Candidarsi alle elezioni comunali nel 2017

 

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Nel marzo del 2017 un rappresentante di Direzione Italia mi ha chiesto di candidarmi alle elezioni comunali di Genova[1].

Ho accettato con grande piacere. Si tratta di una splendida esperienza, dato che Genova è una delle città più ricche di cultura al mondo. Non a caso possiede ben 46 palazzi che costituiscono patrimonio dell’Umanità[2].

Ho dedicato tutta la mia vita allo studio e alla scrittura[3] e dal momento in cui ho firmato il codice etico predisposto dalla mia lista[4], ho iniziato a cullare il sogno di un possibile assessorato alla cultura. Anche perché a Genova la cultura si lega a turismo[5] e ritengo ci sia molto da fare in questo particolare settore.

Io abito davanti al mare ed in particolare davanti al molo dove attraccano i traghetti e le navi da crociera.

Da anni fantastico su dove andranno le persone che vi salgono, quasi come se Genova fosse un luogo semplicemente di imbarco, da lasciare in fretta.

In realtà la maggior parte delle destinazioni non hanno proprio niente da invidiare alla mia città, ma anche per un cittadino sembra talvolta difficile trovare motivi per rimanere[6].

Eppure ci sono rimasto, io non emigro.

Genova è una miniera a cielo aperto di eventi epocali per l’Italia e per il mondo: basta salire al secondo piano in via Balbi 5[7] e trovare probabilmente il primo tricolore oppure camminare sui monti che circondano la città per trovare riferimenti al soldato Ugo Foscolo[8] o ancora entrare nella chiesa di Santo Stefano ove nella cripta è stato battezzato Cristoforo Colombo[9].

Ma posso aggiungere tra i tanti, un altro nome che i Genovesi conoscono bene, se non altro perché passano spesso in auto dalla piazza a lui intitolata: Luigi Corvetto, avvocato dei poveri, e presidente di quella Giunta che varò sul finire del ‘700, in un palazzo che ancora esiste in Carignano, la prima legge sulla conciliazione obbligatoria dei conflitti.

E che dire di Paganini anche se della sua casa non rimane purtroppo che una indicazione.

Tutto questo patrimonio ed altro andrebbe valorizzato al massimo.

So bene di sognare ad occhi aperti: qui a Genova è difficile anche diventare consigliere municipale[10]. Ma se riuscissi ad entrare come consigliere comunale potrei comunque capire come funziona una grande città e cercare di spiegarlo agli altri che non si occupano di politica. Magari qui su questo blog, chissà.

Certo poi ci sono battaglie in cui mi piacerebbe impegnarmi.

Dall’esterno posso solo indignarmi su quello che trapela dall’interno.

In primo luogo sono amareggiato per come è gestito il mercato del lavoro che per molto tempo è stato in “regime di monopolio”[11]: ora che anche gli inserimenti clientelari appaiono problematici perché le risorse scarseggiano, la città non offre alcuna occupazione.

Le infrastrutture pubbliche spesso sono poi decise senza che i cittadini ne vengano a conoscenza e una volta costruite i comitati di quartiere ritengono che abbiano una dubbia utilità[12].

La macchina comunale che conta poco meno di undicimila lavoratori, tra dipendenti interni e dipendenti delle società partecipate[13], ed è quindi la più grande impresa cittadina, non funziona come dovrebbe e come potrebbe[14].

Un terzo degli impiegati in Amt, l’azienda dei trasporti, non conduce gli autobus[15], ma sta in ufficio, non si comprende a fare che cosa: o almeno non lo comprende un cittadino qualunque della strada.

La partecipata Genova Parcheggi incassa circa 13 milioni di euro l’anno e ne restituisce al Comune solo tre. I suoi dirigenti (non ne bastava uno?) hanno stipendi superiori a quelli della cancelliera tedesca. Mentre ad esempio a Parma e a Reggio Emilia un parcheggio in centro costa 30 centesimi l’ora a Genova si pagano 2,40 euro; in sostanza gli emiliani che lavorano in una giornata di ufficio spendono quella che da noi è la tariffa oraria. Tutto ciò è ormai insostenibile, prima che immorale.

