Nel 1798 si trovavano in Liguria più di 200 Giudici di Pace.
Il giudice di pace poteva appartenere a due classi che ne determinavano la competenza; quella dei giudici di seconda classe erapiù ristretta (sino a 300 lire) e solo civile; i giudici di pace di seconda classe si trovavano nel cantone “ove risiede il tribunale” che era peraltro itinerante[1].
I giudici di pace di prima classe avevano invece competenza sino a lire 1000 (10 volte quella del conciliatore italiano del 1892) perché non si trovavano nel cantone di residenza del tribunale, esercitavano la volontaria giurisdizione, erano giudici del lavoro sino a qualsiasi somma e si occupavano anche dei procedimenti possessori, delle apposizioni di termine, degli attentati ai corsi d’acqua dei mulini e all’agricoltura. Avevano una competenza penale per i delitti sino a otto giorni di carcere o a 15 di “arresto in casa”[2].
All’epoca non vi era un confine netto tra processo e conciliazione: <<Fa egli citare la parte; forma un processo verbale, sommario di quanto le parti hanno a lui esposto; riceve anche il giuramento decisorio, che una parte a delazione dell’altra avesse accettato; descrive distintamente i punti, su de’ quali si è tra le parti convenuto>>[3].
E curiosamente la legge non ammetteva un totale fallimento della conciliazione, anche se l’effetto di una conciliazione parziale era di fatto equivalente; si prevedeva che “Se non riesce a conciliare interamente le parti, trasmette al Tribunale della giurisdizione copia autentica del sopraddetto verbale con un certificato testificante, che la parte è stata inutilmente chiamata all’Ufficio di pace”[4].
Se una parte veniva citata due volte e non si presentava al tentativo il giudice di pace redigeva altro certificato testante, che la parte è stata inutilmente chiamata all’Ufficio di pace”[5].
Senza questi certificati che andavano allegati alla petizione, il tribunale non poteva ricevere alcuna causa.
Davanti al giudice di pace gli avvocati non potevano patrocinare, a meno che non si trattasse di cause personali.
A seguito dell’annessione della Liguria alla Francia intervenne il decreto napoleonico del 1805 che ritenne di mutare l’intero sistema giudiziario nella Regione[6] in sole due ore: dalle 10 alle 12 del 22 settembre 1805[7].
La principale funzione del giudice di pace napoleonico “consiste a conciliare le parti potendo” (art. 29): già da questa norma si può comprendere che l’accordo non aveva poi centrale rilevanza, anche se la partecipazione alla conciliazione restava obbligatoria.
Chi non compariva al tentativo nemmeno tramite procuratore, veniva multato e non poteva continuare l’udienza sino a che non avesse pagato la multa di 10 lire (art. 139).
La cosa interessante è che nessuna domanda poteva essere esaminata dal tribunale di prima istanza, se non fosse stato citato il difensore di fronte a questo organismo.
Si trattava cioè di un tentativo di conciliazione “tecnico” tra legali visto che interveniva dopo che “l’attore potrà spiegare ed accrescere la sua dimanda ed il reo convenuto formare quella che giudicherà convenevole”, nemmeno tanto appetibile, visto che il verbale di conciliazione non aveva efficacia esecutiva (art. 137).
Sulla scia di questa norma nel 1806 il Codice di procedura civile napoleonico stabilì che il mancato esperimento del tentativo non fosse rilevabile d’ufficio dal giudice.