La giustizia in Liguria ai tempi di Napoleone

Verso la fine del XVIII secolo la Liguria fu assoggettata prima all’influenza napoleonica e poi all’annessione alla Francia.

In Liguria troviamo in questo periodo la Giustizia di Pace su modello francese e possiamo affermare che il territorio ligure fu uno dei grandi laboratori delle scelte conciliative future.

Per meglio comprenderne il significato della conciliazione in questo periodo si ritiene di premettere alcuni cenni storici, tenendo presente che ci interessa investigare quanto accadde a ridosso della costituzione della Repubblica Ligure.

Orbene prima della nascita della Repubblica Ligure il potere era esercitato dalla Repubblica aristocratica di Genova.

Dal 1576 gli organi di governo della Repubblica aristocratica erano tre: I Serenissimi Collegi[1] che avevano il potere esecutivo, il Minor Consiglio formato da 200 nobili di “congruo patrimonio”[2] che deliberava sugli affari gravi dello Stato ed il Maggior Consiglio formato da 230 nobili di basso censo che eleggeva i magistrati, deliberava sulle leggi fiscali e sulle deroghe costituzionali.

Il Minor consiglio di fatto era l’organo che esercitava il potere e aveva dalla sua parte il popolo che vedeva nei nobili ricchi i propri insostituibili datori di lavoro, anche se col tempo era stato in parte esautorato dai Serenissimi Collegi.

I Membri del Maggior consiglio non avevano un grande rilievo e dunque erano ostili sia ai Serenissimi Collegi sia ai membri del Minor Consiglio.

I borghesi avevano ancor meno peso e così nella speranza di acquisirlo erano divenuti filofrancesi: in sintesi venivano manovrati dal Ministro francese Faipoult che faceva il “doppio gioco” ossia spingeva gli scontenti verso la rivoluzione e cercava al contempo di ingraziarsi i Serenissimi Collegi ed il Minor Consiglio.

Il 22 maggio del 1797 scoppiò in Genova la rivoluzione che peraltro covava nella cenere dal 1794.

Gli insorti costituiti dai nobili di basso rango e dai borghesi “patrioti”[3] chiesero a Faipoult di usare la forza e di prendere con le armi francesi Palazzo Ducale, ma egli si limitò a proporsi come mediatore presso il Minor Consiglio; gli insorti si sentirono traditi e rifiutarono la mediazione.

La richiesta di mediazione di Faipoult venne però avanzata anche dai Serenissimi Collegi pronti alla resa, ossia ad accettare tramite il voto dei cittadini una nuova forma di governo che tenesse conto dei giacobini; se non che contro i rivoltosi scoppiò una rivoluzione del popolo[4] che accorse in aiuto degli aristocratici: c’è chi sostiene che ciò accadde perché gli insorti avevano aperto illegalmente le carceri ed altri fa invece riferimento alla corruzione  operata dalle monete d’oro nobiliari.

Fatto sta che a Palazzo Ducale venne aperta così la pubblica armeria a favore degli insoliti benefattori che erano ispirati anche da ideali religiosi (celebre il loro urlo “Viva Maria”): naturalmente i senatori dissero che era stato un incidente e dunque che la difesa dei carbonari andava sospesa ed invitarono nuovamente il Faipoult a trattare, ma ogni trattativa fu vana.

Il capo dei Giacobini Filippo Doria, dunque un nobile, venne ucciso dai carbonari il mattino del 23 e questo fu uno dei segni del fallimento dell’insurrezione che lasciò sul selciato 16 morti; inoltre i giacobini genovesi furono confusi con i cittadini francesi che vennero perseguitati nei beni e nelle persone perché i primi portavano illegittimamente una coccarda tricolore che agli occhi del popolo e dei Collegi identificava i transalpini.

Informato della situazione in Milano Napoleone richiese al Doge di rilasciare i prigionieri francesi, di disarmare i carbonari e di arrestare i nobili che avevano orchestrato la contro rivolta.

Nonostante l’accoglimento delle richieste almeno a parole[5] da parte del Minor Consiglio il Generale che si trovava a Mombello minacciò di procedere da Tortona contro Genova con 10.000 uomini.

Per scongiurare l’aggressione venne inviata a Milano una deputazione dei nobili genovesi dal Minor Consiglio.

Napoleone però si trovava a Mombello dove venne raggiunto.

Il Generale impose alla deputazione di approvare la convenzione del nuovo governo provvisorio[6] che  tra il 5 ed il 6 giugno 1797  Napoleone scrisse di suo pugno con  indicazione dei nomi dei componenti[7] i quali peraltro non poterono rifiutare l’incarico pena una multa di 2000 scudi: tra di essi vi era anche Luigi Corvetto[8] che era considerato l’uomo più colto e “sottile” dei “provvisori”, uno stimato avvocato, un abile politico ed un buon parlatore che giocherà successivamente un grande ruolo nel Direttorio.

Il nuovo governo provvisorio si insediò il 14 giugno 1797.  Più che di un nuovo governo in verità si trattava di un allargamento del vecchio ai borghesi (tra cui 4 avvocati, 4 mercanti ed un medico).

