Si impose poi fortemente una volontà politica di controllo delle nascite, intendimento che potremmo definire di durata ultra millenaria.
Basti pensare che dal XII al XVI secolo fu proibito, nella speranza appunto di limitare le nascite, alle donne cristiane di allattare o fare da levatrici per neonati ebrei.
Molte donne ebree dunque per evitare la morte ai propri figli dovettero dunque cederli a famiglie cristiane interrompendo per sempre i contatti con il loro bene[1].
Ancora nel 1347 fu arso sul fuoco un tal Giovanni Alard che aveva come colpa quella di avere avuto più figli da una giudea[2].
In Francia nel 1767 si ritenne di disporre l’assurdo principio per cui i figli illegittimi di genitori ebrei dovevano essere educati secondo la religione cattolica, anche nel caso di susseguente e legittimante matrimonio; e ciò perché i figli illegittimi si consideravano appartenenti al sovrano[3]. E chi avesse deciso di riprendere la fede giudaica dopo il battesimo veniva processato e punito per eresia [4] che comportava anche la confisca dei beni e pure nei confronti dei defunti[5].
Sino al 1837 in Piemonte si ritenne in virtù di questa legislazione e della sua evoluzione che matrimoni simili meritassero la pena di morte e che i figli nati da quest’unione dovessero considerarsi come incestuosi e quindi non potessero ereditare né ricevere gli alimenti[6].
In Roma fu dunque naturale conseguenza della volontà di limitare le nascite stabilire che tra Cristiani ed Ebrei non si stringesse alcun vincolo: non solo i matrimoni erano considerati nulli[7], ma costituivano altresì adulterio (388 d.C.) e venne attribuito ad ognuno lo ius accusandi[8].
Il fatto di considerare il matrimonio misto come adulterio comportava l’applicazione della pena di morte, con il diritto appunto concesso ad ognuno di esercitare l’azione penale; il Cristiano non poteva sottrarsi al giudizio convertendosi all’Ebraismo[9].
Al contrario nel caso in cui fosse stato un Ebreo a sposare una Cristiana e a convertirsi al Cristianesimo sarebbe caduta ogni accusa di adulterio[10].
Prima di tale intervento di Valentiniano, Teodosio e Arcadio anche Costantino aveva emanato un editto nel 329 che vietava all’Ebreo di prendere in moglie una donna del gineceo (l’industria tessile imperiale) pagana o cristiana che fosse[11].
Fu la Chiesa spagnola che stabilì il divieto di contrarre matrimoni misti già nel Concilio di Elvira (300-306 d.C.), prima ancora che il Cristianesimo fosse riconosciuto come religione permessa.
La fanciulla che sposasse un ebreo non era punita, ma i suoi genitori venivano allontanati dalla comunione per cinque anni.
Il divieto riguardava il solo Cristiano che peraltro non poteva nemmeno avere una concubina pagana od ebrea perché ciò comportava cinque anni di scomunica[12].
La norma del Codex Theodosianus che considerava il matrimonio misto illecito alla stregua di un adulterio poi passò nel Breviarum Alaricianum e nella Lex Romana Burgundiorum.
La Chiesa in quei frangenti comminava la scomunica a tempo indeterminato, se non si cessava il matrimonio, proprio facendosi forza della legge civile[13].
In Spagna la legislazione fu ancora più aspra perché non si puniva il Cristiano, ma la parte ebraica privandola della patria potestà ed imponendo il battesimo cristiano.
Non si consentì[14] poi agli Ebrei nemmeno il matrimonio secondo le loro usanze (393 d.C.)[15]: in particolare venne vietato[16] il matrimonio tra zio materno e nipote[17] e pure il levirato, ossia il dovere del fratello di sposare la moglie di suo fratello, morto senza discendenza[18].
Tra Cristiani ed Ebrei fu assolutamente proibito coltivare reciproci sentimenti di amicizia o d’altro genere.
Nel Medioevo si arrivò a vietare le discussioni tra Cristiani ed Ebrei[19].
Ancora nel 1347 la regina Giovanna di Napoli vieterà addirittura agli Ebrei di entrare in un pubblico lupanare.
Gli Ebrei più in generale non potevano frequentare meretrici cristiane ed i Cristiani meretrici ebree: Giulio Claro, un giurista del XVI secolo, ci racconta che un ebreo fu condannato per questo delitto alla pena di dieci anni di galera[20].
[1] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 114.
[2] CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 97.
[3] Così come gli Iloti in Sparta appartenevano allo Stato e solo da esso potevano essere liberati.
[4] Questa era la pena per chi abiurava la fede cattolica dal 1298.
[5] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 112.
[6] V. J. SESSA, Tractatus de Judaeis, Augusta Taurinorum, 1717, p. 112.
[7] Peraltro anche per il diritto ebraico il matrimonio misto era vietato tranne il caso che il coniuge non ebreo si convertisse all’ebraismo. Cfr. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 606.
[8] Cfr. C. L. 9. 1. 9. 6. Imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio a Cynegio, Prefetto del Pretorio. “Nessun ebreo sposerà una donna Cristiana, nessun uomo cristiano una donna ebrea. E se qualcuno compirà una cosa del genere, l’atto sarà considerato della natura dell’adulterio, e a chiunque sarà data la libertà di accusa”. Data in Tessalonica il 30 aprile del 388.
[9] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 746.
[10] Ovviamente ciò era condannato dall’Ebraismo.
[11] C. TH. XVI, 8.6.
[12] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 497 e 569.
[13] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 568.
[14] Solo agli Ebrei di Tiro Giustiniano (Novella 139) consentì di ottenere la validità di matrimoni rituali e la legittimità dei figli nati a patto che venissero versate al patrimonio privato dell’Imperatore dieci libbre d’oro. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 813.
[15] Codex L. 9. 1. 9. 7. Imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio a Infante, Conte d’Oriente
“Nessun ebreo potrà scegliere il costume della propria gente nel contrarre matrimonio, né contrarre matrimoni diversi allo stesso tempo”. Data a Costantinopoli il 27 febbraio 393.
In merito ai gradi di parentela per cui era proibito il matrimonio la legge ebraica era più liberale del diritto romano: di qui probabilmente la proibizione di legge.
[16] I divieti sussistevano già ai tempi di Diocleziano.
[17] Consentito dal diritto biblico e talmudico. Già Costanzo e Costante con una costituzione del 342 stabilirono per il caso la pena di morte. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 750.
[18] Usanza questa prevista dal Deuteronomio 25. 4-13.
[19] M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 711.
[20] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 49.