Notizie sul trattato “De Tyranno” di Barto­lo da Sassoferrato (Prima parte)



 Castello di Fenis

1. Introduzione

 

Nella concezione Bartoliana del potere pubblico e quindi del rapporto tra stato e diritto l’Im­pero universale sarebbe custode della pace e del diritto stesso[1] e l’Im­pera­tore  quale executor iustitia­e, avrebbe il dovere di rifor­mare i regimi corrotti[2].

         Tutta la dot­trina politica di Bartolo è tesa a dimostrare questi concetti e ad affermare che fino al momento in cui l’Impero universale ed il suo dominatus rimasero in piedi deter­mi­nati fenomeni anti­giuri­dici non avrebbero potuto veri­ficarsi o comunque vi sarebbe stato posto un fre­no[3]: in par­ti­co­lare il nostro giurista si riferi­sce a feno­me­ni quali la guer­ra, la rappresa­glia e la tiran­nide[4]

         Nel Trecento italiano questa concezione del potere, pur essendo ancora ben vivo nella coscienza giuridica il tradizio­nale concetto di maiestas imperiale, è nei fatti più che mai in crisi[5] a seguito dei <nuovi modi di eserci­zio>[6] del potere stesso da parte delle signorie ita­lia­ne.     

         Conseguentemente si poneva la problematica specie per parte dei populares[7] di parte Guelfa[8] della legittimi­tà e del­la legali­tà dell’esercizio del potere, ossia della conqui­sta arbitraria del potere (tiranni­de ex defectu tituli), e dell’e­sercizio arbi­trario del potere (tirannide ex parte exerciti­i)[9].        

 

2. Sulla composizione dell’opera. La tirannide nei Trattati.

 

         La sovraesposta tematica è oggetto del Tractatus De Tyrannia o Tyran­nidis, ovvero De Tyran­no o De Tyrannis[10], opera giuridico-politica avente quindi natura pratica[11] (v. anche infra) forse composta su commis­sione; e che, menzionata già da BALDO nel commento alla Lex Decerni­mus, C. De Sacrosan­tis Ecclesis (C. 1, 2, 16), appar­tiene al periodo più maturo della produ­zio­ne bartoliana.

         Si tratta di una composizione successiva al Tractatus De Represalis[12], al Tracta­tus Tyberia­dis o De fluminibus[13] ed al suo coevo Tracta­tus De Guelphis et Gebellinis[14], forse con­tem­poranea al De regi­mine civitatis[15] e precedente di poco la composizione delle glosse alle costituzioni pisane di Arrigo VII.

         Il De Tyranno nasce in definitiva[16] nel lasso di tempo tra l’inco­ronazione di CARLO IV di BOEMIA e la morte del nostro giuri­sta[17]; si deve però preli­mi­narmente sottolineare che in altre opere prece­dentemente citate o non, Bartolo aveva tocca­to il proble­ma della tirannide.

         In particolare, sulla natura e i poteri degli organi­smi poli­tici, sopra la loro corruzione, le forme di illegitti­mità e dell’il­legali­tà, resta ampia testimo­nian­za[18]in buona par­te dell’ultima produ­zione barto­liana: già intorno al 1344 o 1346 a commento delle costitu­zioni (richiamate pure nella II e nella VII quaestio del De Tyran­no) Omni innovatione e Decer­ni­mus ut antiquita­tis (C. 1, 2, 6 e 16) il nostro giurista aveva da una parte enunciato la regola generale per cui <<spi­ritualia per saecula­res non deci­duntur >>; dall’altra aveva esteso a tutti gli atti emanati sotto ingiu­sto dominio la prescrizione della nullità, che nella lettera della legge era limitata alle ordinanze del tyrannus universa­lis contrarie ai privilegi ecclesiasti­ci[19].         

         Nel De Represa­lis già si distingue tra il tiranno che acqui­sisce ex sua auctoritate  il potere ed il tiranno appa­rente­mente in possesso di giusto titolo ma eletto con l’inti­midazione e la cui condizione di illegit­timità, può rimanere celata; gli atti compiuti dal tiranno manifesto sarebbero nulli per la l. Decernimus, mentre nella seconda ipotesi di tirannia gli atti sarebbero tollerati per la l. Barbarius.

