Da un punto vista generale il nostro tasso di crescita (-20) alla fine del 2014 ci pone al 23° posto; il livello reddituale pro capite ci pone all’11° posto in Europa e siamo al 26° posto per indice di sviluppo umano. Tra i paesi i cui cittadini si dichiarano più felici siamo al 50° posto.
Quanto alla mediazione l’Italia possiede un registro statale che è pubblico in relazione a organismi di mediazione[1], enti di formazione[2], mediatori[3] e formatori[4].
L’Italia è oggi al 24° posto per rapporto tra mediatori e numero di abitanti[5] dopo la Slovacchia e i Paesi Bassi: il che significa che possediamo più mediatori di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra e Galles, Irlanda, Irlanda del Nord, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia messi insieme.
Al 24 maggio 2015 sono censiti 13.687 mediatori, 470 organismi di mediazione (di cui 128 cancellati), 159 enti di formazione (di cui 38 cancellati) e 662 formatori.
Abbiamo un mediatore ogni 4441 abitanti, in Europa ove alla stato attuale ci sono 40.298 c‘è un mediatore ogni 11.080.
Peggio di noi per numero di mediatori su abitanti stanno solo Malta, l’Austria e la Romania.
In senso assoluto, ossia prescindendo dagli abitanti, abbiamo il doppio dei mediatori della Romania che possiede oggi 6824 mediatori.
Si consideri che negli Stati Uniti secondo le indicazioni governative[6] ci sono 8.400 neutri (mediatori, arbitri e conciliatori) per una popolazione di 318.900.000 e dunque un neutro ogni 37.964 abitanti dopo 50 anni di rivalutazione dei mezzi alternativi (l’Italia dal 2010 possiede già almeno il doppio dei mediatori che operano negli Stati Uniti e la cifra è solo provvisoria).
I neutri americani guadagnano in media $61,280 all’anno e $29.46 all’ora.
Non conosco stime su quanto guadagnino i mediatori europei. Né è a mia conoscenza quanto denaro sia stato stanziato dagli Stati per programmi giudiziari dei ADR: al contrario negli Stati Uniti sono per tradizione assai trasparenti anche in questa materia[7].
Le informazioni che vengono dal Ministero[8] ci portano poi a ritenere che il numero di mediatori italiani potrebbe anche duplicare e quindi causare anche una impennata dei mediatori europei.
In generale si può dire che i mediatori italiani sono mono organismo: al 17 maggio 2015 i dati in dettaglio sono quelli della tabella che segue.
1 organismo | 12.303 | 93,16% |
2 organismi | 800 | 6,05% |
3 organismi | 91 | 0,68% |
4 organismi | 16 | 0,12% |
5 organismi | 6 | 0,04% |
Da un campione di 1000 mediatori italiani risulta che hanno un’età compresa tra i 31 e i 61 anni.
Il numero dei mediatori più rilevante riguarda coloro che hanno 39, 40 e 50 anni.
La legislazione in materia di mediazione non è di sicuro la migliore possibile, dato che dopo il decreto del fare la maggior parte delle mediazioni (che riguardano circa 200.000 controversie l’anno) si esaurisce come se fosse un mero adempimento burocratico in fase di un primo incontro che peraltro al momento è a totale carico degli organismi; i mediatori dal decreto del fare in poi non percepiscono alcunché se non si passi alla mediazione effettiva, cosa che avviene ben di rado.
La formazione per gli avvocati mediatori non trova eguali forse nel mondo per la sua povertà (15 ore), mentre per i non avvocati è in linea con gli altri paesi europei (50 ore).
In materia di ADR del consumo abbiamo assunto un provvedimento di delega che si è semplicemente preoccupato di non mettere a disposizione risorse economiche e di salvare le conciliazioni paritetiche dagli strali europei: salvataggio peraltro effettuato in modo assai maldestro[9]; i contenuti della legge delegata che è stata presentata nel Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2015 sono oggi noti[10].
