre delle cafe, ove abitano tanto di giorno, che di notte, sotto pena pecuniaria, o corporale proporzionata alla qualità dell’ingiuria.

CAPO X

Che i Convertiti dall’Ebraifsmo alla Fede non debbano converfare con gli Ebrei

 

I.

Niffun Neofito, o Convertito dal Giudaismo alla Santa noftra Fede avrà ardire di comunicare fegretamente con Ebrei, e con effi tenere confidenziali colloquj fotto qualunque titolo, o colore, ed avendo neceffità d’abboccare con effi, ciò farà in prefenza di qualche onefto, e fedel Criftiano, acciocchè la loro partecipazione non lo cimentaffe a ritornare alla primiera perfidia.

2.

I Neofiti, o Convertiti che fegretamente parteciperanno cogli Ebrei, incorreranno nella pena di un mefe di carcere, ed in quella di mefi tre gli Ebrei, che ardiffero comunicare co’ Catecumini, ancorché loro Congiunti, fenza licenza.

CAPO XI

Che gli Ebrei convertiti alla fede non debbano effere privati de’ loro beni.

 

I.

Gli Uffiziali, e Caftellani de’ noftri Stati, nella giurifdizione de’ quali accaderà convertirfi alla Santa noftra Fede qualche Giudeo, procureranno, che tali convertiti non fieno efclufi da’ loro Patrimonj, effetti, e porzioni d’eredità, o in alcuna forma fopra d’effi perturbati, eccettuando però la reftituzione delle ufure a favore de’ Danneggiati, che giuftificaffero il difcapito, avantichè riceveffero il Santo Battefimo.

2.

Gli Ebrei, che abbraccieranno la Santa Fede Cattolica potranno, fecondochè effi eleggeranno, coftringere quelli, che naturalmente fra i loro Congiunti foffero obbligati, a foccorrerli co’ dovuti alimenti a mifura delle forze, che fi troveranno, o detrarre la legitima, che a’ medefimi fi deve fopra i beni degli Afscendenti, fubitochè avranno ricevuto il Santo Battesimo.

3.

I Genitori dovranno pure confegnare alle loro figlie convertite la dote a proporzione della loro facoltà, tanto per la monacazione, quanto per il matrimonio, fubitochè faranno in grado di monacarfi, o maritarfi, e frattanto faranno provvifte de’ condecenti alimenti largamente, intefsi fecondochè fopra fi è detto.

4.

Oltre agli alimenti, o la legitima, che confeguiranno, come fopra, al tempo della loro converfione, avranno di più, morendo i loro Afcendenti, il fupplemento di quella porzione d’eredità, che loro spettarebbe ab intestato, non oftante qualunque difpofizione, che veniffe ad effere fatta in contrario.

5.

Per afficurare questo noftro religioso fentimento, fubitochè un figlio di famiglia, o figlia si ritirerà dal Giudaifmo, fi farà dall’Ordinario del Luogo un fedel’, e diligente inventario di tutti i mobili, e crediti di quello, che può effere tenuto alle cofe sopraddette, e cofì anche alla morte di effo, acciocchè poffa con chiarezza fempre conofcerfi la verità, e giuftizia, e sia rimoffa ogni fraude, che fopra ciò poteffe commetterfi.

6.

Spettaranno di piena ragione a’ medefimi Convertiti i beni avventizj di qualfivoglia sorta, dimodochè li loro Afcendenti non poffano più pretendere in effi alcun’ ufufrutto, o comodità fotto pretesto di potestà paterna, di cui faranno privati fin tanto, che rimarranno Ebrei.

7.

S’avranno inoltre come fe foffero nativi di quella Città, o Luogo, in cui fi convertiranno, ad effetto di goder’ i privilégj, l’efenzioni, ed altre cofe, delle quali godono i veri nativi per cagione della loro origine, e natività, falvo nel refto le altre prerogative a tali Convertiti di ragione competenti, e le difposizioni del prefsente capo riguarderanno anche i casi paffati, purché si tratti ‘eredità, che non fia deferita.

CAPO XII

 

Quali servizj poffano da’ Criftiani preftarfi agli Ebrei, e in qual tempo, e luogo.

 

I.

Non farà lecito ad alcun Criftiano di qualunque feffo fi fia di coabitare con veruno degli Ebrei, tanto sotto pretefto di fervirli, quanto per qualfivoglia altra caufa.

2.

Non faranno i Criftiani alcun trattato di vendita, o compra con detti Ebrei, nè altri negozj di mercatura ne’ giorni della Domenica, o delle altre Fefte folenni, nelle quali fi è fopra proibito l’efercitare Fiere, o Mercati.

3.

Non farà proibito negli altri giorni, che non sono feftivi, di lecitamente preftare l’opere, e lavorare per detti Ebrei, o in altra forma trafficare con effi, purchè non fi nodrifcano i loro figlj, né dentro, né fuori delle cafe de’ medefimi.

4.

Non intraprenderanno i Criftiani opera alcuna, o fervizio in pro di detti Ebrei, per cui fieno obbligati a fare appreffo di effi una continua permanenza, o pernottare nelle Cafe dei medefimi.

5.

La pena per qualunque cafo delle fopradette proibizioni farà di Scudi dieci d’oro, e in difetto di effa, di un mefe di carcere.

CAPO XIII

Della giurifdizione, a cui fono sottopofti gli Ebrei.

 

I.

Faranno sottopofti gli Ebrei tanto civilmente, che criminalmente alla Giurifdizione de’ Giudici ordinarj dei Luoghi, dove avranno il loro domicilio, e dove contratteranno, o delinqueranno, a forma delle Nostre Coftituzioni, e della Legge comune.

[1] Il paragrafo 1 riguarda il divieto di comunicazioni segrete e colloqui confidenziali ed era già in vigore nel 1430. “Niffun Neofito, o Convertito dal Giudaismo alla Santa noftra Fede avrà ardire di comunicare fegretamente con Ebrei, e con effi tenere confidenziali colloquj fotto qualunque titolo, o colore, ed avendo neceffità d’abboccare con effi, ciò farà in prefenza di qualche onefto, e fedel Criftiano, acciocchè la loro partecipazione non lo cimentaffe a ritornare alla primiera perfidia”.

[2] Il paragrafo 2 del Capo X attribuito a Rex Vitt. Amed. prevede:” I Neofiti, o Convertiti che fegretamente parteciperanno cogli Ebrei, incorreranno nella pena di un mefe di carcere, ed in quella di mefi tre gli Ebrei, che ardiffero comunicare co’ Catecumini, ancorché loro Congiunti, fenza licenza”.

[3] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 42.

[4] G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, p. 13.

[5]Il paragrafo 1 del Capo XI, già di Amedeo VIII, stabilisce ”Gli Uffiziali, e Caftellani de’ noftri Stati, nella giurifdizione de’ quali accaderà convertirfi alla Santa noftra Fede qualche Giudeo, procureranno, che tali convertiti non fieno efclufi da’ loro Patrimonj, effetti, e porzioni d’eredità, o in alcuna forma fopra d’effi perturbati, eccettuando però la reftituzione delle ufure a favore de’ Danneggiati, che giuftificaffero il difcapito (lo svantaggio), avantichè riceveffero il Santo Battefimo.”

[6] Il paragrafo 2 del Capo XI, già di Rex Vitt. Amed., prevede:” Gli Ebrei, che abbraccieranno la Santa Fede Cattolica potranno, fecondochè effi eleggeranno, coftringere quelli, che naturalmente fra i loro Congiunti foffero obbligati, a foccorrerli co’ dovuti alimenti a mifura delle forze, che fi troveranno, o detrarre la legitima, che a’ medefimi fi deve fopra i beni degli Afscendenti, fubitochè avranno ricevuto il Santo Battesimo”.

Il principio dell’anticipazione della legittima non si ritrova in Toscana né nel Ducato di Genova che riconosceva soltanto il soccorso degli alimenti.

[7] Il paragrafo 3 del Capo XI inerisce le doti delle neofite. “I Genitori dovranno pure confegnare alle loro figlie convertite la dote a proporzione della loro facoltà, tanto per la monacazione, quanto per il matrimonio, fubitochè faranno in grado di monacarfi, o maritarfi, e frattanto faranno provvifte de’ condecenti alimenti largamente, intefsi fecondochè fopra fi è detto”.

[8] Il paragrafo 6 del Capo XI regola la sorte dei beni sopraggiunti. “Spettaranno di piena ragione a’ medefimi Convertiti i beni avventizj di qualfivoglia sorta, dimodochè li loro Afcendenti non poffano più pretendere in effi alcun’ ufufrutto, o comodità fotto pretesto di potestà paterna, di cui faranno privati fin tanto, che rimarranno Ebrei.

Il problema grosso di questo paragrafo è se esso indichi una perdita della potestà paterna sul figlio convertito: la dottrina dell’Ottocento era per la negativa.