         Nel De regimine civitatis, abbiamo però il primo tenta­tivo di dare una sistematica trattazione al fenome­no della tirannide: essa è intesa come corruzione del regime monarchico e come conse­guenza della instabilità giuri­dica del governo a popo­lo, poiché tale corruzione avverrebbe di necessità quando si tenti di introdurre il regimen unius nelle realtà politiche ad esso per natura avverse; come vi sarebbe antitesi tra rex e tyran­nus così nella civitas sussisterebbe antinomia tra lo iudex e il tirannus.

         Vengono prese ad esempio le Sacre Scritture: Samuele (8, 11-17) ove si afferma che spiace a Dio che Israele chieda un re, rifiutando per l’avve­nire il governo dei giudici, il governo di Dio stesso; gli italiani che mutino regime rinnove­rebbero in questo senso il peccato del popolo ebraico.

         Per quel che riguar­da i limiti del potere del rex Bartolo fa riferi­mento al Deuterono­mio (17, 16-20): in primo luogo egli deve possedere un giusto titolo nel senso che deve deri­vare ab alio  i suoi poteri, diversa­mente non sarebbe re ma tiran­no (si preannuncia già qui sia quanto previsto nella II q. del De Tyranno sia il tyrannus ex defectu tituli della q. V e VI); in secondo luogo deve possedere qualità politi­che e mora­li, di fedeltà alla chiesa e di moderazione della propria condotta di vita ( bonus et rectus rex antite­si di quello che sarà il tyrannus ex parte exercitii) anche se ciò non riguar­derebbe nelle Scritture la vita pubblica, ma la vita privata del re; e quindi per Bartolo non basterebbe che il re fuggisse da peccati quali la lussuria, la superbia e la cupidigia.

         Per determi­nare il potere pubblico del re si dovrebbe fare riferimen­to ai leges foeudorum e al Digesto; ma siccome nelle Pandette si parla di omnis potestas la situazione sem­brerebbe complicarsi anziché risolversi e quindi sarebbe facilissima la degenera­zione in tirannide[20].

         Nel De Guelphis et Gebellinis si pone in primo luogo il problema della esistenza e della liceità delle fazioni citta­dine e secondariamente della loro resistenza al regime tiran­nico (di cui Bartolo non parlerà nel De Tyranno forse per la sua visione dell’imperatore come riformatore dei regimi cor­rotti); la pars sarebbe legittima in quanto la sua azione sia tesa all’otte­nimento del bene comune e alla sua difesa; diver­samen­te sareb­be illegitti­ma se perse­guisse il proprio interes­se esclusivo o cercasse di deporre con la forza i legittimi signori della città; il tentativo di deposizione (e quindi l’appartenenza alla se­cta) non si configura come sedizioso qualora si voglia abbat­tere un potere tyrannicus et pessimum e sussi­stano l’impos­si­bilità di far ricorso al superior e una iusta causa (in questo caso una ragione di publica utili­tas, poiché il tiranno ha ottenuto il potere strappando­lo con la violenza alla pubblica autorità e non ad un privato: per questa ragione non è lecito ad un privato tentare di abbattere il tiranno per fini personali). Ancora, se la pars deponente avesse inten­zione di instaurare una nuova tirannide, la resi­stenza al tiranno illegit­timo sarebbe essa stessa illecita.

         Nelle Glosse alle costituzione enriciana Qui sint rebel­lis, accenna forse al tirannicidio ed in quelle Ad reprimen­dum afferma che non v’è nessuna iusta causa per la resi­stenza all’Imperatore; si indica in queste ultime anche cosa si debba intendersi per tentativo di ribellione e si tratta della liceità del tirannicidio stesso.                 



    [1]F. CALASSO, Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale, Giuffré, 1953, p. 261.Tale concezione deriva a Bartolo anche dagli insegnamenti di CINO DA PISTOIA su cui v. anche la nota n. 42.

    [2]D. QUAGLIONI, Il “De Tyranno” di Bartolo da Sassoferra­to (1314-1357), in Politica e Diritto nel trecento italiano, LEO S. OLSCHKI, 1983, p. 32. Questo dovere di riforma del superior emerge chiaramente dalla q. IX del De Tyranno.

    [3]Dal Tractatus super Constitutio ad Reprimendum: <Hoc patet. nam quum Imperium fuit in statu et tranquillitate: ut tempore Octauiani Augusti. Et cum Imperium fuit prostratum, insurrexerunt dirae tyrannides>.