La diffusione della convenzione napoleonica e il fatto che il governo provvisorio, in ottemperanza della Convenzione, avesse soppresso i titoli feudali e nobiliari determinò il rinfocolarsi di sentimenti anti aristocratici: così vennero dati alle fiamme in piazza Acquaverde il libro d’oro della nobiltà ligure, la portantina del doge, gli arredi e le vesti da cerimonia, troni ed arredi del Consiglio, e vennero abbattute le due statue dei fondatori Doria a Palazzo Ducale[9].

I primi provvedimenti del governo provvisorio riguardarono una generale amnistia e l’ampiamento della libertà di stampa: all’unico giornale vicino all’oligarchia se ne aggiunsero altri sei di diversa opinione politica.

Il 20 di giugno del 1997 si insediò una commissione per approntare una nuova costituzione che prese come modello la Costituzione francese del 1795.

Ma la scelta democratica comportava un depotenziamento della Chiesa Cattolica oltre alla riduzione del potere oligarchico: questo effetto determinava a sua volta una drastica riduzione della possibilità di impiego e di commercio per il popolo.

Così per evitare che la Costituzione venisse votata dai cittadini insorse, sobillato dal Parroco della parrocchia di S. Francesco, prima il popolo di Albaro che era particolarmente beneficiato da clero e dagli aristocratici e poi anche quello della Val Polcevera, della Val Bisagno e della Val D’aveto[10].

La rivolta fu sedata dall’esercito francese che era stato destinato alla difesa del governo provvisorio e alle stragi militari seguirono anche le repressioni giudiziarie, specie nei confronti dei sacerdoti ritenuti contrari alla Costituzione democratica, ed infine un’amnistia che però non toccava i capi e gli istigatori.

Il sangue versato fece però sì che il 2 dicembre 1797 fosse votata una nuova Costituzione le cui modifiche furono ancora consigliate da Napoleone.

La Costituzione del 2 dicembre 1797 similmente a quelle delle già citate costituzioni della Repubblica Cispadana e Cisalpina, stabiliva nella nostra materia che “Non si può impedire ad alcuno di far decidere sulle sue differenze per mezzo di arbitri scelti dalle parti”(art. 223) e che “Gli affari su dei quali i Giudici di Pace, e i Tribunali di Commercio non possono giudicare né senza appello, né con appello, sono immediatamente portati dinanzi ai Giudici di Pace, per essere conciliati. Se il Giudice di Pace non può conciliarli, li rimette al Tribunale Civile”(art. 231)[11].

I nuovi organi costituzionali della Repubblica Ligure furono il Consiglio dei Giuniori o dei Sessanta (di 60 membri) e il consiglio dei Senatori (di 30 membri): il primo deliberava i provvedimenti legislativi ed il secondo li approvava. I due corpi approvavano a loro volta cinque Direttori investiti del potere esecutivo che a loro volta eleggevano i Ministri.

Cessò dunque il governo provvisorio e a metà di gennaio 1798 venne eletto sostanzialmente con gli stessi uomini “già provvisori”, il Direttorio di cui appunto era presidente Luigi Corvetto e che aveva come obiettivo “far regnare la concordia” il pronto stabilimento della comune felicità[12].

Però le Casse della Repubblica e del Banco di San Giorgio erano vuote: per far fronte alla crisi finanziaria i Giuniori si autotassarono e poi si varò una tassa sulle finestre[13] contestatissima dalla nobiltà, ma inevitabile visto che gli aristocratici avevano inviato il proprio denaro all’estero e dunque rimaneva in patria solo il patrimonio immobiliare; seguì la requisizione degli ori e degli argenti non ad uso necessario di culto dalle chiese e conventi e dalla sinagoga ed una tassa per la prima volta “induttiva” sulle industrie e sui terreni che utilizzava come parametro il numero dei domestici i quali per precedente provvedimento del governo provvisorio non erano licenziabili[14].

In questo clima si iniziò a parlare di revisione delle Giurisdizione e se ne approvarono venti, non senza contestazioni[15].

Poi il dibattito riguardò l’età ed il diritto di eleggere i Giudici di pace e si stabilì consona l’età di 30 anni e che il diritto lo avessero i cittadini di ciascun cantone a maggioranza relativa[16].

Il 1° giugno 1798 il Consiglio dei Sessanta deliberò d’urgenza la legge sull’”Organizzazione del Potere Giudiziario, e Amministrativo[17].

Nel 1798 si vennero a trovare dunque in Liguria più di 200 Giudici di Pace[18] che venivano appunto eletti unitamente ai loro assessori[19] dall’assemblea cantonale[20] convocata dal “commissario di governo per ordine del direttorio esecutivo[21].

Il giudice di pace doveva dunque avere trent’anni e durava in carico un anno, ma poteva essere rieletto[22] e risiedeva nel comune capo-cantone[23].