[9] Il paragrafo 4 del Capo XI attiene all’eventuale supplemento nel caso di morte ab intestato. “Oltre agli alimenti, o la legitima, che confeguiranno, come fopra, al tempo della loro converfione, avranno di più, morendo i loro Afcendenti, il fupplemento di quella porzione d’eredità, che loro spettarebbe ab intestato, non oftante qualunque difpofizione, che veniffe ad effere fatta in contrario.”

[10] Il paragrafo 5 del Capo XI si occupa dell’inventario susseguente alla conversione. “Per afficurare questo noftro religioso fentimento, fubitochè un figlio di famiglia, o figlia si ritirerà dal Giudaifmo, fi farà dall’Ordinario del Luogo un fedel’, e diligente inventario di tutti i mobili, e crediti di quello, che può effere tenuto alle cofe sopraddette, e cofì anche alla morte di effo, acciocchè poffa con chiarezza fempre conofcerfi la verità, e giuftizia, e sia rimoffa ogni fraude, che fopra ciò poteffe commetterfi.”. Cfr. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 163-165.

[11] Si tratta del caso in cui l’erede ex testamento o ab intestato muore senza aver accettato o rinunciato all’eredità: in tal caso i suoi discendenti potevano accettare, a loro volta, l’eredità deferita, entro un anno dal giorno in cui il loro antecessore avesse avuto notizia della delazione.

[12] Solo l’art. 738 del Codice civile sardo prevede e dal 1836 la possibilità di diseredazione del figlio che apostata la fede cattolica non vi sia tornato prima della morte del testatore oppure che abbia rinunciato alla fede cristiana se professata dal testatore.

[13] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 64.

[14] Il paragrafo 1 del Capo XII è risalente ad Amedeo VIII e proclama il divieto di coabitazione. “Non farà lecito ad alcun Criftiano di qualunque feffo fi fia di coabitare con veruno degli Ebrei, tanto sotto pretefto di fervirli, quanto per qualfivoglia altra caufa”.

[15] Glorioso Martire S. Maurizio, S. Giuseppe, l’Immacolata, l’8 settembre (voto del re), Annunciazione, Natività (9 settembre), 4 di maggio (festa della Sindone) e tutte le altre Feste comandate dalla Chiesa. Libro I Tit. II, paragrafi 2 e 3.

Il paragrafo 2 del Capo XII proibisce appunto le contrattazioni in giorni festivi. “Non faranno i Criftiani alcun trattato di vendita, o compra con detti Ebrei, nè altri negozj di mercatura ne’ giorni della Domenica, o delle altre Fefte folenni, nelle quali fi è fopra proibito l’efercitare Fiere, o Mercati”.

[16] Tit. IX par. XI del Codice estense del 26 aprile 1771.

[17] Il paragrafo 3 del capo XII riguarda i giorni di servizio autorizzati già da Carlo Emanuele il 2 luglio 1673. “Non farà proibito negli altri giorni, che non sono feftivi, di lecitamente preftare l’opere, e lavorare per detti Ebrei, o in altra forma trafficare con effi, purchè non fi nodrifcano i loro figlj, né dentro, né fuori delle cafe de’ medefimi”.

[18] In questo Concilio si stabilì anche che il giorno santo per la Chiesa fosse la domenica.

[19] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 500.

[20] Riprendendo un principio già emanato da Carlo Emanuele II il 2 luglio del 1673.

[21] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 52.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (ventunesima parte)

Il Capo II è intitolato “Che non poffano gli Ebrei fabbricare nuove Sinagoghe, né alzare la voce nelle loro Uffiziature.”

Ancora nel 1848 si riteneva che il mosaismo fosse un culto tollerato.

Si considerava tollerato un culto di cui non era lecito l’esercizio in pubblico, ma che si permetteva perché ciò consentiva di evitare maggiori danni.

Così dove non c’erano sinagoghe si permetteva che gli Ebrei potessero raccogliersi in case private[1]: ciò corrispondeva del resto ad un uso antico, visto che sino al III secolo e.V. non esistevano le sinagoghe in quanto edifici.

Ma questo permesso era concesso a patto che non partecipassero alle cerimonie Cristiani o Cristiane.

L’interdetto relativo ai Cristiani affonda le sue ragioni nel Concilio di Antiochia convocato da Costantino nel 341 e.V.

Nacque dall’intento di impedire che la comunità giudaica di Antiochia che era una delle tre comunità ebraiche maggiori del mondo antico, potesse continuare ad attrarre i Cristiani.

All’epoca questi ultimi si rivolgevano al tribunale della sinagoga perché ritenuto più giusto; pronunciavano giuramenti nella sinagoga perché li ritenevano maggiormente vincolanti.

Gli Ebrei erano ritenuti abili medici ed esorcisti. Le cerimonie ebraiche erano accompagnate dalla musica, incenso e cerimonie di grande effetto che avevano presa sui Cristiani i quali sostanzialmente si recavano nella sinagoga come se andassero a teatro.

I Cristiani partecipavano anche ai digiuni ebraici e mangiavano il pane azzimo[2].

Sia il concilio di Antiochia, sia quello di Laodicea impongono la scomunica per chi partecipa a pratiche giudaiche o alle feste degli Ebrei[3].

Siccome poi gli Ebrei dovevano rispettare il sabato, accadeva spesso che i Cristiani accendessero i lumi in questo giorno nella sinagoga o nelle case ebraiche, cosa che la Chiesa non poteva tollerare tanto che li considerò gesti di superstizione[4] che comportavano l’allontanamento dalla Comunione.

Già nel Concilio di Nicea del 325 si era peraltro stabilito il divieto di celebrare la Pasqua con gli Ebrei[5].

In virtù di queste tradizioni e precetti il paragrafo 3 del CAPO II dispone: “Gli Ebrei, che abiteranno in quelle Città, nelle quali non abbiano Sinagoga, potranno recitare nel modo di fopra[6] i loro Uffizi nelle Cafe da effi abitate, ma non avranno libertà di introdurre, sì nelle Sinagoghe, che nelle dette Cafe verun Criftiano, o Criftiana per il tempo, che tali efercizi dureranno, fotto pena di Scudi dieci d’oro”.

Chi però turbasse e impedisse l’esercizio del rito in Piemonte poteva però essere  multato o nei casi più gravi incarcerato (art. 169 Codice penale sardo).

Nemmeno la forza pubblica poteva arrestare gli Ebrei durante il culto o comunque in sinagoga (così stabiliva lo Statuto ligure).

Ma il furto nelle Sinagoghe non poteva godere dell’aggravante per ragione del luogo[7]: questa regola avrebbe fatto storcere il naso ai Romani che consideravano le sinagoghe loca religiosa e dunqueil furtodi oggetti sacriera considerato sacrilego sin dal tempo di Cesare e di Augusto; alcune sinagoghe sino a che non venne riconosciuto alle Chiese dagli imperatori cristiani, mantennero anche il diritto di asilo.

Nel diritto romano giustinianeo invece le Sinagoghe non erano considerate cose sacre, sante o religiose: vigeva il solo divieto di bruciarle e ai soldati di acquartierarsi in esse[8]: la mentalità sabauda era  avvicinabile alla giustinianea perché la religione di stato era quella cattolica; del resto ed in prospettiva storica quelli sulle sinagoghe sono stati insieme agli interventi sulle dignità e sul divieto della leva militare, i primi provvedimenti con cui la dottrina cristiana entra nel diritto romano.

C’è da aggiungere però che i governi in generale quando le casse erano vuote, specie dopo la Rivoluzione francese, non si facevano soverchio scrupolo a requisire sia gli argenti e gli ori non destinati al culto della Chiesa, sia gli argenti presenti nelle Sinagoghe: né è un solare esempio quanto accadde nella Repubblica  Ligure nel 1798[9].

Aggiungiamo qui ancora qualcosa sugli ufficiali del culto per quanto le norme delle Costituzioni non se ne occupino.

I rabbini erano gli ufficiali del culto: quelli delle università maggiori avevano un potere gerarchico sui rabbini delle università minori comprese nel circolo delle maggiori.

Il titolo di rabbino si conferiva da un collegio di professori di teologia rabbinica, dopo opportuna frequentazione universitaria, anche se il rabbino doveva essere nominato ed approvato dal Regio Governo ed essere suddito, salvo eccezioni approvate, di Sua Maestà.

Mentre in Francia, almeno dal 1831, potranno godere anche di pubblica pensione e il pubblico tesoro si farà carico anche delle spese per la scuola rabbinica, non così avveniva in Piemonte che stipendiava solo i ministri dei culti protestanti e quindi le spese del culto venivano sopportate dalla Corporazione israelitica.

