In Francia il cammino della negoziazione assistita (procédure participative) inizia nel 2008 con il rapporto “L’ambition raisonnée d’une justice apaisée” di Serge Guinchard, Presidente della Commissione per la ripartizione del contenzioso.
La proposta di detta Commissione fu ispirata dal diritto collaborativo nordamericano (cfr. da pag. 168 in poi)[1].
L’esperienza nordamericana impedisce ai legali provvisoriamente di rivolgersi al giudice.
E così in Francia la legge ha previsto questa procedura per le controversie che non sono state mai sottoposte ad arbitrato o giudizio.
Di questo fondamentale presupposto non c’è invece traccia nella legislazione italiana.
I sostenitori della procedura partecipativa (Francia) /negoziazione assistita (Italia) nella UE sono attualmente due.
In Francia Jean-Marie Burguburu presidente del CNB (Conseil national des barreaux).
In Italia Guido Alpa presidente del CNF (Consiglio Nazionale Forense).
In Francia c’è in atto un braccio di ferro tra il Ministro della Giustizia e il CNB perché il Ministro vuole introdurre la mediazione obbligatoria in materia di divorzio.
Nel paese transalpino esiste già la mediazione obbligatoria in sede sperimentale e sino al dicembre 2014 qualora si invochi la revisione delle modalità per l’esercizio della potestà dei genitori o del contributo al mantenimento e all’educazione del bambino. Evidentemente il Ministro vuole estendere la mediazione familiare obbligatoria avendo dato la stessa buoni frutti.
Contrariamente al Ministro Jean-Marie Burguburu desidera che la mediazione obbligatoria in materia di divorzio non venga istituita e che si affermi al contrario la procedura partecipativa obbligatoria; il presidente del CNB vuole che la procedura partecipativa riguardi tutte le materie[2].
Le sue posizioni non vengono ascoltate anche perché sono noti i risultati fallimentari del 2013 della procedura partecipativa (solo sette omologazioni)[3].
La Francia non prevede la mediazione come condizione di procedibilità in materia civile e commerciale, ma un principio stabilisce che procedura partecipativa e mediazione stiano sullo stesso piano: il cittadino può scegliere a sua discrezione.
Quanto alla materia della famiglia la procedura partecipativa è regolata come segue.
Una convenzione di procedura partecipativa può essere raggiunta dai coniugi che siano in cerca di una soluzione consensuale di divorzio o di separazione.
Ma non si può chiedere l’omologazione al giudice, né si può pensare di andare esenti dal tentativo di conciliazione in caso di mancato accordo.
La domanda di divorzio o separazione legale presentata a seguito di una convenzione di procedura partecipativa è formata e giudicata secondo le norme contenute nel titolo VI del libro I della legge sul divorzio ossia si va davanti al giudice.
E’ invece possibile omologare davanti al giudice un accordo che attenga all’esercizio dell’autorità parentale.
A Jean-Marie Burguburu evidentemente questa disciplina sta stretta.
In Italia è stato emanato il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 che è in vigore da ieri 13 settembre 2014 e non va a toccare il campo della mediazione come condizione di procedibilità.
La negoziazione assistita come condizione di procedibilità è prevista in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per richiedere il pagamento di somme di denaro sino 50.000 € fuori dalle materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità (si può pensare ad esempio all’appalto). E’ stata invece stralciata la materia del consumo.
Da noi la mediazione familiare non è invece obbligatoria e dunque purtroppo nessuno si è posto il problema della concorrenza.
Al contrario si prevede che la negoziazione assistita possa trovare spazio anche in materia di diritto di famiglia quando non ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero figli non economicamente autosufficienti.
Vedremo che cosa dirà del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 il presidente del Consiglio Nazionale Forense e dunque l’Avvocatura.
[1] http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000392/0000.pdf
[2] Cfr. http://www.leparisien.fr/espace-premium/actu/les-avocats-doivent-proposer-des-forfaits-11-02-2014-3578877.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.it%2F
[3] Cfr. http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=r878456_6&idtable=r878456_6|r879392_3&_c=%22proc%E9dure+participative%22&rch=gs&de=20130914&au=20140914&dp=1+an&radio=dp&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&isFirst=true