Quanto agli incentivi alla mediazione siamo un paese di terza fascia e dunque in zona mediana: il paese che incentiva maggiormente gli ADR è l’Ungheria (unitamente a Germania e Slovenia) che peraltro ha una legge sulla mediazione dal 2002, mentre il peggior paese era Malta, ma i dati del 2013 sono comunque da rivedere viste le recenti novità nel paese maltese.
La promozione pubblica dell’ADR ci porta in quinta fascia e quindi anche qui in zona mediana; lo stato più diligente è la Finlandia, quello meno la Bulgaria.
Abbiamo notificato alla Commissione Europea solo 4 Istituti che si occupano di ADR nel consumo[11]: il 9 luglio 2015 lo scenario dovrà necessariamente cambiare.
I dati della giustizia italiana non migliorano purtroppo il quadro.
Il tasso di ricambio è stato buono, del 140%; la produttività dei giudici è dunque alta, dobbiamo rimarcarlo, anche se quella del 2013 è stata inferiore rispetto al 2012 e 2010; ma l’arretrato è insuperabile in tempi ragionevoli: l’analisi dei fascicoli pendenti al 30 giugno 2014 registra un volume di procedimenti pari a 4.898.745[12].
Ogni cittadino italiano paga 44 € per la giustizia amministrata in tribunale, contro i 18 € della Lituania e Bulgaria ed i 142 € del Lussemburgo.
Con riferimento agli stanziamenti per la giustizia da parte dello Stato siamo allo 0,3 di percentuale del pil come Repubblica Ceca, Portogallo, Svezia, Ungheria, Slovenia, Paesi Bassi, Austria, Malta e Romania; meno di noi stanziano Danimarca, Irlanda, Estonia, Lussemburgo e sorprendentemente la Francia; fanalino di coda è Cipro.
La formazione obbligatoria dei giudici in Italia è solo iniziale, ci sono paesi che non ne hanno alcuna (Svezia e Malta), ma anche paesi come la Francia che hanno 4 tipologie di formazione obbligatoria nel corso della carriera[13].
Come formazione continua non obbligatoria siamo presenti col 38% dei giudici contro quella nulla di Malta e Cipro e quella massima del 110% per l’Estonia.
E dunque se è vero che per una mediazione di buona qualità necessita una giustizia di buona qualità anche dal punto di vista organizzativo, non c’è in definitiva da aspettarsi miracoli nel paese italico.
Una recente indagine presentata il 26 marzo 2015[14] conferma che pur essendo migliorati del 5% negli ultimi 5 anni il tempo medio di una causa è di 2 anni e mezzo in primo grado e di 9 anni per la Cassazione. Inoltre la variabilità della performance tra i 139 tribunali è molto alta.
Insomma siamo molto lontani dai benchmark internazionali.
[1] https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX
[2] https://mediazione.giustizia.it/ROM/AlboEntiFormazione.aspx
[3] https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOMEDIATORI.ASPX
[4] https://mediazione.giustizia.it/ROM/AlboFormatori.aspx
[5] Lo lasceremo presto visto che al 6 aprile 2015 risultavano ancora da elaborare le richieste di 378 organismi; e anche i formatori aumenteranno visto che mancano da scrutinare 101 Enti di formazione.
[6] Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Occupational Outlook Handbook, 2014-15 Edition, Arbitrators, Mediators, and Conciliators, on the Internet at http://www.bls.gov/ooh/legal/arbitrators-mediators-and-conciliators.htm (visited April 18, 2015).
[7] Al contrario le cifre di quanto viene stanziato negli Stati Uniti ogni anno per programmi di ADR endoprocessuale è assai chiaro. Cfr. http://www.ncsc.org/Topics/Civil/Alternative-Dispute-Resolution-ADR/State-Links.aspx?cat=State+Appropriations+and+Other+Funding+Sources+for
Corti Americane | Fondi ricevuti annualmente per ADR dallo Stato in dollari per strumenti endoprocessuali adottati in programmi giudiziari |
Alabama | 100.000 |
Alaska | 10.000 |
California[7] | 29.000.000 |
Colorado | 9.000 |
Florida | 150.000 |
Georgia | 249.066 |
Illinois | 700.000 |
Kentucky | 100.000 |
Massachusetts | 382.719 |
Minnesota | 50.000 |
Nebraska | 345.000 |
Nevada | 1.000.000 |
New Mexico | 700.000 |
New York | 6.506.148 |
North Carolina | 986.660 |
Ohio | 2.050.000 |
Oklahoma | 307.000 |
Oregon | 527.000 |
South Carolina | 400.000 |
Tenesseee | 100.000 |
Utah | 50.000 |
Vermont | 140.000 |
Virginia | 200.000 |
Wisconsin | 370.000 |
Wyoming | 5.000 |
Totale | 44.437.593 |
[8] Nel sito del Ministero è comparsa in data 8 aprile 2015 questa comunicazione.
