Ci furono peraltro diversi pontefici che si mostrarono assai benevoli con gli Ebrei. Citiamo qui Pio IV, ma soprattutto Sisto V.
Quest’ultimo in particolare stabilì nel 1586 una disciplina illuminata: gli Ebrei ebbero libertà di movimento nei domini pontifici, poterono svolgere qualsiasi arte e commercio (eccettuati soltanto le negoziazioni di vino, frumento e animali), intrattenere rapporti di amicizia e di lavoro con i Cristiani, coltivare al meglio i loro riti, prendere in locazione le loro dimore a prezzi calmierati, studiare i loro libri che non fossero in contrasto con la dottrina cattolica, esercitare la medicina nei confronti dei Cristiani, acquistare la terra per le tumulazioni[1].
Si deve segnalare inoltre che diversi Pontefici cercarono di salvare la vita agli Ebrei perché si potesse compiere la profezia di Isaia[2] secondo cui alla fine dei giorni essi si sarebbero convertiti al Cristianesimo[3].
Fu soprattutto in conseguenza dell’interdizione alla proprietà della terra che gli Ebrei ricorsero all’arte feneratizia e da tale attività derivò che fossero considerati malvagi ed usurai[4]: il che ha fatto riflettere a lungo storici ed economisti; la conclusione è stata che se questo divieto di proprietà dei beni stabili non fosse stato imposto, probabilmente la stessa storia del mondo occidentale sarebbe radicalmente mutata, almeno in termini di distribuzione della ricchezza.
La liberalizzazione della possidenza avrebbe potuto calmierare l’economia; l’interdizione fu pertanto anche un grave errore di valutazione economica: a metà dell’Ottocento si stimava, infatti, che il capitale fondiario rendesse al massimo l’interesse del 4%, e che quello mercantile producesse un interesse doppio. Nel giro di cento anni partendo dal medesimo capitale una famiglia di mercanti avrebbe quindi potuto divenire 440 volte più ricca di una famiglia fondiaria. Ma tornando indietro di qualche secolo il rapporto poteva arrivare anche a 1378 volte[5].
Gli Israeliti furono ancora costretti a non ambire a cariche civili o dignità: Ulpiano riferisce che Antonino e Severo avessero concesso loro onori e dignità; tuttavia tale liberale elargizione, sempre che ci sia stata effettivamente[6], s’interruppe certamente con Giustiniano che proibì agli Israeliti l’accesso alle magistrature, ad ogni amministrazione[7] e ad ogni dignità[8]: nel contempo però essi furono assoggettati a tutti gli obblighi possibili, come ad esempio quello del decurionato[9], senza però che potessero fruire di quel minimo d’onore connesso alla carica[10].
In Piemonte, ancora nel 1582, il Duca Carlo Emanuele concesse loro solo di avere uno stemma gentilizio e di possedere armi. Gli Ebrei non potevano essere dichiarati nobili né cavalieri, né ricevere onorificenze.
In Lombardia invece potevano diventare nobili e cavalieri perché qui gli ordini cavallereschi erano istituti politici e non religiosi[11].
Il divieto giustinianeo di ambire a carica e dignità ebbe risvolti pratici anche in campi insospettabili: in Piemonte esisteva ad esempio l’Avvocato dei poveri che tutelava gratuitamente chi godesse del gratuito patrocinio; ebbene anche in forza del divieto giustinianeo di non ambire a cariche dignità si ritenne di negare agli Ebrei che pur possedessero apposita dichiarazione di povertà rilasciata dall’Università ebraica, il gratuito patrocinio nelle cause giudiziarie[12].
(Continua)
[1] G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, op. cit., p. 18-19.
[2] Richiamata da Paolo nella lettera ai Romani, 9,27 e pure in Matteo, 17.
[3] MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, op. cit., p. 8.
[4] Nel 1807 si riunì a Parigi un Gran Sinedrio (per volontà francese: il 30 maggio 1806 era stato annesso il Piemonte) che chiese agli Ebrei (decreto del 4 febbraio del Gran Sinedrio) di rinunciare a tali pratiche, ma nel contempo la Francia aveva concesso la possibilità di acquistare beni stabili. C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 10; V. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 130.
[5] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 44-45.
[6] C. 1. 9. 1. 9. 1. Imperatore Antonino a Claudio Tryponio.
“Nessuna petizione può essere avanzata per recuperare ciò che Cornelia Salvia lasciò per testamento agli Ebrei dell’università degli Antiochiani”. C’è però chi ritiene che detta prescrizione di Caracalla accolta nel Codex riguardasse solo il caso singolo e non fosse un precetto avente carattere generale. Cfr. A. M. RABELLO, Giustiniano, Ebrei e Samaritani, op. cit. p. 689.
[7] Cioè all’esercizio dei pubblici affari. “Con questa legge da valere per ogni tempo, ordiniamo, che a nessuno dei Giudei cui sono interdette tutte le amministrazioni e dignità non concediamo di esercitare nemmeno l’ufficio di difensore di un comune, né averne l’onore di padre;…” C. 1. 9. 18 (19).
[8] “… I Giudei ed i Samariti hanno divieto di avere magistratura e dignità, o amministrare giustizia, o di essere nominati difensori o padri delle città, affinché non abbiano facoltà di vessare o giudicare i cristiani e i vescovi. Del pari è loro vietato il militare eccetto, che se sieno nel novero dei coortalini”. C. 1. 5. 12.
[9] Ossia dell’amministrazione comunale. C. 1.9.5.
[10] Non avrà differente tenore l’art. 13 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 (in Gazz. Uff., 29 novembre, n. 264). – Provvedimenti per la difesa della razza Italiana prevederà che “Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:
a) le amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il partito nazionale fascista e le organizzazioni che ne dipendono o che ne sono controllate;
c) le amministrazioni delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti, istituti ed aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro consorzi;
d) le amministrazioni delle aziende municipalizzate;
e) le amministrazioni degli enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle opere nazionali, delle associazioni sindacali ed enti collaterali e, in genere, di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
f) le amministrazioni delle aziende annesse o direttamente dipendenti dagli enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonchè delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
g) le amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
h) le amministrazioni delle imprese private di assicurazione”.
[11] V. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 74 e ss.
[12] Secondo le conclusioni dell’Ufficio dell’avv. Dei poveri del 12 giugno 1729 confermate con un decreto senatorio. Cfr. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., pp. 161 e ss.