Presso Federico II c’era un organo che si chiamava Magna curia che era giudice di appello per le cause penali; ad essa tuttavia si potevano rivolgere direttamente i poveri che non avessero fiducia dei giudici locali. Qui nasce il principio di eguaglianza davanti alla legge, perché di fronte alla Curia non c’era differenza tra poveri e cortigiani.
La giurisdizione civile era ordinariamente esercitata dai Balii che avevano solo due mesi per decidere ed ordinariamente non conoscevano il diritto: erano solo uomini probi.
Le loro sentenze erano impugnabili ai Camerari che erano al massimo 6 e stavano in carica solo un anno.
I giudici penali (magistrati iustititiari) non potevano stare fermi in un posto e dovevano esercitare il loro ministero viaggiando; lo stesso valeva per il pubblico accusatore che si chiamava Giustiziere.
Il nome di iudex si dava ai laureati in giurisprudenza che potevano assistere coloro che amministravano al giustizia civile e penale.
I giudici generalmente giudicavano gratuitamente ad eccezione del balivo a cui spettava la trentesima parte delle multe che irrogava.
Quando uscivano di carica i magistrati dovevano stare 50 giorni nel luogo dove avevano giudicato e rispondere a tutte le accuse che i giudicati avessero voluto muovere loro (risarcendo eventualmente i danni).
Gli avvocati non potevano esercitare la professione se non dopo un esame di fronte alla commissione presieduta dal re ed il giuramento di non esercitare contro la propria coscienza e l’onore. La rottura del giuramento comportava perdita del titolo ed infamia perpetua. L’onorario non poteva superare la sessantesima parte della lite e in caso di valore indeterminato il salario lo decideva la Gran Corte.
Federico II fu il primo ad istituire l’avvocato d’ufficio per i poveri, le vedove e gli orfani (poi diventerà l’avvocato dei poveri); la retribuzione era a carico del tesoro come oggi è a carico dello Stato. Il diritto romano non consentiva invece la difesa legale del povero e dello schiavo.
Sotto il re svevo i poveri erano addirittura mantenuti a spese del fisco durante il processo e avevano diritto ad essere giudicati per primi.
Federico II fu il primo a istituire le ferie giudiziarie, ma ne istituì pochissime.
Ogni giudice aveva l’obbligo di tentare la conciliazione più volte nella stessa causa.
In caso di mancata composizione le parti giuravano di agire con lealtà e nell’interesse della giustizia e di non calunniare e poi il giudice li interrogava e rendeva il giudizio.
Federico II fu il primo a distinguere le sentenze esecutive da quelle che non lo erano, il giudizio petitorio da quello possessorio.
Si considerava necessaria da parte del balivo la citazione del convenuto a cui veniva assegnato un termine che poteva prorogarsi per giustificato motivo. Se il convenuto non rispondeva in proprio o tramite procuratore veniva multato di un augustale al mese; se la disobbedienza avveniva davanti alle Corti superiori il fisco incamerava un terzo dei beni mobili. La contumacia del convenuto autorizzava l’attore a pignorare i suoi beni, a venderli e a soddisfarsi sul ricavato se il debitore non fosse comparso in giudizio entro un anno.
Federico II stabilì che la testimonianza venisse assunta dal giudice del luogo del testimoniante. Se il giudice non provvedeva pagava i danni e poteva perdere un terzo dei suoi beni.
Federico II fu il primo a stabilire che le accuse penali (libelli) fossero scritte e sottoscritte dall’accusatore e dalla vittima. Fu il primo anche a stabilire che le sentenze fossero scritte, datate e sottoscritte dal giudice, dal cancelliere e dai testimoni. Ed il notaio che all’epoca faceva il cancelliere poteva rilasciare un sunto della sentenza al vincitore.
Nel 1232 Federico II stabilì che il giudice supremo dovesse raccogliere tutte le sentenze per farne un massimario che servisse di norma per i casi futuri. Presso le corti locali i massimari furono chiamati consuetudini perché osservate da tutti i giudici.
Circa i mezzi istruttori Federico II condannò il duello (solo i nobili potevano utilizzarlo quando non era possibile che si formasse altra prova giudiziaria) e tutte le prove di Dio. Permise la tortura come prova ordinaria solo sugli infami se c’erano forti indizi: non si doveva però tener conto delle confessioni estorte a caldo.
Federico II ed i suoi tanti primati

Federico II Hohenstaufen è stato il prototipo di sovrano illuminato, che tra l’altro ha reso possibile il diffondersi di quel volgare, che, mediato dai trovatori “chiusi” andalusi e da questi passati ai trovatori provenzali, dalla Sicilia avrebbe gettato le basi per la nascita del volgare italiano( vedi anche il cantico di Francesco d’Assisi, che Federico ben conosceva, unitamente ad Elia da Cortona).Lo stesso Federico compose sonetti in volgare…con trovar chiuso etc.etc. Dalla Sicilia nasceranno le basi per la moderna Europa etc. etc
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