    [4]F. CALASSO, Gli Ordinamenti giuridici cit., p. 263.

    [5]Consapevole di questa crisi un giurista come BALDO distinguerà quindi tra una potestas de iuri civili che si estende a tutto il mondo e la voluntas principi che si esten­de ai soli sudditi.

    [6]E. CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, II, Milano, 1964 (<Ius nostrum >, VI, 2) p. 388 e nota 56.

    [7]Poiché il populus come specificherà anche Bartolo (nel De Regimine civitatis e nella quaestio VI del De Tyranno) e le “Arti” si pongono come base e limite alla nascita del sistema signorile e in quanto limite il populus usa infatti lo stesso termine “tirannide” in funzione antisi­gnorile; ma vi è anche da rilevare che da lungo tempo la locuzione stava ad indicare la condizione di perversi­tà (v. infra la conce­zione di GREGORIO MAGNO e prima di lui di ARISTOTELE) di ogni regimen che violi la legge umana e quella divina (di cui la prima è spec­chio se è lex e non legis corru­ptio); tiranno era cioè l’usur­patore del potere civile o religioso, ossia l’impe­ratore eletto in di­scordia e non con­fermato o il pontefice che oltre­passava la potestà conferita­gli o ancora i baroni riotto­si.

    [8] Che aveva il suo centro nelle città di Firenze, Siena e Perugia.

    [9]D. QUAGLIONI, op. cit., p. 8.

    [10]La cui attribuzione a Bartolo deriverebbe oltre alla testimo­nianza di BALDO addotta dal DIPLOVATACCIO anche dal fatto che l’autore del De Tyranno cita come proprio il primo libro del Tractatus Tyberiadis.

    [11]EMERTON, Humanism and Tiranny. Studies in the Italian Trecento, Cambridge (Mass.) 1925, p. 126.

    [12] Opera composta a Parigi il 27 febbraio del 1354 secon­do la Bartoli Vita del DIPLOVATACCIO; il SAVIGNY la attri­buiva invece a GIOVANNI DI LEGNANO. Le brevi notizie circa quest’o­pera e le successive sono enucleate da F. CALASSO, Bartolo da Sassoferrato, in Dizionario biografico degli ita­liani, vol. VI, Roma, 1964, pp. 640-669.

    [13]Trattato che Bartolo avrebbe composto, forse in un breve periodo di vacanza (BELLOMO, op. cit., p. 461), a Peru­gia nel 1355 e che consta di tre libri; il primo reca il titolo di Tractatus de insula e il terzo Tractatus de alveo; per il DIPLOVATACCIO questo trattato sarebbe autentico per communis opinio. Per i rapporti col De Tyranno v. tuttavia l’opinione del CALASSO alla nota n. 16.

    [14]Trattato che è citato da BALDO in due passi diversi del suo Commento al Codex.

    [15]Che fu composto dopo il 1355, se si deve dar peso al fatto che Bartolo vi fa menzione dell’incontro con CARLO IV. Nel­l’ottobre del 1354 infatti CARLO IV di LUSSEMBURGO, eletto re di BOEMIA nel 1346 da parte di cinque elettori come conse­guenza della riu­nione di RENSE del 1338, intraprese il suo viag­gio in Italia, come rileva il VANECEK (La leggenda di Bartolo in Boemia, in Bartolo da Sassoferrato, studi e docu­menti per il IV centena­rio, I, 1962, Giuffré ed., p. 372 e ss.) per riceve­re la sua corona imperiale; il 6 gennaio del 1355 venne inco­ronato a MILANO con la Corona di ferro lombarda e il 6 aprile dello stesso anno, alla domenica di Pasqua, si fece incoronare imperatore dei romani in SAN PIETRO. Durante il viaggio di ritorno CARLO IV si fermò a PISA e subito dopo aver sventato il complotto che qui lo minacciava, ricevette un’ambasciata dalla città di PERUGIA, uno dei comuni più importanti e a lui più fedeli. Nell’occasione dell’udienza concessa ai perugini, CARLO IV accordò a Bartolo una serie di privilegi, che vennero inclusi in due diplomi in data 18 e 19 maggio 1355. Per l’im­peratore l’incontro con Bartolo fu di lieve importanza ma così non si può dire per Bartolo per cui significò il più alto riconoscimento che ebbe in vita sua; e ciò è testimoniato appunto da molti passi delle sue opere posteriori.