Poteva appartenere alla prima o alla seconda classe: tale appartenenza ne determinava la competenza che era più ristretta nella seconda classe e consisteva nel presiedere il tribunale di famiglia in relazione agli incapaci, nel giudicare senza formalità inappellabilmente tutte le controversie sino a 50 lire (tra le 50 e le 300 il giudizio era appellabile) e le cause da danni campestri .

I giudici di pace “provvedevano ad impiegare la loro mediazione, ed ufficio per la conciliazione di tutte le controversie eccedenti la loro competenza; e vertenti fra cittadini, dei quali almeno il reo è domiciliato nella rispettiva loro giurisdizione[24]; quindi si trattava di conciliazione preventiva obbligatoria.

Erano di seconda classe i giudici di pace del luogo ove risiedeva il tribunale che però era itinerante e quindi si passava facilmente da un classe all’altra[25].

I giudici di pace di prima classe invece avevano una competenza giurisdizionale sino a lire 1000, ma i giudizi erano appellabili, esercitavano la volontaria giurisdizione e la giurisdizione del lavoro sino a qualsiasi somma e si occupavano anche dei procedimenti possessori, delle apposizioni di termine, degli attentati ai corsi d’acqua dei mulini e all’agricoltura. Avevano una competenza penale per i delitti sino ad otto giorni di carcere o a 15 di “arresto in casa[26].

Nelle cause di competenza del giudice di pace potremmo dire che non vi era un confine netto tra processo e conciliazione: <<fa egli citare la parte; forma un processo verbale, sommario di quanto le parti hanno a lui esposto; riceve anche il giuramento decisorio, che una parte a delazione dell’altra avesse accettato; descrive distintamente i punti, su de’ quali si è tra le parti convenuto>>[27].

Il processo verbale di conciliazione veniva sottoscritto dal giudice e dalle parti che sapessero scrivere o da loro testimoni che però partecipavano alla sola lettura del “convegno” [28].

Cosa curiosa è che la legge non prevedeva un totale fallimento della conciliazione anche se l’effetto dedotto era poi il medesimo di una completa disfatta; si prevedeva dunque che “Se non riesce a conciliare interamente le parti, trasmette al Tribunale della giurisdizione copia autentica del sopraddetto verbale con un certificato testificante, che la parte è stata inutilmente chiamata all’Ufficio di pace[29].

Se una parte veniva citata due volte e non si presentava al tentativo il giudice di pace redigeva altro certificato testante, “che la parte è stata inutilmente chiamata all’Ufficio di pace[30].

Senza questi certificati che andavano allegati alla petizione, il tribunale non poteva ricevere alcuna causa.

Non si ammetteva in giudizio la presenza di “Curiali o Avvocati”, a meno che non avessero questa qualità le stesse parti in causa; in tal ultimo caso se una parte non aveva tale qualità poteva dotarsi di “Curiale od Avvocato[31].

Vi erano poi diverse questioni dispensate dal tentativo: gli affari che interessavano la Nazione, i Comuni, l’ordine pubblico, quelli ove si ricorreva all’esecuzione parata[32] o che dipendevano da titoli di credito ed altri affari giudicati dal tribunale di commercio, gli affari per cui non era data la facoltà di transigere.

In questa situazione intervenne il decreto napoleonico del 1805 che riformò l’intero sistema giudiziario nella Regione[33] a seguito dell’annessione della Liguria alla Francia.

Rimase il sistema del cantone come unità di misura del circondario del tribunale e nel capoluogo di ogni cantone venne nominato dall’Imperatore un giudice di pace che aveva funzioni giudiziarie, di conciliazione e di giustizia di pace.

Doveva avere almeno 25 anni ed era salariato dallo stato con 1200 lire nella città di Genova e 800 lire negli altri comuni e non poteva godere di nessun altro emolumento nemmeno se fosse stato nominato come arbitro.

La principale funzione d’un giudice di pace “consiste a conciliare le parti potendo[34]: già da questa definizione si può comprendere che l’accordo in sé non aveva più centrale rilevanza.

Tra le varie attribuzioni giudiziarie del giudice di pace vi era anche quella di giudice del lavoro[35], fino a 50 lire senza appello e per qualsiasi altra somma superiore con l’appello, di giudice delle azioni civili per “ingiurie verbali, risse e azioni di fatto”[36] e di giudice tutelare[37].

Nelle materie che non fossero di sua competenza il giudice di pace doveva costituire un Burò[38] di Pace e di Conciliazione.

Nessuna domanda poteva essere esaminata dal tribunale di prima istanza, se non fosse stato citato il difensore di fronte a questo organismo: si trattava quindi un tentativo preventivo di conciliazione obbligatorio.

Erano dispensati dal tentativo gli affari che interessavano lo stato, i comuni, gli stabilimenti pubblici, i minori, gli interdetti e curatori delle successioni vacanti[39], le domande provvisorie, o che richiedono celerità[40] , quelle con l’intervento di un terzo[41], quella fatta in seguito, o in esecuzione di un giudizio tra le parti stesse o chi di ragione[42], gli affari di competenza del tribunale di commercio[43], le domande per esecuzione di convenzioni stipulate nel burò di pace[44], quelle d’immissione in libertà de main levée[45] dei sequestri, e opposizioni, quelle di pagamento di locazioni, fitti, arretrato di redditi[46] e le domande fatte contro tre parti e più, ancorché avessero il medesimo interesse[47].

