Candidarsi alle elezioni comunali nel 2017

 

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Nel marzo del 2017 un rappresentante di Direzione Italia mi ha chiesto di candidarmi alle elezioni comunali di Genova[1].

Ho accettato con grande piacere. Si tratta di una splendida esperienza, dato che Genova è una delle città più ricche di cultura al mondo. Non a caso possiede ben 46 palazzi che costituiscono patrimonio dell’Umanità[2].

Ho dedicato tutta la mia vita allo studio e alla scrittura[3] e dal momento in cui ho firmato il codice etico predisposto dalla mia lista[4], ho iniziato a cullare il sogno di un possibile assessorato alla cultura. Anche perché a Genova la cultura si lega a turismo[5] e ritengo ci sia molto da fare in questo particolare settore.

Io abito davanti al mare ed in particolare davanti al molo dove attraccano i traghetti e le navi da crociera.

Da anni fantastico su dove andranno le persone che vi salgono, quasi come se Genova fosse un luogo semplicemente di imbarco, da lasciare in fretta.

In realtà la maggior parte delle destinazioni non hanno proprio niente da invidiare alla mia città, ma anche per un cittadino sembra talvolta difficile trovare motivi per rimanere[6].

Eppure ci sono rimasto, io non emigro.

Genova è una miniera a cielo aperto di eventi epocali per l’Italia e per il mondo: basta salire al secondo piano in via Balbi 5[7] e trovare probabilmente il primo tricolore oppure camminare sui monti che circondano la città per trovare riferimenti al soldato Ugo Foscolo[8] o ancora entrare nella chiesa di Santo Stefano ove nella cripta è stato battezzato Cristoforo Colombo[9].

Ma posso aggiungere tra i tanti, un altro nome che i Genovesi conoscono bene, se non altro perché passano spesso in auto dalla piazza a lui intitolata: Luigi Corvetto, avvocato dei poveri, e presidente di quella Giunta che varò sul finire del ‘700, in un palazzo che ancora esiste in Carignano, la prima legge sulla conciliazione obbligatoria dei conflitti.

E che dire di Paganini anche se della sua casa non rimane purtroppo che una indicazione.

Tutto questo patrimonio ed altro andrebbe valorizzato al massimo.

So bene di sognare ad occhi aperti: qui a Genova è difficile anche diventare consigliere municipale[10]. Ma se riuscissi ad entrare come consigliere comunale potrei comunque capire come funziona una grande città e cercare di spiegarlo agli altri che non si occupano di politica. Magari qui su questo blog, chissà.

Certo poi ci sono battaglie in cui mi piacerebbe impegnarmi.

Dall’esterno posso solo indignarmi su quello che trapela dall’interno.

In primo luogo sono amareggiato per come è gestito il mercato del lavoro che per molto tempo è stato in “regime di monopolio”[11]: ora che anche gli inserimenti clientelari appaiono problematici perché le risorse scarseggiano, la città non offre alcuna occupazione.

Le infrastrutture pubbliche spesso sono poi decise senza che i cittadini ne vengano a conoscenza e una volta costruite i comitati di quartiere ritengono che abbiano una dubbia utilità[12].

La macchina comunale che conta poco meno di undicimila lavoratori, tra dipendenti interni e dipendenti delle società partecipate[13], ed è quindi la più grande impresa cittadina, non funziona come dovrebbe e come potrebbe[14].

Un terzo degli impiegati in Amt, l’azienda dei trasporti, non conduce gli autobus[15], ma sta in ufficio, non si comprende a fare che cosa: o almeno non lo comprende un cittadino qualunque della strada.

La partecipata Genova Parcheggi incassa circa 13 milioni di euro l’anno e ne restituisce al Comune solo tre. I suoi dirigenti (non ne bastava uno?) hanno stipendi superiori a quelli della cancelliera tedesca. Mentre ad esempio a Parma e a Reggio Emilia un parcheggio in centro costa 30 centesimi l’ora a Genova si pagano 2,40 euro; in sostanza gli emiliani che lavorano in una giornata di ufficio spendono quella che da noi è la tariffa oraria. Tutto ciò è ormai insostenibile, prima che immorale.

 Amiu, l’azienda partecipata che si occupa del trattamento dei rifiuti, è ormai al dissesto. Si è fatta avanti per comprarla Iren, azienda che si occupa di energia. Il Comune ha pensato ad un aumento della tariffa del 46%, ma mica per ripianare il debito, solo perché Iren potesse rimpinguare le proprie casse.

Questi sono solo alcuni degli argomenti scottanti che in città aspettano una soluzione.

Mi chiedo se l’11 giugno 2017 mi sarà data l’opportunità di cercarla.

Carlo Alberto Calcagno

[1] Cfr. le liste ammesse in http://www.comune.genova.it/content/liste-ammesse-il-comune

http://www.comune.genova.it/content/liste-ammesse-il-municipio

[2] Cfr. http://www.irolli.it/genova_unesco/UN/patrimonio_umanita.html

[3] Tra le mie ultime opere:

Un giardino perfetto, Poesie 2012-2016, Carta e Penna Editore, novembre 2016.

La condizione degli Ebrei dai Cesari ai Savoia, Carta e Penna Editore, aprile 2017

La confessione, Dramma in quattro atti, Carta e Penna Editore, aprile 2017

La mia bottiglia, Silloge poetica, Carta e penna, 2005

Il lavoro autonomo, Ipsoa, 2006

La mediazione in Argentina, in Tecniche di mediazione vol. 2 Le esperienze internazionali a cura di Carola Colombo, N&T, Sole24ore, 2016, p. 93 e ss.

Mediare in Europa, in Tecniche di mediazione vol. 2 Le esperienze internazionali a cura di Carola Colombo, N&T, Sole24ore, 2016, p. 104 e ss.

Breve storia della risoluzione del conflitto. I sistemi di composizione dall’origine al XXI secolo, in Itinerari di ADR – Alternative Dispute Resolution di Marco Marinaro, ARACNE editrice S.r.l., 2014.

Brevi cenni sui sistemi alternativi di composizione dei conflitti: l’arbitrato e la conciliazione, in Nuova Giurisprudenza Ligure, Anno XVI n. 2, Maggio-Agosto 2014, De Ferrari, p. 57 e ss

Il legale e la mediazione. I doveri e la pratica dell’avvocato mediatore e dell’accompagnatore alla procedura, Aracne Editrice, aprile 2014.

La mediazione in Francia ed in Liguria, Napoleone e gli avvocati, in Rassegna Forense Rivista Trimestrale del Consiglio Nazionale Forense, Parte Terza-Storia dell’Avvocatura, vol. 2 Anno XLVI Aprile-Giugno 2013

Manuale della Mediazione per il Geometra, UTET Scienze Tecniche, Torino, 2011

La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, Filodiritto Editore, 2011.

Il D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010: ambito e applicazione, in Consulente immobiliare n. 893, Supplemento Mediazione delegata alla prova, Il Sole24ore, 2011

La mediazione in Francia ed in Liguria, Napoleone e li avvocati, in Nuova giurisprudenza Ligure n. 2 anno XIV, Maggio Agosto 2012, De Ferrari, p. 54 e ss.

[4] Cfr. http://www.genovapost.com/Genova/Politica/I-candidati-di-Lista-Musso-Direzione-118760.aspx

[5] L’assessorato alla cultura e turismo ha peraltro le seguenti deleghe:

Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città

Indirizzo e controllo delle istituzioni culturali: Fondazione cultura, teatri, musei, biblioteche

Indirizzi per modelli efficaci di gestione dei Musei civici

Politiche per lo sviluppo del turismo e promozione della città

Rapporti con Enti e Società operanti nel settore, in particolare con Fiera di Genova, Porto Antico, Marina Fiera di Genova e Sistema turistico locale del genovesato

Iniziative di rendiconto alla Città sullo stato di attuazione del programma dell’Amministrazione.

[6] Il candidato sindaco Marco Bucci al contrario ha portato la sua impresa a Genova quando gli altri imprenditori la stavano abbandonando. Cfr. http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/03/24/ASnDAsjG-candidato_centrodestra_manager.shtml

[7] https://www.unige.it/storia/

[8] http://www.escursioniliguria.it/schede_monti/m_forte_diamante.htm

[9] https://www.tripadvisor.it/LocationPhotoDirectLink-g187823-d1177269-i36905190-Chiesa_di_Santo_Stefano-Genoa_Italian_Riviera_Liguria.html

[10] Oltre che come consigliere comunale, mi sono anche candidato nel Municipio I (centro-Ovest) e II (centro-Est)

[11] http://www.liguritutti.it/clientelismo-crisi-del-pd-genova/

[12] http://genova.repubblica.it/cronaca/2017/02/02/news/genova_parte_il_parcheggio_di_interscambio_slitta_ancora_la_nuova_rampa_della_sopraelevata-157441712/

[13] Peraltro in profondo rosso. Cfr. http://www.primocanale.it/notizie/comune-di-genova-i-numeri-delle-partecipate-dipendenti-pi-cari-e-debiti-alle-stelle-164895.html

[14] http://genova.erasuperba.it/notizie-genova/dipendenti-comunali-sempre-meno-piu-anziani-giunta-doria

[15] Già nel 2000 il personale amministrativo era sovradimensionato. Cfr. http://www.movimento5stelle.it/listeciviche/forum/2014/01/proposta-di-ristrutturazione-delle-aziende-di-trasporto-pubblico-locale-caso-amt-genova.html/

Notizie sparse su Arenzano dalle origini all’Ottocento

15 Arenzano

Arenzano, il paese dove sono nato, ha di sicuro radici preromane.

I Liguri secondo alcuno furono addirittura i primi abitatori della penisola italica (i primi insediamenti ritrovati a Ventimiglia risalgono a 300.000 anni fa) e le popolazioni antiche non furono altro che il felice esito delle loro migrazioni.

Secondo altri furono originati da una popolazione celtica (Ceilt = abitante delle foreste) proveniente dalla Gallia e lo stesso termine Liguria deriverebbe dal’unione di due vocaboli celtici: Lly-gour (gente stabilita presso il mare) e Lly-gor (gente stabilita presso la montagna): ipotesi questa assai suggestiva e rispondente alla nostra condizione in fondo.

Secondo altri la derivazione fu greca o asiatica.

Comunque sia tra le popolazioni liguri quella arenzanese dovrebbe rientrare tra i Genuates (nome latino) che appunto dimoravano nel golfo di Genova: i Genuates abitavano la costa sino a Vado.

In età romana Arenzano era detto fundus Arentianum: si trattava di una città non fortificata.

Il nome di Arentianum traversò tutto il Medioevo. Si pensi che ancora nell’epoca di Mezzo Varazze era detta Vicus Virginis, Voltri Vulturium, Sestri Segesta.

Queste sono le frammentarie notizie che ho raccolto sulla vita degli Arentianenses dal Medioevo in poi.

Nel 1241 i Ghibellini pisani che si erano schierati con Federico II contro papa Innocenzo IV incendiarono sia Cogoleto, sia Arenzano. Genova reagì ed in tre giorni armò 80 galee che misero in fuga le armate imperiali e quelle di Pisa. Lo stemma del Grifone (simbolo della Repubblica genovese) il quale preme un’Aquila (stemma dell’Impero) ed un Lupa (emblema dei Pisani) nacque a seguito di questa vicenda.

Nel 1376 fu costruito un ponte tra Arenzano e Cogoleto per permettere a santa Caterina da Siena di andare a Varazze.

Nel 1400 Orlando Fregoso attaccò Arenzano con un grande esercito e fu battuto dal generale Bartolomeo Grimaldi.

Nel 1667 Capitan Francesco Grondona di Arenzano muore insieme a 400 uomini in una tempesta mentre cercava di attraversare lo stretto di Cadice.

Nel 1611 fu fondato in Arenzano un convento dei Cappuccini. Nel 1833 se ne ha ancora notizia, probabilmente stava davanti al mare perché le navi attraccavano a poca distanza dalla porta di entrata.

Ho inoltre conoscenza dell’uso della dizione moderna “Arenzano” almeno a partire dal 1659.

Nel 1703 venne fondata la Chiesa parrocchiale, intitolata a ss. Martiri Nazario e Celso. Aveva una forma ottangolare, sorretta dai soli pilastri laterali, ed aveva una grande capacità. Era ornata da lavori a stucco e dorature ed aveva (almeno nel 1833) una cappella magnifica tutta incrostata di marmo, dedicata a San Giovanni Battista

Nel 1740 Arenzano viene definita da un testo dei Cappuccini oppidum e dunque all’epoca era città fortificata; l’appellativo di civitas era riservato invece alle sole Savona e Sarzana, Genova veniva invece nominata con l’appellativo di Respublica.

Nel 1748 Arenzano fu bombardato da una nave da guerra inglese: non ci furono però danni a persone o cose (all’epoca la nostra cittadina era difesa dai Francesi).

Nel 1798 Arenzano, possedeva circa 2000 anime, era capoluogo del “II Cantone” (uno dei 156 cantoni in cui era divisa la Liguria) ed era sottoposto alla giurisdizione della Cerusa, un torrentello di Voltri che divide ancora oggi la riviera di Ponente da quella di Levante.

Sempre nel 1798 vi era ad Arenzano un giudice di pace di seconda classe. Solo Voltri aveva un giudice di pace di prima classe (e dunque dopo due secoli ospitò la pretura). Si chiamava Giuseppe Rapallo.

Il 1° giugno 1798 il Consiglio dei Sessanta deliberò d’urgenza la legge sull’”Organizzazione del Potere Giudiziario, e Amministrativo[1]. Nel 1798 si vennero a trovare dunque in Liguria più di 200 Giudici di Pace[2] che venivano appunto eletti unitamente ai loro assessori[3] dall’assemblea cantonale[4] convocata dal “commissario di governo per ordine del direttorio esecutivo[5].

Il giudice di pace doveva dunque avere trent’anni e durava in carico un anno, ma poteva essere rieletto[6] e risiedeva nel comune capo-cantone[7].

Poteva appartenere alla prima o alla seconda classe: tale appartenenza ne determinava la competenza che era più ristretta nella seconda classe e consisteva nel presiedere il tribunale di famiglia in relazione agli incapaci, nel giudicare senza formalità inappellabilmente tutte le controversie sino a 50 lire (tra le 50 e le 300 il giudizio era appellabile) e le cause da danni campestri

I giudici di pace “provvedevano ad impiegare la loro mediazione, ed ufficio per la conciliazione di tutte le controversie eccedenti la loro competenza; e vertenti fra cittadini, dei quali almeno il reo è domiciliato nella rispettiva loro giurisdizione[8]; quindi si trattava di conciliazione preventiva obbligatoria.

Erano di seconda classe i giudici di pace del luogo ove risiedeva il tribunale che però era itinerante e quindi si passava facilmente da un classe all’altra[9].

I giudici di pace di prima classe invece avevano una competenza giurisdizionale sino a lire 1000, ma i giudizi erano appellabili, esercitavano la volontaria giurisdizione e la giurisdizione del lavoro sino a qualsiasi somma e si occupavano anche dei procedimenti possessori, delle apposizioni di termine, degli attentati ai corsi d’acqua dei mulini e all’agricoltura. Avevano una competenza penale per i delitti sino ad otto giorni di carcere o a 15 di “arresto in casa[10].

Nelle cause di competenza del giudice di pace, potremmo dire, che non vi era un confine netto tra processo e conciliazione: <<fa egli citare la parte; forma un processo verbale, sommario di quanto le parti hanno a lui esposto; riceve anche il giuramento decisorio, che una parte a delazione dell’altra avesse accettato; descrive distintamente i punti, su de’ quali si è tra le parti convenuto>>[11].

Il processo verbale di conciliazione veniva sottoscritto dal giudice e dalle parti che sapessero scrivere o da loro testimoni che però partecipavano alla sola lettura del “convegno”[12].

Cosa curiosa è che la legge non prevedeva un totale fallimento della conciliazione anche se l’effetto dedotto era poi il medesimo di una completa disfatta; si prevedeva dunque che “Se non riesce a conciliare interamente le parti, trasmette al Tribunale della giurisdizione copia autentica del sopraddetto verbale con un certificato testificante, che la parte è stata inutilmente chiamata all’Ufficio di pace[13].

Se una parte veniva citata due volte e non si presentava al tentativo il giudice di pace redigeva altro certificato testante, “che la parte è stata inutilmente chiamata all’Ufficio di pace[14].

Senza questi certificati che andavano allegati alla petizione, il tribunale non poteva ricevere alcuna causa.

Non si ammetteva in giudizio la presenza di “Curiali o Avvocati”, a meno che non avessero questa qualità le stesse parti in causa; in tal ultimo caso se una parte non aveva tale qualità poteva dotarsi di “Curiale od Avvocato[15].

Vi erano poi diverse questioni dispensate dal tentativo: gli affari che interessavano la Nazione, i Comuni, l’ordine pubblico, quelli ove si ricorreva all’esecuzione parata[16] o che dipendevano da titoli di credito ed altri affari giudicati dal tribunale di commercio, gli affari per cui non era data la facoltà di transigere.

Nel 1800 Arenzano fu teatro della guerra tra Francesi ed Austriaci: il generale Massena rischio qui di perdere la vita.

Nel 1823 si attesta la mancanza un ponte di collegamento sul torrente Lerone: gli abitanti che volessero arrivare ad Arenzano via terra dovevano passare dei monti e lo stesso accadeva per andare a Voltri visto che la strada era assai ammalorata.

Nel 1824 una nave di Livorno chiamata Concordia fece naufragio e il suo equipaggio fu salvato dai cittadini arenzanesi.

Nel 1833 la popolazione era di 3250 anime.   Si dà notizia, oltre a quello dei Cappuccini, di un antico convento dei padri somaschi di cui si conservava solo una villa lungo il mare della strada provinciale ed una chiesa dedicata S. Maria Maddalena. A quella data c’erano inoltre due piccole chiese di confraternite ed alcune cappelle rurali. Tra i palazzi l’unico ragguardevole era Villa Pallavicini.

Vi era poi un piccolo forte in zona Pizzo che però non aveva una grande importanza strategica.

Sempre nel 1833 vi erano un filatoio di seta e alcune cartiere che davano lavoro a ben 250 operai.

In quest’anno i due confini del Paese erano costituiti torrente Lerone e dal rivo Lorea. Nel paese scorrevano il torrentello S. Martino ed il Cantarena. Il primo ponte fu costruito sul S. Martino nel 1832.

Nel 1837 vi fu una brutta epidemia di colera.

Nel 1844 il marchese Pallavicini di Genova dichiara di aver stabilito in Arenzano uno stabilimento metallurgico. Del resto Arenzano possedeva cave di pietra e miniere di rame.

Arenzano era raggiungibile solo a cavallo, e ancora nel 1854 ci voleva circa un’ora e 15 minuti da Voltri (oggi questo è il tempo a piedi).

Nel 1857 la stazione di posta di Arenzano non era utilizzabile e così fu spostata a Voltri. Per anni dai resoconti parlamentari si evince che sarebbe stato necessario collegare Genova ad Arenzano attraverso una rete viaria importante, ma ci furono diverse resistenze dei parlamentari (del resto i lavori imponenti iniziarono soltanto nel 1977…).

Nel 1858 la popolazione di Arenzano era di 3334 abitanti (1616 maschi e 1718 femmine); nel 1862 si registrò un incremento a 3491 abitanti (1715 machi e 1776 femmine): c’era dunque una densità di 141.10 abitanti a km quadrato; e dunque dal 1833 non vi furono poi incrementi significativi.

Nel 1863 si attesta che gli elettori del comune erano 71, ma dovevano andare a votare a Voltri.

Nel 1863 Arenzano aveva un proprio ufficio postale ed un telegrafo.

Nel 1867 le attività più fiorenti erano quella della seta, della carta e dei tessuti di cotone. Chi non si occupava di queste attività si dedicava all’agricoltura: grano, patate, mais, legumi, ulivi, limoni, melarance.

Sempre nel 1867 viene citato un ospedale per gli infermi. Il giardino della Villa Pallavicini era considerato delizioso.

Arenzano 1916

Sempre in quest’anno vi era una guarnigione di soldati (Guardia nazionale) di 73 soldati attivi e 200 riservisti; poteva mobilitare 111 militi.

Nel 1870 Arenzano, secondo la tariffa del dazio sul consumo, era di quinta classe perché aveva una popolazione inferiore agli 8000 abitanti; il che significa che le bevande e le carni avevano un’aliquota più bassa (la metà di quelli di 1° classe). Questa tassazione favorevole permetteva ai cittadini di Arenzano di poter costruire bastimenti di qualità ad un prezzo inferiore a Varazze che già nel 1859 era comune di quarta classe con oltre 8137 anime. Così almeno riferisce un resoconto del 1865.

Si consideri che tra il 1816 ed il 1862 si costruirono ben 249 bastimenti; tra il 1862 ed il 1871 i bastimenti furono 68.

Nel 1865 vengono citate poi diverse fabbriche di carta che venivano alimentati dal ruscello Leirone e dal Cantarano.

Nel 1867 Arenzano aveva una superficie di 2474 ettari (24,74 km quadrati) e dunque era leggermente più estesa di oggi (24,6 km quadrati)

Arenzano 1907

Tra i cognomi arenzanesi uno notissimo già nel 1500 e dunque dal Rinascimento era Robello. Tal Pellegrina Robello sposò Bernardo un nipote di Cristoforo Colombo il cui padre era peraltro di Cogoleto (ci sono atti notarili che attestano tutto ciò).

Il cognome Calcagno invece viene richiamato con riferimento ai proprietari di cartiere in Voltri ed Arenzano già nell’Ottocento[17].

Ecomuseo 1

[1] Cfr. RACCOLTA DELLE LEGGI ED ATTI DEL CORPO LEGISLATIVO DELLA REPUBBLICA LIGURE DA’17. GENNAIO 1798. ANNO PRIMO DELLA LIGURE LIBERTÀ, Volume I, Stamperia Padre e Figlio Franchelli, Genova, 1798, p. 208 ess.

[2] Sotto il governo provvisorio esistevano anche gli Ispettori di pace che formavano un comitato autorizzato “a decidere le differenze civili, che non eccedevano la somma di lire venti” colla facoltà di far eseguire le loro deliberazioni, mediante esecuzione forzata. Questi Ispettori che erano sostanzialmente degli arbitri erano pure autorizzati a punire con la pena correzionale di tre giorni d’arresto “le mancanze leggiere contro il buon ordine”. Cfr. il Supplemento alla Gazzetta Nazionale Genovese n. 26 del 9 dicembre 1797 in http://iccu01e.caspur.it/ms/internetCulturale.php?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3ATO00184798_41157&teca=MagTeca+-+ICCU

[3] Ossi agli esperti di diritto che lo consigliavano e lo sostituivano in caso di morte od incapacità provvisoria. Il loro consiglio non era vincolante, poteva sollecitarlo il giudice od anche le parti (art. 41 legge 1° giugno 1798 , n. 111) .

[4] Essa riuniva i rappresentanti di più comuni in cui era diviso il cantone ed era presieduta dal giudice di pace.

[5] Art. 23 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[6] Art. 28  legge 1° giugno 1798, n. 111.

[7] Art. 35 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[8] Art. 31 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[9] Art.  33 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[10] Art. 32 legge 1° giugno 1798,  n. 111.

[11] Art. 44 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[12] Art. 45 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[13] Art. 47 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[14] Art. 47 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[15] Art. 51 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[16] Riguardava le cambiali.

[17] Bibliografia

Petro, Bizaro Sentinati, Senatus Populique Genuensi, 1579, Christophori Plantini

Della storia di Genova dal trattato di Worms fino alla Pace di Aquisgrana, Libri quattro, Leida 1750.

Storia generale e ragionata della Repubblica di Genova dalla sua origini sino a noi, Tomo III, Genova, 1795, Franchelli.

Bullarium Capucinorum, tomus primus, Roma, 1760, Tipografia Giovanni Zempel.

Jacopo Durandi, il Piemonte cispadano antico, Torino, 1774, Stamperia Giambatista Fontana

RACCOLTA DELLE LEGGI, ED ATTI DEL CORPO LEGISLATIVO DELLA REPUBBLICA LIGURE DAL 17 GENNAIO 1978, ANNO PRIMO DELLA LIGURE LIBERTÀ, VOLUME I, Franchelli Padre e Figlio, 1798.

RACCOLTA DELLE LEGGI, ED ATTI DEL CORPO LEGISLATIVO DELLA REPUBBLICA LIGURE DAL PRIMO LUGLIO 1978, ANNO SECONDO DELLA LIGURE LIBERTÀ, VOLUME II, Franchelli Padre e Figlio, 1798.

Costituzione del Popolo Ligure del 1798, Anno seconda della Repubblica Ligure, Genova, Stamperia francese e Italiana.

Collezione di proclami, avvisi, editti dal 28 aprile 1799, tomo terzo, 1799, Milano, Pirotti e Maspero tipografi e librai.

Vieusseux, Antologia, Aprile-Maggio-Giugno 1823, tomo decimo, 1833, Firenze, Tipografia di Luigi Pezzati

Gazzetta di Milano del 1824.

Giacomo Navone, Passeggiata per la Liguria occidentale fatta nell’anno 1827 dal signor Giacomo Navone, Carlo Puppo Stampator Vescovile, 1832.

Dizionario geografico-storico-statistico commerciale degli Stati di S.M. di Sardegna, volume I, 1833. Maspero libraio.

Giacomo Serra, La storia dell’antica Liguria e di Genova, tomo I, 1835, capolago, Tipografia Elvetica.

Guida del navigante nel littorale della Liguria, Genova, 1855.

Giovambatista Adriani, Monumenti Storici-Diplomatici, 1858, Torino, Ribotta.

C. Marmocchi, Dizionario di geografia universale, contenente gli articoli più necessari della geografia fisica secondo le idee nuove, 1862, S. Franco.

Carlo Borda, Manuale dizionario di amministrazione municipale, provinciale e delle opere pie, volume II, 1866, Torino, Sebastiano franco e figli Editori.

Dizionario corografico, volume primo, 1867, Milano, Vallardi.

Giornale degli studiosi di lettere scienze, arte e mestieri, Anno III, 1° semestre, 1871.

Alberto Errara, L’Italia industriale: studi. Con particolare riguardo all’Adriatico Superiore (regno d’Italia e Impero Austro-Ungarico). Industrie marittime, 1873, E. Loescher.

Alessandro Garelli, I salarj e la classe operaia italiana, Torino, 1874, Libreria Angelo Penato.