Il rabbino era inoltre rimuovibile per giusta causa dall’università israelitica. Nel 1837 diventerà anche ufficiale dello Stato civile. Poteva infliggere la scomunica e ciò, abbiamo detto, si verificava di sicuro se non veniva pagata l’imposta sul reddito presunto.

(Continua)


[1] Il paragrafo 3 riprende analoga norma emanata da Carlo Emanuele I il 15 dicembre del 1603:”Gli Ebrei, che abiteranno in quelle Città, nelle quali non abbiano Sinagoga, potranno recitare nel modo di sopra i loro Uffizi nelle Case da essi abitate, ma non avranno libertà di introdurre, sì nelle Sinagoghe, che nelle dette Case verun Cristiano, o Cristiana per il tempo, che tali esercizi dureranno, sotto pena di Scudi dieci d’oro”.

[2] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 520 e 534.

[3] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 550.

[4] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 535.

[5] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 529.

[6] Ossia senza alzare la voce e recitando in tono modesto e sommesso (v. par. secondo)

[7] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 56-57.

[8] Codex. L. 9. 1.9.4. Imperatori Valentiniano e Valente a Remigio, Maestro di cerimonie.

Devi comandare che chi entra in una Sinagoga ebraica come se si sistemasse per acquartierarsi, si abitui per questa ragione ad entrare in case private, e non in luoghi di culto”.

Data a Trieste il 6 maggio del 365 o 370 o 373. La disposizione è stata ripresa anche nel Codex Theodosianus (7.8.2).

[9] Cfr. A. RONCO, Storia della Repubblica Ligure 1797-1799, Fratelli Frilli editori, 2005, p. 264.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (ventesima parte)

3. La condizione degli Ebrei nelle Leggi e Costituzioni del 1729 di Sua Maestà Vittorio Amedeo II

Nel 1723 venne messa a punto una compilazione di Costituzioni ma fu ravvisata imperfetta, ed un’altra se ne promulgò nel 1729, ovvero quella che si commenterà qui di seguito.

Le Costituzioni sono divise in sei libri; il primo riguarda  l’osservanza del culto cattolico e le soggezioni imposte agli Ebrei ed è propriamente oggetto del presente contributo; il secondo attiene alla giurisdizione dei magistrati supremi e dei tribunali inferiori; il terzo riguarda il procedimento da tenersi nelle cause civili; il quarto le leggi penali ed il procedimento in materia criminale; il quinto investe varie materie speciali, come le successioni, i fidecommessi, le tutele , le subastazioni[1] e le gride per le vendite dei beni, le enfiteusi, le prescrizioni, il privilegio per l’ampliamento delle fabbriche ed il passaggio delle acque, le transazioni, la celebrazione e la conservazione degli atti notarili; il sesto investe in ultimo la giurisdizione camerale, i feudi, i diritti regali, i privilegi fiscali e la legge d’Ubena[2].

Queste Costituzioni all’epoca non potevano considerarsi leggi generali; ma costituivano eccezione al sistema del diritto romano, che formava la base della legislazione del paese.

All’epoca si osservavano ancora come leggi particolari gli statuti locali approvati dal sovrano, e le decisioni dei magistrati.

Si vietava invece severamente agli avvocati di citare nelle loro allegazioni i pareri della dottrina[3].

Le disposizioni che commenteremo rimasero in vigore per secoli a partire almeno dal 1430[4], senza contare il fatto che sono per la maggior parte di derivazione romanistica: alcune verranno sostituite con discipline di analogo tenore da quelle codicistiche civili e penali emanate per il Regno di Sardegna tra il 1837, il 1839 ed il 1859 e transiteranno poi nella codificazione post-unitaria: la differenza più marcata tra le Costituzioni e le norme codicistiche risiede forse nel fatto che queste ultime non si riferivano ad una determinata etnia, ma regolavano solo una fattispecie a prescindere da chi la ponesse in essere: e ciò perché nell’Ottocento gli Ebrei divengono sudditi di Sua Maestà e nel 1848 con lo Statuto Albertino ottengono la pienezza dei diritti civili e politici.

Alcune disposizioni delle Costituzioni al contrario verranno specificamente e tristemente riprese dalle leggi razziali in epoca fascista, proprio con riferimento agli Ebrei: si pensi alle disposizioni sul divieto di famulato e sulla proprietà dei beni stabili.

Il Titolo VIII Capo I delle Leggi e costituzioni del 1729 è intitolato “Della segregazione degli Ebrei dai Cristiani”.

Gli Ebrei dovevano abitare obbligatoriamente in un ghetto che però non si trovava in tutte le città, ma solo in quelle ove gli Ebrei fossero tollerati; gli Ebrei che si trovassero in altri luoghi avrebbero dovuto recarsi entro un anno dalla pubblicazione delle Costituzioni, nei ghetti delle città ove erano appunto tollerati[5]. La norma era già presente negli Statuti Sabaudi del 1430.

La parola ghetto deriva dalla parola ebraica ghuoter che suona in italiano chiostro, o forse dai termini ghuazara o ghurororet che si possono tradurre con il vocabolo congrega.

La consuetudine già romana di assegnare case separate ai Giudei venne adottata anche nello Stato pontificio dal pontefice Paolo IV[6] in Roma ove una zona chiamata propriamente ghetto, ossia una strada separata, ma contigua alla città presso il Teatro di Marcello, venne istituita dal Pontefice il 26 luglio 1556 e Pio V provvide poi nel 1566 all’assegnazione delle case che stavano in quel perimetro[7]: la disposizione fu ripetuta da tutti i Papi sino a Pio IX che nel 1847 riaperse le porte di Roma agli Israeliti.

Regole simili si trovavano nella legislazione di Modena[8] ed in quella Toscana.

La ratio della segregazione stava nel fatto che si voleva evitare che i Cristiani abitando con gli Ebrei venissero a contaminarsi dei loro errori[9].

Durante la notte gli Ebrei dovevano restare dentro al ghetto pena una multa ovvero otto giorni di carcere[10], salvo il caso di incendio[11] sopravvenuto.

A Modena erano invece più “liberali” perché l’uscita era consentita in occasione di pubblici, o privati spettacoli, urgenze di traffico, e altri casi di necessità”[12].

Gli Israeliti dovevano inoltre tenere le porte chiuse e sotto la stessa pena non potevano far entrare o ricevere Cristiani[13].

A Modena addirittura nessun Ebreo poteva avere porta o finestra da cui si potesse uscire dal ghetto, a meno che la stessa apertura non fosse custodita con chiave da portinaio cristiano.

Le finestre che avessero il prospetto fuori dal ghetto dovevano avere la ferrata oppure essere alte da terra almeno sette od otto braccia.

Ogni Università ebraica doveva predisporre un’abitazione vicina al ghetto ove potesse risiedere il portinaio cristiano che doveva chiudere  i portoni pubblici al tramontar del sole e ad certi orari sigillare tutte le porte particolari[14].

Quanto alla ricezione di cristiani invece essa si riteneva possibile in Modena se fossero stati “medici, chirurghi, o levatrici in caso di bisogno, o altri assistenti in casa di malattia…”[15]

Nessun ebreo in Piemonte poteva abitare fuori del ghetto o prendervi bottega, pena una multa anche in capo all’affittuario[16]: il divieto non varrà però durante le pubbliche fiere e nei dieci giorni precedenti e successive ad esse[17].

Illustre dottrina annoterà nel 1834 che le regole sull’abitazione e sulle attività economiche erano insufficienti perché non si vietava agli Ebrei di dimorare o di aprire bottega nelle campagne[18].

Questa triste condizione muterà in parte solo in seguito. Le regie patenti del 24 maggio 1743 stabiliranno tuttavia che si potessero affittare terreni per porvi filature e locare stanze fuori dal ghetto per riporvi granaglie[19].

Un regolamento napoleonico stabilirà poi che un Ebreo debba avere “un negozio stabile ed aperto o che altrimenti non eserciti una professione”, pena il bando o la chiusura in una casa di lavoro a spese della Università ebraica sino a che egli non abbia imparato un mestiere che gli consenta di mantenersi[20].

L’art. 5 delle Regie Patenti 1° marzo 1816 disposero che “È agli Ebrei permesso di uscire per lo esercizio della mercatura e delle arti o dei mestieri, dai rispettivi ghetti, anche di notte tempo, con che però debbano rientrarvi prima delle ore nove di sera ed abbiano a munirsi perciò di una carta di pemissione[21] dell’Ufficio di Vicariato… da spedirsi loro gratuitamente[22].

(Continua)


[1] I procedimenti di vendita all’asta.

[2] Essa prevedeva, derogando alle leggi generali, che si potesse disporre per testamento dei propri beni a favore degli stranieri e che succedessero i viciniori di sangue in caso di successione ab intestato.

[3] V. F. SCLOPIS, Storia della legislazione italiana, volume secondo, op. cit., p 450.

