Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (ventinovesima parte)

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Il capo IX riguarda la tutela dell’incolumità fisica, della celebrazione dei riti e in ultimo le pene a fronte di comportamenti ingiuriosi. Si intitola “Che gli ebrei non fi offendano.

Il paragrafo 1 già presente nel 1430 stabilisce: ”Non ardirà chi che fia ammazzare, ferire, o percuotere qualunque Ebreo, nè di turbare in qualfivoglia forma i loro riti, o efigere da effi violentemente, o con minaccia, qualche sorta  di fervizio, nè di rompere, o fconvolgere i loro fepolcri, o da effi difotterrare i cadaveri”.

Con Giustiniano si stabilisce[1] che se alcuno ebreo avesse osato lapidare un altro ebreo che si fosse rivolto al culto di Dio, la pena sarebbe stato il rogo: ma qui si tutelava la Fede.

Un’assisa di Bretagna del 1239 vietava di procedere contro chi avesse ucciso un Ebreo e non fu l’unica norma, tanto che Gregorio IX nel 1235 dovette addirittura con una bolla scomunicare coloro che si facessero rei di omicidio[2].

Il Sessa nel 1717[3] si chiedeva se 1) si debba punire e come il Cristiano che offenda un ebreo; 2) gli Ebrei si presumano tristi, ladri e ricettatori di ladri; 3) si debba punire e come un Ebreo che offenda un altro Ebreo; 4) il Cristiano che uccide un Ebreo debba essere punito con la pena ordinaria della legge Cornelia de Sicariis[4]; 5) se il Cristiano o l’Ebreo che mandi con denaro ad uccidere un Ebreo possa essere punito con la pena ordinaria di un assassinio.

La protezione dei sepolcri risale al diritto romano che individuava dei luoghi protetti dagli insulti popolari.

Lo stesso Codice penale sardo stabilirà in seguito (art. 567) per i violatori di sepolcri ebrei la reclusione o col carcere o con la multa sino a lire 300 secondo la minore e maggiore gravezza.

Anche la legislazione sabauda prevedeva dei luoghi ove si potessero seppellire le salme e a titolo gratuito.

Per stabilire un cimitero non serviva l’autorizzazione sovrana ma quella del Municipio e del Senato; il terreno poteva inoltre considerarsi opera di pubblica utilità e quindi godere dell’esproprio[5].

Le Costituzioni si preoccupano poi che gli Ebrei non siamo offesi e che le loro abitazioni non siano oggetto di sassaiole[6].

Gli stessi Ebrei peraltro ricorrevano alla lapidazione[7] sin dai tempi di Costanzo Augusto nei confronti di coloro che abiuravano la fede ebraica.

Si tenga conto che quella di lanciare sassi era pratica diffusa per i Cristiani: nella francese Beziers in Linguadoca sin dal XIII secolo lo stesso Vescovo eccitava il popolo dal giorno degli Ulivi alla Pasqua a lanciare sassi contro gli Ebrei[8].

A Trieste nel 1525 fu emesso un editto appunto contro chi tirava sassi contro la casa degli Ebrei[9].

Questa abitudine di colpire coi sassi gli Ebrei si trova ancora radicata nella Roma del 1938[10].


[1] C. 1.9.3.

[2] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 51.

[3] V. J.  SESSA, Tractatus de Judaeis, cit., p. 112.

[4] Questa legge fatta votare nell’81 da Silla prevedeva la pena capitale per l’omicidio doloso, ma escludeva  che tale pena si applicasse all’omicidio di un servo, a quello perpetuato dal pater familias in base al suo diritto di vita e di morte sui discendenti o a chi uccideva un uomo ricompreso in una lista di proscrizione. B. SANTALUCIA, Studi di diritto penale romano, L’ERMA di BRETSCHNEIDER, 1994, Roma, p. 118 e ss.

[5] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 58.

[6] Il paragrafo 2 introdotto il 20 Ottobre 1610 prevede: ”Si proibifce ancora ad ogni perfona d’offendere in fatti, o in parole alcun Ebreo, o scagliare faffi nelle porte, e fineftre delle cafe, ove abitano tanto di giorno, che di notte, sotto pena pecuniaria, o corporale proporzionata alla qualità dell’ingiuria”.