 

Diritto alla felicità

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Quando a scuola studiai la storia dell’indipendenza americana mi fecero presente che nella Dichiarazione del 4 luglio 1776 si parlava di diritto alla felicità.
Esattamente il testo recita: “Noi riteniamo che sono per sé stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità;…”.
Già da una attenta lettura del testo peraltro si evince che non è proprio così perché non sta scritto che gli uomini hanno il diritto alla felicità, ma che hanno il diritto al perseguimento della felicità.
Questo ” diritto al perseguimento” sta alla base del principio liberale e del sogno americano, ma non solo.
Lo stesso motto repubblicano “Liberté, Égalité, Fraternité” non ci consegna uno status di libertà; la libertà è sempre stata intesa nel senso che il ricco rimaneva ricco e che il povero, se intraprendente, poteva sulla carta diventare ricco.
Così ci raccontava peraltro a suo tempo anche Norberto Bobbio.
Io non sapevo all’epoca che il termine “perseguimento” venne ispirato ai compilatori della Dichiarazione di indipendenza dal filosofo tedesco Christian Wolff che usa spesso appunto il verbo latino “promovere“.
Officia humanitatis sunt officia erga alios, quibus eorum perfectio, consequenter felicitas promovetur (I doveri degli uomini si esplicano nei confronti degli altri e dal loro raggiungimento consegue la promozione della felicità).
Come si può agevolmente capire il pensiero di Wolff era un po’ diverso dai suoi sviluppi: la felicità era vista come una naturale conseguenza delle nostre azioni virtuose, ma non come il fine.
Costitutivi del diritto naturale sono per Wolff i doveri degli uomini. Non esiste un diritto alla felicità come diritto naturale, ma un dovere di rendere felici gli altri e da questo dovere discende la nostra felicità.
E chi promuove la felicità altrui, promuove anche la perfezione altrui (Quoniam qui aliorum felicitatem promovet, eorundem perfectionem promovet).
Wolff ha chiaro il concetto che gli uomini sono felici quando sono destinatari dei beni materiali e di quelli che dispensa il caso (Bona corporis et fortunae ad felicitatem hominis quid conferunt), ma avverte pure che se non sono uniti alla virtù non valgono alcunché (Bona corporis et fortunae non parunt existimationem, honorem ac laudem, nisi quatenus concursu virtutum…).

Cfr. https://books.google.it/books?id=axhu71zryDwC&printsec=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=felicitas&f=false

Sintesi del discorso di Obama agli Stati dell’Unione

Obama ieri sera ha detto che in 5 anni hanno creato più di 11 milioni di posti di lavoro.

Oggi l’America è il numero uno in fatto di petrolio e gas.

L’America è il numero uno nel settore dell’energia eolica. Vuole convertire l’energia solare in combustibile liquido

Nel 2013 circa dieci milioni di americani non assicurati hanno avuto la copertura sanitaria. Il deficit è stato tagliato di 2/3.

Di contro gli Stati Uniti sono l’unico paese avanzato sulla Terra che non garantisce congedi di malattia o di maternità retribuiti ai lavoratori per cui il presidente vuole arrivare a dare a tutti una settimana retribuita.

Il Congresso deve approvare una legge che assicuri parità di retribuzione tra uomo e donna, il pagamento degli straordinari perché con 15.000 dollari all’anno non si può vivere.
Farà varare una legge per dare a tutti il college gratuito perché nei prossimi 10 anni il lavoro richiederà che 2 cittadini su 3 abbiano una istruzione superiore. E per rendere meno gravoso il pagamento del college attuale.

Stanno cercando di coordinare lo studio con i posti di lavoro assicurando tirocini e di dare un lavoro ai 700.000 veterani delle guerre.

Dal 2010 nessun altro posto al mondo ha creato più posti di lavoro.

Le imprese del 21 ° secolo si baseranno sulla scienza americana, sulla tecnologia, sulla ricerca e sviluppo.
Obama vuole che il genoma umano sia interamente mappato, che sia sconfitto il cancro ed il diabete, che ogni malattia possa essere diagnosticata al momento giusto.

Ha intenzione di proteggere un internet libero e aperto, estendere la sua portata ad ogni classe, e ad ogni comunità, e aiutare la gente costruire reti più veloci, in modo che la prossima generazione di innovatori e imprenditori digitali abbiano la piattaforma per mantenere e rimodellare il nostro mondo.

Vuole sconfiggere gli Hacker ed il furto di identità perché le reti siano sicure.

Crede che le guerre vadano fermate in primo luogo con la diplomazia anche se il suo dovere primario è quello di difendere gli Stati Uniti.Continuerà a dare la caccia ai terroristi e smantellare le loro reti, e si riserva il diritto di agire unilateralmente. Ma intende anche promuovere coalizioni di stati per isolare i terroristi. Gli Stati Uniti raddoppieranno il taglio dell’inquinamento atmosferico.

Il Natale del 2034

1 (90)

La novità del Natale di quest’anno è che si possono incontrare gli amici, i familiari e anche noi stessi a una diversa età.
Ed infatti siamo seduti su una panchina a guardare il mare, io del 1970, io del 2014 ed io del 2034.
È quasi sera e si vede la lanterna…

Io del 1970
Che bello il presepe! Mi piace la carta verde ed il muschio ingiallito, peccato che non posso più toccare Gesù bambino da quando gli ho rotto una manina. Comunque oggi mangio tutto io! Mangio tutto io!
Io del 2034
Già perché non hai più fatto il presepe?
Io del 2014
Non so, forse perché non c’era nessuno che guardava i miei spettacoli sotto la tovaglia che per me era un tendone da circo.
Io del 2034
Dico sul serio, perché ci hai rinunciato?
Io del 1970
Venite a vedere lo spettacolo?
Io del 2014
E tu? Dipende anche da te?
Io del 2034
Come vedi vivo su questa panchina e qui il presepe non potrei farlo nemmeno se lo volessi. Ci sono le navi che fumano e mi arriva un po’ di calore…
Io del 1970
Non vi capisco, oggi è Natale e non siete contenti?
Io del 2034
Non è che non lo siamo, lo siamo in modo diverso
Io del 1970
Che significa diverso?
Io del 2014
Diverso significa diverso
Io del 2034
Ci sono età in cui si è contenti ed età in cui…
Io del 1970
Tutti sono contenti di festeggiare il Natale!
Io del 2034
Hai ragione, pensa che ci sono luoghi ove si festeggia due e anche tre volte
Io del 1970
Chissà quanti regali allora sotto l’albero!
Io del 2034
Non so se abbiano come tradizione quella di addobbare un albero, ma immagino che i bambini siano soddisfatti
Io del 1970
Ma perché sono qui con voi? Inizia a fare un po’ freddo, che stiamo facendo?
Io del 2034
Al freddo farai presto l’abitudine, non è poi così insopportabile…
Io del 2014
Sei qui perché volevamo ricordare qualcosa di bello e tu ci stai aiutando…
Io del 2034
Eccome, se tu non ci fossi… allora sì che saremmo tristi!
Io del 1970
Ma io non ho tanti ricordi da regalarvi…
Io del 2014
Ma ce li abbiamo noi di te, non ti preoccupare
Io del 2034
E ce li teniamo pure stretti!

Guida per i diritti umani degli utenti internet

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                                                                                                           San Isidoro di Siviglia, patrono di Internet

Quando i provider internet minacciano di mettere offline i loro clienti dovrebbero sapere  che il 14 aprile 2014 il Consiglio d’Europa ha adottato la Raccomandazione CM / Rec (2014) 6[1] cui è allegata una guida per i diritti umani degli utenti internet.

Da questa raccomandazione si ricava che:

– La disconnessione dalla rete può avvenire soltanto con un provvedimento del tribunale o comunque come extrema ratio.

– Il reddito basso o la dimora in luoghi disagiati non dovrebbe essere causa che impedisca l’accesso alla rete.

– Uno stato che non riconosca formalmente un sito web non può impedire agli utenti di riunirsi tramite i suoi servizi.

– Un sito web può essere usato anche per formare sindacati ed aderirvi.

– La protesta tramite internet è un diritto quando non si traduca in una interruzione del servizio o nel procurare danni.

– La rete deve consentire la piena esplicazione della libertà politica.

– La sorveglianza e l’intercettazione di un internauta può avvenire solo in casi eccezionali: ade es.  per ragioni penali.

– La corrispondenza e le comunicazioni del lavoratore non possono essere violate dal datore di lavoro che è obbligato a rendere noto qualora disponga di strumenti di monitoraggio e di sorveglianza.

– Si dovrebbe essere in grado di accedere liberamente a lavori finanziati con fondi pubblici  e di dominio pubblico su Internet, in quanto disponibili.

– Gli utenti hanno diritto all’istruzione digitale per comprendere i servizi che la rete mette a disposizione

– I bambini e giovani hanno il diritto di essere formati dai propri insegnanti, educatori e genitori o tutori circa l’uso sicuro di Internet, ed in particolare su come preservare la propria privacy

– Su richiesta dei bambini e giovani le informazioni inserite in rete dovrebbero essere rimosse o cancellata entro un termine ragionevolmente breve.

– Per i bambini ed i giovani dovrebbe essere concessa una protezione speciale dalle interferenze con il benessere fisico, mentale e morale, in particolare per quanto riguarda lo sfruttamento sessuale e gli abusi su Internet e altre forme di criminalità informatica. In particolare si possiede un diritto all’istruzione per proteggersi da tali minacce.

– Per la lesione dei diritti e delle libertà fondamentali  le strade per la ricerca dei rimedi dovrebbero essere disponibili, note, accessibili, convenienti e in grado di fornire un adeguato risarcimento. E ciò a prescindere da un’azione legale

– Le autorità nazionali hanno l’obbligo di proteggere l’utente da un’attività criminosa o da reati commessi o l’uso di Internet, in particolare quando si tratta di accesso illegale, interferenza, falsificazione o altra manipolazione fraudolenta della propria identità digitale, del computer e dei dati in esso contenuti. Le autorità di polizia competenti hanno l’obbligo di indagare e prendere i provvedimenti opportuni, comprese sanzioni, se si lamentano danni o interferenze con l’identità personale e la  proprietà online.

Ma vi sono anche altri principi di somma importanza che attengono alla navigazione sulla rete. Traduco interamente la guida qui di seguito:

Libertà di espressione e di informazione

1. L’accesso a Internet è un mezzo importante per esercitare i diritti e le libertà e per partecipare alla democrazia. Non si dovrebbe quindi essere disconnesso da Internet contro la propria volontà, tranne quando viene deciso da un tribunale. In alcuni casi, gli accordi contrattuali possono anche portare alla interruzione del servizio, ma questo dovrebbe essere un provvedimento di ultima risorsa.

2. L’accesso deve essere accessibile e non discriminatorio. Si dovrebbe avere il più ampio accesso possibile ai contenuti Internet, applicazioni e servizi che utilizzano i dispositivi che si scelgono.

3. Ci si dovrebbe attendere che le autorità pubbliche compiano sforzi ragionevoli per adottare misure specifiche per agevolare l’accesso a Internet se si vive in zone rurali e geograficamente remote, si gode di un reddito basso e/o si hanno esigenze speciali o di disabilità.

4. Nelle interazioni con le autorità pubbliche, con i fornitori di servizi Internet e i fornitori di contenuti e servizi online, o con altri utenti o gruppi di utenti, è necessario non essere discriminato per alcun motivo, quali sesso, razza, colore, lingua, religione o credo, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita o altro status, tra cui l’etnia, l’età o l’orientamento sessuale.

Riunione, associazione e partecipazione

Si possiede il diritto di riunione pacifica e di associazione con altri tramite Internet. In pratica, questo significa:

1. Si ha la libertà di scegliere qualsiasi sito Web, applicazione o altro servizio per formare, unire, mobilitarsi e partecipare a gruppi sociali e assemblee anche se non sono formalmente riconosciuti dalle autorità pubbliche. Si dovrebbe anche essere in grado di utilizzare internet per esercitare il diritto di formare sindacati e di aderirvi;

2. Si possiede il diritto di protestare pacificamente online. Tuttavia, si deve essere consapevoli che, qualora la protesta on-line porti a blocchi, interruzione di servizi e/o danni alla proprietà altrui, si possono affrontare conseguenze legali;

3. Sussiste la libertà di usare strumenti online a disposizione per partecipare a dibattiti politici pubblici locali, nazionali e globali, iniziative legislative e di controllo pubblico dei processi decisionali, compreso il diritto di firmare petizioni e di partecipare al processo decisionale relativo al modo in cui il Internet è governato.

Privacy e protezione dei dati

Si possiede il diritto alla vita privata e familiare su Internet, che comprende la tutela dei dati personali e il rispetto della riservatezza della corrispondenza e delle comunicazioni. Questo significa che:

1. Si deve essere consapevoli che, nell’uso di Internet i propri dati personali sono regolarmente processati. Questo accade quando si utilizzano servizi come browser, e-mail, messaggi istantanei, voice-over protocolli Internet, social network e motori di ricerca e servizi di cloud storage dei dati;

2 Gli enti pubblici e le aziende private hanno l’obbligo di rispettare le norme e le procedure specifiche quando si trattano i dati personali;

3. I propri dati personali devono essere trattati solo se previsto dalla legge o quando si acconsente a ciò. Si dovrebbe essere informato circa i dati personali trattati e/o trasferiti a terzi, quando, da chi e per quale scopo. In generale, si dovrebbe essere in grado di esercitare il controllo sui propri dati personali (verificarne l’esattezza, richiedere una correzione, una cancellazione o che i dati personali siano conservati per non più del necessario);

4. Non si deve essere sottoposti a misure generali di sorveglianza e di intercettazione. In circostanze eccezionali, che sono prescritti per legge, la privacy per quanto riguarda i propri dati personali potrà essere lesa, come per un’indagine penale. Accessibilità, informazioni chiare e precise sulla legge pertinente o sulla politica e sui propri diritti in proposito deve essere resa disponibile nei confronti degli utenti;

5. La privacy deve essere rispettata anche nei luoghi di lavoro. Ciò include la riservatezza della corrispondenza on-line privata e delle comunicazioni. Il datore di lavoro deve informare di qualsiasi tipo di sorveglianza e/o monitoraggio effettuato;

6. Si può essere assistiti dalle autorità di protezione dei dati, che esistono in una vasta maggioranza dei paesi europei, al fine di garantire che le leggi ed i principi di protezione dei dati siano rispettati.

Istruzione e alfabetizzazione

Sussiste il diritto all’istruzione, compreso l’accesso alla conoscenza. Questo significa che:

1. Si dovrebbe avere accesso online all’istruzione e culturale, scientifica, accademica e altri contenuti nelle lingue ufficiali. Condizioni potrebbero applicarsi a tale accesso, al fine di remunerare i detentori dei diritti per il loro lavoro. Si dovrebbe anche essere in grado di accedere liberamente a lavori finanziati con fondi pubblici  e di dominio pubblico su Internet, in quanto disponibili;

2. Nell’ambito di Internet e dell’alfabetizzazione mediatica si dovrebbe avere accesso all’istruzione digitale e conoscere in conseguenza come esercitare i diritti e le libertà su Internet. Ciò include le competenze per comprendere, utilizzare e lavorare con una vasta gamma di strumenti Internet. Ciò dovrebbe consentire di analizzare criticamente la precisione e l’affidabilità di contenuti, delle applicazioni e dei servizi a cui si accede o desidera accedere.

Bambini e giovani

Un bambino o giovane, devono avere tutti i diritti e le libertà descritte in questa guida. In particolare, a causa dell’età, ha diritto a una protezione speciale e ad una guida durante l’utilizzo di Internet. Questo significa che:

1. Si ha il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e di partecipare alla vita sociale, di essere ascoltati e di contribuire al processo decisionale su questioni che riguardano i bambini. Alle opinioni deve essere dato il giusto peso in conformità con l’età e la maturità e senza discriminazioni;

2. Ci si può attendere di ricevere informazioni in una lingua appropriata per la propria età ed una formazione dai propri insegnanti, educatori e genitori o tutori circa l’uso sicuro di Internet, ed in particolare come preservare la propria privacy;

3. Si deve essere consapevoli che i contenuti che si creano su Internet o i contenuti creati da altri utenti Internet potrebbero essere accessibile in tutto il mondo e potrebbe compromettere la dignità, la sicurezza e la riservatezza o essere altrimenti dannosi per i bambini o per i loro diritti o per la fase successiva nella loro vita in società. Su richiesta i dai dovrebbero essere rimossi o cancellati entro un termine ragionevolmente breve;

4. Ci si può aspettare informazioni chiare sul contenuto e il comportamento che è illegale (per esempio le molestie on-line), così come la possibilità di segnalare presunti contenuti illegali online. Queste informazioni dovrebbero essere adattata alla età e circostanze e si dovrebbe essere forniti di consulenza e sostegno con il dovuto rispetto per la riservatezza e l’anonimato;

5. Dovrebbe essere concessa una protezione speciale dalle interferenze con il benessere fisico, mentale e morale, in particolare per quanto riguarda lo sfruttamento sessuale e gli abusi su internet e altre forme di criminalità informatica. In particolare si possiede un diritto all’istruzione per proteggersi da tali minacce.

Rimedi

Avete il diritto ad un ricorso effettivo quando i diritti umani e le libertà fondamentali sono limitati o violati. Per ottenere un rimedio, non si deve necessariamente intraprendere subito un’azione legale. Le strade per la ricerca di rimedi dovrebbero essere disponibili, note, accessibili, convenienti e in grado di fornire un adeguato risarcimento. Rimedi efficaci possono essere ottenuti direttamente dai fornitori di servizi Internet, le autorità pubbliche e/o istituzioni nazionali per i diritti umani. Rimedi efficaci possono – a seconda della violazione in questione – includere un’inchiesta, una spiegazione, una risposta, una correzione, le scuse, la reintegrazione, la riconnessione e la compensazione. In pratica, questo significa:

1.1. il provider di servizi Internet, i fornitori di accesso a contenuti e servizi online, od altra società e/o l’autorità pubblica dovrebbe informarvi sui vostri diritti, le libertà e i possibili rimedi e come ottenerli. Ciò include informazioni facilmente accessibili su come segnalare e lamentare interferenze circa i propri diritti e su come chiedere un risarcimento;

1.2. ulteriori informazioni e orientamenti dovrebbero essere messi a disposizione dalle autorità pubbliche, dalle istituzioni nazionali per i diritti umani (come i difensori civici), dalle autorità di protezione dei dati, dagli uffici di consulenza ai cittadini, dei diritti umani o dalle associazioni per i diritti digitali o dalle organizzazioni dei consumatori;

1.3. Le autorità nazionali hanno l’obbligo di proteggere l’utente da un’attività criminosa o da reati commessi o l’uso di Internet, in particolare quando si tratta di accesso illegale, interferenza, falsificazione o altra manipolazione fraudolenta della propria identità digitale, del computer e dei dati in esso contenuti. Le autorità di polizia competenti hanno l’obbligo di indagare e prendere i provvedimenti opportuni, comprese sanzioni, se si lamentano danni o interferenze con l’identità personale e la  proprietà online.

2 Nella determinazione dei propri diritti e doveri o di ogni accusa penale contro di voi per quanto riguarda Internet.:

2.1. avete il diritto ad un equo processo entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale;

2.2. avete il diritto ad un ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell’uomo dopo aver esaurito tutti i ricorsi interni disponibili.

Questa guida fa parte di una raccomandazione adottata dal Comitato dei Ministri del 47 Stati membri del Consiglio d’Europa. Informazioni più dettagliate spiegando la guida può essere trovata nella motivazione della raccomandazione.

[1] https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2184807&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383

Sugli scaffali della mia libreria

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Ci sono molte pietre preziose. La polvere non deve prevalere nemmeno per un secondo e dunque ho deciso di sfogliarli insieme a voi…

Di labile materia fui costruito, di misterioso tempo.
E’ in me forse la fonte.
Forse dalla mia ombra
nascono i giorni, fatali ed illusori

J. L. BORGES, Elogio dell’ombra

Dunque il poeta scrive, popola la sua fantasia, arreda di parole le stanze vuote della sua attesa. Lei è assente, e non potrebbe essere in altra maniera. Oltretutto se lei fosse vicina il poeta non scriverebbe – per cui in un certo senso lei deve essere lontana. La letteratura, ovverosia la vocazione all’amore letterario, lo esige.

M. BETTINI, Il ritratto dell’amante, Einaudi, 1992 p. 8

Amore, amore, assai lungi volasti
Dal petto mio, che fu sì caldo un giorno,
Anzi rovente.

G. LEOPARDI

Chi è questa che vèn, ch’ogn’om la mira,
che fa tremare di chiaritate l’are
e mena seco Amor, sì che parlare
null’omo pote, ma ciascun sospira?

G. GUINIZZELLI

Ma quale non fu la mia sorpresa quando, sul finir del giorno, vuotai per terra la mia bisaccia e trovai nello scarso mucchietto un granellino d’oro! Piansi amaramente di non aver avuto cuore di darti tutto quello che possedevo.

TAGORE

Il tempo, si sa, è irreversibile. Eppure, come la fatale discesa dei fiumi consente qua e là dei rigurgiti, dei gorghi, delle controonde che potrebbero quasi far supporre eccezioni alla legge di gravità, così, nella smisurata trama del tempo, di quando in quando si determinano piccole crepe, intoppi, smagliature, che per brevi istanti ci lasciano sospesi in una dimensione arcana, agli estremi confini dell’esistenza.

D. BUZZATI

L’uomo superiore non premia in base alle parole, ma non respinge un argomento a causa di chi lo sostiene.
CONFUCIO

Sembra che la sensibilità si comporti come un fluido la cui quantità complessiva risulta prestabilita e che, ogni qualvolta si riversa in maggior abbondanza in uno dei suoi canali, diminuisce proporzionalmente negli altri.

STENDHAL, Via di Mozart

Infatti, un uomo posseduto dall’Amore non ha affatto bisogno di Ares per combattere i nemici, ma avendo con lui il suo dio è pronto a superare il fuoco, il mare e i soffi del vento in difesa dell’amato, là dove lui lo chiami.

PLUTARCO

Scusate. E’ una valigia pesante
anche se non contiene gran che:
tanto ch’io mi domando perché
l’ho recata, e quale
aiuto mi potrà dare
poi, quando l’avrò con me.
Ma pur la debbo portare,
non fosse che per seguire l’uso.

G. CAPRONI

Mi piaci. Penso che leggendo questi
miei versi tuoi, non mi comprenderesti,
ed a me piace chi non mi comprende.

G. GOZZANO

Che cosa comunico, se non comunico più,
se, tutto sommato non ho mai comunicato
altro che il piacere di essere ciò che sono?

P. PASOLINI

La morte non è
nel non poter comunicare
ma nel non poter più essere compresi

P. PASOLINI

Dichiarazione d’amore

Mai sono stato così folle da far impazzire la
mia penna… sarà merito delle tue labbra e
dei tuoi denti taglienti… oppure di quegli
occhi e di quello sguardo infuocato.
No la verità è un’altra: perché ti amo.
Non te lo dico.
Lo vuoi sapere? Scoprilo da te.

UNIONE PAZZI ITALIANI, Mermaid editore, p. 43

Valgo poco se mi valuto, molto se mi confronto.

UNIONE PAZZI ITALIANI, Mermaid editore, p. 4

La nostra pazzia è intesa come graduale processo di purificazione dai pregiudizi, dagli egoismi, dai pettegolezzi, dalle gelosie meschine, dalle invidie; è intesa come liberazione dai complessi psichici che appesantiscono la nostra mente; è intesa come alambicco che distilla i nostri pensieri e le nostre passioni permettendoci di arrivare alla verità di tutte le cose, all’ultima ratio della nostra esistenza. La Pazzia è una meta da raggiungere, è l’elevazione dello spirito verso una verità superiore.

UNIONE PAZZI ITALIANI, Mermaid editore, p. 27

I tuoi occhi, che nulla rivelano di dolce o d’amaro, sono due gioielli in cui l’oro si unisce al ferro.

BAUDELAIRE

Ciò che non si sa, bell’amico caro, lo può imparare colui che vuole sforzarsi. Ogni mestiere richiede sforzo, coraggio, perseveranza. Quando queste virtù sono riunite non c’è più nulla di cui non si possa diventare maestri.

CHRETIEN DE TROYES (1160-1190 d.C.)

La morte non è male: perché libera l’uomo da tutti i mali, e insieme coi beni gli toglie i desiderii. La vecchiezza è male sommo: perché priva l’uomo di tutti i piaceri, lasciandogliene gli appetiti; e porta seco tutti i dolori. Nondimeno gli uomini temono la morte, e desiderano la vecchiezza.

LEOPARDI, Pensieri, IV

Voi avete, quanto alla conscienzia, a pigliare questa generalità, che dove è un bene certo ed un male incerto, non si debbe mai lasciare quel bene per paura di quel male.

MACHIAVELLI, Mandragola

E’ mia salda convinzione che nessun uomo perda la sua libertà se non attraverso al sua stessa debolezza.

GANDHI

Napoli, Palermo, Sicilia, Siracusa.
Nuovi tiranni, folgori fuoco celeste:
forza di Londra, Gand, Bruxelles e Susa
grande sterminio, trionfo, far feste.

NOSTRADAMUS, 16a quartina

Non vedo altro che favoritismi.

E. BIAGI, La Stampa 5 giugno 1998

Non c’è dunque nulla di peggio che seguire, come fanno le pecore, il gregge di coloro che ci precedono, perché esse ci portano non dove dobbiamo arrivare, ma dove vanno tutti. Questa è la prima cosa da evitare.

SENECA

La vittoria alimenta inimicizia, perché chi è vinto giace dolente. Chi ha abbandonato vittoria e sconfitta, costui ristà tranquillo e felice.

BUDDHA

Gli elementi della realtà hanno la mente come principio, hanno la mente come elemento essenziale e sono costituiti di mente. Chi parli o comunque operi con mente serena, lui segue la felicità come l’ombra che non si diparte.

BUDDHA

Quelli che abitualmente finiamo per considerare amici e amicizie in effetti sono soltanto conoscenze e buoni rapporti annodati da qualche circostanza e beneficio: sono questi che hanno collegato anime diverse. Nella vera amicizia, quella che intendo io, le anime si mescolano, si intrecciano, si confondono l’una con l’altra in un legame così stretto da annullare e far dimenticare la connessione che le ha unite. Se qualcuno volesse farmi dire perché volevo bene ad un amico sento che potrei rispondere:”Perché era lui, perché ero io”.

MONTAIGNE

Nessuno sta male per molto tempo se non per colpa sua.

MONTAIGNE

Il canto del mare termina sulla riva o nei cuori di chi lo ascolta?

K. GIBRAN

Ascolta la donna quando ti guarda, non quando ti parla.

K. GIBRAN

Quando ho piantato il mio dolore nel campo della pazienza, esso mi ha dato il frutto della felicità.

K. GIBRAN

I sudditi sono quelli che più bramano avere informazioni sui re.

K. GIBRAN

Per capire il cuore e la mente di una persona non guardare ciò che ha raggiunto, ma ciò a cui aspira.

K. GIBRAN

Amleto
Io sono pazzo solo a nord-nord-ovest. Quando il vento spira da sud, so distinguere un airone da un falco.

W. SHAKESPEARE

Nasciamo una sola volta, due non è concesso; tu, che non sei padrone del tuo domani, rinvii l’occasione di oggi; così la vita se ne va nell’attesa, e ciascuno di noi giunge alla morte senza pace.

EPICURO

Messo di fronte alla necessità della vita, il saggio sa dare piuttosto che ricevere; bastare a se stesso è il suo tesoro.

EPICURO

Che tipo di ragazza desidero per me, mi domandate?
Ma io
l’ho già come la desidero, cioè, mi pare, con poco ho molto.
Andavo in riva al mare, a caccia di conchiglie, e in una trovai
una piccola perla: da allora è custodita qui, sul mio cuore.

J. W. GOETHE

Delli asini
Le molte fatiche saran remunerate di fame, di sete, di disagio e di mazzate e di punture.

L. DA VINCI

Vi è una differenza tra erotica spirituale e terrestre. Finora ho cercato di sviluppare in Cordelia la spirituale. Ma a cominciare da adesso i miei rapporti con Cordelia dovranno mutarsi: la mia presenza non dovrà più servirle da accompagnamento, ma indurla in tentazione.

