Notizie sul trattato “De Tyranno” di Barto­lo da Sassoferrato (Seconda ed ultima parte)


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INDICE DEGLI AUTORI CONSULTATI

 

            F. CALASSO, Bartolo da Sassoferrato, in Dizionario bio­grafico degli italiani, vol. VI, Roma, 1964, pp. 640-669.

            F. CALASSO, Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medie­vale, Giuffré, 1953.

            E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel dirit­to comune classico, II, Milano, 1964 (< Ius nostrum >, VI, 2) p. 388 e nota 56.

            EMERTON, Humanism and Tiranny. Studies in the Italian Trecen­to, Cambridge (Mass.) 1925, p. 126.

            ERCOLE Il “Tractatus de Tyranno” di Coluccio Salutati, in Da Bartolo all’Althusio. Saggi sulla storia del pensiero pubbli­cistico del Rinascimento italiano, Firenze, 1932, p. 2481.

            D. QUAGLIONI, Il “De Tyranno” di Bartolo da Sassoferra­to (1314-1357), in Politica e Diritto nel trecento italiano, LEO S. OLSCHKI, 1983.

         VANE­CEK La leggenda di Bartolo in Boemia, in Bartolo da Sassoferrato, studi e docu­menti per il IV centena­rio, I, 1962, Giuffré ed., p. 372 e ss.

 

3. Motivi dell’opera. Il Proemio. 

 

 Molti avvenimenti stori­ci[1], che danno vita ad una in­ten­sa polemica in quegli an­ni[2] e più in generale la linea di con­dotta politi­ca del­l’Im­pero che del Papato[3], fanno quasi certa­mente da prosce­nio al De Tyranno.

Tutto ciò si evincerebbe soprat­tutto dal Proemio al De Tyranno che si legge in margine alla colonna 192r del cod. Vaticano latino 10726, di mano del giurista GIOVANNI DI ACCU­MOLI[4].

In tale Proemio, qualora si consideri autentico, si posso­no trova­re la genesi e i fini che il Tractatus si propo­neva: Bartolo lo avrebbe scritto in un momento in cui i suoi trattati erano già conosciuti dagli studenti perugini e con riluttanza, vista la scabrosità del tema e del particolare momento politico che vedeva “la perfidia tirannica espandere le sue forze”; il fine che si prefiggeva non era didattico ma eminentemente politico: “perché tutti quanti abbiano la forza di liberarsi interamente dai nodi del vincolo di quella orren­da perversità, cioè della schiavitù tirannica”; in sostanza avremmo una rievocazione ed invocazione del potere imperiale a difesa delle tradizionali forme di governo della civitas come era accaduto per le Glosse alle Costituzioni pisane di ARRIGO VII (c.d. Costituzioni egidiane)[5].

        

4. Il Tractatus.

 

Il De Tyranno si compone di una invocatio e di dodici quaestiones che si possono raggruppare nel modo seguente[6]: a) etimologia e definizione di tiranno (qq. I e II); b) la tirannide nelle comunità inferiori: vicinia e domus (qq. III e IV); c) la tirannide nella civitas: i suoi caratteri manifesto ed occulto e la loro ulteriore distinzione (q. V); d) le due forme o modi di essere della tirannide flagrante e manifesta: ex defectu titoli ed ex parte exerciti­i, ed il problema degli atti emanati durante tale dominio (qq. VI e VIII, VII e XI); e) le due forme di tirannide mascherata ed occulta, propter titulum e propter defectum tituli (q. XII); f) l’azione contro la tirannide e la condizione del tiranno vicario (qq. IX e X).

Già dalle prime due questioni emerge il carattere oppres­sivo di un governo che non si fondi sul dirit­to (< pro­prie tyrannus dicitur qui in communi re publica non iure principa­tur >) e il suo aspetto duplice di antigiuridici­tà, da una parte per mancanza di titolo giuridico e dall’altra per eser­cizio per­verso del potere acquisito legittimamente; inol­tre a Bartolo preme sottolineare (qq. II, III, IV) che vi può essere tirannide solo laddove si eserciti una giurisdizio­ne[7]; an­co­ra il nostro giurista mette in luce che la principale carat­te­ri­stica del tiranno è quella di affliggere i sudditi (q. II, 103-106)[8].

