Penso che abbiamo perso una buona occasione. Sia la disciplina della mediazione civile e commerciale sia quella della negoziazione assistita prevedono che ci sia un obbligo di informativa in capo agli avvocati. Al comma 23 lett. f del d.d.l. AS 1662 si prevede che le parti debbano presentare col ricorso anche un piano genitoriale che è ben descritto. Si poteva aggiungere che gli avvocati hanno l’obbligo di informare i propri clienti della possibilità di partecipare ad una mediazione familiare, visto che quello di aiutare le parti a formare un piano genitoriale rientra appunto nei compiti del mediatore familiare.
Occasione sprecata ed è un vero peccato.
Sprecata perché alla Camera metteranno la fiducia su una delega che è poi confusionaria anche per altri motivi.
Non si capisce se l’obbligo di inserire la possibilità di partecipare alla mediazione nel decreto di fissazione dell’udienza abbia gli stessi presupposti dell’invito del giudice relatore; alla lettera non ce li ha perché il primo è condizionato all’assenza dei reati enumerati dalla Convenzione di Istanbul (Violenza psicologica, Atti persecutori (Stalking), Violenza fisica, Violenza sessuale, compreso lo stupro, Matrimonio forzato, Mutilazioni genitali femminili, Molestie sessuali, Aborto forzato e sterilizzazione forzata, Favoreggiamento o complicità e tentativo) e di provvedimenti cautelari e l’invito del relatore si basa invece sull’assenza di violenza domestica e di genere (nozione questa decisamente più larga di quelle enumerate nei delitti di cui agli artt. 33 e ss. della convezione ricomprendendo ad es. anche la violenza economica o comportamenti “non appropriati” nei confronti delle donne) che possono peraltro essere facilmente strumentalizzate dalle parti nelle cosiddette allegazioni.
Sembra dunque che la mediazione familiare su invito del giudice (che è la più comune in Europa) venga resa ancora più difficoltosa di quella che è già oggi in virtù di una attenzione alla violenza che già faceva parte del patrimonio genetico del mediatore familiare (almeno nel nostro paese, ma ci sono invece paesi ove vigono principi opposti, dobbiamo ricordarlo).
Il legislatore sembra poi dimenticare che addirittura in caso di maltrattamenti il giudice attualmente ai sensi dell’art. 342 ter del Codice Civile può inviare le parti ad un organismo di mediazione: la contraddizione con il rispetto della convenzione che esclude conciliazione e mediazione mi pare allo stato palese.
Avevamo poi l’occasione di estendere, come in altri paesi, sia la mediazione familiare con riferimento ai soggetti (in genere ai dissidi tra parenti tutti) sia con riferimento ai “conflitti” (come ad es. in Germania); noi siamo rimasti invece alla mediazione su lite tra coniugi.
Potevamo inserire un primo incontro effettivo di mediazione obbligatoria e non l’abbiamo fatto: non si capisce perché visto che in Europa esiste quasi dappertutto.
Potevamo dare alle parti la possibilità di scegliere tra il tentativo di conciliazione e la mediazione per approfondire quel piano genitoriale che magari poteva essere carente (si baserà invece probabilmente su un formulario inutile depositato in tutta fretta) e invece tutto quello che abbiamo saputo fare è dare la facoltà alle parti di rifiutare detto tentativo.
Poi si è dato al giudice la possibilità di modificare il piano genitoriale dimenticando ancora la mediazione: gli esseri umani non rispettano gli accordi che non sono presi da loro ed è questo un dato di fatto che tutti gli operatori del diritto e della psicologia conoscono.
Facciamo poi riferimento alla legge 4 del 2013 che dice tutto e niente: avremo quindi mediatori che in linea di principio possono anche non aver svolto nessun corso di formazione, visto che la legge 4 non prevede alcun adempimento (l’attività e libera) né alcuna formazione; si richiama la norma UNI ma se il mediatore non è certificato a che serve il richiamo? Non certo a garanzia dei consumatori. Potrò solo cercare di dimostrarlo in causa che ho seguito le norma UNI quando ho fatto un bel pastrocchio in una materia così delicata.
In quanto a tariffe poi ogni mediatore potrà stabilire quelle che vuole in base proprio alla legge 4/13; non è obbligatorio seguire poi nessun codice deontologico (anche se la norma della delega lo richiama) visto che se non sei aderente alle associazione rappresentativa nessuna associazione può importi obblighi. Chi vigila su di te? Solo il giudice quando hai fatto danni.
Solo gli iscritti alle associazioni possono poi far parte dell’elenco presente in ogni tribunale e quindi ci saranno mediatori associati in tribunale con certe garanzie e mediatori “liberi” fuori.
Ma non è stato previsto alcun raccordo tra l’obbligo del giudice di indicare con la fissazione d’udienza anche la possibilità di mediazione e l’elenco tribunalizio e ciò vale anche per l’invito del giudice relatore. Si dice solo che le parti possono scegliere nell’elenco dei mediatori familiari ma non si specifica a seguito di che.
In ultimo non si comprende perché ai mediatori familiari sia imposto di studiare il diritto di famiglia per legge: i mediatori studiano già psicologia, sociologia, diritto e tante altre cose. Richiamare solo il diritto e lo studio delle norme sulla violenza porta a pensare i profani che l’attività del mediatore – peraltro non definita ancora una volta dalla legge – sia quella di fare da controllore sulla tutela dei minori e sulla violenza contro le donne e la violenza domestica.
Col che mi taccio.