Pacificatori nella Roma antica


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Tante erano le premure per mantenere la pace che a Roma si dedicò addirittura un tempio alla dea Concordia[1].

Molto venerato era il dio Mercurio, considerato il mediatore tra gli dei e gli uomini, equilibratore e controllore del rapporto tra il bene ed il male. La mitologia racconta che Apollo gli donò il caduceo appunto per pacificare e conciliare.

La conciliazione tra privati fu a Roma assai praticata a giudizio instaurato o prima del giudizio.

I Romani andavano frequentemente ad accordarsi sotto ad una colonna, nel Foro di Cesare[2] e ciò avveniva previo giuramento solenne nel nome del padre della patria[3].

Nei migliori tempi di Roma peraltro si conducevano i coniugi sdegnati, non al foro davanti al pretore, ma al tempio di Giunone conciliatrice per farli desistere dal triste disegno di separarsi[4].

Questo stato di cose resse sino a Caligola che impose una pesantissima tassa sulle liti per rimpinguare le casse dello Stato e quindi considerò la conciliazione come una frode all’erario.

Svetonio ci racconta che l’imperatore pretendeva il 40% della somma controversa[5] e che Caligola condannava tutti coloro che venivano accusati di essersi accordati o di aver composto la lite[6].

Tuttavia i termini che noi usiamo comunemente (conciliazione, mediazione, negoziazione ec…) a Roma significati abbastanza lontani da quelli odierni.

 Il termine conciliatio ha in tarda epoca repubblicana (dal 116 al 27 a. C.) un diverso etimo rispetto a quello che diamo noi oggi alla conciliazione ove il conciliatore svolge un ruolo attivo che può anche incentrarsi su una proposta.

Ed è ben lontano anche da quello di “mediazione” ossia della facilitazione della comunicazione tra le parti e del soddisfacimento degli interessi.

Secondo VARRONE[7]  l’operazione di conciliare era quella che svolgevano i lavandai, e che consisteva nel sottomettere, spremere, costringere i panni (cilia) [8].

Da ciò in seguito “si disse in traslato conciliare l’adoperarsi per rendere taluno benevolo a sé o agli altri. In senso ancora più figurato si disse conciliare il far da mezzano, a qualunque scopo, onesto o disonesto: così i Romani davano il nome di conciliatrices a certe donne che si assumevano di riunire gli sposi divisi[9].

Abbiamo un riferimento delle ISTITUZIONI giustinianee alla reconciliatio nel rapporto tra i pupilli e gli adulti, nell’ambito dell’istituto della tutela[10], ma ciò non ha nulla a che fare col significato odierno di conciliazione.

 Nel CODEX il concetto di conciliatio riguarda per lo più la religione cristiana. Vi è però nel Libro V una citazione importante ai nostri fini che si riferisce al matrimonio e vieta che la riconciliazione si possa imporre[11].

Sempre alla riconciliazione nel matrimonio per lo più si riferisce il DIGESTO[12].

I Romani utilizzavano anche la parola negoziazione ed essa riguardava un settore di attività particolare, quello del commercio.

Il termine negotiatio aveva, infatti, il significato di commercio all’ingrosso, traffico, attività affaristica[13]; il negotiator era il commerciante, il banchiere, il finanziere[14].

Nel senso indicato le ISTITUZIONI richiamano la negoziazione quando vogliono definire la società[15]che appunto raggruppa dei negoziatori di olio, vino e frumento.

Quanto al CODEX l’Imperatore Valentiniano invita i negotiatores alla moderazione perché i cristiani hanno come compito quello di aiutare i poveri[16];  decisamente critico si mostra  Anastasio[17] e Giustiniano proibisce addirittura ai negotiatores la milizia[18].

Anche il DIGESTO dedica ai negotiatiores diverse commenti[19] che hanno sempre a che fare con il commercio.

Lo stesso vocabolo mediator aveva presso i Romani a che fare con il commercio.

Essi intendevano colui che indagando la volontà e la convenienza dei negozianti,  si intrometteva tra di loro per trattare e concludere tra di essi un’operazione lecita ed onesta[20].