[4] Si consideri che le prime norme in tutto rispettose del popolo ebreo giungeranno in Italia solo con la  Legge 8 marzo 1989, n. 101 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 23 marzo, n. 69). – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane.

[5] Il paragrafo 1 stabilisce che “Nelle città, nelle quali sono tollerati gli Ebrei, si stabilirà un Ghetto separato, e chiuso per l’abitazione di essi, e quelle famiglie, che si trovano sparse negli altri luoghi, dovranno un anno dopo la pubblicazione delle presenti andar’ ad abitare nelle dette Città, proibendo loro d’introdursi senza nostra licenza in quelle, nelle quali non sono per anco stati ammessi”.

[6] A dire la verità la Chiesa stabilì che i Giudei dovevano essere rinchiusi nel Ghetto in due concili del 694 tenuti in Toledo (il XVII ed il XVIII); per la precisione si dichiarò che gli Ebrei dovevano essere ridotti in schiavitù, rinchiusi nei ghetti, spogliati di ogni privilegio, soggetti alla confisca di ogni bene e messi nella condizione di non poterne più acquistare.  JEWS, Dissertazione sopra il commercio, usure, e condotta degli Ebrei nello Stato pontificio, op. cit. p. 6.

[7] V. G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, p. 38.

[8] V. il Titolo IX  del Codice estense del 26 aprile 1771.

[9] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 119.

[10] A Modena la multa era di 25 scudi (Tit. IX par. II del Codice estense del 26 aprile 1771).

[11] Il paragrafo 2 delle Leggi e costituzioni del 1729 parimenti presente nel 1430 recita: “Non usciranno dal Ghetto dal cadere sino al sorgere del Sole, se per avventura non si svegliasse in esso, o nelle di lui vicinanze qualche improviso incendio, o che altra simile giusta causa non li costringesse ad uscire, sotto pena di lire venticinque per ogni uno, e per ciascuna volta, e non avendo da pagarle, di giorni otto di Carcere”.

[12] Tit. IX par. VII del Codice estense del 26 aprile 1771.

[13] Il paragrafo 3 inasprisce la segregazione: “Nel predetto tempo, che resta ad essi proibito il poter uscire dal Ghetto. Dovranno tenerne le Porte chiuse, e non ardiranno introdurvi, o ricevere alcun Uomo, o Donna Cristiana, sotto la pena sudetta”.

[14] Tit. IX par. V-VI del Codice estense del 26 aprile 1771.

[15] Tit. IX par. VIII del Codice estense del 26 aprile 1771.

[16] Il paragrafo 4 è attribuito a Rex Vitt. Amed.:Non potrà verun Ebreo prendere Casa, o Bottega fuori del Ghetto, né verun Cristiano potrà loro affittare, o subaffittarne, sotto pena per gli uni, e per gli altri di Scudi dieci d’oro”.

[17] Il paragrafo 5 pone dunque un’eccezione al paragrfo 4: “Ne’ luoghi però, ne’ quali si faranno le pubbliche Fiere, potranno i Padroni delle Case dare, e gli Ebrei prender’ in affitto Case, e Botteghe fuori del Ghetto senza incorso di pena alcuna per il tempo che dureranno esse Fiere, a anche per dieci giorni prima, che comincino, e dopo che saranno quelle terminate”.

[18] F. GAMBINI, Della Cittadinanza giudaica, op. cit. p. 87.

[19] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 91.

[20] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 56-57.

[21] Che ricorda tristemente l’attuale permesso di soggiorno per gli extracomunitari.

[22] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 120.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (quindicesima parte)

L’opinione circa la necessaria improduttività del denaro cominciò a mutare a livello teorico tuttavia soltanto nel XIII secolo nelle Università francesi ove si rispolverano le nozioni romanistiche e si parlò dapprima di usura compensatoria ed usura lucratoria[1] e poi di danno emergente e di lucro cessante[2].

Si consideri che la credenza della improduttività del denaro era diffusa presso altri popoli del mondo: nel IV secolo gli stessi Islamici stimavano usura anche la vendita dell’oro e dell’argento da parte dell’orefice, perché veniva corrisposto un prezzo superiore al loro intrinseco[3].

Per essere legittimo il prestito di denaro doveva, in altre parole, essere gratuito.

Ciò comportava inevitabilmente che chi avesse un patrimonio in denaro non ne prestasse[4] e che chi ne avesse bisogno non potesse che ricorrere agli usurai[5] i quali dovendo correre un gran rischio nel prestare denaro, innalzavano sempre più i tassi d’interesse.

L’interesse modico, anche quello legale o disposto con sentenza dal giudice, fu addirittura paragonato alla guerra e all’omicidio; nell’867 Basilio il Macedone dichiarò l’interesse anche minimo “contrario al diritto umano e divino[6].

Con il commercio ed il prestito gli Ebrei accumularono sì ingenti fortune[7], ma non potendo investirle in beni stabili,  si trovarono costretti ad inventarsi sempre nuovi modi d’impiego che si rivelassero lucrosi.

In particolare ricordiamo che sostennero con le loro sostanze anche l’Impero di Carlo Magno: per venire incontro alle richieste del sovrano gli Israeliti si dedicarono sino all’828, con il consenso imperiale e della Chiesa, al traffico di schiavi che erano più che altro bambini di povera estrazione e che venivano venduti agli islamici spagnoli, ma svolsero anche il ruolo di mediatori tra Cristiani ed Islamici, e coltivarono  la via del commercio, al pari dei Veneti, con l’Oriente[8].

Nel 1009 la violazione del Santo sepolcro da parte islamica venne attribuita indistintamente agli infedeli e ciò comportò una strage di Israeliti che si ridussero, secondo uno scrittore del tempo, ad un piccolissimo numero[9].

Fatte le debite proporzioni solo con riferimento alla consistenza della popolazione ebrea del tempo, si può affermare che in quell’età buia i Cristiani si abbandonarono a stragi di portata analoga a quelle naziste dello scorso secolo[10].

Gli studiosi[11] ritengono che Hitler abbia fatto uccidere circa sei milioni di Ebrei. Per comprendere sino in fondo le proporzioni e la portata di questo ultimo olocausto si può qui aggiungere che un secolo prima gli Ebrei venivano stimati tra i due ed i sette milioni in tutto il mondo.

Con la morte dei capitalisti – così gli Ebrei erano chiamati – mancarono però le risorse economiche per condurre al compimento qualsiasi attività e gli uomini per sopravvivere dovettero ricorrere anche all’antropofagia.

Del resto gli Ebrei rimasti non erano di sicuro incentivati ad aiutare i poveri ed i loro debitori visto che un po’ tutte le legislazioni vietavano e vieteranno ai poveri stessi di mostrare all’ebreo benefattore segni di rispetto[12].

Praticamente ad ogni bando di crociata[13] chi non poteva raggiungere i luoghi sacri si sfogava, in mancanza di meglio, uccidendo Ebrei[14], tanto che lo stesso S. Bernardo[15] inorridito scrisse un’epistola[16] in cui esortò le moltitudini ad astenersi dagli omicidi, dai furti e dalle rapine e di accontentarsi di cancellare i debiti usurari contratti dai Crociati che si recavano in Terrasanta; ma quando si recò in Francia ad illustrare di persona questo scritto rischiò addirittura la sua incolumità[17].

Al pari dei servi nei tempi medi gli Ebrei furono inoltre considerati oggetto di regalia specie in Germania, e dunque di proprietà dei feudatari, dell’Imperatore o addirittura della Chiesa[18].

Gli Ebrei, in quanto erranti, non potevano legarsi per definizione alla terra come i servi della gleba, non si poteva ammettere che appartenessero semplicemente a se stessi.

E così si pensò che appartenessero agli uomini in qualità di cose mobili.

In Germania per questa condizione venivano definiti leibeigenen[19] e anche se questa parola oggi viene tradotta con la locuzione “servi della gleba”, significava cosa in parte diversa, significava che solo l’Imperatore poteva farne quel che voleva, anche spogliarli ed ucciderli[20] oppure semplicemente cancellare i debiti che con loro avessero contratto i Cristiani.

Il guaio però era che i signorotti del tempo si curavano poco degli editti dell’Imperatore e si arrogavano dunque le facoltà imperiali[21].

Così fece ad esempio attorno al 1344 il duca Luigi di Baviera: egli impose agli Ebrei di restituire le obbligazioni a favore dei figli del Conte di Wuttenberg; questi aveva contratto con gli Ebrei un debito altissimo e aveva ipotecato i diritti derivanti dalle ducali regalie. Gli Israeliti non restituirono le obbligazioni, ma scoppiata la peste nera, furono uccisi dalla popolazione e quindi non riuscirono ad esigere il credito[22].

