Con ordinanza del 16 agosto 2011 il Tribunale di Palermo, sezione di Bagheria[1], ha investito la Corte di Giustizia in Europa di diverse questioni tra cui la seguente:
“1) se gli artt. 3 e 4 della direttiva 2008/52/CE sull’efficacia e competenza del mediatore possano interpretarsi nel senso di richiedere che il mediatore sia dotato anche di competenze in campo giuridico e che la scelta del mediatore da parte del responsabile dell’organismo debba avvenire in considerazione delle specifiche conoscenze ed esperienze professionali in relazione alla materia oggetto di controversia“.
Lo scrivente ritiene sommessamente che il quesito non potrà che essere sciolto negativamente dalla Corte per due ordini di motivi:
b) perché gli articoli 3 e 4 non possono interpretarsi nel senso indicato dal Tribunale: la competenza del mediatore in base alle norme indicate si misura sulla singola controversia che viene affidata al mediatore e non genericamente sulla materia oggetto della controversia[2];
c) perché la maggiorparte delle legislazioni europee, nel dettare le proprie norme che hanno attuato la direttiva 2008/52/CE, hanno dato un’interpretazione differente da quella che parrebbe ventilare il Tribunale di Palermo.
Rimandiamo ad altra sede il lettore in relazione al primo ordine di motivi[3].
Qui vogliamo occuparci di illustrare più approfonditamente il secondo motivo perché anche in Germania[4] in questo periodo si è fatta polemica sul punto.
Va detto che la materia della formazione del mediatore è assai spinosa, tanto che ad esempio nella patria della mediazione moderna dopo quasi quarant’anni di sperimentazione esiste un solo Stato, il Michigan, che possiede un programma di formazione per i formatori di mediazione[5].
Le regole inerenti la formazione dei mediatori nei Paesi dell’Unione sono peraltro le più varie. Il che avvalora la considerazione che anche la preparazione più accurata non sarebbe comunque che un punto di partenza, un semplice approccio per quanto qualificato alla materia.
Ci sono Paesi che hanno con la formazione dei mediatori un approccio assai rigoroso; tra di essi possiamo annoverare la Repubblica Ceca, il Lussemburgo, l’Austria.
In Repubblica Ceca il mediatore deve aver partecipato ad un master in mediazione o avere equipollente formazione se proviene da un altro stato con cui la repubblica ceca abbia un trattato internazionale; è necessario poi che abbia superato apposito test ministeriale o che le sue qualifiche siano riconosciute da apposito regolamento[6].
L’’università di Lussemburgo offre uno specifico programma di formazione in mediazione (diploma universitario).
In Austria chiunque possieda un livello sufficiente di esperienza può iscriversi nel “registro dei mediatori”[7].
A ciò però si aggiunge una formazione di base[8] – i corsi si basano su una preparazione teorica che va da 200 a 300 ore ed una parte applicativa che va da 100 a 200 ore – ed un aggiornamento almeno di 50 ore[9] in 5 anni[10].
Altri Paesi mantengono un approccio che potremmo definire intermedio: Italia[11] Scozia, Slovenia Slovacchia, Bulgaria, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda, Svezia e Ungheria.
Per accedere in Scozia allo Scottish mediation register la formazione del mediatore ricomprende un corso di sole 30 ore più 12 ore annuali di aggiornamento, a cui subentra per un certo periodo un tirocinio, ossia almeno sei ore (due mediazioni) di co-mediazione con un mediatore esperto.
Anche il regolamento sloveno dei mediatori di court-annexed program e di court-connected program prevede una formazione di 40 ore più due giornate di formazione continua[12].
In Slovacchia il corso di formazione per mediatori è di 100 ore. Coloro che si laureano nella patria Università e che vogliono essere inclusi nel registro ministeriale sono tenuti soltanto a seguire un corso di tre giorni sulla comunicazione interpersonale e sugli aspetti psicologici della risoluzione dei conflitti. Non frequentano dunque le ore dedicate agli aspetti giuridici e non sono tenuti ad effettuare il test d’esame in diritto[13]; circa la formazione continua è poi necessaria la sola partecipazione ad un workshop organizzato dal Ministero ogni biennio[14].
La formazione dei mediatori in Bulgaria viene attuata attraverso un monte di 60 ore ed è pratica e teorica nelle stesse proporzioni[15]. Il corso si conclude con un esame che viene condotto da un comitato: comprende un test ed una simulazione di mediazione[16].