Il giudice di pace cantonale era anche giudice senza appello del tribunale di polizia, e quindi aveva una competenza penale: si trattava dei delitti la cui pena non oltrepassava i “tre giorni di travaglio, o un imprigionamento di tre giorni[48].

Chi voleva convenire una persona in giudizio doveva citarlo per la conciliazione davanti al giudice di pace del suo domicilio, o nel caso di successione, davanti al giudice di pace della suddetta. Se le parti si conciliavano le convenzioni inserite nel verbale non avevano efficacia esecutiva[49].

Chi non compariva al tentativo veniva multato e non poteva continuare l’udienza sino a che non avesse pagato la multa di 10 lire[50].

In prospettiva storica e alla luce di una norma come questa peraltro non isolata nel panorama internazionale dell’epoca non sembra destare scandalo la prescrizione decisamente più blanda prevista attualmente e secondo cui: “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio [51].

Le regole di procedura seguite a Genova erano analoghe a quelle stabilite dall’Assemblea costituente francese del 1790[52].

[1] Il doge, venti senatori più gli ex dogi.

[2] Il concetto di “congruo patrimonio” era labile ed arbitrario.

[3] Il termine giacobino, infatti, a Genova veniva visto con sospetto perché aveva una connotazione anticlericale.

[4] Carbonari, facchini e portantini in testa.

[5] Ma anche coi fatti in relazione alla liberazione dei prigionieri.

[6] Da installarsi il 14 giugno 1797 secondo le intenzioni del Bonaparte.

[7] Tutte persone lontane da posizioni estremistiche.

[8] Cfr. la lettera del 7 giugno 1797 che Bonaparte scrisse al Doge e la Convenzione che i Genovesi ratificarono il 9 giugno 1997 in Gazzetta Universale o sieno notizie storiche, politiche, di scienza ed agricoltura ecc., Volume XXIV, 1797, p. 389-91.

[9] Napoleone deprecò l’incidente, richiese di rimettere le statue al loro posto offrendo peraltro mezzi economici per i restauro. Luigi Corvetto ed il Faipoult riuscirono a dissuaderlo perché ciò avrebbe determinato disordini.

[10] Una situazione analoga si ebbe anche in Sarzana, mentre i paesi rivieraschi di fatto erano ostili alla caduta del governo provvisorio perché vivevano dei commerci con la Francia. Il Ponente era del pari favorevole al nuovo corso democratico che decisero di appoggiare anche con le armi.

[11] Cfr. H. DIPPEL, Constitutions of the World from the late 18th century to the middle of 19th century, Walter de Gruyter, 2009, p. 529-530.

[12] Gazzetta Nazionale della Liguria 27 gennaio 1798 anno I della Libertà, p. 277.

[13] Non la pagava soltanto chi ne aveva meno di cinque.

[14] <<Il Governo Provvisorio affinchè una numerosa classe di Cittadini nelle attuali difficili circostanze non resti sprovvista di di suffistenza, decreta: “Di obbligare tutti li Cittadini a conservare l’istesso numero di Domestici, che avevano il giorno 22 Maggio p.p.; e qualora ne avessero già licenziati dopo il detto goiorno, rimpiazzarne il numero, o manenerli per sei mesi. Eccettua però quei Domestici, che per la cessazione della Carica Ducale, e Senatoria fosffero stati rimandati.”>> Gazzetta Nazionale della Liguria 17  giugno 1797 anno I della Libertà, p. 16.

[15] Del rappresentante Ansaldi che considerava i Giudici come una creazione di tempi ingiusti. Cfr. Gazzetta Nazionale della Liguria 21 aprile  1798 anno I della Libertà, p. 370-371.

[16] Seduta del 3 maggio 1798. Cfr. Gazzetta Nazionale della Liguria 5 maggio  1798 anno I della Libertà, p. 385-386.

[17] Cfr. RACCOLTA DELLE LEGGI ED ATTI DEL CORPO LEGISLATIVO DELLA REPUBBLICA LIGURE DA’17. GENNAIO 1798. ANNO PRIMO DELLA LIGURE LIBERTÀ, Volume I, Stamperia Padre e Figlio Franchelli, Genova, 1798, p. 208 ess.

[18] Sotto il governo provvisorio esistevano anche gli Ispettori di pace che formavano un comitato autorizzato “a decidere le differenze civili, che non eccedevano la somma di lire venti” colla facoltà di far eseguire le loro deliberazioni, mediante esecuzione forzata. Questi Ispettori che erano sostanzialmente degli arbitri erano pure autorizzati a punire con la pena correzionale di tre giorni d’arresto “le mancanze leggiere contro il buon ordine”. Cfr. il Supplemento alla Gazzetta Nazionale Genovese n. 26 del 9 dicembre 1797 in http://iccu01e.caspur.it/ms/internetCulturale.php?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3ATO00184798_41157&teca=MagTeca+-+ICCU

[19] Ossi agli esperti di diritto che lo consigliavano e lo sostituivano in caso di morte od incapacità provvisoria. Il loro consiglio non era vincolante, poteva sollecitarlo il giudice od anche le parti (art. 41 legge 1° giugno 1798 , n. 111) .