[7] Codex, I, L. 9 1.9.3. Imperatore Costanzo Augusto ad Evagrio, Prefetto del Pretorio

Vogliamo che ai Giudei e ai Celicoli, ed ai  maggiori e  patriarchi sia intimato, che se qualcuno osasse, dopo l’entrata in vigore della presente legge, assalire, con pietre o con altro genere di furore – cosa che oggi sappiamo sia avvenuta – le persone che hanno abbandonato la loro empia setta per rivolgere gli occhi al culto di Dio, insieme con tutti i loro complici, dovranno essere subito condannate alle fiamme e bruciate”.

Dato a Mugillo il 18 ottobre del 315. La disposizione è stata ripresa anche nel Codice Theodosianus (16.8.1).

Cfr. in generale sulla lapidazione operata dagli Ebrei, Dizionario delle origini, invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze, nella geografia, nel commercio, nell’agricoltura, Bonfanti, 1831, p. 1384-1385.

[8] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 48.

[9] G. TODESCHINI, Il mondo ebraico, Edizione Studio Tesi, 1991, p. 218.

[10] F. TAGLIACOZZO, Gli ebrei romani raccontano la “propria” Shoah, Casa Editrice Giuntina, 2010, p. 81.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (ventottesima parte)

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Il Capo VIII delle Costituzioni è destinato a tutelare il credo ebraico e si intitola “Che gli Ebrei non debbano effere tirati per forza alla noftra Santa Fede

Il testo di questo Capo deriva da diverse costituzioni pontificie  tra cui quella del Pontefice Clemente XI del 5 marzo 1703. Il primo pontefice che espresse il principio fu  S. Gregorio I[1].

Si prevede che debba considerarsi illecita la forzatura a ricevere il battesimo[2] e che nemmeno si possano battezzare i bambini contro la volontà dei genitori[3].

Queste disposizioni nel 1828 furono estese al Ducato di Genova[4].

Sono innovative rispetto a quanto prevedeva la legislazione francese e spagnola che invece non ammetteva la libertà religiosa.

La prima legislazione favorevole agli Ebrei in merito si ritrova in Toscana alla fine del 1500 ove si prevedeva che non si potesse battezzare un bambino minore di 13 anni senza il consenso del genitore, a meno che non fosse in pericolo di vita[5].

Nell’Ottocento ci si chiedeva però che cosa succedesse se contrariamente ai principi il bambino venisse battezzato. Si prevedeva quindi che per il neofito dovesse essere impedito il pericolo di perversione e che quindi non dovesse rimanere presso l’infedele[6]; ciò valeva del resto anche per l’Ebreo che manifestasse il desiderio di essere battezzato dato che si doveva togliere dal ghetto e consegnare ai Cristiani.

In ordine a questi paragrafi e alla legislazione successiva furono affrontate alcune questioni che pare interessante riportare qui: a) che professione di fede deve abbracciare il bambino quando uno solo dei due genitori è cattolico:  fino a sette anni prevale il culto cattolico, successivamente c’è bisogno del consenso del bambino[7]; b) che professione di fede seguono i figli illegittimi di madre ebrea e di padre cattolico che non possano legittimare o riconoscere la prole[8]: quella della madre[9] ossia il mosaismo; c) che professione di fede seguono i figli illegittimi di madre ebrea e di padre cattolico che possano provvedere al riconoscimento: la religione cattolica[10]; d) se il testatore possa prevedere con una clausola che l’erede non cambi religione: ciò per l’opinione del tempo era possibile soltanto nel caso in cui il testatore si riferisse alla fede cattolica; ma era comunque inibita una clausola in cui si richiedesse di convertirsi al cattolicesimo; e) se il padre ebreo possa diseredare il figlio che si converta al cristianesimo[11]: solo per fatti successivi alla conversione da cui si ricavi ingratitudine e sempre che tale diseredazione sia espressa nel testamento[12]; l’apostasia della religione ebraica di per sé non può comportare la diseredazione.