    [16]Secondo il CALASSO, Bartolo da Sassoferrato cit., p. 665, il Tractatus dovrebbe nascere nell’intervallo di tempo che seguì alla stesura del De verborum expositio e precedette quella del De alveo.

    [17]Per alcuno avvenuta il 10 o il 12 luglio del 1357; per altri nel 1355 e per altri ancora nel 1359 (F. CALASSO, Barto­lo da Sassoferrato cit., p. 643).

    [18]D. QUAGLIO­NI, op. cit., p. 15 e ss.

    [19]BALDO parlò a questo riferimento di profezia perché nel 1346, come abbiamo visto anche alla nota n. 15 CARLO IV fu eletto come iustus dominus mentre nel 1347 furono di­chiarati nulli gli atti di LUDOVICO IL BAVARO per difetto di giurisdi­zione.

    [20]Del resto (F. CALASSO, Gli Ordinamenti giuridici cit., p. 244 e ss.) come sappiamo, tra il XII e il XIII secolo si era fatto strada il principio: <Rex superiorem non recogno­scens in regno suo est imperator> ovvero si sosteneva, pur riconoscendo il ruolo paradigmatico dei poteri dell’Imperato­re, che il re che non rico­nosce altro potere sopra di sé, ha, nell’ambito del proprio regno, gli stessi poteri che ha l’im­peratore su tutto l’impe­ro. I prece­denti di questo principio che avrà grande fortuna sino al diciassettesimo secolo si ritrovano: in una Glossa (seconda metà del XII secolo) alla Summa di STEFANO TORNACENSE del Decreto di GRAZIANO, ove si trova la definizione di costi­tuzione come di un editto che l’imperatore o il re posso­no emanare in regno suo; sempre che non si ritenga che la parola rex sia usata in senso atecni­co; in un Decretale di INNOCENZO III del 1202 ove è presente appun­to la frase <<rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator>>, per cui si diffuse in Francia, forse frain­ten­tendendo l’opinione del Pontefice, che il re non dipendesse da nessuno tranne che da Dio e da se stesso; in una Glossa (1208) ad un Decre­tale di ALESSANDRO III ove ALANO un glossa­tore canoni­sta afferma che il potere del­l’Impe­ratore deriva da quello del Pontefice e lo stesso vale per i sudditi dell’Impe­ratore (non basta l’elezio­ne da parte dei principi, principio che invece verrà sancito nel 1356 da CARLO IV con la Bolla D’oro) poiché <<Unusquisque enim tantum iuris habet in regno suo quantum imperator in imperio>>; altro rife­rimento ci per­viene da AZZONE che disputando una quaestio su chi aveva il potere di delega feudale in una argo­mentazione a favore del dominus rex stabi­lisce:<<Ita quili­bet (rex) hodie videtur eandem potestatem habere in terra sua, quam imperator, ergo potuit facere quod sibi placet>>; nello Specu­lum iudi­ciale, di GUGLIELMO DURANTE (sec. metà del sec. XIII) è già presente il con­cetto dell’assimilazione del Re di Francia all’Imperato­re; in una Glossa (sec. metà del sec. XIII) di MARINO DI CARA­MANICO al liber Augusta­lis di FEDERICO II dove già si assume che il Re di Sicilia non è assog­get­tato all’Im­pe­ratore.

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Autore: tieniinmanolaluce

Sono attualmente avvocato, mediatore civile e commerciale, formatore di mediatori e mediatore familiare socio Aimef. Per undici anni sono stato docente di letteratura italiana e storia antica al liceo classico. Sono accademico dell'Accademia Internazionale di Arte Moderna. Scrivo da sempre senza privilegiare un genere in particolare. Ho pubblicato diversi libri anche in materie tecniche. Tra quelli letterari ricordo da ultimo: Un giardino perfetto, Poesie 2012-2016, Carta e Penna Editore, novembre 2016. La condizione degli Ebrei dai Cesari ai Savoia, Carta e Penna Editore, aprile 2017 La confessione, Dramma in quattro atti, Carta e Penna Editore, aprile 2017 Ho iniziato questo blog nel febbraio del 2006 e mi ha dato grandi soddisfazioni. Spero continuino anche su questa piattaforma. Tutto ciò dipende fondamentalmente dalla interazione con tutti voi, cari lettori.

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