 Amiu, l’azienda partecipata che si occupa del trattamento dei rifiuti, è ormai al dissesto. Si è fatta avanti per comprarla Iren, azienda che si occupa di energia. Il Comune ha pensato ad un aumento della tariffa del 46%, ma mica per ripianare il debito, solo perché Iren potesse rimpinguare le proprie casse.

Questi sono solo alcuni degli argomenti scottanti che in città aspettano una soluzione.

Mi chiedo se l’11 giugno 2017 mi sarà data l’opportunità di cercarla.

Carlo Alberto Calcagno

[1] Cfr. le liste ammesse in http://www.comune.genova.it/content/liste-ammesse-il-comune

http://www.comune.genova.it/content/liste-ammesse-il-municipio

[2] Cfr. http://www.irolli.it/genova_unesco/UN/patrimonio_umanita.html

[3] Tra le mie ultime opere:

Un giardino perfetto, Poesie 2012-2016, Carta e Penna Editore, novembre 2016.

La condizione degli Ebrei dai Cesari ai Savoia, Carta e Penna Editore, aprile 2017

La confessione, Dramma in quattro atti, Carta e Penna Editore, aprile 2017

La mia bottiglia, Silloge poetica, Carta e penna, 2005

Il lavoro autonomo, Ipsoa, 2006

La mediazione in Argentina, in Tecniche di mediazione vol. 2 Le esperienze internazionali a cura di Carola Colombo, N&T, Sole24ore, 2016, p. 93 e ss.

Mediare in Europa, in Tecniche di mediazione vol. 2 Le esperienze internazionali a cura di Carola Colombo, N&T, Sole24ore, 2016, p. 104 e ss.

Breve storia della risoluzione del conflitto. I sistemi di composizione dall’origine al XXI secolo, in Itinerari di ADR – Alternative Dispute Resolution di Marco Marinaro, ARACNE editrice S.r.l., 2014.

Brevi cenni sui sistemi alternativi di composizione dei conflitti: l’arbitrato e la conciliazione, in Nuova Giurisprudenza Ligure, Anno XVI n. 2, Maggio-Agosto 2014, De Ferrari, p. 57 e ss

Il legale e la mediazione. I doveri e la pratica dell’avvocato mediatore e dell’accompagnatore alla procedura, Aracne Editrice, aprile 2014.

La mediazione in Francia ed in Liguria, Napoleone e gli avvocati, in Rassegna Forense Rivista Trimestrale del Consiglio Nazionale Forense, Parte Terza-Storia dell’Avvocatura, vol. 2 Anno XLVI Aprile-Giugno 2013

Manuale della Mediazione per il Geometra, UTET Scienze Tecniche, Torino, 2011

La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, Filodiritto Editore, 2011.

Il D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010: ambito e applicazione, in Consulente immobiliare n. 893, Supplemento Mediazione delegata alla prova, Il Sole24ore, 2011

La mediazione in Francia ed in Liguria, Napoleone e li avvocati, in Nuova giurisprudenza Ligure n. 2 anno XIV, Maggio Agosto 2012, De Ferrari, p. 54 e ss.

[4] Cfr. http://www.genovapost.com/Genova/Politica/I-candidati-di-Lista-Musso-Direzione-118760.aspx

[5] L’assessorato alla cultura e turismo ha peraltro le seguenti deleghe:

Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città

Indirizzo e controllo delle istituzioni culturali: Fondazione cultura, teatri, musei, biblioteche

Indirizzi per modelli efficaci di gestione dei Musei civici

Politiche per lo sviluppo del turismo e promozione della città

Rapporti con Enti e Società operanti nel settore, in particolare con Fiera di Genova, Porto Antico, Marina Fiera di Genova e Sistema turistico locale del genovesato

Iniziative di rendiconto alla Città sullo stato di attuazione del programma dell’Amministrazione.