Dalla prima quaestio veniamo a conoscenza che Il termine tyrannus deriverebbe dalla città  greca di TIRO[9]; nella seconda quaestio trovia­mo l’interpretazione della lettera di un cele­bre passo di GREGORIO MA­GNO[10]ove si definiscono cinque tipi di tiran­ni­de: quella propriamente detta, nella respublica Romano­rum; quella eserci­tata nelle comunità inferiori (provin­cia, civitas, domus); quella che può atteggiarsi nella co­scienza di ciascuno quando si desideri l’altrui oppressione. 

Il tiranno propriamente detto è dunque colui che contro il diritto occupa la dignità e l’ufficio imperiale: contro il diritto, vale a dire illegittimamente e illegalmente, a causa dell’originaria e manifesta mancanza di titolo o del successi­vo venir meno di questo, che consiste nella regolare elezio­ne, approvazione, unzione ed incoronazione secondo le norme con­tentenute nelle decretali Venerabilem e Ad Apostolicae digni­ta­tis; norme che ci indicano (q. II, 71-75) essere esercitata contra ius la potestà imperiale quando il soggetto: a) non è stato elet­to; b) è stato eletto irregolar­mente c) è stato eletto rego­larmen­te ma riprovato dalla Santa Sede; d) è stato eletto regolar­mente, approvato e incoronato, indi privato del titolo e deposto con giusta sentenza a causa dell’uso illegale del potere, per infedeltà alla Chiesa, ratione peccati.

Facendo leva sulla riprovazione di SAMUELE per SAUL (1 Rg 13, 13-14; nella q. II, 76-79) simbolo dell’eser­cizio sfrenato di un potere confe­rito da Dio Bartolo trova un colle­gamento tra imperium e sacerdo­tium nel senso che l’obbe­dienza alla Chiesa sarebbe indispen­sabile per l’imperatore.

Lo stesso schema che vale per l’Imperatore può ripetersi (q. II; 95-100) per il praeses della provincia, con l’ag­giunta del fatto che, se il praeses giunto alla fine del suo mandato impedi­sce l’inse­diamento del successore legittimo, incorre nelle pene previste per i rei di lesa Maestà.

Anche in domo propria (q. II, 103) può manifestarsi la tirannide poiché il paterfamilias esercita una giurisdizione sul coniu­ge, figli e servi (q. IV, 174-175); se tale pater­fami­lias  abusa di tale potestà è assimilato al tyrannus pro­pria­mente detto (q. IV, 178); se perciò costringe metu un membro della famiglia a contrarre un’obbligazione onerosa, essa è nulla di pieno diritto e quindi rescindibile.

La semplice volontà di oppressione degli altri non spet­terebbe per Bartolo al foro civile, ma a quello della coscien­za (q. II, 105-106) perché Bartolo si sforza di dare una valenza giuridica al con­cetto gregoriano di latens nequitia; e proprio in questo sforzo il giurista ammette che vadano puniti anche gli atti prepara­tori del­la instaurazione di un regime tirannico come se il loro autore sia effettivamente pervenuto all’atto sedizioso (q. II, 107-109).

Nella vicinia[11]non può esservi, sempre sulla base di quanto af­fer­mato da GREGORIO MAGNO, tirannia perché essa non sarebbe una entità naturale come la famiglia ove si può esercitare un comando o una giurisdi­zione; si parla qui genericamen­te di <potentes qui alios opprimunt >; gli stessi officiali prepo­sti nella civitas a compiti esat­tivi o di polizia non eserci­tano giurisdizione, ma sono sotto­posti ai reggitori della città; perciò qualora abusino del pur limitato potere conferi­togli non sono detti tiranni ma <poten­tiores ratione officii > e sono puniti <de concussione> senza ricorso ad un superior (q. III, 138-151).