Riguardo a tale funzione Giustiniano nel capitolo VIII[21] di una Novella[22] precisa che “Avendo noi fatto una legge che, trattandosi di cause pecuniarie, i mediatori non si possono costringere a fare testimonianza, alcuni abusano di questa disposizione e non vogliono fare testimonianza. Prescriviamo quindi che se ambedue le parti litiganti acconsentono che il mediatore faccia testimonianza, debba egli prestarla, suo malgrado; poiché in tal caso il consenso delle parti toglierà la proibizione da noi fatta che si possa costringere a fare testimonianza[23].

Per indicare i mediatori Ulpiano[24] utilizzò anche il vocabolo pararii[25] e pure il vocabolo[26]proxeneta[27] di derivazione greca, seppure quest’ultimo non fosse, perlomeno nell’epoca giustinianea, legato soltanto al commercio[28].

Ai fini dell’individuazione di un concetto simile alla mediazione civile e commerciale odierna può essere utile approfondire invece l’opera di Iacopo Cuiacio, un giurista francese del XVI secolo[29], famoso per i suoi commenti al diritto giustinianeo. I giuristi di Francia e Olanda lo hanno considerato per secoli una autorità indiscussa in materia.

C’è in particolare un passo del 1584 delle sue recitationes solemnes[30] al Libro XIII del commento di Paolo all’Editto Pretorio[31] che, a parere dello scrivente, merita l’attenzione anche di coloro che si occupano di storia dei sistemi di composizione dei conflitti.

Lege etiam Julia judiciaria (ut ait d. l. 9. §. pen. et simul de alio capite l. Juliae in l. cum lege, hoc tit. fit mentio) hac, inquam, lege prohibetur judex ea de re cujus est judex in se compromitti jubere:  quia in ejus potestate non est, ut munus sibi injunctum defugiat, vel deponat. Potest quidem si spes aut facultas videatur esse componendi negotii, officio judicis paulisper dilato, communis amici, et quasi pacificatoris partes suscipere, aut suadere litigatoribus, ut inter se de negotio omni transigant, quae tamen suasio judicis judicati auctoritatem non habet, ut eleganter ait l. T. C. de sent. et interlocutor. quia non ut judex, vel arbiter compromissarius id suadet, sed ut communis amicus, ut interpres, et sequester pacis, ut arbiter honorarius“. (“Anche secondo la legge giudiziaria Julia…, dico, che questa legge proibisce al giudice della causa per legge, di offrirsi come arbitro, affinché eviti il compito a lui assegnato, o lo abbandoni. Tuttavia può se la speranza o il diritto fanno scorgere una composizione del negozio, differire per un po’ il ruolo di giudice, prendere il ruolo di comune amico e di pacificatore, o convincere i litiganti, a transigere tra loro il negozio, che però la persuasione del giudice non ha autorità di giudicato… perché non come arbitro o come giudice egli giudica, ma come comune amico, interprete della volontà delle parti, sequestratario di pace, o arbitro non investito dal giudice (scelto dalle parti”).

In primo luogo Cuiacio ci informa che presso i Romani il giudice per legge (diremo noi il giudice naturale) non poteva essere arbitro: forse in omaggio a tale principio ancora nell’Ottocento il conciliatore arbitrava a seguito di fallita conciliazione, ma non faceva sentenza; redigeva soltanto il verbale.

Da questo splendido passo scopriamo poi che anche i Romani differenziavano la conciliazione dalla transazione. Così si evince che alla transazione si veniva condotti dalle parole persuasive del giudice, mentre ciò non accadeva nella conciliazione (così come d’altronde si verifica attualmente in mediazione che noi definiamo facilitativa).

La conciliazione poteva inoltre fondarsi sulla speranza del giudice di poter ottenere un componimento oppure sulle indicazioni fornite dal diritto (facultas).

Il prodotto della conciliazione non aveva autorità di cosa giudicata come la sentenza del giudice.

Ma il passo ci fornisce altre precise indicazioni; in particolare ci regala due dei nomi con cui veniva appellato il mediatore romano antico: interpres e sequester pacis.

Livio definisce Interpres il mediatore di pace[32]; secondo Cicerone[33] questa figura faceva pagare i suoi servizi: e per questo non era ben vista dai Romani.

Sequester pacis per Silio Italico[34] significa parimenti mediatore di pace, e così per Seneca, Gellio, Plauto, Servio, Lucano, Stazio, Ovidio e Virgilio[35].