S. KIERKEGAARD

Accontentarsi degli uomini, tener aperta la casa del proprio cuore è liberale, ma è soltanto liberale. I cuori capaci di una nobile ospitalità li si riconosce dalle molte finestre con le tende abbassate e le imposte chiuse: essi tengono vuote le loro stanze migliori. Perché? – Perché aspettano ospiti dei quali non ci si “accontenti”…

F. W. NIETZSCHE

Se nella gerarchia delle menzogne la vita occupa il primo posto, subito dopo viene l’amore, menzogna nella menzogna. Espressione della nostra posizione ibrida, l’amore ci circonda di un apparato di beatitudini e di tormenti grazie ai quali troviamo un altro sostituto di noi stessi. In virtù di quale frode due occhi riescono a distrarci dalla nostra solitudine? C’è fallimento più umiliante per lo spirito? L’amore assopisce la conoscenza; la conoscenza ridestata uccide l’amore. L’irrealtà non può trionfare indefinitamente, nemmeno sotto le spoglie della più esaltante menzogna. E chi, del resto, potrebbe avere un’illusione così salda da trovare nell’altro ciò che inutilmente ha cercato in sé? Un calore dei visceri ci offrirebbe dunque ciò che l’intero universo non ha saputo offrirci? Eppure è proprio questo il fondamento dell’anomalia corrente, e soprannaturale dell’amore: risolvere in due – o piuttosto sospendere – tutti gli enigmi; grazie ad un’impostura, dimenticare la finzione in cui è calata la vita; colmare, tubando insieme, la vacuità generale; e infine – parodia dell’estasi – annegare nel sudore di una complice qualsiasi.

E.M. CIORAN, 1949

Ho abbandonato il mondo ed ho cercato la solitudine perché mi sono stancato di rendere omaggio alle moltitudini che credono che l’umiltà sia una sorta di debolezza, e la compassione una specie di viltà, e lo snobismo una specie di forza.

K. GIBRAN

Oh, mia anima senza compagnia,
nella tua fame tu divori te stessa,
e con le tue proprie lacrime vorresti placare la tua sete

K. GIBRAN

Siamo veramente lontani, vale a dire che è lei è molto più avanti di me. Lei già comincia a costruire, mentre io sto ancora demolendo e creando dello spazio. Sinora non ho imparato se non a diffidare e ad analizzare, e ancora non so se potrò fare altro.

H. HESSE

Non sono niente
Non sarò mai niente
Non posso volere d’essere niente
A parte questo, ho in me tutti i sogni del mondo.

F. PESSOA

Non sono nulla, non posso nulla, non perseguo nulla.
Illuso, porto il mio essere con me.
Non so di comprendere, né so
se devo essere, niente essendo, ciò che sarò.
A parte ciò, che è niente, un vacuo vento
del sud, sotto il vasto e azzurro cielo
mi desta, rabbrividendo nel verde.
Aver ragione, vincere, possedere l’amore
marcisce sul morto tronco dell’illusione.
Sognare è niente e non sapere è vano.
Dormi nell’ombra, incerto cuore.

F. PESSOA

Se scalare le altezze del monte Everest, sacrificando per raggiungerle vite preziose in cambio di qualche esile osservazione, è stata una cosa buona, se è stata una gloria immolare tante vite per piantare una bandiera nei più remoti angoli della terra, quanto più glorioso non sarà dedicare non una sola vita, non un milione di vite, ma un miliardo di vite alla ricerca della possente ed imperitura verità? Non lasciatevi smuovere, dunque, non lasciatevi trascinare lontano dalla semplicità dei vostri antenati. Verrà un tempo in cui quelli che si sono gettati nella folle corsa odierna alla moltiplicazione dei bisogni, vanamente convinti, in tal modo, di accrescere la ricchezza e la conoscenza reale del mondo, ritorneranno sui propri passi e diranno:”Che abbiamo fatto?”.

GANDHI

Commisuratamente allo svolgersi della borghesia, ossia del capitale, di pari passo si svolge il proletariato, ossia la classe degli operai moderni, i quali intanto vivono in quanto trovan lavoro, e intanto trovan lavoro in quanto il lavoro loro accresce il capitale

MARX-ENGELS, Manifesto del partito comunista.

Mediatori

Sorgeranno negli Stati,
riferiranno su Natura, leggi, fisiologia, felicità,
illustreranno la Democrazia e il cosmo,
saranno nutritivi, amatori e ricettivi,
saranno donne e uomini completi, agili e muscolosi nelle
pose loro, la lor bevanda acqua, il loro sangue limpido e mondo,
si alleneranno per uscire in pubblico, per diventare oratori, oratrici,
lingue robusti e dolci, poemi e materiali di poemi verrà
derivato dalle lor vite, saranno creatori ed inventori

W. WHITMAN (1819-1892)

Io nulla so, non so se Chi mi ha creato
M’ha fatto per il Cielo o mi ha destinato all’Inferno.
Ma una coppa e una bella fanciulla e un liuto sul lembo del prato
Per me son monete sonanti: a te la Cambiale del Cielo!

O. KHAYYAM (V secolo d. C.)

Grazie alle donne
belle e infedeli
per tutto ciò che è durato un istante,
per quell’addio!
che non è un arrivederci!
perché, fiere come regine nella loro menzogna,
ci regalano delle dolci sofferenze
e i magnifici frutti della solitudine.

E. A. EVTUSENKO, 1959

Volevi l’amore:
quello vero,
non falso,
e, anche se ora
vuoi mentire nell’anima tua,
lo volevi felice
ma se questo fosse troppo complicato,
venisse pure un amore infelice,
ma che fosse
amore…

E. A. EVTUSENKO

I muri

Senza riguardo senza pietà senza pudore
mi drizzarono contro grossi muri.

Adesso sono qua che mi dispero
Non penso ad altro: una sorte tormentosa;

con tante cose da sbrigare fuori!
Mi alzavano muri, e non vi feci caso.

Mai un rumore una voce, però, di muratori
Murato fuori del mondo e non vi feci caso

C. KAVAFIS, 1963

Niente ci informa meglio su noi stessi che vedere di nuovo davanti a noi cose uscite da noi anni prima, per cui abbiamo la possibilità di osservarci come si osserva un oggetto.

W. GOETHE

La chiarezza richiede conoscenza, la conoscenza aumenta la tolleranza, la tolleranza è l’unica mediatrice di una pace per tutte le forze e in tutte le situazioni

W. GOETHE

Un fatto della nostra vita ha valore non perché è vero, ma perché ha significato qualcosa.

W. GOETHE

E così noi, che siam di voi più sagge,
per non contendere vi portamo in spalla,
com’anco chi ha buon piè porta chi cagge.

VERONICA FRANCO (1546-1591)

Se io discuto con te e tu hai la meglio su di me invece che io su di te, hai forse necessariamente ragione e io necessariamente torto? E se io ho la meglio su di te, ho io necessariamente ragione e tu necessariamente torto? Ha uno ragione e l’altro torto, oppure abbiamo ragione entrami o entrambi torto? Né io né te possiamo saperlo, e un terzo sarebbe nella stessa oscurità. Chi può decidere senza errore? Se interroghiamo qualcuno che che è del tuo parere, come potrà decidere, se è del tuo parere? Se è d’accordo con me, come potrà decidere, se è d’accordo con me? Lo stesso accadrà se si tratta di qualcuno che è insieme d’accordo con me e con te, o se è di un parere differente da entrambi. Allora né io, né te, né un terzo possiamo decidere. Dovremmo attendere un quarto?

ZHUANG-ZI, IV secolo a.C.

Un compagno del brigante Zhi chiese a quest’ultimo: “Anche il brigante ha la sua via?”.
“La via non esiste forse dovunque?” rispose il brigante Zhi. “Indovinare il luogo ove si trova un grosso bottino, ecco la santità; giungervi per primo, ecco il coraggio; ritirarsi per ultimo, ecco la giustizia; giudicare se il tentativo è possibile o no, ecco la prudenza; dividere il bottino in modo equo, ecco la bontà. Sono degni di essere briganti solo coloro che posseggono le cinque qualità”.

ZHUANG-ZI

Chi dunque escogitò il tormento? Amore.
Amore è il Nome non familiare
Di Chi con le sue mani tessé
L’intollerabile camicia di fuoco
Che forza umana non può levare.
E noi viviamo, noi respiriamo
Soltanto se bruciamo e bruciamo.

T. S. ELIOT

Non ti dirò mai, amor mio,
perché il fiume scorre lento.
Ma porrò sulla mia voce fioca
il cielo grigio del tuo sguardo.

F. G. LORCA

È incredibile ch’io ti cerchi in questo
o in altro luogo della terra dove
è molto se possiamo riconoscerci.
Ma è ancora un’età, la mia,
che s’aspetta dagli altri
quello che è in noi oppure non esiste.

M. LUZI, 1952

Stai in linea. Stai al passo. La gente
ha paura di quelli che non stanno
al passo con loro. Li fa
sembrare sciocchi a se stessi per il fatto
che loro stanno al passo. Potrebbe persino
balenargli l’idea che sono loro
a sbagliare il passo. Non correre
e non varcare i confini fissati. Se vai
troppo in là in qualsiasi direzione, ti
perderanno di vista, si sentiranno minacciati.

BOB DYLAN (1964)

Ho proprio creduto di prendere tutta la tua bellezza e non ho
avuto che il il tuo corpo
Il corpo ahimè non ha l’eternità
il corpo ha la funzione di godere ma non ha l’amore
E invano adesso tento di stringere il tuo spirito
Fugge mi sfugge da tutte le parti come un groviglio di serpi che
si liberi
E le tue belle braccia sull’orizzonte lontano sono serpenti
color dell’aurora che si avviluppano in segno d’addio

APOLLINAIRE

Menippo
…Dimmi dunque in nome degli dei, quale delle due vite hai trovato di maggior piacere nella tua esperienza, quando sei stato uomo? O era meglio la vita da donna?

Tiresia
Molto meglio quella da donna. Menippo, meno rogne. Le donne comandano gli uomini e non sono costrette a combattere, a stare sugli spalti, a litigare in assemblea, a fare i giudici nei tribunali.

LUCIANO DI SAMOSATA, Dialoghi, 160 d.C.

Benché solo pochi siano in grado di dar vita ad una politica, siamo però tutti capaci di giudicarla.

PERICLE (secondo Tucidide)

La parola democrazia che significa governo del popolo è purtroppo un pericolo. Ogni membro del popolo sa di non comandare e avverte perciò che la democrazia è un inganno. Qui sta il pericolo.

K. POPPER, 1994

Non so con quali armi si combatterà la terza guerra mondiale, ma la quarta sì: con bastoni e pietre.

ALBERT EINSTEIN

Da ragazzo ho scoperto che l’alluce finisce sempre per fare un buco nei calzini. Quindi ho smesso di mettere i calzini.

ALBERT EINSTEIN

La saggezza non è un prodotto dell’istruzione ma del tentativo di acquisirla che dura tutta la vita.

ALBERT EINSTEIN, 22 marzo 1954

Sono anche convinto che si tragga la gioia più pura dalle cose spirituali soltanto quando non hanno a che fare col doversi guadagnare da vivere.

ALBERT EINSTEIN, 19 marzo 1954

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose.

ALBERT EINSTEIN

È singolare la situazione sulla terra. Ognuno di noi è qui per una breve visita: non sa il perché, ma a volte gli sembra di scorgere uno scopo.

ALBERT EINSTEIN, 1932

Il miglioramento delle condizioni in tutto il mondo non dipende in maniera essenziale dalla ricerca scientifica ma dalla realizzazione delle tradizioni e degli ideali umani.

ALBERT EINSTEIN, 1952

Agire intelligentemente nei rapporti umani è possibile soltanto se si tenta di comprendere i pensieri, i motivi e i timori dell’avversario fino al punto di riuscire a vedere il mondo attraverso i suoi occhi.

ALBERT EINSTEIN, 7 ottobre 1948

Se Dio ha creato il mondo, non possiamo dire che si sia preoccupato molto di facilitarne la comprensione.

ALBERT EINSTEIN, 10 febbraio 1954

La scuola deve formare delle persone capaci di agire e di pensare autonomamente e, insieme, di vedere nel servizio alla comunità il massimo obiettivo della propria vita.
La scuola deve far sì che un giovane ne esca con una personalità armoniosa e non ridotto a uno specialista.
Altrimenti il giovane – con quella sua specializzazione – somiglierà più che altro ad un cane ben ammaestrato.

ALBERT EINSTEIN, 5 ottobre 1952

All’epoca di Platone, e anche più tardi, ai tempi di Jefferson, era ancora possibile conciliare la democrazia con un’aristocrazia intellettuale e morale, mentre oggi la democrazia si basa su un principio diverso, e cioè che l’altro non è migliore di me… Un atteggiamento che non incoraggia affatto l’imitazione.

ALBERT EINSTEIN, 22 novembre 1954

Ogni donna esclude per natura l’altra donna; giacché a ognuna di loro si richiede tutto quello che compete all’intero sesso femminile. Non accade così con gli uomini. L’uomo cerca l’altro uomo: se non ci fosse lo creerebbe, una donna potrebbe vivere in eterno senza pensare di trovarsi delle sue simili.

W. GOETHE, Le affinità elettive, 1808

La verità è che non ho mai ingannato nessuno. A volte ho lasciato che gli uomini si ingannassero da sé. A volte non si preoccupavano di capire chi e come fossi. Invece, si creavano un’immagine. Non mi prendevo la pena di discutere con loro. Era ovvio che volevano qualcuna che non ero io, e quando se ne accorgevano mi accusavano di averli delusi e ingannati.

MARILYN MONROE
Ho spesso pensato che se non si ha niente da amare, odiare qualcosa è un buon sostituto.

BERTHA PAPPENHEIM (l’Anna O di Freud), lettera 1912
Nella natura tutto è varietà, tutto è spontaneità, e la grande bellezza risulta da accordi impercettibili i quali si fanno sentire piuttosto che vedere.

M.A. IULIENN, 1824
V’amo pazzamente, non importa che voi non m’amiate: sia pure, basta che diventiate mio marito, Non temete, non vi sarò di alcun peso, sarò un vostro mobile, sarò quel tappeto su cui voi volete mettere i piedi… Voglio amarvi in eterno, voglio salvarvi da voi stesso.

F. DOSTOEVSKIJ
Se un messaggio viene compreso, se arriva veramente a destinazione, cambia la distribuzione dell’energia nel ricevente.

E. BERNE
“…gli esseri umani non possono disperdersi isolandosi all’infinito, ma devono da ultimo rassegnarsi a incontrarsi e coesistere”

IMMANUEL KANT
Quello che mi tratta con dolcezza è mio padrone; quello che mi opprime è mio nemico.

OU – OUANG, primo imperatore cinese della terza dinastia. 1122 A.C.
Allorché si pubblicano le leggi e si prescrivono gli ordini è necessario che gli uni e gli altri siano conformi alla ragione; altrimenti oltre al pericolo di disgustare gli spiriti, si corre anche quello di dovere arrossire.

FOU-YEU contadino cinese che divenne primo ministro perché era apparso in sogno all’imperatore CAO-TSONG. 1321 A.C.
Ricordati di rinnovare te stesso ogni giorno e più volte al giorno.

CHING TANG, primo imperatore della seconda dinastia (CHANG). 1760 a. C.

Non sono io padrone assoluto? Vi sarebbe chi osasse ribellarsi! Nulla temo e sono sicuro che sarò padrone sino a che il sole continuerà ad illuminare l’universo… Io sono così fermo sul mio trono come il Sole lo è nel Cielo; quando lo vedremo precipitare, confesso, che allora avrò qualche motivo di temere.

LI-KOUÉ, ultimo imperatore della prima dinastia, così disse e comandò ancora per dieci anni e poi morì. 1766 A. C.
La sola virtù può muovere il Cielo; non vi è luogo così lontano ove essa non giunga a penetrare. L’orgoglio fa che essa soffra, ma l’umiltà la fa prosperare.

PE-Y, 2223 a. C.

La felicità e le disgrazie dell’uomo dipendono sempre dalla virtù e dal vizio come appunto l’ombra dipende dal corpo e l’eco dalla voce.

Imperatore CHUN, 2253 a. C.
Sappiate che è cosa più pericolosa chiudere la bocca al popolo che arrestare le acque di un torrente; arrestarle è un obbligarle a spandersi ed a cagionare danni maggiori di quello che avrebbero fatto se si fossero lasciate scorrere naturalmente.
Allorché si voglia impedire che un torrente faccia danno conviene scavargli un gran letto capace di contenere le acque; nella stessa maniera quelli che hanno il carico della condotta del popolo devono lasciargli la libertà di parlare. Si può dire che un Imperatore sa governare allorché egli lascia ai poeti la libertà di far versi, alla plebe quella di rappresentare commedie, agli storici quella di dire la verità, ai Ministri quella di dare consigli, ai poveri di mormorare nel pagare i tributi, agli studenti di recitare ad alta voce le loro lezioni, agli artigiani di lodare le loro manifatture, e di impegnare la gente a tenergli occupati, al popolo di parlare di ciò che ode dire, ed ai vecchi la libertà di criticare tutto. Allora gli affari camminano sul loro piede senza alcun inconveniente. La lingua del del popolo è come le montagne e i fiumi da cui escono le ricchezze e le cose necessarie alla vita.

LI-OUANG, Imperatore della Cina, 860 a. C.
Un principe che voglia ben adempiere le obbligazioni del suo stato deve avere una estrema premura che il denaro circoli tra le mani dei suoi popoli; e continuamente temere che questi cadano nella miseria perché nella medesima non precipiti lui stesso come nell’ultima delle disgrazie.

LI-OUANG, Imperatore della Cina, 860 a. C.
I prìncipi e i grandi non sono collocati nei loro posti luminosi per godere d’una fortuna che fosse gravosa al popolo; non è ad essi permesso di goderne se non quando i loro popolo è contento.

Principe imperiale KANG-OUANG, 1053 a.C.

I falsi giudizi dipendono ordinariamente da cinque sorgenti le quali impediscono che si scopra la verità. La prima è la eccessiva autorità di quelli che occupano gli impieghi; questa autorità riempie di timore gli accusati che non osano disputare contro i loro giudici. La seconda che gli stessi accusati temono di dire la verità per paura di tirarsi addosso qualche vendetta anche peggiore del male presente. La terza che si presta troppo facilmente orecchio alle donne e si ascoltano più che la ragione e la stessa giustizia. La quarta è che ci si lascia corrompere dal denaro. La quinta è finale è che mancano i lumi per distinguere il vero dal falso e non lo si vuole confessare.

MOU-OUANG , imperatore della Cina, 952 a.C.
Era Fenea di parere che si dovesse valersi di Antioco piuttosto come conciliatore di pace, come mediatore nelle cose controverse coi Romani, che come condottiero di guerra. La di lui venuta e maestà avrebbero avuto maggiore forza che le sue armi, a generare nei Romani un non so quale rispetto. Gli uomini, piuttosto che guerreggiare, cedono volentieri tante cose, che non potrebbero indursi a cedere con la forza e con le armi.

TITO LIVIO, Capito XLV della Storia Romana.
Dalle tavole dei Pontefici risulta che Tarquinio regnò trent’anni e che il suo regno finì con un assassinio. All’epoca i re erano anche giudici e soprattutto conciliatori verso chiunque si fosse rivolto alla loro autorità. Così i suoi assassini finsero di voler fare una conciliazione e lo ferirono a morte.

Storia romana di M. B. G. NIEBUHR, Volume 2, Tipografia Tizzoni, 1833, p. 48.
“agisci in modo da considerare l’umanità, sia nella tua persona, sia nella persona di ogni altro, sempre anche al tempo stesso come scopo, e mai come semplice mezzo”.

IMMANUEL KANT, Fondazione metafisica dei costumi
Ora io dico: l’uomo, e ogni essere razionale in genere, “esiste” come scopo in se stesso, e “non solo come mezzo” perché sia usato da questa o quella volontà; in tutte le sue azioni, dirette, sia verso se stesso, sia verso altri esseri razionali, esso dev’essere sempre considerato, “al tempo stesso, anche come un fine”

IMMANUEL KANT, Fondazione metafisica dei costumi

Ancora: un quarto, a cui le cose vanno bene, ma che vede altri intorno a lui lottare contro grandi difficoltà (ed egli potrebbe facilmente aiutarli) pensa: che cosa me ne importa? Sia ognuno felice tanto quanto il cielo gli concede, o quanto riesce a rendersi tale da sé: io non gli porterò via nulla e non lo invidierò; ma non ho nessuna voglia di contribuire al suo benessere o ad assisterlo nelle sue necessità. Ora, senza dubbio, se questo modo di pensare divenisse una legge universale di natura, il genere umano potrebbe benissimo sussistere; e, senza dubbio, meglio che quando ciascuno chiacchiera di partecipazione e di benevolenza, e anche mostra zelo quando se ne presenta l’occasione, ma, per contro, non appena può, mente, si lascia corrompere o infrange in ogni modo i diritti altrui. Ma, sebbene sia possibile che sussista una legge universale di natura ispirata a quella massima, è tuttavia impossibile volere che un tal principio viga in ogni caso, come legge di natura. Infatti, una volontà che volesse questo contraddirebbe se stessa, potendosi ben presentare casi in cui essa ha bisogno dell’amore e della partecipazione altrui, e in cui una legge siffatta, uscita dalla sua stessa volontà, impedirebbe a lei stessa di sperare nell’aiuto desiderato.

IMMANUEL KANT, Fondazione metafisica dei costumi
Sfortunatamente, il concetto della felicità è un concetto così indeterminato che, sebbene ogni uomo desideri giungere a essa, nessuno tuttavia è in grado di dire determinatamente e coerentemente che cosa, in verità, desideri e voglia.

IMMANUEL KANT, Fondazione metafisica dei costumi

 

 

IL CIELO SULLA TERRA (di Giorgio Pernigotti)

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… Sarei felice, sorellina, d’andare lassù per essere il tuo angelo. Come sarei gelosa della bellezza della tua anima già tanto amata sulla terra! Ti lascio la mia devozione per i Tre  (all’amore!). Vivi al di dentro con essi. Il Padre ti coprirà della sua ombra, mettendo come una nube fra te e le cose della terra, per conservarti tutta sua, ti comunicherà la sua potenza perché lo ami con un amore forte come la morte. Il Verbo imprimerà nella tua anima come in un cristallo l’immagine della sua propria bellezza, perché tu sia pura della sua purezza, luminosa della sua luce. Lo Spirito Santo ti trasformerà in una lira misteriosa che nel silenzio, sotto il suo tocco divino, produrrà un cantico magnifico all’amore. Allora sarai <la lode della sua gloria>. È quello che io avevo sognato di essere sulla terra. Tu mi sostituirai. Sarò invece <laudem gloriae> davanti al trono dell’Agnello e tu <laudem gloriae> nel centro della tua anima. Questo, sorellina, sarà sempre <l’uno> tra di noi. Credi sempre all’amore. Se hai da soffrire, pensa che sei più  amata ancora e canta sempre <grazie>. E così geloso della bellezza della tua anima! Non guarda che a questo. Insegna alle piccole a vivere sotto lo sguardo del Maestro. Vorrei che Elizabettina avesse la mia devozione ai Tre. Sarò alla loro prima Comunione, t’aiuterò a prepararle. Tu pregherai per me: ho offeso il mio Maestro più che tu non creda, ma soprattutto digli grazie per me, un Gloria tutti i giorni. Perdono, ti ho dato spesso il cattivo esempio. Addio, quanto ti amo, sorellina! Forse andrò presto a perdermi nel focolare dell’amore. In cielo o in terra, che importa? Viviamo nell’amore e per glorificare l’amore!” (L 228, aprile 1906 – senza firma).

Nel cuore del Carmelo, quasi contemporanea di Santa Teresa di Gesù Bambino e del Santo Volto, pulsa la spiritualità della Beata Elisabetta della Trinità. Muore, come Teresa, giovanissima, dopo un’agonia di circa nove mesi, nel 1906: ha solo 26 anni.

Ho scelto uno dei tanti brani, tratto dagli scritti che ci ha donato: lettere, poesie, biglietti, un diario, dagli stili più vari.

È il contenuto, quasi integrale, di una lettera scritta alla sorella Margherita nel 1906, una delle tante del carteggio tra Elisabetta e Guite.

Più di altre, esprime il tema dominante dell’esperienza spirituale di Elisabetta.

Come altre, esprime la sua profonda umanità e la consapevolezza del significato  dell’amore trinitario, già conosciuto, sia pure in modo velato, nell’intimo dell’anima.

È consapevole, Elisabetta, di essere al termine della propria vita terrena e desidera consegnare alla sorella una sorta di testamento, qualche consiglio e ammonimento,    rinnovarle la sua gratitudine.

Le grate del convento di Digione non hanno mai impedito ad Elisabetta di comunicare con l’esterno, di mantenere i rapporti e le amicizie della sua fanciullezza.

Il suo temperamento allegro e vivace manteneva questi legami solidi e forti, siccome essenziali alla sua esperienza mistica.

Elisabetta conserva tutta la sensibilità  espressiva di una pianista che a tredici anni ottenne un premio al Conservatorio di Digione. Senza questi legami, senza questa umanità, Elisabetta non non sarebbe quel fiore profumato nel prato della Chiesa, non avrebbe quel carisma teologico che la distingue.

Il famoso teologo Hans Urs von Balthasar ha accostato Elisabetta a Teresa in due scritti, poi riuniti in un unico volume dal titolo “Sorelle nello spirito – Teresa di Lisieux e Elisabetta di Digione”.

Si tratta di un accostamento interessante, meritevole di approfondimento, in altro contesto. Faccio suggerimento di lettura del volume, soprattutto della prefazione dove l’Autore anticipa le sue conclusioni e motiva le fonti delle sue riflessioni.

Mi piace, inoltre, ricordare la stupenda omelia di Giovanni Paolo II per la beatificazione, pronunciata nella Basilica Vaticana domenica 25 novembre 1984.

Ne riporto un frammento: “Noi osiamo oggi presentare al mondo questa religiosa claustrale che condusse una vita nascosta con Cristo in Dio (Col 3, 3) perché è una testimone luminosa della gioia dessere radicati e fondati nellamore (cf. Ef 3, 17). Ella celebra lo splendore di Dio, perché si sa abitata nellintimo dalla presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito nella quale ella riconosce la realtà dellamore infinitamente vivo.”

Proprio nella consapevolezza di vivere l’esperienza trinitaria consiste la specificità di Elisabetta. Si tratta di una consapevolezza che significa presenza vera e certezza di un incontro futuro, incontro che vuole comunicare alla sorella indicandole la meta suprema: l’Amore.

Un cielo che è già su questa terra, un cielo che Elisabetta racconta nell’Ultimo Ritiro e  che costituisce lo sfondo della splendida Elevazione alla Santissima Trinità.