Al contrario può esservi tirannide da parte dell’abate[12] di un monaste­ro a causa di un difetto di titolo (q. IV, 201-202) o a causa dell’eserci­zio tirannico del suo ufficio (q. IV, 203-204).

La quaestio V[13] costituisce il punto di arrivo ove si conden­sa­no i ri­sul­ta­ti e delle precedenti disquisizioni atte a fornire la sub­stan­tia del fenomeno[14] e si creano sulla base della prima­ria distinzione tra tiranno manifesto e tiran­no occulto due nuove sottodistinzioni che danno spunto per una nuova dis­cus­sione: per alcuno Barto­lo cercherebbe, nel suo sforzo dogmati­co, sempre più di dare sostan­za giuridi­ca al passo di GREGORIO MAGNO precedentemente ana­lizzato ove la tirannia acquistava semplice valore mora­le; regnare non iure signi­ficava per GREGORIO regna­re con crudeltà e con oppressio­ne: il gran merito di Bartolo sarebbe proprio quello di dare una valenza giuri­dica a questa es­pressione senza tuttavia disconoscerne il significato etico[15].

Il tiranno apertus et manifestus (q. V, 199)[16] (in nuce tale concet­to come ab­bia­mo già rilevato, è presente nel De Represa­lis) acqui­sta più specificatamente il carat­tere del­l’an­tigiu­ridi­cità (qq. I, II, V) in quanto manchi di titolo (ex defe­ctu tituli; q. V, 201; q. VI)[17].         

Così accadrebbe qualora una città o un castello non abbia il diritto di eleggere il rettore (si pensi ad es. al caso della signoria dei MALATE­STA a RIMINI del 1334) e nonostante ciò alcuno si prenda tale inca­rico (q. VI, 210-213); e anche se tale città abbia il diritto di elezione e possa trasferire la giurisdizione ad alcuno non sarebbe lecito acquistarla con la forza poiché la giurisdi­zione va trasferita voluntarie cioè con il consenso (q. VI, 215-220).

Nel testo del Tractatus si giunge poi all’analisi delle varie forme di acquisto violento del potere (q. VI, 221-250):

Se l’esercito viene condotto contro la città senza un ordine del superior (q. VI, 225-226; v. anche la nota n. 42); o si espugni la città con l’aiuto di combattenti forestieri (q. VI, 227-228); o se con l’aiuto degli uomini della stessa città si faccia tanto clamore e sedizione da farsi eleggere dell’iniquità non potrebbe dubitarsi soltanto perche l’azione fosse sotto gli occhi di molta gente (q. VI, 228-231); se il potere fosse ottenuto attra­verso l’appoggio del “popolino” anche se esso avesse la maggioranza numerica della città, non sarebbe legittimo poiché tale maggioranza sarebbe formata da uomini <viles et abiecte condicionis> che non rappresentano la vera maggioranza della città (q. VI, 236-240); lo stesso dicasi se il potere sia preso con l’appoggio di poche persone in ispecie se la maggio­ranza sia divisa: poiché pochi uniti prevalgono su molti separati (q. VI, 242-244); ancora se con l’aiuto di poche persone si eliminino le persone più importanti della città, perché è scritto che percotendo il pastore il greggie si disperde (q. VI, 245-248).

