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Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (venticinquesima parte)
Il Capo V è intitolato “Delle cofe proibite a comprarfi, a negoziarfi dagli Ebrei”.
I ceti dominanti nell’antichità utilizzavano gli schiavi per le operazioni di bassa manovalanza, allo stesso modo decisero che le arti che danno lustro alle persone fossero solo a loro riservate.
Così gli Ebrei furono esclusi dalle Corporazioni di arti e mestieri che pur costituendo nei Municipi un corpo autonomo con propri magistrati erano comunque compenetrate dal Cristianesimo tanto che erano una specie di confraternita mercantile.
Gli stessi Ebrei costituivano una corporazione a parte che però viveva dei diritti al lavoro che i Principi decidevano di concedere.
Il diritto al lavoro era, infatti, un diritto feudale e signorile, o dei re o delle altre corporazioni.
A Venezia nel XV secolo agli Israeliti fu proibito insegnare suono, canto, danza, dottrina e gioco e non poterono nemmeno stampare libri (1566).
Fu interdetto agli Ebrei la laurea in giurisprudenza anche perché sarebbe stato inutile visto che le magistrature non erano accessibili e che come giureconsulti non avrebbero avuto alcun credito, essendo tagliati fuori dalla pratica forense; ma era vietato loro pure il conseguimento della laurea in medicina ed i malati che si fossero rivolti ad un medico ebreo sarebbero stati puniti per aver utilizzato un mezzo illecito di guarigione[1].
In Lombardia era possibile agli Ebrei la pratica dell’avvocatura, ma non quella della farmacia[2].
In Toscana accadeva l’esatto contrario: gli Ebrei potevano dedicarsi alla farmacia[3] e conseguire una laurea in legge, ma non potevano patrocinare.
Nel Ducato di Genova gli Ebrei potevano studiare e praticare da avvocati, medici, farmacisti e sensali.
Nel Ducato di Modena c’era una multa di venticinque scudi per gli Ebrei che tenessero scuole o insegnassero scienze ai Cristiani ed inoltre i Giudei non potevano leggere, fare conti, cantare, suonare, ballare e cose simili senza la licenza del Principe[4].
In Germania, perlomeno nel 1848, si erano fatti passi avanti ancora più evidenti dato che non solo gli Ebrei furono ammessi alle pubbliche scuole ma vennero anche abilitati all’insegnamento e ciò comportò che venissero considerati tra i primi cittadini[5].
Negli Stati Sardi nel 1648 si permise agli Ebrei di addottorarsi in medicina e chirurgia col consenso dell’Arcivescovo di Torino e nelle lauree minori oltre che all’accademia di Belle Arti. Si permise inoltre ai fanciulli lo studio negli Istituti tecnici perché destinati al commercio.
La storia del rapporto tra gli Ebrei e la medicina fu assai variegata a seconda dei luoghi: sotto il dominio islamico assunsero grande rilievo i lavori dei medici ebrei, tanto che gli Israeliti furono considerati a buon diritto gli intermediari della scienza medica tra Oriente ed Occidente.
In Europa i medici nel Medioevo erano soprattutto monaci, ma nell’XI secolo si interdì loro lo studio della medicina e quindi aumentarono i medici ebrei.
I Concili e l’interpretazione di grandi giuristi (ad es. BARTOLO da Sassoferrato) non permettevano in Italia ai medici ebrei di praticare la medicina sui Cristiani, ma diversi Papi[6] avevano medici israeliti[7] e non vi fu principe da Carlo Magno a Carlo V che non avesse medici ebrei[8].
Con le regie Patenti del 1816 si concesse ai Giudei non solo l’esercizio della mercatura, ma di qualunque arte e mestiere a condizione che ne osservassero le regole; il 14 agosto 1844 vennero abrogate anche le corporazioni di arti e mestieri e quindi gli ebrei ne ebbero indiretto giovamento[9].
Sicuramente dal 1829 gli Ebrei poterono svolgere la professione di librai e stampatori e tenere scuole di danza, musica e ballo.
Tuttavia si riteneva ancora nel 1848 che gli Ebrei fossero sudditi, ma non cittadini e quindi che non potessero svolgere le professioni connesse con i diritti politici che presupponevano la fede cattolica: non il soldato, il magistrato, il notaio, le alte cariche del Governo, il professore o l’istitutore, l’avvocato patrocinante[10], il procuratore legale[11].
