Questo post è rivolto soprattutto a quei genitori che abbiano necessità di chiedere un insegnante di sostegno per il loro bambino.
Mi limito qui oltre che ad abbracciarli con tutto l’affetto di cui disponiamo, a sottolineare solo gli elementi che emergono dalla normativa in modo che si possano attivare tempestivamente.
La gazzetta ufficiale n. 115 del 19 maggio 2006 riporta la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).
Si tratta in verità di un provvedimento del precedente Presidente del Consiglio ma siccome dà attuazione ad una legge del 2002 ritengo che prima dell’inizio del seguente anno scolastico la normativa di riferimento potrebbe essere ragionevolmente questa.
Il provvedimento che posto in allegato alla fine (e che contiene in nota anche la normativa di riferimento per una maggiore comprensione), entra in vigore il 3 di giugno 2006, quindi non c’è davvero molto tempo per attrezzarsi in relazione al prossimo anno scolastico.
Il provvedimento fissa le modalità e i criteri per l’individuazione dell’alunno in situazione di handicap appunto in attuazione della art. 35 della L. 289/02 (legge finanziaria 2003).
I genitori o gli esercenti la potestà parentale devono chiedere all’Asl di riferimento appositi accertamenti collegiali segnalando la patologia di cui è affetto il bambino (ciò è importante anche al fine della composizione della unità multidisciplinare Asl che dovrà verificare le sue condizioni cliniche e psico-sociali).
Preferibile è dotarsi in primo luogo ed in quanto possibile, della documentazione della malattia di cui il bambino è affetto, perché la diagnosi clinica si basa anche sulla documentazione che si può produrre.
Entro 30 giorni dalla richiesta alla Asl vengono fatti gli accertamenti collegiali predetti in base ai quali un’unità multidisciplinare dell’Asl redige un verbale dal quale emergono due tipologie di elementi:
1) Elementi clinici (alla base di tale attività sta la visione dell’alunno ma anche della documentazione medica preesistente). L’unità multidisciplinare verifica:
a) se il bambino è handicappato a sensi di legge ( è persona handicappata “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”).
b) la patologia stabilizzata o progressiva; la specificazione eventuale della particolare gravità (è importante perché solo se l’handicap è particolarmente grave vi sarà eventualmente l’attivazione del sostegno in deroga al rapporto tra insegnanti ed alunni): si ricorda che solo qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità, ed è questa definizione che terrà presente l’unità multidisciplinare ai fini del giudizio.
2) Elementi psico-sociali: con tale attività si documenta a) i dati anagrafici del soggetto; b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).
Nel verbale si dà conto anche dell’eventuale termine per la rivedibilità.
Sulla base di tale verbale viene redatto un documento che reca la diagnosi funzionale
Il verbale di accertamento ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori (o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell’alunno).
I genitori (o esercenti la potestà o i tutori) devono trasmettere entrambi i documenti alla Scuola presso cui l’alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti (profilo dinamico funzionale e piano educativo individualizzato).
A questo punto ed in base alla documentazione precedentemente elencata (verbale e diagnosi funzionale) entro il 30 luglio di ogni anno vengono redatti:
a) il Profilo dinamico funzionale (Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata): tale profilo è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
b) Il Piano educativo individualizzato (il P.E.I. è redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell’alunno). Durante la formazione del piano educativo individualizzato i soggetti che lo redigono elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno.
In base al D.P.C.M. in commento dovranno essere stipulati accordi anche per sistematiche verifiche (da operarsi da ASL, genitori, Scuola) in ordine agli interventi realizzati ed alla influenza esercitata dall’ambiente scolastico sull’alunno in situazione di handicap.
L’autorizzazione all’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, è disposta dal dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale sulla base della certificazione attestante la particolare gravità.
Si ricorda ancora che solo qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Vanno comunque assicurate le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: in particolare la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Le situazioni riconosciute di gravità determinano infine per legge priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Per il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289) ciccare qui sotto.
P.s. Anche se su altro argomento credo che meriti riportare il succo di un recentissimo intervento dell’Agenzia delle entrate (fonte Ipsoa)
Nell’ipotesi in cui più disabili siano fiscalmente a carico di un soggetto, questi può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali per l’acquisto di auto per ognuno dei portatori di handicap a suo carico. Ciò che rileva è la oggettiva condizione di disabilità del soggetto, a prescindere dal fatto che l’autoveicolo sia intestato al disabile o alla persona della quale lo stesso risulti fiscalmente a carico, e che l’agevolazione può spettare per entrambi gli autoveicoli intestati allo stesso possessore di reddito di cui risultano a carico i due portatori di handicap. I benefici fiscali (detrazione d’imposta pari al 19% della spesa e IVA agevolata al 4%), spettano infatti con riferimento al singolo disabile.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 16/05/2006, n. 66/E)