Giorgio Pernigotti

Il Rapporto sullo sviluppo umano 2013 (United Nations Development Programme)

Entro il 2020 la produzione economica combinata di tre soli paesi, all’avanguardia fra quelli in via di sviluppo – Brasile, Cina e India – supererà la produzione aggregata di Canada, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e USA.
Entro il 2050 Brasile, Cina e India insieme varranno il 40% della produzione globale e supereranno di molto la produzione combinata prevista per il blocco costituito dall’attuale Gruppo dei Sette.
Non sarebbe desiderabile né sostenibile che aumenti dell’Isu (indice dello sviluppo umano: può dirci molto di più del pil sullo sviluppo della vita umana) fossero accompagnati da crescenti disuguaglianze di reddito, modelli di consumo non sostenibili, spese militari elevate e scarsa coesione sociale.
La disuguaglianza riduce la velocità dello sviluppo umano e in alcuni casi può persino impedirlo completamente.
Gli Stati favorevoli allo sviluppo a misura d’uomo hanno ampliato i servizi sociali fondamentali. Investire nelle capacità delle persone – tramite sanità, istruzione e altri servizi pubblici – non è un’appendice del processo di crescita ma una sua componente integrante. La rapida espansione dei lavori di qualità è una caratteristica fondamentale della crescita, che favorisce lo sviluppo umano.
Istruzione, assistenza sanitaria, protezione sociale, empowerment giuridico e organizzazione sociale sono altrettanti fattori che mettono i poveri in condizione di partecipare alla crescita.
Non tutti questi servizi debbono essere forniti dalla mano pubblica. Ma lo Stato dovrebbe garantire che tutti i cittadini abbiano un accesso sicuro ai requisiti indispensabili per lo sviluppo umano.
L’Italia ha un indice di sviluppo umano che ci pone al 25° posto su 186 stati, ma tra il 2011 ed il 2012 non ci sono state variazioni. Siamo in altre parole al 25° posto tra i 47 paesi che hanno uno sviluppo umano molto alto.
Prima di noi si posizionano:
1 Norvegia
2 Australia
3 Stati Uniti
4 Paesi Bassi
5 Germania
6 Nuova Zelanda
7 Irlanda
7 Svezia
9 Svizzera
10 Giappone
11 Canada
12 Corea, Repubblica di
13 Hong Kong, Cina (sAR)
13 Islanda
15 Danimarca
16 Israele
17 Belgio
18 Austria
18 Singapore
20 Francia
21 Finlandia
21 Slovenia
23 Spagna
24 Liechtenstein

http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013%20Summary%20Italian.pdf

Il corteggiamento

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Quando due persone non si conoscono, il corteggiamento inizia quando una delle due si avvicina all’altra. Si ha un avvicinamento, o approccio, quando un uomo si mette a sedere accanto ad una donna in treno. Più spesso, comunque, è la donna che fa l’approccio, ad esempio sedendosi vicino ad un uomo in un bar. La persona avvicinata ha due alternative: può voltarsi leggermente, guardare, muoversi (ad esempio, facendo posto) o comunque reagire alla presenza dell’altro, oppure limitarsi a ignorarla.

(…) Ma se la persona avvicinata si volta leggermente o guarda ( ad esempio, lui si gira e guarda la donna, o lei alza gli occhi dal giornale per guardarlo) allora è quasi certo che sarà avviata una conversazione, in genere su argomenti banali: il bar in cui si trovano,i viaggi, il treno e via dicendo.

Nel parlare, i due si voltano sino a trovarsi l’uno di fronte all’altra; a seconda delle coppie questo gesto può verificarsi entro 10 minuti o 2 o più ore. In ogni caso, esso è sempre lento e graduale. Prima si volta la testa, poi le spalle ed il tronco, infine tutto il corpo. A ogni passo del processo, la confidenza aumenta. Se tutto va bene i due arriveranno a trovarsi l’uno di fronte all’altra e ci rimarranno per il resto della interazione.

Simultaneamente, stanno iniziando altri due processi: il primo è il contatto fisico, che fa aumentare ancora di più la confidenza… La persona toccata ha due possibilità: può rispondere positivamente piegandosi un poco verso l’altra, sorridendo, finendo di girarsi di fronte all’altra o ricambiando il tocco; altrimenti può ignorare il contatto e, in tal caso, di solito l’interazione cessa. Poniamo però che il tocco sia ,accolto positivamente, magari con un tocco di risposta.

Mentre i due parlano e continuano a girarsi l’uno verso l’altra, ora si toccano più spesso. Ora sono voltati per metà o per tre quarti e cominciano a guardarsi. I loro sguardi vagano sul viso, i capelli, gli occhi, le spalle, il busto del partner; col progredire della sequenza, gli sguardi si fermano sempre più a lungo sull’altro, finché i due arrivano a non togliersi più gli occhi di dosso.

Il secondo processo è anche più notevole, i due iniziano a muoversi in sincronia; ad esempio, protendono insieme la mano per prendere i loro bicchieri, li alzano, bevono e rimettono il proprio bicchiere sul bancone o sul tavolo, tutto in simultaneità. Oppure se sono seduti accanto in un vagone, la donna sulla destra appoggia il braccio destro sul bracciolo e guarda l’uomo alla sua sinistra, mentre lui appoggia il braccio sinistro sul bracciolo e si volta a guardare lei alla propria destra. E come se ognuno avesse uno specchio al suo fianco. La sincronizzazione si sviluppa nel corso di tutta la sequenza. Eppure pochi si accorgono che i movimenti e le posture sono sincronizzati. Inizialmente il processo può comportare solo un rapido (e magari accidentale) movimento fatto in comune, seguito da una immediata rottura della sincronia… col passare del tempo, sempre più movimenti vengono fatti in sincronia, specie dopo il primo scambio di tocchi. Inizialmente la sincronizzazione comprende soltanto movimenti del corpo e delle braccia, ma evolve in una serie di gesti simultanei più complessi, come il bere contemporaneamente. Poi comprende anche spostamenti del peso e oscillazioni del corpo, che hanno luogo quando i due muovono sincronicamente i fianchi, le gambe e i piedi. Si tratta di una sincronia “integrale”, di tutto il corpo, e interessa tutti i movimenti di ciascun partner.

La sincronizzazione integrale ha effetti sorprendenti. È fluida continua e sempre mutevole… Mi soffermo in particolare sulla sincronizzazione perché è il miglior indicatore dell’esistenza del coinvolgimento reciproco.

L’intera sequenza dall’approccio alla sincronizzazione può richiedere da 15 minuti  a più di 3 ore. Una volta in sincronia le persone possono restarvi per un tempo apparentemente indefinito: finché il bar chiude, finché finiscono di mangiare o bere e debbono andarsene, finché il treno arriva a destinazione; in altre parole sinché il mondo non si intromette e impone un arresto della loro interazione. L’intimità si è sviluppata in modo graduale e reciproco.

 Timothy Perper, Sex signals: The Biology of love, Philadelpia, Isi press, 1985, pp. 77-79.

L’HAIKU: poesia in poche parole

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“La nostra poesia è un albero millenario. I nostri canti sono una casa da tè giapponese: quattro stuoie e mezzo in tutto – dove noi bruciamo l’incenso più raro che sale al cielo .”

Yone Noguchi

 

L’HAIKU: poesia in poche parole

 

La poesia giapponese, fin dalle sue più antiche origini, è caratterizzata da brevità di schema metrico e da profonda raffinatezza stilistica, qualità esaltate con straordinaria evidenza nello haiku, che si diffonde dal sedicesimo secolo in poi e rende ancora più essenziale la forma poetica tradizionale. La lingua giapponese permette estrema concisione lirica, perché consente di tradurre le complesse immagini mentali di un ideogramma in un’unica sillaba.

In questa forma poetica si riflettono l’amore della cultura nipponica per il minimalismo e per le cose asciutte e compatte (scrive, infatti, Sei Shonagon: “in verità, tutte le cose piccole sono belle”). Negli haikai il poeta diviene solo uno strumento e l’oggetto che anima il componimento diviene soggetto.

L’haiku ha uno schema metrico semplice: tre versi, il primo di 5, il secondo di 7, il terzo di 3 sillabe. Nei versi non esiste la rima, le sillabe hanno identico valore ritmico e quindi vengono solo contate. All’interno di ciascun haiku vi è il kigo, cioè il riferimento ad una delle quattro stagioni, evocata dalla presenza di un fiore, di un animale, di una festa, di un particolare paesaggio, una parola che per metonimia indica la stagione a cui si riferisce la poesia e che ci fa immergere, almeno in parte, nell’atmosfera descritta nei versi.

Tra il secondo e il terzo verso c’è un salto verso l’alto, un balzo metaforico, in cui si liberano simboli e si racconta di un’emozione profonda, spesso legata allo spirito zen. Per dirla con il semiologo Roland Barthes, l’haiku non è un pensiero ridotto in forma breve, ma “un evento breve che tutt’a un tratto trova una forma esatta”, un maximum di energia in un minimum di segni. L’haiku non descrive, ma si limita ad immortalare un’apparizione, a fotografare un attimo ed è per questo che tra le sue peculiari caratteristiche troviamo la brevità, la leggerezza e l’apparente assenza di emozioni secondo i canoni del buddhismo zen.

Come l’alternarsi delle stagioni, anche queste brevi poesie annoverano temi contrastanti fra loro come il mistero (yugen), la povertà (wabi), l’instabilità (aware) e l’isolamento (sabi).

Il primo grandissimo poeta haijin fu Matsuo Bashō, (1644-1694), che viaggiò a lungo in Giappone e ci lasciò un diario in forma di haiku. Altri sommi autori furono Yosa Buson (sec. XVIII), Kobayashi Issa (1763-1827), Sengai (1750-18379)…

Tra gli occidentali: Jack Kerouac, Ghiorgos Seferis, gli italiani Andrea Zanzotto, Edoardo Sanguineti

Tracce ed echi dello haiku, più o meno ammesse, si trovano nella poesia contemporanea (Ungaretti non ha mai voluto rivelare quale ruolo abbia avuto per lui la lettura degli haiku pubblicati nella rivista alla quale collaborava, mentre Ezra Pound ne dichiarò apertamente l’influenza).

Imitare in tutto e per tutto il modello giapponese non è possibile, perché non si possono riprodurre certi valori semantici o visivi, come la bellezza della calligrafia, in cui si mescolano ideogrammi cinesi ad alfabeti fonetici giapponesi, come l’hiragana ed il katagana, e forse non avrebbe neanche un reale significato, mentre resta intatto il fascino di esprimere il massimo grado di emozione attraverso un minimo di segni. Kerouac avverte che un haiku occidentale può anche ignorare la rigidità dello schema tradizionale, “deve essere molto semplice e libero da tutti i trucchi poetici e tuttavia essere aereo e aggraziato.”

Oggi vi sono in ogni Paese associazioni di poeti che coltivano questo genere di poesia e sono collegate ad un’Associazione Internazionale. In Giappone poi, dove il 10% della popolazione compone haiku, esistono tre associazioni nazionali, ogni grande quotidiano ed ogni rivista pubblicano una rubrica di haiku. In Italia l’haiku è stato introdotto da Sono Uchida, presidente dell’Associazione Internazionale e fondatore con altri di un’Associazione Nazionale Amici dell’Haiku che dal 1987 organizza ogni anno un’edizione del Premio Letterario Haiku, con il patrocinio dell’Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede, dell’Istituto di Cultura Giapponese, dell’Istituto di Cultura Italiana a Tokio… I componimenti giudicati vincenti, oltre ad essere premiati (e fino al 1994 vi era come primo premio un biglietto aereo Roma-Tokyo-Roma offerto dalla Japan Airlines), sono pubblicati su una rivista giapponese di poesia.

Fabia Binci

Strumenti di negoziazione obbligatoria in Europa al giugno 2013

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Il 26 giugno 2013 nella Scheda europea della Commissione procedura civile e Adr dell’OUA pubblicata su noto sito giuridico[1], ho letto che “In nessuno degli altri Paesi europei, ormai a distanza di cinque anni da quella direttiva, esiste un sistema di mediazione obbligatoria così generalizzato, essendo previste ipotesi molto marginali, in settori ben determinati e di scarsa rilevanza economica;…”.

L’OUA appare dunque più cauto nei giudizi rispetto al 18 settembre del 2010 quando i vertici dell’avvocatura italiana[2] avevano assunto quasi trionfalmente alcune determinazioni tra cui la curiosa seguente: “la conciliazione obbligatoria costituisce un unicum eccezionale e stravagante nella legislazione europea[3].

Sarà forse perché al giugno 2013 gli strumenti di negoziazione obbligatoria (conciliazione, mediazione, mediazione delegata, mediazione contrattuale) interessano almeno venti stati europei?[4]

E chi lo può sapere… tuttavia nel dubbio avrei da fare anche qualche altra considerazione.

I parametri della materia o del valore della controversia o dell’utilizzo in un Paese non ci dicono molto sulla bontà o meno di uno strumento di composizione dei conflitti.

A ben vedere sono solo i cittadini che lo hanno utilizzato che possono fornire valutazioni in merito e in base ai loro suggerimenti dovrebbe essere eventualmente lecito apporre anche dei correttivi: ilfeedback ed il principio di retroazione sono del resto due principi che ci fanno vivere e raggiungere il nostro obiettivo biologico.

Ma purtroppo nella realtà l’adozione e conformazione di un sistema o di più sistemi di composizione e gli attori degli stessi dipendono sostanzialmente da convenienze politiche ed economiche che possono essere o meno durature.

Sino al 1816[5] ad esempio nel solo Regno di Sardegna si pensava che la conciliazione dovesse essere facoltativa davanti al tribunale, mentre appariva naturale davanti al giudice di mandamento[6]. Buona parte degli altri Stati della vecchia Europa nel contempo non solo avevano invece la conciliazione preventiva obbligatoria, ma essa venne pure costituzionalizzata. In Spagna peraltro un principe di Carignano costituzionalizzo ciò che non si voleva costituzionalizzare altrove[7]: in ciò si percepisce con chiarezza il peso della politica.

E chi nel 1861 avesse abolito il conciliatore avrebbe subito una sollevazione del Napoletano dato che questo ultimo era l’unico giudice che il popolo potesse permettersi[8]: il dato economico fu dunque la leva più efficace per un mantenimento che consente oggi di avere il giudice di pace.

Nel 1892 ai senatori del Regno d’Italia gli avvocati erano sembrati incompatibili con la figura del conciliatore, “sia per le loro abitudini naturalmente avverse alla conciliazione, sia per quel certo sospetto che nasce dal trovarsi quei professionisti eventualmente conciliatori o giudici davanti ai loro clienti delloggi e del domani[9].

Oggi  27 giugno 2013 gli avvocati sono invece mediatori di diritto[10].

La legislazione austriaca in Italia del 1803-15 stabiliva che le parti dovessero comparire in conciliazione personalmente, ovvero che fossero rappresentate da un uomo di famiglia o da uno probo: erano esclusi gli avvocati ed i faccendieri. L’esclusione degli avvocati dalle conciliazioni durerà sino al 5 maggio 1848 quando il Provvisorio Governo della Lombardia la considererà indecorosa e contraria allo spirito della legge[11].

Il Consiglio d’Europa scrive in una sua raccomandazione del 1981 “Dove, vista la natura della materia in questione, sarebbe auspicabile, al fine di facilitare l’accesso alla giustizia, per un individuo di mettere il proprio caso davanti ai tribunali, poi la rappresentanza di un avvocato non dovrebbe essere obbligatoria.…Particolare attenzione dovrebbe essere data alla questione degli onorari di avvocati ed esperti, in quanto costituiscano un ostacolo all’accesso alla giustizia. Una qualche forma di controllo della quantità di queste spese dovrebbe essere garantita[12].

Nel 2013 si pensa in Italia che la rappresentanza sia cosa normale anche in mediazione, si invoca a gran voce l’assistenza obbligatoria dell’avvocato anche in mediazione ed il nuovo testo dell’art. 12 del decreto 4 marzo 2010, n. 28 prevede addirittura che “ Il verbale di accordo sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione”.

Nel gennaio del 2011 alcuni senatori italiani scrivevano che “il provvedimento sulla conciliazione obbligatoria presenta numerosi elementi di preoccupazione che l’avvocatura ha sottolineato ponendo in evidenza numerosi profili critici della normativa attuativa della delega, sostenendo che la media conciliazione obbligatoria è palesemente, incostituzionale e danneggia i cittadini e che il regolamento attuativo che la disciplina è da abrogare. L’avvocatura ha, altresì, sottolineato che la direttiva europea che detta le linee da seguire in materia di giustizia civile prevede espressamente la facoltatività e non l’obbligatorietà della mediazione, così come avviene in tutti i paesi dell’Unione europea;”[13].

Il 15 giugno 2013 il Governo ha riportato in auge la mediazione come condizione di procedibilità.

Dagli anni ‘90 poi le cose si sono complicate perché le questioni economiche hanno soverchiato quelle politiche.

Per l’Europa una giustizia che non funziona comporta ristagno dei consumi e ciò non è accettabile.

Partendo da questa premessa nel 2012 la Commissione Europea ha scritto che “…come il tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale, anch’essa (la mediazione) persegue lo scopo di ridurre i tempi processuali per la risoluzione delle controversie e quello di far diminuire quantitativamente il contenzioso giudiziario, migliorando indirettamente l’efficienza dell’amministrazione pubblica. In questo modo, la mediazione obbligatoria, pur ponendosi come misura restrittiva rispetto all’accesso al giudice, è giustificata dal fatto che realizza legittimi obiettivi di interesse generale, tra cui quello della composizione più rapida delle controversie, che è fissato specificatamente nell’interesse delle parti. La mediazione obbligatoria appare pertanto come una misura idonea e non manifestamente sproporzionata a perseguire i suddetti obiettivi… Se, in effetti è chiaro che in un sistema come quello italiano caratterizzato dalla lungaggine eccessiva nei tempi processuali solo una mediazione obbligatoria pare in grado di sortire un reale effetto di accelerazione della tutela delle situazioni giuridiche soggettive con conseguente effetto deflattivo del contenzioso”[14].

Tra tre mesi il quadro potrebbe essere ulteriormente mutato: noi non lo sappiamo ovviamente, ma se si segue l’ordinario andamento delle cose non ci si può fare in contrario soverchie illusioni.

Ieri peraltro la Corte di Giustizia Europea nella causa C-492/11 accogliendo le conclusioni dell’avvocato generale Kokotte, ha dichiarato non esservi più luogo a rispondere sulla questione pregiudiziale sollevata dal GdP Mercato San Severino che aveva pesantemente attaccato, come noto, il vecchio decreto 4 marzo 2010 n. 28.

Peccato che il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69[15] ha cambiato nuovamente l’assetto legislativo. E dunque anche sul versante europeo tutto torna in movimento.

Chi scrive però non punta tanto il dito sulla legge di conversione del decreto-legge, e alle conseguenti probabili impugnative, ma piuttosto alle due risoluzioni del Parlamento Europeo che sono in attesa di pubblicazione e che potrebbero spostare completamente l’attenzione dalla mediazione civile e commerciale interna all’ADR nel mercato unico.

Si fa qui riferimento in particolare alla 1) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (regolamento sull’ODR per i consumatori) (COM(2011)0794 – C7-0453/2011 –2011/0374(COD) ) e alla 2) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2013 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD) ).

Siamo pronti al cambiamento qui in Italia?

Così in una “precarietà” che pesa sempre di più si vuole qui fare il punto odierno e sommario per paese sugli strumenti di negoziazione obbligatoria nell’Unione Europea.

Austria

In Austria esiste ancora e dal 2002 una conciliazione preventiva obbligatoria quando si tratti di una controversia in materia locatizia e di proprietà immobiliare, anche di pubblica utilità[16].

 In determinate liti di vicinato il tentativo di mediazione o di un altro strumento di risoluzione alternativa delle controversie deve poi essere fatto prima di adire il giudice. Ciò avviene ricorrendo a un ufficio di conciliazione, a un tentativo di conciliazione dinanzi al giudice (un procedimento denominato “prätorischer Vergleich”) o mediante la mediazione.

La mediazione non è un servizio gratuito[17].

Belgio

In Belgio la mediazione è obbligatoria per le industrie in diversi settori: telecomunicazioni, assicurazioni, poste, diritti dell’infanzia, rapporti con il governo, rapporto con le istituzioni dell’Unione Europea, banche, energia, collocamento privato, pensioni, prodotti finanziari[18].

Cipro

A Cipro esiste una mediazione obbligatoria che riguarda le controversie del lavoro e che è disciplinata dal Codice delle relazioni industriali: i mediatori sono qui ufficiali governativi particolarmente qualificati[19].

Estonia

Il Codice di procedura civile stabilisce che, qualora il tribunale lo ritenga necessario per la risoluzione del caso, alla luce dei fatti esaminati e del procedimento avviato, può imporre alle parti di partecipare a una procedura di conciliazione, secondo quanto previsto dalla legge di conciliazione.

Nel caso in cui un giudice ritenga necessario rivolgersi a un mediatore/conciliatore per agevolare la risoluzione della controversia, la parte economicamente più debole può chiedere il patrocinio a spese dello Stato per coprire i costi.

In Estonia è la conciliazione ad avere attuato la direttiva 52/08[20].

Finlandia

Dal 1993 esiste in Finlandia la conciliazione giudiziaria; il codice di rito prevede che il giudice abbia l’obbligo di verificare la possibilità di una risoluzione amichevole della controversia durante il corso del giudizio[21].

Francia

Nel paese esistono previsioni che richiedono alle parti lo sperimento obbligatorio di un tentativo di componimento amichevole[22], anche se in genere sono correlate al processo e dunque ad una decisione del giudice[23].

In campo extragiudiziario viene fatto salvo il principio volontaristico, anche se di recente ed in via sperimentale si è introdotta la necessità di una mediazione preventiva[24], qualora si invochi la revisione delle modalità per l’esercizio della potestà dei genitori o del contributo al mantenimento e all’educazione del bambino[25].

Lo Stato valorizza la volontà dei litiganti ma cerca, ad ogni livello, di moralizzare i cittadini: ad esempio l’art. 32-1 C.p.c. prevede che  “Colui che adisce la giustizia in modo dilatorio o abusivo può essere condannato a una multa civile fino a 3.000 euro, fatti salvi eventuali danni che potrebbero essere rivendicati”.

Il giudice può delegare una sessione informativa al conciliatore ed essa è per le parti obbligatoria.

Di fronte alle giurisdizioni minori la procedura ordinaria prevede che la domanda giudiziale sia formata ai fini della conciliazione o in difetto del giudizio, fermo restando che si può sempre chiedere la promozione del tentativo di conciliazione[26].

Il giudice può delegare all’uopo un conciliatore, anche se le parti possono richiedere che sia il giudice a conciliarle.

Già nel 2002 con la legge di orientamento e di programmazione per la giustizia[27] si era dato al juge d’instance e al juge de proximité anche il potere di “costringere” le parti a partecipare almeno ad un incontro informativo davanti al conciliatore[28]: potere che  sembra ampliarsi oggi nel 2011, visto che il giudice può invitare le parti a partecipare ad una conciliazione vera e propria e non è previsto che possano rifiutare di parteciparvi (art. 845 c. 2 C.p.c.).

Dal 2002 nell’ambito della salvaguardia degli interessi dei minori ed in particolare della determinazione dell’esercizio della potestà genitoriale il giudice della famiglia:

a) deve tentare la conciliazione quando le parti non si mettono d’accordo circa la residenza del minore[29],

b) al fine di agevolare la ricerca da parte dei genitori di un esercizio consensuale della potestà genitoriale, può proporre una mediazione e, dopo aver ottenuto il loro consenso, nominare un mediatore familiare per procedere[30].

c) può chiedere ai genitori di incontrare un mediatore familiare che li informerà circa lo scopo e  la regolamentazione di questa misura[31].

Sia la sessione informativa in sede di misure provvisoria, sia quella in sede di regolamentazione della potestà genitoriale, non sono suscettibili di ricorso[32].

Bisogna però ricordare che se la mediazione dovesse portare le parti ad accordarsi tra loro il giudice non viene spogliato del proprio potere: “Le disposizioni contenute nell’accordo omologato e le decisioni relative all’esercizio della potestà genitoriale possono essere modificate in qualsiasi momento dal giudice, o su richiesta di un genitore o del pubblico ministero, che può egli stesso esserne investito da una parte terza, genitore o no[33].

Su quest’ultima prescrizione si è intervenuti di recente con una legge del 2011[34] che ha introdotto in via sperimentale, se così possiamo dire, una “mediazione obbligatoria nella mediazione”.

In via sperimentale, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla promulgazione della Legge[35], presso i  tribunaux de grande instance indicati con decreto del Ministro della Giustizia, si applicano le seguenti disposizioni, in deroga all’articolo 373-2-13 del codice civile[36].

Le decisioni che stabiliscono le modalità per l’esercizio della potestà dei genitori o il contributo al mantenimento e all’educazione del bambino, nonché le disposizioni contenute nel contratto omologato possono essere modificate in qualsiasi momento dal giudice a richiesta del genitore o dal pubblico ministero, che può essere investito da un terzo, genitore o no.

Tuttavia, a pena di irricevibilità, che il giudice può sollevare ufficio, il ricorso al tribunale da parte del genitore deve essere preceduto da un tentativo di mediazione familiare, ad eccezione del caso in cui:

1. la domanda sia presentata congiuntamente da entrambi i genitori per chiedere l’omologazione di un accordo a termini di cui all’articolo 373-2-7 del codice civile[37];

2. l’assenza di mediazione è giustificata da un motivo legittimo;

3. se questo tentativo preventivo di mediazione rischia, dato il tempo in cui è probabile che si celebri, di minare il diritto delle persone ad avere accesso al giudice entro un termine ragionevole.

Sei mesi prima della fine dell’esperimento, il Governo indirizzerà al Parlamento una relazione della sua valutazione per determinare la sua generalizzazione, la modifica o l’abbandono[38].

E dunque, seppure in via sperimentale, è stato introdotto un importante tentativo di mediazione obbligatorio.

Dal 2005 in caso di divorzio è obbligatorio il tentativo di conciliazione[39].

In relazione al procedimento di divorzio e di separazione il Giudice può dal 2011 nominare un mediatore per tenere il tentativo di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione è poi obbligatorio nei procedimenti davanti al Conseil des Prud’hommes. il tentativo è obbligatorio a pena di nullità[40], e senza il suo preventivo svolgimento il Tribunale non può giudicare. Se lo facesse o se il tentativo non intervenisse almeno in fase antecedente alla presa in decisione, la sentenza emessa sarebbe nulla.

Peraltro la competenza del Conseil des Prud’hommes è di ordine pubblico e dunque inderogabile[41]: soltanto qualora il rapporto di lavoro sia cessato il lavoratore può rivolgersi agli arbitri.

Le parti che devono partecipare personalmente e possono essere assistite[42], sono convocate dinanzi alla commissione di conciliazione, guidata da due membri del tribunale[43], uno è un datore di lavoro, un altro un dipendente. La concertazione si svolge a porte chiuse.

Germania

La mediazione è in linea di massima facoltativa, mentre la conciliazione preventiva può essere condizione di procedibilità quando il Land abbia deciso di attuare la legge federale in tal senso e anche il Codice di rito prevede che si debba celebrare una conciliazione obbligatoria (per le parti) preventiva.

Vi possono essere sessioni informative obbligatorie, ma non vere e proprie mediazioni.

Tuttavia anche il legislatore tedesco cerca al pari di quello francese di moralizzare le parti.  Il § 81 FamFG che si occupa della irrogazione delle spese processuali nel procedimento di famiglia introduce nella nuova formulazione un principio di forte moralizzazione delle parti.

Si prevede che il giudice, in difetto di legittima giustificazione, possa addossare le spese in tutto o in parte al litigante o ai litiganti che non abbiano partecipato ad una procedura alternativa obbligatoria ovvero qualora abbiano violato l’obbligo di consultazione degli organi consultivi o dei servizi sociali teso ad impostare un accordo[44].

L’attuale testo del § 15a EGZPO stabilisce che il diritto di un Land può prevedere che il ricorso giudiziario sia ricevibile solo dopo che sia stato esperito un tentativo di conciliazione davanti ad un organismo istituito o riconosciuto per tenere i componimenti amichevoli dal competente Ufficio dell’Amministrazione giudiziaria del Land:

1) per le controversie di competenza del giudice distrettuale quando la domanda non supera i 750 euro in denaro o in beni valutabili in denaro[45],

2) in alcuni casi che rientrano nell’ambito del diritto di vicinato (immissioni, sporgenza di alberi, raccolta di frutti, distanze tra le costruzioni)[46], a meno che non si tratti di operazioni commerciali,

3) in materia di diffamazione non attraverso media[47],

4) sui crediti di cui al § 3 della legge generale sulla  parità di trattamento[48] (si tratta dei casi di discriminazione diretta, indiretta, molestia e molestia sessuale).