“Organismi di mediazione – Registro informatizzato semplifica l’iscrizione
8 aprile 2015
Da lunedì 6 aprile 2015 solo gli organismi e gli enti che hanno inoltrato i propri dati mediante il sistema informatico, secondo quanto previsto nella circolare 18 settembre 2014, sono iscritti nel nuovo Registro degli organismi di mediazione e nel nuovo Elenco degli enti di formazione dei mediatori.
La circolare 18 settembre 2014 aveva disposto che dal successivo 3 novembre, le domande di iscrizione al Registro degli organismi di mediazione e all’Elenco degli enti di formazione dovevano essere presentate solo in modalità telematica utilizzando il nuovo sistema sviluppato in house dall’amministrazione che di fatto ha rivoluzionato il rapporto enti-amministrazione, semplificato il lavoro nella procedura d’iscrizione di organismi ed enti e la modifica dei dati già trasmessi.
Attualmente, sono in fase di compilazione 203 domande di organismi di mediazione e 72 di enti di formazione. Sono in lavorazione da parte dell’amministrazione 36 domande di organismi di mediazione e 17 di enti di formazione. Sono in coda per il controllo e la chiusura della procedura 175 iscrizioni di organismi di mediazione e 84 di enti di formazione. Infine, sono 227 gli iscritti nel nuovo registro organismi di mediazione e 69 nell’elenco degli enti di formazione.
Nel Registro e nell’Elenco, gli enti sono elencati seguendo l’ordine di registrazione e per ognuno sono disponibili i seguenti dati:
sedi operative dove si svolgono gli incontri di mediazione
provvedimenti di accreditamento
numero di registrazione
denominazione
sito web
natura dell’organismo codice fiscale
partita iva
dati sulla cancellazione.”
[9] La norma di delegazione italiana che riguarda la Direttiva 2013/11/UE recita quanto segue:
“1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
- a) esercitare l’opzione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, secondo cui rientrano tra le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) utili ai fini dell’applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, già consentite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- b) prevedere espressamente, ai fini dell’opzione di cui alla lettera a), che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero uguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente“.
Nella delega si chiede in buona sostanza, oltre al fatto che l’operazione non costi alcunché allo Stato:
1) di considerare ADR le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali e le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
2) che quest’ultime considerate ADR siano gestite collegialmente con un numero uguale di rappresentanti dei consumatori e professionisti (così come richiesto del resto dalla Direttiva all’art. 6 c. 5).
Dobbiamo dire che la Direttiva esclude di principio questo tipo di procedure perché c’è il rischio di conflitto di interessi, ma permette di considerarle ADR a certe condizioni. Il considerando 28 della Direttiva specifica che devono sussistere i requisiti di indipendenza ed imparzialità previsti dalla Direttiva. Inoltre la qualità ed indipendenza degli organismi deve essere soggetta a valutazione periodica. Nella delega non c’è però alcuna traccia di queste ultime cautele richieste dalla UE.
[10] http://www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=78475
[11] 1) Ombudsman Bancario, 2) Camera di Commercio di Roma, 3) Camera di Commercio di Milano, 4) Conciliation Body of Telecom. Cfr. http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr_in_your_country/index_en.htm
[12] https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_15_7.wp
[13] Cfr. a pag. 32 della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Quadro di valutazione UE della giustizia 2015 9.3.2015 in http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_it.pdf
[14] http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/PP_CIV_ministero_s.pdf