I problemi dell’eversione cittadina e della violenza pubblica sono centrali anche nella VII quaestio ove si indica quando il tiranno caret titula e il valore dei suoi atti:

Manca di titolo giuridico il dominio del rettore della città qualora egli prolunghi, senza farne mistero, il suo mandato oltre la scadenza stabilita, impedendo l’accesso alla magistratura al suo successore legitti­mo; o qualora, come già detto, la città ove egli venga eletto manchi del privilegio di darsi autonomamente un rettore; o qualora, come si è visto, un atto di violenza o di intimidazione pubblica intervenga a viziare l’elezione. Le ordinanze e gli atti emanati durante tale dominio sono dichiarati nulli secondo la l. Decernimus, C. De sacrosantis ecclesiis (q. VII, 270-278), sia per quel che risulta ordinato in prima persona dal rettore, sia per quello che risulta ordinato dal suo seguito. Eguale sorte spetta a quanto disposto dagli ufficiali eletti dalla città <patiente tiranno>, poiché <nullus actus fit in civitate libere quando est ibi tyrannus, et sic videtur factus ab ipso tyranno> (q. VII, 277-285). Per quel che riguarda i processi, quelli celebrati contro i fuoriusciti (extrinseci) sono nulli di diritto conformemente al disposto della Clemen­tina Pastora­lis Cura (C. 2, Clem., II, 11) per la quale nessuno può essere tenuto a comparire davanti al giudice che sia a lui notoria­mente ostile o in luogo notoriamente nemico (q. VII, 296-300). I processi celebrati contro gli intrinseci sono validi ma solo se si può provare che si sarebbero svolti nello stesso modo se non vi fosse stato a giudicare il tiranno (q. VII, 303-316). Ugualmente sono nulle di diritto le obbligazioni contratte dalla città con lo stesso tiranno, perché come non ha valore la promessa del recluso al suo carceriere, così non ha valore il contratto celebrato tra il popolo e il tiranno <captivatum et quodammodo carceratum>. Tali obbligazioni sarebbero comunque nulle per la l. Quicumque, C. De contracti­bus iudicium (C. 1, 53, 1): se infatti non è valida la donazione fatta al iustus iudex a maggior ragione non può ritenersi valida quella fatta allo iniuste iudicans. Lo stesso può dirsi dei contratti celebrati tra il tiranno ed i singoli a lui soggetti, e nulle sono anche le obbligazioni contratte da tale tiranno a nome della città, quand’anche esse fossero <in favorem civitatis tyrannizate> (q. VII, 330-365).        

Altra forma di tirannide manifesta si ha qualora i modi di esercizio del domina­to (ex parte exercitii; q. V, 201; q. VIII) <non tendunt ad bonum commune, sed ad pro­prium ipsius tiran­ni > (q. VIII, 449-450), ovve­ro si svolgano con abuso di pote­re, preva­lenza del priva­to inte­resse sulla cosa pub­blica.

Gli indizi della tirannide ex parte exercitii (q. VIII, 455-482), secondo la tradizione aristotelica[18] che ispira in parte il nostro giuri­sta, si ridu­cono in Bartolo a due (q. VIII, 540-545)[19]: il mantenimento del­la città nelle lotte di parte (q. VIII, 511-512)[20] e l’immise­ri­mento dei sudditi colpiti <gravamini­bus realibus vel personalibus> (q. VIII, 517-520); se invece il fine dell’azio­ne fosse il bonum commu­ne sarebbero leciti, ovvero avrebbero una iusta causa: la repres­sione delle attività ritenute sedizio­se (q. VIII, 485-490); la proibi­zione di insegnamento di alcune discipline (q. VIII, 494-499)[21]; lo scio­glimento di associa­zioni che si propongo­no di turbare l’ordine pubblico (q. VIII, 501-503), l’isti­tuzione di un regolare servizio di spionaggio interno (q. VIII, 605-610) < ut corrigant delicta et alia quae iniuste fiunt in civitate>; il promovi­mento di una guerra alle condi­zioni che fanno di essa una guerra giusta (q. VIII, 522-525)[22] la costi­tuzione di truppe mercenarie a pro­pria difesa qualora <populus ita esse indomitus et ita perversus >(q. VIII, 526-530).       

Circa la validità degli atti compiuti dal tyrannus ex parte exercitii si rimanda a quanto detto più sopra circa l’altra forma di tiranno manifesto, con l’aggiunta che in tal caso le ordinanze e i contratti non direttamente lesivi del pubblico interesse sono validi finché il tiranno <in dignita­te toleratur >.