Il ricorrente deve allegare alla domanda giudiziale un certificato che attesti l’insuccesso del tentativo. Questo certificato gli è rilasciato, a richiesta, anche se la procedura non è stata effettuata entro il termine di tre mesi[49].

Risulta allo scrivente che ben 10 su 16 Länder hanno previsto l’obbligo di effettuare sul loro territorio un tentativo di conciliazione extragiudiziale come condizione di procedibilità di un’azione giudiziaria: Baden-Württemberg[50], Baviera[51], Brandeburgo, Assia[52], Renania settentrionale-Vestfalia[53], Saarland[54], Sassonia-Anhalt[55],  Schleswig-Holstein[56], Berlino[57], Bassa Sassonia[58].

Gli organismi competenti ai sensi della legge sulla formazione professionale (Berufsbildungsgesetz) e, nel settore dell’artigianato, le corporazioni di arti e mestieri, possono costituire commissioni per la risoluzione delle controversie che possono sorgere nel quadro di una formazione professionale in corso[59].

Una volta costituita, il ricorso a tale commissione è obbligatorio.

Ne può scaturire una decisione di conciliazione che è vincolante per le parti se viene riconosciuta da entrambe entro una settimana ed ha efficacia esecutiva.

Nel caso in cui non si giunga ad un accordo o non venga riconosciuta la decisione, le parti possono adire il tribunale del lavoro competente entro due settimane.

Per valorizzare la conciliazione stragiudiziale obbligatoria nei Länder aderenti e coordinarla con quella giudiziale, nel 2002 si è previsto un tentativo obbligatorio giudiziale supplementare e preliminare a quello giudiziale per quelle controversie che non fossero passate attraverso le procedure extragiudiziali o vi fossero passate inutilmente[60].

Il tentativo di conciliazione è dunque da tempo utilizzato all’interno del giudizio ed ha generalmente successo perché implica un risparmio di costi processuali ed un riconoscimento di compensi più alti[61] agli avvocati che riescano a far conciliare i loro clienti.

Nei procedimenti civili di primo grado, di norma l’avvocato percepisce un compenso per l’attività processuale pari all’1,3% del valore della causa e un compenso per l’attività in udienza pari all’1,2%. In caso di conciliazione tra le parti in primo grado, l’avvocato riceve inoltre un compenso per il servizio di conciliazione reso, pari all’1,0%[62].

Ai sensi del § 135 FamFG[63] è possibile già dal 1° settembre 2009 ed in relazione al procedimento di divorzio e alle questioni conseguenziali che il Tribunale della famiglia obblighi le parti a partecipare ad una mediazione informativa o ad altro procedimento informativo di ADR davanti ad una persona o ad un ente di gradimento delle parti.

Il giudice può inviare alla procedura informativa entrambe le parti od una sola di esse.

Il provvedimento del giudice non è impugnabile[64].

La legge sulla promozione della mediazione che ha riformulato quest’ultima norma, specifica opportunamente che tale sessione informativa può riguardare non solo le controversie, ma anche i conflitti[65].

Il che pone la Germania all’avanguardia tra le legislazioni sul tema.

Se la parte o le parti che sono state inviate non danno esecuzione all’ordine di partecipazione ci possono essere conseguenze sulla ripartizione delle spese processuali, a meno che non vi sia una causa di giustificazione[66]: il criterio peraltro vale anche per le cause di separazione[67].

Sempre nell’ambito delle procedure da condursi quando sia coinvolta la prole si colloca il § 156 FamFG che riguarda sia la separazione che il divorzio.

Prima dell’ultima novella il § 156 c 1 terza alinea FamFG stabiliva che il tribunale nei casi che coinvolgono la custodia, la residenza, i diritti di visita e di consegna dei bambini, doveva indicare, nei casi appropriati, la possibilità di mediazione o altra risoluzione alternativa delle controversie.

Oggi il giudice ha a disposizione una vasta gamma di provvedimenti: può coltivare in ogni momento l’accordo con le parti, se ciò non è in contrasto con il benessere del bambino[68]; può indicare le modalità di una eventuale consulenza degli organi a ciò deputati e dei servizi di supporto (l’Ufficio per i giovani, bambini e famiglie) al fine di sviluppare un piano concordato per l’esercizio della patria potestà e della responsabilità genitoriale; può ordinare che i genitori singolarmente o congiuntamente partecipino a una sessione informativa gratuita in materia di mediazione o di altro strumento di risoluzione alternativa dei conflitti in tribunale assegnata ad una persona o ad un provider di gradimento delle parti; può ordinare la partecipazione ad una procedura condotta dagli organi consulenti o dai servizi di supporto per la definizione di un piano concordato per l’esercizio della patria potestà e della responsabilità genitoriale[69].

Entrambi gli ordini (per la procedura informativa e per la consultazione) peraltro non sono autonomamente impugnabili.

Se vi è un ordine di partecipazione da parte della corte ad una sessione informativa di mediazione ovvero ad una procedura per l’impostazione del piano concordato, il giudice condanna alle spese il genitore che non si presenta senza una giustificazione[70].

Se le parti raggiungono un accordo sulla gestione del bambino e sul suo spostamento il giudice può approvarlo se non è contrario agli interessi dello stesso.

Se un accordo non viene raggiunto in materia di residenza e diritti di visita, il giudice deve discutere l’adozione dei provvedimenti provvisori con le parti e con l’Ufficio per i giovani, bambini e famiglie[71]. I genitori prenderanno parte ad una consultazione, ad un mezzo alternativo oppure saranno destinatari di una valutazione scritta sulla cui base il giudice prenderà o regolerà i provvedimenti provvisori. I minori devono essere comunque sentiti prima dell’emissione dei provvedimenti provvisori.

Ricordiamo ancora il contenuto del § 165 FamFG che titola “mediazione” (Vermittlungsverfahren) e che è di antecendente formulazione rispetto al dettato della riforma del 2012: si occupa del caso in cui sussista una inosservanza del provvedimento del giudice o dell’accordo che i genitori hanno rinvenuto e che è stato approvato dal giudice stesso.

Se un genitore lamenta che l’altro contrasta od impedisce l’esecuzione di una decisione giudiziale o di un accordo preso con il supporto dell’Ufficio per i giovani, bambini e famiglie ed omologato dal giudice può essere disposto dal giudice una mediazione su richiesta di parte. La corte può rifiutare di disporre una mediazione, se una conciliazione od altro strumento alternativo si è rivelato inutile[72].

La corte fissa immediatamente un appuntamento di mediazione. La Corte può ordinare la comparizione personale dei coniugi e con la convocazione li ammonisce sulle conseguenze giuridiche che può avere un processo di mediazione non riuscito (ossia provocare una decisione del giudice stesso). Nei casi appropriati può essere convocato all’incontro anche l’Ufficio per i giovani, bambini e famiglie[73].

Durante la procedura la corte discute con i genitori in ordine alle conseguenze che ci possono essere per il benessere del bambino se non viene trovato un accordo. E in particolare rappresenta che ci possono essere conseguenze legali e pratiche come nel caso in cui un genitore impedisca il diritto di visita, ossia un ordine del giudice che determini la privazione totale o parziale della cura parentale. I genitori possono optare per una consulenza degli organi preposti o dei servizi[74].

Grecia

Il codice di procedura civile prevede però già dal 1968 un tentativo di conciliazione preventivo facoltativo (articoli 209-214)[75] a cui se ne è aggiunto nel 2002  uno giudiziale e obbligatorio per il giudice “prima della discussione” (articolo 208).

La sua disciplina non ha risentito dell’entrata in vigore della legge sulla mediazione civile e commerciale.

Nel 1995 si è introdotto un tentativo obbligatorio preventivo[76] per i procedimenti di diritto privato che rientrano in funzione della loro materia nella giurisdizione del tribunale collegiale di primo grado e per i quali il diritto sostanziale consente la conciliazione[77].

Inghilterra e Galles

Il 12 aprile 2012 è partito un programma pilota che durerà un anno di mediazione obbligatoria che riguarda, a meno che il giudice non disponga eccezionalmente in modo diverso, le lesioni personali e i reclami contrattuali sopra le 100.000 sterline[78].

E il 1° ottobre 2012 con un emendamento al CRP[79] si è stabilito per un periodo di 6 mesi che laCounty Court Money Claims Centre (CCMCC) invii direttamente in mediazione allo Small Claims mediation services i casi[80] che rientrano nella small claims track (>di 5000 £), ove le parti abbiano entrambe dichiarato nel questionario di allocazione[81] alla Corte di essere disponibili a mediare.

Nel Regno Unito sussiste pure il ricorso obbligatorio degli operatori commerciali all’Ombudsman per i servizi finanziari[82].

Quando una coppia di coniugi o di partner di unione civile in fase di divorzio o di separazione si rivolge a un giudice perché questo si pronunci in materia di beni e finanze (un provvedimento in materia di finanze comunemente indicato come “provvedimento accessorio di liquidazione” oancillary relief order), le parti possono essere indirizzate verso la ”soluzione della controversia finanziaria”.

Questa, tuttavia, non è considerata una mediazione familiare in quanto rientra nell’ambito del procedimento dinanzi al giudice. In questa fase, un giudice (che non agisce in qualità di giudice) promuove la trattativa tra le parti ma non ha voce in capitolo riguardo al risultato. Se le trattative si interrompono, il giudice non partecipa in nessuna conseguente controversia in quel caso[83].

 Irlanda

La legge su responsabilità civile e tribunali (Civil Liability and Courts Act) del 2004 (articoli 15 e 16) contiene disposizioni in materia di mediazione. L’articolo 15 introduce il concetto di colloquio di mediazione. Un giudice può disporre che le parti di una causa per danni alle persone si incontrino per discutere e cercare di comporre la controversia. Nel caso in cui una delle parti non si attenga a tale ordine del giudice, quest’ultimo può disporre che la parte sopporti i costi successivi.

In talune circostanze, il mediatore può essere una persona nominata da un organo “stabilito, ai fini del presente articolo, con provvedimento del ministro della Giustizia, delle Pari opportunità e della Riforma legislativa”.

In linea generale, la mediazione non è gratuita e il corrispettivo è soggetto all’accordo tra un mediatore privato e le parti[84].

In Irlanda è necessaria la partecipazione a metodi ADR per il settore della pubblicità, delle pensioni, della vendita diretta e dei servizi finanziari[85].

Tutte le questioni inerenti le lesioni personali comportano innanzitutto una richiesta risarcitoria al Consiglio degli Infortuni (The Injures Board) che precede quindi l’azione giurisdizionale[86].

Il Consiglio degli Infortuni è un organo istituito dalla legge che prevede una valutazione indipendente del risarcimento dei danni per gli infortuni sul lavoro, i sinistri automobilistici e gli incidenti derivanti da responsabilità pubblica.

Questa valutazione è fornita sulla base di rapporti medici, senza la necessità per la maggior parte dei casi di sostenere ulteriori costi.

Se del caso, il Consiglio degli infortuni valuterà l’importo del risarcimento dovuto alla parte lesa. Se entrambe le parti concordano nella valutazione, allora si verifica la cessazione della materia del contendere.

In caso contrario, il Consiglio degli infortuni  rilascerà alla parte lesa l’autorizzazione di procedere giudizialmente.

 Lituania

Già nel 2008 il Ministero della Giustizia aveva approntato il piano 2008-2012 per incoraggiare la soluzione pacifica delle controversie[87]. Per attuare tale piano il Ministero ha pertanto emesso l’ordine  23 novembre 2010 No. 1R-256.

Tale ordine è stato integrato, in ottemperanza dell’art. 10 della legge X-1702 (come novellata dalla l. XI-400) nel frattempo intervenuta, con l’ordine Nr. 1R-147 del 2011.

Da quest’ultimo si evince che il Ministro della Giustizia ha intenzione di  preparare e presentare al Governo della Repubblica di Lituania, provvedimenti di legge che riguardano gli avvocati, gli ufficiali giudiziari ed i notai per creare i presupposti perché i detti soggetti possano fornire servizi di mediazione[88].

Il  primo ordine che ha dato luogo peraltro all’introduzione in Lituania degli strumenti legislativi già commentati  riguardava, tra gli altri, anche i seguenti interventi che sono ancora in itinere:

a) l’introduzione di benefici fiscali ed aiuti legali nel caso di court mediation;

b) l’approntamento di strumenti legislativi per la valutazione della mediazione di corte;

c) l’introduzione di sessioni obbligatorie informative di mediazione;

d) la pubblicizzazione della mediazione in campo penale;

e) corsi di formazione in mediazione per giudici ed altri dipendenti pubblici;

f) la preparazione di un progetto di legge per introdurre la mediazione nel campo amministrativo.

Norvegia

In Norvegia prima di proporre ricorso giudiziale le parti verificano se non sia possibile una composizione preventiva in ADR davanti ad un Conciliation board[89]: la procedura può durare tre mesi, ma è rinnovabile.

La conciliazione si introduce con un reclamo al conciliation board che va notificato al convenuto il quale ha due settimane per rispondere.

All’incontro di conciliazione le parti possono essere assistite anche da un avvocato che però sia qualificato per assistere le parti davanti al Conciliation board.

Il tentativo di conciliazione è obbligatorio a meno che: a) il valore della controversia sia superiore a 125.000 NOK[90] (16.000 €) ed entrambe le parti siano assistite da un avvocato, b) sia stato già effettuato un tentativo di mediazione out-of-court, c) il caso sia stato ascoltato da altro tribunale.

L’ambito è generale e può riguardare anche gli small claims, ma ci sono alcune materie escluse[91].

Polonia

La mediazione può essere ordinata dal tribunale[92].

È previsto il tentativo di mediazione obbligatorio prima di indire uno sciopero[93].

 Repubblica Ceca

Conformemente al codice di procedura civile[94], il presidente del tribunale, qualora lo ritenga opportuno, può ordinare alle parti un incontro iniziale con un mediatore della durata di tre ore. In tali casi il procedimento viene sospeso per un periodo massimo di tre mesi

Nei casi in cui un giudice sospende un procedimento e ordina alle parti un incontro iniziale con un mediatore della durata di tre ore, tali ore sono pagate in base a quanto stabilito dalla legislazione vigente (400 CZK per ogni ora iniziata) e la spesa viene sostenuta in parti uguali dalle parti (nei casi in cui le parti sono esentate dal pagamento delle spese giudiziarie, lo Stato sostiene le spese della mediazione). Se la mediazione si protrae al di là di tali ore, le spese vengono ripartite in parti uguali tra le parti fini all’importo concordato tra le parti e il mediatore[95].

Dobbiamo poi sottolineare che il § 100 c. 3 del Codice di procedura civile ceco[96] stabilisce in materia di affidamento dei figli minori, che il giudice possa ordinare alle parti la partecipazione per un massimo di tre mesi ad  un tentativo conciliazione stragiudiziale o ad un procedimento di mediazione o di terapia familiare[97].

Romania

Nella seconda parte del 2012 sono intervenuti due importanti provvedimenti che sono andati a modificare la legge di base sulla mediazione civile e commerciale (Legge 192/2006).

La novità grande riguarda in particolare l’introduzione di un sessione informativa obbligatoria di mediazione sia in fase preventiva, sia in fase di giudizio su impulso del giudice.

Tale principio della sessione informativa obbligatoria è un portato dell’art. 2 della Legge 115 del 4 luglio 2012  che è entrata in vigore nell’ottobre del 2012[98].

Con ordinanza urgente del 12 dicembre 2012[99] si è  peraltro mantenuto il principio di cui sopra ed è stato lievemente modificato l’art. 2 della Legge 192/2006 che ha ad oggi il seguente tenore: “Quando la legge non disponga diversamente, le parti, fisiche o persone giuridiche, sono tenute a partecipare ad una sessione informativa sui vantaggi della mediazione, compreso, se necessario, il caso di giudizio già instaurato davanti alla Corte, in modo da risolvere il conflitto in diritto civile, famiglia, questioni penali ed altro, come previsto dalla legge”.

In sostanza la sessione informativa è prevista per ogni tipo di giudizio.

L’art. 2 di nuovo conio prosegue e prevede che il mediatore rilasci alle parti un certificato con cui attesta di aver rilasciato l’informativa.

Se non si partecipa o si rifiuta o non si risponde all’invito del mediatore a partecipare alla sessione informativa obbligatoria questi deposita una relazione in tribunale.

Ed il tribunale dichiara la citazione inammissibile sia nel caso in cui non si sia provveduto a partecipare alla sessione informativa preventiva, sia a quella su ordine del giudice a processo instaurato.

La grande novità è dunque quella della inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio (dal 1° agosto 2013; Cfr.http://www.mediate.com/articles/GavrilaA3.cfm).

La sessione informativa che in Romania deve tenersi entro 15 giorni, non ritarda minimamente il corso del giudizio e non incide sulla controversia in alcun modo.

La legislazione rumena prevede poi l’istituto della “conciliazione diretta” tra le parti nelle controversie commerciali.

Con decreto n. 138/2000, è stato introdotto l’art. 720 1 a tenore del quale rapporti  commerciali in contestazione, quando sono suscettibili di valutazione monetaria, devono essere preventivamente risolti attraverso la conciliazione diretta (conciliere directa) con l’altra parte.

La conciliere directa in sostanza di una specie di discovery obbligatoria: il richiedente s’incontra in un primo tempo con la parte avversa che lo informa per iscritto delle domande giudiziali che svolgerà e della loro base giuridica, e di tutti i documenti che li supportano.

L’incontro vero e proprio per il tentativo di conciliazione avviene decorsi 15 giorni da tale scambio.

La conciliazione si formalizza un documento scritto che mostra i crediti reciproci in materia e il punto di vista di ciascuna parte.

L’art. 109 del Codice di procedura civile rumeno prevede che chi rivendica un diritto contro un’altra persona deve fare una richiesta davanti al giudice competente.

Nei casi specifici previsti dalla legge – ossia nel caso stabilito dall’art. 720 1 citato -, il rinvio giudice competente può essere però operato solo dopo il compimento di una procedura preliminare, alle condizioni stabilite da tale legge.

La prova della procedura preliminare deve essere allegata alla citazione.

Va detto che la legge 202/10 da ultimo introduce sempre nel caso dei rapporti commerciali l’alternatività con la mediazione che a questo punto diviene, in quanto eletto nel caso, uno strumento obbligatorio[100] .

Se viene scelta la mediazione si introduce anche la sospensione del termine di prescrizione per tre mesi[101].

Ancora l’art. 3 c. 2 del decreto legislativo 168/1999 obbliga i dipendenti e gli stabilimenti  rumeni a risolvere i conflitti attraverso  le procedure stabilite dalla legge.

Ai sensi del decreto legislativo 168/1999, i conflitti di lavoro possono essere di due tipi: i conflitti di interessi[102] ed i conflitti di diritti[103]; ogni tipo trova una gestione differente.

Le controversie su diritti sono risolte dai tribunali, il conflitto di interessi invece viene risolto tramite uno speciale meccanismo che comprende tre fasi: conciliazione, mediazione e arbitrato.

Slovenia

La ZARSS – Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (legge sulla risoluzione alternativa delle controversie giudiziarie), Uradni list Republike Slovenije (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia) nn. 97/09 e 40/12 – ZUJF, adottata il 19 novembre 2009 e in vigore dal 15 giugno 2010, impone ai tribunali di primo e di secondo grado di adottare e di applicare un programma di composizione alternativa delle controversie per offrire alle parti mezzi alternativi di risoluzione delle controversie in materia di diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto di famiglia e di altre materie di diritto civile. In virtù di questo programma i tribunali sono obbligati a consentire alle parti di ricorrere alla mediazione, in aggiunta ad altre forme di risoluzione alternativa delle controversie.

Attualmente la mediazione giudiziale condotta secondo la ZARSS nelle controversie derivanti da rapporti tra genitori e figli e nelle controversie in materia di diritto del lavoro riguardanti la conclusione del rapporto di lavoro è gratuita; le parti pagano soltanto i rispettivi avvocati. In tutte le altre controversie, escluse quelle di diritto commerciale, la mediazione è gratuita per le prime tre ore[104].

In Slovenia[105] dal 2009 e nell’ambito del programma giudiziario di ADR predetto, se le parti non fanno richiesta di utilizzare un metodo di risoluzione alternativa il giudice può richiedere loro in ogni momento di partecipare ad una sessione informativa sulla mediazione.

Il giudice stabilisce il giorno e l’ora in cui sentire le parti e provvede a condurre la sessione che deve essere verbalizzata dal cancelliere.

Chi non si presenta senza motivo legittimo è tenuto a rimborsare le spese della mediazione[106].

Sulla base della sessione informativa il giudice può disporre una mediazione obbligatoria e sospendere il processo per tre mesi.

La decisione da notificarsi alle parti deve essere motivata e l’irragionevole rifiuto di parteciparvi viene sanzionato. Le parti possono opporsi entro 8 giorni ed il giudice annulla la propria decisione ed il procedimento non si tiene.

Tuttavia, indipendentemente dal risultato del processo, il giudice può, su richiesta di parte, ordinare alla parte che ha presentato un’irragionevole opposizione[107] alla mediazione di rimborsare all’altra parte integralmente o parzialmente le spese di giudizio che sono state necessarie per il processo stesso[108].

Spagna

In Spagna la conciliazione ha carattere giudiziario od endoprocessuale e viene disciplinata anche dal codice di rito[109]. Vige innanzi tutto il principio  per cui non può essere ammessa domanda giudiziale nei casi in cui non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione richiesto dalla legge[110].

L’art. 63 del Codice di procedura in materia di lavoro Labour Act (LPL) in vigore dal 1985 sino all’11 dicembre del 2011[111], prevedeva che la conciliazione fosse condizione di procedibilità di eventuali processi.

In questo contesto le controversie collettive erano abitualmente oggetto di conciliazione/mediazione[112], e in alcune Comunità autonome si è cominciato a farvi ricorso anche per le controversie individuali e ci si avvaleva e ci si avvale all’uopo di organismi di mediazione ed arbitrato incaricati di trattare specificamente le questioni legate al lavoro[113].

A livello statale il Servizio interconfederale di mediazione e arbitrato[114] ha iniziato ad offrire dal 2009 un servizio gratuito di mediazione per le controversie che esulano dalla sfera di competenza degli organi delle Comunità autonome[115].

In materia di lavoro, i servizi delle Comunità autonome e del SIMA sono gratuiti.

Dal 12 dicembre 2011 vi è un nuovo Codice di procedura del lavoro[116] che ha sostituito il Real decreto Legislativo 2/95 e che ha tra l’altro la funzione di attuare la disciplina della riforma del lavoro approvata nel 2010[117].

La disciplina ricalca solo in parte quella precedente ed è assai interessante.

Oggi la conciliazione obbligatoria preventiva è alternativa alla mediazione[118] davanti agli organi amministrativi preposti o comunque agli organi istituiti per questa funzione dalla contrattazione collettiva e interprofessionale[119].

Sono sottratti all’obbligatorietà del tentativo alcuni casi in cui necessita l’esperimento di un ricorso amministrativo o di altra forma che debba esaurirsi[120], ma si prevede che in tali casi eccettuati, qualora le parti siano d’accordo a partecipare ad una conciliazione o mediazione, vengono sospesi i termini di decadenza ed interrotti i termini di prescrizione[121] così come accade per i casi in cui invece la sottoposizione sia obbligatoria[122].

Davvero efficaci sono le conseguenze per chi non partecipa alla conciliazione o alla mediazione: sarebbe opportuno che anche il legislatore italiano prendesse spunto da questa disciplina.

Si prevede dunque che la partecipazione personale dei litiganti alla conciliazione o alla mediazione sia obbligatoria e si dispone un diverso trattamento a seconda che l’assente sia l’attivante od il chiamato.

Se non partecipa l’attivante che abbia ritualmente convocato il chiamato e che non adduca per l’assenza una giusta causa, il procedimento viene archiviato e si considera che la domanda non sia mai stata presentata.

Se non partecipa il chiamato ritualmente citato, si rilascerà una certificazione che la chiamata è stata senza effetto, ed inoltre il giudice od il tribunale imporranno a chi non ha partecipato senza un giustificato motivo i costi processuali, inclusi gli onorari, sino al limite di 600 €, dell’avvocato o delgraduado social[123] della parte contraria che sia intervenuto, se la sentenza dovesse coincidere con la pretesa espressa nella domanda di conciliazione o di mediazione[124].

Quando esista un patto scritto che esprima il compromesso di sottomettere a mediazione le controversie insorte o quelle che possono sorgere, si dovrà intentare procedimento pattizio secondo buona fede, prima di ricorrere alla giurisdizione o ad altro metodo extragiudiziale. La clausola indicata sortirà lo stesso effetto se la controversia dovesse vertere sulla validità ed efficacia del contratto in cui il patto è contenuto[125].

Interessante il fatto che in Spagna il convenuto possa opporre la clausola di mediazione o di arbitrato, ma pure che lo possano fare coloro che “possono essere parti legittime” del processo.

L’art. 65 c. 1 LEC si intrattiene su che cosa debba fare il giudice qualora vi sia carenza di giurisdizione e conclude nel comma secondo – novellato dalla Ley 2/12 nella seconda alinea – che il medesimo trattamento deve tenersi in presenza di una declinatoria fondata su clausola di mediazione o di arbitrato: in altre parole il giudice deve dichiarare con una ordinanza la sua carenza di giurisdizione ed astenersi dal conoscere o dal respingere la causa[126].

 Svezia

In Svezia la mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di locazione ad uso commerciale. Per esempio, se il locatore ha posto fine al contratto di locazione e il locatario non vuole lasciare l’ufficio senza ricevere un indennizzo deve sottoporre la questione alla commissione perché questa provveda alla mediazione. Se non agisce in tal senso perde il diritto all’indennizzo.

Nell’ambito della mediazione, la commissione per le locazioni può pronunciarsi, tra l’altro, sul canone di locazione dell’ufficio, in termini di valore di mercato, e questo suo parere ha valore di presunzione in una successiva controversia in materia d’indennizzo.

A seguito di notifica della citazione a comparire[127] nel paese scandinavo si deve seguire una procedura preparatoria, orale o scritta, allo scopo, tra l’altro, di accertare se vi siano le condizioni per la conciliazione.

L’obiettivo dello stesso atto di citazione è appunto anche quello di chiarire se sussistono le condizioni per un accordo extragiudiziale[128].

Nello spirito indicato il giudice può imporre al convenuto di replicare per iscritto alla richiesta di componimento bonario dell’attore[129]: in caso di diniego il giudice può emettere quello che si definisce default judgment, ossia può dare ragione nel merito all’attore con una sentenza contumaciale.

Chi non voglia partecipare all’udienza quando il caso sia suscettibile di accordo extragiudiziale, può poi in generale subire delle ripercussioni in sede di merito: in sostanza chi propone la conciliazione scriverà in atti che in caso di mancata partecipazione dell’altra parte il giudice debba emettere una decisione a lui favorevole (a default judgment)[130].

Ma non solo. Chi non partecipa di persona all’udienza nel caso di questione suscettibile di accordo può essere multato[131].


[2] Consiglio nazionale forense, Ordini Forensi, Unioni regionali forensi, Organismo unitario dell’Avvocatura, Associazione nazionale forense, Unione delle Camere penali.