[6] Il candidato sindaco Marco Bucci al contrario ha portato la sua impresa a Genova quando gli altri imprenditori la stavano abbandonando. Cfr. http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2017/03/24/ASnDAsjG-candidato_centrodestra_manager.shtml

[7] https://www.unige.it/storia/

[8] http://www.escursioniliguria.it/schede_monti/m_forte_diamante.htm

[9] https://www.tripadvisor.it/LocationPhotoDirectLink-g187823-d1177269-i36905190-Chiesa_di_Santo_Stefano-Genoa_Italian_Riviera_Liguria.html

[10] Oltre che come consigliere comunale, mi sono anche candidato nel Municipio I (centro-Ovest) e II (centro-Est)

[11] http://www.liguritutti.it/clientelismo-crisi-del-pd-genova/

[12] http://genova.repubblica.it/cronaca/2017/02/02/news/genova_parte_il_parcheggio_di_interscambio_slitta_ancora_la_nuova_rampa_della_sopraelevata-157441712/

[13] Peraltro in profondo rosso. Cfr. http://www.primocanale.it/notizie/comune-di-genova-i-numeri-delle-partecipate-dipendenti-pi-cari-e-debiti-alle-stelle-164895.html

[14] http://genova.erasuperba.it/notizie-genova/dipendenti-comunali-sempre-meno-piu-anziani-giunta-doria

[15] Già nel 2000 il personale amministrativo era sovradimensionato. Cfr. http://www.movimento5stelle.it/listeciviche/forum/2014/01/proposta-di-ristrutturazione-delle-aziende-di-trasporto-pubblico-locale-caso-amt-genova.html/

La giustizia in Liguria ai tempi di Napoleone

Verso la fine del XVIII secolo la Liguria fu assoggettata prima all’influenza napoleonica e poi all’annessione alla Francia.

In Liguria troviamo in questo periodo la Giustizia di Pace su modello francese e possiamo affermare che il territorio ligure fu uno dei grandi laboratori delle scelte conciliative future.

Per meglio comprenderne il significato della conciliazione in questo periodo si ritiene di premettere alcuni cenni storici, tenendo presente che ci interessa investigare quanto accadde a ridosso della costituzione della Repubblica Ligure.

Orbene prima della nascita della Repubblica Ligure il potere era esercitato dalla Repubblica aristocratica di Genova.

Dal 1576 gli organi di governo della Repubblica aristocratica erano tre: I Serenissimi Collegi[1] che avevano il potere esecutivo, il Minor Consiglio formato da 200 nobili di “congruo patrimonio”[2] che deliberava sugli affari gravi dello Stato ed il Maggior Consiglio formato da 230 nobili di basso censo che eleggeva i magistrati, deliberava sulle leggi fiscali e sulle deroghe costituzionali.

Il Minor consiglio di fatto era l’organo che esercitava il potere e aveva dalla sua parte il popolo che vedeva nei nobili ricchi i propri insostituibili datori di lavoro, anche se col tempo era stato in parte esautorato dai Serenissimi Collegi.

I Membri del Maggior consiglio non avevano un grande rilievo e dunque erano ostili sia ai Serenissimi Collegi sia ai membri del Minor Consiglio.

I borghesi avevano ancor meno peso e così nella speranza di acquisirlo erano divenuti filofrancesi: in sintesi venivano manovrati dal Ministro francese Faipoult che faceva il “doppio gioco” ossia spingeva gli scontenti verso la rivoluzione e cercava al contempo di ingraziarsi i Serenissimi Collegi ed il Minor Consiglio.

Il 22 maggio del 1797 scoppiò in Genova la rivoluzione che peraltro covava nella cenere dal 1794.

Gli insorti costituiti dai nobili di basso rango e dai borghesi “patrioti”[3] chiesero a Faipoult di usare la forza e di prendere con le armi francesi Palazzo Ducale, ma egli si limitò a proporsi come mediatore presso il Minor Consiglio; gli insorti si sentirono traditi e rifiutarono la mediazione.