Si è aggiunto da ultimo che il mediatore deve svolgere un aggiornamento periodico di 30 ore a cui segue lo stesso esame precedentemente descritto ed il rilascio di apposito certificato di specializzazione.
Nei Paesi Bassi per poter figurare nel registro dell’NMI, cosa peraltro non obbligatoria, un mediatore deve aver terminato con esito positivo un corso di formazione per mediatori accreditato dall’NMI[17]. I programmi di formazione di tali istituti prevedono un corso di base di sei giorni (compresa la sera) e corsi della durata di 20 giorni o più.
In Belgio per svolgere la professione di mediatore bisogna indicare in primo luogo anche la materia per cui si intende svolgere l’attività di mediazione, materia che deve essere coerente con l’ente che ha erogato la formazione e con la formazione ricevuta[18]. Il mediatore belga deve possedere idonea certificazione che attesti la sua professione ed esperienza professionale biennale ovvero in alternativa quella quinquennale, l’impegno a rispettare il codice deontologico e a partecipare alla formazione continua[19]. La formazione continua del mediatore belga ha delle analogie con quella italiana dato si prevede lo svolgimento di 18 ore in un biennio[20].
Nella Svezia Occidentale Il CEDR offre mediatori e formazione anche online per la Camera di Commercio di Stoccolma: la formazione è di 50 ore di corso.
Il mediatore ungherese è un laureato con cinque anni di esperienza universitaria nel settore che deve partecipare ad un periodo di post-formazione di 5 anni[21].
La formazione professionale è regolata da ultimo da un provvedimento amministrativo del 2009[22]: i corsi possono riguardare al massimo 25 persone e devono incentrarsi su una parte pratica ed una teorica[23]. Il monte ore è di 60 per 45 minuti ciascuna[24].
Vi sono ancora Paesi che allo stato hanno regolamentato la formazione esclusivamente per i mediatori familiari: Francia, Irlanda e Spagna.
In oggi il diritto francese non prevede alcuna formazione particolare per esercitare la professione di mediatore ad eccezione appunto del settore familiare[25].
La formazione dei mediatori familiari in Irlanda è assicurata dal Family Support Agency. Al fine del completamento della formazione, i candidati effettuano un corso di 60 ore e sono soggetti ad una rigorosa procedura di selezione. The Mediator’ Institute of Ireland[26] accredita i corsi di formazione.
In Spagna soltanto alcune leggi e regolamenti di alcune Comunità autonome menzionano la formazione necessaria per svolgere la mediazione familiare[27].
In generale si richiede al mediatore spagnolo un titolo di studio universitario, almeno di livello medio, e una formazione specifica in materia di mediazione tramite corsi essenzialmente pratici di durata superiore a 100 ore. La formazione specifica in materia di mediazione di norma è offerta dalle università e dagli ordini professionali, per esempio quelli degli psicologi o degli avvocati[28].
Vi sono poi paesi dove il mediatore deve possedere a monte particolari caratteristiche professionali: Danimarca, Grecia, Norvegia.
La formazione in Norvegia per i giudici e per gli avvocati è di soli due o tre giorni: i più puntigliosi vanno a formarsi all’estero. Non esiste tuttavia un obbligo di formazione[29].
In Danimarca a fungere da mediatore, che deve essere imparziale e neutrale, può essere un giudice o un funzionario del tribunale competente, o un avvocato che sia stato approvato dal Domstolstyrelsen (amministrazione degli organi giudiziari danesi)[30] per agire in qualità di mediatore nel distretto di un tribunale regionale di competenza.
Il mediatore in Grecia deve essere un avvocato accreditato ai sensi dell’art. 7 della legge[31]. Se si tratta però di una disputa transfrontaliera le parti possono nominare un mediatore accreditato che non abbia qualifica di avvocato[32]: e la precisazione non è di poco conto perché la Grecia con essa riconosce implicitamente che la legislazione europea non stabilisce alcunché sulla professione del mediatore ed inoltre che la scelta del legale quale mediatore è esclusivamente di politica interna.
Negli altri paesi non citati non vi sono regole particolari per la formazione dei mediatori, non vi è un’autorità nazionale che la sovraintende e spesso la formazione viene affidata ad organismi privati: per cui i requisiti possono essere i più vari.