[3] Il Consiglio Nazionale Forense in tutte le componenti predette ha ritenuto in data 18 settembre 2010 di emettere una determinazione con cui ha chiesto il rinvio dell’entrata in vigore della mediazione obbligatoria.

[4] Italia, Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia Germania, Grecia, Inghilterra, Galles, Irlanda, Lituania, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Spagna e Svezia.

[5] Nel 1816 a Ginevra e quindi poco prima del Codice per il Regno delle Due Sicilie , il preliminare tentativo forzoso rimase abolito e si aumentarono i mezzi per farne funzionare uno volontario. Questa è stata la prima breccia europea nel sistema della conciliazione come condizione di procedibilità.

[6] Ne è prova ancora la relazione al Progetto di Codice di procedura civile presentato al Senato subalpino il 1° marzo 1850 dal ministro di Grazia e Giustizia (SICCARDI ): “È poscia da notarsi in questo medesimo titolo la disposizione per cui i giudici di mandamento, nelle cause di loro competenza, dovranno tentare tra le parti un amichevole componimento. Se buone ragioni hanno dissuaso l’esperimento della preventiva conciliazione in tutte le cause che devono intentarsi davanti ai tribunali, perché la volontà delle parti non vuole essere in niuna guisa costretta, e non si deggiono mai opporre ostacoli al libero esercizio di un diritto qualunque, e perché il tentativo della conciliazione, come altrove, nella massima parte dei casi si ridurrebbe all’adempimento di una mera formalità, con dispendio e perdita di tempo; il contrario è sperabile che intervenga nelle cause, dove il giudice che deve pronunciare incomincia a far le veci del conciliatore. Né è da temersi che il giudice, coll’interporsi fra le parti, sia per rinunziare a quella fredda imparzialità che deve presiedere ad ogni giudizio, perché nelle minori cause, in cui la sentenza del giudice è inappellabile, la interposizione può efficacemente servire a preparare un provvedimento conforme all’equità che deve in esse prevalere, e nelle cause maggiori rimane pur sempre alle parti il rimedio dell’appello”. In G. GALLETTI- T. PALO, Atti del Parlamento Subalpino, sessione del 1850, dal 20 dicembre 1849 al 19 novembre 1850, Tipografia Eredi Botta, Torino, 1863, p. 447

[7] Faccio riferimento alla Costituzione politica della monarchia spagnola (19 marzo 1812) proclamata in nome e per conto di Ferdinando VII  dal reggente Carlo Alberto di Savoja principe di Carignano.

[8] “Io prego gli onorevoli miei colleghi di esaminare alquanto qual sia la condizione di coloro che si servono dei giudizi presso i conciliatori napoletani. È il basso popolo che va presso i conciliatori; innanzi ad essi si trattano le infime miserie della vita. Si parla qualche volta di otto, di quindici, di venti soldi; quasi quasi dirò che soventi la somma in contestazione sarebbe al di sotto dell’importare dell’imposta che vogliamo porre.

L’istituzione dei conciliatori è una istituzione benefica nel Napoletano. I decurioni scelgono l’uomo più influente, il più paterno, il quale il più delle volte colle sue maniere distrugge i rancori nascenti che potrebbero, sviluppandosi, portar gravi conseguenze. La bassa gente, ad ogni contestazione che ha, siccome non le tocca fare spesa alcuna, si presenta a questo paterno magistrato, e questi con delle buone maniere fa sì che si transiga su tutte le piccole questioni che versano sopra le miserie della vita.

Presso questo magistrato non c’è bisogno di pagare i testimoni, non c’è bisogno di pagare i procuratori; o mediante una lettera o su una deposizione di un conoscente della parte, che sia conosciuto pure dal giudice, si accettano anche i mandati di procura. In conseguenza non è che un giudizio puro e semplice, economico, una vera conciliazione, un giudizio paterno, il quale prego i miei onorevoli colleghi di por mente che produce grandissimi vantaggi alla società. Tutti quegli urti che succedono continuamente nel basso popolo del Napoletano, e che spesso se non vi fosse questo mezzo, questo sfogatoio, dirò così, di giustizia alla mano, senza spesa, potrebbero produrre grandissimi eccitamenti alle ire di quei popoli che già non hanno bisogno di essere spinti per la lor naturale vivacità, tutti quegli urti, dico, tutte le ire nascenti si appianano, si tranquillizzano con l’opera del conciliatore

G. GALLETTI- T. PAOLO, Atti del Parlamento Italiano, Sessione del 1861, Continuazione del secondo periodo (dal 26 febbraio al 12 aprile 1862), VIII legislatura, Seconda edizione riveduta, Discussioni della Camera dei deputati, volume IV, Tipografia Eredi Botta, Torino, 1862, p.  2076.

[9] Basta leggere la Tornata senatoria del 6 aprile 1892, p. 2927. L. SCAMUZZI, Manuale teorico-pratico dei Giudici Conciliatori e dei loro Cancellieri ed Usceri, III ed., E. Rechiedei & C., 1893, p. 77 e ss.

[10] Art. 84 DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013 , n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.

[11] Cfr. D. GIURATI – F. BETTINI, Giurisprudenza italiana, Raccolta generale e progressiva delle varie Corti del Regno, volume XXII, sentenze del 1870, Unione Tipografica Editrice, Torino, 1871, colonne 153-156.

[12] Where, having regard to the nature of the matter involved, it would be desirable, in order to facilitate access to justice, for an individual to put his own case before the courts, then representation by a lawyer

should not be compulsory… Particular attention should be given to the question of lawyers’ and experts’ fees in so far as they constitute an obstacle to access to justice. Some form of control of the amount of these fees should be ensured. RECOMMENDATION No. R (81) 7

[13] G/2518/1 e 5/20 DELLA MONICA, LUSI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, INCOSTANTE, FIORONI.

Legislatura 16º – 2ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 214 del 26/01/2011

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2518

[14] Commissione Europea, 2 aprile 2012, Osservazioni scritte nella causa c-492/11 inhttp://www.ordineavvocati.ts.it/files/364/Osservazioni%20Commissione%20UE-1.pdf

[16] Presso il comune se il comune nel quale si trova l’immobile dispone di un servizio di conciliazione per le liti tra locatore e locatario. Nel 2007 lo avevano i comuni di Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Leoben, Linz, Mürzzuschlag, Neunkirchen, Salisburgo, St. Pölten, Stockerau e Vienna. Cfr. http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_aus_it.htm

[17] Diverse informazioni che seguono sono tratte dal portale europeo della giustizia elettronica all’indirizzo  https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=it Sono i singoli stati a rilasciare le informazioni predette all’Europa. Quelle sull’Austria si possono trovare sul medesimo portale all’indirizzo https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-at-it.do?member=1

[18]Cfr. DG SANCO, Study on the use of Alternative Dispute Resolution in the European Union cit.,p. 170 e ss.

[19] C. MELIDES ed altri, Cyprus, in Dispute Resolution 2010/11 Country Q&A Cyprus, inhttp://www.neocleous.com

[21] Cap. 5 par. 26 (28.6.1993/595)

“Nel caso in cui è consentito l’accordo, il giudice deve cercare di ottenere che le parti si accordino  sulla questione. Se lo ritiene appropriato il giudice può promuovere la riconciliazione ed il giudice può, tenendo conto della volontà delle parti, della qualità della causa e di altri fattori, presentare proposte per la soluzione amichevole”.

[22] Così soprattutto in ambito familiare.

[23] Cfr. An Overview of French Mediation in http://www.mediation-in-europe.eu

[24] Fino al 31 dicembre del 2014.

[25] LOI n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles.

[26] Art. 829 c. 1 come modificato dall’art. 6 del Decreto 2010-1165 del 1° ottobre 2010.

[27] Art. 8 Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice che ha modificato l’art. 21 della Loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

[28] Art. 21 u. c.  Loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 – art. 8 JORF 10 septembre 2002: “Si le juge n’a pas recueilli l’accord des parties pour procéder aux tentatives de conciliation prévues au 1°, il peut leur enjoindre de rencontrer une personne qu’il désigne à cet effet et remplissant les conditions fixées au premier alinéa. Celle-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement de la mesure de conciliation”.

[29] En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. Articolo 373-2-10 c. 1 C.c.

[30] A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Articolo 373-2-10 c. 2 C.c.

[31] Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. Art. 373-2-10 c. 3 C.c.

[32] La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n’est pas susceptible de recours. Art. 1071 c. 3 C.p.c.

[33] Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. Art. 373-2-13 C.c.

[34] LOI n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles.

[35] Ossia sino al 31 dicembre 2014.

[36] Anche ai procedimenti in corso. Art. 70 IV. ― Les articles 4 à 15 ne sont pas applicables aux procédures en cours.

[37] Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.

[38] A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l’article 373-2-13 du code civil.

Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les dispositions contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

Toutefois, à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :

1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;

2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;

3° Si cette tentative de médiation préalable risque, compte tenu des délais dans lesquels elle est susceptible d’intervenir, de porter atteinte au droit des intéressés d’avoir accès au juge dans un délai raisonnable.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon.

[39] Dal primo gennaio 2005. LOI n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce.

[40] Codice del lavoro – Articolo R1454-10.

[41] Codice del lavoro – Articolo L1411-4.

[42] Code del lavoro – Article R1453-1.

[43] Un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei dipendenti. Codice del lavoro – Articolo L1423-13.

[44] 6.     § 81 Absatz 2 Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

„5. der Beteiligte einer richterlichen Anordnung zur Teilnahme an einem kostenfreien Informationsgespräch über Mediation oder über eine sonstige Möglichkeit der außergerichtlichen Konfliktbeilegung nach § 156 Absatz 1 Satz 3 oder einer richterlichen Anordnung zur Teilnahme an einer Beratung nach § 156 Absatz 1 Satz 4 nicht nachgekommen ist, sofern der Beteiligte dies nicht genügend entschuldigt hat.“

[45] 1. in vermögensrechtlichen Streitigkeiten vor dem Amtsgericht über Ansprüche, deren Gegenstand an Geld oder Geldeswert die Summe von 750 Euro nicht übersteigt,

[46] 2.  in Streitigkeiten über Ansprüche aus dem Nachbarrecht nach den §§ 910, 911, 923 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und nach § 906 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie nach den landesgesetzlichen Vorschriften im Sinne des Artikels 124 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche, sofern es sich nicht um Einwirkungen von einem gewerblichen Betrieb handelt,”

[47] 3. in Streitigkeiten über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre, die nicht in Presse oder Rundfunk begangen worden sind,

[48] 4.         in Streitigkeiten über Ansprüche nach Abschnitt 3 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.

[49] Der Kläger hat eine von der Gütestelle ausgestellte Bescheinigung über einen erfolglosen Einigungsversuch mit der Klage einzureichen. Diese Bescheinigung ist ihm auf Antrag auch auszustellen, wenn binnen einer Frist von drei Monaten das von ihm beantragte Einigungsverfahren nicht durchgeführt worden ist.

[50] La legge si può rinvenire in http://dejure.org/gesetze/SchlG

[51] Bayerisches Gesetz zur obligatorischen außergerichtlichen Streitschlichtung in Zivilsachen und zur Änderung gerichtsverfassungsrechtlicher Vorschriften (Bayerisches Schlichtungsgesetz – BaySchlG) Vom 25. April 2000.  In http://www.gesetze-bayern.de/jportal/portal/page/bsbayprod.psml?showdoccase=1&doc.id=jlr-SchlichtGBY2000rahmen&doc.part=X

http://www.justiz.bayern.de/imperia/md/content/stmj_internet/ministerium/ministerium/gesetzgebung/schlichtung.pdf

[56] http://w http://www.ag-otw.saarland.de/10713_10789.htmww.schiedsamt.de/fileadmin/schiedsamtszeitungsarchiv/2002/Heft08/2002_08_S%20165-179.pdf

[59] Cfr. articolo 111, comma 2, della legge sui tribunali del lavoro – Arbeitsgerichtsgesetz, ArbGG.

§ 111 Änderung von Vorschriften

(2) Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Ausbildenden und

Auszubildenden aus einem bestehenden Berufsausbildungsverhältnis können im Bereich des Handwerks die Handwerksinnungen, im übrigen die zuständigen Stellen im  Sinne des Berufsbildungsgesetzes Ausschüsse bilden, denen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in gleicher Zahl angehören müssen. Der Ausschuß hat die Parteien mündlich zu hören. Wirdder von ihm gefällte Spruch nicht innerhalb einer Woche von beiden Parteien anerkannt, so kann binnen zwei Wochen nach ergangenem Spruch Klage beim zuständigen Arbeitsgericht erhoben werden. § 9 Abs. 5 gilt entsprechend. Der Klage muß in allen Fällen die Verhandlung vor  dem Ausschuß vorangegangen sein. Aus Vergleichen, die vor dem Ausschuß geschlossen sind, und aus Sprüchen des Ausschusses, die von beiden  Seiten anerkanntsind, findet die Zwangsvollstreckung statt. Die §§ 107 und 109 gelten entsprechend.

[60] § 278 c. 2 ZPO: “Der mündlichen Verhandlung geht zum Zwecke der gütlichen Beilegung des Rechtsstreits eine Güteverhandlung voraus, es sei denn, es hat bereits ein Einigungsversuch vor einer außergerichtlichen Gütestelle stattgefunden oder die Güteverhandlung erscheint erkennbar aussichtslos. Das Gericht hat in der Güteverhandlung den Sach- und Streitstand mit den Parteien unter freier Würdigung aller Umstände zu erörtern und, soweit erforderlich, Fragen zu stellen. Die erschienenen Parteien sollen hierzu persönlich gehört werden”.

[61] Con riferimento a quello che percepirebbero per la corrispondente fase processuale.

[63] La legge sulla procedura in materia familiare e in materia di volontaria giurisdizione (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2255) geändert worden ist“) si può trovare in http://www.gesetze-im-internet.de/famfg/BJNR258700008.html.

[64] “§ 135 Außergerichtliche Streitbeilegung über Folgesachen

Das Gericht kann anordnen, dass die Ehegatten einzeln oder gemeinsam an einem kostenfreien Informationsgespräch über Mediation oder eine sonstige Möglichkeit der außergerichtlichen Konfliktbeilegung anhängiger Folgesachen bei einer von dem Gericht benannten Person oder Stelle teilnehmen und eine Bestätigung hierüber vorlegen. Die Anordnung ist nicht selbständig anfechtbar und nicht mit Zwangsmitteln durchsetzbar.

In precedenza vi era anche un secondo comma che è stato eliminato dalla nuova legge sulla mediazione:

(2) Das Gericht soll in geeigneten Fällen den Ehegatten eine außergerichtliche Streitbeilegung anhängiger Folgesachen vorschlagen”.

Indipendentemente da tale sessione informativa il Tribunale poteva suggerire alle parti un metodo di risoluzione extragiudiziale delle questioni consequenziali al divorzio.

[65] 7.     § 135 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Streitbeilegung“ durch das Wort „Konfliktbeilegung“ ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

bb) In Satz 1 wird das Wort „Streitbeilegung“ durch das Wort „Konfliktbeilegung“ ersetzt.

c) Absatz 2 wird aufgehoben.

[66] § 150 c. 4 FamFG.

[67] § 150 c. 5 FamFG.

[68] Se ad es. il bambino vive in un ambiente violento coltivare un accordo potrebbe non essere saggio.

[69] In precedenza questa era l’unica ipotesi di obbligatoria partecipazione stabilita dal § 156 FamFG.

[70] Cfr. § 81 c. 5 che abbiamo già analizzato.

[71] Amt für Kinder, Jugend und Familie.

[72] (1) Macht ein Elternteil geltend, dass der andere Elternteil die Durchführung einer gerichtlichen Entscheidung oder eines gerichtlich gebilligten Vergleichs über den Umgang mit dem gemeinschaftlichen Kind vereitelt oder erschwert, vermittelt das Gericht auf Antrag eines Elternteils zwischen den Eltern. Das Gericht kann die Vermittlung ablehnen, wenn bereits ein Vermittlungsverfahren oder eine anschließende außergerichtliche Beratung erfolglos geblieben ist.

[73] (2) Das Gericht lädt die Eltern unverzüglich zu einem Vermittlungstermin. Zu diesem Termin ordnet das Gericht das persönliche Erscheinen der Eltern an. In der Ladung weist das Gericht darauf hin, welche Rechtsfolgen ein erfolgloses Vermittlungsverfahren nach Absatz 5 haben kann. In geeigneten Fällen lädt das Gericht auch das Jugendamt zu dem Termin.

[74] (3) In dem Termin erörtert das Gericht mit den Eltern, welche Folgen das Unterbleiben des Umgangs für das Wohl des Kindes haben kann. Es weist auf die Rechtsfolgen hin, die sich ergeben können, wenn der Umgang vereitelt oder erschwert wird, insbesondere darauf, dass Ordnungsmittel verhängt werden können oder die elterliche Sorge eingeschränkt oder entzogen werden kann. Es weist die Eltern auf die bestehenden Möglichkeiten der Beratung durch die Beratungsstellen und -dienste der Träger der Kinder- und Jugendhilfe hin.

[75] ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ (trascrizione fonetica APOPEIRA SYMVIVASMOU).

[76] Art. 214 A che è entrato in vigore nel 2000 e che è stata modificato nel 2002.

[77] “1. Αγωγές, που έχουν ως αντικείμενό τους διαφορές ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του πολυμελούς πρωτοδικείου κατά την τακτική διαδικασία, για τις οποίες επιτρέπεται κατά το ουσιαστικό δίκαιο να συνομολογηθεί συμβιβασμός, δεν μπορεί να συζητηθούν, αν δεν προηγηθεί απόπειρα “εξώδικης* επίλυσης”*, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων”.

[80] Non se riguardano però lesioni personali e sinistri stradali (rule 1.4).

[81] V. il precedente contributo in questo sito sulla mediazione nel Regno Unito.

[82] Cfr. Adr consultation paper 18012011, in http//ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/ca/docs/

[85] Cfr. DG SANCO, Study on the use of Alternative Dispute Resolution in the European Union, cit., p. 252.

[87] V. kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870).

[88] DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2010 M. LAPKRIČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1R-256 „DĖL TAIKINAMOJO TARPININKAVIMO (MEDIACIJOS) PLĖTROS IR TAIKAUS GINČŲ SPRENDIMO SKATINIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2011 m. birželio 6 d. Nr. 1R-147. Inhttp://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=5454B237-D3EF-4D42-ADA3-C359BF71F0A9.

[89] L’organo si occupa di mediazione, ma anche di altri strumenti alternativi.

[90] Si tratta della Corona scandinava ed il valore ammonta a circa 16.000 €.

[91] a) in materia di famiglia, salvo che la  questione riguardi esclusivamente il regolamento finanziario della separazione; b) le controversie che vedono come parte una pubblica autorità, istituzione o un funzionario su questioni che non sono esclusivamente di diritto privato;  c) i casi riguardanti la validità di un lodo arbitrale o di una composizione stragiudiziale; d) i casi in cui la legge prevede che le decisioni del tribunale siano vincolanti per le parti,  o ancora e) quelli in cui è la legge ad escludere il tentativo di conciliazione.

[92] (Postanowienia sądu kierującego do mediacji (mediacja ze skierowania sądu https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-pl-it.do?member=1

[93] Legge del 23 maggio 1991, relativa alla risoluzione delle controversie collettive (Gazzetta ufficiale n. 55, punto 236) nonché regolamento del 16 agosto 1991, relativo alla procedura di infrazione dinanzi ai tribunali di arbitrato sociale (Gazzetta ufficiale n. 73, punto 324).

[94] Dal settembre 2012 la Repubblica Ceca sempre in novella del § 100 del Codice di rito previsto che si possa disporre all’interno del processo una mediazione obbligatoria.

[96] 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963.

[98] Legea 115 din 4 iulie 2012 (Legea 115/2012) Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator Publicat in Monitorul Oficial 462 din 9 iulie 2012 (M. Of. 462/2012).

[99] Ordonanta de urgenta nr. 90/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art. II din Legea nr.115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. Cfr. http://www.mediatori-romania.ro/Mediatori-Romania/ordonanta-de-urgenta-nr-90-din-12-decembrie-2012.htm

[100] Art. 42 Legea 202/2010.

[101] Art. 43 Legea 202/2010.

[102] Le controversie che hanno come oggetto le condizioni di lavoro durante la negoziazione dei contratti collettivi.

[103] Le controversie di lavoro che riguardano l’esercizio dei diritti o l’esecuzione di obblighi derivanti da leggi o da altri atti normativi, nonché i diritti derivanti da contratti di lavoro individuali o collettivi.

[105] Legge sul contenzioso alternativo delle controversie (Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov -ZARSS) del 19 novembre 2009.

[106] Art. 18 ZARSS.

[107] Per valutare la irragionevolezza della opposizione il giudice deve tener conto della natura della controversia, dei fatti in contestazione,  del fatto che le parti abbiano già tentato di risolvere pacificamente la controversia attraverso la negoziazione, dell’ammontare delle spese che possono insorgere nella mediazione, della probabilità che la sospensione di tre mesi necessaria alla procedura di mediazione potesse influenzare l’esito del contenzioso, ed in ultimo della probabilità che la mediazione potesse concludere con successo il conflitto (art. 19 ZARSS).

[108] Un meccanismo quindi simile a quello previsto dal nostro articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

[109] In particolare V. gli articoli 403 e 414-415.

[110] Art. 403 Ley 1/2000

[111] Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

[112] La legge però escludeva diversi casi dalla sottoposizione (v. art. 64 Real Decreto Legislativo 2/1995).

[113] Si veda ad esempio la regolamentazione in Aragona (III accordo sulla risoluzione del controversie del  9 gennaio 2006 in http://www.fundacionsama.com). Qui c’è un servizio gratuito espletato entro 5 giorni dalla domanda. Nel caso di licenziamento la domanda di mediazione va presentata entro 20 giorni. Le parti possono nominare il loro mediatore. Se il verbale d’accordo che è esecutivo non viene  adempiuto si può chiedere al Tribunale che venga eseguito (cfr.http://www.fundacionsama.com/consultas/)

[114] Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, SIMA. V. http://fsima.es. V. il Quarto accodo sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro del 10 febbraio 2009 in sima.es/wp-content/uploads/ASEC-IV.pdf.

[115] V. art. 4 Quarto accodo sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro del 10 febbraio 2009 in sima.es/wp-content/uploads/ASEC-IV.pdf.

[116] Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. Sulla riforma del lavoro v. L. M. FLÓREZ, La nueva ley reguladora de la jurisdicción social, in Actualidad Jurídica Uría Menéndez/31-2012. http://www.uria.com/documentos/publicaciones/3357/documento/art01.pdf?id=3872

[117] Ley 35/2010, de 17 de septiembre.

[118] In relazione al mediatore il Ministero ha recentemente precisato che i requisiti sono quelli stabiliti dalla Ley 5/12.

[119] Art. 63 Ley 36/2011.

[120] Le materie che dispensano dal tentativo e che richiedono altra forma da esaurirsi sono:

  • sicurezza sociale,
  • impugnazione del licenziamento collettivo,
  • modifica delle condizioni di lavoro,
  • sospensione del contratto o  riduzione di orario per cause organizzative, economiche, tecniche, organizzative o di produzione o derivanti da forza maggiore,
  • i diritti di conciliazione della vita personale, familiare e lavorativa,
  • impugnazione dei contratti collettivi,
  • modificazione dello statuto dei sindacati,
  • azioni di annullamento di lodo arbitrale, di accordo di conciliazione o di mediazione o derivante da transazione,
  • azioni a tutela della violenza di genere,
  • azioni dove è convenuto lo Stato od altro Ente pubblico a condizione che sia stato esperito ricorso che possa definire la controversia,
  • i casi in cui a livello processuale sia stata presentata domanda che necessita di estensione ai terzi.

[121] Art. 64 Ley 36/2011.

[122] Art. 65 Ley 36/2011. Il meccanismo della interruzione della prescrizione e della sospensione della decadenza opera anche in relazione all’arbitrato.

[123] In Spagna ci sono tre professioni giuridiche: abogado, procurator e graduado social che non è un avvocato ma un tecnico specialista del lavoro che può rappresentare ed assistere la parte di fronte al tribunale del lavoro (v. art. 18 Ley 36/11)

[124] Art. 66 Ley 36/11.

[125] 2.       Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a mediación las controversias surgidas o que puedan surgir, se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe, antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial. Dicha cláusula surtirá estos efectos incluso cuando la controversia verse sobre la validez o existencia del contrato en el que conste. (Art. 6 c. 2)

Il progetto del 2010 (art. 8 c. 3) prevedeva:” Quando tra le parti di un conflitto esista una clausola per iscritto, incorporata in un contratto od in un accordo indipendente, che esprima il compromesso  di sottomettere a mediazione le controversie insorte o quelle che possono sorgere nella relazione, si inizierà il procedimento pattizio di buona fede, prima di ricorrere alla giurisdizione o ad altro metodo extragiudiziale. La clausola indicata sortirà lo stesso effetto se la controversia dovesse vertere sulla validità ed efficacia del contratto in cui il patto è contenuto”.

Il progetto del 2011 (art. 7 c. 2) aveva identico tenore di quello attuale e lo stesso possiamo dire dell’art. 6 c. 1 del Real Decreto-legge 5/12.

[126] Artículo 65 Tramitación y decisión de la declinatoria

2. Si el tribunal entendiese que carece de jurisdicción por corresponder el conocimiento del asunto a los tribunales de otro Estado, lo declarará así mediante auto, absteniéndose de conocer y sobreseyendo el proceso.

Del mismo modo procederá el tribunal si estimase la declinatoria fundada en haberse sometido el asunto a arbitraje o a mediación. (Disposición final tercera.  Cuatro.   Se da nueva redacción al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 65)

[127] V. Sezione 1 e sezione 5 ultima parte Rättegångsbalk (1942:740) .

[128] V. sezione 6 n. 5 Rättegångsbalk (1942:740).

[129] Sezione 11 Rättegångsbalk (1942:740).

[130] Sezione 12 Rättegångsbalk (1942:740).

[131] Sezione 12 Rättegångsbalk (1942:740).

Gli avvocati mediatori di diritto

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L’art. 84 del decreto legge 21 giugno 2013  n. 69[1] ha introdotto nell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 il comma 4-bis dal seguente tenore: “Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori”.

La relazione accompagnatoria al decreto ci spiega che questa norma è nata per valorizzare “la competenza professionale degli avvocati, anche in chiave di composizione stragiudiziale degli interessi, propria degli avvocati”.

Come si può agevolmente notare il legislatore fa riferimento esplicito alla composizione degli interessi.

Gli avvocati italiani che non abbiano frequentato apposito corso di formazione ai sensi del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 probabilmente ignorano – e non per colpa loro, ma della istruzione universitaria e formazione continua ricevute[2] – che cosa sia la composizione degli interessi e ancor prima come si arrivi agli interessi da comporre.

E ciò perché la mediazione secondo la teoria della soddisfazione degli interessi propugnata dal modello di Harvard che ha avuto ingresso da noi sostanzialmente con la legge di riforma delle Camere di commercio[3], è oggetto sconosciuto per gli studi legali italiani che sono abituati dal 1848 a lavorare esclusivamente sui diritti; ciò peraltro è naturale perché nel processo attuale sono i diritti del cliente che vengono prospettati al giudice italiano e non gli interessi.

Coloro che ignorano gli interessi possono certamente aiutare le parti a raggiungere un accordo, ma il prodotto non potrà che essere una transazione.

Poco male se non fosse che la transazione è istituto differente dalla mediazione: in transazione ciascuna parte rinuncia per definizione[4] ad una parte delle sue pretese, in mediazione si cerca di evitarlo proprio con l’esplorazione e la composizione degli interessi.