[1] G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, op. cit., p. 13.

[2] Il paragrafo 1 del Capo VIII già presente nel 1430 stabilisce: “Non vogliamo che fia lecito a veruno di coftringere alcun’ Ebreo di qualunque feffo fi fia, e violentarlo a ricevere per forza il Santo Battefimo, fotto pena di fcudi cinquanta d’oro, ed in diffetto di pagamento, del bando dai Stati per anni tre rispetto agli Uomini, e della carcerazione per sei mesi riguardo alle Donne”.

[3] Il paragrafo 2 del Capo VIII, attribuibile a Rex Vitt. Amedeo, precisa: ”Nemmeno fi battezzeranno contro la volontà dei Genitori i loro figlioli, che non fieno capaci dell’ufo della ragione, eccettuati i cafi, né quali foffe ciò dai Sacri Canoni permeffo fotto la pena che sopra.” La disposizione rilevando un’eccezione fa riferimento all’ipotesi in cui i bambini che siano in pericolo di vita possono lecitamente essere battezzati anche di nascosto.

[4] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 44.

[5] Conformemente alla dottrina di S. Tommaso.

[6] Ma la persuasione del genitore ebreo alla consegna doveva in prima battuta compiersi con buone maniere. Se ciò non bastasse l’Autorità ecclesiastica poteva chiedere alla polizia di intervenire. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 165.

[7] Parere dell’Avvocato Generale presso il Senato di Piemonte del 26 maggio 1816.

[8] Il caso è quello in cui l’Ebrea non fosse cittadina piemontese successivamente al 1836.

[9] Peraltro all’epoca non si poteva indagare la paternità.

[10] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 44.

[11] Un padre cristiano poteva diseredare il figlio per apostasia del cristianesimo. E quindi ci si chiedeva se dopo l’entrata in vigore del Codice Sardo che abrogava le costituzioni, si potesse applicare la norma anche agli Ebrei.

[12] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 45-46.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (ventisettesima parte)

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Il Capo VI del Libro I  delle Costituzioni si intitola “Della pena per gli Ebrei, che beftemmiano Dio, ed i Santi” ed è composto da un solo paragrafo che così recita: “Se alcun’ Ebreo di qualfivoglia seffo foffe così temerario, ed ardito, che prorompeffe infamemente in qualche beftemmia, o maldicenza contro ‘l Salvator noftro, o la di lui Santiffima Madre, o contro veruno dei Santi, o le loro Sagrofante Immagini, farà punito con la pena della morte”.

La pena qui prevista è più dura di quelle corporali previste dagli Statuti di Amedeo VIII.

La pena per un cristiano bestemmiatore poteva invece andare da un anno di carcere ad un tempo proporzionato alla gravità dell’atto. La morte era disposta solo per chi calpestasse, macchiasse o corrompesse l’Immagine di Dio della Vergine e dei Santi[1].

Di qui anche il divieto di dipingere o rappresentare immagini rimandanti al culto in luoghi ove si potessero calpestarle[2].

L’art. 162 del Codice penale sardo del 1839 mitigherà la prescrizione per i bestemmiatori e stabilirà il carcere o la reclusione o i lavori forzati, a secondo della gravità degli atti.

Era, infatti, entrata nell’opinione del tempo che la terra non potesse arrogarsi il diritto di vendicare gli interessi del Cielo e che quindi fosse considerata come semplice offesa ai diritti della società[3].

Il Capo VII attiene alla libertà di movimento nei giorni della Passione di Cristo e si intitola “Che ne’ giorni della paffione di Crifto gli Ebrei debbano ftare rinchiufi”.

Gli Ebrei non potevano uscire dal ghetto nella settimana santa dal mercoledì al sabato e dovevano dimorare nelle loro case o botteghe tenendo chiuse le porte e finestre[4].

Durante questi giorni non potevano nemmeno danzare o suonare[5].

Queste norme erano dettate a protezione degli Ebrei. La legislazione piemontese si mostra qui per fortuna contraria ad esempio a quella francese.