Nel campo commerciale la convinzione comune era che un ebreo non potesse possedere la buona fede necessaria al traffico, che mancasse di fede ai patti e di moderazione nei guadagni e che si vendicasse duramente contro chi fosse considerato oppressore nelle contrattazioni[12].
La presunzione in capo agli Ebrei di pravità determinava dunque una certa regolazione dei rapporti commerciali. Ancora in una decisione senatoria del 2 dicembre 1729 si stimavano gli Ebrei pravi e tristi.
Il Re franco Clotario adottò la soluzione radicale del Concilio V di Parigi per cui nessun ebreo poteva intentare giudizio contro un Cristiano[13].
Napoleone stesso riprenderà la legislazione di Clotario e imporrà ai contadini di fare con gli Ebrei solo contratti d’immediata esecuzione e per l’effetto farà considerare non valevole in giudizio qualsiasi titolo di credito contro la gente di campagna[14].
Inoltre preciserà che debbano essere messe a carico della università ebraiche “oltre le multe pecuniarie tutte le spese di processo, custodia, manutenzione ed indennizzazione per delitti di fraude e d’inganno che da’ suoi membri ed amministrati si commettano”[15].
Già Riccardo Cuor di Leone[16] stabilì che ogni loro contratto si facesse in pubblico, in presenza di testimoni, e se ne stendessero tre copie: una per il rappresentante del fisco, l’altra per un probo-viro, la terza per l’Ebreo creditore: tale sistema era deputato a far sì che l’Ebreo non potesse alterare il contenuto della scrittura.
Lo stesso Statuto di Genova del 1752 stabilisce che il contratto venga registrato in apposito libro oppure che intervenga un sensale cristiano[17].
Il Codice estense del 1771 prevede che “Ne’ libri de’ loro negozii non dovranno gli ebrei scrivere in lingua ebraica, ma bensì in lingua comune, che possa essere intesa da ognuno sotto la suddetta pena di scudi venticinque in caso di contravvenzione”.
Le Costituzioni ordinano agli Ebrei di tenere un libro in cui i contratti di vendita o di prestito fossero registrati[18] e di darne nota ogni mese alla segreteria del Tribunale di loro residenza[19] che dovrà provvedere a registrare ogni mese le operazioni in un libro “darà intiera fede tanto in giudizio, che fuori”[20]; vietano inoltre agli Ebrei di ricever o comperar o permutare cose di sorta dai minori[21].
Già il senatoconsulto Macedoniano[22] concesse il rimedio pretoreo dell’exceptio ai filii familias (i sottoposti all’autorità e al potere del pater familias) attraverso il quale essi potevano annullare le pretese dei creditori che avevano prestato loro denaro a mutuo senza il consenso del pater.
Fu in sostanza proibito dare in prestito danari ai figli di famiglia e ad altri discendenti soggetti al patrio diritto sotto pena di perderli e colla privazione al mutuante di ogni azione per ripeterli ancorché divenuto il figlio di famiglia di pieno suo diritto, o per l’emancipazione, o per la morte del padre, essendo una tale eccezione perpetua per esser nullo dal suo principio il contratto.
Il Senatoconsulto vietava però solo il prestito in contanti, non già in altra specie come grano, vino, olio ed altre cose, che consistono in peso e misura.
Giovava al padre e al fideiussore. Il figlio di famiglia non poteva rinunciare al beneficio di questo Senatoconsulto, perché non tutelava tanto il figlio, ma era stato emesso anche in odio dei creditori ed usurai per favorire il rinunciante ma pure il genitore e la pubblica utilità.
La morte del pater era ininfluente e così il conseguimento da parte del figlio di una qualche dignità.
Diversa però era l’ipotesi in cui il debito fosse stato contratto dopo aver conseguito una dignità che scioglieva dal patrio diritto.
Il soldato generalmente poi non poteva godere di tale beneficio. E così per il figlio che abitando separatamente dal padre esercitasse un’attività economica indipendente, oppure se sciolto dal vincolo paterno, avesse riconosciuto il suo debito, si fosse nuovamente obbligato, avesse pagata parte del debito ovvero dato un pegno.