Nel 1348 Carlo IV regalò alcuni leibeigenen alla città di Worms. E ogni anno al martedì grasso gli Ebrei, sia i poveri sia i ricchi leibeigenen,  sostituivano per tre giorni i cavalli per far girare le mole delle macine mentre un aguzzino li frustava. Solo nel 1697 essi riuscirono a riscattarsi con denaro da questo “impegno”.

In Francia la condizione degli Ebrei non fu migliore.

A partire da Luigi IX che rimise ai Cristiani un terzo dei debiti che avevano contratto coi Giudei i suoi successori non brillarono per grande considerazione della questione ebraica.  Filippo Augusto s’impossessò di tutte le cose di pregio che i Giudei possedessero e dei loro crediti, confiscò nel 1180 i feudi che essi avevano ricevuto in pegno dai Baroni per le somme ricevute per il viaggio in Terra Santa e li bandì per ben due volte dal  suo regno.

Nel 1253 gli Ebrei rientrarono in Francia e furono nuovamente vittime di questa politica: nel 1295 furono nuovamente espulsi dalla Francia e ripararono in Inghilterra.

Filippo il Bello con un editto del 1306 dichiarò delitto d’usura ogni minimo interesse e con un altro legittimò l’interesse per gli Ebrei al 21 per cento. Ospitò gli Ebrei che fuggivano dall’Inghilterra ed in una notte li spogliò di tutto e li cacciò nel 1311 dalla Francia.

Il suo successore Luigi X richiamò gli Ebrei in Francia e a loro permise di citare gli antichi debitori a condizione di cedere a lui due terzi degli incassi ed una percentuale sulle future usure.

Sotto Filippo il Lungo contadini e pastori fanatici compirono molte stragi di Giudei col pretesto di recuperare la Terra Santa e alla fine il re espulse gli Ebrei rimasti: prima però li accusò di aver congiurato con i lebbrosi per avvelenare le acque e compì a sua volta dei massacri.

Anche Carlo VI nel 1395 confiscò tutti i loro beni e li cacciò.

Napoleone mantenne una politica molto severa contro gli Ebrei: stabilì che le cambiali ad essi rilasciate non fossero esigibili se non veniva dimostrato che avessero fornito realmente e senza frode la valuta; li sottopose alla necessità di patenti annuali per esercitare mestieri e traffici; proibì a coloro che non avessero domicilio nei dipartimenti dell’Alto e del Basso Reno di prendervelo e stabilì che per fissare il domicilio negli altri dipartimenti fosse necessario abbandonare l’usura e diventare possidenti[23].

Vorrei concludere questa breve e per niente esaustiva disamina con un breve stralcio di un’opera[24] del cattolico D’AZEGLIO che così si esprime nel 1848 sull’arte feneratizia ebraica.

“…ammetto che l’usura, la frode nel traffico sia la maggior pecca degli Israeliti. Ma viva Dio, essi non possono possedere, né farsi agricoltori; non possono studiare, esser avvocati, notai, medici, chirurghi; non possono occupare impieghi pubblici; respinti dalla Società, non ne ottengono amministrazioni private, non possono esercitare arti o mestieri se non pochissimi, ed incontrano anche in questi ogni difficoltà per farvisi esperti: tutte le vie sono chiuse per loro, tutti modi negati onde campare onestamente la vita; ed a queste legali esclusive s’è aggiunta sin qui, l’altra più tremenda, dell’anatema e del disprezzo, più o meno aperto o esplicito, de’ loro concittadini; contro il quale non è natura d’uomo o di popolo tanto ferrea, tanto intera ed ardita, che non ne fosse fiaccata, resa inerte, incapace d’ogni qual cosa richieda virtù, prontezza ed energia. E dopo che, per colpa nostra, sono gl’Israeliti ridotti a queste tristi ed abbiette condizioni; dopo che per non morire letteralmente di fame, una sola via vien loro lasciata, quella del commercio e del giro del denaro; ci vorremmo stupire che non fossero intemerati e scrupolosi fautori della più rigida onestà, che non avessero gelosa cura di non ledere i nostri interessi ne’ contratti stretti coi loro persecutori? Ma la verità del fatto che nelle contrattazioni sieno più sleali gli Israeliti dei Cristiani, è perlomeno molto dubbio ”.


[1] Nel Settecento si riteneva tuttavia  che l’usura lucratoria fosse proibita dalle leggi umane e divine, ma che la consuetudine e l’alto dominio del Principe la potessero rendere lecita. V. D. CONCINA,  Esposizione del dogma che la chiesa romana propone a credersi intorno l’usura colla confutazione del libro intitolato Dell’ impiego del danaro, Palumbo, 1746, 168 e ss.

[2] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 34.

[3] Leone Africano p. III. Nella collezione di Ramusio. Lo stesso Corano esprime sull’usura un giudizio netto. Cfr. la Sura II, 275:”Coloro che invece si nutrono di usura resusciteranno come chi sia stato toccato da Satana. E questo è perché dicono:<<Il commercio è come la usura!>>. Ma Allah ha permesso il commercio e proibito l’usura. Chi desiste dopo che gli è giunto il monito del suo Signore, tenga per sé quello che ha ed il suo caso dipende da Allah. Quanto a chi persiste ecco i compagni del fuoco. Vi rimarranno in perpetuo”. Il Corano, versione Newton classici a traduzione di Hamza Roberto Piccardo, 2006, p. 63.

[4] Questo fu forse anche l’obbiettivo di tale impostazione. Sin dall’antichità si volle, infatti, inculcare nei popoli l’idea che il denaro andava conservato perché avrebbe potuto sempre far comodo.

[5] Detti capitalisti.

[6] Nel secolo X venne considerato usurario l’interesse del 4 per cento (“il terzo della centesima”). Novelle Leone, 83.

[7] Ancora nella metà dell’Ottocento si stimava che gli Ebrei avessero in mano un ottavo del numerario dell’Europa e dell’America, pur costituendo un centesimo della popolazione europea ed un millesimo di quella americana.

[8] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 21 e ss.

[9] Rodulfo Glabro, Appo Sism. Tomo IV.

[10] Cfr. C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit. p. 105.

[11] BENZ, GILBERT, MARTIN, DAWIDOWICZ, LUCY.

[12] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 50.

[13] Ad ogni partenza di crociati si faceva una strage di Ebrei. M. D’AZEGLIO, Dell’emancipazione civile degli Israeliti, op. cit. p. 14.

[14] Non vi era, infatti, la capacità di distinguere tra infedele ed infedele.

[15] 1090-1153.

[16] Epistula 363.

[17] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, p. 30 e 31. Innocenzo III in seguito minaccerà di scomunica i Cristiani che avessero fatto commercio con gli Ebrei e il Concilio Laterano I (1215) proibisce  ai Giudei le sole usure che fossero troppo esagerate. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 79.

[18] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 47.

[19] O Servi Camerae specialis.

[20] Forse perché, specie al tempo del Barbarossa, i giuristi ritenevano l’Imperatore come Dio in terra.

[21] Cfr. G. LEVI, op. cit., p. 225-226.

[22] G. LEVI, Op. cit., p. 291-292.

[23] Cfr. G. LEVI, Op. cit., p. 246.

[24] M. D’AZEGLIO, Dell’emancipazione civile degli Israeliti, op. cit. p. 37-38.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (dodicesima parte)

Si inibì inoltre ai Cristiani la partecipazione a feste religiose ebree[1]; e almeno all’origine furono integralmente proibiti i rapporti di lavoro o di servizio (famulato).

Con il Codice Theodosiano viene stabilita la liberazione di uno schiavo pagano o cristiano[2], la perdita dello schiavo e la punizione del padrone che lo avesse fatto ebreo[3], ed in seguito con le Novelle la pena di morte e la confisca dei beni per il padrone ebreo che avesse indotto alla conversione lo schiavo o con la persuasione o con la forza[4].

Già nel 335 Costantino stabilì in primo luogo che se un Ebreo avesse acquistato e circonciso uno schiavo cristiano, o di altra setta, il padrone avrebbe perso il diritto di proprietà sullo schiavo e questi avrebbe ottenuto la libertà.

Con il figlio Costanzo si stabilì la confisca dello schiavo comprato dall’Ebreo e la pena di morte per la circoncisione; se poi lo schiavo acquistato fosse stato cristiano l’Ebreo poteva perdere il possesso di tutti i suoi schiavi.

Con Teodosio I si facilità il riscatto dello schiavo cristiano, e con Teodosio II e Onorio si permise in un primo momento di mantenere la proprietà e patto che lo schiavo potesse mantenere la fede cristiana.

Ma nel 417 gli stessi imperatori ritornarono sul tema prevedendo appunto la pena di morte per chi avesse convertito lo schiavo unitamente alla confisca dei beni.

Il primo concilio di Macon nel 581 renderà poi obbligatoria l’accettazione del riscatto da parte dell’Ebreo per 12 solidi.