Il tiranno velatus et tacitus (q. V, 200; q. XII) acqui­sta in detta­glio il caratte­re antigiuridico in due modi (q. XII, 656-657): 1) qualo­ra eserciti propter titu­lum (q. V, 203) cioè nel caso in cui si eserciti il potere sotto la maschera del ri­spetto delle forme costitu­zionali[23], ma con la sostan­ziale altera­zio­ne di que­ste sia per la durata della carica (se ad es. un podestà riman­ga nel suo ufficio oltre il periodo stabi­lito dallo statuto comuna­le; q. XII, 662-665), sia per la viola­zione dei suoi limiti (ad es. un podestà si arroghi di fare statu­ta al posto del Parlamento); 2) pro­pter defectum tituli (q. V, 204), ossia quando abbia una carica a cui nessun potere è congiunto, e nonostante ciò <viene in tanta potenza, da costringere il governo a fare quello che egli vuole> (q. XII, 696-699)[24].

Carlo Alberto Calcagno

 



    [1] Tali avvenimenti si ritrovano nelle pieghe dell’invocatio e soprattutto della quaestio IX del De Tyranno e così sintentica­mente li ricordia­mo: la discesa di CARLO IV in ITALIA già ricordata (alla nota n. 15) che specie i populares ritenevano essere avvenuta per far cadere il signore di MILANO e delle altre città lombarde e che invece si rivelò essere fatta soltanto per mercanteggiare la propria incorona­zione; la vendita di BOLOGNA al­l’ar­civesco­vo GIOVANNI VI­SCONTI nel 1349 per duecen­tomila fiorini da parte di GIOVANNI e IACOPO della famiglia dei PEPOLI e il conseguen­te fatto della sua non regolare elezione a signore di Bologna nel 1350 in seguito ad una occupazione militare da parte di BERNABÒ VISCONTI appunto per conto di GIOVANNI; l’ambigua politica pontificia in relazio­ne a questa elezione, l’inter­detto e la scomunica ritirati in seguito alla minaccia viscon­tea di attaccare AVIGNONE e so­prattutto al pagamento di cento­mila fiorini; il conferimen­to del vicariato apostolico (1352) allo stesso GIO­VANNI da parte di CLEMENTE VI e il conferimento di quello imperiale da parte di CARLO IV (1354) ai suoi suc­ces­so­ri e nipoti, figli del fra­tello pre­morto STEFANO: MATTEO II (1319-1355), BERNABO’ detto IL FEROCE (1323-1385), e GALE­AZZO (1320-1378), che si sparti­rono le terre sotto al dominato visconte­o e condussero una politica di grande fero­cia; politi­ca che porte­rà dopo la morte di MATTEO II ad un’al­tra sparti­zione con la quale GALE­AZZO II avrà la parte occi­dentale del dominio e BERNABÒ quella orien­tale, e a molte lotte contro una serie di leghe anti-viscontee di ESTE, GONZA­GA, SCALIGERI, CARRARE­SI, MONFER­RATO; l’assurge­re a signori di RIMINI nel 1334 di GALEOTTO e MALATESTA, con il conse­guente scioglimen­to dei due dall’osser­vanza del­l’ordina­mento statuta­rio e soprattutto la mancata richiesta dell’ap­provazio­ne pontificia (sappiamo infatti, F. CALASSO, Gli Ordinamenti giuridici cit., p. 190, che con INNOCENZO III si tolse ai comuni assoggettati al dominato pontificio la libera elezione del podesta e ai primi del ‘300 si arrivò ad un sistema ove la elezione comuna­le aveva il solo valore giuridi­co di proposta e solo dopo la conferma pontifi­cia l’eletto poteva assumere la carica); fatti che porteranno ad una lunga guerra, al conferi­men­to del vica­riato imperiale da parte di LUDOVICO IL BAVARO, all’invio da parte di INNOCENZO VI del legato pontifi­cio, cardinale ALBORNOZ (1353-1357 e 1358-1367) per la restau­razio­ne del potere pontificio, invio che invece si risolse in un patteg­gia­mento, coi tiranni della MARCA (a cui l’ALBORNOZ chiede soltanto un generico atto di sottomissio­ne) fino alla concessio­ne ai MALA­TE­STA (1355) del vicariato apo­sto­lico per RIMINI, FANO (che i MALATESTA avevano occupato nel 1342), PESARO e FOSSOM­BRONE, fatto quest’ultimo che per Bartolo significò l’avvio della < generalizzazione a sistema > del vicariato apostolico; la situa­zione romana dopo la fine del sogno umani­stico, va­gheggiato anche dal PETRARCA, di COLA DI RIENZO di restaura­zio­ne della respublica (1354).