A Tolosa ad esempio gli Ebrei il venerdì santo dovevano mandare un loro rappresentante alla porta della Cattedrale a ricevere uno schiaffo da chiunque entrasse[6].

Forse il primo che impose il principio del divieto di uscita è Childeberto, re di Parigi, con un’ordinanza del 554 e.V. in cui si vietava di festeggiare con ebbrezza, canti e scurrilità, le notte delle domeniche e delle feste, compresa Pasqua e Natale.

Le disposizioni in commento verranno meno solo nel 1816 quando il Ministero dell’Interno autorizzerà l’uscita purché non nell’ora in cui si celebrino le Sacre funzioni[7].

Anche nel Ducato di Modena c’era in materia una disciplina piuttosto rigida ed articolata, seppure probabilmente dettata dallo stesso spirito di protezione: ”Nel tempo della settimana santa dal mezzogiorno del giovedì fino al mezzodì del sabbato non sarà lecito ad alcuno ebreo, o ebrea uscire dal ghetto, o trattenersi alle finestre, che abbiano prospetto fuori di esso sotto la suddetta pena di scudi venticinque per ogni volta, che contravverranno. Sarà però permesso al loro deputato portarsi accompagnato dal macellajo cristiano ai macelli nelle solite forme, e per gli usi consueti; come altresì ai suddetti ebrei in casi di urgente necessità l’andare a chiamare medici, chirurghi, o altri, sempre però  con la scorta, o compagnia di persona, che dovrà essere loro accordata dal suddetto segretario di Stato, a cui dovranno ricercarla i massari dell’Università con attestare dell’esposta necessità.

XIV. In caso poi che alcuno venisse a morte nel giovedì, o venerdì della settimana santa sarà loro lecito di accompagnare il cadavere ala sepoltura in numero di dieci di loro; e per ovviare ad ogni inconveniente, dovranno in tal caso essere scortati da guardie, che a richiesta de’ massari dovranno loro essere accordate dal Nostro Governo, che presterà loro ogni assistenza per la loro sicurezza, come dovranno fare con la dovuta proporzione i governatori, i Giusdicenti delle altre città, e luoghi dello Stato, e massime di quelli, ove non è formato il ghetto per la loro abitazione[8].

(Continua)


[1] Lib. IV Tit. XXXIV, Capo 1, paragrafi 1-4. Così sarebbe stato punito un tempo chi a Roma durante recenti disordini ha osato mutilare una sacra effige della Vergine.

[2] Lib. I, Tit. VI, paragrafi 1-3.

[3] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 63.

[4] Il paragrafo 1 del capitolo VII risale al 1430 e stabilisce che “Non farà lecito agli Ebrei d’ufcire in pubblico fuori del loro Ghetto in tempo della Paffione di Crifto, cioè dall’ora nona del mercoledì fin dopo il fuono della Campana del Sabbato Santo, obbligandole a dimorare nelle loro Cafe, e Botteghe a Porte, e Fineftre, che riguardano le Contrade, chiufe, fotto pena di carcere per tre giorni continui col digiuno in pane ed acqua”.

[5] Il paragrafo 2 specifica:  “Non potranno gli Ebrei ne’ giorni fopradetti efercitare nelle loro cafe fuoni, o balli fotto pena della pubblica fufstigazione”.

[6] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 48.

[7] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 62.

[8] Tit. IX par. XIII e XIV del Codice estense del 26 aprile 1771.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (ventiduesima parte)

La Costituzioni piemontesi prevedevano dunque il divieto di costruire nuove sinagoghe, restando possibile il solo restauro.

Il paragrafo 1 Capo II riprende la regola degli Statuti Sabaudi del 1430: “Non potranno gli Ebrei edificare, né in veruna forma fondare nuove Sinagoghe, o ampliare, quelle, che aveffero, ed in ogni cafo contrario gli Uffiziali Noftri far demolire fubito quanto si foffe ampliato, e nuovamente edificato, permettendo loro nondimeno di riftaurare, e riparare quelle, che si trovano in effere”.