Gregorio Magno negherà in assoluto il diritto degli Ebrei di possedere schiavi cristiani e di ottenere indennizzo per il riscatto, a meno che la fede dello schiavo non sia messa in pericolo.

Con il IV Concilio di Orleans nel 538 si stabilì che lo schiavo cristiano poteva essere riscattato al giusto prezzo per il solo fatto di non voler servire un Ebreo e all’uopo i fedeli dovevano fare una colletta.

Lo schiavo poteva comunque chiedere il diritto d’asilo nelle Chiese ed il padrone non poteva punirlo per essersi ivi rifugiato.

Con Giustiniano si stabilì che il servo dell’Ebreo[5] che fosse divenuto cristiano avrebbe acquistato ipso facto la libertà, senza che ci fosse il bisogno di pagare un riscatto[6].

L’imperatore fissa inoltre il principio per cui “I Giudei saranno condannati alla confisca dei beni e con esilio perpetuo se sarà constato di aver circonciso un uomo della nostra fede, o dato mandato onde essere circonciso[7].

In pratica con Giustiniano nessun padrone (ebreo, eretico o pagano) può essere proprietario o possedere o circoncidere schiavi cristiani. L’Ebreo poteva dunque acquistare solo schiavi ebrei o pagani[8].

Tale divieto ha avuto un influsso dirompente sulla vita dell’Ebreo nel senso che gli ha fatto abbandonare completamente il lavoro della terra: all’epoca nessuna azienda, che non fosse di proporzioni modestissime, poteva mantenersi senza usufruire dell’ausilio di manodopera servile[9].

Nel 426 Teodosiano II e Valentiniano stabilirono che fosse proibito a genitori o avi ebrei o samaritani diseredare e lasciare fuori dal testamento figli o nipoti che avessero abbracciato il Cristianesimo; se ciò fosse avvenuto il testamento sarebbe stato invalidato e l’erede cristiano avrebbe ricevuto la sua porzione ab intestato[10].

La legittima spettava al figlio e al nipote anche se si fossero macchiati di gravi crimini e fossero stati dunque punibili[11].

Anche in tema di educazione l’intervento imperale fu pregnante perché si stabilì che “Essendovi genitori di diversa fede e religione, la sentenza di colui prevalga, che avrà prescelto di condurli alla fede ortodossa: benché sia anche il padre che si oppone: affinché da ciò, non prendendo occasione di adirarsi, li privi degli alimenti necessari o di qualunque altra spesa necessaria[12].

Si giunse inoltre ad interdire l’edificazione di nuove sinagoghe (438 d. C.)[13], la distruzione delle sinagoghe samaritane[14] e ad imporre agli avvocati ebrei che volessero esercitare il giuramento di fede cattolica (468 d. C.)[15].

Lo scopo dichiarato era che nessun Ebreo dovesse esercitare influenza, autorità o potere su Cristiani, e specialmente sui vescovi, per timore che se ne servissero per nuocere loro o per insultare la fede cristiana[16].

(Continua)


[1] Tuttavia il loro culto fu ammesso anche se veniva definito superstitio e gli Ebrei venivano considerati una secta. B. BIONDI, Il diritto romano cristiano, Giuffré, Milano, 1952, p. 337.

[2] C. Th. XVI, 9.1.

[3] C. Th. III. 1. 5.

[4] Nov. Th. III, 4.

[5] Per l’Ebreo può esserci anche la sentenza capitale (C. 1. 10. 1)

[6] C. 1. 10. 1. 2. Cfr. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 578 e ss. e p. 714; cfr. anche sul punto V. A. DE GIORGI, Elementi di diritto romano considerati nello storico svolgimento, G. Franz, Monaco, 1854, p. 334.

[7] C. 1. 9. 16.

[8] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 788.

[9] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 785.

[10] Ossia la quarta parte del patrimonio.

[11] C. Th. XVI, 8. 28. Il principio venne ripreso anche nel Codex (C. 1. 5. 13). E ciò probabilmente contribuì ad alimentare la rivolta degli Ebrei contro l’Imperatore.

[12] C. 1. 5. 12.

[13] Era permesso solo di restaurare le sinagoghe pericolanti.

[14]Le sinagoghe dei samaritani son distrutte: e se tentano di farne altre, son puniti”. (C. 1. 5. 17). Non si sa se questa norma venne composta prima o dopo la rivolta dei Samaritani.

[15] Le leggi razziali del 1938-39 che richiesero ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di cancellare i legali ebrei dall’albo professionale ebbero dunque un ben triste ed antico precedente.

[16] CJ I, 5. 12 del 527; CJ I, 9. 18 (19). Cfr. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 697.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (undicesima parte)

Si impose poi fortemente una volontà politica di controllo delle nascite, intendimento che potremmo definire di durata ultra millenaria.

Basti pensare che dal XII al XVI secolo fu proibito, nella speranza appunto di limitare le nascite, alle donne cristiane di allattare o fare da levatrici per neonati ebrei.

Molte donne ebree dunque per evitare la morte ai propri figli dovettero dunque cederli a famiglie cristiane interrompendo per sempre i contatti con il loro bene[1].

Ancora nel 1347 fu arso sul fuoco un tal Giovanni Alard che aveva come colpa quella di avere avuto più figli da una giudea[2].

In Francia nel 1767 si ritenne di disporre l’assurdo principio per cui i figli illegittimi di genitori ebrei dovevano essere educati secondo la religione cattolica, anche nel caso di susseguente e legittimante matrimonio; e ciò perché i figli illegittimi si consideravano appartenenti al sovrano[3]. E chi avesse deciso di riprendere la fede giudaica dopo il battesimo veniva processato e punito per eresia [4] che comportava anche la confisca dei beni e pure nei confronti dei defunti[5].

Sino al 1837 in Piemonte si ritenne in virtù di questa legislazione e della sua evoluzione che matrimoni simili meritassero la pena di morte e che i figli nati da quest’unione dovessero considerarsi come incestuosi e quindi non potessero ereditare né ricevere gli alimenti[6].

In Roma fu dunque naturale conseguenza della volontà di limitare le nascite stabilire che tra Cristiani ed Ebrei non si stringesse alcun vincolo: non solo i matrimoni erano considerati nulli[7], ma costituivano altresì adulterio (388 d.C.) e venne attribuito ad ognuno lo ius accusandi[8].

Il fatto di considerare il matrimonio misto come adulterio comportava l’applicazione della pena di morte, con il diritto appunto concesso ad ognuno di esercitare l’azione penale; il Cristiano non poteva sottrarsi al giudizio convertendosi all’Ebraismo[9].

Al contrario nel caso in cui fosse stato un Ebreo a sposare una Cristiana e a convertirsi al Cristianesimo sarebbe caduta ogni accusa di adulterio[10].

Prima di  tale intervento di Valentiniano, Teodosio e Arcadio anche Costantino aveva emanato un editto nel 329 che vietava all’Ebreo di prendere in moglie una donna del gineceo (l’industria tessile imperiale) pagana o cristiana che fosse[11].

Fu la Chiesa spagnola che stabilì il divieto di contrarre matrimoni misti già nel Concilio di Elvira (300-306 d.C.), prima ancora che il Cristianesimo fosse riconosciuto come religione permessa.

La fanciulla che sposasse un ebreo non era punita, ma i suoi genitori venivano allontanati dalla comunione per cinque anni.

Il divieto riguardava il solo Cristiano che peraltro non poteva nemmeno avere una concubina pagana od ebrea perché ciò comportava cinque anni di scomunica[12].

La norma del Codex Theodosianus che considerava il matrimonio misto illecito alla stregua di un adulterio poi passò nel Breviarum Alaricianum e nella Lex Romana Burgundiorum.

La Chiesa in quei frangenti comminava la scomunica a tempo indeterminato, se non si cessava il matrimonio, proprio facendosi forza della legge civile[13].

In Spagna la legislazione fu ancora più aspra perché non si puniva il Cristiano, ma la parte ebraica privandola della patria potestà ed imponendo il battesimo cristiano.

Non si consentì[14] poi agli Ebrei nemmeno il matrimonio secondo le loro usanze (393 d.C.)[15]: in particolare venne vietato[16] il matrimonio tra zio materno e nipote[17] e pure il levirato, ossia il dovere del fratello di sposare la moglie di suo fratello, morto senza discendenza[18].

Tra Cristiani ed Ebrei fu assolutamente proibito coltivare reciproci sentimenti di amicizia o d’altro genere.

Nel Medioevo si arrivò a vietare le discussioni tra Cristiani ed Ebrei[19].

Ancora nel 1347 la regina Giovanna di Napoli vieterà addirittura agli Ebrei di entrare in un pubblico lupanare.

