Appunti sulla condizione degli Ebrei nei secoli (ventitreesima parte)


Il Capo III è intitolato “Che non poffano gli Ebrei Acquiftare Beni ftabili”.

Sua Maestà Vittorio Amedeo II non desiderava che gli Ebrei acquistassero beni immobili, sotto pena in contrario della confisca; se per caso ne venissero in possesso perché il loro debitore non fosse solvibile dovevano rivenderli entro un anno a persone capaci di acquisto[1].

Il paragrafo 2 del Capo III stabilisce inoltre che “

Saranno altresì fotto la fteffa pena tenuti ad alienare que’ Beni, che prefentemente poffedono un’anno dopo spirate, che fieno le loro rifpettive condotte[2].

 Abbiamo detto che i rapporti col potere erano regolati da una condotta che era a tempo determinato e dunque questa norma conferma l’idea che gli Ebrei stanziati sul territorio dovessero continuare ad essere considerati stranieri.

Già presso i Romani il divieto di possedere beni stabili dipendeva dal fatto che esclusivamente il cittadino che godesse dei pieni diritti civili e politici poteva appropriarsene.

I popoli delle invasioni barbariche ritenevano poi che solo l’arimano, ossia l’uomo libero (e giammai la donna) poteva possedere beni immobili.

Con l’affermarsi delle grandi Monarchie che si basavano sul feudalesimo e sulla teocrazia, si ritenne che la proprietà fondiaria potesse acquistarsi solo con una investitura data dalla pubblica autorità; la padronanza assoluta del territorio in capo al sovrano era principio del diritto pubblico.

Poi si corresse un poco il tiro per evitare l’arbitrio, e si  considerò in capo al Principe il solo dominio eminente[3], ma esso bastava allo stesso per concedere o negare discrezionalmente agli stranieri la facoltà di possedere terreni od altri beni immobili nel suo territorio.

I sovrani sabaudi peraltro addussero anche una ragione insuperabile per non concedere il possesso di beni immobili ai Giudei: essi restavano stranieri e non potevano diventare cittadini perché non osservavano la religione di Stato che era quella cattolica.

E non potevano avere diritti perché non possedevano beni immobili.

Come appartenenti ad una nazione nomade estranea alla società cristiana,  anche quando  divennero sudditi, ebbero sempre diritti limitati come la plebe o i clientes romani che seppure considerati membri dello Stato non possedevano alcuni diritti[4].

Solo con un editto del 1572 venne concesso agli Ebrei di possedere beni immobili nei domini sabaudi, ma poi questa facoltà venne ristretta ai soli Ebrei di Nizza e poi anche tra loro solo ad alcune famiglie[5].

Si tenga però presente che l’interdizione dall’acquisto dei beni stabili non valeva per la categoria dell’Ebreo di Corte (hofjude) e ciò rientra nella mentalità che appunto conservava al Principe discrezionalità sul concedere o meno beni stabili. Benché l’Ebreo di corte appartenesse per sangue, per convinzione e per confessione al genere ebreo, formava tuttavia una specie a parte e assai distinta.

L’hofjude poteva, infatti, abitare ovunque vi fossero ebrei, comprare case d’abitazioni, vendere merci all’ingrosso e al minuto, formare con altri una Comunione, scegliersi il rabbino, avere Sinagoga e cimitero: tutte facoltà che per gli altri ebrei erano sottoposte a mille ostacoli e inceppate da mille restrizioni. L’hofjude inoltre era dispensato di portare sugli abiti il distintivo imposto agli altri ebrei[6].

Il divieto di acquisto e l’obbligo in ogni caso di rivendita verranno confermati con le leggi e le Costituzioni di Sua maestà del 1770, con le leggi patenti  del 1° marzo 1816[7] e 15 febbraio 1822[8] e con l’art. 28 del Codice civile sardo del 1837.

La ragione ottocentesca del divieto di acquisto risiederà nel fatto che i sovrani temevano il potere economico degli Ebrei, e che in particolare avrebbero potuto acquistare buona parte del territorio determinando uno squilibrio sociale.

La regola inerente la rivendita del bene immobile ipotecato venne posta invece perché i proprietari che ricorrevano all’usuraio sapendo di non poter rimborsare il debito preferivano lasciarli incolti e quindi ne scapitava l’economia e del resto gli Ebrei, non sapendo quanto tempo sarebbero rimasti su un dato territorio, non avevano alcun incentivo a far coltivare beni di possesso precario [9].

Sta di fatto che ancora nel 1848 i Giudei piemontesi non potevano acquistare beni immobili pena per alcuno la nullità[10] del contratto e comunque la confisca[11] trascorso il termine per la rivendita.

Era però loro lecito ricavare dagli immobili l’usufrutto, i diritti di albergamento, avere l’investitura dei diritti enfiteutici, effettuare locazioni[12] perpetue o trentennali, acquistare diritti reali (ipoteca)[13], redigere compromessi di vendita perché esso non trasferisce né il possesso, né il dominio ed acquistare[14] ai pubblici incanti beni immobili in nome e per conto di altri con dichiarazione per persona da nominare.

Agli Ebrei si riconosceva infine il diritto di kasagà in base a cui il padrone di una casa affittata ad un ebreo non era libero di locare ad altri israeliti. Ciò però poteva portare ad abusi ed allora ad un certo punto si ritenne solidalmente responsabile l’università locale ebraica per le pigioni che l’ebreo non avesse voluto corrispondere dopo aver impedito al padrone una successiva locazione[15].