    [2]Tanto che Bartolo stesso non esita a definirli “calami­tosi”.

    [3]In linea generale possiamo dire che a Bartolo (D. QUAGLIONI, op. cit., p. 57) non pare che l’Impero e il Papato svolgano una poli­tica di riforma dei regimi corrotti (nella q. X del De Tyran­no si spiegano le ragioni di tale scelta politica).

    [4]D. QUAGLIONI, op. cit., p. 12.

    [5]D. QUAGLIONI, op. cit., p. 13.

    [6]D. QUAGLIONI, op. cit., p. 39. Nella presente trattazione non verranno comunque analizzate per intero, ma soltanto nei punti più significativi.

    [7]Unica eccezione sarebbe quella in cui vi sia il prepo­tere dei singoli a danno ed impedimento della legittima iuri­sdictio nel territorio della civitas, come nella particolare situazione di ROMA ove vi sarebbero più tiranni locali oppure se il signore di una villa o di un vicus o di un castrum compresi nel comitatus della citta si dichiari ad essa ribelle o contro di essa opponga resistenza, in modo tale che tali delitti possano punirsi soltanto con grave  difficoltà (q. II, 155-165).

    [8]Come sottolinea anche il BELLOMO, in Società e istitu­zioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell’età moderna, Giannotta, 1982, p. 317.

    [9]Per l’autorità di UGUCCIONE DA PISA (q. I, 44) di ISIDORO (q. I, 45-46) e forse Bartolo fa anche riferimento alla PATRISTICA, in particolare a SAN GIROLAMO, anche se parla semplicemen­te di interpre­tazioni bibliche (q. I, 45). A sua volta la PATRISTICA avremme mediato questa idea dalla filosofia PLATONICA (F. CALASSO,  Gli Ordinamenti giuridici cit., p. 202).

    [10]Si tratta dei Moralia super job (XII, 38).

    [11]< At in vicinia non consuevit esse rex vel regimen aliquod per modum iurisdictionis, ideo ibi non cadit tyrannus. Vici­nia non regitur per unum, sed per eum totam civita­tem regit >(q. III, 125-128).

    [12]La distinzione di cui appresso nel testo è tratta dal commento di INNOCENZO IV alle Decretali Nihil est quod Eccle­siae e Cum iniuncto; la risposta qui contenuta al quesito circa la vali­dità degli atti emanati dagli indigni promoti alle cariche ecclesiastiche e poi rimossi dal loro ufficio, costituisce tra l’altro il modello della q. VII sulla validità degli atti emanati dal tiranno manifesto ex defectu tituli.

    [13]Bartolo (D. QUAGLIONI, op. cit., p. 44) disquisisce in essa intorno alla tirannide cittadina ma in realtà pone le basi per una definizione gene­rale del feno­meno tirannico. Le distinzioni di cui nel testo trovano fondamento nella fusione della tradi­zione romanistica imperiale (che vedeva l’imperato­re lex animata in terra e legibus solu­tus) di cui Bartolo era il massimo rappresentante, con la tradizione aristotelica-tomista il cui modello era per Barto­lo, GREGORIO MAGNO e inoltre con la sistemazione canonista (v. a questo proposito anche la nota prece­dente); in particolare due canoni Neque enim e Principa­tus che hanno la loro base nel De bono coniuga­li, di AGOSTINO e nell’Epistula XIII di LEONE MAGNO costitui­scono la fonte normativa sia della distinzione espressa nella quaestio V sia di altri passi del Tractatus.