Qui sta il punto, secondo il modello della soddisfazione; per altro modello[5] il punto fondamentale è invece quello del miglioramento della interazione tra le persone, ma nel nostro paese il Governo giustifica un intervento pubblico quasi esclusivamente in chiave di deflazione del contenzioso, per cui nel 2010 è stato scelto appunto il modello della soddisfazione degli interessi.

Per trovare invece una mediazione che si esaurisca in una semplice transazione su diritti bisogna andare in Giappone che, come è noto, possiede una cultura un poco diversa dalla nostra: non a caso qui la mediazione è condotta da una commissione laica presieduta però da un giudice.

Non esistono sessioni congiunte, se non quella iniziale di programmazione[6], perché eventuali contrasti tra le parti lederebbero il prestigio della Commissione, ma solo sessioni riservate: la Commissione si reca a casa dei litiganti e fa proposte di composizione transattive sino a che gli stessi non accettano; nei casi di particolare resistenza e direi estremi può essere anche il giudice della causa ad emettere un provvedimento in luogo della proposta della Commissione[7].

Questo modo di procedere è normale per gli Orientali perché sta appunto nella loro cultura che si facciano reciproche concessioni per amore del bene collettivo.

Alla luce dell’esperienza italiana e delle vere e proprie lotte che dal 2010 hanno contrapposto l’avvocatura al mondo della mediazione, in virtù di una presunta messa a repentaglio dei diritti, mi domando se il modello nipponico sarebbe compatibile con il nostro.

In base a queste elementari considerazioni mi chiedo altresì se non sarebbe stato più serio o comunque opportuno prevedere almeno una formazione differenziata o comunque stabilire un programma per le competenze trasversali che appunto aiutano ad individuare gli interessi e ad aiutare chi media a comporre.

Così avviene del resto in diversi Paesi.

Tralascio ovviamente in questa disamina quei Paesi (sono i più) che prevedono la formazione in mediazione senza distinguere per categoria professionale. A mia conoscenza peraltro gli unici paesi che non prevedono per legge la formazione per i mediatori civili e commerciali sono la Francia e la Norvegia: i corsi che però si tengono ivi non hanno nulla da invidiare a quelli degli altri paesi.

E dunque negli Stati Uniti ogni Corte Distrettuale designa un dipendente che può essere responsabile per il reclutamento, la selezione, la formazione degli avvocati che servono come neutri ed arbitri nei programmi di risoluzione alternativa delle controversie[8].

Il regolamento sloveno dei mediatori di court-annexed program e di court-connected program prevede una formazione di 40 ore oltre a due giornate di formazione continua[9].

In Slovacchia il corso di formazione per mediatori è in linea generale di 100 ore.  Coloro che si laureano nella patria università e che vogliono essere inclusi nel registro ministeriale sono però tenuti a seguire un corso di tre giorni sulla comunicazione interpersonale e sugli aspetti psicologici della risoluzione dei conflitti. Non frequentano dunque le ore dedicate agli aspetti giuridici che sono già approfonditi sui banchi universitari e non sono tenuti ad effettuare il test d’esame in diritto; circa la formazione continua è poi necessaria la sola partecipazione ad un workshop organizzato dal Ministero ogni biennio[10].

Gli avvocati tedeschi che esercitano attività di conciliazione o di mediazione possono definirsi “mediatori” soltanto se sono in grado di dimostrare tramite un’adeguata formazione, di padroneggiare i fondamenti della procedura di mediazione: ciò rispecchia in Germania un obbligo deontologico dal 2011.

Peraltro il 1° maggio 2013 il RAK Berlin ha voluto tener conto anche della modifica legislativa di cui all’art. 1 § 5 (1) Mediationgesetz[11] ed ha mutato il dettato del § 7a del Codice deontologico  che ha adesso la seguente formulazione: “L’avvocato che si descrive come mediatore, possiede i requisiti del § 5 comma 1 della Legge sulla mediazione in materia di istruzione e formazione, conoscenza teorica ed esperienza pratica[12].

In virtù del citato  5 comma 1 il mediatore tedesco assicura sotto la propria responsabilità che, in virtù di una appropriata formazione iniziale e di una regolare formazione successiva, egli possiede le conoscenze teoriche e le esperienze pratiche al fine di svolgere la mediazione in modo competente[13].

Una formazione iniziale adeguata in particolare dovrebbe fornire 1) la conoscenza dei principi fondamentali della mediazione, del suo procedimento e della cornice in cui si muovono 2) la conoscenza della negoziazione e delle tecniche di comunicazione, 3) la conoscenza della gestione dei conflitti, 4) la conoscenza della legge di mediazione e del ruolo del diritto nella mediazione e 5) esercitazioni pratiche, giochi di ruolo e di supervisione[14].

Questi elementi peraltro erano già presenti dal 2009 nella formazione da mediatori degli avvocati berlinesi[15].

Una persona può essere autorizzata a definirsi mediatore certificato se ha completato la relativa formazione e soddisfa i requisiti dell’ordinanza di cui al § 6: si tratta di uno strumento statutario che verrà emessa dal Ministero della Giustizia[16].

Il mediatore certificato deve riqualificarsi in conformità dei requisiti della predetta  ordinanza[17].

Il Ministro Federale della Giustizia è autorizzato ad adottare senza il consenso del Bundesratun’ordinanza contenente disposizioni più dettagliate sulla formazione iniziale per diventare un mediatore certificato e per la formazione successiva, così come per gli standard applicabili alla formazione iniziale e successiva. Nell’ordinanza ai sensi dell’alinea 1 possono in particolare essere stabiliti:

1) disposizioni  più dettagliate sul contenuto della formazione iniziale, con l’indicazione della cornice nella quale vanno collocati gli elementi della formazione iniziale e in secondo luogo  per consentirgli di acquisire la richiesta esperienza pratica;

2) disposizioni particolareggiate sul contenuto della formazione successiva;

3) il numero minimo di ore di insegnamento per la formazione iniziale e successiva;

4) gli intervalli di tempo in cui conseguire la formazione successiva;

5) i requisiti degli insegnanti impiegati nella formazione iniziale e successiva dagli istituti di istruzione;

6) disposizioni le quali prevedono che, e che indicano come, le istituzioni certificano la partecipazione ad un programma di formazione di base e successiva;

7) le norme inerenti il completamento della formazione;

8) le disposizioni transitorie per le persone che sono già impiegate come mediatori antecedentemente all’entrata in vigore della legge sulla mediazione[18].

 In Svezia le parti possono essere assistite in mediazione anche da un avvocato che però sia qualificato per assistere le parti davanti al Conciliation board[19]: la formazione vale dunque qui anche per gli accompagnatori alle procedure.

In Estonia l’avvocato deve significare la sua disponibilità all’Associazione estone degli avvocati[20]che invia al Ministero della Giustizia un elenco di avvocati disponibili che viene pubblicato sul sito istituzionale[21]; la richiesta suppone peraltro l’assunzione della responsabilità finanziaria in capo al legale; in aggiunta l’avvocato deve compiere un secondo giuramento come conciliatore[22]. Sui notai e sugli avvocati opera la vigilanza del Ministero della Giustizia e della camera o associazione di appartenenza[23].

Anche in Romania gli avvocati, notai e consulenti legali hanno dovuto frequentare come gli altri mediatori gli appositi corsi di mediazione previsti dalla legge[24].

Nei paesi che hanno scelto i giuristi come mediatori (Danimarca, Grecia, Argentina, Colombia) l’ottenimento della qualifica non si acquisisce certo di diritto.

In Danimarca a fungere da mediatore può essere un giudice o un funzionario del tribunale competente, o un avvocato che sia stato approvato dal Domstolstyrelsen (amministrazione degli organi giudiziari danesi) per agire in qualità di mediatore nel distretto di un tribunale regionale di competenza. La formazione in mediazione dell’avvocato deve essere inoltre certificata dal suo Consiglio dell’Ordine e comunque deve partecipare nella materia a programmi di formazione continua[25].

Il mediatore in Grecia deve essere – tranne che per le questioni transfrontaliere per cui è possibile diversa estrazione professionale – un avvocato  accreditato ai sensi dell’art. 7 della legge sulla mediazione, deve sostenere un esame statale e riceve da una commissione ministeriale apposita certificazione[26].

In Argentina l’avvocato che volesse fare il conciliatore pubblico ottenne originariamente tale qualifica a seguito di un master di 120 ore tenuto presso il Ministero della Giustizia. In oggi la qualifica di mediatore comporta i seguenti requisiti: a) titolo di avvocato con tre anni di iscrizione all’albo; b) certificazione delle sue capacità come richiesto dalla normativa; c) superamento di apposito esame di idoneità; d) iscrizione nel Registro Nazionale di Mediazione;  e) conformazione agli altri requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento[27].

L’avvocato deve essere iscritto al Consiglio dell’Ordine del luogo dove eserciterà la mediazione, deve possedere uno studio che sia conforme alla normativa in Buenos Aires ove svolgerà le procedure e deve dare una disponibilità oraria giornaliera di almeno due ore per la mediazione[28]. Il corso di base in Argentina si aggira sulle 100 ore[29].

In Colombia dal 2001 il conciliatore è un avvocato addestrato in ADR che deve essere registrato in un Organismo di ADR e che deve avere competenza e formazione in materia commerciale[30].

Appare poi criticabile che l’art. 4-bis del decreto legge 69/13 in commento non preveda nemmeno un tetto minimo di iscrizione all’albo.

In Argentina per poter fare il mediatore l’avvocato deve essere appunto iscritto all’albo da tre anni e lo prevede la legge.

Nel Northern district of California ancora i mediatori devono aver fatto i procuratori per almeno sette anni e devono essere informati circa contenzioso civile in un tribunale federale[31].

In Irlanda ci vogliono 5 anni di pratica procuratoria o praticantato per essere mediatore delegato in una causa per lesioni oppure bisogna essere nominati su ordine del Ministro da organismi tassativamente individuati[32].

In Australia le parti possono scegliere anche un mediatore non professionale, ma deve essere un avvocato od un procuratore con almeno cinque anni di esperienza[33].

Se ci rifacciamo poi all’esperienza statunitense possiamo toccare con mano che un avvocato non sarebbe in grado di servire come “neutro” e nemmeno come accompagnatore alla procedura senza un’idonea formazione ed esperienza.

Dalla guida inerente la mediazione assistita da avvocato[34] diffusa ovunque dall’American Bar Association si possono evincere alcuni obblighi e/o comportamenti il cui espletamento i cittadini americani possono pretendere dagli avvocati a cui si affidano appunto come clienti ovvero dagli avvocati che agiscono come neutri in mediazione.

1) L’avvocato accompagnatore deve conoscere le regole del programma della Corte ove la mediazione si svolge[35], le regole di procedura della Corte e le eventuali regole di procedura e lo stile del mediatore incaricato[36].

Ne deve parlare con il suo cliente ed in ogni caso deve porsi le seguenti domande:

  • Le parti produrranno una nota al mediatore prima della sessione di mediazione in cui si delineano i punti controversi e inerente a qualunque argomento il mediatore possa richiedere?
  • Questa nota sarà confidenziale per il mediatore o da scambiare con controparte?
  • Il mediatore chiederà di firmare un accordo per mediare? Se così fosse l’avvocato può chiedere al mediatore di fornirne una copia prima della mediazione in modo da poterlo analizzare e vedere se ci sono domande da fare in merito.
  • Quali informazioni dovranno riservarsi alla seduta di mediazione?
  • Chi sarà presente alla sessione di mediazione? La mediazione è effettiva quando il rappresentante della parte ha pieni poteri, è ben informato e può prendere decisioni indipendenti sul caso. Se non può partecipare per il cliente una persona dotata di pieni poteri, l’avvocato dovrebbe parlarne prima della sessione col mediatore.
  • Qualcuno parteciperà via video o telefono o “a chiamata” in caso di necessità?
  • Parteciperanno alla mediazione oltre agli avvocati delle parti anche altri professionisti?
  • Ha il mediatore avuto una precedente relazione con qualcuno (parti, avvocati e consulenti) dei partecipanti alla mediazione?
  • Quando inizia la sessione e quanto durerà?
  • Dove si terrà la sessione di mediazione?
  • Ogni parte potrà presentare i suoi punti di vista nella sessione congiunta? Se sì che cosa può essere di aiuto dire al mediatore?
  • Quali argomenti si devono riservare per i caucus col mediatore?
  • Che cosa potrebbe fare il mediatore per aiutare il cliente?
  • Se le parti raggiungeranno un accordo chi lo preparerà?
  • Quanto costa la mediazione, nel caso? Come si dividono i costi?[37].

2) Quando la parte è in grado di partecipare al processo di selezione del mediatore, l’avvocato accompagnatore è tenuto a discutere  in merito:

  • a quali esperienze e qualità devono contraddistinguere un mediatore che sia in grado di aiutare le parti a risolvere la disputa;
  • alla sussistenza o meno in capo al mediatore eventualmente conosciuto di tali esperienze e qualità[38].

3) L’avvocato accompagnatore deve spiegare alla parte – se non abbia mai partecipato ad una mediazione – che può ricavare maggiore profitto da una preparazione preventiva della mediazione[39].

4) L’avvocato accompagnatore deve spiegare alla parte che abbia già partecipato ad una mediazione che una preparazione preventiva è utile perché le questioni, le parti ed il mediatore sono comunque differenti[40].

5) L’avvocato accompagnatore deve essere consapevole del fatto ed è tenuto a spiegare al cliente che non esiste un modo migliore di un altro per preparare la mediazione e che comunque la preparazione è assai impegnativa[41].

6) Durante la preparazione della mediazione l’avvocato accompagnatore è tenuto a:

  • raccogliere le informazioni rilevanti;
  • sviluppare una strategia negoziale;
  • aiutare il cliente ad avere una visione comune di quello che ognuno può aspettarsi dall’altro e dunque dei ruoli di ognuno;
  • considerare alcune questioni anche se non possono avere una risposta anticipata e la cui risposta può variare nel corso della procedura:
  1. Quale è il reale conflitto?
  2. Ci sono problemi causati dalla sfiducia o da una cattiva comunicazione?
  3. Che cosa si vorrebbe realizzare nella mediazione?
  4. Che cosa il mediatore deve conoscere per aiutare il cliente a raggiungere l’obiettivo?
  5. Che cosa deve conoscere l’altra parte?
  6. Di che cosa ha bisogno il cliente per essere soddisfatto?
  7. Di che cosa ha bisogna l’altra parte per sentirsi soddisfatta?
  8. Nell’ipotesi di raggiungimento dell’accordo il cliente vuole mantenere una relazione con la controparte dopo la risoluzione della controversia?
  9. Su quali questioni le parti si possono accordare?
  10. Su quali questioni il cliente non può accordarsi?
  11. Quali informazioni, documenti, casi, o regole potrebbero far cambiare idea alla controparte sulle questioni coinvolte nella disputa?
  12. Che cosa potrebbe causare un cambiamento nel cliente?[42]

7) Anche se il cliente è convinto che le altre persone abbiano torto, l’avvocato accompagnatore sa che per un buona riuscita della mediazione deve esplorare i punti di vista altrui. L’avvocato accompagnatore deve dunque avvertire il cliente che in mediazione:

  • può ascoltare opinioni che non condivide;
  • è più produttivo sforzarsi di comprendere le opinioni altri anche se non si condividono;
  • il mediatore vuole ascoltare ciò che è realisticamente possibile;
  • è meglio ascoltare con attenzione la controparte e cercare di individuare gli argomenti su cui concorda: ciò, infatti, può indurre la controparte a capire le opinioni del cliente e a chiudere un accordo;
  • è meglio trattare la controparte con rispetto quando si è in disaccordo: il rispetto attira rispetto;
  • è meglio mantenere una mente aperta e desiderosa di considerare varie opzioni di un accordo[43].

8) L’avvocato accompagnatore ha il dovere di informare il cliente che il mediatore, a seconda della fattispecie,  può essere indotto a fornire  suggerimenti ed opinioni sul caso, ma che il cliente ha diritto di ignorarle e di prendere le proprie decisioni, inclusa la decisione di non accettare una particolare offerta e di non raggiungere un qualsivoglia accordo[44].

9) Nel caso in cui la mediazione porti ad un parziale risultato il cliente ha il diritto di chiedere all’avvocato che valuti l’opportunità, oralmente o per iscritto, di una nuova sessione di mediazione[45].

10) L’avvocato mediatore ha il dovere di spiegare alle parti tutti gli aspetti inerenti la confidenzialità della procedura di mediazione[46].

11) L’avvocato mediatore può aiutare a mettere per iscritto l’accordo raggiunto se gli avvocati non accompagnano le parti; se le parti sono rappresentate da avvocati sono questi ultimi che ordinariamente preparano l’accordo scritto[47].

*.*.*

In conclusione quella del mediatore non è semplicemente una qualifica che si può acquisire una tantum o semplicemente aggiornare ogni biennio, ma una professione, come quella legale del resto, che si deve vivere e che implica un continuo studio ed aggiornamento.

Mi auguro che in sede di conversione del decreto legge si tenga conto delle esperienze straniere e se posso aggiungere anche del buon senso del padre di famiglia.


[1] In oggi alla Camera in attesa di essere convertito il legge: v. A.C. 1248 Cfr.http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005850.pdf

[2] Che a loro volta non propongono approfondimenti sulla materia per ragioni storiche.

[3] Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

[4] Art. 1965 C.c. 1. La transazione è il contratto [1350 n. 12, 2643n. 13] col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro [764, 1304].

2. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti [1976].

[5] V. quello della mediazione trasformativa propugnato da J. P. FOLGER e R. A. BARUCH BUSH inLa promessa della Mediazione, MondinuoviVallecchi, 2011.

[6] Peraltro anche il decreto 69/13 ha introdotto un incontro programmatorio che però – dice la relazione – non è meramente  informativo.

[7] Cfr. K. FUNKEN, Comparative Dispute Management “Court-connected Mediation in Japan and Germany“, (March 2001). University of Queensland School of Law Working Paper No. 867. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=293495 or doi: 10.2139/ssrn.293495.

[8] (d) Administration of Alternative Dispute Resolution Programs. –  Each United States district court shall designate an employee, or a  judicial officer, who is knowledgeable in alternative dispute resolution practices and processes to implement, administer, oversee, and evaluate the court’s alternative dispute resolution  program. Such person may also be responsible for recruiting,    screening, and training attorneys to serve as neutrals and arbitrators in the court’s alternative dispute resolution program.  Sec. 651 (d) United States Code.

[9] Art 22 e 24  Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč  15/03/10. I mediatori devono però condurre dal 1° gennaio 2011 almeno 10 mediazioni all’anno (art. 25 ).

[10] Cfr. § 8 e 9 legge sulla mediazione 25 giugno 2004 n. 420. Cfr.http://www.mediacie.sk/moznosti-mediacie/zakon-420-2004.html

[12] Der Rechtsanwalt, der sich als Mediator bezeichnet, hat die Voraussetzungen nach § 5 Abs. 1 Mediationsgesetz im Hinblick auf Aus- und Fortbildung, theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen zu erfüllen.

[13] Art. 1 § 5 (1)

1) Der Mediator stellt in eigener Verantwortung durch eine geeignete Ausbildung und eine regelmäßige Fortbildung sicher, dass er über theoretische Kenntnisse sowie praktische Erfahrungen verfügt, um die Parteien in sachkundiger Weise durch die Mediation führen zu können.

[14] Art. 1 § 5 (1)

Eine geeignete Ausbildung soll insbesondere

vermitteln:

1. Kenntnisse über Grundlagen der Mediation sowie deren Ablauf und Rahmenbedingungen,

2. Verhandlungs- und Kommunikationstechniken,

3. Konfliktkompetenz,

4. Kenntnisse über das Recht der Mediation sowie über die Rolle des Rechts in der Mediation sowie

5. praktische Übungen, Rollenspiele und Supervision.

La norma costituisce aggiunta dell’ultimo progetto in tema.

[16] Art. 1 § 5 (2)

(2) Als zertifizierter Mediator darf sich bezeichnen, wer eine Ausbildung zum Mediator abgeschlossen hat, die den Anforderungen der Rechtsverordnung nach § 6 entsprichti.

[17] Art. 1 § 5 (3)

(3) Der zertifizierte Mediator hat sich entsprechend den Anforderungen der Rechtsverordnung nach § 6 fortzubilden.

[18] Art. 1 § 6

§ 6 Verordnungsermächtigung

Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates nähere Bestimmungen über die Ausbildung zum zertifizierten Mediator und über die Fortbildung des zertifizierten Mediators sowie Anforderungen an Aus- und Fortbildungseinrichtungen zu erlassen. In der Rechtsverordnung nach Satz 1 können insbesondere festgelegt werden:

1. nähere Bestimmungen über die Inhalte der Ausbildung, wobei eine Ausbildung zum zertifizierten Mediator die in § 5 Absatz 1 Satz 2 aufgeführten Ausbildungsinhalte zu vermitteln hat, und über die erforderliche Praxiserfahrung;

2. nähere Bestimmungen über die Inhalte der Fortbildung;

3. Mindeststundenzahlen für die Aus- und Fortbildung;

4. zeitliche Abstände, in denen eine Fortbildung zu erfolgen hat;

5. Anforderungen an die in den Aus- und Fortbildungseinrichtungen eingesetzten Lehrkräfte;

6. Bestimmungen darüber, dass und in welcher Weise eine Aus- und Fortbildungseinrichtung die Teilnahme an einer Aus- und Fortbildungsveranstaltung zu zertifizieren hat;

7. Regelungen über den Abschluss der Ausbildung;

8. Übergangsbestimmungen für Personen, die bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes als Mediatoren tätig sind.

In sede di progetto ci voleva indicare una data entro cui l’ordinanza dovesse essere adottata.

[19] Cfr. Legge 15 marzo 1991 n. 3 (LOV-1991-03-15-3) in ultimo modificata dalla Legge 4 luglio 2003 n. 75 in vigore dal 01/01/2004. Lov om megling i konfliktråd (konfliktrådsloven) (LOV-1991-03-15-3) http://www.lovdata.no/all/nl-19910315-003.html

[22] V. art. 17 Legge 18 novembre 2009, proclamata con Decisione del Presidente della Repubblica n. 562 del 3 dicembre 2009, entrata in vigore il 1° gennaio del 2010, in RTI 2009, 59, 385. Inhttps://www.riigiteataja.ee/akt/13240243.

[23] V. art. 18 Legge 18 novembre 2009.

[24] Art. 75 l. 192/06

[26] Ex art. 7 c. 2  l. n. 3898/10 è il Ministro della Giustizia a stabilire i termini e le condizioni per l’accreditamento dei mediatori, il codice di condotta per mediatori accreditati, le sanzioni per la violazione del predetto codice, qualsiasi questione che riguardi la mediazione.

Un dipartimento del Ministero della Giustizia è poi in particolare responsabile per l’accreditamento dei mediatori e dell’adozione di misure amministrative necessarie per l’accreditamento.

Vi è una Commissione certificatrice dei mediatori (art. 6 l. n. 3898/10) che opera sotto la supervisione del ministero della Giustizia e che si occupa anche del controllo del rispetto degli obblighi degli organismi di mediazione, della conformità dei mediatori accreditati al codice di condotta e alle raccomandazione del Ministro della Giustizia, nonché della comminazione delle sanzioni stabilite dal Ministero (revoca temporanea o  permanente dell’accreditamento).

La Commissione è composta da un presidente e quattro  membri e un numero uguale di supplenti. La durata del mandato è di tre anni.

La certificazione dei mediatori avviene a seguito di esame che  consente di verificare se il candidato abbia le conoscenze, le competenze e la formazione adeguata per fornire servizi di mediazione e la decisione è scritta e ben motivata.

Il ministro della Giustizia di concerto con il Ministero delle Finanze  approva il regolamento della Commissione e degli esami, l’emolumento dei membri della Commissione, la tassa di partecipazione all’esame, la determinazione del procedimento di controllo degli enti di formazione accreditati per i mediatori e i facilitatori.

Cfr. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3898 Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. (ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 16 Δεκεμβρίου 2010). La relazione con il testo di legge si può trovare all’indirizzo:http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=UDXtv4wqfeo%3d&tabid=132. V. per un breve commento anche P. DRAKOPOULOS, Mediation Becomes Established ADR Mechanism in Greece, in http://www.360reports.com.

[27] Art. 11 Ley Nº 26.589.

[28] Art. 8 Decreto nacional 1467/2011 .

[30] Cfr. Investment Climate Advisory Services of the World Bank Group, Alternative Dispute Resolution Center Manual: A Guide etc.

[31] Cfr. Local Rule 2. 5, 3.

[32] Friary Law, Mediation Forum-Ireland, Mediators Institute Ireland,          The Bar Council, The Chartered Institute of Arbitrators Irish Branch, The Law Society of Ireland, The International Centre for Dispute Resolution. Cfr. art. 15 della legge su responsabilità civile e tribunali (Civil Liability and Courts Act – S.I. No. 168 of 2005).

[33] V. amplius E. FICKS, Models of General Court-Connected Conciliation and Mediation for Commercial Disputes in Sweden, Australia and Japan, in http://www.law.usyd.edu.au.

[34] Negli Stati Uniti non vige l’assistenza obbligatoria in mediazione.  “Representation by an attorney is permitted, but not required, in mediation” recita perentoriamente anche il programma ADA in http://www.ada.gov/medprog.htm.

[35] Different states, courts, and mediation programs may have different mediation rules, so you should ask your attorney about any rules governing your mediation.

[36] In most cases, the parties play some role in deciding how the mediation process in their case will be conducted. Many states, courts, and mediation programs have rules about these procedures, so you should check with your attorney about any rules governing your mediation. The mediator may also have procedures that he or she normally follows. However, some decisions about the mediation procedures may still be up to the parties and the mediator.

Some mediators have web sites or provide bios that indicate their mediation approach.

If you are represented by an attorney, your attorney may know the styles of mediators available for your case and can help you choose one whose style fits your needs.

[37] Will each party provide a memo to the mediator before the mediation session outlining the issues in dispute and whatever other topics the mediator requests?

Will this memo be confidential to the mediator or exchanged with the other party?

Will the mediator ask you to sign an agreement to mediate? If so, your attorney might ask the mediator to provide a copy before the mediation session so you can review it and ask any questions you may have about it.

What information should you bring to the mediation session?

Who will be at the mediation session? Mediation is most effective when each party has in attendance someone with full settlement authority who is knowledgeable and can make independent decisions about the case.

Will anyone participate by video, telephone, or be “on call” if needed?

If a person on your side with authority to settle cannot attend in person, your attorney should discuss this with the mediator before the mediation session.

Should any professionals other than the parties’ lawyers attend the mediation?

This might include financial or technical professionals, among others.

Does the mediator have a prior relationship with anyone who will

be at the mediation (such as parties, professionals, attorneys)? If so, you should tell your attorney as soon as you discover this. Despite the information you disclose, the mediator may still be able to be impartial and helpful but you, the other party, and the mediator will want to know about this from the beginning.

What time will the mediation session begin? How late might the session last?

Where will the mediation session(s) be held?

Will each party present its views in a joint session? If so, what would be

most helpful for you (or your lawyer) to say?

What items should you reserve for a private caucus with the mediator?

What can the mediator do that would be particularly helpful for you?

If the parties reach agreement, who would prepare it?

How much does mediation cost, if anything? How will the parties divide the costs?

[38] If you can participate in selecting the mediator, discuss with your lawyer what experience and qualities in a mediator would be most important in helping the parties resolve their dispute.