Meno di cent’anni dopo con l’art. 10 del regio decreto 17 novembre 1938, n. 1728[16] Vittorio Emanuele III, ribadirà tristemente lo stesso divieto di acquisto e decreterà che “I cittadini Italiani di razza ebraica non possono… d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila; e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. per i fabbricati per i quali non esista l’imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell’applicazione dell’imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743>>.

Inascoltata fu dunque la invocazione della dottrina ottocentesca che nel 1848 prendeva come modello Pio IX perché aveva emancipato gli Ebrei dalle antiche interdizioni[17] e che si augurava che Carlo Alberto avesse da preparare all’Italia più splendide sorti[18].

Del resto anche l’Inghilterra aveva concesso agli Ebrei in quegli anni di diritti politici e la stessa Prussia era sulla buona strada:  quindi c’era ottimismo.

L’unità della nazione era considerata cosa necessaria poiché solo in “un patto di Concordia che produce l’UGUAGLIANZA avanti la legge tra i cittadini, sta il RISORGIMENTO d’ITALIA[19].


[1] Il paragrafo 1  stabilisce che “Non farà lecito agli Ebrei di far acquifto de‘ Beni ftabili ne’ Noftri Stati, fotto pena della confifcazione di effi, e se in occafione di qualche efecuzione fopra i Beni del Debitore saranno aftretti a prenderne in pagamento, vogliamo, che paffato il termine del rifcatto, fieno tenuti alienarli a Perfone capaci un’anno dopo, fotto la medefima pena”.

[2] Meno rigoroso era il re di Sardegna Carlo Felice con riferimento alla Liguria aveva fissato nelle Regie Patenti del 1816 un termine quinquennale per la restituzione. Cfr. Gazzetta di Genova n. 20 di Sabbato 22 marzo 1822.

[3] Facoltà di far uso e di disporre del territorio, ma non in modo vietato dalla legge.

[4] Non quelli di cittadinanza attiva, né il connubium.

[5] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 100 e ss.

[6] G. LEVI, Op. cit., p. 267.

[7] Che estese a cinque anni il termine per la rivendita dei beni ipotecati

[8] Con cui si dispose che i beni immobili rimasti invenduti al 1824 (ossia acquistati durante il dominio francese) dovevano consegnarsi allo Stato perché li mandasse all’incanto. Le prescrizioni del 1816 e del 1822 invece non si estenderanno alla Liguria perché si trattava di leggi reali e quindi del territorio del solo Piemonte.

In Liguria, infatti, il territorio da occupare era così trascurabile che sarebbe stato sciocco preoccuparsi degli acquisti ebraici.

[9] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 82.

[10] Secondo questa dottrina non poteva però essere invocata dalle parti contrattuali, ma solo dal Fisco perché vi era una lesione di un principio di ordine pubblico. Tuttavia né nelle Regie Costituzioni, né nella normativa successiva vi è qualche riferimento alla nullità.

[11] C. CATTANEO, Ricerche economiche sulle interdizioni della legge civile agli Israeliti, op. cit., p. 15. Peraltro il principio era così radicato anche negli altri paesi che ancora nel 1836 gli Ebrei dimoranti in Svizzera che avessero voluto acquistare un terreno in Basilea avevano come unica scelta quella di diventare cittadini francesi.

[12] Si aggiunge però che siccome i Cristiani non potevano abitare nel ghetto dovevano locare gli immobili di cui eventualmente fossero proprietari in esso agli Ebrei stessi.

[13] Dai beni stabili andavano distinti i diritti stabili che erano di libera appropriazione per gli Ebrei, così si potevano ottenere le piazze dei farmacisti o dei causidici. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 107. In Modena era invece possibile acquistare i siti per i cimiteri e filatoi per lavorare la seta. Tit. IX par. XVII del Codice estense del 26 aprile 1771.

[14] Per la dottrina, ma non per la giurisprudenza.

[15] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 121 e ss.

[16] In Gazz. Uff., 29 novembre, n. 264). – Provvedimenti per la difesa della razza Italiana. Il decreto verrà abrogato dall’articolo 1 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25.

[17] Il papa aveva stabilito che potessero vivere nei rioni contigui al ghetto e che potessero anche far parte della Guardia cittadina.

[18] “Ora l’astro di Carlo Alberto e di Pio IX è sull’orizzonte”. L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 170.

[19] L. VIGNA – V. ALIBERTI, Della condizione attuale degli Ebrei in Piemonte, op. cit., p. 167.

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Autore: tieniinmanolaluce

Sono attualmente avvocato, mediatore civile e commerciale, formatore di mediatori e mediatore familiare socio Aimef. Per undici anni sono stato docente di letteratura italiana e storia antica al liceo classico. Sono accademico dell'Accademia Internazionale di Arte Moderna. Scrivo da sempre senza privilegiare un genere in particolare. Ho pubblicato diversi libri anche in materie tecniche. Tra quelli letterari ricordo da ultimo: Un giardino perfetto, Poesie 2012-2016, Carta e Penna Editore, novembre 2016. La condizione degli Ebrei dai Cesari ai Savoia, Carta e Penna Editore, aprile 2017 La confessione, Dramma in quattro atti, Carta e Penna Editore, aprile 2017 Ho iniziato questo blog nel febbraio del 2006 e mi ha dato grandi soddisfazioni. Spero continuino anche su questa piattaforma. Tutto ciò dipende fondamentalmente dalla interazione con tutti voi, cari lettori.

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