Con la legge 22 febbraio 2006, n.78 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; pubblicata sulla G.U. n. 58 del 10 marzo 2006 ed in vigore dall’11 marzo 2006) si è disciplinata la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
Sono infatti brevettabili ai sensi dell’art. 3 purché abbiano i requisiti di novità e originalità e siano suscettibili di applicazione industriale:
a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;
b) un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;
c) qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettato;
d) un’invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l’essere umano è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;
e) un’invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall’espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all’ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo le modalità previste dall’articolo 5, comma 6 della stessa legge.
Mi guardo bene dall’esprimere giudizi su questa norma e sull’intera legge che consiglio comunque a tutti di andare a leggere.
Una cosa che mi ha colpito però è che la parola “uomo” presente in diverse norme è stata sostituita, in sede di conversione del decreto legge, con quella di “essere umano”.
E dal momento che io da perfetto ignorante non conosco la differenza vorrei che gli amici che ne sanno qualcosa magari ci regalassero qualche informazione.
Ieri sera a dire il vero ho parlato con un’amica che di professione fa la matematica, e mi ha subito detto che secondo lei hanno cambiato il termine “uomo” perché la norma poteva intendersi solo in senso maschile. In effetti io non ci avevo pensato, ma se così è mi sembra ancor più sconvolgente pensare che prima della modifica si potessero brevettare solo elementi isolati dal corpo umano maschile.
Si accettano di buon grado comunque ulteriori suggerimenti.