[20] Essa riuniva i rappresentanti di più comuni in cui era diviso il cantone ed era presieduta dal giudice di pace.

[21] Art. 23 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[22] Art. 28  legge 1° giugno 1798, n. 111.

[23] Art. 35 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[24] Art. 31 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[25] Art.  33 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[26] Art. 32 legge 1° giugno 1798,  n. 111.

[27] Art. 44 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[28] Art. 45 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[29] Art. 47 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[30] Art. 47 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[31] Art. 51 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[32] Riguardava le cambiali.

[33] Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[34] Art. 29 Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[35] Ed in particolare “Dei pagamenti del salario della gente di travaglio, di quello dei servidori, e dell’esecuzione dei rispettivi accordi dei padroni e dei loro servidori, o gente di travaglio” (art. 31 lett. V).

[36] Art. 31 lett. VI Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[37] Art. 33 Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[38] Così si esprime il testo italiano del decreto licenziato in Liguria.

[39] Art. 37 lett. I Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[40] Art. 37 lett. II Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[41] Art. 37 lett. III Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[42] Art. 37 lett. IV Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[43] Art. 37 lett. V. Il tribunale di commercio era eletto da un’assemblea di negozianti, banchieri, mercadanti, manifattori, e armatori della città dove era stabilito il tribunale. Per diventare giudice bisognava essere stati commercianti per almeno cinque anni, il presidente per dieci. (art. 62).

[44] Art. 37 lett. VI Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[45] Domanda di essere liberata da un sequestro e la relativa opposizione.

[46] Art. 37 lett. VII Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[47] Art. 37 lett. VIII Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[48] V. articoli da 81 ad 87 Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13(15 luglio 1805).

[49] Art. 137 Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[50] Art. 139 Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[51] con l’art. 35 sexies del D.L. 138/2011 di modifica dell’art. 8 comma 5 del D.L. 4 marzo 2010 n° 28.

[52] Decreti 16 agosto e legge 18-26 ottobre 1790 in relazione alla procedura.

2121 anni prima di Cristo: un colloquio tra Kao-yao e Yu, imperatore della Cina

22

A Giorgio Napolitano

Il Sovrano (rispose Kao-yao) è per così dire il principio e la sorgente della condotta del suo popolo.

S’egli conserva una gravità maestosa e veglia con un’attenzione continua sopra a se stesso: se osserva con esattezza tutti i regolamenti stabiliti nei suoi stati, né mai discorda da sé tanto nei suoi discorsi che nelle sue azioni; se si lascia avvertire con docilità e si corregge dei suoi difetti; se si ricorda continuamente che la perfezione non consiste solamente nel ben cominciare, ma nel continuare ancora sino alla fine; si può dire che tal Principe è veramente degno di regnare.

Quanti grandi vantaggi risulterebbero da ciò! La sua famiglia ed i Grandi si farebbero un dovere di seguire il suo esempio; le persone savie dell’impero si darebbero tutta la premura di ben servirlo; né vi sarebbe chi non sentisse vergogna di non praticare la virtù.

Essendo così ben regolata la sua famiglia e la sua Corte tutto l’impero si livellerebbe sul modello del Principe; ed i suoi vicini parteciperebbero d’una tanta felicità.

Ciò non è tutto: conoscere se stesso e correggersi dai propri difetti non basta ad un sovrano.

E’ anche necessario ch’egli studi il cuore degli uomini, e che sappia distinguere le buone e le malvagie qualità di coloro che lo devono servire, che conosca il genio dei suoi popoli; e che sappia trovare la maniera per renderli felici.

Ah quanto è difficile (disse Yu) per il potere arrivare a tanto! Aver la prudenza di discernere le qualità degli uomini, le loro inclinazioni e talenti per impiegarli ove lo richieda il bisogno, ciò è quasi impossibile. Qual cosa è più incostante e variabile del cuore del popolo?

Saperlo ricompensare e punire quando esso lo merita, persuaderlo che non si opera se non per amore del bene generale; sottoporlo senza che esso se ne lamenti ai più giusti castighi; illuminare le persone più stupide; raddolcire i cuori intrattabili in modo che essi amino egualmente e la mano che li castiga e quella che li ricompensa; certamente allo stesso grande Yao (precedente imperatore della Cina)  sarebbe stato difficile arrivare a tal segno.

Se un Sovrano riunisse in se stesso tutte queste qualità che cosa mai potrebbe temere da Hoan-teou e da Yeou-miao? Per quanto ribelli e corrotti essi fossero, essi correrebbero senza alcun dubbio a sottomettersi volontariamente da se medesimi. Che potrebbero poi mai sperare quei furbi e quegli adulatori di professione i quali non pensano che ad ingannarlo? I popoli nulla avrebbero più da temere da quella sorte di gente.