If you know of particular mediators, discuss whether any of them have the experience and qualities you think would be most helpful in your case.

[39] You are more likely to feel satisfied with mediation if you prepare carefully ahead of time. This is especially important if you have never participated in a mediation.

[40] Even if you have mediated many times, it is still important to prepare for each mediation because the issues, parties, and mediators are different in each case.

[41] There is no one best way to prepare for mediation or to mediate. You should work closely with your attorney to prepare for the mediation.

[42] In addition to helping you collect relevant information, develop a negotiation strategy, and consider the issues listed below, working together will help you have a common understanding of what to expect of each other in the mediation process. For example, you will want to discuss what roles each of you will play during the mediation.

Think carefully about the issues listed below in preparing for mediation. You may not be able to give a definite answer to some of the following questions and your answers may change during the mediation process, but it is still helpful to consider seriously these questions ahead of time.

What is the conflict really about? Are some of the problems caused by mistrust or miscommunication? What would you like to accomplish at the mediation? What does the mediator need to understand to help you accomplish your goals? What does the other party need to understand? What would you need to feel satisfied with the outcome? What do you think that the other person needs to feel satisfied? This may involve the  exchange of monetary or nonmonetary value. If you can reach an acceptable agreement in mediation, would you want to have any relationship with the other party after the dispute is resolved? What issues do you and the other party agree about? What issues do you disagree about? What information, documents, cases, or rules might cause the other party to change his or her mind about the issues in dispute? What might cause you to change your mind?

[43] In mediation, you may hear things that you will disagree with and the mediator may test your views about what is realistic. Although you may think that the other party is wrong about some things, you will be more successful if you try to understand the other party’s views. Listen carefully to what he or she says and look for things that you agree on. This may cause the party person to try to understand your views and it may help you reach an agreement. When you disagree, it helps to be respectful toward the other party, which may cause him or her to treat you respectfully as well.

Keep an open mind and be willing to consider various options for settlement.

[44] Even if your mediator gives you suggestions  or opinions, you always have the right to disregard those suggestions and opinions and to make your own decisions, including a decision not to accept a particular offer or not to reach any settlement.

[45] If you do not resolve all the issues at a mediation session, think about whether your attorney should follow up with the mediator by phone or to schedule another mediation session. Sometimes parties need more information or time to think about a situation before they are ready to finally resolve a dispute.

[46] Your mediator is likely to discuss all these aspects of confidentiality with you but, if he or she does not, be sure to ask.

[47] If the parties reach an agreement settling their dispute, the mediator may help the parties put it in writing.

If attorneys are representing the parties, the attorneys typically draft any written agreement.

In gazzetta il “decreto del fare”

In gazzetta ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 è stata pubblicato il decreto legge 21 giugno 2013 (clicca qui Decreto_fare_GU) che contiene importanti novità in riferimento al settore giustizia civile (titolo III articoli 62 e ss.):

1) nomina di giudici ausiliari;

2) proposta obbligatoria del giudice civile;

3) reintroduzione della mediazione obbligatoria .

Dell’idea del buon governo

Idea del buon governo

Quale sia il miglior governo, il rigoroso o il soave (estratto)

 

Tutto il mondo si accorda in questo, che il governare uomini è la più difficile cosa che si ritrovi tra gli affari del mondo.

E a dire il vero quanti sono gli uomini, altrettanti sono i piccoli mondi; ed è forse più malagevole governare il mondo piccolo che non il grande.

Il corso del maggior mondo è tanto uniforme e uguale, che si può dire, che chiunque fosse capace di governarlo bene per un anno, potrebbe quasi governarlo eternamente senza fastidio.

Ma il minore ad ogni momento si cambia, ed è un banderuola battuta da tutti i venti, e quanti uomini avete da governare, son quasi altrettanti mondi uno differente dall’altro.

Uno è tutto impeto; l’altro è freddo e pesante come fosse di piombo, e così poco maneggevole, che come una zolla di rozza terra se niente niente lo premete dà in dispersione e si rompe; quegli è leggiero ed instabile come argento vivo, né mai quel Mercurio si può fissare; e questi è ombroso, e mezzo ipocondriaco, che ogni cosa prende di traverso, e non sa far altro che lamentarsi e poi crede che non vi sia al mondo cosa più candida ed innocente di lui.

Un altro è tutto glorioso, pare che in questo mondo non si possa né si debba pensare ad altri che a lui.

Questo vuol essere adulato e quello, se mostrate di lisciarlo, s’insospettisce e non si fida di voi.

Qual capacità dunque, o per dir meglio, quale benedizione del Cielo sarà necessaria per governare tanta diversità d’umori felicemente o con qualche sorta di soddisfazione?

Ora se nei soggetti che hanno da essere governati si trova della diversità non c’è niente di meno in quelli che hanno l’ufficio di governare.

Dato che alcuni sono del parere che il governo debba essere nervoso, vigoroso ed efficace, vengane quel che mai ne deve venire; altri credono esser meglio che il governo sia dolce, cordiale, e pieno di paterna benignità.

I più sensati dicono che bisogna temperare l’uno con l’altro, e maritar la rosa con le spine e avere una certa maniera di reggere dolcemente efficace.

Il paggio è che ciascuno si adula e crede per certo che tale è il suo modo di governare e che egli ha tanto di dolcezza quanto bisogna; e niente meno dell’efficacia e insomma pensa di aver trovato una perfetta modalità di soave rigore.

Che se alcuno di loro li contraddice affermano di non esser così: e si danno a credere che in verità tutto il mondo in ciò si inganna, fuori che loro, e che ogni persona di buon gusto quando sia bene informata, troverà, che il suo buon governo è molto temperato, e che ha del dolce, e dell’agro quanto bisogna, e non più.

Il male è che non c’è chi lo creda se non i miserabili, e qualche adulatorello, che fa finta di crederlo.

Se uno pensasse che una perfezione così rara si potesse conseguire in pochi mesi, o con un poco di buona intenzione, e con un tantino di studio che la persona vi ha posto, questo sarebbe il segno infallibile, che quello che egli crede così fermamente, non altro è che quello che crede solo lui.

E ciò perché ordinariamente quelli che hanno questo così prezioso talento, sogliono ingenuamente confessare di non averlo, quantunque essi continuamente studino per acquistarlo, e riconoscendo la loro debolezza, fuggono quanto possono, dentro i termini dell’ubbidienza, la croce del governo, e di maneggiare il timone di una nave battuta continuamente e combattuta da tanti turbini e da tanti venti contrari.

Lo stimarsi dunque veramente incapace di saper governare e di preferire ogni altro a sé, non già per un vano complimento e per cerimonia, ma per buon senno e come nel cospetto di Dio e dei suoi Angeli, questo per verità è il vero segno di un uomo degno di governare.

 

Étienne Binet, Idea del buon governo, descritta da Renato Francese predicatore del Re, presso Giò Giacomo Hertz, Venezia, 1674, p. 10 e ss.

Sun Tzu, Harvard e Manù

Cina

Nel 1972, durante uno scavo in Cina[1], all’imbocco del Fiume Azzurro, venne alla luce il testo integrale su listelli di bambù di un manuale di strategia militare del IV secolo a.C. [2].

Quest’opera era già parzialmente conosciuta nel mondo occidentale[3] con il titolo de “L’arte della Guerra” (Bingfa)[4].

Secondo la tradizione la scrisse un generale di umili origini chiamato Sun Tzu[5]; egli desiderava ingraziarsi il suo signore in modo che gli affidasse il comando delle armate, cosa che secondo la tradizione si verificò.

Nel 1975 questo testo venne rielaborato all’università di Harvard ed alcuni studiosi diedero alla stampe il celeberrimo volume “L’arte del negoziato”[6].

Ma ci sono anche altre opere in materia di management e marketing che si ispirano al testo di Sun Tzu[7]. I manager americani hanno in particolare cercato nella formazione classica[8] spunti d’immediata utilizzazione: se nel mondo antico sono esistiti tanti eroi e l’eroe è stato evidentemente un uomo di successo, quale deve essere un manager, ci si poteva allora ispirare all’eroe omerico greco, o al politico romano o al comandante di armate cinese.

Così il leader che sa gestire i conflitti in azienda è divenuto “colui che trova il modo di far parlare tutte le parti interessate, che sa capire le loro differenti prospettive, e riesce infine a trovare un ideale comune che tutti siano disposti a sottoscrivere. Costui fa affiorare il conflitto, riconosce i sentimenti e i punti di vista di tutti e poi reindirizza l’energia verso un ideale comune[9].

Gli studiosi americani[10] cercarono di sviluppare un modello di negoziazione, ispirandosi alle tattiche e ai modelli strategici utilizzati per porre fine al combattimento campale.

Ne è esempio illuminante il suggerimento di una tecnica detta di “jujitsu negoziale” da utilizzare quando l’avversario in una disputa si dimostri completamente sordo alle nostre richieste e completamente arroccato sulle proprie; tecnica che consiste nello schivare e piegare la sua forza ai nostri fini[11].

Le regole della negoziazione estrapolate da un manuale, lo si ripete, di arte militare, hanno fornito la base per la conciliazione e per la mediazione.

I principi ricavati dalla Bingfa sono oggi riconosciuti in mediazione. Ne vediamo alcuni.

Il mediatore devono possedere delle abilità, ma alcune sono innate.

Quindi vale il detto: uno può sapere come vincere senza però, essere in grado di farlo[12].

Il mediatore deve pianificare il setting per tempo e con attenzione.

Il generale vincitore, prima che venga combattuta una battaglia, fa molte riflessioni nella sua tenda[13].

“Chi prende posizioni sul campo per primo ed attende la venuta del nemico, sarà fresco per lo scontro. Chi giunge secondo sul campo e deve affrettarsi alla battaglia arriverà esausto[14].

Il mediatore è flessibile.

 “Uno dovrebbe modificare i propri piani secondo che le circostanze siano favorevoli o meno[15].

 “Perciò come l’acqua modella il suo corso secondo la natura del terreno su cui scorre così il generale trova la vittoria in relazione al nemico che ha di fronte”[16].

“Colui che può modificare le proprie tattiche in relazione al nemico e, pertanto, ottenere la vittoria può essere definito un condottiero divino[17].

Il generale che ha piena consapevolezza dei vantaggi che derivano dalle variazioni tattiche sa come guidare le truppe[18].

Il mediatore sa dominarsi ed è riservato.

Spetta al generale essere calmo e perciò assicurare il riserbo…[19].

Il mediatore non può essere autoritario, ma deve essere considerato autorevole.

Maltrattare gli uomini e poi temerne le reazioni indica una suprema mancanza di intelligenza[20].

Ora, quando le tue armi saranno spuntate, il tuo ardore caduto, la tua forza esaurita ed il tuo tesoro speso… nessun uomo sarà capace di evitare l’inevitabile[21].

Il mediatore ha però bisogno di far rispettare a coloro che negoziano alcune regole di comportamento.

Quando gli alti ufficiali sono incolleriti ed insubordinati, ed all’incontro con il nemico danno battaglia di loro iniziativa per una sorta di risentimento e, comunque prima che il comandante in capo dica se è, o meno, in grado di combattere, il rischio è la rovina[22].

“Quando un generale, incapace di stimare la forza del nemico, permette che una forza inferiore si scontri con una superiore… il risultato sarà la rotta”[23].

Il mediatore resta fedele ai principi etici e alle regole dell’arte.

Il perfetto comandante coltiva la Legge Morale e resta fedele al Metodo ed alla Disciplina; per questo è in suo potere il controllo del successo[24].

Ci sono tuttavia precetti più antichi di quelli della Bingfa che agli studiosi di ADR potrebbero risultare assai familiari.

Un paio di secoli prima dell’Arte della Guerra sempre nel mondo orientale ed in particolare in India veniva steso per iscritto il Manava-Dharmasastra (मानव धरमसस्त्र)[25] detto Codice di Manù, un manuale di vita pratica per gli esseri umani e anche di strategia militare[26], i cui principi risalgono con tutta probabilità al XII secolo a. C.[27].

Fu pubblicato per la prima volta in Francia nel 1830 e poi tradotto in francese nel 1833[28]: alcuni suoi principi furono sicuramente ripresi dal naturalismo, e tra i suoi estimatori troviamo anche importanti intellettuali italiani dell’Ottocento[29].

Manù è un demiurgo a cui fu affidata la creazione del mondo e dunque è personaggio di invenzione: probabilmente il testo è frutto dell’elaborazione secolare dei sacerdoti.

I precetti che vengono consigliati al sovrano sono fondamenti della negoziazione più avanzata, specie per quella esercitata durante le relazioni sindacali.

“169 Quando il re valuta che dopo la sua superiorità sarà certa,  e che nel presente non deve soffrire che un lieve danno, ricorra ai negoziati pacifici”[30].

“199 Siccome non si prevede mai in modo certo da qual parte uscirà la vittoria, il re deve, per quanto può fuggire dal venire alle mani”[31].

“206 Il vincitore può concludere alla fine una pace con il perdente, e prenderlo come alleato con calore,  considerando che i tre frutti di una spedizione sono l’amicizia, l’oro, e l’accrescimento del territorio[32].

Il Codice di Manù ci spiega poi mirabilmente quali devono essere le caratteristiche di un ambasciatore.

L’ambasciatore è stato presso tutti i popoli il primo negoziatore/mediatore della storia; per garantirgli lo svolgimento del suo compito era considerato presso tutti i popoli sacro ed inviolabile. In Grecia veniva detto Araldo, in Magna Grecia Irenofeciale (portatore di pace) e a Roma Feciale.

 “63 (Il re) Scelga ambasciatore chi ha cognizione di tutti i Sastra, che sappia interpretare i segni, il contegno ed i gesti, puro nei costumi, incorruttibile, abile e di illustre nascita”[33].

 “64 Viene lodato l’ambasciatore di un re , quando affabile, puro, destro, di buona memoria, pratico dei luoghi e dei tempi, di bella presenza, intrepido ed eloquente”[34].

 65 Dal capitano dipende l’esercito, dalla giusta applicazione delle pene il buon ordine, il tesoro ed il paese dal re, la guerra e la pace dall’ambasciatore” [35].

66 L’ambasciatore ricongiunge i nemici, divide gli alleati, perché tratta gli affari determinanti rottura e buona armonia[36].

“67 Nei negoziati con re straniero, l’ambasciatore indovini le intenzioni di questo re da certi segni, dal contegno e dai gesti di lui, e per i segni e gesti dei suoi emissari segreti…”[37].

Le caratteristiche che vengono qui descritte stanno alla base del mediatore così come è stato delineato ancora nel 2012 dall’ONU[38].

Il mediatore deve conoscere le regole (Sastra)[39]: si tratta delle norme di legge ma anche di quelle deontologiche, delle regole dell’arte, degli usi ecc… Gli Anglosassoni aggiungono opportunamente anche le regole del rapporto commerciale tra le parti.

Deve essere un esperto del linguaggio del corpo: su questo requisito dovremmo riflettere a lungo, specie noi formatori di mediatori.

La purezza e l’incorruttibilità dell’ambasciatore, e più in generale del cittadino romano, si ritrovano anche nei Mores maiorum romani che sono richiamate oggi dall’ONU: si fa diretto riferimento alla gravitas[40], ossia al contegno irreprensibile.

Il mediatore deve possedere delle abilità[41], deve essere affabile[42], scaltro[43], di buona presenza[44], coraggioso[45] ed in grado di utilizzare la parola[46].

Quale è il suo compito primario? Facilitare la comunicazione ossia ripristinare ciò che è stato rotto dagli affari, proprio la buona armonia del rapporto.

Nei corsi di mediazione che io ho frequentato viene spiegato agli studenti che nel proporre un’alternativa per la composizione del conflitto colui che media dovrebbe individuare una soluzione che non dipenda per il suo avveramento dall’altro mediante.

Tale impostazione viene chiaramente individuata con riferimento al Bramino, nel Codice di Manù.

“159 Fugga ogni atto dipendente dall’altrui soccorso; s’applichi invece a tutto quello che dipende da lui stesso”.( Libro III Codice di Manù).

Il testo sacro ci reca anche la motivazione di una tale impostazione.

160 Ciò che dipende da sé reca piacere; ciò che da altri, noia; sappia che questa è in somma la ragione del piacere e del dolore”.

Altro suggerimento che viene dato in tutti i corsi riguarda il lavoro del mediatore che deve sforzarsi di eliminare gli agganci emotivi, di non esprimere giudizi e di “depurare” le narrazioni dei medianti degli elementi negativi che le connotano.

“161 Non mostrare cattivo umore nemmeno nell’afflizione; né nuocere altrui, neppure col pensiero; né proferire parola da cui alcuno possa essere trafitto, la quale chiuderebbe l’accesso al Cielo” (Libro II Codice di Manù).

Degni di massimo rilievo sono i principi dedicati al giudice.

“23 Il re o il giudice da lui eletto cominci l’esame delle cause collocandosi sulla sedia nella quale deve rendere giustizia, decentemente vestito, e raccogliendo tutta l’attenzione…;

24 Esamini le ragioni delle parti per ordini di classi, considerando quel che è utile o dannoso, e principalmente quel che è legale o no” (Libro VIII Codice di Manù).

Il mediatore ha oggi come ordinario scrupolo quello di chiedersi durante tutto il corso della procedura se l’opzione negoziale che le parti scelgono sia utile o meno rispetto alla migliore alternativa che esse hanno all’accordo ed in seconda battuta se l’opzione utile rispetti la legalità.

Ma i principi più straordinari sono quelli espressi qui di seguito sempre come doveri del giudice.

“25. Scopra la mente degli uomini per mezzo dei segni esterni, del suono di loro voce, del colore del volto, del contegno, del portamento del corpo, degli sguardi e dei gesti.

26. Dal contegno, dal portamento, dai gesti, dalle parole, dai moti degli occhi o del volto si indovina l’intero pensiero”[47].

Di questi due precetti sarebbe superfluo il commento, se non fosse che risalgono a tremila anni fa. La cosa che più mi stupisce è che si riferiscano al giudice, anche se in precedenza hanno riguardato già l’ambasciatore.

Allora si potrebbe dire, non è solo il verbale, non è solo il documento che porta verso la verità processuale, specie se ci sono altri mezzi che possono portarla a coincidere con quella sostanziale.

Per un mediatore e più in generale per un esperto di comunicazione lo studio del linguaggio analogico costituisce una tappa ineludibile: ci potrebbero raccontare a lungo che quei due precetti riassumono l’essenza del loro lavoro.

Uno psicanalista sa bene che Es si sfoga attraverso gli arti e che il movimento è lo specchio del pensiero, un neuro scienziato potrebbe al proposito raccontarci cose mirabili dei percorsi della percezione nel cervello medio.

Ma l’uomo antico aveva fatto ben di più: aveva  messo tutto ciò in una legge e quella legge doveva essere osservata dal giudice, dall’ambasciatore e da tutti gli altri uomini.

L’uomo antico ci racconta ancora che il sovrano istruito antepone i negoziati alla corruzione, al seminare discordia e alla guerra. La migliore forma per vincere e dunque per soddisfare i propri interessi è quella di negoziare perché tutti, potremmo aggiungere noi, ci trovino il loro tornaconto. Il giudizio è ed era in antichità davvero l’ultima ratio.

107 Così disposto a far conquiste, sottoponga gli opponenti alla propria autorità col negoziare, e coi tre altri mezzi che sono: spandere doni, seminare discordia, e usar le armi;

108 Se non riesce coi primi tre mezzi, gli assalga a forza aperta, e li costringa successivamente a sottomettersi;

109 Fra questi quattro mezzi d’esito, incominciando dai trattati, gli uomini istruiti antepongono sempre i negoziati pacifici alla guerra per l’utile dei regni”;[48].

“198 Faccia ogni sforzo per diminuire i suoi nemici con negoziati, con doni, fomentando discordie; adoperi i suoi mezzi insieme o separati, senza ricorrere alla pugna;” [49].

In mediazione però ciò che conta è la cooperazione tra le parti e col mediatore.

55. Una cosa facilissima diventa difficile per un uomo solo; con più forte ragione il governare un regno senza essere assistito;” [50].

Ed il mediatore deve essere neutrale: su cosa sia la neutralità si sono scritti fiumi di parole; quanto al re il Codice di Manù reca bellissimi principi che sono anche patrimonio di ogni mediatore.

 “211. La bontà,  l’arte di conoscere gli uomini, il valore della compassione, un’inesauribile liberalità, formano l’ornamento di un principe neutrale”[51]

La liberalità del mediatore attiene soprattutto al tempo e alla pazienza che sono per lui inesauribili.

Il Codice di Manù detta infine una regola preziosa per l’esito della negoziazione.

“215 Concentrandosi nell’esame dei tre soggetti che sono: chi dirige l’affare, l’oggetto che si propone ed i mezzi di riuscita, si sforzi di raggiungere almeno la metà dei suoi desideri;[52]”.

In conclusione di questo piccolo excursus si può ragionevolmente pensare che i tempi antichi ci diano copiose indicazioni su come imbastire e mantenere i nostri rapporti cogli altri; sta solo a noi farne uso nel modo più proficuo.


[1] Nella provincia di Shantung venne scoperta una tomba della dinastia Han.

[2] In realtà sembrerebbe che i fatti narrati appartengono anche a periodi successivi (tra il 400 ed il 320 a. C.): all’epoca dell’autore, ad esempio, la cavalleria non veniva utilizzata in battaglia come risulta dal testo. V. amplius M. CONTI, Introduzione a “L’arte della Guerra”, RL Gruppo Editoriale S.r.l., Santarcangelo di Romagna (Rn), 2009.

[3] J. J. M. AMIOT, Art Militaire des Chinois, Paris, 1772.

[4] Troviamo peraltro le stesse argomentazione in Tucidide, Tito Livio e Bartolo da Sassoferrato.

Quest’ultimo ad esempio nel De Tyrannis si sofferma  sull’importanza di istituire  un regolare servizio di spionaggio interno (q. VIII, 605-610) <ut corrigant delicta et alia quae iniuste fiunt in civitate>, spionaggio che, anche se ad altri fini, come ci rivela il capitolo XII dell’Arte della Guerra, è uno dei capisaldi addirittura delle dinastie: “Sii sagace! Sii acuto! Ed usa le tue spie per ogni genere di affare… Anticamente la fondazione della dinastia Yin fu dovuta a  Y Zhi che avva servito sotto gli Xia…”).

Anche in Machiavelli che scrive peraltro un’opera celeberrima dall’identico titolo, possiamo ritrovare concetti molto simili.

[5] Per lui si ripropone peraltro la vexata quaestio  filologica sull’identità di Omero: c’è chi nega che sia mai esistito. Probabilmente il volume venne composto nel periodo successivo alla predicazione di Confucio in un momento in cui in Cina vi erano diversi Stati combattenti.

[6]  Di R. FISHER – W. URY – B. PATTON, Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. Houghton Mifflin Company, 1981.  È opera fondamentale non solo per la negoziazione, ma anche per le strategie di management. In Italia si può trovare in una traduzione del 2008 di A. GIOBBIO per l’editore Corbaccio, Cles (TN).

[7] Cito ad esempio M. McNEILLY, Sun Tzu and the Art of Business: Six strategic, Principles for Managers, New York, Oxford University Press, 1996.

[8] Non solo aprendosi al mondo orientale, ma anche quello greco e romano.

[9] D. GOLEMAN-R. E. BOYATZIZ-A. MCKEE, Essere leader, R.C.S. Libri, Milano, 2002, 308.

[10]  Dell‘Harvard Negotiation Project, in particolare R. FISCHER e W. URY.

[11] Quando la controparte asserisce la propria posizione non è utile né accettarla, né respingerla, ma trattarla come una opzione possibile. Invece di difendere la propria idea è più fruttuoso chiedere agli altri di criticarla per capire ciò che in essa non va e migliorarla. Se la controparte ci attacca personalmente non bisogna opporsi, ma lasciare che si sfoghi e riciclare alla fine il suo attacco verso il problema. È più utile utilizzare domande e non affermazioni che creano resistenze e restare in silenzio ad attendere la risposta.  V. amplius R. FISCHER-V. URY-B. PATTON, L’arte del negoziato, Corbaccio, Milano, 2005, pp. 148 e ss.

[12] Sun Tzu, Bingfa, IV, 4.

[13] Sun Tzu, Bingfa, I,25. La traduzione dei passi è tratta da M. CONTI, Introduzione a “L’arte della Guerra”, RL Gruppo Editoriale S.r.l., Santarcangelo di Romagna (Rn), 2009.

[14] Sun Tzu, Bingfa, VI, 1.

[15] Sun Tzu, Bingfa, I, 16.

[16] Sun Tzu, Bingfa, V, 32.

[17] Sun Tzu, Bingfa, V, 33.

[18] Sun Tzu, Bingfa, VIII, 4.

[19] Sun Tzu, Bingfa, XI, 35.

[20] Sun Tzu, Bingfa, IX, 37.

[21] Sun Tzu, Bingfa, II, 4.

[22] Sun Tzu, Bingfa, X, 17.

[23] Sun Tzu, Bingfa, X, 19.

[24] Sun Tzu, Bingfa, IV, 16.

[25] Il termine dovrebbe significare “Leggi fondamentali dell’uomo”.

[26] Si veda in particolare il libro VII che ha diverse affinità con l’Arte della Guerra.

[27] Cfr. C. CANTÙ, Storia universale, Volume I,  Cugini Pomba e C. Editori, Torino, 1838, p. 300 e ss.  Questo testo sacro non tiene conto degli insegnamenti del Budda che tremila anni fa aveva protestato contro l’ortodossia braminica.

[28] L’edizione italiana è di Cesare Cantù (v. C. CANTÙ, Documenti alla Storia Universale, Tomo II, Guerra, Religione, Legislazione, Filosofia, Cugini Pomba e C. Editori, Torino, 1851, p. 363 e ss.).

[29] Romagnosi, Cantù, Mazzoleni, De Giorgi, Puccinotti, Montanari, Troya, Brunetti.

[30] Codice di Manù, Libro VII.

[31] Codice di Manù, Libro VII.

[32] Codice di Manù, Libro VII.

[33] Codice di Manù, Libro VII.

[34] Codice di Manù, Libro VII.

[35] Codice di Manù, Libro VII.

[36] Codice di Manù, Libro VII.

[37] Codice di Manù, Libro VII.

[38] Cfr. United Nations Guidance for Effective Mediation.

[39] Per l’Onu anche quelle internazionali.

[40]The mediator needs a level of seniority and gravitas commensurate to the conflict context and must be acceptable to the parties”.

[41] Da ultimo espresse nelle rules Californiane:

  • saper comunicare chiaramente,
  • saper ascoltare in modo efficace,
  • saper facilitare la comunicazione tra tutti i partecipanti,
  • saper proporre l’esplorazione di opzioni di accordo che trovino il consenso di tutte le parti,
  • ed in ultimo saper condurre se stessi in modo neutrale.

[42] Noi parliamo di assertività, di capacità di usare in sincronia lo sguardo ed il sorriso.

[43] Nel senso di conoscitore della psicologia umana.

[44] Anche in mediazione la prima impressione è quella che conta.

[45] Sappiamo che il mediatore può fare domande inusuali e che non ha paura ed anzi tende a sollecitare le persone a sfogare le proprie emozioni.

[46] Un mediatore che non è in grado di formulare domande non può fare adeguatamente il suo mestiere.

[47] Codice di Manù, Libro VIII.

[48] Codice di Manù, Libro VII.

[49] Codice di Manù, Libro VII.

[50] Codice di Manù, Libro VII.

[51] Codice di Manù, Libro VII.

[52] Codice di Manù, Libro VII.

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