Gli Ebrei più in generale non potevano frequentare meretrici cristiane ed i Cristiani meretrici ebree: Giulio Claro, un giurista del XVI secolo, ci racconta che un ebreo fu condannato per questo delitto alla pena di dieci anni di galera[20].


[1] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 114.

[2] CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 97.

[3] Così come gli Iloti in Sparta appartenevano allo Stato e solo da esso potevano essere liberati.

[4] Questa era la pena per chi abiurava la fede cattolica dal 1298.

[5] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 112.

[6] V. J.  SESSA, Tractatus de Judaeis, Augusta Taurinorum, 1717, p. 112.

[7] Peraltro anche per il diritto ebraico il matrimonio misto era vietato tranne il caso che il coniuge non ebreo si convertisse all’ebraismo. Cfr.  A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 606.

[8] Cfr. C. L. 9. 1. 9. 6. Imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio a Cynegio, Prefetto del Pretorio. “Nessun ebreo sposerà una donna Cristiana, nessun uomo cristiano una donna ebrea. E se qualcuno compirà una cosa del genere, l’atto sarà considerato della natura dell’adulterio, e a chiunque sarà data la libertà di accusa”. Data in Tessalonica il 30 aprile del 388.

[9] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 746.

[10] Ovviamente ciò era condannato dall’Ebraismo.

[11] C. TH. XVI, 8.6.

[12] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 497 e 569.

[13] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 568.

[14] Solo agli Ebrei di Tiro Giustiniano (Novella 139) consentì di ottenere la validità di matrimoni rituali e la legittimità dei figli nati a patto che venissero versate al patrimonio privato dell’Imperatore dieci libbre d’oro. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 813.

[15] Codex L. 9. 1. 9. 7. Imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio a Infante, Conte d’Oriente

Nessun ebreo potrà scegliere il costume della propria gente nel contrarre matrimonio, né contrarre matrimoni diversi allo stesso tempo”. Data a Costantinopoli il 27 febbraio 393.

In merito ai gradi di parentela per cui era proibito il matrimonio la legge ebraica  era più liberale del diritto romano: di qui probabilmente la proibizione di legge.

[16] I divieti sussistevano già ai tempi di Diocleziano.

[17] Consentito dal diritto biblico e talmudico. Già Costanzo e Costante con una costituzione del 342 stabilirono per il caso la pena di morte. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 750.

[18] Usanza questa prevista dal Deuteronomio 25. 4-13.

[19] M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 711.

[20] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 49.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (decima parte)

Ci furono peraltro diversi pontefici che si mostrarono assai benevoli con gli Ebrei. Citiamo qui Pio IV, ma soprattutto Sisto V.

Quest’ultimo in particolare stabilì nel 1586 una disciplina illuminata: gli Ebrei ebbero libertà di movimento nei domini pontifici, poterono svolgere qualsiasi arte e commercio (eccettuati soltanto le negoziazioni di vino, frumento e animali), intrattenere rapporti di amicizia e di lavoro con i Cristiani, coltivare al meglio i loro riti, prendere in locazione le loro dimore a prezzi calmierati, studiare i loro libri che non fossero in contrasto con la dottrina cattolica, esercitare la medicina nei confronti dei Cristiani, acquistare la terra per le tumulazioni[1].

Si deve segnalare inoltre che diversi Pontefici cercarono di salvare la vita agli Ebrei perché si potesse compiere la profezia di Isaia[2]  secondo cui alla fine dei giorni essi si sarebbero convertiti al Cristianesimo[3].

Fu soprattutto in conseguenza dell’interdizione alla proprietà della terra che gli Ebrei ricorsero all’arte feneratizia e da tale attività derivò che fossero considerati malvagi ed usurai[4]: il che ha fatto riflettere a lungo storici ed economisti; la conclusione è stata che se questo divieto di proprietà dei beni stabili non fosse stato imposto, probabilmente la stessa storia del mondo occidentale sarebbe radicalmente mutata, almeno in termini di distribuzione della ricchezza.

La liberalizzazione della possidenza avrebbe potuto calmierare l’economia; l’interdizione fu pertanto anche un grave errore di valutazione economica: a metà dell’Ottocento si stimava, infatti, che il capitale fondiario rendesse al massimo l’interesse del 4%, e che quello mercantile producesse un interesse doppio. Nel giro di cento anni partendo dal medesimo capitale una famiglia di mercanti avrebbe quindi potuto divenire 440 volte più ricca di una famiglia fondiaria. Ma tornando indietro di qualche secolo il rapporto poteva arrivare anche a 1378 volte[5].

Gli Israeliti furono ancora costretti a non ambire a cariche civili o dignità: Ulpiano riferisce che Antonino e Severo avessero concesso loro onori e dignità; tuttavia tale liberale elargizione, sempre che ci sia stata effettivamente[6], s’interruppe certamente con Giustiniano che proibì agli Israeliti l’accesso alle magistrature, ad ogni amministrazione[7] e ad ogni dignità[8]: nel contempo però essi furono assoggettati a tutti gli obblighi possibili, come ad esempio quello del decurionato[9], senza però che potessero fruire di quel minimo d’onore connesso alla carica[10].

In Piemonte, ancora nel 1582, il Duca Carlo Emanuele concesse loro solo di avere uno stemma gentilizio e di possedere armi. Gli Ebrei non potevano essere dichiarati nobili né cavalieri, né ricevere onorificenze.

In Lombardia invece potevano diventare nobili e cavalieri perché qui gli ordini cavallereschi erano istituti politici e non religiosi[11].

Il divieto giustinianeo di ambire a carica e dignità ebbe risvolti pratici anche in campi insospettabili: in Piemonte esisteva ad esempio l’Avvocato dei poveri che tutelava gratuitamente chi godesse del gratuito patrocinio; ebbene anche in forza del divieto giustinianeo di non ambire a cariche dignità si ritenne di negare agli Ebrei che pur possedessero apposita dichiarazione di povertà rilasciata dall’Università ebraica, il gratuito patrocinio nelle cause giudiziarie[12].

(Continua)

[1] G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, op. cit., p. 18-19.

[2] Richiamata da Paolo nella lettera ai Romani, 9,27 e pure in Matteo, 17.

[3] MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, op. cit., p. 8.

[4] Nel 1807 si riunì a Parigi un Gran Sinedrio (per volontà francese: il 30 maggio 1806 era stato annesso il Piemonte) che chiese agli Ebrei (decreto del 4 febbraio del Gran Sinedrio) di rinunciare a tali pratiche, ma nel contempo la Francia aveva concesso la possibilità di acquistare beni stabili. C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 10; V. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 130.

[5] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 44-45.

[6] C. 1. 9. 1. 9. 1. Imperatore Antonino a Claudio Tryponio.

“Nessuna petizione può essere avanzata per recuperare ciò che Cornelia Salvia lasciò per testamento agli Ebrei dell’università degli Antiochiani”. C’è però chi ritiene che detta prescrizione di Caracalla accolta nel Codex riguardasse solo il caso singolo e non fosse un precetto avente carattere generale. Cfr. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 689.

[7] Cioè all’esercizio dei pubblici affari. “Con questa legge da valere per ogni tempo, ordiniamo, che a nessuno dei Giudei cui sono interdette tutte le amministrazioni e dignità non concediamo di esercitare nemmeno l’ufficio di difensore di un comune, né averne l’onore di padre;…” C. 1. 9. 18 (19).

[8] “… I Giudei ed i Samariti hanno divieto di avere magistratura e dignità, o amministrare giustizia, o di essere nominati difensori o padri delle città, affinché non abbiano facoltà di vessare o giudicare i cristiani e i vescovi. Del pari è loro vietato il militare eccetto, che se sieno nel novero dei coortalini”. C. 1. 5. 12.

[9] Ossia dell’amministrazione comunale. C. 1.9.5.

[10] Non avrà differente tenore l’art. 13 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 (in Gazz. Uff., 29 novembre, n. 264). – Provvedimenti per la difesa della razza Italiana prevederà che “Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

a) le amministrazioni civili e militari dello Stato;

b) il partito nazionale fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;

c) le amministrazioni delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti, istituti ed aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro consorzi;

d) le amministrazioni delle aziende municipalizzate;

e) le amministrazioni degli enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle opere nazionali, delle associazioni sindacali ed enti collaterali e, in genere, di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;

f) le amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonchè delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;

g) le amministrazioni delle banche di interesse nazionale;

h) le amministrazioni delle imprese private di assicurazione”.

[11] V. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 74 e ss.

[12] Secondo le conclusioni dell’Ufficio dell’avv. Dei poveri del 12 giugno 1729 confermate con un decreto senatorio. Cfr.  L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., pp. 161 e ss.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (nona parte)

1c. Le interdizioni

 

In questo contesto nel diritto romano si consolidarono tristemente alcune interdizioni in capo agli Israeliti che rimasero purtroppo invariate nei secoli a venire.