Sebbene sia difficile conoscere se uno uomo sia o no virtuoso (replicò Kao-yao), si può nondimeno, esaminandolo da vicino, arrivare a conoscerlo. La virtù non è ideale, ma ha in se stessa della realità: è attiva; e non è virtù se non quando lascia d’essere concentrata in sé medesima. Una persona savia che non fa passi falsi ed un uomo virtuoso sono la stessa cosa.

Vi sono nove maniere per assicurarsi della virtù di un uomo e di riconoscerlo come vero savio.

Una persona che ha sentimenti elevati ed ambiziosi si conterrà difficilmente nei giusti limiti e sovente se ne allontanerà; un savio, al contrario, si conterrà strettamente in quelli della virtù.

Un uomo dolce e compiacente spesso appare stupido: la dolcezza e la compiacenza in un savio fanno concepire un’idea anche più vantaggiosa di lui

Il più delle volte un uomo semplice e timido si lascia trasportare facilmente alla credulità: un savio sta sempre in guardia contro le novità, né si lascia così facilmente persuadere.

Un uomo che abbia delle abilità e dei talenti è ordinariamente presuntuoso e non ha alcun riguardo per gli altri: un savio che è fornito di scienza e di talenti superiori diffida sempre di se medesimo, né ciecamente deferisce all’altrui sentimento.

Un uomo facile ed affabile si lascia ordinariamente trasportare dal cattivo esempio: il savio, all’opposto, è costante ed immobile nel bene.

Un uomo retto e sincero si abbandona talvolta a parole piccanti ed offensive: un savio, che abbia sincerità, nulla mai dice che possa dispiacere, né altro aspira se non alla pace e alla concordia.

Un uomo che si picca di d’una condotta regolata, è sovente minuto: un savio che conserva sempre un serio e grave contegno, non si occupa che di cose utili e sensate.

Un uomo che ha molto spirito e penetrazione suol essere il più delle volte ostinato ed ardito: il vero savio abbandona facilmente il proprio sentimento per seguire quello degli altri, qualora ne conosca la verità.

Un uomo che sia fornito di forza e di coraggio si lascia sovente trasportare dalla sua passione predominante: il savio sa moderare il proprio coraggio con la prudenza  e con la ragione.

Finalmente un uomo che non manca in alcuno di questi nove articoli può dirsi un vero savio.

Si può aggiungere che questi nove articoli non riguardano indistintamente ogni sorta di persona.

Se i Grandi ne praticassero solamente tre e li rinnovassero ogni giorno con perseveranza, sera e mattina, essi potrebbero essere stimati come veri savi.

I Principi ed i Governatori delle province, che hanno i popoli sotto la loro direzione, dovrebbero praticarne sei.

Il Sovrano però deve possederli tutti e nove, perché ad esso è soggetto tutto l’impero.

Essendo uomo non può governare da solo. Non deve dunque istruire coll’esempio e colle parole coloro a cui confida gli impieghi e ordina che facciano le sue veci? Quali devono essere le sue inquietudini, a fronte del gran peso di cui si sente gravato? Non passa mai giorno in cui non sia obbligato a determinare ciò che è bene e ciò che è male; e a decidere la sorte di qualcuno dei suoi sudditi. Se la scelta che egli fa dei suoi Ufficiali non è giudiziosa, se questi non sono forniti della saviezza e della virtù necessaria, i mali che ne derivano forse non ricadono su lui stesso? Deve egli continuamente ricordarsi che il Cielo, il quale lo ha eletto per governare il popolo, non lo ha fatto invano, e non lo ha innalzato sopra tutti gli altri se non perché li istruisca e li indirizzi nell’esercizio della virtù. Se il popolo non è quale deve essere, non sarà forse sua colpa?

Chi sa onorare il Cielo comprende facilmente quanto importi perfezionare se stesso, conoscere l’uomo e rendere felice il popolo.

Il Cielo è infinitamente illuminato; nulla vi è che esso non sappia; tutto il nostro spirito e le nostre cognizioni sono un suo dono. E’ esso giusto e ragionevole, remuneratore  della virtù e punitore del vizio. La giustizia che si trova nel mondo ha nel Cielo la sua origine. Sebbene sia infinita la distanza che corre tra il Cielo e l’uomo, passa tra di essi nondimeno una comunicazione reciproca per mezzo della virtù.

Storia generale della Cina, Tomo II, Siena, 1777, p. 156 e ss.

Da Mou-Ouang a Beccaria: la buona amministrazione della giustizia

pag. 4-5

952 anni prima di Cristo e dunque 200 anni prima della fondazione di Roma, un imperatore cinese della terza dinastia di nome Mou-Ouang fece pubblicare una legge giudiziaria, che è al contempo una sorta di testamento e che fornisce interessantissimi spunti di riflessione.