Cicerone al pari di interpres utilizza anche il vocabolo sequester per indicare il corruttore di giudici.

È probabile che ai tempi i termini interpres e sequester pacis fossero appellativi intercambiabili.

Sequester pacis era anche colui a cui si affidavano i beni contesi dai litiganti[36].

Seneca ci avverte peraltro che a Roma agiva anche il publicae gratiae sequester che era colui che mediava in una riconciliazione ufficiale. In particolare il grande filosofo attribuisce questa qualità a Menenio Agrippa che aveva provveduto a riconciliare pubblicamente i patrizi con i plebei[37]. Una funzione simile viene riconosciuta da Appiano a Caio Sempronio Gracco (123 a.C.) che “Ha lavorato per riconciliare la classe dei Cavalieri” [38].

Il termine conciliazione ufficiale peraltro arriva, come vedremo, sino ai primi del XX secolo e nell’Ottocento stava ad indicare la conciliazione del giudice conciliatore, del presidente del tribunale nel diritto di famiglia, dell’autorità di pubblica sicurezza nei conflitti.

Dall’avvocato BARINETTI[39], accademico dell’Ottocento, apprendiamo poi che gli arbitri romani ricevevano dal praetor alcune controversie “per le molte differenze ed i rapporti assai intralciati” nelle quali assumevano funzione di mediatori e di pacificatori[40].

Gli arbitri che svolgevano questo ruolo di mediatori e pacificatori erano detti appunto sequestri.

In tal caso il Digesto ci dice che non si provvedeva a redigere il compromesso[41].

Questa delegazione di poteri conciliativi all’arbitro caratterizza ancora la legislazione dell’Ottocento e trova conferma nel codice di rito nostro nella disciplina dell’esame contabile (art. 198-200 C.p.c.).

Potremmo dire anche che è un’ava della nostra mediazione delegata.

La figura invece del depositario dei beni contesi (sequestratario) già nel XIX secolo non aveva più a che fare con i poteri conciliativi.

Quanto alla conciliazione preventiva condotta da amichevoli compositori interessa infine qui discorrere dei disceptatores domestici[42].

Cicerone ce ne regala una bellissima definizione: “disceptator id est rei sententiaeque moderator” (“il mediatore è un moderatore del fatto e della decisione”)[43].

Presso i Greci peraltro troviamo riferimento a questa figura in Platone laddove il grande filosofo deferisce la risoluzione delle controversie in primo luogo ai vicini[44] e che in greco antico venivano chiamati per la loro funzione διαλλακτήρoι (diallactèroi)[45].

disceptatores domestici nacquero a Roma dalla difficoltà della citazione per atto privato (vocatio in ius) che indusse i Romani a tentare la conciliazione appunto in casa propria, o di un congiunto, o di un giureconsulto[46].

Anch’essi potevano essere arbitri, ma in tal caso non erano nominati dal praetor, ma scelti dalle parti.

Quando erano giuristi dovevano conciliare dall’alba al tramonto senza pretendere alcun pagamento: il loro ruolo tuttavia non era perpetuo, ma costituiva solo una tappa del cursus honorum.

Spesso i giuristi discettatori partecipavano alle riunioni di conciliazione in piedi su uno scranno che si teneva all’entrata della domus ed erano presenti come ai tempi attuali anche alcuni tirocinanti.

Ritengo sia importante ancora segnalare che Giustiniano era favorevole alla conciliazione ed in geere al regolamento privato che menziona in diverso modo nel CODEX come amicali compositione[47],amicalem conventionem[48] amicalis forma amicalis pacto[49], amicalem transactionem[50]in sostanza si può dire che il giudizio e la conciliazione stavano per lui sullo stesso piano. Per quanto  all’epoca il conciliatore, come abbiamo rilevato, potesse frequentemente essere un arbitro.


[1] Fu eretto per voto da Furio Camillo nel 387 e poi rifatto da Costantino perché era stato dato alle fiamme sotto Massenzio. A dire il vero a Roma ce ne erano due, uno della Concordia Prenestina che è quello a cui facciamo riferimento e l’altro che fu ribattezzato della Concordia Augusta. R. V. CORTONESE, Accurata e succinta descrizione topografica delle antichitá di Roma, Volume 1, P. Piale e M. de Romanis, Roma, 1824, pp. 85 e ss.