È Teodosio II nel 438 e.V.[1] a stabilire il divieto di costruire nuove sinagoghe o di abbellirle: in caso di trasgressione la sinagoga era trasformata in chiesa e a ciò si sommava un’ammenda di 50 libbre[2].

Anche Giustiniano riprese il principio “…ordiniamo che alcuna giudaica sinagoga non sorga per novella fabbrica: dato il permesso di rifare le antiche che minacciano ruina[3].

Le sinagoghe dovevano apparire in altre parole trasandate, vecchie, repellenti[4], in stridente contrasto con la maestosità e la bellezza delle chiese.

Chi al tempo di Giustiniano avesse costruito nonostante il divieto una sinagoga, avrebbe lavorato in realtà a favore della Chiesa cattolica, venendo adibito il manufatto a chiesa, anziché a sinagoga; e chi non si fosse limitato a riparare una sinagoga preesistente sarebbe stato privato dell’edificio e punito con una multa di 50 libbre[5].

Sino al 423 e.V. per la verità non poteva mutarsi la destinazione delle sinagoghe né in senso pagano, né in senso cristiano e lo stesso Giustiniano poi deciderà di mutare personalmente la destinazione a due sinagoghe.

Il divieto di edificazione nella storia non è stato però così rigido perché con il permesso del Papa o del Re era stata possibile anche la fondazione.

Si provvedeva all’edificazione per gli stessi motivi per cui ciò avvenne nella Palestina giustinianea: se gli Ebrei in un dato luogo erano molti e se soprattutto si potevano permettere l’edificazione.

Dato che si trattava di culto tollerato non si poteva alzare strepitosamente la voce durante il culto.

Il paragrafo 2 del Capo II limita in altre parole le modalità dei loro riti.

Si guarderanno d’alzare ftrepitofamente le voci nell’efercizio de’ loro Riti, ma faranno obbligati ad efercitarli con tuono modefto, e sommeffo”.

Già Gregorio Magno riteneva che fosse lecito occupare le sinagoghe quando l’eco dei canti si sentisse nelle Chiese vicine[6].

La legislazione che regge in casa sabauda a distanza di più di mille e trecento anni  cercava dunque pur sempre di rendere la religione ebraica poco allettante e di spingere i Giudei ad abbracciare non più il culto dell’Imperatore, ma comunque la religione cattolica[7].

Questi principi che vigevano anche a genova domineranno ancora la legislazione dell’Ottocento che richiamava gli usi ed i regolamenti sotto i quali l’osservanza del culto era tollerato[8].

Agli Ebrei in Genova si vietava però di partecipare ai culti cristiani in forza di una Bolla di Clemente XI del 1703, ma in Piemonte non vigeva tale osservanza[9].

Inoltre in osservanza delle prescrizioni del Consiglio di Trento si riteneva che gli Ebrei potessero avere diritto di asilo nelle chiese cattoliche, nei casi in cui era concesso ai Cristiani[10].

(Continua)


[1] Novella 3 del 31 gennaio.

[2] Anche se si poteva ricostruire la sinagoga distrutta (C.TH. XVI. 8. 25 e 27 del 423 e.V.) e rinforzare quella che stava per crollare (con Teodosio II e Valentiniano nel 39. C. I. 9. 18)

[3] C. 1. 9. 18. (19)

[4] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, Giuffré, Milano, 1988, p. 783.

[5] C. 1. 9. 18. (19)

[6] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, Giuffré, Milano, 1988, p. 691.

[7] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, Giuffré, Milano, 1988, p. 40.

[8] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 57.

[9] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 61.

[10] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 62.

[11] Il paragrafo 1  stabilisce che “Non farà lecito agli Ebrei di far acquifto de‘ Beni ftabili ne’ Noftri Stati, fotto pena della confifcazione di effi, e se in occafione di qualche efecuzione fopra i Beni del Debitore saranno aftretti a prenderne in pagamento, vogliamo, che paffato il termine del rifcatto, fieno tenuti alienarli a Perfone capaci un’anno dopo, fotto la medefima pena”.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (ventunesima parte)

Il Capo II è intitolato “Che non poffano gli Ebrei fabbricare nuove Sinagoghe, né alzare la voce nelle loro Uffiziature.”