    [14]D. QUAGLIONI, op. cit., p. 44.

    [15] F. CALASSO, Gli Ordinamenti giuridici cit., p. 262. Per l’ERCOLE (Il “Tractatus de Tyranno” di Coluccio Saluta­ti, in Da Bartolo all’Althusio. Saggi sulla storia del pensie­ro pubblicistico del Rinascimento italiano, Firenze, 1932, p. 248) in Bartolo sarebbero presenti due di­stinti con­cetti della tirannide, uno filosofico-morale ed uno schietta­men­te giuridico; il primo sarebbe rappresentato dalla tiranni­de ex parte exercitii (corrispondente alla tradizione da ARISTOTELE in poi e mediata da GREGORIO MAGNO, che vedeva appunto la tirannide come esercizio dannoso alla comunità di un potere comunque acquistato) mentre il secondo sarebbe da inquadrarsi nel tiranno ex defe­ctu tituli (corrispondente alla tradizione fino a PLATONE che vedeva nella tirannia soltanto l’anticostituzio­nalità e l’il­legalità dell’acquisto del pote­re). Ribatte il QUAGLIONI (op. cit., p. 47) che più in genera­le per non iure principatur deve intendersi sia la situazio­ne in cui caret titula sia quella in cui un soggetto sia privato del titolo in seguito all’esercizio tirannico del potere. La concezione morale e quella giuridica sarebbero infatti intrec­ciate anche nel commento di TOMMASO alle Senten­ze di PIETRO LOMBARDI ove la tirannide è vista come inordinato amore del potere, vuoi per l’indebito acquisto vuoi per l’e­sercizio perverso e tale concetto coincide con la distinzione Bartolia­na (che nasce quindi su terreno consolidato) tra tirannide ex defectu tituli ed ex parte exercitii.

    [16]Il quale (F. CALASSO, Gli ordinamenti giuridici cit., p. 263) non avrebbe bisogno di far mistero del suo stato in quanto ha conquistato il potere con la forza o con l’astuzia.  

    [17] Nel tratteggiare questa figura tirannica (come la successiva) Bartolo cerca di punteggiare di riferimenti effet­tuali la sua costruzione giuridi­ca (D. QUAGLIONI, op. cit., p. 50-51) < introducendo una positi­va preoccupazione di “reali­smo” nella cultura giuridico-poli­tica >; di questo “realismo” sono espressioni sia la VII che la VI quaestio, ove si dà una fenomenologia della sovversione delle forme costituzionali della civitas e quindi si lega il De Tyranno alla realtà comunale in modo tangibile.

    [18]Le dieci cautelae tyrannicae del libro V della Politica di ARISTOTELE, consisterebbero per sommi capi nell’uccisione degli uomini potenti della città, nella eliminazione dei sapienti e nella soppressione delle loro opere, nel divieto delle associazioni e congregazioni anche lecite, nell’assolda­mento di molte spie, nella conservazione delle divisioni cittadine, nell’immiserimento dei sudditi, nel provocare guerre ingiuste, nella tutela non dei cittadini ma dei forestieri, nell’adesione ad una fazione cittadina in modo da affliggere l’altra.

    [19] Riduzione derivante dal fatto che la tradizione ari­stotelica che giunge a Bartolo attra­ver­so il De regimine principum di EGIDIO ROMANO, è larga­mente mediata dalla defini­zione gregoriana e dal concetto tomista di iusta causa (così come risulta dalla q. VIII, 453-454).

    [20]E quindi il dispregio per la pace cittadina; < quiex et pax civium > che per Bartolo (q. VIII, 539-540) sono i fini supremi della comunità urbana (V. anche BELLOMO, op. cit., p. 317).