Il Senatoconsulto non valeva ancora se il figlio di famiglia pur avendo contrattato all’insaputa del padre, avesse ottenuto da lui ratifica dell’affare tacita od espressa; del pari se l’affare fosse stato trattato col consenso paterno; se infine il figlio avesse ricevuto denari che il padre avrebbe dovuto somministrare per esempio inerente a libri per gli studi, per gli alimenti, vestiario, ed altro necessario.
La prescrizione che viene ripresa dalle Costituzioni verrà sostituita nel Codice sardo del 1837 dalla disciplina degli articoli 1919-1925 che ha tenore analogo al senatoconsulto Macedoniano[23].
Le Costituzioni vietano poi agli Ebrei di contrattare, permutare, impegnare o trafficare oggetti che siano stati utilizzati per il culto divino[24] o di acquistare e vendere beni da persone sconosciute o sospette[25]. Queste disposizioni vennero sostituite dall’art. 688 C.p. del 1839.
Gli si impone nel caso di smarrimento di pagare il pegno secondo il valore indicato dal compratore[26], di non poterlo trasferire, salvo che nel caso di guerra o di peste e manifestando comunque il tutto in anticipo e con una pubblica grida[27].
Non a tutti gli Ebrei era poi concesso di tenere banchi di prestito con pegno, ma solo ad alcuni con autorizzazione regia, sebbene tutti gli Ebrei potessero esercitare il mestiere dell’usura[28].
(Continua)
[1] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 89 e ss.
[2] E ciò perché la piazza di farmacista era considerata bene immobile.
[3] Forse perché la laurea era in fisica, medicina, chirurgia e farmacia e quindi chi diventava fisico diventava anche medico e farmacista. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 72.
[4] Tit. IX par. XV del Codice estense del 26 aprile 1771.
[5] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 68-69.
[6] Tra gli altri Bonifacio IX, Giulio III, Giulio II, Leone X, Innocenzo VII, Giovanni XXII, Benedetto XIII, Paolo III, Pio IV.
[7] Altri invece gli furono nemici: Eugenio IV, Niccolo V e Calisto III.
[8] Si ricordano qui Ferdinando I di Napoli, Galeazzo Maria Sforza e Guglielmo Gonzaga di Mantova. Cfr. G. LEVI, op. cit., p. 199 e ss. G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, p. 14.
[9] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 91.
[10] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 70. La laurea in legge era preclusa ancora nel 1848.
[11] Perché gli Ebrei erano considerati infami per diritto canonico e quindi non potrebbero diventare nobili come è successo ad alcuni procuratori. Tuttavia era possibile esercitare davanti al Tribunale mercantile perché permesso dall’art. 670 del cod. di commercio. J. SESSA, Tractatus de Judaeis, op. cit.
[12] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 54.
[13] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 86.
[14] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 87.
[15] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 88.
[16] 1157-1199.
[17] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 53.
[18] Il paragrafo 4 stabilisce che “Dovranno gli Ebrei notar’ in un Libro i Contratti di Compra, Pegno, ed altri, che faranno co’ Criftiani, defcrivendo il nome, e cognome delle Perfone, con fpecificazione delle cofe contrattate, fotto la pena, che fopra”.
[19] Al paragrafo 5 era sancito un altro obbligo che riprende analoga norma emanata da Carlo Emanuele I il 19 ottobre del 1620. “Di mefe in mefe fotto la fteffa pena dovranno dare la nota al Segretario del Tribunale, ove dimoreranno, delle fuddette Compere, e de’ Pegni, efprimendo chiaramente tutte le circostanze, fopra le quali avranno convenuto”.
[20] Il paragrafo 6 dispone per la precisione che “I fuddetti Segretarj faranno tenuti di ricevere dette Confegne ogni volta che loro fi prefenteranno, e quelle fedelmente regiftreranno, fotto la pena di Scudi venticinque d’oro, in un Libro a ciò deftinato che dovrà da effi di mefe in mefe fosfriversi, ed al quale fi darà intiera fede tanto in giudizio, che fuori”. La giurisprudenza ci mise un po’ ad adattarsi a questa disposizione tanto che nel 1729 una sentenza stabilì che i libri dei mercanti ebrei fanno fede in giudizio “provata la buona riputazione del mercante”. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 159.