La richiesta di mediazione di Faipoult venne però avanzata anche dai Serenissimi Collegi pronti alla resa, ossia ad accettare tramite il voto dei cittadini una nuova forma di governo che tenesse conto dei giacobini; se non che contro i rivoltosi scoppiò una rivoluzione del popolo[4] che accorse in aiuto degli aristocratici: c’è chi sostiene che ciò accadde perché gli insorti avevano aperto illegalmente le carceri ed altri fa invece riferimento alla corruzione  operata dalle monete d’oro nobiliari.

Fatto sta che a Palazzo Ducale venne aperta così la pubblica armeria a favore degli insoliti benefattori che erano ispirati anche da ideali religiosi (celebre il loro urlo “Viva Maria”): naturalmente i senatori dissero che era stato un incidente e dunque che la difesa dei carbonari andava sospesa ed invitarono nuovamente il Faipoult a trattare, ma ogni trattativa fu vana.

Il capo dei Giacobini Filippo Doria, dunque un nobile, venne ucciso dai carbonari il mattino del 23 e questo fu uno dei segni del fallimento dell’insurrezione che lasciò sul selciato 16 morti; inoltre i giacobini genovesi furono confusi con i cittadini francesi che vennero perseguitati nei beni e nelle persone perché i primi portavano illegittimamente una coccarda tricolore che agli occhi del popolo e dei Collegi identificava i transalpini.

Informato della situazione in Milano Napoleone richiese al Doge di rilasciare i prigionieri francesi, di disarmare i carbonari e di arrestare i nobili che avevano orchestrato la contro rivolta.

Nonostante l’accoglimento delle richieste almeno a parole[5] da parte del Minor Consiglio il Generale che si trovava a Mombello minacciò di procedere da Tortona contro Genova con 10.000 uomini.

Per scongiurare l’aggressione venne inviata a Milano una deputazione dei nobili genovesi dal Minor Consiglio.

Napoleone però si trovava a Mombello dove venne raggiunto.

Il Generale impose alla deputazione di approvare la convenzione del nuovo governo provvisorio[6] che  tra il 5 ed il 6 giugno 1797  Napoleone scrisse di suo pugno con  indicazione dei nomi dei componenti[7] i quali peraltro non poterono rifiutare l’incarico pena una multa di 2000 scudi: tra di essi vi era anche Luigi Corvetto[8] che era considerato l’uomo più colto e “sottile” dei “provvisori”, uno stimato avvocato, un abile politico ed un buon parlatore che giocherà successivamente un grande ruolo nel Direttorio.

Il nuovo governo provvisorio si insediò il 14 giugno 1797.  Più che di un nuovo governo in verità si trattava di un allargamento del vecchio ai borghesi (tra cui 4 avvocati, 4 mercanti ed un medico).

La diffusione della convenzione napoleonica e il fatto che il governo provvisorio, in ottemperanza della Convenzione, avesse soppresso i titoli feudali e nobiliari determinò il rinfocolarsi di sentimenti anti aristocratici: così vennero dati alle fiamme in piazza Acquaverde il libro d’oro della nobiltà ligure, la portantina del doge, gli arredi e le vesti da cerimonia, troni ed arredi del Consiglio, e vennero abbattute le due statue dei fondatori Doria a Palazzo Ducale[9].

I primi provvedimenti del governo provvisorio riguardarono una generale amnistia e l’ampiamento della libertà di stampa: all’unico giornale vicino all’oligarchia se ne aggiunsero altri sei di diversa opinione politica.

Il 20 di giugno del 1997 si insediò una commissione per approntare una nuova costituzione che prese come modello la Costituzione francese del 1795.

Ma la scelta democratica comportava un depotenziamento della Chiesa Cattolica oltre alla riduzione del potere oligarchico: questo effetto determinava a sua volta una drastica riduzione della possibilità di impiego e di commercio per il popolo.

Così per evitare che la Costituzione venisse votata dai cittadini insorse, sobillato dal Parroco della parrocchia di S. Francesco, prima il popolo di Albaro che era particolarmente beneficiato da clero e dagli aristocratici e poi anche quello della Val Polcevera, della Val Bisagno e della Val D’aveto[10].