Basti pensare che anticipa ad esempio gli scritti di Beccaria sulla pena di morte di 1600 anni[1] e non è detto che lo stesso economista milanese non ne fosse a conoscenza; in fondo la traduzione italiana della legge cinese  fu pubblicata nel 1777 a Siena solo tredici anni dopo Dei Delitti e delle Pene ed è dunque possibile che fosse già in circolazione in Italia da un pezzo.

Si tenga conto inoltre che il traduttore di questa legge giudiziaria cinese la dedicò a Pietro Leopoldo, imperatore del Sacro Romano Impero e re d’Ungheria e Boemia; quello che in Toscana abolì la tortura e la pena di morte grazie al varo del nuovo codice penale del 1786. E che la Toscana fu il primo stato nel mondo ad adottare appunto i principi di Cesare Beccaria: così almeno si legge nei libri di storia e di letteratura, ma se fosse vero anche il contrario? Se in fondo Pietro Leopoldo, il traduttore e Cesare Beccaria fossero stati sodali di uno stesso cenacolo culturale?

Lasciamo l’interrogativo agli studiosi. Orbene questo antico testo cinese ci racconta di come veniva amministrata la giustizia più di tremila anni fa quando da noi in Occidente prendeva forma orale l’epopea omerica e non si distingueva ancora, ad esempio, tra intenzionalità e colpa in un delitto, il reo era presunto tale, non c’erano sentenze, né pubblici ministeri e la pena che non era scritta consisteva per lo più nella vendetta che veniva amministrata dai parenti della vittima.

Tra questo sistema che muterà parzialmente in Grecia soltanto nel IV-V secolo, ma che ritroviamo ad esempio presso i Longobardi ancora 1000 dopo e l’amministrazione della giustizia cinese c’è un abisso di civiltà e non stupisce dunque lo scrivente che i Cinesi sino ai tempi odierni abbiano sempre diffidato dalla produzione occidentale del diritto.

Riporterò alcuni stralci, per non appesantire la narrazione con nomi ed eventi troppo lontani da noi, assumendo come fonte appunto l’importante testo senese del 1777[2] con gli opportuni ammodernamenti legati al nostro gusto e alla nostra lingua.

“La sola necessità ha obbligato i Principi a servirsi dei supplizi […] Per due ragioni quelli che sono incaricati di punire i delitti soddisfano malamente a questa penosa funzione: talvolta temono il loro impiego e quindi si allontanano dalle obbligazioni che il medesimo ad essi impone; talvolta operano con eccessiva  autorità, ed immaginano di non fare mai abbastanza, allorché fanno anche troppo dimostrando in tal guisa che mancano di discernimento. Se riflettessero che stanno in luogo del Cielo saprebbero che non hanno un maggior potere di quello che il Cielo dà loro: che la vita e la morte dipendono unicamente da esso; e che comportarsi diversamente non è ricevere dal Cielo l’autorità, ma usurparla.

Governatori ed Ufficiali delle province, depositari della giustizia, il Cielo forse non vi alimenta per esercitarla in sua vece?[…] Voi tutti, chiunque voi siate, miei parenti, miei fratelli, miei figli, grandi e piccoli, udite attentamente ciò che vi dico; questo è un ordine di somma importanza. Non c’è giorno in cui non dobbiate lavorare per procurarvi la pace e la felicità; non farlo è esporsi ad un pentimento che diviene quasi sempre inutile. Il Tien[3] ha incaricato me solo di regolare il popolo; se commetto errori, ciò accade perché sono uomo. Questa è una ragione che deve impegnarvi anche maggiormente ad aiutarmi secondo gli ordini del Cielo.

Non dovete riportarvi ciecamente al mio consiglio. Se sono incline a punirvi non dovete essere dello stesso sentimento; se voglio perdonare non dovete subito abbracciare il partito della clemenza; ma dovete seguire rispettosamente ciò che insegnano le leggi sopra le cinque sorti dei castighi, e sopra le tre virtù, di rettitudine, di rigore e di dolcezza. Con quella savia condotta mi colmerete di gioia e procurerete una solida pace al mio popolo.

Chiunque voi siate io voglio insegnarvi una maniera giusta di punire[…]  se la cosa è chiara bisogna che la legge si esegua; ma se dopo un sufficiente esame il delitto non è certo, conviene allora o far uso delle cinque sorti delle pene pecuniarie ovvero rimandare i delinquenti assolti, secondo le cinque maniere stabilite dalle leggi.

I falsi giudizi dipendono ordinariamente da cinque sorgenti le quali impediscono che si scopra la verità. La prima è la eccessiva autorità di quelli che occupano gli impieghi; questa autorità riempie di timore gli accusati che non osano disputare contro i loro giudici. La seconda che gli stessi accusati temono di dire la verità per paura di tirarsi addosso qualche vendetta anche peggiore del male presente. La terza che si presta troppo facilmente orecchio alle donne e si ascoltano più che la ragione e la stessa giustizia. La quarta è che ci si lascia corrompere dal denaro. La quinta è finale è che mancano i lumi per distinguere il vero dal falso e non lo si vuole confessare.

