1c. Le interdizioni
In questo contesto nel diritto romano si consolidarono tristemente alcune interdizioni in capo agli Israeliti che rimasero purtroppo invariate nei secoli a venire.
Ai Giudei venne interdetta la dimora nei luoghi dove risiedevano i cittadini romani: in osservanza di tale divieto si provvide a relegarli in quartieri separati e a dotarli di propri magistrati[1].
Per impedire qualsiasi tipo di relazione con i cittadini romani si costrinsero anche a portare segni distintivi che li facessero riconoscere[2]: a Roma gli uomini dovevano indossare un cappello azzurro e le donne un indumento che fosse del medesimo colore.
Possiamo aggiungere che dopo la diaspora[3] gli Israeliti furono obbligati a occuparsi esclusivamente di commercio.
Il traffico indotto poteva essere anche d’infimo livello. Con Luigi IX (1214-1270) si arriverà a stabilirne l’occupazione solo del commercio degli stracci[4].
In conseguenza del fatto che Ebrei potevano fare solo commercio Gregorio Magno, ben sette secoli dopo, si trovò ancora ad affrontare un problema spinoso che riguardava il traffico di schiavi che gli Ebrei effettuavano in Africa; ma non poté risolverlo alla radice vietando in assoluto la schiavitù; adottò invece una soluzione di compromesso, ossia vietando che schiavi cristiani rimanessero in possesso di Ebrei.
E la ragione era semplice: gli Ebrei catturavano schiavi in Gallia per conto dei re franchi i quali li rivendevano in Italia che era a corto di manodopera; vietare dunque in senso assoluto il commercio di schiavi in Africa avrebbe danneggiato gravemente il commercio dei regnanti[5].
Originariamente i Giudei erano invece dediti alla vita dei campi ed i precetti mosaici tendevano ad evitare che si mischiassero agli altri popoli, proprio per impedire che mutassero la loro natura agreste in quella mercantile.
Anche se è indubitabile che a partire da Salomone i commerci ebbero una certa espansione.
Ancora nell’età merovingia in Francia, i Giudei si occupavano di commercio ma vivevano anche in campagna. Gli Ebrei coltivarono la terra anche in Spagna, Africa e Siria[6].
Per effetto dell’imposta attività commerciale si ritenne inutile consentire ai figli d’Israele di coltivare gli studi. Per diversi secoli gli Ebrei non poterono pertanto applicarsi allo studio della filosofia, della matematica e delle scienze.
Lo studio speculativo fu possibile solo in Spagna tanto che si attribuisce ad un ebreo, Mosè Maimonide, l’introduzione della metafisica speculativa che gli Ebrei europei non riuscirono nemmeno leggere se non in lingua ebraica.
S’impedì ai Giudei ancora di possedere beni immobili (beni stabili): a Roma la contrattazione dei beni immobili era inizialmente legata alla celebrazione di solennità religiose che erano interdette agli stranieri.
La mancipazione era una vendita immaginaria propria dei soli cittadini romani che si faceva con cinque testimoni cittadini romani puberi ed un libripende; questi cinque cittadini ricordavano le classi del popolo davanti a cui inizialmente si procedeva alle stipulazioni calatis comitiis.
I non cittadini o professanti un diverso culto potevano pertanto appropriarsi a Roma soltanto delle res nec mancipi: si trattava dei beni di minore rilevanza economica e sociale che passavano di mano in mano con la semplice traditio[7].
In Atene invece ai non cittadini comunque di stirpe greca poteva essere eccezionalmente garantito il diritto di commercio o di pascolo per cui veniva pagata apposita tassa che però non era commisurata all’attività, ma anche il diritto, sempre eccezionale, di possedere immobili (così anche ai meteci iscritti nella lista del demo). Talvolta veniva concesso anche il privilegio dall’esclusione della rappresaglia (un meccanismo simile si verificherà per gli Ebrei in alcune città d’Italia con il cosiddetto salvacondotto) [8].
Inoltre la mentalità degli antichi imponeva che l’attribuzione di una proprietà fondiaria costituisse il riconoscimento di una dignità: e per molti secoli gli Ebrei, nei più differenti luoghi, non ne verranno considerati meritevoli, anche grazie ad una presunzione di infamità e malvagità che la stesse bolle pontificali contribuiranno ad alimentare.
(Continua)
[1] Si pensi che la magistratura dei Consiglieri della Comunione reggerà in Germania sino al 1863. G. LEVI, op. cit., p. 271.
[2] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 91.
[3] A partire dal 135 d.C. a causa della persecuzione cominciata sotto l’imperatore Adriano (dopo che Tito nel 70 d.C. aveva distrutto il tempio di Gerusalemme) che vietò agli Ebrei di abitare Gerusalemme di cui cambiò pure il nome in Aelia Capitolina. Cfr. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 372 e ss.
[4] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 47. Tale attività nei secoli successivi divenne fiorente anche a Benevento. Alla stessa professione li limitava una severissima bolla di Paolo IV del 1542. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 90.
[5] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, Giuffré, Milano, 1988, p. 57.
[6] A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 60 e ss.
[7] V. Codex Lib. I tit. X.
[8] A. BISCARDI, Diritto greco antico, op. cit. p. 87-89.
molto interessante sia storicamente che antropologicamente, con basi di diritto epistemologicamente fondate, alessandra chiarioni
"Mi piace""Mi piace"