La rivolta fu sedata dall’esercito francese che era stato destinato alla difesa del governo provvisorio e alle stragi militari seguirono anche le repressioni giudiziarie, specie nei confronti dei sacerdoti ritenuti contrari alla Costituzione democratica, ed infine un’amnistia che però non toccava i capi e gli istigatori.

Il sangue versato fece però sì che il 2 dicembre 1797 fosse votata una nuova Costituzione le cui modifiche furono ancora consigliate da Napoleone.

La Costituzione del 2 dicembre 1797 similmente a quelle delle già citate costituzioni della Repubblica Cispadana e Cisalpina, stabiliva nella nostra materia che “Non si può impedire ad alcuno di far decidere sulle sue differenze per mezzo di arbitri scelti dalle parti”(art. 223) e che “Gli affari su dei quali i Giudici di Pace, e i Tribunali di Commercio non possono giudicare né senza appello, né con appello, sono immediatamente portati dinanzi ai Giudici di Pace, per essere conciliati. Se il Giudice di Pace non può conciliarli, li rimette al Tribunale Civile”(art. 231)[11].

I nuovi organi costituzionali della Repubblica Ligure furono il Consiglio dei Giuniori o dei Sessanta (di 60 membri) e il consiglio dei Senatori (di 30 membri): il primo deliberava i provvedimenti legislativi ed il secondo li approvava. I due corpi approvavano a loro volta cinque Direttori investiti del potere esecutivo che a loro volta eleggevano i Ministri.

Cessò dunque il governo provvisorio e a metà di gennaio 1798 venne eletto sostanzialmente con gli stessi uomini “già provvisori”, il Direttorio di cui appunto era presidente Luigi Corvetto e che aveva come obiettivo “far regnare la concordia” il pronto stabilimento della comune felicità[12].

Però le Casse della Repubblica e del Banco di San Giorgio erano vuote: per far fronte alla crisi finanziaria i Giuniori si autotassarono e poi si varò una tassa sulle finestre[13] contestatissima dalla nobiltà, ma inevitabile visto che gli aristocratici avevano inviato il proprio denaro all’estero e dunque rimaneva in patria solo il patrimonio immobiliare; seguì la requisizione degli ori e degli argenti non ad uso necessario di culto dalle chiese e conventi e dalla sinagoga ed una tassa per la prima volta “induttiva” sulle industrie e sui terreni che utilizzava come parametro il numero dei domestici i quali per precedente provvedimento del governo provvisorio non erano licenziabili[14].

In questo clima si iniziò a parlare di revisione delle Giurisdizione e se ne approvarono venti, non senza contestazioni[15].

Poi il dibattito riguardò l’età ed il diritto di eleggere i Giudici di pace e si stabilì consona l’età di 30 anni e che il diritto lo avessero i cittadini di ciascun cantone a maggioranza relativa[16].

Il 1° giugno 1798 il Consiglio dei Sessanta deliberò d’urgenza la legge sull’”Organizzazione del Potere Giudiziario, e Amministrativo[17].

Nel 1798 si vennero a trovare dunque in Liguria più di 200 Giudici di Pace[18] che venivano appunto eletti unitamente ai loro assessori[19] dall’assemblea cantonale[20] convocata dal “commissario di governo per ordine del direttorio esecutivo[21].

Il giudice di pace doveva dunque avere trent’anni e durava in carico un anno, ma poteva essere rieletto[22] e risiedeva nel comune capo-cantone[23].

Poteva appartenere alla prima o alla seconda classe: tale appartenenza ne determinava la competenza che era più ristretta nella seconda classe e consisteva nel presiedere il tribunale di famiglia in relazione agli incapaci, nel giudicare senza formalità inappellabilmente tutte le controversie sino a 50 lire (tra le 50 e le 300 il giudizio era appellabile) e le cause da danni campestri .

I giudici di pace “provvedevano ad impiegare la loro mediazione, ed ufficio per la conciliazione di tutte le controversie eccedenti la loro competenza; e vertenti fra cittadini, dei quali almeno il reo è domiciliato nella rispettiva loro giurisdizione[24]; quindi si trattava di conciliazione preventiva obbligatoria.