Ancora nel 1848 si riteneva che il mosaismo fosse un culto tollerato.

Si considerava tollerato un culto di cui non era lecito l’esercizio in pubblico, ma che si permetteva perché ciò consentiva di evitare maggiori danni.

Così dove non c’erano sinagoghe si permetteva che gli Ebrei potessero raccogliersi in case private[1]: ciò corrispondeva del resto ad un uso antico, visto che sino al III secolo e.V. non esistevano le sinagoghe in quanto edifici.

Ma questo permesso era concesso a patto che non partecipassero alle cerimonie Cristiani o Cristiane.

L’interdetto relativo ai Cristiani affonda le sue ragioni nel Concilio di Antiochia convocato da Costantino nel 341 e.V.

Nacque dall’intento di impedire che la comunità giudaica di Antiochia che era una delle tre comunità ebraiche maggiori del mondo antico, potesse continuare ad attrarre i Cristiani.

All’epoca questi ultimi si rivolgevano al tribunale della sinagoga perché ritenuto più giusto; pronunciavano giuramenti nella sinagoga perché li ritenevano maggiormente vincolanti.

Gli Ebrei erano ritenuti abili medici ed esorcisti. Le cerimonie ebraiche erano accompagnate dalla musica, incenso e cerimonie di grande effetto che avevano presa sui Cristiani i quali sostanzialmente si recavano nella sinagoga come se andassero a teatro.

I Cristiani partecipavano anche ai digiuni ebraici e mangiavano il pane azzimo[2].

Sia il concilio di Antiochia, sia quello di Laodicea impongono la scomunica per chi partecipa a pratiche giudaiche o alle feste degli Ebrei[3].

Siccome poi gli Ebrei dovevano rispettare il sabato, accadeva spesso che i Cristiani accendessero i lumi in questo giorno nella sinagoga o nelle case ebraiche, cosa che la Chiesa non poteva tollerare tanto che li considerò gesti di superstizione[4] che comportavano l’allontanamento dalla Comunione.

Già nel Concilio di Nicea del 325 si era peraltro stabilito il divieto di celebrare la Pasqua con gli Ebrei[5].

In virtù di queste tradizioni e precetti il paragrafo 3 del CAPO II dispone: “Gli Ebrei, che abiteranno in quelle Città, nelle quali non abbiano Sinagoga, potranno recitare nel modo di fopra[6] i loro Uffizi nelle Cafe da effi abitate, ma non avranno libertà di introdurre, sì nelle Sinagoghe, che nelle dette Cafe verun Criftiano, o Criftiana per il tempo, che tali efercizi dureranno, fotto pena di Scudi dieci d’oro”.

Chi però turbasse e impedisse l’esercizio del rito in Piemonte poteva però essere  multato o nei casi più gravi incarcerato (art. 169 Codice penale sardo).

Nemmeno la forza pubblica poteva arrestare gli Ebrei durante il culto o comunque in sinagoga (così stabiliva lo Statuto ligure).

Ma il furto nelle Sinagoghe non poteva godere dell’aggravante per ragione del luogo[7]: questa regola avrebbe fatto storcere il naso ai Romani che consideravano le sinagoghe loca religiosa e dunqueil furtodi oggetti sacriera considerato sacrilego sin dal tempo di Cesare e di Augusto; alcune sinagoghe sino a che non venne riconosciuto alle Chiese dagli imperatori cristiani, mantennero anche il diritto di asilo.

Nel diritto romano giustinianeo invece le Sinagoghe non erano considerate cose sacre, sante o religiose: vigeva il solo divieto di bruciarle e ai soldati di acquartierarsi in esse[8]: la mentalità sabauda era  avvicinabile alla giustinianea perché la religione di stato era quella cattolica; del resto ed in prospettiva storica quelli sulle sinagoghe sono stati insieme agli interventi sulle dignità e sul divieto della leva militare, i primi provvedimenti con cui la dottrina cristiana entra nel diritto romano.

