Nel 1860 i deputati erano 443.
Si eleggevano su base provinciale.
Le province di Milano e Napoli ne eleggevano 18, quella di Torino 19, seguivano Firenze con 14 e Genova con 13.
Roma non era ovviamente nominata.
I funzionari o impiegati dello Stato (impiegato regio) di norma non potevano essere eletti (in ogni caso non più di 1/5 dei membri del Parlamento: se fossero stati di più si provvedeva a sorteggio per escludere i sovrabbondanti) e così gli ecclesiastici.
Se un deputato fosse diventato impiegato regio oppure se lo fosse già e avesse avuto un aumento di stipendio cessava all’istante di essere deputato.
Non potevano essere elettori né essere eleggibili coloro che fossero condannati a pene criminali, che fossero in stato di fallimento o di interdizione giudiziaria, coloro che avessero fatto cessioni di beni sino a che non avessero soddisfatto integralmente i loro creditori, coloro che fossero condannati per furto, truffa o attentato ai costumi.
Decreto 17 dicembre 1860 dato da Vittorio Emanuele[1]
[1] Raccolta degli atti del governo di Sua Maestà il Re di Sardegna, Volume 29,Parte 4, p. 3661.