Tra tutti i paesi europei una posizione peculiare in materia di formazione è quella assunta dalla Romania.
Diventare un mediatore in Romania non è cosa da poco. Il mediatore rumeno è un soggetto capace di agire, laureato, con un’esperienza di lavoro di almeno 3 anni, clinicamente idoneo, con una buona reputazione e che non è stato definitivamente condannato per un reato suscettibile di incidere sul prestigio della professione di mediatore.
Deve inoltre aver superato un corso di formazione per mediatori o un master post-universitario, che siano accreditati in conformità con le leggi ed approvati dal Consiglio di mediazione (Consiliul de Mediere)[33]; deve essere stato autorizzato come mediatore, alle condizioni previste dalla legge 162/06 e l’autorizzazione comporta il pagamento di una tassa[34]; anche i cittadini europei o svizzeri possono diventare mediatori in Romania a patto che la documentazione attestante il percorso di formazione sia considerata valida dal Consiglio di mediazione[35]: lo stesso principio vale per i cittadini rumeni che avessero ottenuto all’estero il riconoscimento formativo[36].
Assai interessante è però il principio per cui il Consiglio mediazione prende in considerazione l’esperienza professionale del candidato e può chiedere al richiedente di dimostrare che egli soddisfa tutti questi requisiti, professionali.
Ciò nel caso in cui le abilità e le conoscenze, come attestate, non soddisfano i requisiti di qualificazione, come indicato nelle leggi rumene[37]: in altre parole prevale giustamente la logica del “fare” su quella dell’attestare: il mediatore deve soprattutto dimostrare di possedere determinate abilità; il possesso di documenti abilitativi di per sé costituisce solo una tappa del percorso che può essere anche più ricco ed approfondito in termini di esperienze e capacità.
Il mediatore è tenuto a migliorare costantemente le proprie conoscenze accademiche e tecniche di mediazione, frequentando corsi di formazione continua, alle condizioni e prescrizioni definite dal Consiglio di mediazione[38]: l’aggiornamento non ha quindi le connotazioni minime richieste dal nostro o da altri ordinamenti precedentemente esaminati ed è principio opportuno perché la mediazione come qualsiasi professione richiede uno studio continuo ed una dedizione assoluta.
Fuori dall’Europa citiamo ancora il caso della California per la sua comunanza con i paesi europei che hanno adottato un percorso intermedio: per far parte del panel giudiziario californiano (contea di Los Angeles) si richiedono soltanto 30 ore di formazione e l’aver completato almeno 8 mediazioni (ciascuna della durata di almeno due ore negli ultimi 3 anni), e infine aver partecipato a 4 ore di formazione continua in un corso ADR approvato da un Istituto di formazione continua[39].
Si può ritenere dunque che nessun paese europeo identifica la formazione del mediatore con quella del giurista e solo pochissimi paesi ritengono che soltanto il giurista possa garantire lo svolgimento di una corretta attività di mediazione (tralasciando qui che la convinzione in chiave storica sarebbe assolutamente campata per aria anche con riferimento all’attività giustiziale propriamente detta[40]).
In Germania coloro che svolgono professionalmente attività di ADR non costituiscono una figura professionale uniforme. I conciliatori e i mediatori vengono assunti non solo fra i giuristi ma anche e in special modo fra gli psicologi, i pedagoghi, gli esponenti del mondo degli affari e i sociologi[41]. Pertanto coloro che svolgono attività di ADR possono avere una formazione di base diversa.
Gli avvocati tedeschi che esercitano attività di conciliazione o di mediazione possono definirsi “mediatori” soltanto se sono in grado di dimostrare, tramite un’adeguata formazione, di padroneggiare i fondamenti della procedura di mediazione[42].
Il mediatore tedesco del nuovo progetto di legge sulla mediazione assicura sotto la propria responsabilità di possedere una formazione ed un aggiornamento adeguato e di avere in particolare le conoscenze teoriche e le esperienze pratiche al fine di svolgere la mediazione in modo consapevole.
Nei Paesi Bassi il registro dei mediatori[43] ricomprende una trentina di professioni tra le quali chi vuole mediare può scegliere comodamente.
In Romania la pratica della professione di mediatore è compatibile con quella di ogni altra attività o professione, fatta eccezione per le incompatibilità, come indicato nelle leggi speciali[44].