C’è da aggiungere però che i governi in generale quando le casse erano vuote, specie dopo la Rivoluzione francese, non si facevano soverchio scrupolo a requisire sia gli argenti e gli ori non destinati al culto della Chiesa, sia gli argenti presenti nelle Sinagoghe: né è un solare esempio quanto accadde nella Repubblica  Ligure nel 1798[9].

Aggiungiamo qui ancora qualcosa sugli ufficiali del culto per quanto le norme delle Costituzioni non se ne occupino.

I rabbini erano gli ufficiali del culto: quelli delle università maggiori avevano un potere gerarchico sui rabbini delle università minori comprese nel circolo delle maggiori.

Il titolo di rabbino si conferiva da un collegio di professori di teologia rabbinica, dopo opportuna frequentazione universitaria, anche se il rabbino doveva essere nominato ed approvato dal Regio Governo ed essere suddito, salvo eccezioni approvate, di Sua Maestà.

Mentre in Francia, almeno dal 1831, potranno godere anche di pubblica pensione e il pubblico tesoro si farà carico anche delle spese per la scuola rabbinica, non così avveniva in Piemonte che stipendiava solo i ministri dei culti protestanti e quindi le spese del culto venivano sopportate dalla Corporazione israelitica.

Il rabbino era inoltre rimuovibile per giusta causa dall’università israelitica. Nel 1837 diventerà anche ufficiale dello Stato civile. Poteva infliggere la scomunica e ciò, abbiamo detto, si verificava di sicuro se non veniva pagata l’imposta sul reddito presunto.

(Continua)


[1] Il paragrafo 3 riprende analoga norma emanata da Carlo Emanuele I il 15 dicembre del 1603:”Gli Ebrei, che abiteranno in quelle Città, nelle quali non abbiano Sinagoga, potranno recitare nel modo di sopra i loro Uffizi nelle Case da essi abitate, ma non avranno libertà di introdurre, sì nelle Sinagoghe, che nelle dette Case verun Cristiano, o Cristiana per il tempo, che tali esercizi dureranno, sotto pena di Scudi dieci d’oro”.

[2] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 520 e 534.

[3] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 550.

[4] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 535.

[5] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 529.

[6] Ossia senza alzare la voce e recitando in tono modesto e sommesso (v. par. secondo)

[7] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 56-57.

[8] Codex. L. 9. 1.9.4. Imperatori Valentiniano e Valente a Remigio, Maestro di cerimonie.

Devi comandare che chi entra in una Sinagoga ebraica come se si sistemasse per acquartierarsi, si abitui per questa ragione ad entrare in case private, e non in luoghi di culto”.

Data a Trieste il 6 maggio del 365 o 370 o 373. La disposizione è stata ripresa anche nel Codex Theodosianus (7.8.2).

[9] Cfr. A. RONCO, Storia della Repubblica Ligure 1797-1799, Fratelli Frilli editori, 2005, p. 264.

Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (tredicesima parte)

Dal 527 al 533 Giustiniano dedico agli Ebrei ben 11 Costituzioni oltre a quelle che riguardavano i samaritani. A ciò seguirono ben 5 Novelle per gli Ebrei ed una per i Samaritani: a Giustiniano dunque la questione israelitica stava molto a cuore[1].

Giustiniano proibì dunque la milizia (tale divieto si resse in Francia sino al 17 marzo 1808) [2] e vietò il professorato[3].

Dichiarò i Giudei inabili a fare testimoni contro un ortodosso[4]  e se erano samaritani ad essere testimoni in assoluto[5].

In sostanza la testimonianza dell’Ebreo non era ammessa tra due cristiani (perché avrebbe danneggiato uno dei due) o contro il Cristiano in un processo misto.

Venne invece ammessa quando le parti non fossero cristiane ortodosse o nei processi misti quando fosse a favore di un Cristiano. Libera era invece la testimonianza extragiudiziale (per i Samaritani era invece esclusa anche la extragiudiziale)[6].