Erano di seconda classe i giudici di pace del luogo ove risiedeva il tribunale che però era itinerante e quindi si passava facilmente da un classe all’altra[25].

I giudici di pace di prima classe invece avevano una competenza giurisdizionale sino a lire 1000, ma i giudizi erano appellabili, esercitavano la volontaria giurisdizione e la giurisdizione del lavoro sino a qualsiasi somma e si occupavano anche dei procedimenti possessori, delle apposizioni di termine, degli attentati ai corsi d’acqua dei mulini e all’agricoltura. Avevano una competenza penale per i delitti sino ad otto giorni di carcere o a 15 di “arresto in casa[26].

Nelle cause di competenza del giudice di pace potremmo dire che non vi era un confine netto tra processo e conciliazione: <<fa egli citare la parte; forma un processo verbale, sommario di quanto le parti hanno a lui esposto; riceve anche il giuramento decisorio, che una parte a delazione dell’altra avesse accettato; descrive distintamente i punti, su de’ quali si è tra le parti convenuto>>[27].

Il processo verbale di conciliazione veniva sottoscritto dal giudice e dalle parti che sapessero scrivere o da loro testimoni che però partecipavano alla sola lettura del “convegno” [28].

Cosa curiosa è che la legge non prevedeva un totale fallimento della conciliazione anche se l’effetto dedotto era poi il medesimo di una completa disfatta; si prevedeva dunque che “Se non riesce a conciliare interamente le parti, trasmette al Tribunale della giurisdizione copia autentica del sopraddetto verbale con un certificato testificante, che la parte è stata inutilmente chiamata all’Ufficio di pace[29].

Se una parte veniva citata due volte e non si presentava al tentativo il giudice di pace redigeva altro certificato testante, “che la parte è stata inutilmente chiamata all’Ufficio di pace[30].

Senza questi certificati che andavano allegati alla petizione, il tribunale non poteva ricevere alcuna causa.

Non si ammetteva in giudizio la presenza di “Curiali o Avvocati”, a meno che non avessero questa qualità le stesse parti in causa; in tal ultimo caso se una parte non aveva tale qualità poteva dotarsi di “Curiale od Avvocato[31].

Vi erano poi diverse questioni dispensate dal tentativo: gli affari che interessavano la Nazione, i Comuni, l’ordine pubblico, quelli ove si ricorreva all’esecuzione parata[32] o che dipendevano da titoli di credito ed altri affari giudicati dal tribunale di commercio, gli affari per cui non era data la facoltà di transigere.

In questa situazione intervenne il decreto napoleonico del 1805 che riformò l’intero sistema giudiziario nella Regione[33] a seguito dell’annessione della Liguria alla Francia.

Rimase il sistema del cantone come unità di misura del circondario del tribunale e nel capoluogo di ogni cantone venne nominato dall’Imperatore un giudice di pace che aveva funzioni giudiziarie, di conciliazione e di giustizia di pace.

Doveva avere almeno 25 anni ed era salariato dallo stato con 1200 lire nella città di Genova e 800 lire negli altri comuni e non poteva godere di nessun altro emolumento nemmeno se fosse stato nominato come arbitro.

La principale funzione d’un giudice di pace “consiste a conciliare le parti potendo[34]: già da questa definizione si può comprendere che l’accordo in sé non aveva più centrale rilevanza.

Tra le varie attribuzioni giudiziarie del giudice di pace vi era anche quella di giudice del lavoro[35], fino a 50 lire senza appello e per qualsiasi altra somma superiore con l’appello, di giudice delle azioni civili per “ingiurie verbali, risse e azioni di fatto”[36] e di giudice tutelare[37].

Nelle materie che non fossero di sua competenza il giudice di pace doveva costituire un Burò[38] di Pace e di Conciliazione.

Nessuna domanda poteva essere esaminata dal tribunale di prima istanza, se non fosse stato citato il difensore di fronte a questo organismo: si trattava quindi un tentativo preventivo di conciliazione obbligatorio.