Ai Giudei venne interdetta la dimora nei luoghi dove risiedevano i cittadini romani: in osservanza di tale divieto si provvide a relegarli in quartieri separati e a dotarli di propri magistrati[1].

Per impedire qualsiasi tipo di relazione con i cittadini romani si costrinsero anche a portare segni distintivi che li facessero riconoscere[2]: a Roma gli uomini dovevano indossare un cappello azzurro e le donne un indumento che fosse del medesimo colore.

Possiamo aggiungere che dopo la diaspora[3] gli Israeliti furono obbligati a occuparsi esclusivamente di commercio.

Il traffico indotto poteva essere anche d’infimo livello. Con Luigi IX (1214-1270) si arriverà a stabilirne l’occupazione solo del commercio degli stracci[4].

In conseguenza del fatto che Ebrei potevano fare solo commercio Gregorio Magno, ben sette secoli dopo, si trovò ancora ad affrontare un problema spinoso che riguardava il traffico di schiavi che gli Ebrei effettuavano in Africa; ma non poté risolverlo alla radice vietando in assoluto la schiavitù; adottò invece una soluzione di compromesso, ossia  vietando che schiavi cristiani rimanessero in possesso di Ebrei.

E la ragione era semplice: gli Ebrei catturavano schiavi in Gallia per conto dei re franchi i quali li rivendevano in Italia che era a corto di manodopera; vietare dunque in senso assoluto il commercio di schiavi in Africa avrebbe danneggiato gravemente il commercio dei regnanti[5].

Originariamente i Giudei erano invece dediti alla vita dei campi ed i precetti mosaici tendevano ad evitare che si mischiassero agli altri popoli, proprio per impedire che mutassero la loro natura agreste in quella mercantile.

Anche se è indubitabile che a partire da Salomone i commerci ebbero una certa espansione.

Ancora nell’età merovingia in Francia, i Giudei si occupavano di commercio ma vivevano anche in campagna. Gli Ebrei coltivarono la terra anche in Spagna, Africa e Siria[6].

Per effetto dell’imposta attività commerciale si ritenne inutile consentire ai figli d’Israele di coltivare gli studi. Per diversi secoli gli Ebrei non poterono pertanto applicarsi allo studio della filosofia, della matematica e delle scienze.

Lo studio speculativo fu possibile solo in Spagna tanto che si attribuisce ad un ebreo, Mosè Maimonide, l’introduzione della metafisica speculativa che gli Ebrei europei non riuscirono nemmeno leggere se non in lingua ebraica.

S’impedì ai Giudei ancora di possedere beni immobili (beni stabili): a Roma la contrattazione dei beni immobili era inizialmente legata alla celebrazione di solennità religiose che erano interdette agli stranieri.

La mancipazione era una vendita immaginaria propria dei soli cittadini romani che si faceva con cinque testimoni cittadini romani puberi ed un libripende; questi cinque cittadini ricordavano le classi del popolo davanti a cui inizialmente si procedeva alle stipulazioni calatis comitiis.

I non cittadini o professanti un diverso culto potevano pertanto appropriarsi a Roma soltanto delle res nec mancipi: si trattava dei beni di minore rilevanza economica e sociale che passavano di mano in mano con la semplice traditio[7].

In Atene invece ai non cittadini comunque di stirpe greca poteva essere eccezionalmente garantito il diritto di commercio o di pascolo per cui veniva pagata apposita tassa che però non era commisurata all’attività, ma anche il diritto, sempre eccezionale, di possedere immobili (così anche ai meteci iscritti nella lista del demo). Talvolta veniva concesso anche il privilegio dall’esclusione della rappresaglia (un meccanismo simile si verificherà per gli Ebrei in alcune città d’Italia con il cosiddetto salvacondotto) [8]

Inoltre la mentalità degli antichi imponeva  che l’attribuzione di una proprietà fondiaria costituisse il riconoscimento di una dignità: e per molti secoli gli Ebrei, nei più differenti luoghi, non ne verranno considerati meritevoli, anche grazie ad una presunzione di infamità e malvagità che la stesse bolle pontificali contribuiranno ad alimentare.

(Continua)


[1] Si pensi che la magistratura dei Consiglieri della Comunione reggerà in Germania sino al 1863. G. LEVI, op. cit., p. 271.

[2] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 91.

[3] A partire dal 135 d.C. a causa della persecuzione cominciata sotto l’imperatore Adriano (dopo che Tito nel 70 d.C. aveva distrutto il tempio di Gerusalemme) che vietò agli Ebrei di abitare Gerusalemme di cui cambiò pure il nome in Aelia Capitolina. Cfr. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit.  p. 372 e ss.

[4] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 47. Tale attività nei secoli successivi divenne fiorente anche a Benevento. Alla stessa professione li limitava una severissima bolla di Paolo IV del 1542. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 90.

[5] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, Giuffré, Milano, 1988, p. 57.

[6] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 60 e ss.

[7] V. Codex Lib. I tit. X.

[8] A. BISCARDI, Diritto greco antico, op. cit. p. 87-89.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (settima parte)

1b) Diritto ebraico e diritto romano

È bene forse evidenziare qui l’evoluzione del diritto ebraico Mishpat ‘ivrì): esso è sentito dai Giudei come l’ininterrotta continuazione della Torà[1] che è stata concessa da D-o[2] a Moshé Rabbenu[3] e tramandata poi di generazione in generazione.

La lettura rabbinica che riguarda gli aspetti giuridici si definisce Halachà e si propone di insegnare all’uomo come comportarsi nei vari casi della vita.

Il sistema giuridico ebraico è diviso in norme che regolano i rapporti tra uomo e D-o e i rapporti tra gli uomini: entrambi le norme sono considerate giuridiche, divine, immutabili[4] e senza contraddizioni, ma allo stesso tempo ne è consentita l’interpretazione solo agli uomini.

Per la tradizione ebraica i precetti contenuti nella Torà che ogni Ebreo è tenuto ad osservare sono 613.

Vi sono però sette precetti noachidi[5] che secondo i Giudei devono essere osservati da ogni uomo o donna:

1) divieto di idolatria;

2) divieto di bestemmia o blasfemia;

3) divieto di omicidio;

4) divieto di incesto e di adulterio;

5) divieto di furto e rapina;

6) obbligo di stabilire dei tribunali che assicurino l’ordine, la giustizia e assicurino il rispetto di tali precetti

7) il divieto di mangiare un arto tratto da un animale vivo[6].

Si debbono ricordare inoltre alcuni diritti di epoca biblica inerenti ai rapporti familiari.

Il padre ha diritto di dare in sposa la propria figlia. La madre non ha questo diritto a meno che la figlia non sia orfana.

In base alla Torà il padre non chiedeva il parere della figlia per darla in sposa, ma la dava in sposa in cambio di una somma di denaro[7] o di un’azione compiuta.

Tuttavia dal periodo talmudico la donna poteva opporsi, anche se non le era richiesto il consenso.

In tale periodo il diritto del padre è riconosciuto nel caso di figlia minorenne, ma si pone altresì il divieto per il padre di dare in sposa la figlia sino alla pubertà.

La figlia veniva fidanzata in tenera età ed il padre riceveva il prezzo del fidanzamento.

Per il fidanzamento del figlio che avveniva invece in età avanzata non si riceveva alcun prezzo.

L’adultero e l’adultera erano entrambi passibili di pena di morte, se veniva provato l’adulterio: il diritto biblico è durissimo, mentre altre leggi ammettevano che se il marito perdona la moglie anche l’adultero deve essere tenuto in vita[8].

La figlia adultera, ossia la ragazza che non ha palesato al marito di non essere più vergine e che si è prostituita quando era già fidanzata, ma dopo la maggiore età, veniva lapidata se due testimoni attestavano davanti al Consiglio degli anziani che si è prostituita.

(Continua)


[1] Letteralmente significa “insegnamento”. Essa indica in senso stretto il diritto biblico contenuto nel Pentateutico ed in senso lato, l’insegnamento ebraico della Bibbia sino ai nostri giorni.

[2] Gli Ebrei non scrivono completamente il nome della divinità.

[3] Mosè nostro maestro.

[4] Anche i Greci consideravano le leggi immutabili e preesistenti al diritto: si pensi a Licurgo che le aveva ricevute dall’oracolo di Delfi. La proposta di nuove leggi era pertanto considerata cosa eccezionale. A. BISCARDI, Diritto greco antico, Giuffré, Varese, 1982, p. 65.

[5] Dati da Noè.

[6] V. A.M. RABELLO, Introduzione al diritto ebraico, Fonti, Matrimonio e Divorzio, Bioetica, op. cit. p. 3 e ss.

[7] Il matrimonio-compera era normale anche nel mondo omerico.

[8] Codice di Hammurabi, leggi ittite ed assire.

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