[2] Così ci racconta SVETONIO: “Postea Plebs solida columnam propte viginti pedum lapidis numidici in foro stauit, scrpsitque: PARENTI PATRIAE: apud eam longo tempore sacrificare, vota suspicere, controversias quasdam, interposto per Caesarem jurejurando, distrahere perseveraverit” (“Dopo pose in piazza una colonna di porfido, tutta di un pezzo, alta circa venti piedi, e ci scrisse dentro: AL PADRE DELLA PATRIA. E perseverò lungo tempo nel sacrificare presso di essa, e qui si votava, e giurando ancora sotto il nome di Cesare, si terminarono alcune liti e controversie”). C. SVETONIO TRANQUILLO, XII Caesares – C. Iulius Caesar  85, in  OPERA, Vol I, Lipsia, 1816, p. 176.

[3] Sin dalle origini dunque a titolo esecutivo si preferiva il vincolo morale per suggellare un accordo.

[4] L. SCAMUZZI, Manuale teorico-pratico dei Giudici Conciliatori e dei loro Cancellieri ed Usceri, III ed., E. Rechiedei & C., 1893, p. 170.

[5] L’imperatore voleva anche l’ottava parte del guadagno che facevano i facchini giorno per giorno: e dalle meretrici quanto ciascuna guadagnava in una volta.

E fece fare una aggiunta al capitolo della detta legge che conteneva  questi precetti, che s’intendessero obbligate a pagare non solamente quelle che erano meretrici, ma quelle ancora che fossero state o meretrici o ruffiane (che erano anche dette a Roma anche conciliatrices): e cosi le gentildonne furono obbligate alla medesima pena se fossero state trovate in adulterio.

Avendo fatto per bando pubblicare la predetta legge e non avendola fatta intagliare nel rame e, porre in pubblico, ne seguiva che gli uomini per dimenticanza, non potendo ricorrere alla scrittura, commettevano molti errori; finalmente domandandola il popolo con grande istanza, la fece intagliare in lettere minutissime e porre in luogo molto stretto in modo che nessuno la potesse copiare. G. SVETONIO TRANQUILLO, Le vite dei dodici Cesari, trad. Fra Paolo Del Rosso, Cugini Pombe Comp. Editori, Milano, 1853, p. 214-215.

Peraltro gli agenti del fisco nel Regno d’Italia a seguito dell’istituzione del conciliatore nel 1865 non si comportarono molto diversamente considerando nulli tutti i verbali di conciliazione.

[6] Lib. IV, 40 De Vita Caesarum, C. Caesar Caligula (“Pro litibus atque judiciis ubicumque conceptis, quadragesima summae, de qua litigaretur: nec fine poena, si quis composuisse vel donasse negotium convinceretur”) (“Voleva che tutti quelli che litigavano gli pagassero la quarantesima parte della somma in litigio; e quelli che erano accusati d’essersi accordati, e di aver composto la lite, erano da lui condannati”).

[7] Cfr. De lingua latina, libro V:”A cogitatione concilium, inde consilium; quod ut vestimentum apud fullonem cum cogitur, conciliari dictum.”.

[8] Sulla scorta dell’insegnamento varroniano sono le opere: V. E. H. BARKER, Classical recreations, J. A. Walpy, Londra, 1812, p. 379-380;  T.LUCRETII CARI, De Rerum natura libri six, a cura di  G. WAKEFIELD, J.A. Walpy, Londra, 1823, p. 922; G. MANNO, Della fortuna delle parole, vol. 2, L. Nervetti, Milano, 1832, p. 26-27.

[9] V. amplius L. SCAMUZZI, voce Conciliatore e conciliazione giudiziaria, op. cit., pag. 37.

[10] Inimicitiae, quas quis cum patre pupillorum vel adultorum exercuit, si capitales fuerunt nec reconciliatio intervenit, a tutela solent excusare. (LIB. I, TIT. XXV. DE EXCUSATIONIBUS TUTORUM VEL CURATORUM).