Voi dovete sapere che sebbene queste cause differiscano l’una dall’altra il male che deriva da un ingiusto giudizio è sempre il medesimo; e dunque state in guardia a non pronunciare mai sentenza senza avere esaminata la causa.

Se il delitto è evidente bisogna punirlo; se dubbioso conviene essere favorevole al delinquente ed accordargli il perdono; se la maggiore probabilità è contro l’accusato conviene allora aver riguardo alle circostanze e pronunciare. Non ascoltate quel che non si riferisce all’affare; ed in qualunque cosa temete che il Cielo vi faccia provare la sua vendetta. Sebbene ho detto che bisogna perdonare al delinquente, quando il delitto è dubbioso, è necessario nondimeno avere riguardo alla qualità del delitto di cui si tratta. Per esempio a quelli che sono accusati di un delitto che esigesse il castigo di un marchio in volto, se le prove sono dubbiose, si può permutare la pena in un’ammenda pecuniaria di 600 once d’oro. A quelli che dovessero avere il naso tagliato, in un’ammenda di 200; a quelli a cui dovessero vedersi tagliare i piedi di 500; a quelli che dovessero essere mutilati di 600; a quelli che infine dovessero essere sentenziati di morte, conviene permutare la pena in 1000 once d’oro, e rimandarli assolti.

Queste permutazioni di pene erano in altri tempi alquanto diverse. È molto difficile dare sopra un tale articolo regole che siano certe. La saviezza e l’attenzione dei giudici devono supplirvi.

Qualora uno si sia reso colpevole d’un delitto del primo ordine, se egli non ha avuto malizia, e l’intenzione di commetterlo, conviene seguire la strada della dolcezza. Ma se il delitto deriva dalla volontà deliberata, bisogna fare uso del rigore delle leggi.

Il rigore o la dolcezza nell’esecuzione di queste leggi dipendono da quelli che occupano gli impieghi, i quali devono uniformarsi alle circostane attuali; e bilanciare se convenga o no usare indulgenza, o rigore; noi abbiamo le regole che dobbiamo seguire ed i precetti dai quali non è permesso allontanarci.

Ogni delinquente, sebbene non sia commesso un delitto capitale, si trova sempre in uno stato assai penoso ed infelice; non conviene dargli giudici che non sappiano terminare un affare se non usando parole artificiose; ma è necessario scegliere persone piene di rettitudine, che non cerchino se non la verità.

State attenti a quelli che rifiutano di confessare i delitti: sovente ciò che non si ottiene sul principio si ottiene con il tempo; il timore e la bontà siano i compagni dei vostri giudizi.

Fate conoscere a tutti che non vi distaccate dallo spirito delle Leggi scritte nei nostri libri ed allora non vi allontanerete dalle regole della vera giustizia. […]

O voi che mi ascoltate, imparate ad usare la più grande circospezione. Io per me, lo confesso, non parlo di questa materia, senza essere pieno di timore e penetrato di rispetto per la giustizia. Quella è fondata sulla virtù. Il Cielo per aiutare gli uomini ad abbracciarla ha stabilito alcune pene in modo da mantenerli nei loro doveri. Quando si sono allontanati gli artificiosi, fallaci e simulati discorsi, e si sceglie il giusto mezzo, che può essere solo procurare la pace al popolo, è facile amministrare la giustizia.

Convien guardarsi dal seguire la propria inclinazione che ci farebbe pendere piuttosto da una che da un’altra parte. Le ricchezze che derivano dall’amministrazione della giustizia non sono mai un tesoro; esse non servono che ad accumulare delitti sopra delitti ed a condurre alla fine all’ultima delle disgrazie. Non v’è cosa più terribile e da più temersi del rigore dei supplizi. Non è già che il  Cielo non sia infinitamente buono; ma  è l’uomo che merita tale severità opponendosi agli ordini del medesimo. Se il Cielo non usasse questo rigore, quanti mali si vedrebbero nel mondo e come si potrebbe sperare di governarlo!

Per voi che dovete succedermi il piano di condotta che dovete proporvi per il tempo avvenire è quello di far regnare la virtù in tutto l’impero. Ma non ne verrete a capo senza chiaramente distinguere il vero dal falso. I savi nostri predecessori si sono resi degni di infinite lodi per la premura che si sono data nell’amministrazione della giustizia; con ciò hanno essi anche meritato una felicità senza limiti. Governatori e Prìncipi dell’Impero ricevete queste istruzioni dal vostro padrone; e nel governo dei popoli a voi confidati abbiate sempre a cuore la buona amministrazione della giustizia”.


[1] Dei delitti e delle pene è stato pubblicato a Milano nel 1764.

[2]Joseph-Anne-Marie de Moyriac de Mailla, Jean-Baptiste Grosier, Michel Ange André Le Roux Deshauterayes, Storia generale della Cina: ovvero, Grandi annali cinesi, Volumi 3-4, Stamperia F. Rossi, Siena, 1777, pp. 234 e ss.; http://books.google.it/books?id=a9EpAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

[3] L’idea religiosa cinese di Dio o il Cielo.

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