Si consideri che ancora nel 1717 autorevole dottrina[7] pensava qualcosa di analogo con riferimento al giuramento: si diceva che l’Ebreo non poteva giurare se non nella causa intervenuta tra Ebreo ed Ebreo, a meno che nel caso di causa mista militasse a favore del Giudeo una prova “piucché semipiena[8], anche se nella pratica forense il giuramento veniva spesso deferito.

Sulla testimonianza invece si mantenevano dei dubbi ancora nell’Ottocento per gli atti pubblici perché gli ebrei sino a che non divennero sudditi venivano in Piemonte considerati stranieri. Si riteneva nulla anche a Genova poi la testimonianza dell’Ebreo contro l’Ebreo quando il primo si fosse convertito al Cristianesimo[9].

 Giustiniano ordinò la demolizione delle sinagoghe samaritane e la confisca dei beni di coloro che non fossero battezzati, nonché la punizione e l’esilio[10].

Ribadì il trasferimento[11] al fisco di quelle contribuzioni (aurum coronarium) che venivano pagate da tutto l’Impero ai Patriarchi[12].

Negò agli Ebrei che commettessero un reato o che fossero debitori insolventi di poter trovare diritto di asilo in una Chiesa cristiana[13], e ciò anche nell’ipotesi in cui avessero deciso sinceramente di convertirsi[14].

Giustiniano si intromise anche nelle questioni religiose più intime disponendo con la Novella 146 il divieto della lettura della Mishnà e l’imposizione lettura della Torà nella traduzione dei Settanta o in lingua latina. Impedì anche ai capi comunità di scomunicare coloro che non si fossero comportati secondo i dettami[15].

Stabilì invece in favore dei Giudei di poter osservare il sabato e le feste ebraiche, senza dover essere costretti ad apparire in tribunale o a pagare le tasse[16].

Questa norma rimarrà pacifica sino all’Ottocento anche se un editto del 1763 in Austria provò ad invertire il principio nel senso che se una cambiale scadeva di sabato poteva protestarsi il giorno innanzi alla scadenza, ma la dottrina ottocentesca ritenne che secondo la norma giustinianea la scadenza dovesse posticiparsi al lunedì[17].

Un’altra costituzione fu tesa a salvaguardare l’incolumità fisica degli Ebrei – quando essi fossero innocenti – e ad evitare offese alla loro dignità; si voleva evitare che fossero bruciate le loro sinagoghe e le loro dimore private. Gli Ebrei a loro volte non debbono offendere i Cristiani. Nel caso di controversia tra un Giudeo ed un cristiano sia un giudice statale a decidere e non la vendetta privata[18]: è questa dunque una disposizione che tende a salvaguardare l’ordine pubblico.

Altra disposizione nello stesso senso prevede che “Ai Cristiani che lo sono veramente, o che si dicono di esserli, diamo ordine speciale, che non ardiscono, abusando dell’autorità della religione, porre mano su Giudei e pagani, che stanno quieti, né tentano turbolenza veruna…[19]. Gli atti di violenza personale o contro la proprietà oppure di connivenza con i violenti sono puniti con l’obbligo del risarcimento del danno più una multa del doppio[20].

(Continua)


[1] Cfr. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 703.

[2] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 10.

[3] Cod. L. 12.

[4] Prima di lui già i Tribunali ecclesiastici non ammettevano gli Ebrei alla testimonianza di accusa. Cfr. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 539.

[5] Cod. L. 21.

[6] V. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, Giuffré, Milano, 1988, p. 728.

[7] SESSA.

[8] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 158.

[9] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 159.

[10] Cod. L. 10.

[11] Già avvenuto nel 429 (C. Th. 16.8.29).

[12] C. 1. 9. 17

[13] C. 1. 12. 1.

[14] V. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, Giuffré, Milano, 1988, p. 793.

[15] Cfr. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 814 e ss.

[16] C. 1. 9. 13.

[17] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 160.

[18] C. I, 9. 14.

[19] C. 1. 11. 6.

[20] Con teodosiano la multa era del triplo o del quadruplo. V. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, Giuffré, Milano, 1988, p. 789.

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