Per mero spirito di servizio specie nei confronti dei ragazzi che devono affrontare la maturità magari su questa materia, ritengo qui di postare il decreto-legge con cui viene riordinato il Governo a seguito del giuramento effettuato nei giorni scorsi.
DECRETO-LEGGE 18 maggio 2006, n.181
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere al
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale
del Governo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1
dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero dell'istruzione;
16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
17) Ministero dei beni e delle attivita' culturali;
18) Ministero della solidarieta' sociale".».
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, fatta eccezione per le funzioni di
programmazione economica e finanziaria. La segreteria del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e' trasferita alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. E' istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dello
sviluppo economico dall'articolo 27, comma 2, lettera a), e comma
2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le
competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. E' istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1,
lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza,
lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto
di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
6. E' istituito il Ministero della solidarieta' sociale. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i compiti
di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non
comunitari, di cui alla lettera d) del citato comma 1, i compiti in
materia di politiche antidroga, attribuite alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri dall'articolo 6-bis del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, nonche' le funzioni in materia di Servizio
civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge
6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
7. E' istituito il Ministero dell'istruzione. A detto Ministero
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
8. E' istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca. A
detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dall'articolo 50,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
9. Le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero dello
sviluppo economico dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di turismo, sono attribuite al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali. Le funzioni di cui
all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle
attribuzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri
interessati, si procede all'immediata ricognizione in via
amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente
decreto, nonche' alla individuazione, in via provvisoria, del
contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta
collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei
Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio
occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato
alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella
fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici
competenti in base alla normativa previgente.
11. Le denominazioni di cui al comma 1, numeri 9 e 13,
dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, le
seguenti denominazioni: Ministero delle politiche agricole e
forestali, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione
«Ministero delle attivita' produttive» in relazione alle funzioni
gia' conferite a tale Dicastero, nonche' a quelle di cui al comma 2,
fatto salvo quanto disposto dal comma 13.
13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione
«Ministero delle attivita' produttive» in relazione alle funzioni di
cui al comma 3.
14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al
comma 4.
15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al
comma 5.
16. La denominazione «Ministero dell'istruzione» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» in relazione alle
funzioni di cui al comma 7.
17. La denominazione «Ministero dell'universita' e della ricerca»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione
«Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» in
relazione alle funzioni di cui al comma 8.
18. La denominazione «Ministero della solidarieta' sociale»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione
«Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle
funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre
funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la
denominazione esistente e' sostituita, ad ogni effetto e ovunque
presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale».
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al
Ministro da lui delegato:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per
i beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;
b) le funzioni di vigilanza sull'albo dei segretari comunali e
provinciali;
c) l'iniziativa legislativa in materia di allocazione delle
funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane di
cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
politiche giovanili;
e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
politiche per la famiglia.
20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».
21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali»
sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».
22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del
comma 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato utilizza, quanto alla lettera a), le inerenti strutture
organizzative del Ministero dei beni e delle attivita' culturali,
avvalendosi delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali;
quanto alla lettera b) le inerenti strutture organizzative del
Ministero dell'interno.
23. Regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definiscono gli assetti
organizzativi delle Amministrazioni interessate dal presente decreto.
24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n.
217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.
317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti:
«, anche senza portafoglio,».
25. Le modalita' di attuazione del presente decreto devono essere
tali da garantire l'invarianza della spesa.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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19.05.2006 |
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato |
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14:58:46 |
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Per chi volesse approfondire il contenuto del decreto legge che tratteggia il nuovo Governo cliccare qui di sotto (ho ritenuto di buttare giù una breve illustrazione)

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