[11] CJ.5.4.14: Imperatores Diocletianus, Maximianus

Neque ab initio matrimonium contrahere neque dissociatum reconciliare quisquam cogi potest. unde intellegis liberam facultatem contrahendi atque distrahendi matrimonii transferri ad necessitatem non oportere. * diocl. et maxim. aa. et cc. titio. * <>

[12] Cfr. i Commenti a Dig. 23.4.29.1, Dig. 24.1.3pr., Dig. 24.1.32.11.

[13] Ma si trattava anche di impresa collettiva (negotiatio plurimum cum e sine societate) e di impresa individuale (negotiatio unius). V. amplius P. CERAMI.- A. DI PORTO – A. PETRUCCI,Diritto commerciale romano: profilo storico, C. Giappichelli, 2004, p. 61.

[14] San Tommaso, qualche secolo dopo, distinguerà tra le forme di negotiatio ossia di mercatura, affermando come lecito solo lo scambio di beni che attraverso il lavoro hanno avuto una trasformazione migliorativa che li ha resi più idonei a soddisfare i bisogni umani. In questo senso non sarebbe dunque lecito lo scambio di denaro con denaro. Cfr. Summa Theologiae, II-II, q. 77,  a. 4.

[15]Societatem coire solemus aut totorum bonorum, quam Graeci specialiter  appellant, aut unius alicuius negotiationis, veluti mancipiorum emendorum vendendorumque, aut olei, vini, frumenti emendi vendendique.

[16] Negotiatores, si qui ad domum nostram pertinent, ne commodum mercandi videantur excedere, christianos, quibus verus cultus est, adiuvare pauperes et positos in necessitate provideant. * valentin. et valens aa. ad iulianum com. orientis. * <a 364 d. xv k. mai. constantinopoli divo ioviano et varroniano conss.>

[17] CJ.3.13.7pr.: Imperator Anastasius

Periniquum et temerarium esse perspicimus eos, qui professiones aliquas seu negotiationes exercere noscuntur, iudicum, ad quos earundem professionum seu negotiationum cura pertinet, iurisdictionem et praeceptiones declinare conari. * anastas. a. constantino pp. * <a 502 d. xv k. mart. constantinopoli probo et avieno conss.>

[18] CJ.12.34.0. Negotiatores ne militent.

CJ.12.34.1.2: Imperator Justinianus

Si qui vero negotiatores, quos omni militia prohibuimus, iam militarunt, licentiam eis damus negotiationem quidem relinquere, militiam vero retinere, scientibus quod, si postea negotiantes appareant, militia privabuntur. <a 528-529>

[19] Cfr. ad esempio i commenti a Dig. 23.4.29.1, Dig. 23.2.33, Dig. 24.1.3pr.,  Dig. 24.1.32.11, Dig. 32.65pr., Dig. 38.1.45, Dig. 50.5.9.1, Dig. 50.6.6.3, Dig. 50.11.2.

[20] C. PARODI, Lezioni di diritto commerciale, Rosa Lavagnino Parodi, Genova, 1854, p. 70. Quindi facevano riferimento a quella figura individuata dagli art. 29 e ss. del Codice di Commercio e per noi dall’art. 1754 C.c.

[21] Ut mediatores non nisi de partium consensu testimonium ferant, et de testimonio proxenetarum. I mediatori non prestano testimonianza se non con il consenso delle parti. Testimonianza dei mediatori.

[22] “Quoniam vero legem proposuimus in pecuniariis causis nolentes testificari, illos non compellendos testimonium dare, qui ante mediatores facti sunt ipsis, et quidam abutuntur hoc, et testimonio nolunt uti: sancimus, si utraque pars consentiat, quod et mediator eorum fiat testificator (componantur enim ea, quae ab eo dicuntur) compellere eum etiam nolentem testimonium perhibere: prohibitione, propter quam eum nolentem testificare penitus  nostra voluit lex, propter consensm utriusque partis sublata”.

[23] F. FORAMITI, Corpo del diritto civile, vol. IV, Tipografia di G. Antonelli, Venezia, 1844, col. 696-698. Anche per noi – seppure la figura non abbia molti punti di contatto con quella romanistica – “Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né’ davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità”(art. 10 c. 2 decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28). Dunque la riservatezza di determinate funzioni era fondamentale anche nei tempi antichi.