    [21]Non sarebbe però mai lecita la eliminazione dei pru­den­tes (q. VIII, 492-493).

    [22] Mentre nella Roma antica (F. CALASSO, Gli ordinamenti giuridici cit., p. 266) per iustum bellum si indi­ca­va la guerra che veniva indetta conformemente alle regole del dirit­to sacrale, nel medioevo iustum indica una valuta­zione d’or­dine morale, ossia si parla della giustizia della guerra; i giuristi medievali del XII e XIII secolo fanno riferi­mento ad un testo di ERMOGENIANO contenuto nei Digesta ( 1, 1, 5) per cui la guerra sarebbe un istituto dello ius gentium; di conse­guenza si pone non un problema di rispetto delle forme ma di chi è legittimato ad intra­pren­derla; AZZONE lo risolve ammet­tendone la titolarità (salvo il caso di resistenza ad un’ag­gressione) solo in capo ad un potere universa­le ( <a principe vel a populo romano>); questa ideologia come sappiamo (v. anche l’inizio del presente lavoro: nata n. 5 e testo a fron­te) era in stridente contrasto con la realtà dei fatti ed un secolo dopo CINO DA PISTOIA in due passi del Super Digestus vetus ne darà una defi­nizione più elastica e realistica. Egli distinguerà tra bellum illicitum e bellum lici­tum; la prima costituirebbe la regola e la secon­da l’eccezione riconoscibile solo nei casi seguenti: a) in caso di aggressio­ne; b) ovvero quando è previ­sta da una legge scritta; c) o quando è condotta contro i nemici dell’Im­pero d) infine <quando fit in defectu iudicis>. Il giudice in difetto del quale i popoli sarebbero legittimati a scendere in guerra è il supe­rior, cioè l’Impera­tore, come unica potenza sovranazionale capace di dirimere le controver­sie tra i popoli e di conservare tra di essi la pace e il diritto; la guerra lecita di cui parla il Digesto sarebbe per Cino sol­tanto quella < in defectu iudicis >; Bartolo aderi­sce in toto a quello che è stato l’insegnamento del suo mae­stro.

    [23]Come  annota il CALASSO (Gli Ordinamenti giuridici, op. cit., p. 151) già dalle origini, il trapasso alla signoria non è dovuto ad una crisi di legalità; esso si compì con forme legalissime: colui che di fatto  si era impadronito delle leve del potere fu nominato secondo tutte le regole, capitaneus generalis, potestas gene­ralis, dominus generalis. < Proprio quelle forme legali agirono da anestetico sul popolo stanco, che quasi non s’ac­corse lì per lì del trapasso; ma all’occhio del giurista quella genera­litas apparve per quella che era. < Hodie Italia est tota plena tirannis > disse Bartolo da Sasso­ferrato nel suo Tracta­tus de Regimine civita­tis. >.

    [24]F. CALASSO, Gli Ordinamenti giuridici cit., p. 263.

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Autore: tieniinmanolaluce

Sono attualmente avvocato, mediatore civile e commerciale, formatore di mediatori e mediatore familiare socio Aimef. Per undici anni sono stato docente di letteratura italiana e storia antica al liceo classico. Sono accademico dell'Accademia Internazionale di Arte Moderna. Scrivo da sempre senza privilegiare un genere in particolare. Ho pubblicato diversi libri anche in materie tecniche. Tra quelli letterari ricordo da ultimo: Un giardino perfetto, Poesie 2012-2016, Carta e Penna Editore, novembre 2016. La condizione degli Ebrei dai Cesari ai Savoia, Carta e Penna Editore, aprile 2017 La confessione, Dramma in quattro atti, Carta e Penna Editore, aprile 2017 Ho iniziato questo blog nel febbraio del 2006 e mi ha dato grandi soddisfazioni. Spero continuino anche su questa piattaforma. Tutto ciò dipende fondamentalmente dalla interazione con tutti voi, cari lettori.

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