[21] Il paragrafo 3 prevede che “Sarà ad effi interamente proibito di comprare, permutare, o pigliare Pegni dalle Perfone Minori, o da Figliuoli di famiglia, che non vivano feparatamente dal Padre, sotto la detta pena di Scudi venti cinque d’oro”.
[22] L. 4. Cod. “Derivò questo Senato Consulto da un tal Macedone infame usurajo il quale soleva somministrare denaro a figli di famiglia, e giungendo il tempo della restituzione, né avendo modo di farla insidiavano la vita, e macchinavano la morte dei Genitori per succedere nei loro beni, e cosi pagare. Teofilo lo deduce da un tal Macedone quale essendosi caricato di grandissimi debiti sulla speranza di pagarli cessato di vivere il Padre, ma questi menando una lunga vita, e non avendo il figlio come sbarazzarsi dai debiti contratti uccise il Padre”. P. VERMIGLIOLI, Elementi ossiano Istituzioni civili di Giustiniano imperatore, volume primo, edizione seconda, Francesco Baduel, Perugia, 1830, p. 175-178.
[23] “1919. Il mutuo fatto ad un figlio di famiglia, benché maggiore, senza partecipazione e consenso del padre od altro ascendente alla cui podestà sia soggetto, è nullo, quantunque l’obbligazione siasi palliata sotto l’apparenza di un altro contratto, o siasi in altro modo fatta frode alla presente legge”.
[24] Il paragrafo 1 è risalente ad Amedeo VIII. “Non farà permesso a verun’ Ebreo di contrattare a titolo di Vendita, permuta, o pegno, nè in altro modo trafficare Mobili di veruna sorta, ori, o argenti, che abbiano fervito al culto Divino, o delle Chiefe, fotto pena di Scudi venti cinque d’oro, e del doppio valore della roba contrattata, oltre alla reftituzione da farfi gratis delle robe, che aveffero ricevute in pegno, permutato, o contrattato”.
[25] Il paragrafo 2 attribuito a Rex Vitt. Amed. riguarda anche i beni extra commercium. “Non ardiranno gi Ebrei, sotto pena del Furto[25], di comprare Vafi, o Arredi d’oro, o d’argento, o Gemme, o Veftimenta, o qualunque altra sorta di robe, che ad effi fi vendano, o si diano per vendere da Perfone tanto non conofciute, che fofpette, o quando convenir anno d’un prezzo affai minore di quello, che comunemente fi venderebbero”.
[26] Il paragrafo 7 già vigente dal 15 dicembre 1603, inerisce il caso di smarrimento del pegno. “Occorrendo, che gli Ebrei perdeffero qualche Pegno, dovranno pagarlo fecondo il di lui valore, e non potendofi fufficientemente verificare per altre prove, fi ftarà al giuramento del Padrone di effo”.
[27] Il paragrafo 8 del capitolo V disciplina gli spostamenti dei beni pignorati. “Non potranno portar’ i Pegni a loro confegnati fuori dei Stati noftri, e fe per accidente di Guerra, o di pefte (che Dio non voglia) foffero neceffitati di trasferirfi dall’una all’altra terra delle noftre Città, e Terre, sarà permeffo ai medefimi di feco trafportarli, manifeftando però otto giorni avanti la partenza con pubblica Grida quefta loro rifoluzione, acciocchè, fe alcuno de’ Proprietarj voleffe rifcoterli, abbia il tempo di farlo”.
[28] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 84. Il paragrafo 9 disciplina in particolare l’attività dei banchieri come già da Carlo Emanuele I il 19 ottobre del 1620. “I Banchieri Ebrei, a’ quali è da Noi conceffo di poter preftare danari fopra il Pegno, dovranno fotto la fteffa pena dare il rifcontro a quelli, che vorranno far’ i Pegni con un Bullettino, in cui farà notato in lingua volgare il Giorno, Mefe, ed Anno, col Nome, e Cognome di chi gli avrà impegnati, e vi fi defcriverà diftintamente la cofa, che farà rimeffa in Pegno, la fua vera qualità, e quantità, il pefo, o numero, o la mifura rifpettivamente di effa”.