[24] Unitamente a Giustiniano nella novella appena vista e nelle Pandette, Libro cinquantesimo, Titolo XIV, De Proxenetics.

ig. 50.14.0. De proxeneticis.

Dig. 50.14.1

Ulpianus 42 ad sab.

Proxenetica iure licito petuntur.

Dig. 50.14.2

Ulpianus 31 ad ed.

Si proxeneta intervenerit faciendi nominis, ut multi solent, videamus an possit quasi mandator teneri. et non puto teneri, quia hic monstrat magis nomen quam mandat, tametsi laudet nomen. idem dico, et si aliquid philanthropi nomine acceperit: nec ex locato conducto erit actio. plane si dolo et calliditate creditorum circumvenerit, de dolo actione tenebitur.

Dig. 50.14.3

Ulpianus 8 de omn. trib.

De proxenetico, quod et sordidum, solent praesides cognoscere: sic tamen, ut et in his modus esse debeat et quantitatis et negotii, in quo operula ista defuncti sunt et ministerium qualequale accommodaverunt. facilius quod graeci hermyneutikon appellant, peti apud eos poterit, si quis forte condicionis vel amicitiae vel adsessurae vel cuius alterius huiuscemodi proxeneta fuit: sunt enim huiusmodi hominum ( ut in tam magna civitate) officinae. est enim proxenetarum modus, qui emptionibus venditionibus, commerciis, contractibus licitis utiles non adeo improbabili more se exhibent.

[25] CELSO utilizza il termine adnumeratores ed altri li designano interventores ministri. Nella pratica del commercio sono anche detti sensali. C. PARODI, Lezioni di diritto commerciale, op. cit., p. 69.

[26] Est enim proxenetarum modus, qui emptionibus-venditionibus, commerciis, contractibus licitis, uliles non adeo improbabili more se exhibent. (Z. 3. Ulp. Lib. 8. De Omn. Tribun.)

[27] I compensi di questi soggetti erano detti proxenetae merces (G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai giorni nostri, Tipografica Emiliana, Venezia1857, p. 159) e dipendevano nell’ammontare dal prudente apprezzamento del giudice. C. PARODI, Lezioni di diritto commerciale, op. cit., p. 83.

[28] “…his personis quarum interventu nuptiae, amicitiae, nomina, aut quaevis negotiationes inter duos plures-ve contrahuntur”.

CJ.5.1.6:

Constitutio nuptiarum proxenetam potissimum nihil accipere vult.  quod si omnino accipere audeat, si quidem nihil ea de re convenerit, nihil omnino eum accipere:  si vero convenerit, non supra vicesimam partem dotis vel ante nuptias donationis exigere, quando dos ducentas auri libras non excedit:  minus autem si vult et accipere permittit.

CJ.5.1.6.1:

Cuiuscumque autem quantitatis dos sit, supra decem auri libras proxenetae accipere non permittit, etiamsi certa dos vel ante nuptias donatio sit.

[29] Visse tra il 1522 ed il 1590.

[30] Cfr. J. CUJACII, Opera in Tomos XIII distributa, Tomus V, In librum primum Pauli ad edictum commentarii seu recitationes solemnes, Editore Prati, 1838, Tolosa, col. 283 e ss.

[31] Ad Lib. 13, L. XII. De constituta Pecunia (Dig. 13.5.13) Paulus 13 ad ed. (Sed et si decem debeantur et decem et stichum constituat, potest dici decem tantummodo nomine teneri) Et Lib. 4, L. IV. De receptis: qui arbitrium receperint ut sententiam dicant. (Dig. 4.8.4) Paulus 13 ad ed. (Nam magistratus superiore aut pari imperio nullo modo possunt cogi: nec interest ante an in ipso magistratu arbitrium susceperint. inferiores possunt cogi).

[32] Così in Livio.

[33] Orazione in favore di Aulo Cluenzio Avito, XXXVI. Cicerone ci racconta anche un episodio  in cui un l’interpres aveva corrotto un giudice (Verr., I, 36).

[34] Punica, 6,347.

[35] Cfr. P. OVIDII NASONIS Opera omnia, Volume 7, A. J. Valpy, 1821, Londra,  p. 3744.