Erano dispensati dal tentativo gli affari che interessavano lo stato, i comuni, gli stabilimenti pubblici, i minori, gli interdetti e curatori delle successioni vacanti[39], le domande provvisorie, o che richiedono celerità[40] , quelle con l’intervento di un terzo[41], quella fatta in seguito, o in esecuzione di un giudizio tra le parti stesse o chi di ragione[42], gli affari di competenza del tribunale di commercio[43], le domande per esecuzione di convenzioni stipulate nel burò di pace[44], quelle d’immissione in libertà de main levée[45] dei sequestri, e opposizioni, quelle di pagamento di locazioni, fitti, arretrato di redditi[46] e le domande fatte contro tre parti e più, ancorché avessero il medesimo interesse[47].

Il giudice di pace cantonale era anche giudice senza appello del tribunale di polizia, e quindi aveva una competenza penale: si trattava dei delitti la cui pena non oltrepassava i “tre giorni di travaglio, o un imprigionamento di tre giorni[48].

Chi voleva convenire una persona in giudizio doveva citarlo per la conciliazione davanti al giudice di pace del suo domicilio, o nel caso di successione, davanti al giudice di pace della suddetta. Se le parti si conciliavano le convenzioni inserite nel verbale non avevano efficacia esecutiva[49].

Chi non compariva al tentativo veniva multato e non poteva continuare l’udienza sino a che non avesse pagato la multa di 10 lire[50].

In prospettiva storica e alla luce di una norma come questa peraltro non isolata nel panorama internazionale dell’epoca non sembra destare scandalo la prescrizione decisamente più blanda prevista attualmente e secondo cui: “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio [51].

Le regole di procedura seguite a Genova erano analoghe a quelle stabilite dall’Assemblea costituente francese del 1790[52].

[1] Il doge, venti senatori più gli ex dogi.

[2] Il concetto di “congruo patrimonio” era labile ed arbitrario.

[3] Il termine giacobino, infatti, a Genova veniva visto con sospetto perché aveva una connotazione anticlericale.

[4] Carbonari, facchini e portantini in testa.

[5] Ma anche coi fatti in relazione alla liberazione dei prigionieri.

[6] Da installarsi il 14 giugno 1797 secondo le intenzioni del Bonaparte.

[7] Tutte persone lontane da posizioni estremistiche.

[8] Cfr. la lettera del 7 giugno 1797 che Bonaparte scrisse al Doge e la Convenzione che i Genovesi ratificarono il 9 giugno 1997 in Gazzetta Universale o sieno notizie storiche, politiche, di scienza ed agricoltura ecc., Volume XXIV, 1797, p. 389-91.

[9] Napoleone deprecò l’incidente, richiese di rimettere le statue al loro posto offrendo peraltro mezzi economici per i restauro. Luigi Corvetto ed il Faipoult riuscirono a dissuaderlo perché ciò avrebbe determinato disordini.

[10] Una situazione analoga si ebbe anche in Sarzana, mentre i paesi rivieraschi di fatto erano ostili alla caduta del governo provvisorio perché vivevano dei commerci con la Francia. Il Ponente era del pari favorevole al nuovo corso democratico che decisero di appoggiare anche con le armi.

[11] Cfr. H. DIPPEL, Constitutions of the World from the late 18th century to the middle of 19th century, Walter de Gruyter, 2009, p. 529-530.

[12] Gazzetta Nazionale della Liguria 27 gennaio 1798 anno I della Libertà, p. 277.

[13] Non la pagava soltanto chi ne aveva meno di cinque.

[14] <<Il Governo Provvisorio affinchè una numerosa classe di Cittadini nelle attuali difficili circostanze non resti sprovvista di di suffistenza, decreta: “Di obbligare tutti li Cittadini a conservare l’istesso numero di Domestici, che avevano il giorno 22 Maggio p.p.; e qualora ne avessero già licenziati dopo il detto goiorno, rimpiazzarne il numero, o manenerli per sei mesi. Eccettua però quei Domestici, che per la cessazione della Carica Ducale, e Senatoria fosffero stati rimandati.”>> Gazzetta Nazionale della Liguria 17  giugno 1797 anno I della Libertà, p. 16.