Anche per il mediatore californiano possiamo dire che non sono prerequisiti necessari una particolare specializzazione post laurea od una particolare esperienza professionale[45].
Interessante al proposito dei requisiti è la Local Rule 8-2 del Distretto settentrionale della California che in sostanza riassume quello che è il punto di vista in generale delle Corti in California sull’ADR erogato da privati.
I dispensatori privati di ADR possono essere avvocati, professori di diritto, giudici in pensione o altri professionisti con esperienza in tecniche di risoluzione delle controversie. La Corte ordinariamente non li prende in considerazione se non in base alla richiesta delle parti.
I provider privati esercitano la loro attività a pagamento.
Il Giudice adotta comunque le misure necessarie per assicurare che il rinvio ad ADR privato non costituisca il risultato di un’imposizione a qualsiasi parte di un iniquo o irragionevole onere economico.
Sono altri dunque i parametri su cui si può discutere in merito all’organizzazione della mediazione.
Sarebbe dunque una pretesa quasi esclusivamente nostrana quella di leggere il vocabolo “competenza” in chiave giuridica.
Ma sarebbe una pretesa altrettanto isolata nel mondo e assolutamente bizzarra quella di ritenere che esistano livelli di competenza che si possono acquisire in astratto.
Alla luce di quanto sopra non si può onestamente ritenere che nell’apprestamento del percorso formativo il legislatore italiano od altro legislatore straniero abbiano commesso una violazione dei precetti della Direttiva 2008/52/CE indicati dal Tribunale di Palermo.
Avv. carlo Alberto Calcagno – Tutti i diritti riservati
La registrazione è a tempo, ma si può rinnovarla (v. § 13 l. 6 giugno 2003) pagando la tassa di € 249. Cfr. http://www.mediatorenliste.justiz.gv.at/
I mediatori devono però condurre dal 1° gennaio 2011 almeno 10 mediazioni all’anno (art. 25 ).
La formazione viene assicurata da centri riconosciuti dalla Direzione regionale degli affari sanitari e sociali (DRASS, Direction régionale des affaires sanitaires et sociales).
In questi centri, gli alunni seguono un corso di formazione di 560 ore in tre anni con almeno 70 ore di tirocinio.
Al termine del tirocinio il candidato supera delle prove che confermano tale percorso formativo.
Un dipartimento del Ministero della Giustizia è poi in particolare responsabile per l’accreditamento dei mediatori e dell’adozione di misure amministrative necessarie per l’accreditamento.
Vi è una Commissione certificatrice dei mediatori (art. 6 l. n. 3898/10) che operasotto la supervisione del ministero della Giustizia e che si occupa anche del controllo del rispetto degli obblighi degli organismi di mediazione, della conformità dei mediatori accreditati al codice di condotta e alle raccomandazione del Ministro della Giustizia, nonché della comminazione delle sanzioni stabilite dal Ministero (revoca temporanea o permanente dell’accreditamento).
La Commissione è composta da un presidente e quattro membri e un numero uguale di supplenti. La durata del mandato è di tre anni.
La certificazione dei mediatori avviene a seguito di esame che consente di verificare se il candidato abbia le conoscenze, le competenze e la formazione adeguata per fornire servizi di mediazione e la decisione è scritta e ben motivata.
Il ministro della Giustizia di concerto con il Ministero delle Finanze approva il regolamento della Commissione e degli esami, l’emolumento dei membri della Commissione, la tassa di partecipazione all’esame, la determinazione del procedimento di controllo degli enti di formazione accreditati per i mediatori e i facilitatori.
Un elenco delle strutture autorizzate è disponibile anche sul sito Internet ufficiale del Consiliul de Mediere. La maggior parte delle informazioni sulla mediazione in Romania si possono del resto proprio sul sito del Consiglio: v. http://www.cmediere.ro.
I corsi sono tenuti con frequenza regolare.
Al momento esiste un programma di formazione valido come corso iniziale per mediatori (80 ore). Il programma definisce gli obiettivi di apprendimento, le competenze che il partecipante dovrebbe avere sviluppato al termine del programma e i relativi metodi di valutazione. Le otto strutture autorizzate dal Consiliul sono responsabili dello sviluppo di materiale didattico ed esercizi, in conformità con il quadro di riferimento stabilito dal programma nazionale di formazione.