[36] Lib. 16, Dig. Tit. 3, fr. 6, 17

Si velit sequester officium deponere, quid ei faciendum sit? et ait pomponius adire eum praetorem oportere et ex eius auctoritate denuntiatione facta his qui eum elegerant, ei rem restituendam qui praesens fuerit. sed hoc non semper verum puto: nam plerumque non est permittendum officium, quod semel suscepit, contra legem depositionis deponere, nisi iustissima causa interveniente: et cum permittitur, raro ei res restituenda est qui venit, sed oportet eam arbitratu iudicis apud aedem aliquam deponi.

Così anche in moltri altri passi del Corpus Iuris Civilis. Troviamo una definizione in particolare nel Digesto. Dig. 50.16.110

Modestinus 6 pand.

“sequester” dicitur, apud quem plures eandem rem, de qua controversia est, deposuerunt: dictus ab eo, quod occurrenti aut quasi sequenti eos qui contendunt committitur.

[37] Dial. De Consolatione ad Helviam  12,12, 5. E morì così povero, aggiunge Seneca, che per il suo funerale fu necessaria una colletta. Speriamo che questa non sia la fine anche per i mediatori civili e commerciali attuali.

[38] Ὁ μὲν δὴ Γάιος Γράκχος οὕτως ἐδημάρχει τὸ δεύτερον· οἷα δ’ ἔχων τὸν δῆμον ἔμμισθον, ὑπήγετο καὶ τοὺς καλουμένους ἱππέας, οἳ τὴν ἀξίωσίν εἰσι τῆς βουλῆς καὶ τῶν δημοτῶν ἐν μέσῳ, δι’ ἑτέρου τοιοῦδε πολιτεύματος. Appiano, Bell. Civ. , I, 22 (Combes Dounous, Parigi, 1808).

[39] Professore ordinario di diritto somano all’Università di Pavia nel 1864.

[40] P. BARINETTI,Diritto romano, Parte generale, Vallardi, Milano, 1864 p. 190-191.

[41] Lib. 4, tit. 8, Dig. Fr. 11 § 2;

Arbitrum autem cogendum non esse sententiam dicere, nisi compromissum intervenerit.

[42] Gli amichevoli compositori furono detti disceptatores domestici a partire da Cicerone  (P. Quintio c. 5 e ss. e c. 11; Pro Caecina, 2;  Pro Caecina, 8).

Pro Caecina, 2: “quorum alterum levius est, propterea quod et minus laedit, et persaepe disceptatore domestico dijudicatur; alterum est vehementissimum, quod et ad graviores res pertinet, et non honorariam operam amici, sed severitatem judicis ac vim requirit”. Cfr. G. L. J. CARRÉ – A. CHAUVEAU, Leggi della procedura civile di C.J.L. Carré, Terza edizione, Volume 1, Rondinella, Napoli, 1853, p. 72; J. G. HEINECCII, Antiquitatum romanarum jurisprudentiam illustrantium syntagma secundum ordinem Institutionum Justiniani digestum, Henrici Luodovici Broenneri, Francoforte sul Meno,1841, p. 648.

<<Se un cittadino aveva delle differenze civili, doveva egli sulle prime cercare di terminarle all’amichevole, per disceptatores domesticos. Se non vi poteva riuscire citava l’avversario incontrandolo a comparire innanzi al Pretore con una di queste formole “in jus eamus; in jus ambula;”..>> N. DEL BUONO, Lezioni sulle antichità romane, Da’ Torchi della Società Filomatica, Napoli, 1856, p. 22.

[43] ”Marco Tullio Cicerone, Partiones oratoriae, 10.

[44] V. Leggi, 915d e 920d.

[45] “These were persons to whom a dispute was referred by agreement of the parties. Their power depended on the terms of the reference. It was usual, before commencing an action, to try what could be done by the mediation of friends. They would endeavour, by advice and persuasion, to reconcile the parties, or at least to bring them to some amicable arrangement. Such persons were called διαλλακτι . They were like the disceptatores domestici of Cicero; (Pro Caecina, 8)” C. R. KENNEDY, The Orations of Demosthenes, Henry G. Bohn, London, 1856, p. 411.