[15] Del rappresentante Ansaldi che considerava i Giudici come una creazione di tempi ingiusti. Cfr. Gazzetta Nazionale della Liguria 21 aprile  1798 anno I della Libertà, p. 370-371.

[16] Seduta del 3 maggio 1798. Cfr. Gazzetta Nazionale della Liguria 5 maggio  1798 anno I della Libertà, p. 385-386.

[17] Cfr. RACCOLTA DELLE LEGGI ED ATTI DEL CORPO LEGISLATIVO DELLA REPUBBLICA LIGURE DA’17. GENNAIO 1798. ANNO PRIMO DELLA LIGURE LIBERTÀ, Volume I, Stamperia Padre e Figlio Franchelli, Genova, 1798, p. 208 ess.

[18] Sotto il governo provvisorio esistevano anche gli Ispettori di pace che formavano un comitato autorizzato “a decidere le differenze civili, che non eccedevano la somma di lire venti” colla facoltà di far eseguire le loro deliberazioni, mediante esecuzione forzata. Questi Ispettori che erano sostanzialmente degli arbitri erano pure autorizzati a punire con la pena correzionale di tre giorni d’arresto “le mancanze leggiere contro il buon ordine”. Cfr. il Supplemento alla Gazzetta Nazionale Genovese n. 26 del 9 dicembre 1797 in http://iccu01e.caspur.it/ms/internetCulturale.php?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3ATO00184798_41157&teca=MagTeca+-+ICCU

[19] Ossi agli esperti di diritto che lo consigliavano e lo sostituivano in caso di morte od incapacità provvisoria. Il loro consiglio non era vincolante, poteva sollecitarlo il giudice od anche le parti (art. 41 legge 1° giugno 1798 , n. 111) .

[20] Essa riuniva i rappresentanti di più comuni in cui era diviso il cantone ed era presieduta dal giudice di pace.

[21] Art. 23 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[22] Art. 28  legge 1° giugno 1798, n. 111.

[23] Art. 35 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[24] Art. 31 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[25] Art.  33 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[26] Art. 32 legge 1° giugno 1798,  n. 111.

[27] Art. 44 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[28] Art. 45 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[29] Art. 47 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[30] Art. 47 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[31] Art. 51 legge 1° giugno 1798, n. 111.

[32] Riguardava le cambiali.

[33] Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[34] Art. 29 Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[35] Ed in particolare “Dei pagamenti del salario della gente di travaglio, di quello dei servidori, e dell’esecuzione dei rispettivi accordi dei padroni e dei loro servidori, o gente di travaglio” (art. 31 lett. V).

[36] Art. 31 lett. VI Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[37] Art. 33 Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[38] Così si esprime il testo italiano del decreto licenziato in Liguria.

[39] Art. 37 lett. I Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[40] Art. 37 lett. II Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[41] Art. 37 lett. III Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[42] Art. 37 lett. IV Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[43] Art. 37 lett. V. Il tribunale di commercio era eletto da un’assemblea di negozianti, banchieri, mercadanti, manifattori, e armatori della città dove era stabilito il tribunale. Per diventare giudice bisognava essere stati commercianti per almeno cinque anni, il presidente per dieci. (art. 62).

[44] Art. 37 lett. VI Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[45] Domanda di essere liberata da un sequestro e la relativa opposizione.

[46] Art. 37 lett. VII Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[47] Art. 37 lett. VIII Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[48] V. articoli da 81 ad 87 Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13(15 luglio 1805).

[49] Art. 137 Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[50] Art. 139 Decreto di Napoleone del 15 Mietitore anno 13 (15 luglio 1805).

[51] con l’art. 35 sexies del D.L. 138/2011 di modifica dell’art. 8 comma 5 del D.L. 4 marzo 2010 n° 28.

[52] Decreti 16 agosto e legge 18-26 ottobre 1790 in relazione alla procedura.

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