[46] “E ivi esponendo le proprie ragioni finivano per lo più di intendersi e conciliare con equità”. V. L. SCAMUZZI, voce Conciliatore e conciliazione giudiziaria, in Digesto Italiano, vol VIII p. I, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1896, p. 40. “E più tardi prima di disaminare la causa avanti al pretore, si tentava sempre un amichevole accordo tra le parti”(Duae experiundi viae, una summi iuris, altera intra parietes). Coloro che usavano del primo mezzo, dice il Noodt, usavano del rigore del diritto, e gli altri si mostravano più dolci ed umani: ita potuit actor dare. Humanitati, nec minus licuit ei aliter agere summo iure (G. NOODT, Ad edictum praetoris de pactis et transactionibus, Liber singularis, caput I, in G. NOODT, OPERA OMNIA, Johannes Van den Linden, Leida, 1724, pag. 484). P. S. MANCINI, G. PISANELLI, A SCIALOJA, Commentario del Codice di Procedura civile per gli Stati sardi, volume I parte II, Presso l’Amministrazione della Società Editrice, Torino, 1857, p. 109.

[47] CJ.1.2.22.1: Imperator Justinianus

Quae oportet non solum in casibus, quos futurum tempus creaverit, sed etiam in adhuc pendentibus et iudiciali termino vel amicali compositione necdum sopitis obtinere. <a 529 recitata septimo miliario huius inclitae civitatis in novo consistorio palatii iustiniani.>

[48] CJ.1.3.50.1: Imperator Justinianus

Quam generalem legem in omnibus casibus obtinere sancimus, qui necdum per iudicialem sententiam vel amicalem conventionem sopiti sunt. <a 531 d. k. sept. constantinopoli post cons. lampadii et orestae vv. cc

[49] CJ.1.17.2.23: Imperator Justinianus

Leges autem nostras, quae in his codicibus, id est institutionum seu elementorum et digestorum vel pandectarum posuimus, suum obtinere robur ex tertio nostro felicissimo sancimus consulatu, praesentis duodecimae indictionis tertio kalendas ianuarias, in omne aevum valituras et una cum nostris constitutionibus pollentes et suum vigorem in iudiciis ostendentes in omnibus causis, sive quae postea emerserint sive in iudiciis adhuc pendent nec eas iudicialis vel amicalis forma compescuit. quae enim iam vel iudiciali sententia finita sunt vel amicali pacto sopita, haec reuscitari nullo volumus modo. bene autem properavimus in tertium nostrum consulatum et has leges edere, quia maximi dei et domini nostri ihesu christi auxilium felicissimum eum nostrae rei publicae donavit, cum in hunc et b ella parthica abolita sunt et quieti perpetuae tradita, et tertia pars mundi nobis adcrevit ( post europam enim et asiam et tota libya nostro imperio adiuncta est) et tanto operi legum caput impositum est, omnia caelestia dona nostro tertio consulatui indulta. <a 533 data septimo decimo kalendas ianuarius constantinopoli dn. iustiniano pp. a. iii consule >

[50] CJ.6.58.15.5: Imperator Justinianus

Si qui autem casus iam evenerunt et per iudicialem sententiam vel amicalem transactionem sopiti sunt, nullam sentiant ex hac lege retractationem. <a 534 D. id. Oct. Constantinopoli dn. Iustiniano A. pp. iiii et Paulino vc. conss.>

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Autore: tieniinmanolaluce

Sono attualmente avvocato, mediatore civile e commerciale, formatore di mediatori e mediatore familiare socio Aimef. Per undici anni sono stato docente di letteratura italiana e storia antica al liceo classico. Sono accademico dell'Accademia Internazionale di Arte Moderna. Scrivo da sempre senza privilegiare un genere in particolare. Ho pubblicato diversi libri anche in materie tecniche. Tra quelli letterari ricordo da ultimo: Un giardino perfetto, Poesie 2012-2016, Carta e Penna Editore, novembre 2016. La condizione degli Ebrei dai Cesari ai Savoia, Carta e Penna Editore, aprile 2017 La confessione, Dramma in quattro atti, Carta e Penna Editore, aprile 2017 Ho iniziato questo blog nel febbraio del 2006 e mi ha dato grandi soddisfazioni. Spero continuino anche su questa piattaforma. Tutto ciò dipende fondamentalmente dalla interazione con tutti voi, cari lettori.

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